| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 31 maggio 2004
n. 946
Pres. Calvo – Est. Leggio
Y.J. (avv. Diana) c. Prefettura della Provincia di Alessandria
(n.c.) |
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Stranieri – Art. 1, 8° co. lett. c) d.l.
195/02 convertito da l. 222/02 – Violazione art. 27, 2°
co. Cost. – Manifesta infondatezza
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E’ manifestamente infondata la questione
di illegittimità costituzionale dell’art. 8° co. lett. c)
d.l. 195/02 convertito da l. 222/02 per ritenuta violazione
dell’art. 27, 2° co. Cost. perché l’istituto della regolarizzazione
riveste carattere eccezionale e transitorio, tendente a
sanare situazioni di preesistente illegalità, e tale ratio
della normativa in discorso giustifica la previsione di
un regime più oneroso rispetto a quello ordinario
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V.
anche T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza
31 maggio 2004 n. 966 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte
2° Sezione
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 887/2003 proposto da
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AZIZI Slimane, rappresentato e difeso
dall'avv. Gianluea Cravero, presso il cui studio in Torino,
via Cavalli n° 28 bis è elettivamente domiciliato,
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contro
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la Questura della Provincia di Torino,
in persona del Questore pro tempore, non costituita in giudizio,
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per l'annullamento, previa sospensione,
del decreto emesso in data 1 5 aprile 2003 dal Prefetto
della Provincia di Torino, e contestualmente notificato,
che dispone il rigetto della domanda di regolarizzazione
del lavoro irregolare dei ricorrente, presentata ai sensi
del d.l. 195/02 convertito in legge it 222/2002.
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Visto il ricorso eon i relativi allegati;
Visti i documenti depositati dall'Amministrazione in data
30 agosto 2003, in ottemperanza all'ordinanza istruttoria
di questa Sezione n. 795/11 del 10 luglio 2003; Visti gli
atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 18 febbraio 2004 la dotta
Giuseppa Leggio ed udito l'avv. Cravero per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Il ricorrente ha impugnato il provvedimento
in epigrafe con cui il Prefetto di Torino ha rigettato l'istanza
di emersione di lavoro irregolare presentata in suo favore
da Lasteila Nicola.
Detto diniego risulta fondato sull'esistenza, nei confronti
dei lavoratore straniero in argomento, del motivo ostativo
previsto dall'art. I, comma 8, lettera c) del decreto legge
9 settembre 2002, n. 195, convertito nella legge 9 ottobre
2002, n. 222, in quanto lo stesso "è stato denunciato ii
6.4.2003, per ii reato previsto dagli ant. 624 e 56 c.p.,
fattispecie rientrante nell'ipotesi di cui agli ant. 380
e 381 c.p.p. ".
Avverso tale diniego il ricorrente ha sollevato, con un
unico motivo di ricorso, censure di eccesso di potere per
difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti,
rilevando che, poiché il procedimento penale che ha impedito
il rilascio del nulla osta all'emersione è solo in fase
di indagini, ed il fatto contestato appare di lieve entità,
il provvedimento prefettizio di diniego penalizzerebbe il
ricorrente, il quale potrebbe, in ipotesi, anche vedersi
assolto dall'imputazione a suo carico all'esito del processo
penale.
L'impugnato provvedimento di diniego non avrebbe poi tenuto
conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, che
ne dimostrerebbe ii pieno inserimento lavorativo nella società.
Alla Camera di Consiglio del 3 dicembre 2003 l'istanza cautelare
veniva rigettata con ordinanza n. 1402/03 di questa Sezione.
All'odierna udienza di merito la causa è stata trattenuta
in decisione.
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DIRITTO
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Con il ricorso in esame il cittadino straniero
Azizi Slimane ha impugnato il provvedimento con il quale
il Prefetto di Torino ha rigettato l'istanza di emersione
di lavoro irregolare presentata in suo favore da Lastella
Nicola, essendo stato egli "denunciato il 64.2003, per ii
reato previsto dagli art!. 624 e 56 c.p., fattispecie rientrante
nell'ipotesi di cui agli art. 380 e 381 ep.p., fatto ostativo
ai sensi dell'ari. 1, comma 8, lettera e) dei decreto legge
9 settembre 2002, n. 195, convertito nella legge 9 ottobre
2002, n. 222 ". Avverso tale diniego il ricorrente ha sollevato,
con un unico motivo di ricorso, censure di eccesso di potere
per difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti,
in quanto il provvedimento prefettizio di diniego penalizzerebbe
il ricorrente, che potrebbe vedersi assolto dall'imputazione
a suo carico all'esito del processo; il diniego di regolarizzazione
non avrebbe poi tenuto conto dell'attività lavorativa svolta
dal ricorrente, che ne dimostrerebbe il pieno inserimento
lavorativo nella società. Il ricorso è infondato.
L'art. 1, comma 8, lettera e) del decreto legge 9 settembre
2002, n. 195, convertito dalla legge 9 ottobre 2002, n.
222, esclude espressamente dalla regolarizzazione gli stranieri
che risultino denunciati per uno dei reati di cui agli articoli
380 e 381 del codice dì procedura penalesalvo che il procedimento
penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato
che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che
l'interessato non lo ha commesso, ovvero nei casi di archiviazione
previsti dall'art. 411 del codice di procedura penale, ovvero
risultino destinatari dell'applicazione di una misura di
prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti
della riabilitazione.
La norma attribuisce all'autorità prefettizia un potere
di natura vincolata in presenza dei presupposti di fatto
predeterminati dalla stessa, con la conseguenza che, una
volta accertato che tali presupposti si sono verificati,
come è emerso nel caso in esame a seguito dell'istruttoria
condotta dalla Questura di Torino, l'autorità amministrativa
non dispone di margini di discrezionalità nella valutazione
concreta degli stessi. Nella specie, dunque. verificata
la sussistenza di una denuncia ostativa all'emersione in
capo allo straniero, il diniego di regolarizzazione viene
ad atteggiarsi come atto dovuto da parte della competente
autorità.
Quanto all'argomentazione di parte ricorrente, secondo la
quale la circostanza che il procedimento penale sia attualmente
in fase di indagini non avrebbe consentito al Prefetto l'adozione
dell'impugnato provvedimento, in base al principio costituzionale
art. 27 Cost. che stabilisce la presunzione di innocenza
dell'imputato fino alla condanna definitiva, tale assunto
non è condiviso dal Collegio, il quale osserva che l'istituto
della regolarizzazione riveste carattere eccezionale e transitorio,
tendente a sanare situazioni di preesistente illegalità,
e tale ratio della normativa in materia giustifica la previsione
di un regime più oneroso rispetto a quello ordinario. Il
legislatore ha, infatti, attribuito rilevanza all'interesse,
che è interesse pubblico, a consentire la permanenza sul
territorio di stranieri la cui posizione, in considerazione
della loro integrazione nel tessuto sociale italiano, appaia
meritevole di tutela, ma tale meritevolezza ha escluso con
riguardo a quegli stranieri che, nonostante dimostrino una
buona integrazione lavorativa, siano stati denunciati per
reati che la società civile considera di una certa gravità.
Parimenti infondata risulta, pertanto, anche la tesi per
la quale il diniego di emersione penalizzerebbe il ricorrente
sotto il profilo del suo inserimento lavorativo nella società.
L'inserimento lavorativo del ricorrente, infatti, è si indispensabile,
ma non sufficiente ai fui della regolarizzazione, per la
quale occorre che non sussistano le condizioni ostative
di legge, tra cui quella, citata, di cui ail'art. I, comma
8. lett. c) del Di. n. 195 del 2002, convertito in L. n.
222 del 2002 che, invece, nel caso concreto, sussiste. Alla
luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve dunque
essere rigettato.
Nulla per le spese di lite, non essendosi costituita in
giudizio l'Amministrazione dell'Interno.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
il Piemonte Sezione 2° respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio
del 18 febbraio 2004, con l'intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Calvo Presidente
Ivo Correale Refendario
Giuseppa Leggio Referendario-Estensore
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Depositata in Segreteria ai sensi di legge
il 31 maggio 2004
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