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TRIBUNALE DI BRINDISI - Ordinanza 31 agosto 2004
G. Palmieri
Curatela Fallimento Brindisi Calcio S.r.l. (Avv.ti L. Durano e R. Fusco) c. C.O.N.I. (Avv.ti A. Angeletti e M. Ranieri), F.I.G.C. (Avv.ti M. Gallavotti, L. Medugno e T. Marrazza), Lega Professionisti Serie “C” (Avv.ti B. Biscotto e M. Marino)


1. Processo amministrativo – Art. 3 L. 280 del 2003 – Pregiudizio scaturente da provvedimenti del C.O.N.I. o delle federazioni sportive – Giurisdizione esclusiva del G.A.

 

2. Processo amministrativo – Giurisdizione esclusiva del G.A. – Conseguenze – Estensione della cognizione all’accertamento e quantificazione dei danni connessi alla lesione dei diritti soggettivi – Piena tutela della massa dei creditori

 

3. Processo amministrativo – Art. 3 L. 280 del 2003 – Poteri del G.A. – Inibizione in via cautelare dell’avvio del campionato di Serie C/2 – Possibilità - Presupposti

1. Ai sensi dell’art. 3 L. 280 del 2003, sono devolute alla giurisdizione del G.O. le controversie in materia di rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti. Non rientra in tali casi un azione avverso un pregiudizio subito attraverso specifici provvedimenti del C.O.N.I. o delle federazioni sportive, la quale è invece attivabile mediante ricorso all’A.G.A., competente in via esclusiva.

 

2. Sotto il profilo fallimentare, la devoluzione alla competenza del giudice amministrativo delle controversie in materia di provvedimenti pregiudizievoli del C.O.N.I. o delle federazioni sportive non comporta alcuna limitazione di tutela della massa dei creditori. Invero, le relative doglianze possono essere benissimo portate all’attenzione del G.A., il quale, essendo investito di giurisdizione esclusiva, avrà piena cognizione sul punto. Più precisamente, il G.A. ha una cognizione che, lungi dall’essere limitata all’accertamento della lesione di interessi legittimi incisi da atti provvedimentali, sarà estesa anche all’accertamento e quantificazione dei danni connessi alla lesione dei diritti soggettivi, tra i quali il diritto al non azzeramento del valore economico del titolo sportivo della società fallita. Appare pertanto irrilevante la qualificazione in termini di interesse legittimo o di diritto soggettivo della posizione giuridica assunta lesa, posto che in entrambi i casi vi è piena tutela di fronte al G.A. competente in via esclusiva.

 

3. Il G.A., competente in via esclusiva nelle materie di cui all’art. 3 L. 280 del 2003, può, ai sensi dell’art. 21 L. 1034 del 1971, inibire in via cautelare l’avvio del campionato calcistico di Serie C/2 senza la partecipazione della società ricorrente, ricorrendone i presupposti (e cioè l’esaurimento dei gradi di giustizia sportiva, come richiesto dall’inciso iniziale dell’art. 3 L. 280 del 2003).


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