Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 3-2005 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV - Sentenza 2 febbraio 2005 n. 203
Pres. Nicolosi, est. Cerioni


Energia elettrica – Delibera AEEG - Sistema di misurazione della cd. interconnessione virtuale - Mancata comunicazione di inizio del procedimento – Illegittimità – Sussiste

La mancata comunicazione dell’inizio del procedimento amministrativo e la conseguente mancata partecipazione ad esso da parte “dei soggetti esercenti il servizio e dei rappresentanti degli utenti e dei consumatori” integra un difetto procedimentale, essendo l’AEEG tenuta a fornire detta comunicazione sia in sede di emanazione di delibere interpretative che innovative. La partecipazione deve essere garantita non solo negli atti rivolti ai singoli, ma anche nell’ipotesi in cui la regolamentazione riguardi una pluralità di soggetti, esercenti od utenti, che nel settore operano ed interagiscono, onde evitare l’imposizione di una regolazione di settore in assenza di un contraddittorio tra le parti (Nel caso di specie è stata annullata la Delibera AEEG n. 132/03 che indicava, quale metodo di misurazione dell’energia elettrica, il cd. sistema dell’interconnessione virtuale)*

 

----------------

 

* Ha osservato, in particolare, il Tar Lombardo, con ciò confermando un proprio orientamento, (cfr. Tar Lombardia, sez. IV, 2474/04) che la natura dell’attività regolatoria svolta dall’Autorità implica un necessaria partecipazione dei soggetti sui quali ricadranno le scelte che si andranno ad operare, in quanto i poteri esercitati non rappresentano l’esercizio di un prevalente interesse pubblicistico quanto più esattamente il contemperamento di posizioni soggettive individuali e sociali su un piano di tendenziale parità (nello stesso senso anche la sentenza n. 3116/01).
Con la conseguenza che, da un punto di vista processuale, come peraltro certificato dal Supremo Consesso Amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1.9.200, n. 4649; id., 14.1.2003), l’accoglimento della censura relativa alla mancata comunicazione dell’inizio del procedimento amministrativo e alla mancata partecipazione ad esso ha carattere assorbente di ogni altro motivo di ricorso.

 

Avv. Francesco Ferrari


Per visualizzare il testo del documento clicca qui



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento