| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 4 febbraio
2005 n. 218
Pres. Riggio, est. Bellucci |
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Contratti della P.A. – Appalto di servizi
– Gara pubblica - Inderogabilità del principio di pubblicità
delle sedute – Limitazione alla fase della verifica della
integrità e dell’apertura delle buste
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Il principio di pubblicità delle sedute è
inderogabile solo per quanto concerne la verifica dell’integrità
e l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa
e l’offerta economica. Infatti la fase pubblica di verifica
e riscontro dei plichi e delle offerte risponde da sé sola
alla necessità di consentire ai rappresentanti delle imprese
di controllare l’integrità delle buste e identificarne il
contenuto, a conferma della serietà della gara. Pertanto
non sussiste violazione del detto principio di inderogabilità
quando il calcolo dei punteggi da attribuire sia avvenuto
in un secondo momento in seduta segreta.
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