| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 31 maggio 2004
n. 966
Pres. Calvo – Est. Leggio
Y.J. (avv. Diana) c. Prefettura della Provincia di Alessandria
(n.c.) |
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Stranieri – Art. 1, 8° co. lett. c) d.l.
195/02 convertito da l. 222/02 – Violazione art. 27, 2°
co. Cost. – Manifesta infondatezza
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E’ manifestamente infondata la questione
di illegittimità costituzionale dell’art. 8° co. lett. c)
d.l. 195/02 convertito da l. 222/02 per ritenuta violazione
dell’art. 27, 2° co. Cost. perché l’istituto della regolarizzazione
riveste carattere eccezionale e transitorio, tendente a
sanare situazioni di preesistente illegalità, e tale ratio
della normativa in discorso giustifica la previsione di
un regime più oneroso rispetto a quello ordinario
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V.
anche T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza
31 maggio 2004 n. 946 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte
2' Sezione
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 410/2004 proposto da
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JEDLAOUI YOUSSBF. rappresentato e
difeso dall'avv. Davide Diana ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Torino, corso Francia n. 83,
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contro
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la Prefettura della provincia di Alessandria,
in persona del Prefetto pro tempore, non costituita in giudizio,
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per l'annullamento, previa sospensiva,
- del decreto n. 2192, emesso ii 22 luglio 2003 e notificato
in data 5 gennaio 2004, con il quale il Prefetto di Alessandria
rigettava la domanda di regolarizzazione presentata in favore
del ricorrente;
- nonché per l'annullamento di ogni altro atto preordinato
e conseguente.
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Visto ii ricorso con i relativi allegati;
Visti i documenti depositati dall'Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore la dott.a Giuseppa Leggio;
Comparso, all'udienza camerale del 14 aprile 2004, l'avv.
Lonterni, su delega dell'avv. Diana, per il ricorrente;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale
dalla parte ricorrente; Visto l'art. 9, comma 1 , della
legge 21luglio 2000, a 205;
Ritenuto di poter definire direttamente il giudizio nella
presente sede, con sentenza succintamente motivata ai sensi
della norma sopra citata, e sentita sul punto la parte costituita,
come risulta dal verbale dell'odierna camera di consiglio.
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Il ricorrente impugna ìl decreto con il quale
il Prefetto della Provincia di Alessandria ha respinto l'istanza
di legalizzazione di lavoro irregolare presentata in suo
favore da Alfano Francesco.
Detto diniego risulta fondato sull'esistenza, nei confronti
dei lavoratore in argomento, dei motivi ostativi previsti
dall'art. 1, comma 8, lettera c) del decreto legge 9.9.2002
n. 195 convertito dalla legge 9.10.2002 n° 222, "in quanto
il sunnominato straniero (il ricorrente) risulta denunciato
per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale". Considerato che il provvedimento
impugnato fa espresso riferimento alle risultanze dell'istruttoria
e che dalla nota della Questura di Alessandria, in atti,
risulta che il ricorrente è stato denunciato il 9.1.2003
per rapina, il 24.2.2002 per rissa con l'alias di Bendehman
Homan e con lo stesso alias è stato arrestato per resistenza
e violenza a pubblico ufficiale, lesioni e percosse, fattispecie
delittuose rientranti nella previsione degli articoli 380
e 381 c.p.p.
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Constatato che avverso detto diniego il ricorrente
solleva censure di difetto di motivazione e violazione e
falsa applicazione dell'art. 1, comma 8, D,L. n. 195/2002,
nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, in
quanto la norma richiamata dovrebbe intendersi come applicabile
solo a quegli stranieri nei cui confronti il procedimento
penale si sia concluso in senso sfavorevole, sicché il rigetta
dell'istanza prima che il procedimento possa concludersi
con una eventuale pronuncia assolutoria o con un provvedimento
di archiviazione impedirebbe l'applicazione della norma
in senso favorevole al ricorrente. Ritenuto che la censura
di difetto di motivazione non è fondata, in quanto il provvedimento
impugnato fa espresso riferimento, sia pure sinteticamente,
al fatto ostativo alla regolarizzazione; la sintetica motivazione,
in forza della quale il Prefetto di Alessandria ha respinto
l'istanza del ricorrente, risulta quindi sufficiente per
fornire all'interessato tutti quegli elementi utili per
comprendere le ragioni della decisione amministrativa, sussistendo
i presupposti di fatto previsti dalla nonna, che non consente
margini di discrezionalità.
Ritenuta altresì l'infondatezza della censura di violazione
e falsa applicazione dell'ari 1, comma 8, D.L. n. 195/2002
nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, atteso
che l’art. 1, comma 8. lettera e) del decreto legge 9 settembre
2002, n. 195, convertito dalla legge 9 ottobre 2002, n.
222, esclude espressamente dalla regolarizzazione gli stranieri
che risultino denunciati per uno dei reati di cui agli articoli
380 e 381 del codice di procedura penale, attribuendo all'
Autorità prefettizia un potere che deve essere esercitato
in maniera vincolata al verificarsi dei presupposti predeterminati
dalla norma. Ritenuto infine, quanto alla prospettata questione
di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera
e) del decreto legge 9.9.2002 n. 195, convertito dalla legge
9.10.2002 n. 222, per ritenuta violazione dell'art. 27,
2° comma, della Costituzione, che la stessa deve ritenersi
manifestamente infondata, atteso che l’istituto della regolarizzazione
riveste carattere eccezionale e transitorio, tendente a
sanare situazioni di preesistente illegalità, e tale ratio
della normativa in discorso giustifica la previsione di
un regime più oneroso rispetto a quello ordinario: il legislatore
ha, infatti, attribuito rilevanza all'interesse, che è interesse
pubblico, a consentire la permanenza sul territorio di stranieri
la cui posizione, in considerazione della loro integrazione
nel tessuto sociale italiano, appaia meritevole di tutela,
ma tale meritevolezza ha escluso con riguardo a quegli stranieri
che nonostante dimostrino una buona integrazione lavorativa,
siano stati denunciati per reati che la società civile considera
di una certa gravità. Per quanto sopra il ricorso è infondato
e, pertanto, deve essere respinto. Nulla per le spese di
lite, non essendosi costituita in giudizio F Amministrazione
dell'Interno.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
il Piemonte Sezione 2' pronunciandosi sul ricorso ai sensi
dell'art. 9, 1° comma, luglio 2000. n. 205, respinge il
ricorso in epigrafe. Nulla per le spese. Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio
del 14 aprile 2004, con lintervento dei signori magistrati:
Giuseppe CALVO Presidente
Antonio P LAISANT Referendario
Giuseppa LEGGIO Referendario – Estensore
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Depositata in Segreteria a sensi di legge
il 31 maggio 2004
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