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| n. 10-2005 - © copyright |
| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV - Sentenza 21 settembre
2005 n. 3668
Pres. Nicolosi – Est. Zucchini
Famiglia Cooperativa di consumo ed agricola Soc. Coop (Avv.
R. Anania) c. Comune di Livigno (Avv.ti L. Spallino e L.
Pedrana) e Responsabile pro tempore del servizio commercio
e attività produttive del Comune di Livigno (n.c.) –ad opponendum
Associazione commercianti di Livigno (avv. E. Confortola)
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1.- Processo amministrativo – Intervento
in giudizio – Intervento ad opponendum di associazioni di
categoria – Ammissibilità
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2.- Processo amministrativo – Intervento
in giudizio – Intervento ad opponendum – Posizione giuridica
legittimante – Interesse di mero fatto – Possibilità – Differenze
tra interesse a ricorrere ed interesse ad intervenire in
giudizio
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3.- Commercio ed industria – Pluralità di
esercizi commerciali che fruiscono di infrastrutture comuni
- Centro commerciale - Configurabilità
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4.- Edilizia ed urbanistica – Permesso di
costruire – Funzione – Rilascio di un permesso di costruire
per la realizzazione di alcuni locali da adibire ad attività
commerciale – Non implica necessariamente il rilascio della
autorizzazione commerciale
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1. E’ ammissibile, nell’ambito di un giudizio
amministrativo avente ad oggetto l’annullamento di un provvedimento
di diniego di un’autorizzazione commerciale, l’intervento
ad opponendum spiegato da un’associazione di commercianti
(1).
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2. A differenza dell’interesse alla proposizione
del ricorso, l’interesse fondante l’intervento in giudizio
può consistere anche in un interesse di mero fatto, purché
autonomo e distinto da quello delle parti necessarie del
processo (2).
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3. Un complesso di esercizi commerciali dà
luogo ad un centro commerciale nel caso in gli esercizi
risultano inseriti in una unica struttura a destinazione
specifica, fruiscono di infrastrutture comuni e spazi di
servizio gestiti unitariamente.
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4.- Il rilascio del titolo abilitativo edilizio
avviene sulla base di presupposti e valutazioni differenti
da quelli inerenti l’attività commerciale, pertanto il Comune,
che ha rilasciato il permesso di costruire, conserva il
potere-dovere di effettuare una nuova e diversa valutazione
dei presupposti per il rilascio di un’autorizzazione commerciale.
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(1)
Cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV - 4 febbraio 2005,
n. 247 che ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto
da un’associazione di commercianti avverso il provvedimento
di apertura di un centro commerciale, in quanto tale associazione
agiva per tutelare interessi riferibili ad alcuni soltanto
degli esercenti, interessi che tuttavia collidevano con
quelli dell’impresa controinteressata anch’essa facente
parte della categoria rappresentata dall’associazione medesima.
In tale pronuncia il T.A.R. lombardo rilevava che “un principio
consolidato nella giurisprudenza amministrativa afferma
che l’interesse su cui si fonda la legittimazione ad agire
delle associazioni professionali non corrisponde alla somma
degli interessi individuali dei singoli iscritti, ma deve
avere carattere collettivo e riferirsi alla categoria in
modo complessivo ed unitario, con l’ulteriore conseguenza
che dette associazioni possono far valere in giudizio gli
interessi di categoria purché gli interessi individuali
degli appartenenti alla stessa siano univocamente conformi
a quello a tutela del quale l’associazione agisce e non
vi siano contrasti, neanche potenziali, tra i vari iscritti
(C.d.S. VI, 14 gennaio 2003, n. 92)”.
(2) Cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 1990
n. 213 |
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LORELLA FUMAROLA
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| Commento a T.A.R. Lombardia
n. 3668/2005
| 1.-
La sentenza in commento è degna di nota, in quanto
delinea i presupposti in presenza dei quali una
pluralità di esercizi di vicinato dà luogo ad un
solo esercizio commerciale, avente le caratteristiche
di « centro commerciale », per il quale le norme
vigenti impongono il rilascio di un’autorizzazione
unica.
Come è noto, le tipologie distributive al dettaglio
individuate dalla normativa sul commercio si distinguono,
in relazione alla massima superficie di vendita
consentita, in esercizi di vicinato (esercizi
commerciali aventi una superficie di vendita non
superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione inferiore
a 10.000 abitanti o 250 mq nei Comuni con popolazione
superiore a tale cifra); medie strutture di vendita
(esercizi aventi una superficie di vendita superiore
a quella indicata per gli esercizi di vicinato ma
comunque non superiore a 1.500 mq per i Comuni con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti o 2.500
mq per i Comuni con popolazione superiore a tale
cifra); ed infine grandi strutture di vendita
(esercizi con superficie di vendita superiore a
quella indicata per le medie strutture).
Sia le medie che le grandi strutture di vendita
possono poi essere qualificate come centri commerciali
in relazione ad un preciso profilo strutturale:
la collocazione in tali strutture di più esercizi
commerciali che usufruiscono di infrastrutture comuni
e spazi di servizio gestiti unitariamente.
Il d. lgs. n. 114/1998, all’art. 4, comma 1, lett.
g) definisce, infatti, il centro commerciale come
« una media o una grande struttura di vendita
nella quale più esercizi commerciali sono inseriti
in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono
di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti
unitariamente. Ai fini del presente decreto per
superficie di vendita di un centro commerciale si
intende quella risultante dalla somma delle superfici
di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti
».
Da ciò deriva che un complesso di esercizi commerciali
è riconducibile alla categoria dei “centri commerciali”,
nel caso in cui tali esercizi vengono inseriti in
una struttura immobiliare identificabile come unicum
ed usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi
di servizio la cui gestione sia organizzata e garantita
unitariamente. Con l’ulteriore conseguenza della
necessità di acquisire le autorizzazioni commerciali
richieste per le medie o grandi strutture, nel caso
in cui la superficie di vendita complessiva di tutti
gli esercizi risulti superiore a 150 mq. (o 250
mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000
abitanti) o a 1.500 mq. (o 2.500 nei comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti).
Con riferimento alla vicenda concreta, il TAR Lombardia
ha ritenuto sussistere tutti gli elementi sopra
menzionati, in quanto i tre esercizi che la Società
ricorrente intendeva realizzare erano collocati
nel medesimo edificio avente destinazione commerciale.
Tali esercizi usufruivano, inoltre, di servizi comuni
destinati al personale ed in genere ad un migliore
esercizio dell’attività commerciale (spogliatoio
per uomini e donne, servizi igienici, ufficio, locale
per macchine aria, un locale ad uso deposito/disimpegno
ed un altro per ascensore/montacarichi) ed erano
tra loro comunicanti, anche se il passaggio comune
risultava riservato al personale ed interdetto alla
clientela.
Questa essendo la situazione di fatto, il Comune
non poteva acconsentire all’apertura dei punti vendita
sulla base della semplice comunicazione resa dal
titolare degli stessi, ai sensi dell’art. 7 d. lgs.
n. 114/1998, occorrendo piuttosto un’autorizzazione
unica ex art. 8 d. lgs. citato.
2.- La sentenza in esame merita di essere altresì
segnalata sotto un diverso profilo di carattere
processuale che attiene alle situazioni legittimanti
la proposizione, nell’ambito di un giudizio amministrativo,
di un intervento ad opponendum.
Il T.A.R. lombardo, richiamando un principio giurisprudenziale
ormai pacifico, afferma che l’interesse fondante
l’intervento in giudizio può consistere anche in
un interesse di mero fatto, purché autonomo e distinto
da quello delle parti necessarie del processo.
In particolare, il Collegio ritiene ammissibile
l’intervento ad opponedum spiegato dall’associazione
dei commercianti di Livigno, in quanto ritenuta
portavoce di un interesse (di mero fatto) ad un
corretto svolgimento delle attività commerciali
nell’ambito del territorio comunale.
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