| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV - Sentenza 2 febbraio
2005 n. 203
Pres. Nicolosi, est. Cerioni |
|
Energia elettrica – Delibera AEEG - Sistema
di misurazione della cd. interconnessione virtuale - Mancata
comunicazione di inizio del procedimento – Illegittimità
– Sussiste
|
|
La mancata comunicazione dell’inizio del
procedimento amministrativo e la conseguente mancata partecipazione
ad esso da parte “dei soggetti esercenti il servizio e dei
rappresentanti degli utenti e dei consumatori” integra un
difetto procedimentale, essendo l’AEEG tenuta a fornire
detta comunicazione sia in sede di emanazione di delibere
interpretative che innovative. La partecipazione deve essere
garantita non solo negli atti rivolti ai singoli, ma anche
nell’ipotesi in cui la regolamentazione riguardi una pluralità
di soggetti, esercenti od utenti, che nel settore operano
ed interagiscono, onde evitare l’imposizione di una regolazione
di settore in assenza di un contraddittorio tra le parti
(Nel caso di specie è stata annullata la Delibera AEEG n.
132/03 che indicava, quale metodo di misurazione dell’energia
elettrica, il cd. sistema dell’interconnessione virtuale)*
|
| |
|
----------------
|
| |
|
*
Ha osservato, in particolare, il Tar Lombardo, con ciò confermando
un proprio orientamento, (cfr. Tar Lombardia, sez. IV, 2474/04)
che la natura dell’attività regolatoria svolta dall’Autorità
implica un necessaria partecipazione dei soggetti sui quali
ricadranno le scelte che si andranno ad operare, in quanto
i poteri esercitati non rappresentano l’esercizio di un
prevalente interesse pubblicistico quanto più esattamente
il contemperamento di posizioni soggettive individuali e
sociali su un piano di tendenziale parità (nello stesso
senso anche la sentenza n. 3116/01).
Con la conseguenza che, da un punto di vista processuale,
come peraltro certificato dal Supremo Consesso Amministrativo
(cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1.9.200, n. 4649; id., 14.1.2003),
l’accoglimento della censura relativa alla mancata comunicazione
dell’inizio del procedimento amministrativo e alla mancata
partecipazione ad esso ha carattere assorbente di ogni altro
motivo di ricorso. |
| |
|
Avv. Francesco Ferrari
|
|
Per visualizzare il testo del documento clicca qui
|
|