CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - Sentenza 29 settembre 2004 n. 19509
Pres.Cristarella Orestano; Est. Cultrera
Consorzio Bonifica Tevere e Agro Romano (avv. G. Martino) - Gueli (avv. T. Arachi) – Greco (avv. V. Greco) – Fronzoni ed altri (avv. E. Conte)


Ambiente e territorio – Bonifica – Beneficio fondiario – Prova – Consulenza tecnica d’ufficio – Prova – Ammissibilità – Limiti

La richiesta di ammissione della consulenza tecnica, per determinare il beneficio fondiario, va ritenuta ammissibile se non appaia finalizzata a sopperire ad omissione nell’acquisizione degli elementi di prova idonei a sostenere la domanda, bensì risulti strumentale ad appurare in concreto l’esistenza dei vantaggi, che necessariamente, data la loro natura, non potevano che essere enunciati in maniera generica, dato che non se ne poteva dimostrare la sussistenza attraverso prova testimoniale. In tali casi, va escluso che la consulenza assuma una funzione solo esplorativa, risultando strumento utile ad accertare in concreto se esistano le condizioni rappresentate in causa, non altrimenti verificabili.


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ALFONSO CELOTTO

Bonifiche: a chi spetta provare il beneficio?


Il tradizionale problema sulla spettanza dell’onere di provare i fatti costitutivi della debenza dei contributi di bonifica sembrava definitivamente risolto con la sentenza n. 968 del 1998 delle sezioni unite della Corte di Cassazione.
Risolvendo i precedenti contrasti, le Sezioni unite avevano stabilito che il decreto ministeriale di contribuenza, previsto dall’art. 11 del T.U. 13 febbraio 1933, n. 215, non riveste carattere imprescindibile, in quanto i presupposti per il sorgere dell’obbligo di contribuzione sono costituiti dalla ricomprensione degli immobili nel comprensorio dal quale traggono beneficio. Anche in considerazione della mancanza di un termine per l’adozione del decreto ministeriale, se ne faceva discendere che:
a) l’esistenza del decreto costituisce condizione ex se sufficiente per sottoporre i proprietari all’obbligo della contribuzione, esonerando il Consorzio dall’onere di provare il beneficio ricavato dalla sua opera;
b) la sua mancanza non esclude la possibilità che la contribuzione sia pretesa, restando tuttavia a carico del Consorzio la prova storica del presupposto contributivo.
Si tratta di un principio di evidenza lampante, che ha trovato ripetute conferme nelle diverse sedi giudiziarie. Così il Trib. S. M. Capua Vetere (sent. 24 giugno 1998, in Arch. locazioni, 1999, 450) ha affermato che la mancata allegazione di elementi di prova in merito all’inclusione di un immobile nel comprensorio consortile e all’effettivo beneficio tratto dal fondo a seguito dell’opera di bonifica, determina l’illegittimità del provvedimento impositivo del tributo, stante l’onere probatorio gravante, in caso di contestazione, a carico del consorzio. La Commiss. trib. prov. Ascoli Piceno (sent. 20 gennaio 2003, in Arch. locazioni, 2003, 222) ha stabilito che l’onere della prova sui fatti costitutivi della debenza dei contributi di bonifica incombe senz’altro all’ente creditore, così come incombe ancora all’ente che esegua le opere di bonifica provare, in caso di contestazione, l’esistenza del beneficio derivante dalle opere stesse.
Utilizzando le esemplari parole di Carnelutti, il proprietario “non ha più bisogno di fare altro che incrociare le braccia”, aspettano che il Consorzio dia la prova del beneficio (CARNELUTTI, Un caso clinico sull’onere della prova, in Foro padano, 1956, I, 1102).
Stupisce, quindi, che la sentenza in commento si distacchi da tale principio.
In sintesi, sia il Tribunale e sia la Corte d’Appello di Roma avevano ritenuto che il Consorzio per la Bonifica dell’Agro Romano non aveva assolto all’onere di provare, rispetto al caso di specie, l’esistenza di benefici “concreti” correlati all’esecuzione degli interventi realizzati. Venne così rigettata anche l’istanza di ammissione della C.T.U., ritenendo che tale accertamento avesse finalità meramente esplorative, non potendo il beneficio essere accertato a posteriori e in sede giudiziaria (in tal senso, anche Trib. Ascoli Piceno, 19 novembre 2002, in Arch. locazioni, 2003, 70).
La Sezione tributaria della Cassazione capovolge, ora, quest’impostazione ed ammette la Consulenza Tecnica, ritenendola “strumentale ad appurare in concreto l’esistenza dei vantaggi” e, quindi, configurandola come non “esplorativa”, ma adeguata ad “apportare all’attività valutativa [della Corte territoriale] l’ausilio necessario di uno strumento tecnico utile ad accertare in concreto le condizioni rappresentate in causa e non altrimenti verificabili”.
Aprire la strada alla prova giudiziale del presupposto impositivo dei consorzi di bonifica non solo stravolge i principi della materia, ma impone anche un inutile aggravio di spesa in danno dei presunti debitori che a tale accertamento giudiziale debbono resistere.