| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 8 ottobre 2004
n. 20024
Pres. Carbone, Est. Di Nanni
Donati (Avv. E. Dante) c. P.G. Corte di Cassazione, Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna |
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1. Processo civile – Sospensione del processo
- Ordinanza di sospensione del processo – Facoltatività
– Affermazione – Fondamento
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2. Processo civile – Avvocati e procuratori
– Giudizi disciplinari – Procedimento – Diritto di difesa
dell'incolpato – Obbligo del il Consiglio di dare comunicazioni
ex art. 45 RD n. 37 del 1934 – Portata – Violazione – Limiti
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3. Processo civile – Avvocati e procuratori
– Giudizi disciplinari – Procedimento - Convocazione del
Consiglio dell'Ordine - Disciplina giuridica - Art. 46 RD
n. 37 del 1934 – Esclusione – Principio della libertà delle
forme e dei mezzi - Affermazione – Fondamento – Conseguenze
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4. Processo civile – Avvocati e procuratori
– Giudizi disciplinari – Azione disciplinare – Condotte
costituenti illecito – Individuazione – Valutazione dell'Ordine
professionale – Affermazione – Fondamento - Conseguenze
– Potere sostitutivo della Corte di Cassazione – Esclusione
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1. Nell'applicazione delle sanzioni disciplinari
a carico degli avvocati la sospensione del procedimento
non e' imposta dalla legge, né esiste una disposizione che
stabilisca un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico
giuridico fra il procedimento disciplinare e il procedimento
giurisdizionale, che dia prevalenza all'accertamento compito
nella seconda sede. Siffatta prevalenza, infatti, non si
può ricavare nè dall'art. 44, primo comma, R.d.l. 27 novembre
1933, n. 1578, che si riferisce ai procedimenti penali,
né dall'art. 295 cod. proc. civ., il quale si riferisce
alla pregiudizialità cosiddetta necessaria.
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2. In tema di procedimento disciplinare nei
confronti degli avvocati, l'art. 45 del r.d. 22 gennaio
1934, n. 37, nella parte in cui dispone, fra l'altro, che
nei procedimenti disciplinari deve essere comunicata all'interessato
“ogni circostanza necessaria per metterlo in grado di proporre
le sue deduzioni”, va interpretato nel senso che l'obbligo
ivi previsto non si riferisce a tutti i documenti del procedimento
disciplinare, ma solo a quelli che possano incidere sul
diritto di difesa dell'interessato (Facendo applicazione
di tale principio la Corte ha affermato, altresì, che l'incolpato,
il quale si dolga della lesione del suo diritto di difesa
per la violazione dell'art. 45 cit., ha l'onere di indicare
il pregiudizio che sia derivato a causa dell'omessa comunicazione
dei documenti).
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3. In tema di giudizi disciplinari nei confronti
degli avvocati, la convocazione dei membri del Consiglio
dell'ordine, che non è disciplinata dall'art. 46 del r.d.
n. 37 del 1934, riguardante le comunicazioni a soggetti
diversi dai membri del Collegio, come l'incolpato o i testimoni,
in assenza di specifiche previsioni, è libera nelle forme
e nei mezzi di trasmissione, purchè sia adottata con strumenti
idonei al raggiungimento dello scopo. In particolare, la
convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo, la cui
affidabilità ed attitudine allo scopo si ricava dalla qualità
degli autori e dei destinatari della trasmissione e la sua
prova può anche essere ricavata dall'attestazione inserita
nello stesso verbale della seduta.
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4. Nei procedimenti disciplinari a carico
degli avvocati, la concreta individuazione delle condotte
costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge
mediante una clausola generale (mancanze nell'esercizio
della professione o, comunque, fatti non conformi alla dignità
e al decoro professionale), e' rimessa alla valutazione
dell'Ordine professionale ed il controllo di legittimità
sull'applicazione di tali valutazioni non consente alla
Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale
forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non
nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.
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