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| n. 3-2013 - © copyright |
PIETRO QUINTO
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Ricorso straordinario e spending
review.
(In attesa dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato)
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Pur nella logica della naturale evoluzione del
sistema di giustizia amministrativa, funzionale alle trasformazioni
della società ed alle modalità di esercizio del potere nei rapporti
con il cittadino, vien da chiedersi se trovi giustificazione, in
termini pragmatici e di risultato, l’impegno profuso dal
legislatore, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, a tutti i
livelli, in merito alla vicenda del ricorso straordinario al Capo
dello Stato: un istituto ereditato dal Regno di Sardegna, recepito e
normato dalla legislazione dello Stato unitario, ritenuto
compatibile con i principi della Carta Costituzionale, oggetto di
molteplici aggiustamenti legislativi dal 1971 al 2009,
«interpretato» da numerosi e ripetuti interventi della Corte di
Cassazione, dei TT.AA.RR e del Consiglio di Stato.
Questa
riflessione ci viene sollecitata, da ultimo, e dopo reiterati
approfondimenti sull’argomento (1), dalla recente ordinanza della
Sesta Sezione del Consiglio di Stato, che ha deferito all’A.P. la
questione della natura giuridica del decreto del Capo dello Stato,
ai fini della determinazione del giudice competente a pronunciarsi
in sede di esecuzione, a norma dell’art. 113 c.p.a. (2).
Facciamo
(brevemente) il riassunto delle puntate precedenti, almeno delle più
recenti.
Con sentenza pubblicata due mesi orsono (3) le Sezioni
Unite della Cassazione, sul presupposto della riconosciuta funzione
giurisdizionale del ricorso straordinario, hanno altresì affermato
l’impugnabilità con ricorso per Cassazione del decreto del
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 362, primo comma
c.p.c., per motivi attinenti alla giurisdizione.
Se la decisione
del ricorso straordinario – hanno affermato le Sezioni Unite – è una
decisione di giustizia che presuppone la giurisdizione del giudice
amministrativo, deve necessariamente esserci il sindacato ultimo
delle Sezioni Unite, limitato ai motivi inerenti alla giurisdizione
ex art. 111, ottavo comma, Cost. in quanto riferibile in unico grado
per il contenuto recato nella decisione stessa, al Consiglio di
Stato.
Nella articolata motivazione della sentenza, che contiene
una ricostruzione storico-giuridica dell’istituto, viene altresì
richiamato un precedente arresto delle Sezioni Unite (28 gennaio
2011, n. 2065), che, innovando un diverso orientamento risalente al
2001, hanno riconosciuto l’ammissibilità del giudizio di
ottemperanza sulle decisioni del ricorso straordinario, affermando
che il decreto presidenziale, divenuto definitivo, è assimilabile al
giudicato amministrativo.
Non solo. Secondo le Sezioni Unite la
decisione su ricorso straordinario resa in base al parere
obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, si colloca
«nell’ipotesi prevista alla lett. b) dell’art. 112, 2° comma»; «ciò
significa che la decisione del ricorso straordinario si qualifica
come «provvedimento esecutivo del giudice».
Sta in fatto che, in
concomitanza con la decisione delle Sezioni Unite delibata il 25
settembre e pubblicata il 19 dicembre, la VI Sezione Civile della
Corte Suprema, riconvocatasi il 7 novembre 2012, dovendo decidere
una questione di violazione dell’art. 360, numero tre, c.p.c., in
relazione ad un giudicato asseritamente formatosi su un ricorso
straordinario, ha rimesso il ricorso al Primo Presidente per una
eventuale decisione a Sezioni Unite. La Sezione della Corte si è
nuovamente posta il tema della giurisdizionalizzazione del ricorso
al Capo dello Stato, quale condizione perché, nella fattispecie,
potesse essere invocato l’effetto di cosa giudicata in un giudizio
disciplinare. Ed, in tale evenienza, la Sezione ha ritenuto che si
potessero profilare dubbi di costituzionalità per violazione
dell’art. 102, e, quindi, la necessità che fossero le SS.UU. «a
domandarsi se la questione riveste i caratteri necessari per
investire la Corte Costituzionale». (4)
Nella logica di una
riconsiderazione ed ulteriore approfondimento della natura giuridica
del decreto che decide il ricorso straordinario si muove l’ordinanza
della VI Sezione del Consiglio di Stato, che coinvolge l’A.P. sul
presupposto che la precedente pronuncia della stessa A.P. (n.
18/2012), riferita in senso lato all’ottemperanza delle decisioni
rese in sede di ricorso straordinario, non avrebbe «propriamente
affrontato» la questione della natura della decisione, e, quindi, la
individuazione della riconducibilità della fattispecie alle lettere
b) o d) dell’art. 112 c.p.a., e conseguente individuazione del
giudice competente.
L’ordinanza della VI Sezione amplia
ovviamente il thema decidendum perché, prendendo posizione in
ordine al carattere di provvedimento amministrativo del decreto
decisorio, equiparato alla sentenza ai fini dell’esecuzione (art.
112, lett. d), esprime perplessità verso una piena equiparazione
della decisione del ricorso straordinario a quella del G.A..
La
questione di fondo posta nell’ordinanza si può così riassumere: non
vi può essere integrale equiparazione del ricorso straordinario a
quello giurisdizionale tenuto conto delle differenze del rito, con
riferimento al tema della parità delle parti, del rispetto del
principio del contraddittorio e della partecipazione alla
istruttoria probatoria.
D’altro canto – si afferma – qualora
venissero estese al procedimento straordinario tutte le garanzie e
le formalità proprie del ricorso ordinario esso perderebbe la sua
«ragion d’essere», fermo restando, comunque, i profili di rilevanza
costituzionale con riferimento alla partecipazione ed alle
competenze delle Sezioni Consultive e Sezioni Giurisdizionali nelle
diverse fasi ed alle limitazioni inerenti alla soppressione del
doppio grado di giurisdizione.
Per completare il quadro si deve
peraltro segnalare che è tutt’ora pendente innanzi alla Corte
Costituzionale una questione di legittimità costituzionale sollevata
d’ufficio dal Consiglio di giustizia amministrativa Regione
Siciliana in sede di decisione di ricorso straordinario. Si tratta
della prima volta che una questione di costituzionalità viene
sollevata in sede di parere decisorio del ricorso straordinario
(5).
Il C.G.A. si è avvalso della potestà riconosciuta dall’art.
69, comma 1, della legge n. 69/2009 – come tale ritenuta
confermativa della giurisdizionalizzazione del rimedio – secondo cui
il Consiglio di Stato, ovvero, in Sicilia, le Sezioni riunite del
Consiglio di giustizia, se reputa che il ricorso non possa essere
deciso indipendentemente da una questione di legittimità
costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende
l’espressione del parere e rimette gli atti alla Corte
Costituzionale. Sicchè non è da escludere che, in occasione di tale
delibazione, anche il Giudice delle leggi possa manifestare una sua
valutazione (aggiornata) sulla ridefinizione dei caratteri del
ricorso straordinario.
In ogni caso, in attesa della decisione
dell’A.P., che, pur nella sua autorevolezza, non potrà ritenersi
esaustiva avuto riguardo alla «storia» dell’istituto ed alla varietà
di opinioni dottrinarie e giurisprudenziali sino ad oggi espresse,
torna di stringente attualità un diverso interrogativo, anche di
recente riproposto (6).
Ed invero, in disparte la questione
preminente di una esigenza di certezza del diritto, avvertita
dall’avvocatura e dai cittadini rispetto alle mutevoli revisioni
interpretative, operate in tempi ravvicinati dalla Suprema Corte di
Cassazione e dal Consiglio di Stato e dalla constatazione che
orientamenti giurisprudenziali delle Sezioni Unite e della Adunanza
Plenaria non garantiscono soluzioni stabili e definitive, si impone
l’intrinseca necessità di verificare in concreto la persistente
attualità dell’istituto.
Per conseguire siffatto risultato è
ineludibile che il legislatore dica finalmente una parola definitiva
sul destino del ricorso straordinario, facendo tesoro dei contributi
della dottrina e della giurisprudenza.
Sul punto v’è una generale
convergenza. Sia che prevalga la tesi di una completa
giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario e sia che prevalga
la diversa opzione di «un rimedio tendenzialmente giurisdizionale
nella sostanza ma formalmente amministrativo», si impone una riforma
normativa, necessaria a rimuovere alcune aporie procedurali,
recuperando il pieno rispetto dei principi del giusto processo nelle
sue molteplici accezioni. A tal fine non si ritiene infatti
satisfattiva una «eterointegrazione normativa» da parte del
Consiglio di Stato (7).
E, tuttavia, si tratta di un obiettivo
necessario ma non sufficiente.
Al punto in cui è giunto il
dibattito sul tema ed altresì l’elaborazione giurisprudenziale – che
trova nell’ordinanza della Sesta Sezione di rimessione all’A.P. un
ulteriore importante contributo – non è più procrastinabile una
scelta di campo, che può essere fatta solo dal legislatore.
Si
tratta di decidere sul destino dell’istituto.
L’alternativa è
secca: normare l’istituto come rimedio alternativo, ma
effettivamente ed efficacemente fruibile dall’utente del servizio
giustizia, rispetto al tradizionale ricorso giurisdizionale,
dotandolo comunque di una incisività giustiziale che ne garantisca
l’utilità, il rispetto delle regole, con la salvaguardia dei valori
di matrice costituzionale e comunitaria. Ovvero, abolire il ricorso
straordinario, non solo e non tanto prendendo atto della sua
sostanziale inutilità rispetto ad una funzione deflattiva del
contenzioso, ma soprattutto, in tempi di spending review, per
liberare energie e risorse da riutilizzare per una migliore
organizzazione della funzione giurisdizionale del Consiglio di
Stato.
Il riferimento immediato è alla possibile confluenza delle
Sezioni Consultive del Consiglio di Stato nell’alveo dell’attività
giurisdizionale, con una residua e limitata sopravvivenza della
funzione consultiva per i pareri normativi.
Occorre fare oggi, e
senza ulteriore ritardi, ciò che si sarebbe dovuto fare nel 2010, in
sede di redazione del codice del processo amministrativo, operando
una scelta chiara in termini di valorizzazione di un valido
strumento alternativo di risoluzione delle controversie o di presa
d’atto dell’avvenuto superamento di un rimedio legato ad una «storia
d’altri tempi».
Facciamo il punto della situazione.
Allo stato
degli atti qual è l’utilità e la praticabilità del ricorso
straordinario al Capo dello Stato? a) è venuta meno una delle
utilità più significative del rimedio alternativo al ricorso al TAR,
l’economicità. Il ricorso straordinario è stato assoggettato al
contributo unificato nella misura pari al ricorso per le cause di
valore indeterminato; b) non esiste una sostanziale equiparazione al
processo per le differenze in termini di istruttoria e di rispetto
delle regole del contraddittorio; c) non v’è pubblicità nel
dibattimento; d) i tempi delle decisioni non sono definiti in modo
certo; e) la tipologia delle azioni ammissibili è esclusivamente
quella impugnatoria e demolitoria; f) le materie di ammissibilità
del ricorso straordinario sono state progressivamente circoscritte,
con esclusione di quelle più significative come gli appalti, il
silenzio, la materia elettorale ecc..
Un intervento legislativo
tendente a rivitalizzare il ricorso straordinario dovrebbe
innanzitutto recuperarne la gratuità e quindi la convenienza
economica ad utilizzarlo come rimedio alternativo a fronte
dell’incremento abnorme del contributo unificato per gli atti
giudiziari (legge 24 dicembre 2012, n. 228), che ha indotto
l’avvocatura a ricorrere alla Corte di Strasburgo per violazione del
diritto ad un ricorso effettivo e violazione del diritto di acceso
ad un Tribunale (artt. 6 e 13 della Convenzione) (8).
Dovrebbero
essere ampliate le materie di accesso, e quindi l’ambito di
operatività del ricorso straordinario, nonché la proponibilità delle
medesime azioni previste nel ricorso ordinario, fatte salve quelle
del tutto incompatibili ratione temporis.
Dev’essere
disciplinato il procedimento, assicurando la partecipazione
all’istruttoria, il contraddittorio e la pubblicità del
dibattimento.
Appare infatti contraddittorio che, da un lato,
attraverso significativi interventi legislativi supportati da
contributi interpretativi della giurisprudenza, sia stata realizzata
una progressiva assimilazione dell’istituto al ricorso
giurisdizionale, e, dall’altro, ne sia stata depotenziata l’utilità
e la praticabilità, così come sia mancata una disciplina organica di
modernizzazione di un istituto «d’altri tempi».
Si deve prendere
atto (e trarne le dovute conseguenze in termini procedimentali) che,
attraverso un ricorso straordinario ed un parere-decisione a
contenuto obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, si può
sospendere l’efficacia e l’esecuzione di un provvedimento
amministrativo, sollevare pregiudiziali comunitarie, proporre
incidenti di costituzionalità, esperire il giudizio d’ottemperanza
per l’esecuzione delle decisioni del Capo dello Stato, adire le
Sezioni Unite della Cassazione per motivi di giurisdizione ex art.
111, trasporre, ad iniziativa di tutte le parti, il ricorso
straordinario innanzi al TAR per la prosecuzione del giudizio. E,
tuttavia, per le limitazioni poste da specifiche disposizioni e per
le carenze ordinamentali dovute alla mancanza di un inquadramento
normativo di sistema è impedito di fatto che il ricorso
straordinario assuma la dignità di uno strumento alternativo al
ricorso ordinario.
Non è peraltro condivisibile l’obiezione (9),
richiamata nella motivazione dell’ordinanza di rimessione all’A.P.,
che «qualora venissero estese al procedimento straordinario tutte le
garanzie e le formalità proprie del ricorso giurisdizionale, esso
perderebbe le sue caratteristiche di semplicità, snellezza e
concentrazione, con sostanziale perdita di ogni relativa “ragion
d’essere”».
Ed invero, in disparte la già richiamata
«convenienza» dell’istituto se ne fosse ripristinata la sua
gratuità, ritenuta di grande utilità per l’utente del servizio
giustizia sin dai tempi di Cavour ed ancor di più oggi, in un tempo
di grave crisi economica, l’alternatività offrirebbe la possibilità
di definire una controversia in un unico grado, con ciò realizzando,
egualmente, quella «concentrazione», propria di un rimedio
alternativo.
E’ appena il caso di aggiungere che tale
caratteristica, che talvolta viene indicata come un limite
dell’istituto, e cioè l’assenza di un doppio grado di giurisdizione,
potrebbe essere, per libera scelta delle parti e senza alcun vulnus alla salvaguardia della tutela giurisdizionale, atteso
che il principio del doppio grado di giurisdizione non ha copertura
costituzionale, la peculiarità del rimedio in termini di
concentrazione e celerità, insieme con il termine lungo per
l’esercizio dell’azione impugnatoria.
Sono queste le
considerazioni che, conclusivamente, ci inducono a ritenere
l’impossibilità di risolvere la «questione» del ricorso
straordinario in termini di semplice interpretazione adeguatrice,
senza un positivo intervento del legislatore, con un inquadramento
sistematico dell’istituto nel sistema della giustizia
amministrativa.
V’è infatti il rischio – in disparte l’inutilità
delle soluzioni adottate in termini di un’effettiva agibilità
dell’istituto – che, come rilevato da una diffusa dottrina, la
semplice presa d’atto della progressiva assimilazione del ricorso
straordinario al processo potrebbe avere come negativo riscontro
l’emersione di insufficienze e carenze contrastanti con il valore
fondamentale del giusto processo (10), ma altresì con un ulteriore vulnus del fondamentale principio della certezza del diritto.
E, di questi tempi, non si avverte proprio la necessità di ulteriori
situazioni di dubbio e confusione.
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(1)
Sia consentito richiamare P. Quinto: «Le Sezioni Unite
certificano “la funzione giurisdizionale” del ricorso
straordinario», in Giust-Amm, 4/1/2013; «Consiglio di Stato e
Cassazione, d’accordo, rilanciano il ricorso straordinario», in
Giustizia Amministrativa, 14/6/2011; «Il codice e la
giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario» in Giust-Amm,
2010.
(2) Cons. Stato, Sez. VI, Ordinanza 1 febbraio 2013, n.
673. Pres. Giovannini, Est. De Michele. L’ordinanza dà atto che la
questione della natura del D.P.R. di decisione di un ricorso
straordinario, ai fini della proponibilità del giudizio di
esecuzione e dell’individuazione dell’Organo giurisdizionale
competente, è stata già affrontata dal giudice amministrativo, con
soluzioni non univoche.
(3) Corte di Cassazione, Sezioni Unite,
19 dicembre 2012, n. 23464, in Lex Italia, 8/1/2013.
(4) Corte di
Cassazione, Sez. III, ordinanza interlocutoria nella causa Calcinai
c/ Consiglio Notarile Distretti riuniti Firenze, Pistoia e
Prato.
(5) Parere n. 1124/2011, Ad. 17 aprile 2012.
(6) M.
Macchia. Commento a Consiglio di Stato, Sezioni riunite, parere 7
maggio 2012, n. 2131, in Giornale di diritto amministrativo,
1/2013.
(7) E’ questa la conclusione del parere delle Sezioni
riunite I e II Consiglio di Stato, 7 maggio 2012, n. 2131/12,
«considerando l’ormai consolidata tendenza di ritenere il ricorso
straordinario al Capo dello Stato uno strumento sostanzialmente
giurisdizionale». Le possibilità di modifiche adeguatrici delle
procedure da parte del Consiglio di Stato è disconosciuta da G.
D’Angelo, nel commento, su Giurisprudenza Amministrativa, 2012,
pagg. 525 e segg..
(8) Ricorso dell’Associazione Veneta degli
avvocati amministrativisti alla Corte di Strasburgo, in Lex Italia
8/2/2013.
(9) Cons. Stato, Sez. III, n. 4666 del
4/8/2011.
(10) F. Freni «Il nuovo ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica», ed. Dike, 2010
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(pubblicato
l'11.03.2013)
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