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n. 5-2004 - © copyright

ENRICO MURTULA

L’applicazione di diritti fissi nel mercato elettrico tra note interpretative dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e giurisdizione del G.O.


1] Nelle circostanze oggetto della sentenza in commento, il TAR Lombardia – Milano ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione ad un ricorso proposto avverso alcune note interpretative formulate da un Dirigente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito AEEG).
Con l’avvio del processo di liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica introdotto dal Decreto Bersani (D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, adottato in attuazione della Direttiva 92/96/CE), i “clienti idonei” (individuati sulla base di una soglia minima di consumi elettrici annuali) scelgono se acquistare l’elettricità da un distributore, da un produttore, oppure da un grossista. Il grossista, anche quando sia il soggetto dal quale il cliente finale acquisti l’elettricità, non svolge alcuna attività di produzione, trasmissione o distribuzione; pertanto, il trasporto dell’elettricità venduta rimane a carico dell’impresa concessionaria della distribuzione locale.
Quanto esposto porterebbe il singolo cliente finale, che sia divenuto “idoneo” ed abbia deciso di passare al mercato libero dell’energia, a dover sottoscrivere i due contratti di vendita e trasporto dell’energia elettrica con soggetti diversi; l’AEEG ha tuttavia ritenuto che tale situazione sia evitabile attraverso l’applicazione al settore elettrico degli istituti civilistici del mandato, con o senza rappresentanza, e la previsione che vi debba essere un solo mandatario per i diversi contratti conclusi a favore di tale cliente finale (Delibera AEEG n. 27/2003).
In relazione a questi aspetti AEM Torino S.p.A., concessionaria della distribuzione di elettricità per la città di Torino, chiedeva all’AEEG se il grossista mandatario dovesse corrispondere al distributore locale un diritto fisso a titolo di contributo per le spese di voltura, allorché fosse subentrato nel contratto di trasporto originariamente sottoscritto dal cliente finale (il Decreto del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato 19 luglio 1996, che modifica i precedenti provvedimenti del Comitato Interministeriale Prezzi in materia di contributi di allacciamento e Cassa conguaglio per il settore elettrico, prevede infatti un diritto fisso per “le modifiche contrattuali, subentri e volture”).
Il Direttore dell’area elettricità di AEEG esprimeva in proposito parere negativo con due note interpretative, contro le quali AEM Torino proponeva il ricorso giurisdizionale in oggetto, denunciando principalmente un’erronea interpretazione del D.M. 19 luglio 1996 da parte dell’AEEG, ed, in subordine, l’illegittimità del D.M. citato, ove questo, correttamente interpretato, non prevedesse l’applicazione di un diritto fisso anche per l’ipotesi di subentro del grossista nel contratto del cliente.
In primo luogo, il TAR del capoluogo lombardo ha negato la natura provvedimentale delle note impugnate, sia perché non rientrerebbero esse nell’esercizio di alcuna delle funzioni proprie dell’AEEG (l’art. 2, c. 12 della Legge 14 novembre 1995, n. 481 prevede funzioni consultive, normative, di controllo e giurisdizionali per le Authorities di regolazione dei servizi di pubblica utilità), sia perché sarebbero state adottate da un organo monocratico, piuttosto che collegiale, come richiesto dalla normativa che regola l’esercizio di dette funzioni.
Appare comunque opportuno rilevare che la natura provvedimentale di un atto dell’AEEG non sarebbe stata in discussione, qualora l’Autorità avesse provveduto ad ordinare ad AEM Torino di cessare l’applicazione di talune tariffe, invece di limitarsi a fornire un parere in merito all’applicazione delle stesse (si veda Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2003, n. 4910 in relazione alla Delibera AEEG n. 150/2001).

 

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2] Il Tribunale adito ha inoltre rilevato che l’effettiva causa petendi nella controversia era costituita da una obbligazione pecuniaria del grossista Energia e Territorio S.p.A., controinteressata nel ricorso in epigrafe, nei confronti di AEM Torino, per una prestazione resa dalla ricorrente nella gestione di un servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica (consistente nella voltura dei contratti di trasporto).
La controversia aveva per oggetto un rapporto di utenza instaurato tra due soggetti privati e, poiché la posizione dedotta in giudizio era una posizione di diritto soggettivo, sarebbe dovuta conseguentemente rientrare nella giurisdizione del Giudice Ordinario, (anche) ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lett. e, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
La pronuncia qui annotata pare concordare pienamente con l’impostazione della Suprema Corte, laddove ritiene che la giurisdizione del giudice ordinario non possa venir esclusa per il solo fatto che con l’atto introduttivo del giudizio sia denunziata l'illegittimità di taluni atti amministrativi (Cassazione Civ., Sezioni Unite, sentenza 27 novembre 1999, n. 12065).
Infatti, la giurisdizione esclusiva del G.A. viene meno qualora non venga in questione la legittimità o il contenuto del titolo in base al quale l’erogatore del servizio opera, ma solo l’esecuzione della singola prestazione e la sua ricaduta sul patrimonio dell’utente contraente (Cassazione Civ., Sezioni Unite, sentenza 16 aprile 2004, n. 7265).

 

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Gli aspetti di merito della controversia – sui quali pure il Tribunale lombardo non si è espresso – rivestono un particolare interesse, ove si rifletta sul fatto che la Direttiva 2003/54/CE (la quale abroga la precedente Direttiva 96/92/CE) prescrive che, a partire dal 1° luglio 2004, la qualifica di “cliente idoneo” sia estesa a tutti i clienti non domestici, ed impone agli Stati membri di adottare misure, entro tale data, affinché i clienti finali “non debbano sostenere spese per cambiare fornitore” (Allegato A, lett. e).
L’opinione dell’AEEG – che il grossista subentrante nel contratto di trasporto non debba corrispondere al distributore alcun diritto fisso a titolo di voltura – sembra condivisibile, giacché riconoscere agli attuali concessionari la possibilità di imporre un diritto fisso per una modifica, che non implica alcuna variazione nell’oggetto del contratto, comporterebbe solo un ostacolo anticoncorrenziale per le nuove realtà industriali del mercato elettrico.
Si segnala, in proposito, che l’AEEG è intervenuta per introdurre un meccanismo di riduzione annuale (price-cap) per i contributi di allacciamento ed i diritti fissi (Delibera AEEG n. 5/2004, peraltro oggetto di una serie di gravami innanzi al medesimo Giudice per distinti profili), oltre ad avere avviato un’indagine conoscitiva sui costi di connessione dei clienti finali e su altri aspetti economici relativi alle reti con tensione nominale inferiore ad 1 kV, interessate dalla prossima apertura del mercato (Delibera AEEG n. 6/2004).

 

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V. T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV - Sentenza 8 aprile 2004 n. 1442

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