| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 20 gennaio
2005 n. 119
Pres. Riggio, est. Giordano
Ecosfera s.n.c. (Avv. R. Guida) c. Arpa Lombardia (Avv.ti
F. Battaini e V. Lo Iacono) |
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Contratti della P.A. – Gara d’appalto - Commissione
giudicatrice – Operazioni di valutazione in circa 10 mesi
- Illegittimità
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Dal generale principio di buon andamento
e di efficienza della Pubblica Amministrazione discende
il principio di continuità delle procedure, il quale implica
che le gare di appalto siano espletate in un'unica seduta,
o comunque in più sedute immediatamente consecutive, allo
scopo di garantire la segretezza delle operazioni di gara,
e di conseguenza l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio
delle commissioni giudicatrici da possibili influenze esterne.
A corollario del principio di continuità, la formulazione
dei criteri di valutazione delle offerte deve avvenire prima
della conoscenza delle offerte medesime da parte della commissione
giudicatrice, ed i verbali delle riunioni devono essere
redatti contestualmente ad esse, in modo da escludere l’insorgenza
di errori od omissioni nella ricostruzione dell’iter valutativo.
Pertanto, sono annullabili gli atti della gara d’appalto
quando tra le prime riunioni della commissione, incaricata
della valutazione delle offerte, e le successive sia immotivatamente
trascorso un rilevante lasso temporale (nella fattispecie,
circa dieci mesi).
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