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n. 6-2004 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 31 maggio 2004 n. 946
Pres. Calvo – Est. Leggio
Y.J. (avv. Diana) c. Prefettura della Provincia di Alessandria (n.c.)


Stranieri – Art. 1, 8° co. lett. c) d.l. 195/02 convertito da l. 222/02 – Violazione art. 27, 2° co. Cost. – Manifesta infondatezza

E’ manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 8° co. lett. c) d.l. 195/02 convertito da l. 222/02 per ritenuta violazione dell’art. 27, 2° co. Cost. perché l’istituto della regolarizzazione riveste carattere eccezionale e transitorio, tendente a sanare situazioni di preesistente illegalità, e tale ratio della normativa in discorso giustifica la previsione di un regime più oneroso rispetto a quello ordinario

 

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V. anche T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 31 maggio 2004 n. 966


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
2° Sezione

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 887/2003 proposto da

 

AZIZI Slimane, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluea Cravero, presso il cui studio in Torino, via Cavalli n° 28 bis è elettivamente domiciliato,

 

contro

 

la Questura della Provincia di Torino, in persona del Questore pro tempore, non costituita in giudizio,

 

per l'annullamento, previa sospensione,
del decreto emesso in data 1 5 aprile 2003 dal Prefetto della Provincia di Torino, e contestualmente notificato, che dispone il rigetto della domanda di regolarizzazione del lavoro irregolare dei ricorrente, presentata ai sensi del d.l. 195/02 convertito in legge it 222/2002.

 

Visto il ricorso eon i relativi allegati;
Visti i documenti depositati dall'Amministrazione in data 30 agosto 2003, in ottemperanza all'ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 795/11 del 10 luglio 2003; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 18 febbraio 2004 la dotta Giuseppa Leggio ed udito l'avv. Cravero per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui il Prefetto di Torino ha rigettato l'istanza di emersione di lavoro irregolare presentata in suo favore da Lasteila Nicola.
Detto diniego risulta fondato sull'esistenza, nei confronti dei lavoratore straniero in argomento, del motivo ostativo previsto dall'art. I, comma 8, lettera c) del decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, in quanto lo stesso "è stato denunciato ii 6.4.2003, per ii reato previsto dagli ant. 624 e 56 c.p., fattispecie rientrante nell'ipotesi di cui agli ant. 380 e 381 c.p.p. ".
Avverso tale diniego il ricorrente ha sollevato, con un unico motivo di ricorso, censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti, rilevando che, poiché il procedimento penale che ha impedito il rilascio del nulla osta all'emersione è solo in fase di indagini, ed il fatto contestato appare di lieve entità, il provvedimento prefettizio di diniego penalizzerebbe il ricorrente, il quale potrebbe, in ipotesi, anche vedersi assolto dall'imputazione a suo carico all'esito del processo penale.
L'impugnato provvedimento di diniego non avrebbe poi tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, che ne dimostrerebbe ii pieno inserimento lavorativo nella società.
Alla Camera di Consiglio del 3 dicembre 2003 l'istanza cautelare veniva rigettata con ordinanza n. 1402/03 di questa Sezione.
All'odierna udienza di merito la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

Con il ricorso in esame il cittadino straniero Azizi Slimane ha impugnato il provvedimento con il quale il Prefetto di Torino ha rigettato l'istanza di emersione di lavoro irregolare presentata in suo favore da Lastella Nicola, essendo stato egli "denunciato il 64.2003, per ii reato previsto dagli art!. 624 e 56 c.p., fattispecie rientrante nell'ipotesi di cui agli art. 380 e 381 ep.p., fatto ostativo ai sensi dell'ari. 1, comma 8, lettera e) dei decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito nella legge 9 ottobre 2002, n. 222 ". Avverso tale diniego il ricorrente ha sollevato, con un unico motivo di ricorso, censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti, in quanto il provvedimento prefettizio di diniego penalizzerebbe il ricorrente, che potrebbe vedersi assolto dall'imputazione a suo carico all'esito del processo; il diniego di regolarizzazione non avrebbe poi tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, che ne dimostrerebbe il pieno inserimento lavorativo nella società. Il ricorso è infondato.
L'art. 1, comma 8, lettera e) del decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, esclude espressamente dalla regolarizzazione gli stranieri che risultino denunciati per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice dì procedura penalesalvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'art. 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
La norma attribuisce all'autorità prefettizia un potere di natura vincolata in presenza dei presupposti di fatto predeterminati dalla stessa, con la conseguenza che, una volta accertato che tali presupposti si sono verificati, come è emerso nel caso in esame a seguito dell'istruttoria condotta dalla Questura di Torino, l'autorità amministrativa non dispone di margini di discrezionalità nella valutazione concreta degli stessi. Nella specie, dunque. verificata la sussistenza di una denuncia ostativa all'emersione in capo allo straniero, il diniego di regolarizzazione viene ad atteggiarsi come atto dovuto da parte della competente autorità.
Quanto all'argomentazione di parte ricorrente, secondo la quale la circostanza che il procedimento penale sia attualmente in fase di indagini non avrebbe consentito al Prefetto l'adozione dell'impugnato provvedimento, in base al principio costituzionale art. 27 Cost. che stabilisce la presunzione di innocenza dell'imputato fino alla condanna definitiva, tale assunto non è condiviso dal Collegio, il quale osserva che l'istituto della regolarizzazione riveste carattere eccezionale e transitorio, tendente a sanare situazioni di preesistente illegalità, e tale ratio della normativa in materia giustifica la previsione di un regime più oneroso rispetto a quello ordinario. Il legislatore ha, infatti, attribuito rilevanza all'interesse, che è interesse pubblico, a consentire la permanenza sul territorio di stranieri la cui posizione, in considerazione della loro integrazione nel tessuto sociale italiano, appaia meritevole di tutela, ma tale meritevolezza ha escluso con riguardo a quegli stranieri che, nonostante dimostrino una buona integrazione lavorativa, siano stati denunciati per reati che la società civile considera di una certa gravità. Parimenti infondata risulta, pertanto, anche la tesi per la quale il diniego di emersione penalizzerebbe il ricorrente sotto il profilo del suo inserimento lavorativo nella società.
L'inserimento lavorativo del ricorrente, infatti, è si indispensabile, ma non sufficiente ai fui della regolarizzazione, per la quale occorre che non sussistano le condizioni ostative di legge, tra cui quella, citata, di cui ail'art. I, comma 8. lett. c) del Di. n. 195 del 2002, convertito in L. n. 222 del 2002 che, invece, nel caso concreto, sussiste. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve dunque essere rigettato.
Nulla per le spese di lite, non essendosi costituita in giudizio l'Amministrazione dell'Interno.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte Sezione 2° respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 18 febbraio 2004, con l'intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Calvo Presidente
Ivo Correale Refendario
Giuseppa Leggio Referendario-Estensore

 

Depositata in Segreteria ai sensi di legge il 31 maggio 2004



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