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n. 12-2004 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 19 novembre 2004 n. 6050
Pres. RAGGIO, Est. BELLUCCI
Cooperativa Sociale Co.Esa (Avv.ti C. Ribalzi, E. Ribalzi e G. Corno) c/ Comune di Corsico (Avv. M. Locati) e Società Cooperativa “Il Melograno”(Avv. L. Tamos e C. Piana)


1. Contratti della P.A. - Appalto di servizi - Art. 5, comma 2, L. n. 328/2000 - Reca disposizioni di indirizzo generale rivolte alle regioni - Conseguenze - Disciplina

 

2. Contratti della P.A. - Anomalia dell´offerta aggiudicataria - Presentazione di motivi aggiunti da parte di impresa ottava in graduatoria - Inammissibilità - Sussiste - Motivi

1. L’art. 5, comma 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 -in forza del quale si prevede che in sede di offerta deve essere garantita ai concorrenti la possibilità di sviluppare appieno la propria progettualità, attraverso criteri di valutazione che tengano conto della qualità del servizio- reca disposizioni non immediatamente precettive, ma di indirizzo generale e rivolte alle Regioni, le quali sono chiamate ad adottare una disciplina di dettaglio, essa sola immediatamente applicabile ai sistemi di aggiudicazione dei servizi in argomento.

 

2. Sono inammissibili per difetto di interesse i motivi aggiunti proposti dalla concorrente classificatasi ottava in graduatoria avverso l’anomalia dell’offerta dell’impresa dichiarata aggiudicataria.

 


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SERGIO D'ARIENZO

Nota a T.A.R. LOMBARDIA – MILANO – SEZIONE III – Sentenza 19 novembre 2004 n. 6050


La sentenza in esame si segnala perché affronta la questione dell’ambito di applicazione dell’art. 5 della c.d. “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, vale a dire la L. 8 novembre 2000, n. 328.
Nel caso di specie, afferente ad una gara d’appalto per il servizio di assistenza agli alunni disabili, l’impresa ricorrente aveva invero sostenuto la violazione del comma secondo del predetto articolo di legge (in base al quale occorre valorizzare la qualità del servizio) da parte della stazione appaltante, la quale aveva bandito la competizione secondo il criterio del massimo ribasso, anziché secondo quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In altri termini, il criterio di aggiudicazione non teneva conto della qualificazione del personale messo a disposizione né delle caratteristiche delle prestazioni offerte.
Il Tribunale Amministrativo della Lombardia, Sez. III, ha tuttavia respinto il vizio in parola rilevando in maniera condivisibile la non immediata precettività del disposto in questione, che rimanda piuttosto ad una disciplina di dettaglio ad opera delle singole Regioni, alle quali sole dunque si rivolge.
Quanto sopra si deduce in particolare dal comma terzo del medesimo art. 5 cit., in forza del quale si statuisce che le Regioni devono adottare specifici indirizzi per disciplinare i sistemi di affidamento dei servizi alla persona, sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, a sua volta ispirato ai principi della legge quadro.
Sul punto, il Tribunale amministrativo ha inoltre precisato che l’art. 11 della L.R. lombarda n. 21 del 18 novembre 2003, nella parte in cui effettua rinvio all’art. 23, comma 1, lettera “b” del D.lgs. n. 157/1995 non impone il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ma si limita a raccomandarlo quale criterio di aggiudicazione privilegiato.
Tale osservazione è da ritenersi peraltro svolta in via di mero obiter dictum, atteso che la legge regionale di che trattasi risulta entrata in vigore soltanto il 1° gennaio 2004 e dunque posteriormente allo svolgimento della procedura d’affidamento in oggetto.

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