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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 23 aprile 2012 n. 753
C. Allegretta – Presidente, S. Picone – Estensore


1. Pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Camere di commercio – Consiglio – Rappresentanti delle organizzazioni di categoria – Nomina – Procedimento – Controversie – Giurisdizione del giudice amministrativo.

 

2. Pubblica amministrazione – Camere di commercio – Consiglio – Rappresentanti delle organizzazioni di categoria – Nomina – Procedimento – Art.7 comma 1, D.M. n.501 del 1996 – Termine di dieci giorni – Ha natura perentoria.

 

3. Pubblica amministrazione – Camere di commercio – Consiglio – Rappresentanti delle organizzazioni di categoria – Designazione – Dopo i dieci giorni previsti dall’art.7, d.m. n.501 del 1996 – Resta priva di effetti.

 

4. Pubblica amministrazione – Camere di commercio – Consiglio – Rappresentanti delle organizzazioni di categoria – Designazione – Apparentamento – Associazioni – Sottoscrizione congiunta – Obbligo – Inosservanza – Effetti.

 

 

1. Ricadono nella generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo le controversie riguardanti il procedimento per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria nel Consiglio delle Camere di commercio, disciplinato dal D.M. 24 luglio 1996 n.501 (oggi sostituito dal D.M. n. 156 del 2011), perché esso implica l’esercizio di un potere autoritativo da parte della Regione, connotato da non trascurabili aspetti di discrezionalità, rispetto al quale i soggetti a vario titolo coinvolti vantano un interesse legittimo.

 

2. In tema di procedimento per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria nel Consiglio delle Camere di commercio, il termine di dieci giorni sancito dall’art. 7 comma 1, D.M. 24 luglio 1996 n.501, ha natura perentoria.

 

3. In tema di procedimento per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria nel Consiglio delle Camere di commercio, resta priva di effetti l’eventuale designazione comunicata dopo i dieci giorni di cui all’art.7, D.M. 24 luglio 1996 n.501, e, per il settore di riferimento, la Regione deve riassegnare ad altra organizzazione il seggio non coperto da tempestiva designazione.

 

4. In tema di procedimento per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria nel Consiglio delle Camere di commercio, l’apparentamento determina, in capo a tutte le associazioni che vi aderiscono, l’obbligo di sottoscrivere la designazione congiunta dei membri del Consiglio: in difetto, la Regione non potrebbe prendere in considerazione una designazione priva del supporto unanime di tutti i soggetti apparentati, poiché dalla normativa emerge, seppure per implicito, un legame indissolubile tra forza rappresentativa delle associazioni, cumulo della rappresentatività attraverso l’apparentamento, confluenza nelle designazioni congiunte e nomina dei consiglieri per settore.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1339 del 2010, proposto da

Roberto Falcone, Gerardo Giovinazzi, Domenico D’Amico, C.N.A. - Sede Provinciale di Taranto, rappresentati e difesi dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Quintino Sella, 36;

contro



Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31/33; Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia Buonfrate e Pietro Mancarelli, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari, 6;

nei confronti di



Luigi Sportelli, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Nardelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, viale Quinto Ennio, 33; Vito Pietro Chirulli, Vincenzo Cesareo, Giuseppe Lamanna, Giuseppe Cosi, Giancarlo Russo, Antonio Galeone, Confcooperative, Confindustria Taranto, non costituiti;

per l'annullamento



- del D.P.G.R. 16 luglio 2010 n. 873, di nomina del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Taranto, nella parte in cui ha nominato Vito Pietro Chirulli, Vincenzo Cesareo, Giuseppe Lamanna, Giuseppe Cosi, Luigi Sportelli, Antonio Galeone, Giancarlo Russo, su designazione della Confindustria e della Confcooperative; nonché nella parte in cui ha omesso di stabilire la data dell’insediamento del Consiglio;
- del D.P.G.R. 8 luglio 2010 n. 842, con cui le associazioni Confindustria e Confcooperative sono state invitate a far pervenire alla Regione Puglia, entro dieci giorni, la designazione dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio camerale;
- della delibera del 25 agosto 2010 del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Taranto, di elezione del presidente in persona dal sig. Luigi Sportelli;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, compresa la nota del Dirigente del Servizio Attività Economiche della Regione Puglia del 19 luglio 2010 prot. n. 7586, di comunicazione del decreto di nomina dei componenti del Consiglio camerale e di fissazione della data di insediamento dell’organo collegiale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto e di Luigi Sportelli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Giacomo Valla, Marina Altamura, Pietro Mancarelli, Patrizia Buonfrate e Giovanni Nardelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



I ricorrenti Roberto Falcone, Domenico D’Amico e Gerardo Giovinazzi sono componenti del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Taranto.
Insieme alla Confederazione Nazionale Artigiani di Taranto, impugnano gli atti relativi al procedimento di rinnovo del Consiglio camerale, culminato nell’elezione del presidente Luigi Sportelli.
Con D.P.G.R. 15 febbraio 2010 n. 119, la Regione Puglia ha rilevato il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale, sindacale e dei consumatori, ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 501 del 1996 (applicabile ratione temporis alla procedura in esame).
Il decreto è stato notificato alle associazioni che, nei dieci giorni successivi al termine previsto dall’art. 7, primo comma, del D.M. n. 501 del 1996, avrebbero dovuto trasmettere le designazioni dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio.
Tuttavia, nel termine così computato non sono pervenute le designazioni dei quattro rappresentanti di Confindustria per il settore industria e dei tre rappresentanti di Confindustria e Confcooperative (in apparentamento) per i settori servizi alle imprese e trasporti e spedizioni.
La Regione Puglia, con D.P.G.R. 8 luglio 2010 n. 842, ha assegnato alle predette associazioni in via ultimativa l’ulteriore termine di dieci giorni per effettuare le designazioni, che sono pervenute con le modalità di cui si dirà appresso.
Il Consiglio della C.C.I.A.A. di Taranto è stato finalmente nominato con D.P.G.R. 16 luglio 2010 n. 873 e si è insediato il giorno 29 luglio 2010.
Nella prima seduta non è stato eletto il presidente, per difetto della maggioranza qualificata. L’elezione è avvenuta, in seconda convocazione, nella seduta del 25 agosto 2010.
Avverso il decreto regionale di nomina del Consiglio camerale (limitatamente alla posizione dei consiglieri Vito Pietro Chirulli, Vincenzo Cesareo, Giuseppe Lamanna, Giuseppe Cosi, Luigi Sportelli, Antonio Galeone e Giancarlo Russo, designati da Confindustria e Confcooperative) e la successiva delibera di elezione del presidente Luigi Sportelli, i ricorrenti deducono motivi così riassumibili:
1) violazione dell’art. 7 del D.M. n. 501 del 1996 ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto d’istruttoria e sviamento: il D.P.G.R. del 16 luglio 2010 sarebbe stato adottato in carenza di rituale designazione da parte di Confindustria e Confcooperative di Taranto, non essendovi traccia nel fascicolo d’ufficio di atti protocollati in data certa anteriore;
2) sotto diverso profilo, violazione dell’art. 7 del D.M. n. 501 del 1996 ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto d’istruttoria: le designazioni dei tre rappresentanti di Confindustria e Confcooperative (in apparentamento) per i settori servizi alle imprese e trasporti e spedizioni sarebbero state, in realtà, effettuate dalla sola Confindustria e tardivamente ratificate da Confcooperative con nota telegrafica del 26 agosto 2010, dopo che il Consiglio camerale si era insediato ed aveva eletto il proprio presidente;
3) violazione dell’art. 7 del D.M. n. 501 del 1996 ed eccesso di potere per sviamento: in ogni caso, la Regione non avrebbe potuto assegnare a Confindustria e Confcooperative un termine ulteriore rispetto a quello già scaduto, da considerarsi perentorio e non prorogabile;
4) violazione dell’art. 7 del D.M. n. 501 del 1996 ed eccesso di potere per sviamento: il Consiglio camerale avrebbe illegittimamente eletto presidente Luigi Sportelli, dopo che la seduta del 25 agosto 2010 era stata sciolta dal consigliere anziano D’Amico, che aveva contestualmente riconvocato il Consiglio per il giorno 28 agosto 2010;
5) violazione dell’art. 7 del D.M. n. 501 del 1996, incompetenza ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti: la prima convocazione del Consiglio non sarebbe stata disposta dal Presidente della Giunta regionale (con il D.P.G.R. 16 luglio 2010 n. 873), ma sarebbe stata effettuata dal Dirigente regionale delegato.
Si sono costituiti la Regione Puglia, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Taranto ed il controinteressato Luigi Sportelli eccependo l’inammissibilità ovvero l’infondatezza dell’impugnativa.
La domanda di sospensiva è stata respinta con ordinanza di questa Sezione n. 670 del 23 settembre 2010.
Le parti hanno svolto difese e depositato documentazione in vista della pubblica udienza del 7 marzo 2012, nella quale la causa è passata in decisione.

DIRITTO



1. La difesa della C.C.I.A.A. di Taranto eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sull’assunto che i ricorrenti farebbero valere un vero e proprio diritto soggettivo al rispetto della procedura di formazione dell’organo consiliare, come tale azionabile dinanzi al giudice ordinario.
La tesi non può essere condivisa.
Il complesso procedimento per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria nel Consiglio delle Camere di commercio, disciplinato dal D.M. n. 501 del 1996 (oggi sostituito dal D.M. n. 156 del 2011), implica l’esercizio di un potere autoritativo da parte della Regione, connotato da non trascurabili aspetti di discrezionalità, rispetto al quale i soggetti a vario titolo coinvolti vantano un interesse legittimo.
Le relative controversie ricadono, pertanto, nella generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.
2. Deve ugualmente essere respinta l’eccezione di inammissibilità per difetto d’interesse, sollevata concordemente da tutte le parti resistenti
In primo luogo, i ricorrenti Roberto Falcone, Domenico D’Amico e Gerardo Giovinazzi hanno interesse, nella qualità di consiglieri in carica, a perseguire una diversa composizione soggettiva del Consiglio camerale e sono perciò legittimati a contestare in parte qua il decreto regionale di nomina. Non appare trascurabile, poi, il fatto che ad essere censurata sia (anche) la designazione di Luigi Sportelli, poi eletto presidente della C.C.I.A.A. di Taranto dall’organo consiliare nella composizione qui censurata.
Né può esservi dubbio circa la legittimazione dei consiglieri ad impugnare la delibera di elezione del presidente, poiché in tal modo essi fanno valere in via diretta ed immediata una lesione delle proprie prerogative, in relazione alla sedute consiliari alle quali non hanno preso parte (come risulta dalla lettura dei verbali diligentemente depositati in giudizio dalla difesa della C.C.I.A.A. di Taranto).
Allo stesso modo, la Confederazione Nazionale Artigiani di Taranto ha un interesse concreto ed attuale ad ottenere l’esclusione di Confindustria e Confcooperative, e dei membri da queste designati, dal procedimento di formazione dell’organo consiliare (tale essendo, come si vedrà, l’ipotetica conseguenza delle illegittimità denunziate dai ricorrenti con i primi tre motivi), sia al fine di vedere accresciuta la propria rappresentatività a seguito della riattribuzione dei seggi così resisi vacanti, sia al fine di ottenere l’ingresso di diverse organizzazioni di categoria in seno al Consiglio, per i settori venuti in contestazione.
Può perciò passarsi all’esame nel merito delle censure introdotte dai ricorrenti.
3. E’ infondato il primo motivo, con il quale viene messo in dubbio che alla Regione Puglia fossero pervenute, nel termine supplementare assegnato con D.P.G.R. 8 luglio 2010 n. 842, le designazioni dei quattro rappresentanti di Confindustria, per il settore industria, e dei tre rappresentanti di Confindustria e Confcooperative (in apparentamento), per i settori servizi alle imprese e trasporti e spedizioni.
La difesa regionale, ottemperando alla sollecitazione espressa da questa stessa Sezione nell’ordinanza cautelare n. 670/2010, ha prodotto in giudizio:
- copia conforme all’originale della lettera del 15 luglio 2010, sottoscritta dal Presidente di Confindustria Taranto e pervenuta il 16 luglio 2010 (lo stesso giorno dell’adozione del D.P.G.R. di nomina del Consiglio camerale), come da timbro a data del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale apposto sulla prima pagina;
- dichiarazione dei dipendenti regionali Giovanni De Candia e Maria Vox, attestante la circostanza che detta nota è pervenuta alla Regione Puglia tra le 18,30 e le 19,30 del giorno 16 luglio 2010, dopo la chiusura dell’Ufficio protocollo.
Pur in assenza della certezza legale tipicamente ricollegabile alla ricezione dell’atto presso il protocollo generale dell’Amministrazione, avuto riguardo alle peculiarità della vicenda in esame ed in assenza di querela di falso sulla veridicità della dichiarazione, deve ritenersi che l’attestazione postuma sottoscritta da due pubblici dipendenti costituisca valido principio di prova e sia sufficiente a dimostrare che la lettera di designazione di Confindustria Taranto sia effettivamente giunta alla sede della Regione Puglia in data 16 luglio 2010.
La censura è perciò respinta.
4. Invertendo l’ordine di prospettazione di parte ricorrente, va data precedenza al terzo motivo, con il quale viene dedotta la violazione dell’art. 7 del D.M. n. 501 del 1996, in quanto la Regione non avrebbe potuto assegnare a Confindustria e Confcooperative un termine ulteriore rispetto ai dieci giorni già scaduti.
Il motivo è fondato.
Come è noto, il D.M. n. 501 del 1996 disegna un complesso procedimento per la rinnovazione del Consiglio camerale. In sintesi: il Presidente della Regione individua, sulla base dei dati socio-economici della provincia, le organizzazioni cui spetta la designazione dei componenti del Consiglio; contro le determinazioni così adottate è prevista la possibilità di ricorso amministrativo al Ministero dello Sviluppo economico, da proporsi entro trenta giorni dalla loro notifica; le organizzazioni (ed i loro eventuali raggruppamenti) designano i propri rappresentanti entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso amministrativo; a seguito delle designazioni, infine, il Presidente della Regione provvede con decreto alla nomina dei componenti del Consiglio ed alla convocazione della prima seduta.
Secondo l’interpretazione preferibile, il termine di dieci giorni sancito dall’art. 7, primo comma, del D.M. n. 501 del 1996 ha natura perentoria (cfr., in questi termini, TAR Lazio, Latina, 12 giugno 2009 n. 567).
L’intera procedura è infatti improntata alla necessità di garantire il sollecito insediamento dell’organo consiliare: se il termine per la designazione fosse considerato meramente ordinatorio, si finirebbe con il riconoscere a ciascuna organizzazione avente diritto ad uno dei seggi il potere di paralizzare il corso del procedimento. D’altronde, il termine di dieci giorni per l’effettuazione delle designazioni, seppur breve, è del tutto congruo e ragionevole, venendo in rilievo un adempimento non caratterizzato da alcuna complessità.
In questa prospettiva, resta priva di effetti l’eventuale designazione comunicata dopo i dieci giorni di cui al citato art. 7 del regolamento del 1996 e, per il settore di riferimento, la Regione deve riassegnare ad altra organizzazione il seggio non coperto da tempestiva designazione.
Siffatta interpretazione sembra essere condivisa dalla stessa Regione Puglia. Nella premessa del D.P.G.R. 8 luglio 2010 n. 842 (con il quale è stato concesso a Confindustria e Confcooperative il contestato termine ulteriore di dieci giorni), si leggono infatti considerazioni identiche a quelle testé espresse, alle quali tuttavia segue, in modo affatto contraddittorio, la decisione di rimettere in termini le due associazioni inadempienti, senza peraltro che a loro favore vengano ravvisate giustificazioni di forza maggiore.
Discende da quanto detto la fondatezza del terzo motivo e la conseguente illegittimità del D.P.G.R. 16 luglio 2010 n. 873, limitatamente alla nomina di Vito Pietro Chirulli, Vincenzo Cesareo, Giuseppe Lamanna, Giuseppe Cosi, Luigi Sportelli, Antonio Galeone, Giancarlo Russo, su designazione tardiva ed inammissibile di Confindustria e Confcooperative.
5. Va altresì esaminato, per completezza, il secondo motivo di gravame, con il quale i ricorrenti contestano le modalità di designazione per i settori servizi alle imprese e trasporti e spedizioni.
Per tali ambiti, Confindustria e Confcooperative erano apparentate.
L’indicazione dei tre rappresentanti (Luigi Sportelli ed Antonio Galeone per il settore servizi alle imprese; Giancarlo Russo per il settore trasporti) è contenuta nella lettera del 15 luglio 2010 a firma del Presidente di Confindustria Taranto, pervenuta alla Regione Puglia il 16 luglio 2010.
Ivi si legge che “… i nominativi designati per i settori SERVIZI ALLE IMPRESE e TRASPORTI sono stati concordati con la Confcooperative di Taranto”.
E’ però accaduto che il Presidente di Confcooperative Taranto, anziché ratificare la designazione, ha inviato tre lettere datate 21 luglio 2010 e pervenute alla Regione Puglia il 30 luglio 2010 (doc. 3 di parte ricorrente), recanti l’indicazione di diversi soggetti (Grazia Marangione e Maria Addolorata Cecinato per il settore servizi alle imprese; Giovanni Simeone per il settore trasporti), senza fare alcun cenno all’apparentamento con Confindustria.
Lo stesso Presidente di Confcooperative Taranto ha poi trasmesso alla Regione il 24 agosto 2010, quando si era già insediato il nuovo Consiglio camerale, un telegramma del seguente tenore: “Confermo designazioni congiunte apparentamento Confindustria settori servizi alle imprese e trasporti riportate decreto Presidente Regione Puglia 873 del 16 luglio 2010”.
Così ricostruita la sequenza documentale, il motivo di ricorso è fondato.
L’art. 4, secondo comma, del D.M. n. 501 del 1996 stabilisce che le associazioni apparentate devono sottoscrivere congiuntamente ed autenticare la dichiarazione di impegno a partecipare in modo unitario alla formazione del Consiglio camerale. L’art. 7, primo comma, dello stesso regolamento dispone che tutte le associazioni ed organizzazioni, ovvero i loro raggruppamenti, indicano i nominativi dei componenti del consiglio limitatamente al numero di seggi a ciascuno di essi assegnati, sulla base del peso rappresentativo individuale o aggregato.
La partecipazione unitaria, nella forma del raggruppamento, deve essere tale per tutto lo svolgersi del procedimento, fino alla nomina dei consiglieri, di cui la designazione è il presupposto immediato.
Con riguardo a fattispecie analoga, questa Sezione ha recentemente avuto modo di affermare che l’apparentamento determina, in capo a tutte le associazioni che vi aderiscono, l’obbligo di sottoscrivere la designazione congiunta dei membri del Consiglio: in difetto, la Regione non potrebbe prendere in considerazione una designazione priva del supporto unanime di tutti i soggetti apparentati, poiché dalla normativa emerge, seppure per implicito, un legame indissolubile tra forza rappresentativa delle associazioni, cumulo della rappresentatività attraverso l’apparentamento, confluenza nelle designazioni congiunte e nomina dei consiglieri per settore (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 19 ottobre 2011 n. 1556).
La mancanza della designazione comune, sottoscritta da tutte le associazioni nel termine assegnato dalla Regione, è segno che l’accordo su cui si fonda l’apparentamento è venuto meno. La conseguenza, non prevista in modo espresso dal D.M. n. 501 del 1996 ma ricavabile dai principi che informano la procedura, è il venir meno del titolo alla designazione da parte di tutte le associazioni raggruppate, con assegnazione dei seggi vacanti ai soggetti (singoli o raggruppati) immediatamente successivi per rappresentatività nell’ambito del settore in questione.
Il decreto regionale di nomina del Consiglio camerale è stato adottato in carenza insanabile dei presupposti, sulla base di una designazione unilaterale di Confindustria Taranto (lettera del 15 luglio 2010), cui è seguita una discordante designazione unilaterale di Confcooperative Taranto (lettere del 21 luglio 2010).
Non può riconoscersi efficacia sanante alla irrituale e tardiva ratifica inviata da Confcooperative Taranto mediante telegramma, in data 24 agosto 2010, poiché il Consiglio camerale era già formato (su presupposto viziato) ed aveva iniziato la propria attività.
Anche per tale profilo, dunque, è illegittimo e va annullato il D.P.G.R. 16 luglio 2010 n. 873, limitatamente alla nomina di Luigi Sportelli, Antonio Galeone e Giancarlo Russo, avvenuta in difetto di designazione congiunta di Confindustria e Confcooperative.
6. Possono dichiararsi assorbiti gli ultimi due motivi di ricorso, attinenti allo svolgimento delle prime due sedute del Consiglio ed all’elezione del Presidente, giacché dal loro eventuale accoglimento non discenderebbe alcuna maggiore utilità per l’interesse dei ricorrenti.
L’annullamento del decreto di nomina dei sette consiglieri della C.C.I.A.A. (tra i quali figura, come si è visto, il Presidente Luigi Sportelli) travolge in via derivata la delibera consiliare del 25 agosto 2010, anch’essa impugnata.
7. Le spese processuali possono essere integralmente compensate, attesa la complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il D.P.G.R. 16 luglio 2010 n. 873, nei limiti di cui in motivazione, e la delibera consiliare del 25 agosto 2010.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2012





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