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n. 6-2004 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 31 maggio 2004 n. 966
Pres. Calvo – Est. Leggio
Y.J. (avv. Diana) c. Prefettura della Provincia di Alessandria (n.c.)


Stranieri – Art. 1, 8° co. lett. c) d.l. 195/02 convertito da l. 222/02 – Violazione art. 27, 2° co. Cost. – Manifesta infondatezza

E’ manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 8° co. lett. c) d.l. 195/02 convertito da l. 222/02 per ritenuta violazione dell’art. 27, 2° co. Cost. perché l’istituto della regolarizzazione riveste carattere eccezionale e transitorio, tendente a sanare situazioni di preesistente illegalità, e tale ratio della normativa in discorso giustifica la previsione di un regime più oneroso rispetto a quello ordinario

 

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V. anche T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 31 maggio 2004 n. 946


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
2' Sezione

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 410/2004 proposto da

 

JEDLAOUI YOUSSBF. rappresentato e difeso dall'avv. Davide Diana ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, corso Francia n. 83,

 

contro

 

la Prefettura della provincia di Alessandria, in persona del Prefetto pro tempore, non costituita in giudizio,

 

per l'annullamento, previa sospensiva,
- del decreto n. 2192, emesso ii 22 luglio 2003 e notificato in data 5 gennaio 2004, con il quale il Prefetto di Alessandria rigettava la domanda di regolarizzazione presentata in favore del ricorrente;
- nonché per l'annullamento di ogni altro atto preordinato e conseguente.

 

Visto ii ricorso con i relativi allegati;
Visti i documenti depositati dall'Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore la dott.a Giuseppa Leggio;
Comparso, all'udienza camerale del 14 aprile 2004, l'avv. Lonterni, su delega dell'avv. Diana, per il ricorrente;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 9, comma 1 , della legge 21luglio 2000, a 205;
Ritenuto di poter definire direttamente il giudizio nella presente sede, con sentenza succintamente motivata ai sensi della norma sopra citata, e sentita sul punto la parte costituita, come risulta dal verbale dell'odierna camera di consiglio.

 

Il ricorrente impugna ìl decreto con il quale il Prefetto della Provincia di Alessandria ha respinto l'istanza di legalizzazione di lavoro irregolare presentata in suo favore da Alfano Francesco.
Detto diniego risulta fondato sull'esistenza, nei confronti dei lavoratore in argomento, dei motivi ostativi previsti dall'art. 1, comma 8, lettera c) del decreto legge 9.9.2002 n. 195 convertito dalla legge 9.10.2002 n° 222, "in quanto il sunnominato straniero (il ricorrente) risulta denunciato per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale". Considerato che il provvedimento impugnato fa espresso riferimento alle risultanze dell'istruttoria e che dalla nota della Questura di Alessandria, in atti, risulta che il ricorrente è stato denunciato il 9.1.2003 per rapina, il 24.2.2002 per rissa con l'alias di Bendehman Homan e con lo stesso alias è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni e percosse, fattispecie delittuose rientranti nella previsione degli articoli 380 e 381 c.p.p.

 

Constatato che avverso detto diniego il ricorrente solleva censure di difetto di motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 8, D,L. n. 195/2002, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto la norma richiamata dovrebbe intendersi come applicabile solo a quegli stranieri nei cui confronti il procedimento penale si sia concluso in senso sfavorevole, sicché il rigetta dell'istanza prima che il procedimento possa concludersi con una eventuale pronuncia assolutoria o con un provvedimento di archiviazione impedirebbe l'applicazione della norma in senso favorevole al ricorrente. Ritenuto che la censura di difetto di motivazione non è fondata, in quanto il provvedimento impugnato fa espresso riferimento, sia pure sinteticamente, al fatto ostativo alla regolarizzazione; la sintetica motivazione, in forza della quale il Prefetto di Alessandria ha respinto l'istanza del ricorrente, risulta quindi sufficiente per fornire all'interessato tutti quegli elementi utili per comprendere le ragioni della decisione amministrativa, sussistendo i presupposti di fatto previsti dalla nonna, che non consente margini di discrezionalità.
Ritenuta altresì l'infondatezza della censura di violazione e falsa applicazione dell'ari 1, comma 8, D.L. n. 195/2002 nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, atteso che l’art. 1, comma 8. lettera e) del decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, esclude espressamente dalla regolarizzazione gli stranieri che risultino denunciati per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, attribuendo all' Autorità prefettizia un potere che deve essere esercitato in maniera vincolata al verificarsi dei presupposti predeterminati dalla norma. Ritenuto infine, quanto alla prospettata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera e) del decreto legge 9.9.2002 n. 195, convertito dalla legge 9.10.2002 n. 222, per ritenuta violazione dell'art. 27, 2° comma, della Costituzione, che la stessa deve ritenersi manifestamente infondata, atteso che l’istituto della regolarizzazione riveste carattere eccezionale e transitorio, tendente a sanare situazioni di preesistente illegalità, e tale ratio della normativa in discorso giustifica la previsione di un regime più oneroso rispetto a quello ordinario: il legislatore ha, infatti, attribuito rilevanza all'interesse, che è interesse pubblico, a consentire la permanenza sul territorio di stranieri la cui posizione, in considerazione della loro integrazione nel tessuto sociale italiano, appaia meritevole di tutela, ma tale meritevolezza ha escluso con riguardo a quegli stranieri che nonostante dimostrino una buona integrazione lavorativa, siano stati denunciati per reati che la società civile considera di una certa gravità. Per quanto sopra il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. Nulla per le spese di lite, non essendosi costituita in giudizio F Amministrazione dell'Interno.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte Sezione 2' pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell'art. 9, 1° comma, luglio 2000. n. 205, respinge il ricorso in epigrafe. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 14 aprile 2004, con lintervento dei signori magistrati:
Giuseppe CALVO Presidente
Antonio P LAISANT Referendario
Giuseppa LEGGIO Referendario – Estensore

 

Depositata in Segreteria a sensi di legge il 31 maggio 2004



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