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TRIBUNALE DI VENEZIA - Ordinanza 13 ottobre 2004
Giudice Zacco
Comune di Venezia (Avv.ti Francesca Luchi e Z. Forlati), Provincia di Venezia (Avv.ti A. Chinaglia e M. Visconti) c.Aeroporto di Venezia – Marco Polo Save S.p.A. (Avv.ti F. Monelli, V. Domenichelli, P. Gnignati, V. Luppoli e M. Roli), Veneto Sviluppo S.p.A. (Avv.ti V. Grimaldi, S. Grimaldi, F. Sciandone, S. Bonivento e C. Albisinni)


1. Diritto societario – S.p.a. partecipate dalla mano pubblica – Procedure di quotazione in borsa - Società costituita sulla base della legge speciale n. 938/1986, per la gestione totale e non precaria dell’aeroporto di Venezia - Applicabilità della legge finanziaria del 1994 e D.M. n. 521/1997 – Non sussiste – Conseguenze

 

2. Diritto societario – S.p.a. partecipate dalla mano pubblica – Procedure di quotazione in borsa - Deliberazioni assembleari della S.p.A. - Oggetto – Riduzione delle partecipazioni azionarie degli enti pubblici fondatori - Assenza delle procedure sulle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici - Non sono affette da nullità per illiceità dell’oggetto - Ragioni

 

3. Diritto societario – S.p.a. partecipate dalla mano pubblica – Procedure di quotazione in borsa - Obbligatorietà di votazione conforme dei tre enti pubblici fondatori – Non sussiste - Ragioni

 

4. Processo civile – Sindacabilità del giudice inerente all’esclusione del diritto di opzione relativo all’emissione di azioni ordinarie in funzione dell’ammissione della società in borsa – Non sussiste - Ragioni – Eccezioni

 

5. Processo civile – Interesse al provvedimento cautelare – Oggetto - Riduzione della partecipazione sociale in percentuale - Non è valutabile come prevalente rispetto all’interesse della società a portare a termine l’operazione di quotazione in borsa

 

6. Comunità europee – Procedura d’infrazione relativa alla L. n. 326/2003 - Non rileva, ai fini della valutazione dell’interesse della società all’esecuzione delle deliberazioni di ammissione alla quotazione in borsa - Ragioni

1. Alla Save, società costituita sulla base della legge speciale n. 938/1986, per la gestione totale e non precaria dell’aeroporto di Venezia, non sono applicabili la legge finanziaria del 1994 ed il relativo regolamento attuativo, con le relative disposizioni richiamate sulle cessioni delle partecipazioni pubbliche, sulla scelta del socio privato di maggioranza e sulla stipulazione di patti di governance tra soci pubblici e nuovi soci, nonché il D.M. n. 521/1997, se non e con i limiti specificati, per lo schema convenzionale di cui all’art. 17, in caso di estensione della durata della concessione. Di conseguenza, in caso di riduzione delle partecipazioni azionarie degli enti pubblici, non possono essere applicate alla Save le norme sulle dismissioni di tali partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici nella società di gestione aeroportuale.

 

2. Le deliberazioni assembleari della S.p.A. volte a ridurre le partecipazioni azionarie degli enti pubblici fondatori, senza l’osservanza delle procedure sulle dismissioni di tali partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici, non sono affette da nullità per illiceità dell’oggetto, poiché le deliberazioni impugnate non hanno ad oggetto la cessione del pacchetto di maggioranza, bensì l’aumento del capitale ai fini della creazione delle azioni (c.d. “flottante”) necessarie per la quotazione in borsa, e per il fatto che gli enti pubblici ricorrenti non sono titolari di un pacchetto azionario di maggioranza.

 

3. L’obbligatorietà di votazione conforme dei tre enti pubblici fondatori non è evincibile in via presuntiva dalla loro partecipazione paritetica prevista dalla L. 938/86, specie a seguito dell’abrogazione da parte del D.L. n, 251/95 convertito in L. n. 351/95 del requisito maggioritario di dette partecipazioni complessivamente considerate.

 

4. Non è consentito alcun sindacato da parte del giudice sull’esclusione del diritto di opzione relativo all’emissione di azioni ordinarie in funzione dell’ammissione della società in borsa, essendosi in presenza di scelte gestionali proprie dell’imprenditore collettivo. L’unico sindacato possibile ricorre nel caso di un controllo meramente formale in ordine alla coerenza logica ed alla non conflittualità con norme inderogabili e con lo statuto.

 

5. L’interesse consistente, dal punto di vista processuale, in un provvedimento cautelare volto ad evitare la riduzione della partecipazione sociale in percentuale, come per tutti gli altri soci, in considerazione della posizione di minoranza dei ricorrenti, non è valutabile come prevalente rispetto all’interesse della società a portare a termine l’operazione di quotazione in borsa, la cui stasi comporterebbe conseguenze particolarmente gravi.

 

6. Non rileva, ai fini della valutazione dell’interesse della società all’esecuzione delle deliberazioni di ammissione alla quotazione in borsa, l’apertura di una procedura comunitaria d’infrazione relativa alla L. n. 326/2003, atteso che la stessa allo stato è applicabile e, dunque, consente di ottenere i benefici fiscali che prevede.


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