| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 19 novembre
2004 n. 6050
Pres. RAGGIO, Est. BELLUCCI
Cooperativa Sociale Co.Esa (Avv.ti C. Ribalzi, E. Ribalzi
e G. Corno) c/ Comune di Corsico (Avv. M. Locati) e Società
Cooperativa “Il Melograno”(Avv. L. Tamos e C. Piana) |
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1. Contratti della P.A. - Appalto di servizi
- Art. 5, comma 2, L. n. 328/2000 - Reca disposizioni di
indirizzo generale rivolte alle regioni - Conseguenze -
Disciplina
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2. Contratti della P.A. - Anomalia dell´offerta
aggiudicataria - Presentazione di motivi aggiunti da parte
di impresa ottava in graduatoria - Inammissibilità
- Sussiste - Motivi
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1. L’art. 5, comma 2, della Legge 8 novembre
2000 n. 328 -in forza del quale si prevede che in sede di
offerta deve essere garantita ai concorrenti la possibilità
di sviluppare appieno la propria progettualità, attraverso
criteri di valutazione che tengano conto della qualità del
servizio- reca disposizioni non immediatamente precettive,
ma di indirizzo generale e rivolte alle Regioni, le quali
sono chiamate ad adottare una disciplina di dettaglio, essa
sola immediatamente applicabile ai sistemi di aggiudicazione
dei servizi in argomento.
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2. Sono inammissibili per difetto di interesse
i motivi aggiunti proposti dalla concorrente classificatasi
ottava in graduatoria avverso l’anomalia dell’offerta dell’impresa
dichiarata aggiudicataria.
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SERGIO D'ARIENZO
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| Nota a T.A.R. LOMBARDIA
– MILANO – SEZIONE III – Sentenza 19 novembre 2004 n. 6050
| La
sentenza in esame si segnala perché affronta la
questione dell’ambito di applicazione dell’art.
5 della c.d. “Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”,
vale a dire la L. 8 novembre 2000, n. 328.
Nel caso di specie, afferente ad una gara d’appalto
per il servizio di assistenza agli alunni disabili,
l’impresa ricorrente aveva invero sostenuto la violazione
del comma secondo del predetto articolo di legge
(in base al quale occorre valorizzare la qualità
del servizio) da parte della stazione appaltante,
la quale aveva bandito la competizione secondo il
criterio del massimo ribasso, anziché secondo quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In altri termini, il criterio di aggiudicazione
non teneva conto della qualificazione del personale
messo a disposizione né delle caratteristiche delle
prestazioni offerte.
Il Tribunale Amministrativo della Lombardia, Sez.
III, ha tuttavia respinto il vizio in parola rilevando
in maniera condivisibile la non immediata precettività
del disposto in questione, che rimanda piuttosto
ad una disciplina di dettaglio ad opera delle singole
Regioni, alle quali sole dunque si rivolge.
Quanto sopra si deduce in particolare dal comma
terzo del medesimo art. 5 cit., in forza del quale
si statuisce che le Regioni devono adottare specifici
indirizzi per disciplinare i sistemi di affidamento
dei servizi alla persona, sulla base di un atto
di indirizzo e coordinamento del Governo, a sua
volta ispirato ai principi della legge quadro.
Sul punto, il Tribunale amministrativo ha inoltre
precisato che l’art. 11 della L.R. lombarda n. 21
del 18 novembre 2003, nella parte in cui effettua
rinvio all’art. 23, comma 1, lettera “b” del D.lgs.
n. 157/1995 non impone il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ma si limita a raccomandarlo
quale criterio di aggiudicazione privilegiato.
Tale osservazione è da ritenersi peraltro svolta
in via di mero obiter dictum, atteso che la legge
regionale di che trattasi risulta entrata in vigore
soltanto il 1° gennaio 2004 e dunque posteriormente
allo svolgimento della procedura d’affidamento in
oggetto. |
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