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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Ordinanza 19 ottobre 2005 n.
5833
Pres. ed est. Allegretta
Bultrini (Avv.ti M. Racco e M. Sanino) c. Regione Lazio (Avv.ti
G. Terracciano e F. Vannicelli), Presidenza del Consiglio dei
Ministri (Avv. Stato), Pipino (Avv. R. Russo Valentini)
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1. Pubblico impiego – Giurisdizione e competenza – Incarico
dirigenziale presso A.s.l – Decadenza – Controversia – Giurisdizione
del G.A. – Sussiste
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2. Pubblico impiego – Spoil system – Art.
55, co. 4, Statuto della Regione Lazio – Decadenza generalizzata
dei componenti degli organi istituzionali di tutti gli
enti dipendenti – Applicabilità ai dirigenti delle A.s.l.
e delle Aziende ospedaliere – Sussiste
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3. Lavoro – Spoil system – Artt. 55, co.
4, Statuto della Regione Lazio e 71, co.1, 3 e 4, lett.a),
L.R. 9/2005 – Contrasto con gli artt. Artt. 97, 32, 117
co.3, ultimo periodo, e 117, co.2 lett.l) Cost. – Rimessione
alla Corte Costituzionale
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1. La controversia concernente la decadenza
dall’incarico dirigenziale presso una A.s.l. rientra nella
giurisdizione del giudice amministrativo.
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2. Le Aziende sanitarie locali e le Aziende
ospedaliere della Regione Lazio rappresentano enti pubblici
dipendenti dalla Regione; ne consegue che anche ad esse è applicabile
la particolare disciplina ex art. 55, co. 4 dello Statuto
regionale del Lazio concernente la decadenza generalizzata
dei componenti degli organi istituzionali di tutti gli
enti dipendenti, decorso il novantesimo giorno dalla prima
seduta del rinnovato consiglio regionale.
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3. E’ rilevante e non manifestamente infondata
la q.l.c. relativa al combinato disposto degli artt. 55,
co. 4, dello Statuto della Regione Lazio (approvato con
L.R. 1/2004) e 71, co.1, 3 e 4, lett.a), L.R. 9/2005, per
contrasto con gli artt. Artt. 97, 32, 117 co.3, ultimo periodo,
e 117, co.2 lett.l) Cost., laddove stabiliscono la decadenza
generalizzata dei componenti degli organi istituzionali
di tutti gli enti dipendenti, comprese le A.s.l, decorso
il novantesimo giorno dalla prima seduta del rinnovato consiglio
regionale. Infatti siffatta disciplina, introducendo una
cesura nella continuità dell’azione amministrativa in dipendenza
di un evento oggettivo, quale l’insediamento del nuovo consiglio
regionale, appare in contrasto con i principi di imparzialità
e buon andamento ex art. 97 Cost., nonché con l’art. 32
Cost. (riguardando organi operanti nel settore sanitario
e preposti alla tutela della salute), e con l’art. 117,
co. 3, ultimo periodo, Cost., poiché regola un aspetto che
rientra nella competenza concorrente di principio dello
Stato. Inoltre la previsione della decadenza dalla carica,
incidendo sulla disciplina dei rapporti di lavoro, e determinandone
di conseguenza la cessazione, rientra nella materia dell’
“ordinamento civile”, attribuita dall’art. 117, co. 2, lett.
l) Cost. alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
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Con nota
del Prof. Eduardo Gianfrancesco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 5833/05 REG.ORD.
N. 7580 REG.RIC.
ANNO 200
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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composto dai Signori: Corrado Allegretta
Presidente ed est.; Claudio Marchitiello Consigliere; Aniello
Cerreto Consigliere; Michele Corradino Consigliere; Gabriele
Carlotti Consigliere
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ha pronunciato la presente
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ORDINANZA
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sul ricorso in appello n. 7580 del 2005
proposto dal
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dr. Benedetto BULTRINI, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Mario Racco e prof. Mario Sanino,
con domicilio eletto in Roma, Viale Mazzini n. 114/B, presso
lo studio del primo,
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contro
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la Regione Lazio, in persona del
Presidente della Giunta Regionale, rappresentata e difesa
dagli avv.ti prof. Gennaro Terracciano e Francesco Vannicelli,
con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma,
Piazza di Spagna n. 35;
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la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per
legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
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e nei confronti
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del dr. Adolfo Pipino, rappresentato
e difeso dall’avv. Rosaria Russo Valentini, con domicilio
eletto in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 284,
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per l’annullamento e la riforma
dell’ordinanza n. 4774 del 2 settembre 2005, pronunciata
tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, sede di Roma, Sezione III, di reiezione della
domanda cautelare proposta in primo grado;
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Visti gli atti e documenti depositati con
l’appello;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del dr. Pipino, della
Regione Lazio e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2005 gli
avv.ti Racco, Sanino, Terracciano, Vannicelli, Russo Valentini
e l’avv.to dello Stato Bacosi;
Vista l’ordinanza n. 4814 in data 11 ottobre 2005;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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Il ricorrente ha impugnato innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma il
provvedimento con il quale la Regione Lazio ne ha dichiarato
la decadenza dall’incarico di direttore generale di un’Azienda
ospedaliera, in applicazione dell’art. 55, comma 4, del
nuovo Statuto Regionale, approvato con legge regionale
11 novembre 2004 n. 1. Ha impugnato, altresì, il successivo
provvedimento di nomina del nuovo direttore generale.
La domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato,
avanzata in via incidentale, è stata respinta con ordinanza n.
4774 del 2 settembre 2005, avverso la quale l’interessato ha
proposto l’appello in epigrafe indicato, rinnovando la domanda
cautelare.
In relazione al danno lamentato ed ai motivi già dedotti con
il ricorso originario, l’appellante deduce, in sostanza, che:
1) è errato il presupposto sul quale l’ordinanza si fonda, secondo
cui le Aziende ospedaliere e le Aziende sanitarie locali avrebbero
natura di enti strumentali della Regione da questa dipendenti,
in quanto tali, rientranti nell’ipotesi di decadenza degli organi
istituzionali in conseguenza dell’insediamento del Consiglio
regionale, prevista dal citato art. 55 del nuovo Statuto regionale;
2) detta disposizione non è applicabile, in quanto relativa agli
incarichi di direzione delle strutture degli enti pubblici dipendenti
istituiti con specifiche leggi regionali, tra i quali non possono
ricomprendersi le Aziende sanitarie locali e quelle ospedaliere
perché istituite con legge statale, non essendo sufficiente la
loro soggezione alla vigilanza regionale;
3) ove ritenuta applicabile, la normativa relativa al cosiddetto “spoil
system” deve ritenersi incostituzionale sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio per resistere la Regione Lazio, che
ha eccepito, in rito, il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo, la tardività e l’inammissibilità dell’originario
ricorso per difetto d’interesse, e, nel merito, la sua infondatezza.
Anche il controinteressato si è costituito in giudizio, chiedendo
che la domanda cautelare sia respinta, attesa l’inammissibilità e
l’infondatezza del ricorso sotto vari profili.
In giudizio si è costituita, infine, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che ha concluso per l’accoglimento dell’appello.
Con ordinanza n. 4814 del giorno 11 ottobre 2005, questa Sezione
ha disposto la sospensione del giudizio cautelare in vista della
rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
La decisione si fonda sulle seguenti considerazioni.
La Regione Lazio ha ritenuto di far applicazione del combinato
disposto dell’art. 55, comma 4, del nuovo Statuto Regionale,
approvato con legge regionale 11 novembre 2004 n. 1 e dell’art.
71 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 9.
La prima disposizione, dopo aver stabilito che “Possono essere
istituiti, con specifiche leggi regionali, enti pubblici dipendenti
dalla Regione per l'esercizio di funzioni amministrative, tecniche
o specialistiche, di competenza regionale, nel rispetto di norme
generali stabilite da apposita legge regionale la quale preveda,
in particolare, i criteri da seguire ai fini dell'istituzione
degli enti, dell'individuazione degli organi istituzionali e
delle relative funzioni ed indennità di carica nonché dell'esercizio
dei poteri d'indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo della
Giunta regionale. La legge regionale prevede altresì la disciplina
dell'apparato organizzativo” … (comma 1), prevede al comma quarto
che “I componenti degli organi istituzionali decadono dalla carica
il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio
(regionale), salvo conferma con le stesse modalità previste per
la nomina”.
Con il secondo articolo si dispone che “1. Nelle more dell’adeguamento
della normativa regionale ai sensi dell'articolo 80 del ‘Nuovo
Statuto della Regione Lazio’ approvato con legge statutaria 11
novembre 2004, n. 1, di seguito denominato Statuto, le norme
di cui agli articoli 23, comma 2, lettera p), 41, comma 8, 53,
comma 2 e 55, commi 3, 4 e 5, si applicano, anche in deroga alle
disposizioni contenute nelle specifiche leggi vigenti in materia,
nel rispetto dei criteri di cui ai successivi commi.
3. Le norme statutarie concernenti la decadenza dalla carica
di componente degli organi istituzionali degli enti pubblici
dipendenti e la cessazione di diritto degli incarichi dirigenziali
presso la Regione e gli enti pubblici dipendenti, di cui agli
articoli 53, comma 2 e 55, commi 4 e 5 si applicano a decorrere
dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore
dello Statuto, degli organi di riferimento della Regione o degli
enti pubblici dipendenti.
4. Al fine di dare piena applicazione a quanto disposto dalle
norme statutarie di cui al comma 3:
a) nelle ipotesi in cui la carica di organo istituzionale di
ente pubblico dipendente, anche economico, in atto alla data
di entrata in vigore dello Statuto, sia svolta mediante rapporto
di lavoro regolato da contratto di diritto privato, la durata
del contratto stesso è adeguata di diritto ai termini previsti
dall'articolo 55, comma 4”.
Alla stregua delle disposizioni sopra riportate, non si dubita
che, nella specie, sussista la giurisdizione del giudice amministrativo,
in quanto i provvedimenti impugnati sono chiara espressione di
uno straordinario potere attribuito all’Amministrazione regionale
in ordine all’organizzazione degli enti da essa dipendenti, sulla
base di una valutazione discrezionale circa la sussistenza dei
presupposti di legge, a fronte del quale non sono ipotizzabili
se non posizioni di interesse legittimo al suo corretto esercizio.
Non appaiono fondati, inoltre, per quanto la sommaria delibazione
propria della sede cautelare consente di valutare, gli altri
profili d’inammissibilità rappresentati dalle parti appellate.
Con riguardo alla tempestività del ricorso originario, invero,
non sembra possa riconoscersi efficacia lesiva attuale alla nota
in data 24 maggio 2005 del Presidente della Regione, della quale
si segnala la mancata impugnazione, concretandosi essa nella
mera comunicazione dell’intendimento di avvalersi della contestata
normativa.
Neppure si dubita dell’integrità del contraddittorio, diversamente
da quanto eccepiscono le parti appellate, non necessitando la
notificazione del ricorso all’Azienda ospedaliera, in capo alla
quale non è riconoscibile alcun interesse tutelato circa la preposizione
di una persona piuttosto che di un’altra alla carica di direttore
generale.
È
evidente, infine, l’interesse del ricorrente all’impugnazione
della nomina del suo successore nella carica, che conclude la
complessa azione amministrativa diretta alla sua sostituzione.
Superate in tal modo le questioni di rito, occorre passare all’esame
della domanda cautelare sotto i combinati profili della “ragionevole
previsione sull’esito del ricorso” e della “valutazione del pregiudizio
allegato” dal ricorrente, come prescrive l’art. 21 L. 6 dicembre
1971 n. 1034 nel testo modificato dalla L. 21 luglio 2000 n.
205.
Sotto quest’ultimo aspetto, peraltro, la gravità e difficile
riparabilità del pregiudizio, non solo economico ma anche professionale
e sociale, che dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati deriva
a carico dell’interessato, pur immediatamente percepibile, non è suscettibile
di adeguata valutazione se non in relazione al fumus boni juris
della sua doglianza.
Questa ha il suo punto cruciale nell’argomento che le disposizioni
regionali sopra riportate, siccome concernenti gli enti dipendenti
dalla Regione istituiti con legge regionale, non sono applicabili
alle Aziende sanitarie locali ed alle Aziende ospedaliere, mancando
queste della natura di ente dipendente dalla Regione e non risultando
istituite con legge regionale.
Non si ritiene, però, che la tesi possa essere condivisa.
È
sufficiente in proposito considerare che detti Enti costituiscono
lo strumento attraverso il quale la Regione provvede all’erogazione
dei servizi sanitari nell’esercizio della competenza in materia
di tutela della salute ad essa attribuita dalla Costituzione
(cfr. Corte Cost. 24 giugno 2003 n. 220). Enti strumentali, peraltro,
costituiti con legge regionale (secondo la previsione, per quanto
qui interessa, della L. R. Lazio 16 giugno 1994 n. 18), assoggettati
al controllo, alla vigilanza ed al potere d’indirizzo regionali,
sia quanto all’attività che quanto agli organi; i cui bilanci
e rendiconti sono approvati dalla Regione, che assicura loro
le necessarie risorse finanziarie; il cui organo istituzionale
di vertice, il direttore generale, è nominato dal Presidente
della Regione.
La stessa Regione Lazio, con l’art. 56 L. R. 20 novembre 2001
n. 25, ha avuto cura di definire enti pubblici dipendenti dalla
Regione tutti quelli “che operano nell’ambito del territorio
regionale e nelle materie riservate alla competenza della Regione
stessa”.
Alla stregua di quest’ultima notazione, ad ogni modo, perde qualsiasi
eventuale rilevanza l’argomento - in verità di per sé infondato,
siccome basato su di un ingiustificato disparato trattamento
tra enti dipendenti - che il ricorrente ricava dalla previsione
dell’istituzione mediante legge regionale degli enti pubblici
dipendenti assoggettati al sistema delle spoglie dall’art. 55
del nuovo Statuto (L. R. 11 novembre 2004 n. 1).
Nella specie, quindi, deve ritenersi carente il prescritto requisito
del fumus boni juris; il che comporterebbe il rigetto dell’appello
cautelare in esame.
La normativa applicata, tuttavia, appare sospetta d’incostituzionalità sotto
vari profili.
Come più sopra si è visto, l’art. 55 dello Statuto regionale
stabilisce la decadenza generalizzata dalla carica dei componenti
degli organi istituzionali di tutti gli enti dipendenti, decorso
il novantesimo giorno dalla prima seduta del Consiglio regionale.
La norma statutaria, peraltro, è stata estesa dall’art. 71 della
legge regionale 17 febbraio 2005 n. 9, “in deroga alle disposizioni
contenute nelle specifiche leggi vigenti in materia” e “a decorrere
dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore
dello Statuto, degli organi di riferimento della Regione” anche
alle ipotesi in cui la carica sia in atto alla data di entrata
in vigore dello Statuto, disponendo, a tal fine, l’adegumento
di diritto ai termini previsti dall’articolo 55, comma 4, della
durata del contratto regolante il rapporto di lavoro sottostante.
Ancorché differita di novanta giorni, la cessazione dalla carica è,
evidentemente, connessa al rinnovo del Consiglio regionale, massimo
organo politico della Regione, con l’evidente finalità di consentire
alle forze politiche di cui è espressione il nuovo Consiglio
di sostituire i preposti agli organi istituzionali.
La disciplina, tuttavia, è atta ad introdurre una cesura nella
continuità dell’azione amministrativa esplicata dal titolare
della carica istituzionale, non in dipendenza di una valutazione
della qualità di questa, ma di un evento oggettivo, qual è l’insediamento
del nuovo Consiglio all’esito della consultazione elettorale.
Ciò appare in contrasto con i principi costituzionali del buon
andamento e dell’imparzialità dettati dall’art. 97 della Costituzione.
Invero, la norma di cui al ripetuto art. 55 comma 4, come attuata
con l’art. 71 L:R: n. 9/2005, anche in relazione all’eventualità di
cessazioni infrannuali, comporta la possibile incisione, avulsa
da ogni vaglio di rendimento (cfr. in proposito Corte Cost. 16
maggio 2002 n. 193), di quella stabilità ed autonomia che consente
al dirigente di improntare il suo operato al rispetto dei richiamati
principi.
In proposito, peraltro, non può trascurarsi di osservare che
la dilazione trimestrale della decadenza e l’ampiamente discrezionale
facoltà dell’Amministrazione di conferma nella carica, lungi
dal dissipare il dubbio d’incostituzionalità, lo confortano in
quanto suscettibili di condizionare il comportamento dell’interessato
ancora in servizio proprio in vista della possibile riconferma.
Quando si consideri, inoltre, che l’attività del direttore generale
della A.s.l. si svolge nel settore della sanità e della tutela
della salute, la normativa che sia idonea a ridurne la conformità ai
principi suddetti si appalesa, altresì, lesiva dei fondamentali
obiettivi posti dall’art. 32 Cost.
Le considerazioni che precedono mettono in evidenza, altresì,
la violazione di un principio fondamentale della materia e, pertanto,
il contrasto delle disposizioni in esame con l’art. 117, terzo
comma, della Costituzione. Invero, la legislazione statale in
materia, vale a dire il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 come modificato
dal D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229, nel regolamentare i contratti
di lavoro dei direttori generali, prescrive all’art. 3 bis, comma
8, che “il rapporto di lavoro ... è esclusivo ed è regolato da
contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e
non superiore a cinque anni, rinnovabile” e, al comma 10, che “la
carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza
di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo”. Ai sensi
del precedente art. 3, comma 6, dello stesso decreto legislativo, “Al
direttore generale compete in particolare verificare ….. la corretta
ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate
nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa”.
Appare evidente, allora, come, pur non rilevando l’indicazione
di una specifica durata assegnata al rapporto (nel testo del
1992 essa era, infatti, di cinque anni), da queste disposizioni
emerga il principio fondamentale della materia, secondo il quale
al rapporto di lavoro del direttore generale della A.s.l. dev’essere
garantita una stabilità ed autonomia in misura, certamente rimessa
alla valutazione discrezionale del legislatore regionale, ma
comunque congrua per l’esercizio da parte di tali funzionari
delle loro specifiche attribuzioni secondo i canoni - ora precisati
dall’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come novellato con
L. 11 febbraio 2005 n. 15 - di adeguatezza dell’azione amministrativa
all’art. 97 Cost..
La contestata normativa regionale, invece, introduce una condizione
di precarietà di quel rapporto che, evidentemente, urta con il
principio ora indicato. Il che si riscontra proprio nel caso
di specie, in cui, in forza dei provvedimenti impugnati, il rapporto è stato
sciolto in anticipo rispetto alla sua durata triennale stabilita
in contratto.
Non può, infine, omettersi il rilievo che la previsione della
decadenza dalla carica sembra esulare dalla competenza legislativa
regionale, in quanto incidendo sulla disciplina del sottostante
rapporto di lavoro, di cui determina la cessazione, si esplica
in realtà nella materia dell’ “ordinamento civile”, affidato
dall’art. 117, comma 2, lett. l), Cost. alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato.
Per le ragioni fin qui esposte, la delineata questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto dell’art. 55, comma 4, dello Statuto della
Regione Lazio, approvato con legge regionale 11 novembre 2004
n. 1 e dell’art. 71, commi 1, 3 e 4, lett. a), della legge regionale
17 febbraio 2005 n. 9, per contrasto con gli artt. 97, 32, 117,
comma 3, ultimo periodo, e 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, è rilevante
ai fini del decidere e non è manifestamente infondata. Pertanto,
anche in accoglimento della puntuale sollecitazione della parte
appellante, essa va sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale
nei termini che precedono.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe
ed ordina l’immediata trasmissione degli atti di causa
alla Corte Costituzionale.
Ordina che a cura della segreteria della Sezione la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente
della Giunta della Regione Lazio, nonché comunicata ai Presidenti
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del giorno 11 ottobre 2005.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19 ottobre 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
EDUARDO GIANFRANCESCO
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LO SPOILS SYSTEM
INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE
(Nota all'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V,
n. 5833/05 del 19 ottobre 2005)
| 1.
La decisione oggetto di queste brevi osservazioni
appare pienamente condivisibile nel suo
esito finale di sottoporre al giudizio in
via incidentale della Corte costituzionale
la disciplina vigente nella Regione Lazio
in tema di decadenza dalla carica di componente
degli organi istituzionali degli enti pubblici
regionali e di cessazione di diritto degli
incarichi dirigenziali (nella fattispecie
concreta, dall'incarico di direttore generale
di un'Azienda ospedaliera).
Essa appare meno condivisibile in alcuni
non secondari passaggi delle argomentazioni
che inducono a ritenere il Giudice rimettente
la questione non manifestamente infondata;
passaggi che non sembrano pienamente nitidi
e congruenti, sino a legittimare qualche
preoccupazione in ordine alla valutazione
di ammissibilità che la Corte sarà chiamata
a svolgere sulla questione sottopostale
e che tradizionalmente conduce in termini
abbastanza stringenti in ordine al carattere
non perplesso o contraddittorio delle argomentazioni
addotte.
2. L'ordinanza, infatti, invece di seguire
la "via maestra" del possibile contrasto
con i principi costituzionali del buon andamento
e dell'imparzialità di cui all'articolo
97 della Costituzione, pure accennata (ma
non adeguatamente sviluppata), si sofferma
principalmente nell'ipotizzare la violazione
di un principio fondamentale della materia,
ex art. 117, terzo comma, Cost., posto dalla
legislazione statale (d. lgs. n. 502 del
1992 come modificato dal d. lgs. n. 229
del 1999), il quale imporrebbe che al rapporto
di lavoro del direttore generale della A.s.l.
dev'essere garantita una stabilità ed autonomia
incompatibili con la possibilità di una
revoca anteriore alla durata triennale stabilita
nel contratto.
C'è da dubitare che un principio fondamentale
di tal fatta sia riscontrabile in una legislazione
statale che, a seguito dell'entrata in vigore
della legge 15 luglio 2002, n. 145, conosce
la decadenza automatica di taluni incarichi
a qualifiche dirigenziali, decorsi novanta
giorni dal voto sulla fiducia al Governo
(ad ogni Governo, si badi, con un meccanismo
ad applicazione costante nel tempo) ex art.
19, comma 8, del d. lgs. n. 165 del 2001,
come modificato dalla legge n. 145 del 2002,
e che, ancora più chiaramente, prevede una
sorta di "clausola ghigliottina" in base
alla quale gli incarichi di direttore generale
degli enti pubblici vigilati dallo Stato
cessano il sessantesimo giorno dalla data
di entrata in vigore della legge, mentre
per gli incarichi di funzione dirigenziale
non generale si può, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della medesima legge,
procedere a rotazione degli stessi (art.
3, comma 7, della legge n. 145 del 2002,
ma, per un ulteriore meccanismo di risoluzione
anticipata dell'incarico, cfr. anche l'art.
6).
Si può dubitare, quindi, che i principi
espressi dalla legislazione statale in questa
(convulsa) fase dell'ordinamento italiano
delle pubbliche amministrazioni vietino
o non prevedano risoluzioni anticipate dell'incarico
dirigenziale, specie dei direttori generali.
Né sembra convincente affermare che il settore
della sanità regionale sia specificamente
sottoposto a principi diversi ed opposti:
da un lato la generalità delle espressioni
della legge n. 145 del 2005, applicabili
ad ogni settore, dall'altro l'evidente debolezza
dell'argomento, accennato nell'ordinanza
ed in base al quale il coinvolgimento del
diritto fondamentale e costituzionalmente
garantito alla salute imporrebbe regole
organizzative diverse per il settore in
questione (ma si tratta di un'affermazione
che, di per sé, si presta ad essere utilizzata
con riferimento a gran parte dei servizi
pubblici oggetto di intervento dei pubblici
poteri...) inducono a ritenere insussistente
il principio fondamentale richiamato dal
Consiglio di Stato e, quindi, non operante
un vincolo in forza dell'art. 117, terzo
comma Cost., nei confronti dei legislatori
regionali.
In realtà, il filone argomentativo maggiormente
suggestivo evocato nell'ordinanza è quello
del - diretto ed immediato - contrasto con
i parametri costituzionali di imparzialità
e buon andamento di una disciplina, la quale
preveda una decadenza di diritto dagli incarichi
dirigenziali all'inizio di una nuova legislatura.
Altro è, infatti, prevedere ipotesi di revoca
motivata degli incarichi dirigenziali
a tempo, secondo quanto previsto da una
legislazione che ha più volte superato il
vaglio di costituzionalità (cfr. sentenze
n. 313 del 1996, 309 del 1997 ed ordinanza
n. 11 del 2002), altro è rimettere completamente
la sorte del dirigente alla arbitraria determinazione
della maggioranza di governo (regionale
nel caso in esame, ma analoghe considerazioni
possono valere per le amministrazioni statali),
salva una possibile dilazione trimestrale
della scadenza che, come osserva efficacemente
il collegio, è in grado di condizionare
ancora più intensamente il comportamento
dell'interessato ancora in servizio, proprio
in vista della possibile conferma nell'incarico.
In altri termini, le soluzioni della temporaneità
degli incarichi dirigenziali e della motivazione
della revoca sembrano realizzare un ragionevole
equilibrio tra le due ispirazioni dell'imparzialità
e buon andamento, presenti nella disciplina
costituzionale della pubblica Amministrazione,
da un lato e del carattere servente dell'Amministrazione
stessa alla realizzazione dell'indirizzo
politico di governo (statale, regionale,
locale), dall'altro. Non altrettanto si
può dire di quelle soluzioni le quali privano
l'amministrazione di ogni tutela rispetto
alle libere (rectius: arbitrarie)
determinazioni della sfera della politica.
3. Come si è già accennato, questo tipo
di argomentazioni scorre in modo non sempre
esplicito nell'ordinanza in esame, mentre
probabilmente avrebbe meritato di costituire
l'esplicito asse di riferimento della questione
di legittimità costituzionale.
In ogni caso, è ben presente nel Giudice
rimettente la peculiarità dell'incarico
dirigenziale pubblico. Stupisce, pertanto,
e costituisce un elemento di contraddittorietà
della motivazione, il riferimento che nelle
righe finali dell'ordinanza viene operato
alla materia dell'"ordinamento civile",
affidato alla potestà legislativa esclusiva
dello Stato e che sarebbe stato violato
dalla previsione della decadenza automatica
(salvo conferma) dall'incarico stesso.
Quanto fin qui sostenuto - e sostanzialmente
ritenuto dallo stesso Giudice rimettente
- dovrebbe mostrare l'impossibilità di una
riconduzione della disciplina dell'incarico
dirigenziale all'area dell'ordinamento civile.
Le peculiarità della disciplina degli incarichi
dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni
non si prestano, in ragione dei peculiari
valori costituzionali dell'imparzialità
e del buon andamento coinvolti, ad una lettura
in chiave meramente privatistica della disciplina
stessa; una chiave, la quale - si badi -
se coerentemente applicata dovrebbe condurre
a giustificare senza particolari problemi
la recedibilità ad nutum (o quasi)
da parte del datore di lavoro dal rapporto,
secondo i principi che caratterizzano il
rapporto di lavoro dei dirigenti privati,
con il ché l'argomento utilizzato dal Giudice
remittente si ritorcerebbe contro se stesso
e non consentirebbe di sollevare questione
di legittimità costituzionale invocando,
direttamente o indirettamente, l'art. 97
Cost.
A tutto concedere, occorrerebbe distinguere
tra rapporto di lavoro contrattualizzato
del dirigente pubblico, del quale si potrebbe,
forse, sostenere l'attrazione nella sfera
dell'ordinamento civile e disciplina dell'incarico
dirigenziale - che qui viene in rilievo
- a tale sfera sicuramente estranea, ma
i due profili non sembrano oggetto di separata
considerazione nella decisione in commento.
4. Per concludere, siano consentite due
ulteriori considerazioni "di contorno" sulla
pronuncia considerata.
In primo luogo, non deve essere trascurata
la circostanza che la norma centrale applicata
nel giudizio e della cui legittimità costituzionale
si dubita è l'art. 55 dello statuto della
Regione Lazio, una norma, cioè, contenuta
in un atto che molto ha fatto discutere
i costituzionalisti per le modalità della
sua approvazione, in conseguenza del mancato
raggiungimento della maggioranza assoluta
prescritta dall'art. 123 Cost. in occasione
della prima delle due deliberazioni richieste;
del successivo annullamento della deliberazione
fondato sulla ragione della mancata illustrazione
da parte del Presidente del Consiglio regionale
del significato del voto sul progetto di
statuto e della susseguente nuova deliberazione
da parte del Consiglio (con raggiungimento
della maggioranza richiesta).
In questa sede non interessa tornare su
questa vicenda. Si intende soltanto sottolineare
come il Giudice amministrativo non si sia
posto (né sia stato sollecitato a porsi)
il problema della effettiva vigenza o, quanto
meno, della validità della norma statutaria
invocata in giudizio. Esso avrebbe potuto
ritenere lo statuto inesistente, o, preferibilmente,
invalido per vizio procedimentale.
Nulla di questo è avvenuto. La norma statutaria
ha trovato applicazione e la circostanza
che essa sia sospettata di illegittimità
costituzionale - ma per un vizio di natura
ben diversa e di tipo "materiale" - non
inficia tale circostanza. Di qui la necessità,
per l'interprete, di rilevare come l'osservanza
in fatto di tale norma ne corrobori, per
così dire, l'esistenza, integrando quella
che Carlo Esposito definiva una consuetudine
confermativa della vigenza della norma stessa,
in questo caso particolarmente importante,
attesa la travagliata nascita della stessa....
Esula dai caratteri di questo scritto affrontare
la questione se una singola applicazione
giurisdizionale sia idonea a far ritenere
definitivamente superati i problemi sopra
accennati in ordine all'approvazione dello
statuto laziale.
La seconda rapida osservazione finale attiene
alla sede nella quale è stata sollevata
la questione di costituzionalità. Essa non
è avvenuta a mezzo di un'impugnazione governativa
dello statuto laziale, ma nel corso di un
giudizio e nella forma di una questione
in via incidentale. Attesa la ineliminabile
ed inevitabile discrezionalità della decisione
in ordine all'impugnazione in via principale
da parte del Governo, la vicenda appena
esaminata, a prescindere dal suo esito,
dimostra il ruolo di essenziale meccanismo
di chiusura del sistema di garanzia costituzionale
che il giudizio incidentale continua ad
avere, al fine di portare innanzi alla Corte
questioni che altrimenti potrebbero sfuggire,
tra le maglie delle relazioni politiche
tra Stato e Regioni, al riscontro di legittimità
costituzionale. |
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