| TRIBUNALE DI VENEZIA - Ordinanza 13 ottobre 2004
Giudice Zacco
Comune di Venezia (Avv.ti Francesca Luchi e Z. Forlati),
Provincia di Venezia (Avv.ti A. Chinaglia e M. Visconti)
c.Aeroporto di Venezia – Marco Polo Save S.p.A. (Avv.ti
F. Monelli, V. Domenichelli, P. Gnignati, V. Luppoli e M.
Roli), Veneto Sviluppo S.p.A. (Avv.ti V. Grimaldi, S. Grimaldi,
F. Sciandone, S. Bonivento e C. Albisinni) |
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1. Diritto societario – S.p.a. partecipate
dalla mano pubblica – Procedure di quotazione in borsa -
Società costituita sulla base della legge speciale n. 938/1986,
per la gestione totale e non precaria dell’aeroporto di
Venezia - Applicabilità della legge finanziaria del 1994
e D.M. n. 521/1997 – Non sussiste – Conseguenze
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2. Diritto societario – S.p.a. partecipate
dalla mano pubblica – Procedure di quotazione in borsa -
Deliberazioni assembleari della S.p.A. - Oggetto – Riduzione
delle partecipazioni azionarie degli enti pubblici fondatori
- Assenza delle procedure sulle dismissioni delle partecipazioni
azionarie dello Stato e degli enti pubblici - Non sono affette
da nullità per illiceità dell’oggetto - Ragioni
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3. Diritto societario – S.p.a. partecipate
dalla mano pubblica – Procedure di quotazione in borsa -
Obbligatorietà di votazione conforme dei tre enti pubblici
fondatori – Non sussiste - Ragioni
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4. Processo civile – Sindacabilità del giudice
inerente all’esclusione del diritto di opzione relativo
all’emissione di azioni ordinarie in funzione dell’ammissione
della società in borsa – Non sussiste - Ragioni – Eccezioni
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5. Processo civile – Interesse al provvedimento
cautelare – Oggetto - Riduzione della partecipazione sociale
in percentuale - Non è valutabile come prevalente rispetto
all’interesse della società a portare a termine l’operazione
di quotazione in borsa
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6. Comunità europee – Procedura d’infrazione
relativa alla L. n. 326/2003 - Non rileva, ai fini della
valutazione dell’interesse della società all’esecuzione
delle deliberazioni di ammissione alla quotazione in borsa
- Ragioni
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1. Alla Save, società costituita sulla base
della legge speciale n. 938/1986, per la gestione totale
e non precaria dell’aeroporto di Venezia, non sono applicabili
la legge finanziaria del 1994 ed il relativo regolamento
attuativo, con le relative disposizioni richiamate sulle
cessioni delle partecipazioni pubbliche, sulla scelta del
socio privato di maggioranza e sulla stipulazione di patti
di governance tra soci pubblici e nuovi soci, nonché il
D.M. n. 521/1997, se non e con i limiti specificati, per
lo schema convenzionale di cui all’art. 17, in caso di estensione
della durata della concessione. Di conseguenza, in caso
di riduzione delle partecipazioni azionarie degli enti pubblici,
non possono essere applicate alla Save le norme sulle dismissioni
di tali partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici
nella società di gestione aeroportuale.
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2. Le deliberazioni assembleari della S.p.A.
volte a ridurre le partecipazioni azionarie degli enti pubblici
fondatori, senza l’osservanza delle procedure sulle dismissioni
di tali partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici,
non sono affette da nullità per illiceità dell’oggetto,
poiché le deliberazioni impugnate non hanno ad oggetto la
cessione del pacchetto di maggioranza, bensì l’aumento del
capitale ai fini della creazione delle azioni (c.d. “flottante”)
necessarie per la quotazione in borsa, e per il fatto che
gli enti pubblici ricorrenti non sono titolari di un pacchetto
azionario di maggioranza.
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3. L’obbligatorietà di votazione conforme
dei tre enti pubblici fondatori non è evincibile in via
presuntiva dalla loro partecipazione paritetica prevista
dalla L. 938/86, specie a seguito dell’abrogazione da parte
del D.L. n, 251/95 convertito in L. n. 351/95 del requisito
maggioritario di dette partecipazioni complessivamente considerate.
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4. Non è consentito alcun sindacato da parte
del giudice sull’esclusione del diritto di opzione relativo
all’emissione di azioni ordinarie in funzione dell’ammissione
della società in borsa, essendosi in presenza di scelte
gestionali proprie dell’imprenditore collettivo. L’unico
sindacato possibile ricorre nel caso di un controllo meramente
formale in ordine alla coerenza logica ed alla non conflittualità
con norme inderogabili e con lo statuto.
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5. L’interesse consistente, dal punto di
vista processuale, in un provvedimento cautelare volto ad
evitare la riduzione della partecipazione sociale in percentuale,
come per tutti gli altri soci, in considerazione della posizione
di minoranza dei ricorrenti, non è valutabile come prevalente
rispetto all’interesse della società a portare a termine
l’operazione di quotazione in borsa, la cui stasi comporterebbe
conseguenze particolarmente gravi.
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6. Non rileva, ai fini della valutazione
dell’interesse della società all’esecuzione delle deliberazioni
di ammissione alla quotazione in borsa, l’apertura di una
procedura comunitaria d’infrazione relativa alla L. n. 326/2003,
atteso che la stessa allo stato è applicabile e, dunque,
consente di ottenere i benefici fiscali che prevede.
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