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n. 10-2004 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 8 ottobre 2004 n. 20024
Pres. Carbone, Est. Di Nanni
Donati (Avv. E. Dante) c. P.G. Corte di Cassazione, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna


1. Processo civile – Sospensione del processo - Ordinanza di sospensione del processo – Facoltatività – Affermazione – Fondamento

 

2. Processo civile – Avvocati e procuratori – Giudizi disciplinari – Procedimento – Diritto di difesa dell'incolpato – Obbligo del il Consiglio di dare comunicazioni ex art. 45 RD n. 37 del 1934 – Portata – Violazione – Limiti

 

3. Processo civile – Avvocati e procuratori – Giudizi disciplinari – Procedimento - Convocazione del Consiglio dell'Ordine - Disciplina giuridica - Art. 46 RD n. 37 del 1934 – Esclusione – Principio della libertà delle forme e dei mezzi - Affermazione – Fondamento – Conseguenze

 

4. Processo civile – Avvocati e procuratori – Giudizi disciplinari – Azione disciplinare – Condotte costituenti illecito – Individuazione – Valutazione dell'Ordine professionale – Affermazione – Fondamento - Conseguenze – Potere sostitutivo della Corte di Cassazione – Esclusione

1. Nell'applicazione delle sanzioni disciplinari a carico degli avvocati la sospensione del procedimento non e' imposta dalla legge, né esiste una disposizione che stabilisca un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico giuridico fra il procedimento disciplinare e il procedimento giurisdizionale, che dia prevalenza all'accertamento compito nella seconda sede. Siffatta prevalenza, infatti, non si può ricavare nè dall'art. 44, primo comma, R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, che si riferisce ai procedimenti penali, né dall'art. 295 cod. proc. civ., il quale si riferisce alla pregiudizialità cosiddetta necessaria.

 

2. In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, l'art. 45 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, nella parte in cui dispone, fra l'altro, che nei procedimenti disciplinari deve essere comunicata all'interessato “ogni circostanza necessaria per metterlo in grado di proporre le sue deduzioni”, va interpretato nel senso che l'obbligo ivi previsto non si riferisce a tutti i documenti del procedimento disciplinare, ma solo a quelli che possano incidere sul diritto di difesa dell'interessato (Facendo applicazione di tale principio la Corte ha affermato, altresì, che l'incolpato, il quale si dolga della lesione del suo diritto di difesa per la violazione dell'art. 45 cit., ha l'onere di indicare il pregiudizio che sia derivato a causa dell'omessa comunicazione dei documenti).

 

3. In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, la convocazione dei membri del Consiglio dell'ordine, che non è disciplinata dall'art. 46 del r.d. n. 37 del 1934, riguardante le comunicazioni a soggetti diversi dai membri del Collegio, come l'incolpato o i testimoni, in assenza di specifiche previsioni, è libera nelle forme e nei mezzi di trasmissione, purchè sia adottata con strumenti idonei al raggiungimento dello scopo. In particolare, la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo, la cui affidabilità ed attitudine allo scopo si ricava dalla qualità degli autori e dei destinatari della trasmissione e la sua prova può anche essere ricavata dall'attestazione inserita nello stesso verbale della seduta.

 

4. Nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), e' rimessa alla valutazione dell'Ordine professionale ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tali valutazioni non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.


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