| Il
TAR Lombardo, nella sentenza in esame, è stato chiamato
a decidere sul ricorso di un Colonnello dei Carabinieri
che, preso in esame per il giudizio di avanzamento
a scelta al grado di Generale di brigata per l’anno
2004, impugnava l’esito di tale giudizio che lo
ha visto risultare idoneo ma collocato al 51° posto
della graduatoria di merito con il punteggio di
27,40, fuori del quadro normale di avanzamento composto
dai primi 10 classificati, oltre che gli atti con
i quali la Commissione Superiore di Avanzamento
ha proceduto alla sua valutazione al grado superiore
di Generale di brigata ai sensi dell’art. 49 della
legge 1137/55 per gli anni 2002 e 2003, giudicandolo
sempre idoneo ma non incluso nel novero delle promozioni.
Il giudice amministrativo, nell’accogliere il ricorso,
si è nuovamente pronunciato in tema di esercizio
del potere di “discrezionalità” della amministrazione,
stabilendo dei criteri volti ad evitare che la medesima
si trasformi in arbitrio.
Nella sentenza in commento, il TAR, conformandosi
all’orientamento giurisprudenziale prevalente, ritiene
che la valutazione dei titoli, individuati secondo
le indicazioni contenute nell’art. 26 della legge
12 novembre 1955, n. 1137, sia certamente un’operazione
di merito che appartiene alla discrezionalità tecnica
della commissione in sede di giudizio sull’avanzamento
a scelta degli ufficiali, ma anche che tale discrezionalità
non possa escludere il sindacato da parte del giudice
amministrativo sulle scelte dall’amministrazione
operate, poiché nel caso contrario si sconfinerebbe
nella pura arbitrarietà del giudizio valutativo.
Per giungere a tale risultato, si è ritenuto l’operato
discrezionale della commissione assoggettato all’indagine
mirante alla verifica del rispetto dei criteri di
logicità e coerenza e che il giudice amministrativo
ben possa rinvenire il vizio di eccesso di potere
in senso assoluto nel caso in cui l’interessato
sia in possesso di titoli talmente eccezionali da
far risaltare icto oculi manifestamente inadeguati,
in quanto frutto di palesi incongruenze o macroscopici
errori di valutazione, i punteggi che gli sono stati
attribuiti, quando, cioè, dall’esame della documentazione
caratteristica – che costituisce per il giudice
il necessario parametro di riferimento – risulti
lapalissiana l’incoerenza della valutazione della
commissione rispetto ai precedenti di carriera dell’ufficiale.
In particolare, nel caso di specie, il giudice amministrativo
ha ravvisato manifesti vizi di incoerenza ed illogicità
sia nelle modalità di votazione dei commissari sia
nel confronto tra i precedenti di carriera e le
doti personali e professionali del ricorrente rispetto
a quelli di due parigrado valutati dalla medesima
commissione di avanzamento in posizioni superiori
nelle graduatorie di merito per gli anni 2002, 2003
e 2004.
Con riferimento alle modalità di votazione, il TAR,
poiché le schede redatte dai singoli commissari
sul conto del ricorrente riportavano punteggi assolutamente
identici tra loro, le ha ritenute viziate con conseguente
illegittimità dell’operato della commissione di
attribuzione del punteggio che su di esse si è fondato.
E a tale decisione giungeva perché, dopo aver esaminato
la dettagliata disciplina indicata nell’art. 26
della l. 1137/1955 e all’art. 13, quarto comma,
del D.M. 2 novembre 1993, n. 571 , ha ritenuto che
in un sistema così congegnato il giudizio della
commissione costituisca la risultante dei giudizi
rigorosamente individuali dei suoi componenti e
dei punteggi da questi individualmente assegnati,
mentre in caso di punteggi tutti assolutamente identici
tra loro, “le motivazioni dei punteggi appaiono
riferibili non all’analisi ed al giudizio dei singoli
commissari, ma ad un centro di elaborazione unico
al quale i singoli giudizi si sono ispirati ed uniformati
integralmente”.
Ancora, il TAR ha ritenuto che, anche se il sistema
della promozione a scelta dei soggetti più idonei
alle funzioni del grado superiore da conferire è
caratterizzato non dalla comparazione tra gli scrutinandi,
ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di
essi, in ogni caso il giudizio deve scaturire da
criteri congrui ed omogenei, da applicare con logicità
per tutti i soggetti da selezionare. |