| Il
tradizionale problema sulla spettanza dell’onere di
provare i fatti costitutivi della debenza dei contributi
di bonifica sembrava definitivamente risolto con la
sentenza n. 968 del 1998 delle sezioni unite della Corte
di Cassazione.
Risolvendo i precedenti contrasti, le Sezioni unite
avevano stabilito che il decreto ministeriale di contribuenza,
previsto dall’art. 11 del T.U. 13 febbraio 1933, n.
215, non riveste carattere imprescindibile, in quanto
i presupposti per il sorgere dell’obbligo di contribuzione
sono costituiti dalla ricomprensione degli immobili
nel comprensorio dal quale traggono beneficio. Anche
in considerazione della mancanza di un termine per l’adozione
del decreto ministeriale, se ne faceva discendere che:
a) l’esistenza del decreto costituisce condizione ex
se sufficiente per sottoporre i proprietari all’obbligo
della contribuzione, esonerando il Consorzio dall’onere
di provare il beneficio ricavato dalla sua opera;
b) la sua mancanza non esclude la possibilità che la
contribuzione sia pretesa, restando tuttavia a carico
del Consorzio la prova storica del presupposto contributivo.
Si tratta di un principio di evidenza lampante, che
ha trovato ripetute conferme nelle diverse sedi giudiziarie.
Così il Trib. S. M. Capua Vetere (sent. 24 giugno 1998,
in Arch. locazioni, 1999, 450) ha affermato che la mancata
allegazione di elementi di prova in merito all’inclusione
di un immobile nel comprensorio consortile e all’effettivo
beneficio tratto dal fondo a seguito dell’opera di bonifica,
determina l’illegittimità del provvedimento impositivo
del tributo, stante l’onere probatorio gravante, in
caso di contestazione, a carico del consorzio. La Commiss.
trib. prov. Ascoli Piceno (sent. 20 gennaio 2003, in
Arch. locazioni, 2003, 222) ha stabilito che l’onere
della prova sui fatti costitutivi della debenza dei
contributi di bonifica incombe senz’altro all’ente creditore,
così come incombe ancora all’ente che esegua le opere
di bonifica provare, in caso di contestazione, l’esistenza
del beneficio derivante dalle opere stesse.
Utilizzando le esemplari parole di Carnelutti, il proprietario
“non ha più bisogno di fare altro che incrociare le
braccia”, aspettano che il Consorzio dia la prova del
beneficio (CARNELUTTI, Un caso clinico sull’onere della
prova, in Foro padano, 1956, I, 1102).
Stupisce, quindi, che la sentenza in commento si distacchi
da tale principio.
In sintesi, sia il Tribunale e sia la Corte d’Appello
di Roma avevano ritenuto che il Consorzio per la Bonifica
dell’Agro Romano non aveva assolto all’onere di provare,
rispetto al caso di specie, l’esistenza di benefici
“concreti” correlati all’esecuzione degli interventi
realizzati. Venne così rigettata anche l’istanza di
ammissione della C.T.U., ritenendo che tale accertamento
avesse finalità meramente esplorative, non potendo il
beneficio essere accertato a posteriori e in sede giudiziaria
(in tal senso, anche Trib. Ascoli Piceno, 19 novembre
2002, in Arch. locazioni, 2003, 70).
La Sezione tributaria della Cassazione capovolge, ora,
quest’impostazione ed ammette la Consulenza Tecnica,
ritenendola “strumentale ad appurare in concreto l’esistenza
dei vantaggi” e, quindi, configurandola come non “esplorativa”,
ma adeguata ad “apportare all’attività valutativa [della
Corte territoriale] l’ausilio necessario di uno strumento
tecnico utile ad accertare in concreto le condizioni
rappresentate in causa e non altrimenti verificabili”.
Aprire la strada alla prova giudiziale del presupposto
impositivo dei consorzi di bonifica non solo stravolge
i principi della materia, ma impone anche un inutile
aggravio di spesa in danno dei presunti debitori che
a tale accertamento giudiziale debbono resistere. |