| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Ordinanza 15 ottobre 2004 n. 136
Pres. AMOROSO, Est. TACCHI
Associazione Italia Nostra, Consiglio Regionale Marche dell’Associazione
Italia Nostra (Avv. G. Pallottino) c/ Ministero dei Beni
Culturali (Avvocatura Distrettuale dello Stato), Presidenza
del Consiglio dei Ministri (n.c.), Ministero dell’Economia
e delle Finanze (n.c.), Ministero per la Funzione Pubblica
(n.c.), Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
delle Marche (n.c.), M. Lolli Ghetti (n.c.) e Associazione
“Amici per Ancona”(Avv.ti R. Stecconi e M. Miranda) |
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Pubblica Amministrazione – Riforma della
P.A. – Organizzazione del Ministero dei beni ambientali
e culturali - Legge delega – Art. 1 L. 137/2002 – Limiti
al potere del Governo – D.Lgs. 3/2004 – Organizzazione affidata
integralmente a regolamento governativo - D.P.R. 173/2004
- Eccesso di delega – Sussiste - Motivi
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È rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n.
3/2004. Sembra infatti sussistere eccesso di delega e quindi
violazione degli artt. 70, 76 e 77, comma 1, Cost., in quanto
il citato D.Lgs. esorbita sia dall’ambito che dai principi
e criteri direttivi fissati dalla legge delega 137/02, nonché
dai tempi ivi previsti, essendo venuta in essere la sostanziale
attuazione della delega in epoca successiva rispetto alla
scadenza stessa (D.P.R. 173/04). La legge delega prevede
esclusivamente il conferimento di un limitato potere legislativo
sull’organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministri, ma non abilita il Governo ad autoattribuirsi
il potere di rinviare la disciplina ad una procedura successiva
(anche oltre i limiti oggettivi e temporali previsti) e
di disciplinare con regolamento tutto ciò che riguarda l’organizzazione
del Ministero, al di là degli aspetti di dettaglio.
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ALFONSO CELOTTO
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| La censura di un
esemplare caso di "intreccio" tra delega e delegificazione
| 1.
La questione di legittimità costituzionale
prospettata dal TAR Marche costituisce una
palese e giustificatissima censura del sempre
più evidente squilibrio fra i poteri derivante
dagli abusi governativi della delega legislativa
e della delegificazione.
Sappiamo che la crescente assimilazione
tra delega legislativa e delegificazione
rappresenta l’ultima, e forse più preoccupante,
distorsione del sistema costituzionale delle
fonti, poiché due istituti - per natura
destinati a rimanere distinti - si vedono
ora progressivamente sovrapposti ed usati
dal legislatore come fossero tra loro fungibili[1],
mostrando fra gli atti prodotti “un inestricabile
continuum”[2].
Il vorticoso processo di avvicinamento trova
origine nell’abuso della delegificazione
e nel parallelo “scollamento” della delega
dall’impianto costituzionale.
Per quanto riguarda la delegificazione,
basti ricordare che le leggi di delegificazione
susseguitesi numerose soprattutto a partire
dal 1993 sono state adottate senza seguire
il modello previsto dall’art. 17, comma
2, della l. 400 del 1988, che presentava
tutti gli elementi per mantenere distinto
il potere normativo primario dal potere
normativo secondario esercitabile dal Governo[3].
In particolare, nelle leggi di delegificazione
sono spesso mancate le norme generali regolatrici
della materia, destinate a dettare la disciplina
di principio, che si sono trasformate in
meno stringenti principi e criteri direttivi.
Inoltre, negli atti che autorizzano il Governo
ad adottare i regolamenti in delegificazione,
manca pressoché sistematicamente l’abrogazione
espressa delle precedenti disposizioni legislative
regolatrici della materia, in quanto il
legislatore preferisce, quasi sempre, disporre
la c.d. abrogazione innominata oppure rimandare
esplicitamente al regolamento l’individuazione
della normativa da abrogare, rendendo così
evidente la fictio iuris dell’abrogazione
differita o condizionata, su cui si regge
il modello della delegificazione. E ancora,
il procedimento di formazione dei regolamenti
in delegificazione si è arricchito dell’obbligo
per il Governo, previsto di frequente nelle
leggi di delegificazione, di presentare
gli schemi di regolamento alle commissioni
competenti per materia per riceverne un
parere, al fine - analogamente alla delega
- di far recuperare un controllo del Parlamento
sull’operato del Governo. Viene, quindi,
a realizzarsi un’attribuzione di potestà
normativa sostanzialmente primaria al Governo,
ma senza rispettare i limiti imposti dall’art.
76 Cost.[4] e senza che gli atti che, in
tal modo, vengono prodotti siano sottoposti
al regime proprio della legge e degli atti
aventi forza di legge.
Quanto alla delega, sono soprattutto la
prassi stabile della integrazione e correzione
e la costante previsione della necessità
di richiedere i pareri delle commissioni
parlamentari a rendere sempre più sfumate
ed evanescenti le differenze rispetto ai
regolamenti in delegificazione. Il ricorso
ai decreti integrativi e correttivi perché,
producendo una tendenziale stabilità del
potere normativo delegato, fa perdere uno
dei caratteri distintivi tipici di tale
potere, ossia la necessaria temporaneità,
elemento che da sempre è stato indicato
in dottrina come segno distintivo rispetto
al potere attribuito attraverso la delegificazione
che presenta invece una tendenziale stabilità[5],
a meno che non intervengano successive “rilegificazioni”
della materia delegificata[6]. I pareri
parlamentari perché tendono a rendere simili
nel procedimento di formazione decreti legislativi
e regolamenti in delegificazione[7].
2. La pericolosa assimilazione tra regolamenti
in delegificazione e decreti legislativi
porta ad effetti paradossali quanto i due
atti si intrecciano e si sovrappongono,
come accade rispetto alla riorganizzazione
del Ministero dei beni e delle attività
culturali.
In sostanza, il decreto legislativo n. 3
del 2004 avrebbe dovuto disporre la riorganizzazione
del Ministero per i beni e le attività culturali,
tenendo conto dei principi e criteri direttivi
recati dagli artt. 1 e 10 della legge di
delega n. 137 del 2002.
Sennonché il d.lgs. n. 3 del 2004 – utilizzo
parole dell’ordinanza in commento – “si
presenta come testo normativo privo di reali
contenuti prescrittivi e, perciò, significativamente
inidoneo a delineare la configurazione ed
il funzionamento dell’apparato nei suoi
plessi essenziali secondo il disegno riformistico
impostato dal legislatore”.
“A tale contenuta ossatura normativa” –
prosegue l’ordinanza – “il legislatore delegato
ha supplito rinviando a regolamenti, da
emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 4°
bis, della legge n. 400/1988, l’individuazione
e l’ordinamento degli uffici del Ministero
(artt. 1 e 4), le attribuzioni delle direzioni
regionali (art. 5) delle altre strutture
dirigenziali periferiche”.
E’ stato così adottato il d.P.R. 8 giugno
2004, n. 173, quale regolamento di organizzazione
del Ministero, che contiene una disciplina
incostituzionale in quanto, da un lato,
aggira i principi e criteri direttivi della
legge di delega, di cui non si tiene affatto
conto; e, dall’altro, si configura come
“invasivo dei poteri spettanti al (solo)
legislatore delegato e da questo indebitamente
abdicati in favore di una sede normativa
di carattere e forma amministrativa”, poteri
esercitati peraltro dopo la scadenza del
termine legislativo per l’esercizio della
delega, così violando gli artt. 70, 76 e
77, 1° comma, Cost.
A questo punto, il TAR Marche avrebbe potuto
direttamente disapplicare il regolamento
in questione e invece preferisce – per aspera
ad astra – sollevare questione di legittimità
costituzionale del d.lgs. n. 3 del 2004.
Che questa sia la strada per censurare gli
abusi della delegificazione ce lo ha insegnato
la Corte costituzionale rilevando che la
tradizionale non impugnabilità dei regolamenti
dinanzi ad essa non costituisca una limitazione
della tutela della legittimità costituzionale,
in quanto – rispetto alal delegificazione
- “La garanzia è normalmente da ricercare,
volta a volta, a seconda dei casi, o nella
questione di costituzionalità sulla legge
abilitante il Governo all'adozione del regolamento,
ove il vizio sia a essa riconducibile (per
avere, in ipotesi, posto principi incostituzionali
o per aver omesso di porre principi in materie
che costituzionalmente li richiedono); o
nel controllo di legittimità sul regolamento,
nell'ambito dei poteri spettanti ai giudici
ordinari o amministrativi, ove il vizio
sia proprio ed esclusivo del regolamento
stesso” (sent. n. 427 del 2000, § 4 Cons.
diritto).
Il commentatore deve, ora, solo auspicarsi
che la Corte scrutini la abnorme fattispecie
qui in esame con lo stesso rigore che ha
condotto a declaratorie di incostituzionalità
degli intrecci normativi tra delega e delegificazione
rispetto alla disciplina del codice della
strada (sent. n. 239 del 2003) o, anche,
tra due diversi decreti legislativi, emanati
sullo stesso oggetto in forza di differenti
leggi di delega proprio al fine di eludere
alcuni principi e criteri direttivi (sent.
n. 503 del 2000, sulla trasformazione in
fondazioni di diritto privato degli enti
che svolgono attività musicale diversi dagli
enti autonomi lirici e dalle istituzioni
concertistiche assimilate).
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| 1
In termini di impiego concorrente dei decreti
legislativi e dei regolamenti delegati si
esprime GUZZETTA, I poteri normativi del
governo nelle “leggi Bassanini” tra Costituzione
vigente e proposte della Commissione bicamerale,
in Scritti in onore di Serio Galeotti, II,
Milano,1998, 789 ss.; cfr. anche i contributi
raccolti in CARETTI – RUGGERI (cur.), Le
deleghe legislative, Milano, 2003.
2 Così DE FIORES, Trasformazioni della delega
legislativa e crisi delle categorie normative,
Padova, 2001, 237.
3 Da ultimo per un quadro sugli utilizzi
abusivi e distorsivi della delegificazione
cfr. MALFATTI, Rapporti tra deleghe legislative
e delegificazioni, Torino, 1999; e NICCOLAI,
Delegificazione e principio di competenza,
Padova, 2001.
4 Segnalano il pericolo di aggirare i precisi
limiti costituzionali imposti dall’art.
76 Cost. già CARLASSARE, Regolamento (diritto
costituzionale), in questa Enciclopedia,
XXXIX, Milano, 1988, 625; e CERVATI, Delegificazione,
in Enc. giur., X, Roma, 1997, 7 ss.
5 Sul punto v., da ultimo, MALFATTI, Rapporti
tra deleghe legislative e delegificazioni,
cit., 53 ss.
6 Da ultimo, NICCOLAI, Delegificazione e
principio di competenza, cit., 197 ss.;
e FRONTONI, Spunti in tema di delegificazione:
rilegificazione e sottrazione dei regolamenti
in delegificazione all’abrogazione referendaria,
in MODUGNO (a cura di), Trasformazioni della
funzione legislativa, II, Milano, 2000,
233 ss.
7 Puntuale conferma di tale assimilazione
può essere ora colta nella disciplina unificata
recata dall’art. 96-ter Reg. Camera per
tutti i pareri parlamentari resi su schemi
di atti normativi del governo (legislativi
o regolamentari che siano). |
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