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n. 2-2005 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 20 gennaio 2005 n. 119
Pres. Riggio, est. Giordano
Ecosfera s.n.c. (Avv. R. Guida) c. Arpa Lombardia (Avv.ti F. Battaini e V. Lo Iacono)


Contratti della P.A. – Gara d’appalto - Commissione giudicatrice – Operazioni di valutazione in circa 10 mesi - Illegittimità

Dal generale principio di buon andamento e di efficienza della Pubblica Amministrazione discende il principio di continuità delle procedure, il quale implica che le gare di appalto siano espletate in un'unica seduta, o comunque in più sedute immediatamente consecutive, allo scopo di garantire la segretezza delle operazioni di gara, e di conseguenza l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio delle commissioni giudicatrici da possibili influenze esterne. A corollario del principio di continuità, la formulazione dei criteri di valutazione delle offerte deve avvenire prima della conoscenza delle offerte medesime da parte della commissione giudicatrice, ed i verbali delle riunioni devono essere redatti contestualmente ad esse, in modo da escludere l’insorgenza di errori od omissioni nella ricostruzione dell’iter valutativo. Pertanto, sono annullabili gli atti della gara d’appalto quando tra le prime riunioni della commissione, incaricata della valutazione delle offerte, e le successive sia immotivatamente trascorso un rilevante lasso temporale (nella fattispecie, circa dieci mesi).


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