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| n. 9-2005 - © copyright |
| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 13 settembre
2005
Pres. V. SKOURIS – Rel. R. SCHINTGEN |
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Comunità europea – Corte di Giustizia - Decisione
quadro 2003/80/GAI - Protezione dell’ambiente attraverso
il diritto penale - Ricorso di annullamento - Materia di
competenza comunitaria - Art. 175 CE - Annullamento della
decisione quadro
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Se è vero che, in linea di principio, legislazione
e procedura penale rientrano nel c.d. “terzo pilastro” della
costruzione comunitaria, non è escluso che, in sede di attuazione
della politica ambientale, possa riconoscersi una competenza
comunitaria (rectius del Consiglio ma su iniziativa e controllo
della Commissione e con piena partecipazione del Parlamento
europeo), qualora l’armonizzazione penale delle legislazioni
nazionali risulti necessaria per garantire l’effettività
del diritto comunitario; pertanto, ritenendo che l’oggetto
principale della decisione quadro 2003/80/GAI, ovvero la
protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale, sconfini
nelle competenze che l’art. 175 CE attribuisce alla Comunità,
la Corte annulla l’atto.
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Con nota del Dott. Amedeo Barletta
"La
rivincita del ‘diritto penale comunitario’"
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SENTENZA DELLA CORTE
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Nella causa C 176/03, avente ad oggetto un
ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 35 UE, proposto
il 15 aprile 2003,
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Commissione delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. M. Petite, J. F. Pasquier e W Bogensberger,
in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente, sostenuta da:
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Parlamento europeo, rappresentato
dai sigg. H. Duintjer Tebbens, A. Baas e G. Garzón Clariana,
nonché dalla sig.ra M. Gómez Leal, in qualità di agenti,
con domicilio eletto in Lussemburgo, interveniente,
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contro
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Consiglio dell’Unione europea, rappresentato
dai sigg. J. C. Piris e J. Schutte, nonché dalla sig.ra
K. Michoel, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo, convenuto, sostenuto da:
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Regno di Danimarca, rappresentato
dal sig. J. Molde, in qualità di agente,
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Repubblica federale di Germania, rappresentata
dai sigg. W. D. Plessing e A. Dittrich, in qualità di agenti,
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Repubblica ellenica, rappresentata
dalle sig.re E. M. Mamouna e M. Tassopoulou, in qualità
di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
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Regno di Spagna, rappresentato dalla
sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente, con domicilio
eletto in Lussemburgo,
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Repubblica francese, rappresentata
dai sigg. G. de Bergues, F. Alabrune e E. Puisais, in qualità
di agenti,
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Irlanda, rappresentata dal sig. D.
O’Hagan, in qualità di agente, assistito dai sigg. P. Gallagher
e E. Fitzsimons, SC, nonché dal sig. E. Regan, BL, con domicilio
eletto in Lussemburgo,
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Regno dei Paesi Bassi, rappresentato
dalle sig.re H.G. Sevenster e C. Wissels, in qualità di
agenti,
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Repubblica portoghese, rappresentata
dai sigg. L. Fernandes e A. Fraga Pires, in qualità di agenti,
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Repubblica di Finlandia, rappresentata
dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agente,
con domicilio eletto in Lussemburgo,
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Regno di Svezia, rappresentato dal
sig. A. Kruse nonché dalle sig.re K. Wistrand e A. Falk,
in qualità di agenti,
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Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord, rappresentato dalla sig.ra C. Jackson, in
qualità di agente, assistita dal sig. R. Plender, QC, intervenienti,
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LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann,
C.W.A. Timmermans, A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta
e dal sig. A. Borg Barthet, presidenti di Sezione, dal sig.
R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg.
S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, G. Arestis, M. Ilešič
e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz Jarabo Colomer,
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore,
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vista la fase scritta del procedimento e
a seguito dell’udienza del 5 aprile 2005,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate
all’udienza del 26 maggio 2005,
ha pronunciato la seguente
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Sentenza
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1 Con il presente ricorso la Commissione
delle Comunità europee chiede alla Corte di annullare la
decisione quadro del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/80/GAI,
relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto
penale (GU L 29, pag. 55, in prosieguo la «decisione quadro»).
Contesto normativo e fatti
2 Il 27 gennaio 2003, il Consiglio dell’Unione europea ha
adottato, su iniziativa del Regno di Danimarca, la decisione
quadro.
3 Fondata sul titolo VI del Trattato sull’Unione europea,
segnatamente sugli artt. 29 UE, 31, lett. e), UE, nonché
34, n. 2, lett. b), UE, nella loro versione precedente l’entrata
in vigore del Trattato di Nizza, la decisione quadro costituisce,
come risulta dai suoi primi tre ‘considerando’, lo strumento
mediante il quale l’Unione europea intende reagire, di concerto,
al preoccupante aumento dei reati contro l’ambiente.
4 La decisione quadro definisce una serie di reati contro
l’ambiente, per i quali gli Stati membri sono invitati ad
adottare sanzioni di natura penale.
5 In tal senso, a norma dell’art. 2 della decisione quadro,
intitolato «Reati intenzionali»:
«Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari
per rendere perseguibili penalmente, in virtù del proprio
diritto interno:
a) lo scarico, l’emissione o l’immissione nell’aria, nel
suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o di
radiazioni ionizzanti che provochino il decesso o lesioni
gravi alle persone;
b) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un
quantitativo di sostanze o di radiazioni ionizzanti nell’aria,
nel suolo o nelle acque che ne provochino o possano provocarne
il deterioramento durevole o sostanziale o che causino il
decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti a
monumenti protetti, ad altri beni protetti, al patrimonio,
alla flora o alla fauna;
c) l’eliminazione, il trattamento, il deposito, il trasporto,
l’esportazione o l’importazione illeciti di rifiuti, compresi
i rifiuti pericolosi che provochino o possano provocare
il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti
alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, alla fauna
o alla flora;
d) il funzionamento illecito di un impianto in cui sono
svolte attività pericolose che provochi o possa provocare,
all’esterno dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle
persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo
o delle acque, alla fauna o alla flora;
e) la fabbricazione, il trattamento, il deposito, l’impiego,
il trasporto, l’esportazione o l’importazione illeciti di
materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose
che provochino o possano provocare il decesso o lesioni
gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria,
del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;
f) il possesso, la cattura, il danneggiamento, l’uccisione
o il commercio illeciti di esemplari di specie protette
animali o vegetali o di parti di esse, quantomeno ove siano
definite dalla legislazione nazionale come minacciate di
estinzione;
g) il commercio illecito di sostanze che riducono lo strato
di ozono,
quando sono commessi intenzionalmente».
6 L’art. 3 della decisione quadro, intitolato «Reati di
negligenza», così dispone:
«Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari
per rendere perseguibili penalmente in virtù del proprio
diritto interno, quando sono commessi per negligenza o quanto
meno per negligenza grave, i reati di cui all’articolo 2».
7 L’art. 4 della decisione quadro dispone che ciascuno Stato
membro adotta i provvedimenti necessari affinché sia punibile
la partecipazione o l’istigazione ai reati di cui all’art.
2.
8 L’art. 5, n. 1, della decisione quadro prevede che le
sanzioni penali così istituite devono essere «effettive,
proporzionate e dissuasive» e che devono ricomprendere «per
lo meno nei casi più gravi, pene privative della libertà
che possono comportare l’estradizione». Il n. 2 del medesimo
articolo aggiunge che le dette sanzioni «possono essere
corredate di altre sanzioni o misure».
9 L’art. 6 della decisione quadro disciplina la responsabilità,
per azione o omissione, delle persone giuridiche mentre
l’art. 7 della stessa decisione determina le sanzioni da
infliggere loro, «comprendenti sanzioni pecuniarie di natura
penale o amministrativa ed eventualmente altre sanzioni».
10 Infine, l’art. 8 della decisione quadro riguarda la competenza
giurisdizionale e l’art. 9 disciplina i procedimenti promossi
da uno Stato membro che non estrada i propri cittadini.
11 La Commissione si è pronunciata dinanzi ai vari organi
del Consiglio contro il fondamento normativo prescelto da
quest’ultimo per imporre agli Stati membri l’obbligo di
prescrivere sanzioni penali a carico degli autori di reati
contro l’ambiente. Essa ritiene infatti che il corretto
fondamento normativo in proposito sia l’art. 175, n. 1,
CE e aveva d’altronde presentato, il 15 marzo 2001, una
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto
penale (GU C 180, pag. 238, in prosieguo: la «proposta di
direttiva») fondata sul detto articolo, la quale elencava,
in allegato, gli atti di diritto comunitario violati dalle
attività costitutive dei reati elencate all’art. 3 di tale
proposta.
12 Il 9 aprile 2002, il Parlamento europeo si è pronunciato
al contempo sulla proposta di direttiva, in prima lettura,
e sul progetto di decisione quadro.
13 Esso ha condiviso l’approccio auspicato dalla Commissione
in merito alla portata delle competenze comunitarie, invitando
il Consiglio a fare della decisione quadro uno strumento
complementare della direttiva da adottare in materia di
protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale per
i soli aspetti della cooperazione giudiziaria e ad astenersi
dall’emanare la decisione quadro prima dell’adozione della
proposta di direttiva [v. testi adottati dal Parlamento
il 9 aprile 2002 e recanti i riferimenti A5 0099/2002 (prima
lettura) e A5 0080/2002].
14 Il Consiglio non ha adottato la proposta di direttiva,
ma il quinto e settimo ‘considerando’ della decisione quadro
recitano quanto segue:
«(5) Il Consiglio ha ritenuto opportuno incorporare nella
presente decisione quadro varie norme sostanziali contenute
nella proposta di direttiva, in particolare quelle che definiscono
gli atti che gli Stati membri devono qualificare come reati
in virtù del proprio diritto interno.
(…)
(7) Il Consiglio ha esaminato la proposta, ma è giunto alla
conclusione che la maggioranza necessaria per l’adozione
in sede di Consiglio non può essere raggiunta. La suddetta
maggioranza ha ritenuto che la proposta vada oltre le competenze
attribuite alla Comunità dal Trattato che istituisce la
Comunità europea e che gli obiettivi da essa perseguiti
possano essere raggiunti mediante l’adozione di una decisione
quadro in base all’articolo VI del Trattato sull’Unione
europea. Il Consiglio ha ritenuto inoltre che la presente
decisione quadro, basata sull’articolo 34 del Trattato sull’Unione
europea, costituisca uno strumento adeguato per imporre
agli Stati membri l’obbligo di prevedere sanzioni penali.
Tale proposta modificata presentata dalla Commissione non
era di natura tale da consentire al Consiglio di modificare
la sua posizione al riguardo».
15 La Commissione ha fatto accludere al verbale della riunione
del Consiglio nel corso della quale è stata adottata la
decisione quadro la seguente dichiarazione:
«La Commissione è dell’opinione che la decisione quadro
non sia lo strumento giuridico idoneo con cui obbligare
gli Stati membri ad introdurre sanzioni di carattere penale
a livello nazionale in caso di reati a danno dell’ambiente.
La Commissione, come ha sottolineato in numerose occasioni
in seno agli organi del Consiglio, ritiene che, nell’ambito
delle competenze attribuitele ai fini del raggiungimento
degli obiettivi di cui all’articolo 2 del Trattato che istituisce
la Comunità europea, la Comunità abbia facoltà di obbligare
uno Stato membro ad imporre sanzioni a livello nazionale,
– se del caso anche penali – qualora ciò risulti necessario
ai fini del raggiungimento di un obiettivo comunitario.
Rientrano in questa casistica le questioni ambientali che
formano oggetto del titolo XIX del Trattato che istituisce
la Comunità europea.
Inoltre, la Commissione sottolinea che la sua proposta di
direttiva relativa alla protezione dell’ambiente attraverso
il diritto penale non è stata adeguatamente esaminata nell’ambito
della procedura di codecisione.
Qualora il Consiglio adotti la decisione quadro a dispetto
delle suddette competenze comunitarie, la Commissione si
riserva di esercitare tutti i diritti che le sono attribuiti
dal Trattato».
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Sul ricorso
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16 Con ordinanza del presidente della Corte
29 settembre 2003, il Regno di Danimarca, la Repubblica
federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di
Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, il Regno dei
Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica di
Finlandia, il Regno di Svezia nonché il Regno unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e il Parlamento,
dall’altro, sono stati ammessi a intervenire a sostegno
delle conclusioni, rispettivamente, del Consiglio e della
Commissione.
17 Con ordinanza 17 marzo 2004, il presidente della Corte
ha respinto l’istanza d’intervento a sostegno delle conclusioni
della Commissione presentata dal Comitato economico e sociale
europeo.
Argomenti delle parti
18 La Commissione contesta la scelta, da parte del Consiglio,
dell’art. 34 UE, in combinato disposto con gli artt. 29
UE e 31, lett. e), UE, come fondamento normativo per gli
artt. 1 7 della decisione quadro. Essa ritiene che la finalità
e il contenuto di tale decisione rientrino nelle competenze
comunitarie in materia ambientale, quali enunciate agli
artt. 3, n. 1, lett. l), CE e 174 CE 176 CE.
19 Senza con ciò rivendicare al legislatore comunitario
una competenza generale in materia penale, la Commissione
ritiene che quest’ultimo sia competente, in forza dell’art.
175 CE, ad imporre agli Stati membri l’obbligo di prevedere
sanzioni penali in caso d’infrazione alla normativa comunitaria
in materia di protezione ambientale, allorché reputa che
ciò configuri un mezzo necessario per garantire l’efficacia
di tale normativa. L’armonizzazione delle legislazioni penali
nazionali, in particolare degli elementi che costituiscono
reati contro l’ambiente, penalmente perseguibili, sarebbe
concepita come uno strumento al servizio della politica
comunitaria di cui trattasi.
20 La Commissione riconosce che non vi sono precedenti in
materia. Essa si appella tuttavia, a sostegno della propria
tesi, alla giurisprudenza della Corte relativa al dovere
di lealtà nonché ai principi di effettività e di equivalenza
(v., in particolare, sentenze 2 febbraio 1977, causa 50/76,
Amsterdam Bulb, Racc. pag. 137, punto 33, e 8 luglio 1999,
causa C 186/98, Nunes e de Matos, Racc. pag. I 4883, punti
12 e 14, nonché ordinanza 13 luglio 1990, causa C 2/88 IMM,
Zwartveld e a., Racc. pag. I 3365, punto 17).
21 Peraltro, svariati regolamenti adottati nel settore della
politica della pesca o dei trasporti obbligherebbero gli
Stati membri ad agire in sede penale o stabilirebbero limiti
ai tipi di sanzione che questi ultimi possono comminare.
La Commissione menziona, in particolare, due atti comunitari
che prevederebbero l’obbligo per gli Stati membri di comminare
sanzioni di natura necessariamente penale, ancorché tale
qualificazione non sia stata espressamente utilizzata [v.
art. 14 della direttiva del Consiglio 10 giugno 1991, 91/308/CEE,
relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite
(GU L 166, pag. 77), e artt. 1 3 della direttiva del Consiglio
28 novembre 2002, 2002/90/CE, volta a definire il favoreggiamento
dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU
L 328, pag. 17)].
22 La Commissione afferma inoltre che la decisione quadro
deve, in ogni caso, essere annullata parzialmente in quanto
i suoi artt. 5, n. 2, 6 e 7 lasciano agli Stati membri la
libertà di comminare anche sanzioni non penali, o, ancora,
di scegliere tra sanzioni penali e altre sanzioni, il che
rientrerebbe innegabilmente nella competenza comunitaria.
23 La Commissione non sostiene tuttavia che l’insieme della
decisione quadro avrebbe dovuto essere oggetto di una direttiva.
In particolare, essa non contesta che il titolo VI del Trattato
sull’Unione europea costituisca il fondamento normativo
adeguato per le disposizioni di tale decisione attinenti
alla competenza giurisdizionale, all’estradizione e alle
azioni penali avviate nei confronti degli autori dei reati.
Tuttavia, considerato che tali disposizioni non potrebbero
avere esistenza autonoma, essa sarebbe tenuta a domandare
l’annullamento della decisione quadro nel suo insieme.
24 La Commissione solleva peraltro una censura vertente
sullo sviamento di procedura. Essa si fonda, in proposito,
sul quinto e sul settimo ‘considerando’ della decisione
quadro, dai quali emerge che la scelta di uno strumento
rientrante nel titolo VI del Trattato dipenderebbe da considerazioni
di opportunità, non avendo la proposta di direttiva raccolto
la maggioranza richiesta per la sua adozione, a causa del
rifiuto di una maggioranza di Stati membri di riconoscere
alla Comunità la competenza necessaria ad imporre agli Stati
membri la previsione di sanzioni penali in materia di reati
contro l’ambiente.
25 Il Parlamento fa proprio l’argomento della Commissione.
Esso ritiene, in particolare, che il Consiglio abbia confuso
tra la competenza ad adottare la proposta di direttiva,
detenuta dalla Comunità, e una competenza, da quest’ultima
non reclamata, ad adottare la decisione quadro nel suo insieme.
Gli elementi che il Consiglio adduce a sostegno della propria
tesi sarebbero, in realtà, considerazioni di opportunità
in merito alla scelta di imporre o meno unicamente sanzioni
penali, considerazioni, queste, che avrebbero dovuto collocarsi
entro la procedura legislativa, sul fondamento degli artt.
175 CE e 251 CE.
26 Il Consiglio e gli Stati membri intervenuti nella presente
causa diversi dal Regno dei Paesi Bassi affermano che, allo
stato attuale del diritto, la Comunità non dispone di alcuna
competenza per obbligare gli Stati membri a sanzionare penalmente
i comportamenti considerati dalla decisione quadro.
27 Non soltanto non esisterebbe, in proposito, alcuna attribuzione
espressa di competenza ma, tenuto conto della notevole rilevanza
del diritto penale per la sovranità degli Stati membri,
non potrebbe ammettersi che tale competenza possa essere
stata trasferita implicitamente alla Comunità in occasione
dell’attribuzione di competenze sostanziali specifiche,
quali quelle svolte in forza dell’art. 175 CE.
28 Gli artt. 135 CE e 280 CE, che riservano esplicitamente
l’applicazione del diritto penale nazionale e l’amministrazione
della giustizia agli Stati membri, confermerebbero tale
interpretazione.
29 Essa sarebbe ulteriormente corroborata dal fatto che
il Trattato sull’Unione europea dedica un titolo specifico
alla cooperazione giudiziaria in materia penale [v. artt.
29 UE, 30 UE e 31, lett. e), UE], che conferirebbe espressamente
all’Unione europea una competenza in materia penale, segnatamente
per quanto riguarda la determinazione degli elementi costitutivi
dei reati e delle sanzioni applicabili. La posizione della
Commissione sarebbe pertanto paradossale, in quanto equivarrebbe,
da un lato, a ritenere che gli autori dei trattati sull’Unione
europea e CE abbiano inteso conferire implicitamente alla
Comunità una competenza penale e, d’altro lato, ad ignorare
che gli stessi autori hanno espressamente attribuito all’Unione
europea una tale competenza.
30 Né le sentenze né i testi di diritto derivato cui la
Commissione fa riferimento sarebbero idonei a suffragare
la sua tesi.
31 Per un verso, la Corte non avrebbe mai obbligato gli
Stati membri ad adottare sanzioni penali. Vero è che, secondo
la sua giurisprudenza, spetterebbe a questi ultimi il compito
di vegliare affinché le violazioni del diritto comunitario
siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale,
in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni
del diritto interno simili per natura ed importanza e che,
in ogni caso, conferiscano alla sanzione stessa un carattere
di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva;
inoltre, le autorità nazionali dovrebbero procedere, nei
confronti delle violazioni del diritto comunitario, con
la stessa diligenza usata nell’esecuzione delle rispettive
legislazioni nazionali (v., in particolare, sentenza 21
settembre 1989, causa 68/88, Commissione/Grecia, Racc. pag.
2965, punti 24 e 25). Tuttavia, la Corte non avrebbe dichiarato,
né esplicitamente né implicitamente, che la Comunità è competente
ad armonizzare le norme penali vigenti negli Stati membri.
Al contrario, essa avrebbe ritenuto che la scelta delle
sanzioni spetti a questi ultimi.
32 Per altro verso, la prassi legislativa sarebbe conforme
a tale impostazione. I diversi atti di diritto derivato
riprenderebbero la formula tradizionale secondo la quale
occorre prevedere «sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive»
(v., ad esempio, art. 3 della direttiva 2002/90), senza
peraltro rimettere in discussione la libertà degli Stati
membri di scegliere tra la via amministrativa e la via penale.
Quando è accaduto al legislatore comunitario, del resto
raramente, di precisare che gli Stati membri devono promuovere
azioni penali o amministrative, esso si sarebbe limitato
ad esplicitare la scelta che in ogni caso era loro attribuita.
33 Inoltre, ogniqualvolta la Commissione ha proposto al
Consiglio l’adozione di un atto comunitario avente ripercussioni
in materia penale, quest’ultima istituzione avrebbe disgiunto
la parte penale di tale atto per rinviarla ad una decisione
quadro [v. regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio 1998,
n. 974, relativo all’introduzione dell’euro (GU L 139, pag.
1), che ha dovuto essere integrato dalla decisione quadro
del Consiglio 29 maggio 2000, 2000/383/GAI, relativa al
rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali
e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione
all’introduzione dell’euro (GU L 140, pag. 1); v. altresì
direttiva 2002/90, completata dalla decisione quadro del
Consiglio 28 novembre 2002, 2002/946/GAI, relativa al rafforzamento
del quadro penale per la repressione del favoreggiamento
dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU
L 328, pag. 1)].
34 Nella fattispecie, alla luce tanto della sua ratio quanto
del suo contenuto, la decisione quadro riguarderebbe l’armonizzazione
del diritto penale. Il semplice fatto che essa sia intesa
a combattere i reati contro l’ambiente non sarebbe sufficiente
a fondare la competenza della Comunità. In realtà, tale
decisione completerebbe il diritto comunitario in materia
di protezione dell’ambiente.
35 Inoltre, per quanto riguarda la censura vertente sullo
sviamento di potere, il Consiglio ritiene che essa sia riconducibile
ad una lettura erronea dei ‘considerando’ della decisione
quadro.
36 Quanto al Regno dei Paesi Bassi, esso, pur sostenendo
le conclusioni del Consiglio, difende una posizione leggermente
sfumata rispetto a quella di quest’ultimo. Esso ritiene
che, nell’esercizio delle competenze demandatele dal Trattato
CE, la Comunità possa obbligare gli Stati membri a prevedere
la possibilità di sanzionare penalmente taluni comportamenti
a livello nazionale, purché la sanzione sia inscindibilmente
connessa alle disposizioni comunitarie sostanziali e purché
possa effettivamente dimostrarsi che una politica repressiva
del genere è necessaria al conseguimento degli obiettivi
del Trattato nel settore di cui trattasi (v. sentenza 27
ottobre 1992, causa C 240/90, Germania/Commissione, Racc.
pag. I 5383). È quanto potrebbe avvenire nel caso in cui
l’applicazione di una regola di armonizzazione fondata,
ad esempio, sull’art. 175 CE, richiedesse l’adozione di
sanzioni penali.
37 Per contro, ove risulti dal contenuto e dalla natura
della misura considerata che essa tende essenzialmente ad
armonizzare, in generale, disposizioni penali e che il regime
sanzionatorio non è inscindibilmente connesso al settore
del diritto comunitario di cui trattasi, gli artt. 29 UE,
31, lett. e), UE e 34, n. 2, lett. b), UE costituirebbero
il fondamento normativo corretto di tale misura. Orbene,
è quanto avverrebbe nel caso di specie. Risulterebbe infatti
dalla finalità e dal contenuto della decisione quadro che
quest’ultima tende, in generale, a garantire un’armonizzazione
delle disposizioni penali negli Stati membri. Il fatto che
possano risultarne interessate norme adottate in forza del
Trattato CE non sarebbe determinante.
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Giudizio della Corte
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38 Ai sensi dell’art. 47 UE, nessuna disposizione
del Trattato sull’Unione pregiudica le disposizioni del
Trattato CE. Questo stesso principio ricorre anche al primo
comma dell’art. 29 UE, che introduce il titolo VI di quest’ultimo
Trattato.
39 La Corte è tenuta a vigilare affinché gli atti che il
Consiglio considera rientrare nell’ambito del detto art.
VI non sconfinino nelle competenze che le disposizioni del
Trattato CE attribuiscono alla Comunità (v. sentenza 12
maggio 1998, causa C 170/96, Commissione/Consiglio, Racc.
pag. I 2763, punto 16).
40 Occorre pertanto verificare se gli artt. 1 7 della decisione
quadro non pregiudichino la competenza che la Comunità detiene
in forza dell’art. 175 CE, nel senso che avrebbero potuto,
come sostiene la Commissione, essere adottati sul fondamento
di quest’ultima disposizione.
41 In proposito, è pacifico che la tutela dell’ambiente
costituisce uno degli obiettivi essenziali della Comunità
(v. sentenze 7 febbraio 1985, causa 240/83, ADBHU, Racc.
pag. 531, punto 13; 20 settembre 1988, causa 302/86, Commissione/Danimarca,
Racc. pag. 4607, punto 8, e 2 aprile 1998, causa C 213/96,
Outokumpu, Racc. pag. I 1777, punto 32). In tal senso, l’art.
2 CE dispone che la Comunità ha il compito di promuovere
«un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento
della qualità di quest’ultimo» e, a tal fine, l’art. 3,
n. 1, lett. l), CE prevede l’attuazione di una «politica
nel settore dell’ambiente».
42 Inoltre, ai sensi dell’art. 6 CE, «le esigenze connesse
con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella
definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni comunitarie»,
disposizione questa che sottolinea il carattere trasversale
e fondamentale di tale obiettivo.
43 Gli artt. 174 CE 176 CE costituiscono, in via di principio,
la cornice normativa entro la quale deve attuarsi la politica
comunitaria in materia ambientale. In particolare, l’art.
174, n. 1, CE elenca gli obiettivi dell’azione ambientale
della Comunità e l’art. 175 CE definisce le procedure da
seguire al fine di raggiungere tali obiettivi. La competenza
della Comunità è, in generale, esercitata secondo la procedura
prevista dall’art. 251 CE, previa consultazione del Comitato
economico e sociale e del Comitato delle regioni. Tuttavia,
per quanto riguarda taluni settori di cui all’art. 175,
n. 2, CE, il Consiglio delibera da solo, statuendo all’unanimità,
su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento nonché dei due organi menzionati.
44 Come la Corte ha già avuto modo di dichiarare, le misure
cui fanno riferimento i tre trattini dell’art. 175, n. 2,
primo comma, CE presuppongono tutte un intervento delle
istituzioni comunitarie in materie come la politica fiscale,
la politica dell’energia o la politica dell’assetto del
territorio, per le quali, ad eccezione della politica ambientale
comunitaria, o la Comunità non dispone di competenze legislative,
o è richiesta l’unanimità in seno al Consiglio (sentenza
30 gennaio 2001, causa C 36/98, Spagna/Consiglio, Racc.
pag. I 779, punto 54).
45 Occorre peraltro ricordare che, secondo una costante
giurisprudenza della Corte, la scelta del fondamento normativo
di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi,
suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali,
in particolare, lo scopo e il contenuto dell’atto (v., in
particolare, sentenze 11 giugno 1991, causa C 300/89, Commissione/Consiglio,
detta «Biossido di titanio», Racc. pag. I 2867, punto 10,
e 19 settembre 2002, causa C 336/00, Huber, Racc. pag. I
7699, punto 30).
46 Per quanto riguarda la finalità della decisione quadro,
risulta tanto dal suo titolo quanto dai suoi primi tre ‘considerando’
che essa persegue un obiettivo di protezione dell’ambiente.
Preoccupato «per l’aumento dei reati contro l’ambiente e
per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si
estendono al di là delle frontiere degli Stati ove tali
reati vengono commessi», il Consiglio, dopo avere constatato
che essi costituiscono «una minaccia per l’ambiente» nonché
«un problema cui sono confrontati tutti gli Stati membri»,
ha ritenuto che sia necessario apportarvi «una risposta
severa» e «agire di concerto per proteggere l’ambiente in
base al diritto penale».
47 Quanto al contenuto della decisione quadro, essa elenca,
all’art. 2, una serie di comportamenti particolarmente gravi
a danno dell’ambiente, che gli Stati membri devono sanzionare
penalmente. Vero è che gli artt. 2 7 di tale decisione recano
una parziale armonizzazione delle legislazioni penali degli
Stati membri, in particolare per quanto riguarda gli elementi
costitutivi di vari reati contro l’ambiente. Orbene, in
via di principio, la legislazione penale, così come le norme
di procedura penale, non rientrano nella competenza della
Comunità (v., in tal senso, sentenza 11 novembre 1981, causa
203/80, Casati, Racc. pag. 2595, punto 27, e 16 giugno 1998,
causa C 226/97, Lemmens, Racc. pag. I 3711, punto 19).
48 Quest’ultima constatazione non può tuttavia impedire
al legislatore comunitario, allorché l’applicazione di sanzioni
penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle
competenti autorità nazionali costituisce una misura indispensabile
di lotta contro violazioni ambientali gravi, di adottare
provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati
membri e che esso ritiene necessari a garantire la piena
efficacia delle norme che emana in materia di tutela dell’ambiente.
49 Occorre aggiungere che, nella fattispecie, se è vero
che gli artt. 1 7 della decisione quadro disciplinano la
qualificazione come reati di taluni comportamenti particolarmente
gravi contro l’ambiente, essi lasciano tuttavia agli Stati
membri la scelta delle sanzioni penali applicabili, le quali
devono comunque essere, conformemente all’art. 5, n. 1,
della stessa decisione, effettive, proporzionate e dissuasive.
50 Il Consiglio non contesta che, tra i comportamenti elencati
all’art. 2 della decisione quadro, rientrino violazioni
di numerosi atti comunitari, che si trovavano menzionati
nell’allegato alla proposta di direttiva. Risulta peraltro
dai primi tre ‘considerando’ di tale decisione che il Consiglio
ha ritenuto le sanzioni penali indispensabili alla lotta
contro i danni ambientali gravi.
51 Emerge da quanto precede che, in ragione tanto della
loro finalità quanto del loro contenuto, gli artt. 1 7 della
decisione quadro hanno ad oggetto principale la protezione
dell’ambiente e avrebbero potuto validamente essere adottati
sul fondamento dell’art. 175 CE.
52 La circostanza che gli artt. 135 CE e 280, n. 4, CE riservino,
rispettivamente nei settori della cooperazione doganale
e della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari
della Comunità, l’applicazione del diritto penale nazionale
e l’amministrazione della giustizia agli Stati membri non
è idonea a inficiare tale conclusione. Infatti, non può
dedursi da tali disposizioni che, in sede di attuazione
della politica ambientale, qualunque armonizzazione penale,
ancorché limitata come quella derivante dalla decisione
quadro, debba essere esclusa, quand’anche si rivelasse necessaria
a garantire l’effettività del diritto comunitario.
53 Alla luce di quanto sopra, la decisione quadro, sconfinando
nelle competenze che l’art. 175 CE attribuisce alla Comunità,
viola nel suo insieme, data la sua indivisibilità, l’art.
47 UE.
54 Non occorre pertanto esaminare l’argomento della Commissione
secondo il quale la decisione quadro dovrebbe in ogni caso
essere annullata parzialmente, in quanto i suoi artt. 5,
n. 2, 6 e 7 lasciano agli Stati membri la facoltà di prevedere
anche sanzioni non penali, oppure di scegliere tra sanzioni
penali e altre sanzioni, cosa che rientrerebbe innegabilmente
nella competenza comunitaria.
55 Tenuto conto di quanto precede, la decisione quadro dev’essere
annullata.
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Sulle spese
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56 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento
di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese
se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto
la condanna del Consiglio, quest’ultimo, rimasto soccombente,
dev’essere condannato alle spese. Ai sensi del n. 4, primo
comma, dello stesso articolo, gli intervenienti nella presente
causa sopportano le proprie spese.
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Per questi motivi
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la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1) La decisione quadro del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/80/GAI,
relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto
penale, è annullata.
2) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.
3) Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania,
la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica
francese, l’Irlanda, il Regno dei paesi Bassi, la Repubblica
portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia
e il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché
il Parlamento europeo sopportano le proprie spese.
AMEDEO
BARLETTA
(Scuola Europea Studi Avanzati - Napoli)
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| La rivincita del
‘diritto penale comunitario’
| 1.
La Corte motore del processo comunitario
Nel momento in cui il processo di integrazione
e la prospettiva costituzionale dell’Unione
europea sembrano bloccate nelle secche di
un processo di ratifica politicamente assai
complesso la costruzione comunitaria ritrova
nella Corte di giustizia quel motore propulsivo
che ne ha decretato nei decenni addietro
l’incessante progresso.Nella sentenza del
13 settembre scorso alla Corte è toccato
dirimere un complesso e delicato conflitto
tra Commissione e Consiglio dell’Unione
europea. Dinanzi alla Corte di Lussemburgo
si sono fronteggiate due visioni assai diverse
della costruzione comunitaria riproponendosi
il perenne dualismo tra visione comunitaria
e visione intergovernativa; tra le ragione
di una “integrazione sempre più stretta”
e la ritrosia degli Stati a perdere la propria
completa sovranità in tema di scelte legislative.
Questa volta il terreno di conflitto era,
se possibile, più delicato che mai, vertendosi
in materia di competenza della Comunità
in ambito penale.In poche parole consentire
alla Comunità in via diretta alcune scelte
persino di politica criminale significa
definitivamente trasferire la sovranità
e le competenze nazionali nelle materie
di pertinenza CE. Infatti a differenza di
quanto accade nel quadro istituzionale UE,
dove ancora le scelte non possono che essere
assunte all’unanimità (dunque preservando
la sovranità nazionale o meglio quella degli
esecutivi!), nell’ambito comunitario il
procedimento legislativo funziona secondo
gli schemi della codecisione comunitaria;
si tratta di un modello decisionale che
pur conservando un alto tasso di complessità
opera secondo un gioco di maggioranze, venendo
inoltre riservato uno spazio sempre meno
formale e sempre più sostanziale all’istanza
democratico rappresentativa costituita appunto
dal Parlamento europeo.La decisione della
Corte è stata preceduta in maggio da corpose
conclusioni redatte dall’avv. gen. Ruiz-Jarabo
Colomer che ha indicato ai giudici di Lussemburgo
la strada, poi da questi conformemente intrapresa,
invitandoli ad accogliere la richiesta della
Commissione ed in tal modo provocando un
avanzamento di notevole rilievo nella definizione
delle competenze comunitarie, proprio con
riguardo alle opzioni nazionali di penalizzazione.
2. Obblighi comunitari di tutela: l’emersione
di obblighi penale
Si è trattato di un lento ma incessante
processo di emersione in capo alla Comunità
della potestà d’imporre obblighi di tutela
penale sugli Stati, in tal modo vincolando,
nella maniera più stringente possibile,
la sovranità degli Stati membri i quali
si sono visti progressivamente scippare
competenze sino alla stessa potestà di decidere
cosa qualificare come reato.Sino ad oggi
si riteneva fosse preclusa alla Comunità
qualsiasi incursione penale non potendo
le fonti CE giungere sino all’identificazione
di cosa ritenere reato ed alla compressione
dello spazio di libertà in merito alle scelte
di politica criminale, tradizionalmente
considerate assolutamente come interna
corporis dello Stato nazionale e caratteristica
tipica del proprio potere sovrano.Con la
sentenza oggi in commento giunge a maturazione
quel processo di emersione dei cosiddetti
obblighi comunitari di tutela e delle ricadute
penali che li caratterizzano. Il percorso
inizia negli anni ‘70 con la sentenza ‘Amsterdam
Bulb’ del 1976[1] con la quale la Corte
riconosce (partendo dal dovere di fedeltà
comunitaria, oggi ex art. 10 TCE) un generale
potere in materia sanzionatoria a tutela
del rispetto della normativa comunitaria,
anche ove tali sanzioni non risultino espressamente
previste dalla Comunità. La scelta delle
modalità più adeguate di tutela va dunque
tendenzialmente lasciata agli Stati membri.
Un passo ulteriore verso la definizione
di un potere sanzionatorio della Comunità
e più in specie verso la definizione delle
competenze della Comunità con riguardo alla
materia delle sanzioni (di quelle amministrative[2]
in genere e di quelle penali in particolare)
è compito dalla celeberrima sentenza del
‘Mais greco’[3]. Fondandosi anche in questo
caso sull’obbligo di leale collaborazione
tra Stati ed istituzioni comunitarie la
Corte ritiene di poter imporre ai propri
Stati membri di sanzionare in termini analoghi
a quelli previsti in diritto interno le
violazioni relative alla normativa di provenienza
comunitaria o comunitaria in senso stretto[4].Ma
soprattutto, con la sentenza ‘Mais greco’,
la Corte offre una definizione assai esaustiva
di cosa siano delle sanzioni adeguate[5]
alle richieste di tutela del diritto comunitario,
introducendo la nota triade: “proporzionalità,
effettività e dissuasività”[6].In pronunce
successive la Corte giunge a dire che gli
Stati membri devono garantire il diritto
comunitario introducendo, se del caso, sanzioni
penali[7] o che l’obbligo di adottare sanzioni
adeguate impone talvolta (come nel caso
oggetto della pronunzia) la previsione di
sanzioni penali[8].Dunque la Corte quali
guidelines del potere sanzionatorio
degli Stati, relativamente a violazioni
del diritto comunitario, introduce da un
lato il principio di assimilazione dei beni
comunitari ai beni nazionali, di conseguenza
armonizzando i livelli di tutela nello Stato
ma non tra gli Stati, dall’altro impone
invece che le sanzioni siano adeguate (e
dunque efficaci, proporzionate e dissuasive),
per questa via giungendo sovente a imporre
obblighi impliciti di penalizzazione.In
diritto derivato l’emersione di obblighi
di tutela penale è però ancor più timida
rimanendo a livello di considerando nelle
direttive in materia di riciclaggio, insider
trading e relativamente al favoreggiamento
dell’ingresso e del transito e del soggiorno
illegali, ove l’emersione della richiesta
di penalizzazione è però affidata alla coordinata
decisione quadro, limitandosi la direttiva
alla richiesta di sanzioni adeguate.Anche
nel caso della decisione quadro in materia
di ambiente, oggetto della pronuncia in
commento, la Corte non può evitare di ricorrere
al principio contenuto nell’art. 10 TCE
e posto alla base della precedente evoluzione
giurisprudenziale. Secondo l’art. 47 del
TUE, infatti, nessuna disposizione dello
stesso TUE pregiudica le previsioni del
Trattato CE, dunque non possono essere esercitate
le competenze dell’Unione lì dove la Comunità
può intervenire con suoi propri strumenti.
Nessun dubbio sul fatto che l’ambiente ricada
nelle competenze della Comunità, costituendone
vieppiù un parte assai consistente. E’ dunque
chiaramente parte delle competenze della
Comunità anche la possibilità d’imporre
obbligo in capo agli Stati al fine di enforcement
della normativa CE. Tali obblighi - abbiamo
visto - sono andati evolvendo nella prassi
applicativa della Comunità e nella giurisprudenza
della Corte in particolare consentendo di
vincolare, in maniera sempre più cogente,
la scelta normativa di diritto interno,
costituendo sovente degli impliciti obblighi
di penalizzazione.Ora, secondo la Corte,
se pur in via generale la legislazione penale
non rientra nelle competenze della Comunità
“quest’ultima constatazione non può tuttavia
impedire al legislatore comunitario, allorché
l’applicazione di sanzioni penali effettive,
proporzionate e dissuasive da parte delle
competenti autorità nazionali costituisce
una misura indispensabile di lotta contro
violazioni ambientali gravi, di adottare
provvedimenti in relazione al diritto penale
degli Stati membri e che esso ritiene necessari
a garantire la piena efficacia delle norme
che emana in materia di tutela dell’ambiente”.
3. Competenza penale sussidiaria della
Comunità, dall’assimilazione all’equivalenza
La Corte pare accogliere nella sua sentenza
la posizione espressa in corso di causa
dal Regno di Olanda (par. 36 della sentenza)
che non ha ritenuto di escludere alcuna
possibilità d’interferenza del diritto comunitario
nel campo di applicazione del diritto penale
nazionali, bensì ha sostenuto di ritenere
possibile “la previsione di sanzioni penali
nazionali ove la sanzione risulti inscindibilmente
connessa alle disposizioni comunitarie sostanziali
e purchè possa effettivamente dimostrarsi
che una politica repressiva del genere è
necessaria al conseguimento degli obiettivi
del Trattato nel settore di cui trattasi”.La
Corte ritiene per tale via possibile, almeno
lì dove non espressamente vietato come nel
campo della politica doganale (ex art. 135
TCE) e nel campo della tutela degli interessi
finanziari (art. 280 TCE), l’imposizione
da parte del livello normativo comunitario
di obblighi di tutela penale in capo agli
Stati membri, in tal mondo determinando
una rilevante limitazione alla sovranità
nazionale e procurando non pochi problemi
ad una corretta ricostruzione dei principi
di legalità penale dal duplice punto di
vista sostanziale (predeterminazione dei
comportamenti) e formale (monopolio degli
organi legislativi nazionali in materia
di determinazione della politica criminale).Principio
di legalità che in ogni caso rimarrebbe,
almeno in via teorica, salvaguardato dalla
necessaria implementazione nazionale degli
atti comunitari contenenti obblighi di penalizzazione,
non ritenendosi allo stato possibile un
intervento diretto del livello normativo
comunitario, e dunque essendo inutilizzabile
lo strumento (immediatamente applicabile)
del regolamento.E’ evidente come questa
sentenza costituisca un ulteriore passo
verso la sistemazione degli obblighi di
tutela determinati a livello comunitario
e la loro evoluzione essenzialmente qualitativa
che li vede oggi, alla luce di questa pronuncia,
capaci di imporsi agli organi legislativi
nazionali, determinando scelte di politica
criminale assunte altrove, e precisamente
nel gioco di Commissione, Consiglio dell’UE
e Parlamento europeo.Appare inoltre possibile
sostenere che, a partire dalla pronunzia
del 13 settembre2005, si impone nel panorama
normativo-istituzionale europeo una nuova
competenza comunitaria in materia penale
che definiremo ‘inerente’ o ‘strumentale’
alle competenze comunitarie proprie, a condizione,
come già detto, che lo strumento penale
serva a garantire l’efficacia delle norme
sulla protezione ambientale o relativamente
a qualsiasi altra politica comunitaria[9].Gli
obblighi di tutela in tal modo si trasformano
divenendo disciplinati sempre più invece
che dai principi di adeguatezza ed assimilazione
- ovvero dalla necessità di provvedere sanzioni
proporzionali, effettive e dissuasive da
un lato ed assimilabili a quelle previste
per beni giuridici nazionali dall’altro
- da un emergente necessità di ‘equivalenza’
della tutela nei diversi Stati membri. Il
percorso è quello verso un’armonizzazione
spinta delle modalità di tutela di beni
giuridici comuni e dunque europei. Per questa
via si affaccia sul proscenio del c.d. ‘diritto
penale comunitario’ anche una larvata esigenza
di uguaglianza o approssimazione relativamente
ai trattamenti sanzionatori, capace di produrre
ulteriori sviluppi ove e nel caso in cui
venga ripreso il cammino costituzionale.
Va inoltre sottolineato il ruolo assai più
pregnante della Corte di giustizia con riguardo
alla normativa comunitaria; l’inadempimento
della quale può essere infatti sanzionato
mediante il ricorso alla procedura di infrazione
impossibile nell’ambito della cooperazione
di Terzo pilastro.
4. Verso una ridefinizione dell’assetto
Il quadro appare a questo punto assumere
tinte meglio definite. Superata la manichea
distinzione che voleva il diritto penale
totalmente escluso dal campo di intervento
delle fonti comunitarie e relegato alla
sola integrazione di terzo pilastro si staglia
assai più nettamente una competenza penale
‘complessa’ che assume differenti caratteristiche
e diversa cogenza a secondo dell’ambito
di intervento, se comunitario o UE; ciò
in attesa dell’unificazione del quadro istituzionale
prospettata dal Trattato costituzionale.Da
un lato vi sono le aree di competenza comunitaria
che, in virtù di una ricostruzione pragmatico-funzionalista,
richiedono che la Comunità disponga di tutte
le opzioni e gli strumenti necessari a perseguire
gli obiettivi comunitari, inclusi da oggi
gli strumenti propri del diritto penale,
ove non espressamente negati dalla lettera
del Trattato. Fuori dalle competenze propriamente
comunitarie, nel campo della cooperazione
intergovernativa, il c.d. Terzo pilastro,
il processo di implementazione appare allo
stesso modo alle prese con un progresso
impetuoso, anche e soprattutto sulla scia
dell’emergenza terroristica seguita agli
accadimenti dell’11 settembre 2001. In questo
ambito ricadono le sfere di criminalità
tradizionale incentrate sui fenomeni organizzati
quali il terrorismo, il traffico di stupefacenti,
la tratta di esseri umani e la corruzione
e la frode, innanzitutto contro gli interessi
finanziari dell’UE (essendo l’utilizzo degli
strumenti penali precluso alla Comunità,
in questo ambito, per espressa previsione
del Trattato ex art. 280).Se da un lato
la Corte tende però a sottrarre alla sfera
dell’Unione alcune competenze “penali” per
attribuirle proprio al campo di applicazione
del diritto comunitario, i giudici di Lussemburgo
proprio di recente sono intervenuti al fine
di rafforzare l’efficacia conformatoria
delle discipline di terzo pilastro (ed in
specie di quelle adottate mediante decisione
quadro) dando un forte aiuto all’affermazione
della loro cogenza. Da ricordare a tale
proposito è la recente sentenza Pupino[10]
nella quale la Corte ha riaffermato l’obbligo
di interpretazione conforme (anche nella
sua versione che altrove abbiamo definito
‘forte’) della normativa nazionale alla
luce delle disposizioni dell’Unione europea,
ampliando dunque anche a quest’ultimo ambito
normativo uno degli strumenti classici e
maggiormente efficaci finalizzati a garantire
il rispetto e l’effettività del corpus
normativo europeo. |
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| [1]
In causa C-50/76 del 2 luglio 1977.
[2] E’ stata la stessa Corte di giustizia
a definire le sanzioni irrogate direttamente
dalla Comunità come amministrative nella
sentenza C-240/90 del 27 ottobre 1992, nella
quale i giudici categoricamente esclusero
una competenza penale diretta delle Comunità.
[3] In causa C-68/88 del 21 settembre 1989.
[4] Si tratta di un primo approccio al “principio
di assimilazione” che tanta parte avrà in
seguito nella costruzione comunitaria.
[5] Sulla nozione di adeguatezza cfr. TRIDIMAS,
The general principles of EC law, Oxford,
1999, p. 114 ss.
[6] Una attenta disamina e definizione di
tali nozioni relative alle sanzioni nelle
conclusioni dell’avv. gen. Kokott nella
vicenda ‘Berlusconi’, in causa C-387/02,
del 14 ottobre 2004, par. 8 ss.
[7] Ordinanza in causa Zwartveld, C-2/88
del 13 luglio 1990, par. 17.
[8] Sentenza in causa Unilever Italia, C-77/96,
par. 36.
[9] Su questo si vadano i lavori di VOGEL,
Stand und Tendenzen der Harmonisierung
des materiellen Strafrechts in der Europäischen
Union, Strafrecht un Kriminalität in
Europa, 2003, p. 37 e 47, posizione ripresa
anche nelle Conclusioni dell’avv. gen. Ruiz-Jarabo
Colomer nella causa in oggetto, par. 84.
[10] In causa C-105/03 del 16 giugno 2005.
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