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| n. 8-2005 - © copyright |
| T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 2 agosto 2005 n. 3062
Bruno Amoroso, Presidente - Italo Franco, Relatore |
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Pubblica amministrazione – Silenzio della
pubblica amministrazione – Silenzio-rifiuto – Potere del
g.a. di pronunciarsi solo sull’obbligo di provvedere della
p.a. – Novella legislativa – Sindacato giurisdizionale esteso
sulla fondatezza della pretesa
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La procedura del silenzio – rifiuto di cui
all’art. 21-bis L. n. 1034/1971 avrebbe potuto prospettarsi,
nel regime legale fin qui vigente, come qualcosa di defatigante
e spesso frustrante per l’interessato, a causa della prevalente
interpretazione giurisprudenziale (Ad. plen. 9 gennaio 2002,
n. 1) che riteneva il giudice amministrativo legittimato
soltanto a pronunciarsi sull’obbligo di provvedere dell’amministrazione.
Oggi, con la recentissima novella legislativa costituita
dal comma 6-bis del D. L. 14 marzo 2005 n. 35, aggiunto
dall’art. 3 della legge di conversione 14.5.2005 n. 80,
secondo la quale “Il giudice amministrativo può conoscere
della fondatezza dell’istanza”, è possibile affermare che
la sentenza giudiziale sul silenzio – rifiuto ben potrebbe
contenere statuizioni relative alla sostanza del contendere,
non riferite, quindi, alla sola delibazione circa l’illegittimità
del silenzio (in caso di accoglimento), ma estese alla fondatezza
della pretesa fatta valere con il ricorso.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
prima Sezione
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con l’intervento dei magistrati: Bruno Amoroso
Presidente - Angelo De Zotti Consigliere - Italo Franco
Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1153/2004, proposto dalla
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Provincia di Verona in persona del
presidente della G.P. in carica, rappresentata e difesa
dall’avv. Raffaella Rampazzo, per decisione della G.P. del
18.12.2003 e determinazione dirigenziale n. 7455 del 19.12.2003,
con domicilio presso la segreteria del Tribunale Amministrativo
ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.24 n. 1054, come da
procura a.l. a margine del ricorso
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contro
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il Comune di Verona, in persona del
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni
R. Caineri, Fulvia Squadroni, Giovanni Michelon e Antonio
Sartori, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo
in Venezia- Mestre, Calle del Sale, n. 33, come da determinazione
di autorizzazione a resistere n. 74/29 del 30.4.2004 e procura
a.l. a margine della memoria di costituzione
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per l’esecuzione
previa ordinanza provvisionale, dell’accordo di programma
sottoscritto il 10.3.2003 tra il Presidente della Provincia
di Verona e il Sindaco di Verona, previo ordine al Comune
di approvare il P.d.L. e sottoscrivere la relativa convenzione,
nonché
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per il risarcimento
del danno derivante dal ritardo nell’esecuzione dell’accordo.
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Visto il ricorso, notificato il 13.4.2004,
e depositato presso la Segreteria il 23.4.2004, con i relativi
allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona,
depositato presso la segreteria il 5.5.2004;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, alla pubblica udienza del 26 maggio 2005, relatore
il Consigliere Italo Franco, l’avv. Rampazzo per la parte
ricorrente e l’avv. Caineri per il Comune resistente.
Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Espone la P.A. ricorrente di essere proprietaria
di un’area, in Comune di Verona, quartiere di Borgo Roma,
di mq. 81.628, attualmente inutilizzata, la cui edificazione
è soggetta a piano attuativo, e che, dopo un lunga istruttoria,
nel 1994 poté presentare al Comune la richiesta di approvazione
di un piano di lottizzazione. Ad un primo ricorso, nel contesto
del quale venne ordinato al comune di pronunciarsi sulla
relativa istanza, ne seguì un altro -proposto contro la
variante al P.R.G. approvata ad hoc (con la quale l’area
veniva destinata a verde pubblico) e contestuale diniego
di approvazione del P.d.L.- che veniva accolto da questo
G.A. con sentenza n. 668 del 2.5.98, con la quale si annullava
la variante. La sentenza veniva appellata presso il Consiglio
di Stato. Seguiva, inoltre, l’approvazione di altra variante
concernente una diversa area di proprietà della Provincia,
impugnata con ulteriore ricorso.
Senonché, con dichiarazione di intenti del 21.6.2003, gli
esponenti di vertice delle due P.A. decidevano di addivenire
ad una soluzione transattiva della controversia, nel quadro
di una sistemazione di Borgo Roma, in sostanza principalmente
impegnandosi la Provincia a proporre un P.d.L. diretto all’edificazione
solo parziale del compendio, e il Comune ad approvarlo,
con la previsione di cessioni reciproche di determinati
immobili ed aree (in particolare, la Provincia si impegnava
a cedere a titolo oneroso al Comune l’area campita a verde,
da destinare a verde pubblico). Con delibera del Consiglio
comunale n. 4 del 7.3.2003 veniva, poi, approvato detto
accordo di programma, ove si precisava, fra l’altro, che
il P.d.L. andava redatto secondo lo studio di fattibilità-
soluzione n. 2, e il Comune si impegnava ad approvare il
P.d.L. entro il 15 agosto 2003 (art. 4), all’art. 5 precisandosi
che i termini previsti nei precedenti articoli si ritenevano
essenziali, con la conseguenza che “la loro inutile scadenza
comporterà la risoluzione di diritto del contratto”. All’art.
7 era previsto l’abbandono delle controversie concernenti
l’area oggetto dell’accordo, compreso il menzionato appello
pendente. Il successivo 10 marzo il presidente della Provincia
e il sindaco hanno, infine, sottoscritto l’accordo.
Con atto allegato al medesimo -prosegue la ricorrente- veniva
indicato il prezzo dell’area da destinare a verde pubblico,
previa determinazione in sede “arbitrale” di € 192,86 al
mq., per un totale di € 7.787.686,80, di cui € 3.800.000,00
da pagare entro il 15 ottobre 203 e il saldo mediante cessione
di immobili dal Comune alla Provincia per il corrispondente
valore, entro il 31.12.2003, previa individuazione e stima
da effettuarsi di comune accordo entro il 30 giugno. Gli
immobili venivano, poi, individuati con dichiarazione di
intenti sottoscritta il 13.6.203, nell’edificio già sede
della scuola media ”Manzoni”, in porzione dell’edificio
già sede dell’ex scuola media “Ghandi” e nell’immobile denominato
“Loggia del consiglio” o “Loggia di Fra’ Giocondo”.
Quindi il Sindaco, con nota datata 1 agosto 2003 diretta
al Presidente della Provincia, invocando difficoltà indipendenti
dalla volontà della maggioranza, chiedeva –con riferimento
all’art. 5 retro citato- un differimento del termine per
l’approvazione del P.d.L. (presentato dalla Provincia entro
il termine previsto e in conformità allo studio di fattibilità
concordato), nel reciproco interesse, asserendo che lo stesso
sarebbe stato sottoposto al consiglio comunale nella prima
decade di settembre. La risposta, pervenuta con nota del
28 agosto, era sostanzialmente nel senso di acconsentire
alla proroga, purché il comune desse “indicazioni precise
sui nuovi e non differibili termini per l’approvazione del
suddetto piano”. Ma il P.d.L. non veniva approvato, tanto
che l’amministrazione provinciale si induceva a notificare,
con atto del 20.11.2003, diffida “a dare puntuale e completa
esecuzione dell’accordo di programma del 10 marzo 2003,
in particolare provvedendo: a) all’approvazione del piano
di lottizzazione…; b) al pagamento del prezzo della porzione
di area ceduta per essere destinata a verde pubblico attrezzato…,
entro trenta giorni”.
Indi, stante l’inerzia del Comune, la Provincia ha adito
questo G. A. con il ricorso in epigrafe allegando l’inadempienza
della controparte, che rifiuta per facta concludentia di
dare esecuzione all’accordo, dicendosi pronta ad adempiere
agli obblighi da essa assunti nei confronti del Comune,
e chiedendo che si ordini ad esso Comune l’esecuzione degli
obblighi assunti con il menzionato accordo, segnatamente:
1) effettuare il pagamento di € 3.800.000, il cui termine
è scaduto il 15 ottobre 2003; 2) cedere alla Provincia gli
immobili retro indicati, al valore concordato; 3) approvare
il P.d.L. e stipulare la relativa convenzione di lottizzazione,
affermando che l’obbligo sub 2) è suscettibile di esecuzione
in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., e che l’obbligo
sub 3), oltretutto è stato assunto in esecuzione del giudicato
di cui alla sentenza del TAR Veneto n. 668/98, soggiungendo
che si tratta di atto del tutto, ormai, privo di discrezionalità
(consumata in sede di approvazione dell’accordo di programma),
ragion per cui il giudice può ordinare l’approvazione del
P.d.L. e la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione,
se del caso nominando un commissario ad acta.
Conclude la ricorrente con la domanda: 1) di condanna al
pagamento della somma retro indicata; 2) di pronunciare
sentenza che tenga luogo e produca gli effetti del contratto
quanto all’obbligo di cessione degli immobili retro indicati
dal parte del Comune, dando atto che la ricorrente Provincia
è disposta ad eseguire gli obblighi ad essa facenti carico,
con ordine di registrazione al competente conservatore dei
registri immobiliari; 3) in subordine, condanna del Comune
a pagare l’ulteriore somma di € 3.987.686 oltre al risarcimento
del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c.; 4) ordinare
al Comune l’approvazione del piano di lottizzazione; 5)
condannare al risarcimento di tutti i danni derivanti dall’inadempimento
dell’accordo.
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente richiedeva
anche l’emissione di ordinanza provvisionale, per il pagamento
dei € 3.800.000, trattandosi di credito liquido ed esigibile.
La domanda veniva accolta. La relativa ordinanza (n. 454
del 5.5.2004) veniva confermata in sede di appello dal Consiglio
di Stato, con ordinanza della Sezione IV n. 4628 del 7.10.2004,
di tal che il Comune provvedeva al pagamento, comprensivo
degli interessi legali maturati fino al giorno del pagamento.
Si è costituito il Comune, eccependo preliminarmente difetto
di giurisdizione in relazione ai capi 1), 2) e 3), anche
in ordine alla domanda di provvisionale, e inammissibilità
quanto al punto 4). Si tratterebbe, infatti, di un contratto
preliminare di vendita misto a permuta, e di un accordo
procedimentale non sostitutivo del provvedimento, con la
conseguenza che, in presenza dell’inerzia della P.A., è
dato agire contro il silenzio. Nel merito eccepisce che
l’accordo è risolto per essere inutilmente decorsi i termini
previsti nell’accordo medesimo, assunti dalle parti come
essenziali, ai sensi dell’art. 1457 c.c., non avendo la
Provincia dato notizia alla controparte che intendeva esigerne
l’esecuzione, irrilevanti apparendo la richiesta di dilazione
del Sindaco e la risposta del Presidente della Provincia,
tardiva rispetto ai termini ex art. 1457 cit. Infine, gli
immobili da cedere alla Provincia non sarebbero stati validamente
individuati, essendo intervenuta una mera “dichiarazione
di intenti”, laddove infondata è la domanda subordinata
di condanna al pagamento dell’ulteriore somma pretesa in
luogo della cessione degli immobili, poiché si chiede pecunia
pro re.
Dette eccezioni vengo ribadite nella memoria conclusiva
del Comune, il quale soggiunge che l’accordo de quo esula
dalla materia urbanistico- edilizia.
Replica alle eccezioni avversarie parte ricorrente con memoria
conclusionale, sostenendo che le parti non hanno inteso
stipulare un contratto privatistico, e richiamando gli art.
11 e 15 della legge n. 241/90, soggiungendo che non si tratta
di inerzia, avendo il comune assunto l’obbligo di approvare
il P.d.L., e che i termini contrattuali (il cui carattere
di essenzialità spetta, comunque, accertare al giudice)
sono stati modificati a seguito di accettazione della richiesta
di dilazione del sindaco.
All’udienza pubblica del 26 maggio 2005, i difensori comparsi
svolgevano la discussione, insistendo sulle rispettive conclusioni,
dopo di che la causa è stata introitata per la decisione.
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DIRITTO
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1.1- Preliminarmente, occorre esaminare le
eccezioni sollevate in rito dal resistente Comune, la cui
difesa ha in primo luogo eccepito il difetto di giurisdizione
del Giudice amministrativo, in relazione all’azione di adempimento
del contratto, per la parte eccedente la materia edilizia
e urbanistica. Ed invero, l’accordo di cui è causa, a prescindere
dal nomen juris, si qualificherebbe come un contratto preliminare
di vendita misto a permuta, in cui la Provincia si presenta
come Ente proprietario di un’area edificabile. Inoltre,
si tratterebbe di un accordo endoprocedimentale atipico,
non sostitutivo del provvedimento.
L’eccezione appare priva di pregio, per varie ragioni. In
primo luogo si osserva, invero, che –se è vero che il petitum
formulato con il ricorso all’esame è articolato in varie
domande, una delle quali è diretta ad ottenere l’esecuzione
in forma specifica di un contratto ai sensi dell’art. 2932
c.c.- è, peraltro, vero che il medesimo petitum investe,
primieramente, l’esecuzione di un più ampio accordo (definito
dalle parti “accordo di programma”), sottoscritto il 10.3.2003,
dal contenuto articolato, che contiene in sé l’impegno assunto
dal Comune di approvare il piano di lottizzazione -che la
Provincia a sua volta si impegnava a presentare, in conformità
alle linee concordate- entro il 15 agosto 2003. Detto impegno
dà origine a un’obbligazione a carico del Comune medesimo
dal contenuto pregnante e fondamentale, dal momento che,
logicamente e giuridicamente, esso precede gli altri impegni
assunti dalle parti con l’accordo in questione: solo a condizione
dell’approvazione del P.d.L. concernente l’intera area e
in funzione di esso, infatti, si concepiscono e si giustificano
le altre obbligazioni, vale a dire l’impegno della Provincia
a cedere a titolo oneroso parte dell’area al Comune perché
sia adibita a verde pubblico, e la connessa obbligazione
del comune –in funzione di corrispettivo- a corrispondere
il tantundem parte mediante pagamento in due tranche (la
prima delle quali per l’importo di € 3.800.000, da versare
entro il 15 ottobre 2003) parte mediante cessione di immobili
(da individuare metro il successivo 30 giugno), entro il
31 dicembre 2003 (si veda l’art. 3 dell’accordo).
Orbene, se l’impegno ad approvare il P.d.L. assume detta
rilevanza preminente, non si vede come possa negarsi che
l’accordo in questione riguarda la materia dell’urbanistica
ed edilizia, le controversie relative alla quale rientrano,
pacificamente, nella giurisdizione esclusiva del G.A., in
forza della previsione di cui all’art. 7 della legge n.
205 del 2005 (rectius: art 34 del D.Lgs. n. 80/98 come modificato
dall’art. 7 citato). Il fatto che, accanto al contenuto
di natura pianificatoria urbanistica se ne rinvengano altri,
ravvisabili nei tipi contrattuali della vendita e/o della
permuta (in verità, tuttavia, configurati come obbligazioni
subordinate all’approvazione del piano) non vale a smentire
detta conclusione, se non altro in ossequio al principio
accessorium sequitur principale.
Né, del resto, potrebbe sostenersi –sul piano della razionalità
pura, come su quello del principi di economia dei mezzi
(in questo caso processuali)-, come sembra adombrare la
P.A. resistente, che la giurisdizione dovrebbe frammentarsi,
per venire attribuita parte al G.A. (in ordine al contenuto
attinente alla pianificazione del territorio, ovvero alla
sua considerazione a fini urbanistici e/o edilizi), parte
al G.O. in ordine ai contenuti più specificamente contrattuali
(vendita mista a permuta). Ed invero, a parte l’innaturalità
e la gravosità degli effetti di una siffatta frammentazione
della giurisdizione, si ricorda che la ricordata previsione
normativa attiene a un’ipotesi di giurisdizione esclusiva,
dove il G.A., naturaliter, conosce anche dei diritti soggettivi
(dunque, anche delle obbligazioni scaturenti da un accordo
o da un contratto).
Se, poi, si volesse negare che si tratti di un accordo tipico
riguardante la materia dell’edilizia e urbanistica, osserva
il Collegio che si ricadrebbe nella –più generale- ipotesi
di accordi tra pubbliche amministrazioni, contemplata nell’art.
15 della legge n. 241 del 1990, ricadenti nella ben più
pregnante fattispecie di giurisdizione esclusiva del G.A.
contemplata nell’art. 11 della medesima legge, che, come
è noto, si estende anche a questioni concernenti la formazione
e l’esecuzione di detti accordi (per quanto possibile conformi
alle norme sulle obbligazioni previste del codice civile:
cfr. art. 11). Ad ogni modo –fermo restando che l’accordo
in discussione può considerarsi atipico nella misura in
cui presenta aspetti propri sia dei menzionati accordi tra
P.A., sia contenuti tipici dei contratti obbligatori di
scambio ad efficacia reale- si ritiene che le richiamate
ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A. non possano
ritenersi condizionate da un preteso carattere di piena
tipicità degli atti bilaterali di cui si controverte, dovendosi
ritenere, invece, pressoché scontato che questo o quell’accordo
presenti contenuti atipici sotto uno o più profili.
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1.2- D’altra parte, nemmeno si può utilmente
far leva sull’assunto che non di accordo sostitutivo di
un provvedimento si tratta, bensì di accordo endoprocedimentale,
per trarne la conclusione che, al cospetto dell’inerzia
della P.A. competente successiva all’accordo, doveva utilizzarsi
lo strumento del ricorso contro il silenzio per ottenere
l’adozione del provvedimento, preliminare ad un’eventuale
azione di ottemperanza (donde la pretesa inammissibilità
del gravame).
Nel caso di specie, in verità, l’adozione di un provvedimento
(l’approvazione del P.d.L. entro il 15 agosto 2003) era
prevista, ma come contenuto dell’obbligo assunto dall’amministrazione
comunale nel contesto di un più ampio accordo stipulato
con l’amministrazione provinciale. Fatta questa semplice
premessa- constatazione, ne scaturisce de plano che la controversia
concerne proprio l’adempimento di detto obbligo, che nel
caso di specie è mancato. Dunque, esisteva certamente un
accordo, per la parte prevalente concernente l’obbligo di
approvare il P.d.L., la quale approvazione non si presentava
quale tipica fase conclusiva di un procedimento tipizzato
in toto (provvedimento conclusivo), bensì quale esecuzione-
adempimento di un’obbligazione (contrattuale o para-contrattuale)
assunta proprio con la sottoscrizione dell’accordo, scaturito
dalle trattative intavolate dai due enti pubblici a seguito
della contrastata pregressa istruttoria e del contenzioso
giudiziale intervenuto in ordine, tra l’altro, all’obbligo
di approvare detto P.d.L. L’accordo de quo (deliberato dagli
organi collegiali e sottoscritto dai rappresentanti legali
dei medesimi), insomma, era un quid di conclusivo, e non
postulava altri adempimenti, se non quale esecuzione- adempimento
dell’accordo medesimo, che non era affatto endoprocedimentale.
Tanto premesso, non pare davvero sostenibile che la P.A.
ricorrente dovesse attivarsi con il rito del silenzio (per
poi proseguire, eventualmente, con quello dell’azione di
ottemperanza), dal momento che non ne sussistevano i presupposti,
essendosi già la P.A. competente ad approvare il P.d.L.
consapevolmente pronunciata al riguardo, concordemente con
la P.A. ricorrente, e dovendo per questo porre in essere
attività da ritenere mera esecuzione, o adempimento, dell’accordo
di cui è causa. D’altra parte, a conferma della considerazione
che la procedura del silenzio- rifiuto poteva prospettarsi,
nel regime legale fin qui vigente, come qualcosa di defatigante
e spesso frustrante, per l’interessato, è intervenuta, ora,
la recentissima novella legislativa costituita dall’art.
6-bis (comma 5, penultimo periodo) del D. L. 14 marzo 2005
n. 35, aggiunto dall’art. 3 della legge di conversione 14.5.2005
n. 80. Recita, testualmente, la norma: “Il giudice amministrativo
può conoscere della fondatezza dell’istanza”.
Tale innovazione, dal grande significato –siccome si innesta,
per sancirla con il crisma della legge- su una tendenza
giurisprudenziale evolutiva diretta ad affermare il potere
del G. A. di pronunciarsi, in sede di ricorso contro il
silenzio, anche sulla fondatezza della pretesa -bloccata,
poi, dalla nota adunanza plenaria n. 1 del 9.1.2002- consente
di affermare che, quand’anche si volesse sostenere che andava
seguita la procedura del silenzio (diverso dal silenzio-
assenso), la relativa sentenza ben potrebbe contenere statuizioni
relative alla sostanza del contendere, che non si fermerebbero,
cioè, alla delibazione dell’illegittimità del silenzio (in
caso di accoglimento), ma che si spingerebbero a pronunciarsi
sulla fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso.
Tanto accadrebbe, verosimilmente, ove la contesa che ne
occupa venisse portata al G.A. con il rito del silenzio,
stante la fondatezza delle pretese fatte valere, come si
dirà qui appresso (donde l’inanità dell’esperimento di un
rito che prima poteva prestarsi a finalità dilatorie, ma
che ora può ben riguardare il merito delle questioni sottostanti
all’istanza insoddisfatta che la parte ricorrente aveva
rivolto alla P.A. poi rimasta silente.
In conclusione, anche detta eccezione deve essere respinta,
siccome infondata, con la conseguenza che la presente sentenza
ben potrà contenere condanne e ordini rivolte alla P.A.
soccombente.
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2- Si può, ora, passare a trattare nel merito
la controversia, originata dalle doglianze di parte ricorrente
in ordine al mancato rispetto dell’obbligo assunto dal Comune
di approvare il piano di lottizzazione ,che la Provincia
aveva presentato entro il termine fissato e in conformità
all’accordo sottoscritto. Preliminarmente, occorre comunque
ribadire che l’atto di cui si controverte deve considerarsi
un accordo nel senso compiuto della parola (come retro anticipato),
da cui scaturivano obbligazioni reciproche per le parti
contraenti che impegnavano a svolgere anche attività (ad
es. di tipo deliberativo) collegate.
Orbene, con riferimento all’obbligazione da ritenere principale,
mentre la P.A. ricorrente aveva assolto all’impegno di presentare
il P.d.L. nel termine previsto dall’art. 4 dell’accordo
(5 aprile 2003) in conformità a quanto concordato e comunque
all’elaborato grafico allegato, il Comune non ha, dal canto
suo, adempiuto all’obbligo di approvare detto P.d.L. entro
il termine originario del 15 agosto 2003, e nemmeno successivamente,
come si è visto.
Riguardo al rispetto di detto termine la P.A. resistente
ha introdotto la questione della natura essenziale di detto
termine (come degli altri contemplati nell’accordo), eccependo
che il contratto sarebbe risolto per effetto del mancato
rispetto di quanto statuito nell’art. 1457 del codice civile,
per il quale: “Se il termine fissato per la prestazione
di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse
dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole
esigerne l’esecuzione, nonostante la scadenza del termine,
deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni”.
Ebbene, se tale è il dato testuale della norma codicistica
invocata, palese ne risulta l’inapplicabilità alla fattispecie,
alla stregua degli elementi acquisiti al giudizio. Ed invero,
prima che scadesse il termine per l’approvazione del P.d.L.
da parte del Comune (15.8.2003), termine comunque indubbiamente
posto nell’interesse della controparte qui ricorrente, la
parte tenuta a detto adempimento (il Comune) chiedeva il
differimento del termine medesimo (come già detto nella
narrativa in fatto che precede), con nota del 1° agosto
2003. A tale nota la Provincia rispondeva in buona sostanza
affermativamente, in concreto chiedendo al Sindaco soltanto
di indicare nuovi e indifferibili termini per l’adempimento
in questione, anche agli effetti dell’art. 1457 citato.
Ora, è vero che la risposta è datata 28 agosto 2003; ma
sta di fatto, in primo luogo, che, anteriormente alla data
della scadenza del termine essenziale, la Provincia era
in possesso della richiesta della controparte di far slittare
il medesimo termine (cui stava valutando di dare risposta,
come deve ritenersi ex post da quanto successivamente accaduto).
Ciò non può significare altro che, in mancanza della richiesta
di adempimento entro tre giorni dal 15 agosto, essa assentiva,
tacitamente e in linea di fatto, alla richiesta di differimento,
conclusione avallata, poi, dalla risposta positiva del 28
agosto. Ed invero, far partire una richiesta di esecuzione
della prestazione dovuta dal Comune entro il 18 agosto,
avrebbe significato ignorare la richiesta di dilazione ed
agire, insomma, in dispregio della lealtà contrattuale nei
confronti della controparte (la quale, dicendosi disposta
ad approvare il P.d.L. entro la prima decade di settembre,
dimostrava di non volere sottrarsi all’adempimento cui era
tenuta, certamente ingenerando un affidamento al riguardo
nell’altra parte, che per tale ragione –deve logicamente
argomentarsi in base alla valutazione congiunta degli elementi
in esame- non aveva formulato la diffida ad adempiere pena
la risoluzione dell’accordo).
In un simile contesto non può, insomma valorizzarsi la mancata
richiesta di adempimento entro tre giorni dalla scadenza,
per via della richiesta di dilazione (di due settimane precedente
alla scadenza), né la tardività della risposta favorevole.
In realtà l’andamento in fatto della vicenda mostra che
entrambe le parti, con il loro comportamento, si sono mosse
al di fuori della previsione dell’art. 1457 c.c., dalla
quale hanno inteso prescindere, più o meno intenzionalmente
rinunciando alla perentorietà dei termini previsti nell’accordo.
Dunque, il contratto non poteva intendersi risolto, come
erroneamente sostiene la P.A. resistente.
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3- Per quanto concerne gli altri obblighi
assunti dalle parti in forza dell’accordo sottoscritto,
vale la pena di osservare che la prestazione, gravante sulla
Provincia, concernente la cessione dell’area a titolo oneroso
alla controparte (di cui si è detto), e la rispettiva controprestazione
facente carico al Comune di pagamento del corrispettivo
–parte in denaro, parte mediante cessione di immobili- sono
obbligazioni in piena regola, che andavano eseguita dalle
parti su cui esse facevano carico entro il termine originariamente
previsto (a meno che le parti stesse, a seguito dello slittamento
del primo termine, non avessero previsto il differimento
anche di questo).
In particolare, per quanto riguarda detta cessione dell’area,
da destinare a verde pubblico, non si pone nessuna questione,
dal momento che la ricorrente si dice disposta senz’altro
alla cessione, al fine di ottenere l’adempimento della controprestazione
da parte del Comune. Dunque, stante la dichiarata disponibilità
della Provincia, va dichiarato l’obbligo del Comune di effettuare
il pagamento del corrispettivo, parte in denaro e parte
mediante cessione di immobili. Per quanto concerne questi
ultimi, si osserva che le parti, nel rispetto dell’impegno
assunto con l’art. 3, comma 2 dell’accordo, hanno individuato
gli immobili da alienare alla ricorrente (nei tre retro
indicati), con dichiarazione di intenti sottoscritta da
parte del Presidente in carica della Provincia e dal Sindaco
in carica del Comune, il 13 giugno 2003, confermando anche
i termini del 15 ottobre per i pagamento della tranche in
denaro (€ 3.800.000,00) e del 31 dicembre 2003 per il trasferimento
dei tre edifici menzionati. Nell’art. 4 di detta dichiarazione
di intenti si dichiara, d’altra parte, che l’efficacia dell’intesa
è condizionata risolutivamente all’assunzione di deliberazioni,
da parte dei consigli comunale e provinciale, di trasferimento
e, rispettivamente, di acquisizione degli immobili, al valore
di stima di cui all’art. 1 dell’intesa medesima.
Tutto ciò premesso e considerato, le pretese avanzate dalla
P.A. ricorrente si manifestano fondate negli assunti principali,
nei termini meglio qui di seguito specificati, con riguardo
ai singoli punti del petitum, formulato dalla P.A. ricorrente
(come riportato nella narrativa in fatto che precede).
In particolare, va accolta la domanda, di cui al capo 4)
di tale petitum, con la conseguenza che il Comune è tenuto
ad approvare il piano di lottizzazione in questione con
i contenuti già concordati dalle parti, e a sottoscrivere
la relativa convenzione di lottizzazione, entro il termine
infra specificato.
Per quanto concerne i capi 1) e 2), va dichiarato –ferma
restando la dichiarata disponibilità di cessione da parte
della ricorrente- l’obbligo dell’amministrazione comunale
di procedere al pagamento del corrispettivo concordato in
relazione alla cessione dell’area a titolo oneroso da parte
della Provincia, della somma pattuita di € 3.800.000, avuto
riguardo al fatto che il Comune ha già effettuato il versamento,
in ottemperanza dell’ordinanza provvisionale emessa da questa
Sezione. Il Comune è, altresì, tenuto a procedere al trasferimento
dei tre edifici individuati nella precitata dichiarazione
di intenti del 13 giugno 2003, previa emissione della deliberazione
contemplata nell’art. 4 di detta dichiarazione di intenti,
con registrazione presso la conservatoria dei registri immobiliari.
Non vi è luogo a pronuncia sulla domanda avanzata in via
subordinata al punto 3) del petitum, stante la declaratoria
(con il relativo ordine) appena enunciata.
Non si può, invece, accedere alla domanda formulata nei
termini di cui al medesimo capo 2 del petitum, vale dire
di esecuzione in forma specifica del contratto ai sensi
dell’art. 2932 c.c. in ordine alla cessione degli immobili
menzionati, mediante emissione di sentenza che tenga luogo
del contratto.. Ed invero, come anticipato più addietro,
l’oggetto della complessiva domanda proposta con il ricorso
all’esame non concerne, specificamente, il contratto di
alienazione di detti immobili, bensì l’esecuzione di un
accordo più ampio che, se comprende detta obbligazione contrattuale,
ha un contenuto più esteso, all’interno del quale si pone
come prioritaria l’approvazione del P.d.L. D’altro canto,
come si è testé chiarito, detta cessione presuppone l’adempimento
di altri obblighi, nei termini concordati con l’intesa del
13 giugno, segnatamente l’emissione di un atto deliberativo
da parte del consiglio comunale in ordine alla cessione
medesima.
Analogamente, non può accogliersi la domanda di risarcimento
dei danni derivanti dall’inadempimento dell’accordo, non
avendo la ricorrente assolto all’onere di dimostrare l’esistenza
di tale danno, nemmeno sotto il profilo del quantum.
Conclusivamente, il ricorso si manifesta fondato e va accolto,
nei termini appena specificati. Per l’effetto –fermo restando
l’esperimento dell’azione di ottemperanza, in caso di inosservanza
dell’ordine- si ordina al Comune di Verona di porre in essere
gli adempimenti sopra specificati, entro il termine di giorni
60 dalla comunicazione in via amministrativa della presente
sentenza, ovvero dalla comunicazione a cura di parte, se
più tempestiva.
Le spese e onorari di giudizio possono seguono la soccombenza,
e sono liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando sul
ricorso in epigrafe, respinta ogni altra contraria domanda
od eccezione, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.
Per l’effetto, ordina al Comune di porre in essere gli adempimenti
indicati in motivazione, entro il termine di giorni sessanta
dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla
notifica a cura di parte, se più tempestiva, della presente
sentenza.
Condanna la P.A. soccombente al pagamento delle spese e
onorari di giudizio, che liquida forfetariamente in € 7.500,00
(settemilacinquecentoeuro/00) oltre agli oneri di legge
(IVA e cpa).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, in camera di consiglio,
addì 26 maggio 2005.
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