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n. 12-2004 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV - Sentenza 1 dicembre 2004 n. 6097
Pres. Nicolosi, est. Leo – Società Energia S.p.A. (Avv. ti Torrani, Ielo) c. Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (Avv. Stato)


1. Energia – Gas naturale – delibera AEEG – trasporto continuo – interconnessione - conferimento di capacità – Decreto Letta - incompetenza dell’AEEG – illegittimità – non sussiste.

 

2. Energia – Gas naturale – delibera AEEG - trasporto continuo – interconnessione - conferimento di capacità – Decreto Letta – Trattato CE – mancata valutazione dell’elemento della flessibilità - irragionevolezza - illegittimità – sussiste.

 

3. Energia – Gas naturale – delibera AEEG – trasporto continuo – importazione – contratti pluriennali – Decreto Letta – Legge n. 237/2002 – correlazione tra importazione e capacità di trasporto autorizzata – mancanza – asserita illegittimità – non sussiste –

1. Nell’ambito del combinato disposto delle norme istitutive dell’AEEG e del Decreto Letta, spetta all’AEEG e soltanto ad essa il potere di definire le condizioni tecnico economiche di accesso ed interconnessione alle reti e, in particolare, il potere di regolare l’accesso alle reti di trasporto mediante la fissazione di criteri atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni nonché il potere di definire gli obblighi dei soggetti che svolgono l’attività di trasporto. Tra detti compiti necessariamente rientra quello in tema di assegnazione de detta capacità di trasporto agli operatori interessati che ne facciano richiesta, giacché il conferimento di siffatta capacità è, all’evidenza, strumentale al funzionamento ed all’efficienza del mercato.

 

2. Le clausole 9.4. e 9.1 della delibera n. 137/2002 risultano illegittime in quanto non contengono alcun riferimento e/o qualsivoglia considerazione in ordine alla situazione degli importatori di gas dall’estero con contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Letta e recanti la clausola di flessibilità ivi prevista (art. 3, comma, D.Lgs. n. 164/2000). Nelle censurate disposizioni si sarebbe dovuto tenere conto della flessibilità derivante dai vincoli di incremento della quantità di gas importato, imposti per il soddisfacimento di prioritarie esigenze strategiche. Il criterio della flessibilità è appunto criterio guida per determinare un adeguato punto di equilibrio tra l’esigenza di garantire la pluralità di accesso alla rete in nome del principio di concorrenzialità e competitività del mercato e l’esigenza di garantire ai titolari di contratti di importazione take or pay un accesso adeguato ai volumi di gas concordati

 

3. Pur a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 27, comma 2, della Legge 12.12.2002, n. 237 non può dirsi essere sussistente una vera e propria necessità di coincidenza tra la durata di un preesistente contratto ultraquinquennale di importazione di gas dall’estero e la durata del conferimento, a favore del titolare di detto contratto, della capacità di trasporto di tale prodotto energetico nei punti di entrata interconnessi con l’estero.


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