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n. 3-2005 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 4 febbraio 2005 n. 218
Pres. Riggio, est. Bellucci


Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Gara pubblica - Inderogabilità del principio di pubblicità delle sedute – Limitazione alla fase della verifica della integrità e dell’apertura delle buste

Il principio di pubblicità delle sedute è inderogabile solo per quanto concerne la verifica dell’integrità e l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica. Infatti la fase pubblica di verifica e riscontro dei plichi e delle offerte risponde da sé sola alla necessità di consentire ai rappresentanti delle imprese di controllare l’integrità delle buste e identificarne il contenuto, a conferma della serietà della gara. Pertanto non sussiste violazione del detto principio di inderogabilità quando il calcolo dei punteggi da attribuire sia avvenuto in un secondo momento in seduta segreta.


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