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n. 12-2004 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE I - Sentenza 2 dicembre 2004 n. 6346
Pres., Est. QUADRI
Sibillo (Avv. G.C. Sciacca) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato)


Pubblica amministrazione – Discrezionalità amministrativa – Giudizio sull’avanzamento a scelta degli ufficiali – Sindacato giurisdizionale – Sussiste - Condizioni

Le valutazioni compiute dalla Commissione in sede di giudizio sull’avanzamento a scelta degli ufficiali si caratterizzano per un’amplissima discrezionalità, ma ciò non esclude qualsiasi sindacato giurisdizionale sulle scelte operate, rimanendo esse assoggettate all’indagine mirante alla verifica del rispetto dei criteri di logicità e coerenza.

 


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ILEANA MESSA

Nota a TAR Lombardia, Sezione I, sentenza n. 6346 del 2 dicembre 2004


Il TAR Lombardo, nella sentenza in esame, è stato chiamato a decidere sul ricorso di un Colonnello dei Carabinieri che, preso in esame per il giudizio di avanzamento a scelta al grado di Generale di brigata per l’anno 2004, impugnava l’esito di tale giudizio che lo ha visto risultare idoneo ma collocato al 51° posto della graduatoria di merito con il punteggio di 27,40, fuori del quadro normale di avanzamento composto dai primi 10 classificati, oltre che gli atti con i quali la Commissione Superiore di Avanzamento ha proceduto alla sua valutazione al grado superiore di Generale di brigata ai sensi dell’art. 49 della legge 1137/55 per gli anni 2002 e 2003, giudicandolo sempre idoneo ma non incluso nel novero delle promozioni.
Il giudice amministrativo, nell’accogliere il ricorso, si è nuovamente pronunciato in tema di esercizio del potere di “discrezionalità” della amministrazione, stabilendo dei criteri volti ad evitare che la medesima si trasformi in arbitrio.
Nella sentenza in commento, il TAR, conformandosi all’orientamento giurisprudenziale prevalente, ritiene che la valutazione dei titoli, individuati secondo le indicazioni contenute nell’art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sia certamente un’operazione di merito che appartiene alla discrezionalità tecnica della commissione in sede di giudizio sull’avanzamento a scelta degli ufficiali, ma anche che tale discrezionalità non possa escludere il sindacato da parte del giudice amministrativo sulle scelte dall’amministrazione operate, poiché nel caso contrario si sconfinerebbe nella pura arbitrarietà del giudizio valutativo.
Per giungere a tale risultato, si è ritenuto l’operato discrezionale della commissione assoggettato all’indagine mirante alla verifica del rispetto dei criteri di logicità e coerenza e che il giudice amministrativo ben possa rinvenire il vizio di eccesso di potere in senso assoluto nel caso in cui l’interessato sia in possesso di titoli talmente eccezionali da far risaltare icto oculi manifestamente inadeguati, in quanto frutto di palesi incongruenze o macroscopici errori di valutazione, i punteggi che gli sono stati attribuiti, quando, cioè, dall’esame della documentazione caratteristica – che costituisce per il giudice il necessario parametro di riferimento – risulti lapalissiana l’incoerenza della valutazione della commissione rispetto ai precedenti di carriera dell’ufficiale.
In particolare, nel caso di specie, il giudice amministrativo ha ravvisato manifesti vizi di incoerenza ed illogicità sia nelle modalità di votazione dei commissari sia nel confronto tra i precedenti di carriera e le doti personali e professionali del ricorrente rispetto a quelli di due parigrado valutati dalla medesima commissione di avanzamento in posizioni superiori nelle graduatorie di merito per gli anni 2002, 2003 e 2004.
Con riferimento alle modalità di votazione, il TAR, poiché le schede redatte dai singoli commissari sul conto del ricorrente riportavano punteggi assolutamente identici tra loro, le ha ritenute viziate con conseguente illegittimità dell’operato della commissione di attribuzione del punteggio che su di esse si è fondato. E a tale decisione giungeva perché, dopo aver esaminato la dettagliata disciplina indicata nell’art. 26 della l. 1137/1955 e all’art. 13, quarto comma, del D.M. 2 novembre 1993, n. 571 , ha ritenuto che in un sistema così congegnato il giudizio della commissione costituisca la risultante dei giudizi rigorosamente individuali dei suoi componenti e dei punteggi da questi individualmente assegnati, mentre in caso di punteggi tutti assolutamente identici tra loro, “le motivazioni dei punteggi appaiono riferibili non all’analisi ed al giudizio dei singoli commissari, ma ad un centro di elaborazione unico al quale i singoli giudizi si sono ispirati ed uniformati integralmente”.
Ancora, il TAR ha ritenuto che, anche se il sistema della promozione a scelta dei soggetti più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire è caratterizzato non dalla comparazione tra gli scrutinandi, ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi, in ogni caso il giudizio deve scaturire da criteri congrui ed omogenei, da applicare con logicità per tutti i soggetti da selezionare.

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