| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV - Sentenza 8 aprile 2004
n. 1442
dr. Maurizio Nicolosi, Presidente; dr. Alessandro Cacciari,
Referendario, estensore
A.E.M. Torino Distribuzione S.p.a. (avv.ti prof. Andrea
Comba e prof. Mario E. Comba e avv. Felice Besostri) contro
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Avvocatura
Distrettuale dello Stato) e nei confronti di Energia e Territorio
S.p.a.(avv.ti prof. Toti S. Musumeci e Alessandra Cardella
e avv. Fulvia C. Campari) |
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Giurisdizione e competenza – Energia elettrica
– DM 19/96 – diritto di volturazione – debenza anche da
parte del grossista che per rifornire il cliente passato
al mercato libero subentri al contratto di questo con il
distributore - giurisdizione del Giudice ordinario - note
interpretative dell’Autorità – natura provvedimentale –
esclusione
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Quando l’utente finale di energia elettrica,
divenuto idoneo, si rivolga ad un fornitore diverso dal
distributore cui si rivolgeva quale cliente vincolato, il
nuovo fornitore, per approvvigionarsi, puà chiedere di subentrare
al contratto che il cliente aveva stipulato con il distributore.
In tal caso, la questione della debenza del diritto di volturazione
da parte del nuovo fornitore, appartiene alla giurisdizione
del Giudice ordinario, poiché attiene ai rapporti contrattuali
tra quello ed il distributore; ed in relazione ad essa l’Autorità
per l’energia elettrica ed il gas ha emesso mere note interpretative
e non vincolanti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA LOMBARDIA
Sezione IV
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso R.g. n. 66/2004 proposto da
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A.E.M. Torino Distribuzione S.p.a.,
rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Andrea Comba
e prof. Mario E. Comba del Foro di Torino e dall’ avv. Felice
Besostri del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata
nello studio di quest’ultimo in Milano, viale Regina Margherita
n. 1
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contro
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l’ Autorità per l’energia elettrica e
il gas, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Distrettuale
dello Stato, presso cui è domiciliata in Milano, via Freguglia
n. 1
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e nei confronti di
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Energia e Territorio S.p.a., rappresentata
e difesa dagli avvocati prof. Toti S. Musumeci e Alessandra
Cardella del Foro di Torino e dall’avv. Fulvia C. Campari
del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata nello studio
di quest’ultima in Milano, via Maggiolini n. 2
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per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
delle note dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
prot. PB/M03/2347/ao del 7 Agosto 2003 e prot. PB/M03/3345/md
del 12 Novembre 2003 e di ogni altro atto connesso, presupposto
e conseguente; in via subordinata, del Decreto del Ministero
dell’Industria, Commercio e Artigianato emanato il 19 luglio
1996 limitatamente al Capitolo I, titolo IV, comma 2, nella
parte in cui non prevede che il diritto fisso sia dovuto
anche in caso di volturazione del contratto di trasporto
dal cliente finale al grossista o da grossista ad altro
grossista.
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas e di Energia e Territorio
S.p.a.;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 16 Marzo 2004
il Referendario dr. Alessandro Cacciari ;
Uditi gli avvocati prof. Mario Comba per la ricorrente,
Alessandra Cardella per la controinteressata e l’avvocato
dello Stato Pastorino Olmi per la resistente; Considerato
in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso notificato il 30 dicembre 2003
e depositato il 9 Gennaio 2004 la ricorrente impugnava gli
atti epigrafati, deducendo violazione di legge ed eccesso
di potere sotto doversi profili. Si costituivano l’intimata
Autorità per l’energia elettrica e il gas (in seguito: “Autorità”)
e la controinteressata Energia e Territorio S.p.a., chiedendo
l’inammissibilità e comunque la reiezione del ricorso. All’udienza
del 22 Gennaio 2004, stabilita per l’esame della richiesta
di misura cautelare, la trattazione veniva rinviata al merito.
All’udienza del 16 Marzo 2004 la causa veniva trattenuta
per la decisione.
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DIRITTO
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Con il ricorso in esame vengono impugnate
le epigrafate note formate dal Direttore area elettricità
dell’intimata Autorità con le quali, in risposta ad uno
specifico quesito, si afferma che il diritto di volturazione
non debba essere corrisposto dai clienti che passano dal
mercato vincolato al mercato libero dell’energia. Quando
un cliente, fino ad allora vincolato, diventa idoneo, può
scegliere liberamente il grossista da cui rifornirsi e così
cessa di essere obbligato ad approvvigionarsi dal concessionario
competente per territorio. Il cliente, una volta identificato
il grossista da cui rifornirsi, abitualmente gli conferisce
anche l’incarico di concludere con il concessionario stesso
un contratto per il trasporto dell’energia elettrica fino
al luogo di consegna. Il grossista, quindi, si rivolgerà
a quest’ultimo chiedendo di subentrare al cliente idoneo
nel contratto che egli aveva in essere quando era ancora
vincolato. La ricorrente, in tali ipotesi, applicava il
diritto fisso alla volturazione del contratto di trasporto
dal cliente finale al grossista. In data 3 e 13 novembre
2003 é però venuta a conoscenza delle impugnate comunicazioni
dell’Autorità, con le quali questa esprime il parere che,
nelle ipotesi in esame, il diritto fisso non debba essere
applicato. La ricorrente è quindi insorta avverso tali atti
dell’Autorità, chiedendone l’annullamento. Con il primo
motivo di ricorso, sostiene che l’interpretazione fornita
dall’Autorità sia erronea poiché contrasterebbe con quanto
statuito dal Decreto del Ministero dell’Industria, Commercio
e Artigianato del 19 luglio 1996, al Capitolo I, titolo
IV, comma 2. Questo prevede l’obbligo di corrispondere un
diritto fisso al concessionario per “modifiche contrattuali,
subentri e volture derivanti da richiesta dell’utente che
non comportino aumenti della potenza massima a disposizione”.
Ne segue che in quest’ampia dizione dovrebbero ritenersi
comprese tutte le modifiche contrattuali nei rapporti tra
il concessionario e l’utente, senza alcuna eccezione. Questa
interpretazione troverebbe conferma anche dalla lettura
dell’articolo 1, comma 1.2, della delibera dell’Autorità
n. 170 del 13 settembre 2000, che esclude il pagamento del
diritto fisso per le modifiche contrattuali derivanti da
mutamenti dell’opzione tariffaria dell’utente. Se l’Autorità
ha esplicitamente escluso il pagamento del diritto fisso
in questo caso, ne deriverebbe che in tutte le altre ipotesi,
compresa quella in esame, sarebbe dovuto il pagamento del
diritto di volturazione. D’altra parte, non potrebbe esservi
dubbio sul fatto che la sottoscrizione del contratto da
parte del grossista mandatario realizzi una modificazione
contrattuale, cioè un’operazione riconducibile a quelle
“modifiche contrattuali” per le quali il citato decreto
ministeriale prevede il pagamento del diritto fisso, la
cui funzione consisterebbe nel compensare in modo forfettario
gli oneri che il soggetto distributore sopporta per registrare
nei propri archivi le modifiche stesse.
Con il secondo motivo la ricorrente impugna gli atti epigrafati
per mancanza di motivazione, poiché essi si limiterebbero
ad esprimere l’orientamento dell’Autorità senza fornire
alcuna indicazione sulle ragioni giuridiche a supporto dello
stesso. In via subordinata, per il caso in cui si ritenga
che l’Autorità abbia dato corretta interpretazione al Capitolo
I, titolo IV, comma 2 del Decreto del Ministero dell’Industria,
Commercio e Artigianato 19 luglio 1996, la ricorrente deduce
l’illegittimità di quest’ultimo per violazione del principio
di ragionevolezza, in quanto sarebbe illogico escludere
l’applicazione del diritto nel caso della volturazione del
contratto di trasporto dal cliente finale al grossista.
Non si comprenderebbe, infatti, quale sia la differenza
tra l’ipotesi in esame quella, più comune, della volturazione
del contratto da un utente ad un altro utente. L’Autorità
eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso
in quanto le note impugnate non avrebbero carattere provvedimentale
ma costituirebbero, invece, atti di mero apprezzamento sull’applicazione
della disciplina in materia di diritto fisso di volturazione.
Nel merito, eccepisce di aver dato corretta interpretazione
del citato disposto nel decreto ministeriale, in quanto
le fattispecie dalle quali sorge l’obbligo di corrispondere
il diritto di volturazione sarebbero rappresentate da modificazioni
negli elementi strutturali del contratto di carattere o
soggettivo, individuate con riferimento a subentri e volture,
o oggettivo, relative ad aumenti della potenza a disposizione.
L’intervento del grossista non realizza certamente una modifica
oggettiva del contratto in essere tra concessionario del
servizio di distribuzione e cliente finale, ma non ne realizzerebbe
neanche una modifica soggettiva, poiché il grossista stipula
il contratto di trasporto in nome e per conto del cliente
idoneo. Si tratterebbe, quindi, di un’ipotesi di rappresentanza
riconducibile alla previsione di cui all’articolo 1388 del
Codice Civile, con la conseguenza che la dichiarazione negoziale
del grossista produrrebbe effetti immediati e diretti nei
confronti del rappresentato, il cliente finale, senza che
venga realizzata alcuna “volturazione” (modifica) del rapporto
contrattuale. In questo senso, sarebbe inconferente il richiamo
della ricorrente alla delibera dell’Autorità n. 170/00,
poiché con le note impugnate questa si sarebbe limitata
a ravvisare la non sussumibilità della fattispecie in discussione
nelle previsioni alle quali il decreto Ministeriale 19 Luglio
1996 riconnette l’obbligazione del pagamento del diritto
fisso di volturazione. Quanto al secondo motivo di ricorso,
eccepisce che le note impugnate sono sostenute da una motivazione
che, se pur succinta, è comunque idonea a dare conto del
ragionamento seguito per giungere alle conclusioni. Quanto
al terzo e subordinato motivo di ricorso, ne deduce recepisce
l’inammissibilità per non essere il ricorso stesso stato
notificato all’organo emanante il provvedimento contestato,
cioè il Ministero delle attività produttive, gia Ministero
dell’industria, commercio ed artigianato. In ogni caso,
la censura sarebbe infondata poiché, all’epoca di emanazione
del decreto, la fattispecie in discussione non poteva essere
esclusa in quanto non era ancora stata introdotta nell’ordinamento
giuridico la nozione di “cliente idoneo”, risalente invece
al successivo d. lgs. 16 marzo 1999 n. 79. La controinteressata
eccepisce che il disposto di cui al capitolo I, titolo IV,
comma 2 del D. M. 19 luglio 1996 non sarebbe applicabile
alla fattispecie in esame, anzitutto perché al momento della
sua emanazione il mercato dell’energia elettrica non era
ancora liberalizzato, e poi, comunque, poiché il pagamento
del diritto fisso non potrebbe ritenersi imposto in riferimento
ad operazioni contrattuali rese obbligatorie dalla deliberazione
dell’Autorità n. 27/03, la quale impone al grossista di
stipulare il contratto di trasporto con il distributore
il nome e per conto dell’utente finale. La ricorrente contesta
questa interpretazione, asserendo che la citata delibera
non imporrebbe affatto al cliente finale l’obbligo di avvalersi
del grossista per la stipulazione del contratto di trasporto
dell’energia elettrica. Quanto al primo argomento rileva
che, poiché scopo del D. M. 19 Luglio 1996 sarebbe quello
di impedire al distributore di determinare liberamente il
prezzo della volturazione, la controinteressata non avrebbe
interesse a sostenerlo, poiché se il disposto del decreto
non fosse applicabile alla fattispecie in esame, la ricorrente
sarebbe legittimata a chiedere al grossista il prezzo che
più le aggrada. D’altra parte, se effettivamente il decreto
non fosse applicabile alla fattispecie in esame, non si
comprenderebbe il motivo per cui l’Autorità ha emanato la
propria delibera 170/00, con la quale ha stabilito che non
fossero soggette al pagamento del diritto fisso determinate
(e solo quelle) variazioni contrattuali, quelle cioé inerenti
all’opzione tariffaria del cliente. Con una seconda eccezione,
la controinteressata afferma che il fatto di subordinare
al pagamento di una somma l’accesso al mercato libero dell’energia
elettrica da parte del cliente finale si porrebbe in contrasto
con i principi, di derivazione comunitaria, di libera concorrenza
e libero accesso al mercato dell’energia, recepiti nel nostro
ordinamento dal d. lgs. 79/99. Inoltre, in tal modo, si
verrebbe a riconoscere alla imprese distributrici, come
la ricorrente, una posizione di privilegio rispetto ad altri
operatori del settore abilitati alla fornitura di energia
elettrica, violando così un’altra volta il principio di
libera concorrenza. Replica la ricorrente che il pagamento
del diritto fisso configurerebbe, invece, il corrispettivo
di un servizio che il cliente idoneo è libero di richiedere
o meno, sicché non sussisterebbe alcuna violazione dei principi
di libera concorrenza e libero accesso al mercato dell’energia
elettrica. Infine, la controinteressata eccepisce che nel
caso in esame non si verificherebbe alcuna novazione soggettiva
del rapporto contrattuale originario, in quanto il grossista
stipulerebbe il contratto di trasporto dall’energia elettrica
in nome e per conto del cliente finale, senza che mutino
parti sostanziali del rapporto contrattuale originario.
Questa considerazione consentirebbe anche di respingere
la censura, proposta in via subordinata, avverso il D M.
19 luglio 1996: poiché la voltura del contratto di trasporto
al grossista non determinerebbe alcun mutamento sostanziale
del rapporto contrattuale, la situazione in esame sarebbe
diversa dalla volturazione del contratto da un utente ad
un altro, sicché nell’impugnato decreto non si potrebbe
ravvisare né irragionevolezza né disparità di trattamento.
Replica la ricorrente che, nel caso de quo, al grossista
verrebbe invece conferito un mandato senza rappresentanza,
per cui il primo concluderebbe un (nuovo) contratto in nome
proprio, sia pure nell’interesse altrui, realizzandosi così
una novazione soggettiva del rapporto contrattuale originario
che integra la fattispecie della “volturazione”, soggetta
pertanto al pagamento del relativo diritto fisso. Eccepisce
infine la controinteressata che, poiché le impugnate note
dell’Autorità avrebbero valore normativo, sarebbero escluse
dall’obbligo motivazionale ai sensi dell’art. 3, comma 2,
della Legge 7 Agosto 1990, n. 241. Il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile. Le note dell’Autorità oggetto
della presente impugnativa non possiedono infatti carattere
lesivo, poiché si limitano ad esprimere una opinione in
merito alla controversia tra la ricorrente, distributore,
e la controinteressata, grossista. Tali note non si inquadrano
in alcuno dei poteri di regolamentazione attribuiti all’Autorità
ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre
1995 n. 481. Questa conclusione è avvalorata sia dal tenore
letterale delle note impugnate, il cui contenuto ne evidenzia
il carattere meramente orientativo e non dispositivo, sia
dal fatto che le stesse risultano formate da un organo monocratico
mentre, a norma del comma 10, secondo periodo, dell’articolo
2, Legge 481/95, la formazione dei provvedimenti volti alla
regolamentazione dei mercati è riservata all’organo collegiale
dell’Autorità. In buona sostanza, le note impugnate non
incidono in alcun modo sulla controversia tra la ricorrente
e la controinteressata che costituisce il vero oggetto del
contendere. Il ricorso appare diretto, più che all’annullamento
di un atto dell’Autorità, a conseguire una pronuncia sulla
debenza di una somma di denaro dalla controinteressata alla
ricorrente. Si deve quindi ritenere che la presente controversia
esuli dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
nei confronti dei provvedimenti emanati dall’Autorità, prevista
dall’articolo 2, comma 25, della legge 481/95. Essa, invece,
attiene ad una rapporto intercorrente tra la ricorrente,
gestore dell’attività di distribuzione dell’energia elettrica
nel comune di Torino, e la controinteressata, configurabile
come utente, sia pure intermedio, di tale attività. Siamo
quindi nel campo dei servizi pubblici, materia sulla quale
la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si
arresta laddove vengano in rilievo rapporti individuali
di utenza con soggetti privati, come previsto dall’articolo
33, comma 2, lettera e) del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
La controversia in esame rientra in quest’ultima previsione.
Siamo infatti in presenza di una lite concernente prestazioni
rese nell’ambito del servizio pubblico di distribuzione
dell’energia all’interno del comune di Torino, intercorrente
tra il soggetto gestore del medesimo, presente ricorrente,
e l’utente del servizio medesimo, l’impresa controinteressata.
Sono noti al Collegio i diversi orientamenti sull’interpretazione
del disposto di cui sopra, relativamente all’identificazione
del soggetto cui debba essere riferita la “natura privata”,
se cioè questi debba essere identificato nel gestore del
servizio o nell’utente del medesimo. Ma la questione non
rileva ai fini del presente giudizio poiché sia il gestore
che l’utente sono, entrambi, soggetti privati. E’ invece
essenziale la natura del rapporto dedotto in giudizio onde
qualificare correttamente, ai fini della giurisdizione,
la presente controversia. Questa non riguarda un atto dell’Autorità,
ma una prestazione (la volturazione del contratto) ed la
debenza del connesso corrispettivo nell’ambito di un pubblico
servizio, all’interno di un rapporto individuale di utenza
con soggetti privati. Queste considerazioni consentono di
escludere la sussistenza della giurisdizione esclusiva del
giudice adito (anche) ai sensi dell’art. 33 del d. lgs.
80/98, con la conseguenza che l’identificazione del giudice
competente deve avvenire in base all’ordinario criterio
di riparto, basato sulla posizione soggettiva dedotta in
giudizio. E quella che viene in rilievo è una posizione
di diritto soggettivo, posto che nella lite in esame non
vi è dispiegamento dei poteri autoritativi di una Pubblica
Autorità. La soluzione della controversia richiede, invece,
una pronuncia in merito alla debenza di una somma di denaro,
da rendere mediante la corretta interpretazione della normativa
vigente. La cognizione spetta, quindi, al Giudice Ordinario,
sicché il Giudice adito deve declinare la propria giurisdizione.
La complessità della questione e la novità delle normative
scandagliate dell’ambito del presente giudizio giustificano
l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia - Sez. IV, dichiara il proprio difetto di giurisdizione.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio
del 16 Marzo 2004 con l'intervento dei magistrati:
dr. Maurizio Nicolosi, Presidente
d.ssa Rita Cerioni, Consigliere
dr. Alessandro Cacciari, Referendario, estensore.
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