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| n. 9-2005 - © copyright |
GIANLUCA MANCUSO
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| Silenzio – rifiuto e sindacato
del giudice amministrativo: prime applicazioni giurisprudenziali
dell’art. 3, comma 6-bis, legge 14 maggio 2005, n. 80.
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La sentenza in esame (T.A.R.
Veneto, sez. I, 2 agosto 2005, n. 3062) costituisce
una delle prime applicazioni giurisprudenziali della
norma contenuta nell’art. 3, comma 6-bis,
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14
maggio 2005, n. 80, secondo la quale, nel giudizio
sul c.d. silenzio – rifiuto (o inadempimento) dell’amministrazione
di cui all’art. 21-bis L. n. 1034/1971, «Il
giudice amministrativo può conoscere della fondatezza
dell’istanza». Si tratta di una novità particolarmente
significativa se si considera che il prevalente
orientamento giurisprudenziale ritiene che il ricorso
di cui all’art. 21-bis L. n. 1034/1971 avverso
il silenzio abbia il solo scopo di obbligare l’amministrazione
ad adempiere il suo obbligo di intervento, una volta
che esso sia stato accertato dal giudice amministrativo;
non avrebbe quest’ultimo il potere di estendere
il proprio sindacato sulla fondatezza della pretesa
sostanziale fatta valere dal ricorrente. In questo
senso cfr.: T.A.R. Lazio, sez. II, 14 febbraio 2005,
n. 1248, in www.iuritalia.com; T.A.R. Marche,
4 febbraio 2005, n. 115, in iuritalia.com;
Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2004, 3741, in Foro
amm. CDS, 2004, 1665; Cons. Stato, ad. plen.,
9 gennaio 2002, n. 1, in Giust. civ. 2002,
I, 801, nella quale si afferma che la cognizione
del giudice amministrativo deve essere circoscritta
al solo accertamento dell’illegittimità dell’inerzia
dell’amministrazione, anche nel caso in cui il provvedimento
richiesto dal privato abbia natura vincolata.
La norma di cui all’art. 3, comma 6-bis,
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14
maggio 2005, n. 80 sovverte tale orientamento permettendo
al giudice amministrativo di estendere il proprio
sindacato anche sulla sostanza della pretesa fatta
valere attraverso il ricorso contro il silenzio.
La sentenza afferma che questa innovazione pone
rimedio alla lentezza defatigante che il procedimento
avverso il silenzio – rifiuto assume nella ricostruzione
della giurisprudenza prevalente: in seguito all’ordine
giudiziale di provvedere, emesso all’esito del procedimento,
infatti, la p.a. potrebbe adottare un provvedimento
negativo che il privato avrebbe l’onere di impugnare
in un separato giudizio. Attraverso la nuova norma
si permette al privato di evitare la duplicazione
di giudizi, consentendo al giudice amministrativo
di statuire già nel giudizio avverso il silenzio
non solo sull’illegittimità dell’inerzia amministrativa
ma anche sulla sostanza della controversia.
In tal modo, la novella legislativa codifica un
orientamento giurisprudenziale che, prima dell’adunanza
plenaria n. 1/2002, aveva tentato di configurare
nel procedimento avverso il silenzio – rifiuto una
verifica giudiziale sulla fondatezza della pretesa
fatta valere dal ricorrente. Cfr., in questo senso,
T.A.R. Lazio, sez. I, 18 maggio 1999, n. 1069, in
Ragiusan, 2000, 386; Cons. Stato, sez. V,
22 giugno 2000, n. 3526, in Foro amm., 2000,
2177; Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2001, n. 4223,
in Foro amm., 2001, 1994; Cons. Stato, sez.
V, 28 dicembre 2001, n. 6465, in Cons. Stato,
2001, I, 2756: “L'art. 21-bis l. 6 dicembre
1971 n. 1034, introdotto dall'art. 2 l. 21 luglio
2000 n. 205 non ha modulato la concreta operatività
della tutela contro il silenzio dell'Amministrazione
sulla sola tutela consistente nella pronuncia "minimale"
circa l'obbligo o meno di determinarsi sulla domanda
del soggetto, non escludendo che, in presenza di
determinate circostanze, il Giudice possa (e debba)
esercitare un sindacato più intenso sulla pretesa
sostanziale fatta valere dall'interessato, con la
conseguenza che se la parte ricorrente lo richiede
il Giudice deve vagliare la fondatezza sostanziale
della pretesa azionata, con l'unico limite costituito
dal divieto di sostituzione agli apprezzamenti discrezionali
riservati all'Amministrazione”.
Sulla scia di questa tesi, ora codificata dall’art.
3, comma 6-bis L. n. 80/2005, si potrebbe
ritenere che, ferma la natura accertativa del giudizio
avverso il silenzio – rifiuto, tuttavia il giudice
avrebbe il potere di ordinare alla p.a. di adottare
il provvedimento richiesto dal privato, qualora
esso abbia un esito vincolato a suo favore, dovendo
astenersi, invece, dall’intervenire sul potere discrezionale
della p.a.
In dottrina cfr.: Mazzia F., Il sindacato del
giudice amministrativo nelle controversie avverso
il silenzio-rifiuto dell’amministrazione non si
estende alla fondatezza della pretesa del privato,
in Nuovo dir., 2002, I, 755; Parisi T., Il
silenzio della pubblica amministrazione: profili
sostanziali e processuali, in Riv. guardia
di finanza, 2002, 1431; Giovagnoli R., L’oggetto
del sindacato giurisdizionale nel ricorso contro
il silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione,
in Urbanistica e appalti, 2001, 1123; Azzoni
V. Il silenzio-rifiuto: alcuni nodi irrisolti,
in Nuova rass., 1999, 1708; Tonoletti B.,
Oggetto del giudizio contro il silenzio-rifiuto
della pubblica amministrazione: orientamenti giurisprudenziali,
in Urbanistica e appalti, 1997, 1039; Sandulli
M., Riflessioni sulla tutela del cittadino contro
il silenzio della p.a., in Giust. Civ.,
1994, II, 485.
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