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| n. 5-2004 - © copyright |
ENRICO MURTULA
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| L’applicazione di diritti
fissi nel mercato elettrico tra note interpretative dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas e giurisdizione del G.O.
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1] Nelle circostanze oggetto della
sentenza in commento, il TAR Lombardia – Milano
ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione
in relazione ad un ricorso proposto avverso alcune
note interpretative formulate da un Dirigente dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas (di seguito AEEG).
Con l’avvio del processo di liberalizzazione del
mercato dell’energia elettrica introdotto dal Decreto
Bersani (D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, adottato in
attuazione della Direttiva 92/96/CE), i “clienti
idonei” (individuati sulla base di una soglia minima
di consumi elettrici annuali) scelgono se acquistare
l’elettricità da un distributore, da un produttore,
oppure da un grossista. Il grossista, anche quando
sia il soggetto dal quale il cliente finale acquisti
l’elettricità, non svolge alcuna attività di produzione,
trasmissione o distribuzione; pertanto, il trasporto
dell’elettricità venduta rimane a carico dell’impresa
concessionaria della distribuzione locale.
Quanto esposto porterebbe il singolo cliente finale,
che sia divenuto “idoneo” ed abbia deciso di passare
al mercato libero dell’energia, a dover sottoscrivere
i due contratti di vendita e trasporto dell’energia
elettrica con soggetti diversi; l’AEEG ha tuttavia
ritenuto che tale situazione sia evitabile attraverso
l’applicazione al settore elettrico degli istituti
civilistici del mandato, con o senza rappresentanza,
e la previsione che vi debba essere un solo mandatario
per i diversi contratti conclusi a favore di tale
cliente finale (Delibera AEEG n. 27/2003).
In relazione a questi aspetti AEM Torino S.p.A.,
concessionaria della distribuzione di elettricità
per la città di Torino, chiedeva all’AEEG se il
grossista mandatario dovesse corrispondere al distributore
locale un diritto fisso a titolo di contributo per
le spese di voltura, allorché fosse subentrato nel
contratto di trasporto originariamente sottoscritto
dal cliente finale (il Decreto del Ministero dell’Industria,
Commercio e Artigianato 19 luglio 1996, che modifica
i precedenti provvedimenti del Comitato Interministeriale
Prezzi in materia di contributi di allacciamento
e Cassa conguaglio per il settore elettrico, prevede
infatti un diritto fisso per “le modifiche contrattuali,
subentri e volture”).
Il Direttore dell’area elettricità di AEEG esprimeva
in proposito parere negativo con due note interpretative,
contro le quali AEM Torino proponeva il ricorso
giurisdizionale in oggetto, denunciando principalmente
un’erronea interpretazione del D.M. 19 luglio 1996
da parte dell’AEEG, ed, in subordine, l’illegittimità
del D.M. citato, ove questo, correttamente interpretato,
non prevedesse l’applicazione di un diritto fisso
anche per l’ipotesi di subentro del grossista nel
contratto del cliente.
In primo luogo, il TAR del capoluogo lombardo ha
negato la natura provvedimentale delle note impugnate,
sia perché non rientrerebbero esse nell’esercizio
di alcuna delle funzioni proprie dell’AEEG (l’art.
2, c. 12 della Legge 14 novembre 1995, n. 481 prevede
funzioni consultive, normative, di controllo e giurisdizionali
per le Authorities di regolazione dei servizi di
pubblica utilità), sia perché sarebbero state adottate
da un organo monocratico, piuttosto che collegiale,
come richiesto dalla normativa che regola l’esercizio
di dette funzioni.
Appare comunque opportuno rilevare che la natura
provvedimentale di un atto dell’AEEG non sarebbe
stata in discussione, qualora l’Autorità avesse
provveduto ad ordinare ad AEM Torino di cessare
l’applicazione di talune tariffe, invece di limitarsi
a fornire un parere in merito all’applicazione delle
stesse (si veda Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile
2003, n. 4910 in relazione alla Delibera AEEG n.
150/2001).
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2] Il Tribunale adito ha inoltre
rilevato che l’effettiva causa petendi nella controversia
era costituita da una obbligazione pecuniaria del
grossista Energia e Territorio S.p.A., controinteressata
nel ricorso in epigrafe, nei confronti di AEM Torino,
per una prestazione resa dalla ricorrente nella
gestione di un servizio pubblico di distribuzione
dell’energia elettrica (consistente nella voltura
dei contratti di trasporto).
La controversia aveva per oggetto un rapporto di
utenza instaurato tra due soggetti privati e, poiché
la posizione dedotta in giudizio era una posizione
di diritto soggettivo, sarebbe dovuta conseguentemente
rientrare nella giurisdizione del Giudice Ordinario,
(anche) ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lett.
e, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
La pronuncia qui annotata pare concordare pienamente
con l’impostazione della Suprema Corte, laddove
ritiene che la giurisdizione del giudice ordinario
non possa venir esclusa per il solo fatto che con
l’atto introduttivo del giudizio sia denunziata
l'illegittimità di taluni atti amministrativi (Cassazione
Civ., Sezioni Unite, sentenza 27 novembre 1999,
n. 12065).
Infatti, la giurisdizione esclusiva del G.A. viene
meno qualora non venga in questione la legittimità
o il contenuto del titolo in base al quale l’erogatore
del servizio opera, ma solo l’esecuzione della singola
prestazione e la sua ricaduta sul patrimonio dell’utente
contraente (Cassazione Civ., Sezioni Unite, sentenza
16 aprile 2004, n. 7265).
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Gli aspetti di merito della controversia
– sui quali pure il Tribunale lombardo non si è
espresso – rivestono un particolare interesse, ove
si rifletta sul fatto che la Direttiva 2003/54/CE
(la quale abroga la precedente Direttiva 96/92/CE)
prescrive che, a partire dal 1° luglio 2004, la
qualifica di “cliente idoneo” sia estesa a tutti
i clienti non domestici, ed impone agli Stati membri
di adottare misure, entro tale data, affinché i
clienti finali “non debbano sostenere spese per
cambiare fornitore” (Allegato A, lett. e).
L’opinione dell’AEEG – che il grossista subentrante
nel contratto di trasporto non debba corrispondere
al distributore alcun diritto fisso a titolo di
voltura – sembra condivisibile, giacché riconoscere
agli attuali concessionari la possibilità di imporre
un diritto fisso per una modifica, che non implica
alcuna variazione nell’oggetto del contratto, comporterebbe
solo un ostacolo anticoncorrenziale per le nuove
realtà industriali del mercato elettrico.
Si segnala, in proposito, che l’AEEG è intervenuta
per introdurre un meccanismo di riduzione annuale
(price-cap) per i contributi di allacciamento ed
i diritti fissi (Delibera AEEG n. 5/2004, peraltro
oggetto di una serie di gravami innanzi al medesimo
Giudice per distinti profili), oltre ad avere avviato
un’indagine conoscitiva sui costi di connessione
dei clienti finali e su altri aspetti economici
relativi alle reti con tensione nominale inferiore
ad 1 kV, interessate dalla prossima apertura del
mercato (Delibera AEEG n. 6/2004).
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V. T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE
IV - Sentenza
8 aprile 2004 n. 1442
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