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n. 10-2005 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV - Sentenza 21 settembre 2005 n. 3668
Pres. Nicolosi – Est. Zucchini
Famiglia Cooperativa di consumo ed agricola Soc. Coop (Avv. R. Anania) c. Comune di Livigno (Avv.ti L. Spallino e L. Pedrana) e Responsabile pro tempore del servizio commercio e attività produttive del Comune di Livigno (n.c.) –ad opponendum Associazione commercianti di Livigno (avv. E. Confortola)


1.- Processo amministrativo – Intervento in giudizio – Intervento ad opponendum di associazioni di categoria – Ammissibilità

 

2.- Processo amministrativo – Intervento in giudizio – Intervento ad opponendum – Posizione giuridica legittimante – Interesse di mero fatto – Possibilità – Differenze tra interesse a ricorrere ed interesse ad intervenire in giudizio

 

3.- Commercio ed industria – Pluralità di esercizi commerciali che fruiscono di infrastrutture comuni - Centro commerciale - Configurabilità

 

4.- Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Funzione – Rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di alcuni locali da adibire ad attività commerciale – Non implica necessariamente il rilascio della autorizzazione commerciale

1. E’ ammissibile, nell’ambito di un giudizio amministrativo avente ad oggetto l’annullamento di un provvedimento di diniego di un’autorizzazione commerciale, l’intervento ad opponendum spiegato da un’associazione di commercianti (1).

 

2. A differenza dell’interesse alla proposizione del ricorso, l’interesse fondante l’intervento in giudizio può consistere anche in un interesse di mero fatto, purché autonomo e distinto da quello delle parti necessarie del processo (2).

 

3. Un complesso di esercizi commerciali dà luogo ad un centro commerciale nel caso in gli esercizi risultano inseriti in una unica struttura a destinazione specifica, fruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

 

4.- Il rilascio del titolo abilitativo edilizio avviene sulla base di presupposti e valutazioni differenti da quelli inerenti l’attività commerciale, pertanto il Comune, che ha rilasciato il permesso di costruire, conserva il potere-dovere di effettuare una nuova e diversa valutazione dei presupposti per il rilascio di un’autorizzazione commerciale.

 

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(1) Cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV - 4 febbraio 2005, n. 247 che ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto da un’associazione di commercianti avverso il provvedimento di apertura di un centro commerciale, in quanto tale associazione agiva per tutelare interessi riferibili ad alcuni soltanto degli esercenti, interessi che tuttavia collidevano con quelli dell’impresa controinteressata anch’essa facente parte della categoria rappresentata dall’associazione medesima. In tale pronuncia il T.A.R. lombardo rilevava che “un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa afferma che l’interesse su cui si fonda la legittimazione ad agire delle associazioni professionali non corrisponde alla somma degli interessi individuali dei singoli iscritti, ma deve avere carattere collettivo e riferirsi alla categoria in modo complessivo ed unitario, con l’ulteriore conseguenza che dette associazioni possono far valere in giudizio gli interessi di categoria purché gli interessi individuali degli appartenenti alla stessa siano univocamente conformi a quello a tutela del quale l’associazione agisce e non vi siano contrasti, neanche potenziali, tra i vari iscritti (C.d.S. VI, 14 gennaio 2003, n. 92)”.
(2) Cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 1990 n. 213

 


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LORELLA FUMAROLA

Commento a T.A.R. Lombardia n. 3668/2005


1.- La sentenza in commento è degna di nota, in quanto delinea i presupposti in presenza dei quali una pluralità di esercizi di vicinato dà luogo ad un solo esercizio commerciale, avente le caratteristiche di « centro commerciale », per il quale le norme vigenti impongono il rilascio di un’autorizzazione unica.
Come è noto, le tipologie distributive al dettaglio individuate dalla normativa sul commercio si distinguono, in relazione alla massima superficie di vendita consentita, in esercizi di vicinato (esercizi commerciali aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o 250 mq nei Comuni con popolazione superiore a tale cifra); medie strutture di vendita (esercizi aventi una superficie di vendita superiore a quella indicata per gli esercizi di vicinato ma comunque non superiore a 1.500 mq per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o 2.500 mq per i Comuni con popolazione superiore a tale cifra); ed infine grandi strutture di vendita (esercizi con superficie di vendita superiore a quella indicata per le medie strutture).
Sia le medie che le grandi strutture di vendita possono poi essere qualificate come centri commerciali in relazione ad un preciso profilo strutturale: la collocazione in tali strutture di più esercizi commerciali che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
Il d. lgs. n. 114/1998, all’art. 4, comma 1, lett. g) definisce, infatti, il centro commerciale come « una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti ».
Da ciò deriva che un complesso di esercizi commerciali è riconducibile alla categoria dei “centri commerciali”, nel caso in cui tali esercizi vengono inseriti in una struttura immobiliare identificabile come unicum ed usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio la cui gestione sia organizzata e garantita unitariamente. Con l’ulteriore conseguenza della necessità di acquisire le autorizzazioni commerciali richieste per le medie o grandi strutture, nel caso in cui la superficie di vendita complessiva di tutti gli esercizi risulti superiore a 150 mq. (o 250 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) o a 1.500 mq. (o 2.500 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti).
Con riferimento alla vicenda concreta, il TAR Lombardia ha ritenuto sussistere tutti gli elementi sopra menzionati, in quanto i tre esercizi che la Società ricorrente intendeva realizzare erano collocati nel medesimo edificio avente destinazione commerciale. Tali esercizi usufruivano, inoltre, di servizi comuni destinati al personale ed in genere ad un migliore esercizio dell’attività commerciale (spogliatoio per uomini e donne, servizi igienici, ufficio, locale per macchine aria, un locale ad uso deposito/disimpegno ed un altro per ascensore/montacarichi) ed erano tra loro comunicanti, anche se il passaggio comune risultava riservato al personale ed interdetto alla clientela.
Questa essendo la situazione di fatto, il Comune non poteva acconsentire all’apertura dei punti vendita sulla base della semplice comunicazione resa dal titolare degli stessi, ai sensi dell’art. 7 d. lgs. n. 114/1998, occorrendo piuttosto un’autorizzazione unica ex art. 8 d. lgs. citato.

2.- La sentenza in esame merita di essere altresì segnalata sotto un diverso profilo di carattere processuale che attiene alle situazioni legittimanti la proposizione, nell’ambito di un giudizio amministrativo, di un intervento ad opponendum.
Il T.A.R. lombardo, richiamando un principio giurisprudenziale ormai pacifico, afferma che l’interesse fondante l’intervento in giudizio può consistere anche in un interesse di mero fatto, purché autonomo e distinto da quello delle parti necessarie del processo.
In particolare, il Collegio ritiene ammissibile l’intervento ad opponedum spiegato dall’associazione dei commercianti di Livigno, in quanto ritenuta portavoce di un interesse (di mero fatto) ad un corretto svolgimento delle attività commerciali nell’ambito del territorio comunale.

 

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