<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Codice dei contratti pubblici Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/tipi-di-documento/codice-dei-contratti-pubblici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Oct 2021 21:32:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Codice dei contratti pubblici Archivi - Giustamm</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Art. 9   Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo   </title>
		<link>https://www.giustamm.it/documento/art-9-contratti-di-servizi-aggiudicati-in-base-ad-un-diritto-esclusivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/documento/codice-dei-contratti-pubblici-18-apr-16-10/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/art-9-contratti-di-servizi-aggiudicati-in-base-ad-un-diritto-esclusivo/">Art. 9   Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo   </a></p>
<p>Art. 9 Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo 1.  Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un&#8217;amministrazione aggiudicatrice, a un&#8217;altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/art-9-contratti-di-servizi-aggiudicati-in-base-ad-un-diritto-esclusivo/">Art. 9   Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo   </a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/art-9-contratti-di-servizi-aggiudicati-in-base-ad-un-diritto-esclusivo/">Art. 9   Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo   </a></p>
<div style="text-align: center;">
<p><strong>Art. 9</strong></p>
</div>
<div style="text-align: center;">Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>1.  Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un&#8217;amministrazione aggiudicatrice, a un&#8217;altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un&#8217;associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>2.  Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un&#8217;amministrazione aggiudicatrice o a un ente aggiudicatore di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), punto 1.1 o a un&#8217;associazione dei medesimi in base a un diritto esclusivo. Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo che è stato concesso ai sensi del TFUE, di atti giuridici dell&#8217;Unione europea e della normativa nazionale recanti norme comuni in materia di accesso al mercato applicabili alle attività di cui all&#8217;allegato II.</p>
<p>3.  In deroga al comma 2, secondo periodo, qualora la legislazione settoriale ivi richiamata non preveda specifici obblighi di trasparenza, si applicano le disposizioni dell&#8217;articolo 29. Qualora, ai sensi del comma 2, sia concesso un diritto esclusivo a un operatore economico per l&#8217;esercizio di una delle attività di cui all&#8217;allegato II, la cabina di regia di cui all&#8217;articolo 212 informa in merito la Commissione europea entro il mese successivo alla concessione di detto diritto esclusivo.</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/art-9-contratti-di-servizi-aggiudicati-in-base-ad-un-diritto-esclusivo/">Art. 9   Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo   </a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Art. 25   Verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico</title>
		<link>https://www.giustamm.it/documento/art-25-verifica-preventiva-dellinteresse-archeologico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/documento/codice-dei-contratti-pubblici-18-apr-16-26/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/art-25-verifica-preventiva-dellinteresse-archeologico/">Art. 25   Verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico</a></p>
<p>Art. 25 Verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico 1.  Ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all&#8217;applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/art-25-verifica-preventiva-dellinteresse-archeologico/">Art. 25   Verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/art-25-verifica-preventiva-dellinteresse-archeologico/">Art. 25   Verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico</a></p>
<div style="text-align: center;">
<p><strong>Art. 25</strong></p>
</div>
<div style="text-align: center;">Verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>1.  Ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all&#8217;applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell&#8217;approvazione, copia del progetto di fattibilità dell&#8217;intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all&#8217;esito delle ricognizioni volte all&#8217;osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.</p>
<p>2.  Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l&#8217;articolo 216, comma 7.</p>
<p>3.  Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l&#8217;esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell&#8217;intervento alla procedura prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni.</p>
<p>4.  In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il soprintendente, con modalità anche informatiche, richiede integrazioni documentali o convoca il responsabile unico del procedimento per acquisire le necessarie informazioni integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine di cui al comma 3, fino alla presentazione delle stesse.</p>
<p>5.  Avverso la richiesta di cui al comma 3 è esperibile il ricorso amministrativo di cui all&#8217;articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.</p>
<p>6.  Ove il soprintendente non richieda l&#8217;attivazione della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l&#8217;esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procede, contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell&#8217;interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.</p>
<p>7.  I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all&#8217;articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi previsti compresa la facoltà di prescrivere l&#8217;esecuzione, a spese del committente dell&#8217;opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall&#8217;articolo 28, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all&#8217;articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.</p>
<p>8.  La procedura di verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell&#8217;indagine archeologica. L&#8217;esecuzione della fase successiva dell&#8217;indagine è subordinata all&#8217;emersione di elementi archeologicamente significativi all&#8217;esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:</p>
</div>
<div style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<p>a)  esecuzione di carotaggi;</p>
<p>b)  prospezioni geofisiche e geochimiche;</p>
<p>c)  saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell&#8217;area interessata dai lavori.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">9.  La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all&#8217;estensione dell&#8217;area interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:</div>
<div style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<p>a)  contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l&#8217;esigenza di tutela;</p>
<p>b)  contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;<br />
c)  complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l&#8217;integrale mantenimento in sito.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>10.  Per l&#8217;esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell&#8217;ambito della procedura di cui al presente articolo, il responsabile unico del procedimento può motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento.</p>
<p>11.  Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l&#8217;insussistenza dell&#8217;interesse archeologico nell&#8217;area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell&#8217;area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.</p>
<p>12.  La procedura di verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.</p>
<p>13.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell&#8217;interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell&#8217;opera.</p>
<p>14.  Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un apposito accordo con la stazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici della stazione appaltante. Nell&#8217;accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell&#8217;entità dei lavori da eseguire, anche riducendole fasi e i contenuti del procedimento. L&#8217;accordo disciplina, altresì, le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell&#8217;indagine, mediante l&#8217;informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.</p>
<p>15.  Le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento di attuazione dell&#8217;articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti.</p>
<p>16.  Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal presente articolo.</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/art-25-verifica-preventiva-dellinteresse-archeologico/">Art. 25   Verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Art. 10   Contratti nel settore dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali</title>
		<link>https://www.giustamm.it/documento/art-10-contratti-nel-settore-dellacqua-dellenergia-dei-trasporti-e-dei-servizi-postali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/documento/codice-dei-contratti-pubblici-18-apr-16-11/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/art-10-contratti-nel-settore-dellacqua-dellenergia-dei-trasporti-e-dei-servizi-postali/">Art. 10   Contratti nel settore dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali</a></p>
<p>Art. 10 Contratti nel settore dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali &#160; 1.  Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori speciali che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/art-10-contratti-nel-settore-dellacqua-dellenergia-dei-trasporti-e-dei-servizi-postali/">Art. 10   Contratti nel settore dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/art-10-contratti-nel-settore-dellacqua-dellenergia-dei-trasporti-e-dei-servizi-postali/">Art. 10   Contratti nel settore dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali</a></p>
<div style="text-align: center;">
<p><strong>Art. 10</strong></p>
</div>
<div style="text-align: center;">Contratti nel settore dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">1.  Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori speciali che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 e sono aggiudicati per l&#8217;esercizio di tali attività, né agli appalti pubblici esclusi dall&#8217;ambito di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, in forza degli articoli 8,13 e 15, né agli appalti aggiudicati da un&#8217;amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali, ai sensi dell&#8217;articolo 120, comma 2, lettera b), per il perseguimento delle seguenti attività:</div>
<div style="margin-left: 40px; text-align: justify;">
<p>a)  servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica, compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata;</p>
<p>b)  servizi finanziari identificati con i codici del CPV da 66100000-1 a 66720000-3 e rientranti nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;articolo 17, comma 1, lettera e), compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;</p>
<p>c)  servizi di filatelia;</p>
<p>d)  servizi logistici, ossia i servizi che associano la consegna fisica o il deposito di merci ad altre funzioni non connesse ai servizi postali.</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/art-10-contratti-nel-settore-dellacqua-dellenergia-dei-trasporti-e-dei-servizi-postali/">Art. 10   Contratti nel settore dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Art. 26   Verifica preventiva della progettazione   </title>
		<link>https://www.giustamm.it/documento/art-26-verifica-preventiva-della-progettazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/documento/codice-dei-contratti-pubblici-18-apr-16-27/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/art-26-verifica-preventiva-della-progettazione/">Art. 26   Verifica preventiva della progettazione   </a></p>
<p>Art. 26 Verifica preventiva della progettazione 1.  La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la conformità degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. 2.  La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell&#8217;inizio delle procedure di affidamento. 3.  Al fine di accertare l&#8217;unità progettuale,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/art-26-verifica-preventiva-della-progettazione/">Art. 26   Verifica preventiva della progettazione   </a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/art-26-verifica-preventiva-della-progettazione/">Art. 26   Verifica preventiva della progettazione   </a></p>
<div style="text-align: center;">
<p><strong>Art. 26</strong></p>
</div>
<div style="text-align: center;">Verifica preventiva della progettazione</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>1.  La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la conformità degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente.</p>
<p>2.  La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell&#8217;inizio delle procedure di affidamento.</p>
<p>3.  Al fine di accertare l&#8217;unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell&#8217;approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.</p>
<p>4.  La verifica accerta in particolare:</p>
</div>
<div style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<p>a)  la completezza della progettazione;</p>
<p>b)  la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;</p>
<p>c)  l&#8217;appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;</p>
<p>d)  presupposti per la durabilità dell&#8217;opera nel tempo;</p>
<p>e)  la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;</p>
<p>f)  la possibilità di ultimazione dell&#8217;opera entro i termini previsti;</p>
<p>g)  la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;</p>
<p>h)  l&#8217;adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;</p>
<p>i)  la manutenibilità delle opere, ove richiesta.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>5.  Gli oneri derivanti dall&#8217;accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.</p>
<p>6.  L&#8217;attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:</p>
</div>
<div style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<p>a)  per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;</p>
<p>b)  per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all&#8217;articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all&#8217;articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità;</p>
<p>c)  per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all&#8217;articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;</p>
<p>d)  per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all&#8217;articolo 31, comma 9.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>7.  Lo svolgimento dell&#8217;attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell&#8217;attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.</p>
<p>8.  La validazione del progetto posto a base di gara è l&#8217;atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.
</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/art-26-verifica-preventiva-della-progettazione/">Art. 26   Verifica preventiva della progettazione   </a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Art. 11   Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l&#8217;acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia</title>
		<link>https://www.giustamm.it/documento/art-11-appalti-aggiudicati-da-particolari-enti-aggiudicatori-per-lacquisto-di-acqua-e-per-la-fornitura-di-energia-o-di-combustibili-destinati-alla-produzione-di-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/documento/codice-dei-contratti-pubblici-18-apr-16-12/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/art-11-appalti-aggiudicati-da-particolari-enti-aggiudicatori-per-lacquisto-di-acqua-e-per-la-fornitura-di-energia-o-di-combustibili-destinati-alla-produzione-di-energia/">Art. 11   Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l&#8217;acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia</a></p>
<p>Art. 11 Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l&#8217;acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia &#160; 1.  Le disposizioni del presente codice non si applicano: a)  agli appalti per l&#8217;acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/art-11-appalti-aggiudicati-da-particolari-enti-aggiudicatori-per-lacquisto-di-acqua-e-per-la-fornitura-di-energia-o-di-combustibili-destinati-alla-produzione-di-energia/">Art. 11   Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l&#8217;acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/art-11-appalti-aggiudicati-da-particolari-enti-aggiudicatori-per-lacquisto-di-acqua-e-per-la-fornitura-di-energia-o-di-combustibili-destinati-alla-produzione-di-energia/">Art. 11   Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l&#8217;acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia</a></p>
<div style="text-align: center;">
<p><strong>Art. 11</strong></p>
</div>
<div style="text-align: center;">Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l&#8217;acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>&nbsp;</p>
<p>1.  Le disposizioni del presente codice non si applicano:</p>
</div>
<div style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<p>a)  agli appalti per l&#8217;acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attività relative all&#8217;acqua potabile di cui all&#8217;articolo 117, comma 1;</p>
<p>b)  agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell&#8217;energia in quanto esercitano un&#8217;attività di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e 121 per la fornitura di:</p>
</div>
<div style="text-align: justify; margin-left: 80px;">
<p>1)  energia;</p>
<p>2)  combustibili destinati alla produzione di energia.</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/art-11-appalti-aggiudicati-da-particolari-enti-aggiudicatori-per-lacquisto-di-acqua-e-per-la-fornitura-di-energia-o-di-combustibili-destinati-alla-produzione-di-energia/">Art. 11   Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l&#8217;acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Art. 27 Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori</title>
		<link>https://www.giustamm.it/documento/art-27-procedure-di-approvazione-dei-progetti-relativi-ai-lavori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/documento/codice-dei-contratti-pubblici-18-apr-16-28/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/art-27-procedure-di-approvazione-dei-progetti-relativi-ai-lavori/">Art. 27 Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori</a></p>
<p>&#160; Art. 27 Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori 1.  L&#8217;approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/art-27-procedure-di-approvazione-dei-progetti-relativi-ai-lavori/">Art. 27 Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/art-27-procedure-di-approvazione-dei-progetti-relativi-ai-lavori/">Art. 27 Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori</a></p>
<div style="text-align: center;">
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Art. 27</strong><br />
Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>1.  L&#8217;approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990.</p>
<p>2.  Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non effettuate. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l&#8217;autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell&#8217;opera pubblica o di pubblica utilità.</p>
<p>3.  In sede di conferenza dei servizi di cui all&#8217;articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 sul progetto di fattibilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell&#8217;opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l&#8217;eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell&#8217;impatto. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all&#8217;articolo 14-bis, comma 3-bis e all&#8217;articolo 14-quater, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità.</p>
<p>4.  In relazione al procedimento di approvazione del progetto di fattibilità di cui al comma 3, gli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili hanno l&#8217;obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o dell&#8217;insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore alle attività progettuali di propria competenza. La violazione dell&#8217;obbligo di collaborazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l&#8217;ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.</p>
<p>5.  Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant&#8217;altro necessario alla risoluzione delle interferenze.</p>
<p>6.  Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.</p>
<p>7.  Restano ferme le disposizioni vigenti che stabiliscono gli effetti dell&#8217;approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, nonché l&#8217;applicazione della vigente disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale.
</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/art-27-procedure-di-approvazione-dei-progetti-relativi-ai-lavori/">Art. 27 Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Art. 12 Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico</title>
		<link>https://www.giustamm.it/documento/art-12-esclusioni-specifiche-per-le-concessioni-nel-settore-idrico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/documento/codice-dei-contratti-pubblici-18-apr-16-13/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/art-12-esclusioni-specifiche-per-le-concessioni-nel-settore-idrico/">Art. 12 Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico</a></p>
<p>Art. 12 Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico 1.  Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni aggiudicate per: a)  fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/art-12-esclusioni-specifiche-per-le-concessioni-nel-settore-idrico/">Art. 12 Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/art-12-esclusioni-specifiche-per-le-concessioni-nel-settore-idrico/">Art. 12 Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico</a></p>
<p style="text-align: center;">Art. 12<br />
Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico</p>
<p>1.  Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni aggiudicate per:</p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">a)  fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;</p>
<p>b)  alimentare tali reti con acqua potabile.</p>
<p style="text-align: justify;">2.  Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un&#8217;attività di cui al comma 1:</p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">a)  progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d&#8217;acqua destinato all&#8217;approvvigionamento d&#8217;acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d&#8217;acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio;</p>
<p>b)  smaltimento o trattamento delle acque reflue.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/art-12-esclusioni-specifiche-per-le-concessioni-nel-settore-idrico/">Art. 12 Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Titolo IV Modalità di affidamento &#8211; principi comuni  Art. 28 Contratti misti di appalto</title>
		<link>https://www.giustamm.it/documento/titolo-iv-modalita-di-affidamento-principi-comuni-art-28-contratti-misti-di-appalto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/documento/codice-dei-contratti-pubblici-18-apr-16-29/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/titolo-iv-modalita-di-affidamento-principi-comuni-art-28-contratti-misti-di-appalto/">Titolo IV Modalità di affidamento &#8211; principi comuni  Art. 28 Contratti misti di appalto</a></p>
<p>Titolo IV Modalità di affidamento &#8211; principi comuni Art. 28 Contratti misti di appalto 1.  I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/titolo-iv-modalita-di-affidamento-principi-comuni-art-28-contratti-misti-di-appalto/">Titolo IV Modalità di affidamento &#8211; principi comuni  Art. 28 Contratti misti di appalto</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/titolo-iv-modalita-di-affidamento-principi-comuni-art-28-contratti-misti-di-appalto/">Titolo IV Modalità di affidamento &#8211; principi comuni  Art. 28 Contratti misti di appalto</a></p>
<div style="text-align: center;">
<p><strong>Titolo IV<br />
Modalità di affidamento &#8211; principi comuni</strong></p>
<p><strong>Art. 28</strong><br />
Contratti misti di appalto</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>1.  I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l&#8217;oggetto principale del contratto in questione. Nel caso di contratti misti, che consistono in parte in servizi ai sensi della parte II, titolo VI, capo II, e in parte in altri servizi, oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l&#8217;oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. L&#8217;operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.</p>
<p>2.  Ai contratti misti, nei settori ordinari e nei settori speciali, aventi per oggetto gli appalti contemplati nel presente codice e in altri regimi giuridici, si applicano i commi da 3 a 8.</p>
<p>3.  Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 9.</p>
<p>4.  Se una parte di un determinato contratto è disciplinata dall&#8217;articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l&#8217;articolo 160.</p>
<p>5.  Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dal presente codice nonché appalti che non rientrano nell&#8217;ambito di applicazione del presente decreto, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.</p>
<p>6.  Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, il presente decreto si applica, salvo quanto previsto all&#8217;articolo 160, all&#8217;appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.</p>
<p>7.  Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l&#8217;articolo 167, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all&#8217;articolo 35.</p>
<p>8.  Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti nei settori ordinari, sia appalti nei settori speciali, le norme applicabili sono determinate, fatti salvo i commi 5, 6 e 7, a norma dei commi da 1 a 12.<br />
9.  Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all&#8217;oggetto principale del contratto in questione.</p>
<p>10.  Nei settori speciali, nel caso di contratti destinati a contemplare più attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività distinta o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell&#8217;attività distinta di cui trattasi. In deroga ai commi da 1 a 9, per gli appalti nei settori speciali, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 11 e 12. Tuttavia, quando una delle attività interessate è disciplinata dall&#8217;articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l&#8217;articolo 160. La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare più appalti distinti non può essere adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l&#8217;appalto o gli appalti dall&#8217;ambito di applicazione del presente codice.</p>
<p>11.  A un appalto destinato all&#8217;esercizio di più attività nei settori speciali si applicano le disposizioni relative alla principale attività cui è destinato.</p>
<p>12.  Nel caso degli appalti nei settori speciali per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le disposizioni applicabili sono determinate come segue:</p>
</div>
<div style="margin-left: 40px; text-align: justify;">
<p>a)  l&#8217;appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività cui è destinato l&#8217;appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all&#8217;aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l&#8217;altra dalle disposizioni relative all&#8217;aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;</p>
<p>b)  l&#8217;appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività cui è destinato l&#8217;appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all&#8217;aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l&#8217;altra dalle disposizioni relative all&#8217;aggiudicazione delle concessioni;</p>
<p>c)  l&#8217;appalto è aggiudicato secondo il presente codice se una delle attività cui è destinato l&#8217;appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all&#8217;aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l&#8217;altra non è soggetta né a tali disposizioni, né a quelle relative all&#8217;aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all&#8217;aggiudicazione delle concessioni.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">13.  Le stazioni appaltanti ricorrono alle procedure di cui al presente articolo solo nei casi in cui l&#8217;elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell&#8217;appalto sia nettamente prevalente rispetto all&#8217;importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/titolo-iv-modalita-di-affidamento-principi-comuni-art-28-contratti-misti-di-appalto/">Titolo IV Modalità di affidamento &#8211; principi comuni  Art. 28 Contratti misti di appalto</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Art. 13   Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi</title>
		<link>https://www.giustamm.it/documento/art-13-appalti-nei-settori-speciali-aggiudicati-a-scopo-di-rivendita-o-di-locazione-a-terzi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/documento/codice-dei-contratti-pubblici-18-apr-16-14/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/art-13-appalti-nei-settori-speciali-aggiudicati-a-scopo-di-rivendita-o-di-locazione-a-terzi/">Art. 13   Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi</a></p>
<p>Art. 13 Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi 1.  Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aggiudicati nei settori speciali a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l&#8217;ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/art-13-appalti-nei-settori-speciali-aggiudicati-a-scopo-di-rivendita-o-di-locazione-a-terzi/">Art. 13   Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/art-13-appalti-nei-settori-speciali-aggiudicati-a-scopo-di-rivendita-o-di-locazione-a-terzi/">Art. 13   Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi</a></p>
<div style="text-align: center;">
<p><strong>Art. 13</strong></p>
</div>
<div style="text-align: center;">Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>1.  Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aggiudicati nei settori speciali a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l&#8217;ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell&#8217;oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell&#8217;ente aggiudicatore.</p>
<p>2.  Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse in virtù del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.</p>
<p>3.  Le disposizioni del presente codice relative ai settori speciali non si applicano comunque alle categorie di prodotti o attività oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea con atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione europea.</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/art-13-appalti-nei-settori-speciali-aggiudicati-a-scopo-di-rivendita-o-di-locazione-a-terzi/">Art. 13   Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Art. 29   Principi in materia di trasparenza   </title>
		<link>https://www.giustamm.it/documento/art-29-principi-in-materia-di-trasparenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/documento/codice-dei-contratti-pubblici-18-apr-16-30/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/art-29-principi-in-materia-di-trasparenza/">Art. 29   Principi in materia di trasparenza   </a></p>
<p>Art. 29 Principi in materia di trasparenza 1.  Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l&#8217;affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/art-29-principi-in-materia-di-trasparenza/">Art. 29   Principi in materia di trasparenza   </a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/documento/art-29-principi-in-materia-di-trasparenza/">Art. 29   Principi in materia di trasparenza   </a></p>
<div style="text-align: center;">
<p><strong>Art. 29</strong></p>
</div>
<div style="text-align: center;">Principi in materia di trasparenza</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>1.  Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l&#8217;affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell&#8217;ambito del settore pubblico di cui all&#8217;articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell&#8217;articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell&#8217;articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l&#8217;applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l&#8217;eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’ articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E’ inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.</p>
<p>2.  Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall&#8217;articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l&#8217;ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.</p>
<p>3.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell&#8217;attuazione del presente codice ed nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.</p>
<p>4.  Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all&#8217;assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire l&#8217;interscambio delle informazioni e l&#8217;interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell&#8217;ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/documento/art-29-principi-in-materia-di-trasparenza/">Art. 29   Principi in materia di trasparenza   </a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
