| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 13 aprile 2005 n.
1770
Pres. Varrone – Rel. Maruotti Mondialpol s.p.a. (Avv. Presutti)
c/ S.p.A. RAI Radiotelevisione Italiana (Avv. Morbidelli)
– s.r.l. Istituto di Vigilanza Sipro Sicurezza Professionale
(Avv. Paoletti) |
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1. Giurisdizione e competenza – appalto di
servizi di vigilanza – RAI Radiotelevisione Italiana – giurisdizione
amministrativa
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2. Ricorso giurisdizionale – impresa che
intenda contestare le modalità di indizione di una gara
– partecipazione dell’impresa alla procedura ritenuta viziata
– acquiescenza – non sussiste
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3. Contratti della pubblica amministrazione
– Rai Radiotelevisione Italiana – natura- impresa pubblica
ai sensi del d.lgs. 158/95 – conseguenze – obbligo di indire
le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di appalto
di servizi previa pubblicazione del bando e garantendo la
partecipazione anche dei raggruppamenti temporanei di imprese
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La RAI Radiotelevisione Italia S.p.A. va
qualificata come impresa pubblica, ai sensi dell’art. 2,
comma 2 del decreto legislativo n. 158 del 1995 ed è quindi
tenuta a bandire la gara per la scelta del contraente privato
nel rispetto delle norme di tale decreto. Ne consegue che
la controversia concernente l’impugnazione degli atti della
procedura relativa ad un “incontro propedeutico” ad una
“raccolta di offerte” per l’affidamento dei servizi di vigilanza
presso i cespiti aziendali dell’Ente è devoluta alla giurisdizione
esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell’art.
6 della l. 205 del 2000.
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La circostanza che un’impresa abbia partecipato
alla procedura comparativa per l’affidamento di un appalto
di servizi non comporta acquiescenza nei confronti dell’impugnazione
degli atti della procedura, anche ove l’impugnativa sia
volta a contestare l’obbligo della stazione appaltante di
indire la procedura mediante pubblicazione di un pubblico
bando, poiché l’impresa del settore può senz’altro impugnare
gli atti in base ai quali l’amministrazione conclude un
contratto in assenza di del procedimento specificamente
prescritto dalla legge, non rilevando la qualità formale
di offerente, né la proposizione della domanda di partecipazione
alla gara concreta un comportamento incompatibile con la
volontà di impugnare il bando.
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La RAI Radiotelevisione privata è un’impresa
pubblica ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto legislativo
n. 158 del 1995 ed è pertanto tenuta ad indire procedure
ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi di cui
all’allegato XVI-B previa pubblicazione dei bandi, garantendo
altresì la possibilità di partecipare alle procedure anche
delle associazioni temporanee di imprese, ai sensi dell’art.
23 del medesimo d.lgs. 158 del 1995.
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NINO PAOLANTONIO
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| LA RAI È IMPRESA
PUBBLICA
| La
sentenza in commento ha qualificato la RAI
come impresa pubblica, ai sensi dell’at.
2, comma 2 del d.lgs. 158 del 1995. La decisione
merita attenzione, non riscontrandosi precedenti
giurisprudenziali del Consiglio di Stato
sul punto.
L’art. 2, comma 2 del decreto n. 158 del
1995 stabilisce che sono imprese pubbliche
quelle sulle quali i soggetti di cui al
comma 1, tra cui le amministrazioni dello
Stato, possono esercitare, direttamente
o indirettamente, un’influenza dominante
perché ne hanno la proprietà, o hanno in
esse una partecipazione finanziaria, oppure
in conseguenza delle norme che disciplinano
le imprese in questione; la norma precisa
che l’influenza dominante si presume quando,
rispetto ad essa, i soggetti anzidetti,
direttamente o indirettamente, ne detengono
la maggioranza del capitale sottoscritto,
o detengono la maggioranza del capitale
sottoscritto, o controllano la maggioranza
dei voti cui danno diritto le azioni emesse
dall’impresa, o danno il diritto di nominare
più della metà dei membri del consiglio
d’amministrazione, del comitato esecutivo
o del collegio sindacale della stessa.
Il Consiglio di Stato ha già avuto modo
di affermare che la Rai svolge un servizio
pubblico in forma imprenditoriale; di talchè,
conformemente ai principi generali, le iniziative
volte alla realizzazione del medesimo passano
attraverso l'esercizio di attività imprenditoriale
che non si sottrae alle regole della concorrenza.
Invero, anche l'attività posta in essere
dalla Rai ai fini della realizzazione della
rete parlamentare non si sottrae, per ciò
solo, alle norme ed alle regole sulla concorrenza,
dal momento che l'art. 8 l. 10 ottobre 1990
n. 287, va inteso nel senso che la concessione
per legge o in base alla legge ad un'impresa
di diritti esclusivi in ordine all'erogazione
di un servizio non esenta quest'ultima,
per ciò soltanto, dall'osservanza delle
disposizioni in materia di concorrenza che
non siano oggettivamente incompatibili con
il raggiungimento delle finalità della concessione,
sicché devono ritenersi sottratti al rispetto
delle norme a tutela della concorrenza soltanto
quei comportamenti indispensabili per il
raggiungimento delle finalità della concessione
(Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2002 n.
2869).
Con la sentenza appena citata, quindi, il
Consiglio di Stato ha affermato che la RAI
è titolare di diritti speciali o esclusivi.
Ad avviso di chi scrive, quindi, la RAI
sarebbe soggetta alla disciplina di cui
al d.lgs. 158 del 1995 anche ai sensi dell’art.
1, comma 1, lett. c) del medesimo decreto
legislativo. La RAI è inoltre soggetta al
controllo successivo della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria, nei limiti delle
fattispecie indicate dalla l. n. 259 del
1958 (T.A.R. Lazio, sez. I, 9 maggio 2002
n. 4110); infatti, nonostante le progressive
modificazioni intervenute nella disciplina
legislativa dell'emittenza radiotelevisiva
e nell'assetto della proprietà azionaria
la Rai Radiotelevisione italiana s.p.a.
permane assoggettata al controllo della
Corte dei conti ai sensi della l. 21 marzo
1958 n. 259 (C. Conti, sez. contr. enti,
26 settembre 2001 n. 46).
In ogni caso, il pacchetto azionario di
maggioranza della RAI è detenuto dall’Amministrazione
statale, il che di per sé implica l’applicabilità
dell’art. 2, comma 2° del d.lgs. 158/1995.
Va inoltre rammentato che, secondo la Corte
costituzionale, il venir meno del monopolio
statale delle emissioni televisive non ha
fatto venir meno l'esistenza e la giustificazione
costituzionale dello specifico "servizio
pubblico radiotelevisivo" esercitato da
un apposito concessionario rientrante nella
sfera pubblica con specifici obblighi di
servizio pubblico, quali quello di assicurare
una informazione completa, di adeguato livello
professionale e rigorosamente imparziale
nel riflettere il dibattito fra i diversi
orientamenti politici che si confrontano
nel Paese, nonchè quello di curare la funzione
di promozione culturale e l'apertura dei
programmi alle più significative realtà
culturali (Corte cost., 26 giugno 2002 n.
284).
Ad avviso di chi scrive è quindi esatta
l’interpretazione fornita dal Tar del Lazio,
e confermata dalla decisione in commento,
secondo cui la Rai s.p.a. è impresa pubblica
perché essa, pur rivestendo una forma giuridica
commerciale ed effettivamente svolgendo,
sia pur in parte, attività d'impresa in
regime di concorrenza, è altrettanto realmente
posseduta dallo Stato-persona, il quale
provvede altresì, sia pur in virtù di procedure
di garanzia strettamente correlate alle
funzioni di pubblico servizio, alla nomina
del consiglio d'amministrazione e degli
organi di vigilanza e, soprattutto, all'indirizzo
ed al controllo delle sue attività. Il Tar
ha altresì affermato che la Rai s.p.a. è
la concessionaria (pubblica) del servizio
pubblico radiotelevisivo e che tale missione
non è limitata ad ambiti scorporabili o
esclusivi, ma, anzi, permea di sé tutti
i compiti della Rai s.p.a., a fronte del
canone, entrata tributaria, da essa percetto,
la cui contabilizzazione separata non dà
luogo necessariamente al finanziamento,
altrettanto separato, di alcuni compiti,
piuttosto che di altri. Sicché, secondo
la sentenza confermata dalla decisione del
Consiglio di Stato qui annotata, la Rai
s.p.a. ha di per sé natura d'organismo di
diritto pubblico, indipendentemente dal
fatto che essa produca, acquisti e commercializzi
anche altri tipi di prodotti, in competizione
con altre imprese, onde essa è tenuta ad
applicare le norme comunitarie sull'evidenza
pubblica in tutti i casi in cui non vi sono
norme d'esenzione e che afferiscono strumentalmente
alla gestione del servizio pubblico (T.A.R.
Lazio, sez. III, 9 giugno 2004 n. 5460).
A mio avviso, quindi, la RAI deve ritenersi
soggetta all’applicazione dell’art. 2 del
d.lgs. 158 del 1995 e, quindi, ad applicare
le disposizioni minime previste dallo stesso
decreto legislativo ai fini dell’affidamento
a terzi di appalti di servizi, con la conseguenza
che, come correttamente affermato dalla
decisione del Consiglio di Stato in commento,
le controversie relative alle procedure
di affidamento poste in essere dalla stessa
RAI sono devolute alal giurisdizione esclusiva
del Giudice amministrativo, ai sensi dell’art.
6, comma 1 della l. 205 del 2000, secondo
cui “sono devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo tutte le controversie
relative a procedure di affidamento di lavori,
servizi o forniture svolte da soggetti comunque
tenuti, nella scelta del contraente o del
socio, all'applicazione della normativa
comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti
di evidenza pubblica previsti dalla normativa
statale o regionale”. |
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