| TRIBUNALE DI BRINDISI - Ordinanza 31 agosto 2004
G. Palmieri
Curatela Fallimento Brindisi Calcio S.r.l. (Avv.ti L. Durano
e R. Fusco) c. C.O.N.I. (Avv.ti A. Angeletti e M. Ranieri),
F.I.G.C. (Avv.ti M. Gallavotti, L. Medugno e T. Marrazza),
Lega Professionisti Serie “C” (Avv.ti B. Biscotto e M. Marino)
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1. Processo amministrativo – Art. 3 L. 280
del 2003 – Pregiudizio scaturente da provvedimenti del C.O.N.I.
o delle federazioni sportive – Giurisdizione esclusiva del
G.A.
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2. Processo amministrativo – Giurisdizione
esclusiva del G.A. – Conseguenze – Estensione della cognizione
all’accertamento e quantificazione dei danni connessi alla
lesione dei diritti soggettivi – Piena tutela della massa
dei creditori
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3. Processo amministrativo – Art. 3 L. 280
del 2003 – Poteri del G.A. – Inibizione in via cautelare
dell’avvio del campionato di Serie C/2 – Possibilità - Presupposti
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1. Ai sensi dell’art. 3 L. 280 del 2003,
sono devolute alla giurisdizione del G.O. le controversie
in materia di rapporti patrimoniali tra società, associazioni
ed atleti. Non rientra in tali casi un azione avverso un
pregiudizio subito attraverso specifici provvedimenti del
C.O.N.I. o delle federazioni sportive, la quale è invece
attivabile mediante ricorso all’A.G.A., competente in via
esclusiva.
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2. Sotto il profilo fallimentare, la devoluzione
alla competenza del giudice amministrativo delle controversie
in materia di provvedimenti pregiudizievoli del C.O.N.I.
o delle federazioni sportive non comporta alcuna limitazione
di tutela della massa dei creditori. Invero, le relative
doglianze possono essere benissimo portate all’attenzione
del G.A., il quale, essendo investito di giurisdizione esclusiva,
avrà piena cognizione sul punto. Più precisamente, il G.A.
ha una cognizione che, lungi dall’essere limitata all’accertamento
della lesione di interessi legittimi incisi da atti provvedimentali,
sarà estesa anche all’accertamento e quantificazione dei
danni connessi alla lesione dei diritti soggettivi, tra
i quali il diritto al non azzeramento del valore economico
del titolo sportivo della società fallita. Appare pertanto
irrilevante la qualificazione in termini di interesse legittimo
o di diritto soggettivo della posizione giuridica assunta
lesa, posto che in entrambi i casi vi è piena tutela di
fronte al G.A. competente in via esclusiva.
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3. Il G.A., competente in via esclusiva nelle
materie di cui all’art. 3 L. 280 del 2003, può, ai sensi
dell’art. 21 L. 1034 del 1971, inibire in via cautelare
l’avvio del campionato calcistico di Serie C/2 senza la
partecipazione della società ricorrente, ricorrendone i
presupposti (e cioè l’esaurimento dei gradi di giustizia
sportiva, come richiesto dall’inciso iniziale dell’art.
3 L. 280 del 2003).
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