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n. 2-2012 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III
TER - Sentenza 26 gennaio 2012 n. 873
Pres. Daniele – Est.
Perna
Sky Italia Srl (Avv. O. Grandinetti) c/ Agcom (Avv. Stato),
Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento – Comunicazioni (n.c.),
Rti - Reti Televisive Italiane Spa, Napoli Canale 21 Srl, Radio Tv Parma
Spa (n.c.), Mtv Italia Srl, Telecom Italia Media Spa (Avv.ti A. D'Urbano,
B. Caravita Di Toritto, F. Pace e L. Sabelli); con l’intervento ad
adjuvandum: Canale 10 s.p.a. (Avv. G. Barneschi); ad opponendum:
Associazione Italiana Per Lo Sviluppo del Digitale Terrestre (Avv.ti C.
Chiola e G. Rossi), Associazione Aeranti-Corallo (Avv.ti A. Badanai e M.
Maiolini), Rai – Radiotelevisione Italiana (Avv. F. P. Iossa) e HSE24
s.p.a. (Avv.ti P. Borghi e M. Protti) |
1. Telecomunicazione – Digitale terrestre – Agcom – Piano
numerazione automatica canali – Adozione – Impugnazione –
Controinteressati – Inconfigurabilità – Ragione – Atto di natura
regolamentare con portata generale
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2. Unione Europea – Direttive – Regolamenti – Differenza
– Immediata applicabilità
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3. Telecomunicazione – Agcom – Atto regolatorio –
Adozione – Finalità – Motivazioni – Indicazione – Necessità – Sussiste –
Repliche ad osservazioni – Necessità – Non sussiste
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4. Telecomunicazione – Digitale terrestre – Canali
“generalisti” nazionali – Inserimento – Interruzione negli archi di
numerazione – Inammissibilità
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5. Telecomunicazione – Digitale terrestre – Ordinamento
canali – Uso efficiente numerazione – Applicazione principio efficienza
azione amministrativa – Configurabilità – Sussiste – Ragione
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6. Telecomunicazione – Digitale terrestre – Agcom – Atti
regolatori – Adozione – Principi su efficiente utilizzo del sistema di
ordinamento canali – Rispetto – Necessità – Sussiste
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1. Il provvedimento con cui l’Agcom, in applicazione
dell’art. 32, comma 2, del d. lgs. n. 177/2005, ha adottato il Piano di
numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre ed
ha dettato le modalità di attribuzione dei numeri alle emittenti nazionali
e alle emittente private locali, ha natura di atto regolamentare;
pertanto, attesa la portata generale delle stesse disposizioni ivi
contemplate, nel caso di ricorso avverso detto provvedimento, non sono
immediatamente configurabili controinteressati in senso tecnico, non
essendo possibile l’individuazione concreta dei soggetti titolari di
interessi contrapposti in un momento antecedente alla sua effettiva
applicazione, prima dell’adozione dei necessari atti attributivi della
numerazione.
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2. Ai sensi del TFUE (art. 288), la “direttiva” si
distingue dal “regolamento” – che è direttamente ed immediatamente
applicabile in ogni sua parte nell’ambito degli ordinamenti nazionali - in
quanto la prima lascia ai Legislatori nazionali margini di attuazione ed
integrazione piuttosto rilevanti rispetto al paradigma comunitario di
riferimento, il cui limite ultimo è rappresentato dal rispetto dello
spirito e della ratio complessiva della direttiva oggetto di
trasposizione, nonché dal generale principio di leale collaborazione.(1)
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3. Nell’atto regolatorio l’Autorità è tenuta ad indicare
la finalità dell’intervento e a motivare la decisione finale, e ciò anche
con riguardo alle osservazioni presentate, ma non è tuttavia tenuta a
fornire una puntuale replica ad ogni osservazione formulata, non
sussistendo alcun obbligo di riportare nel testo del provvedimento
adottato l’analitica esposizione delle osservazioni presentate dalle parti
interessate nel corso del procedimento e la loro puntuale confutazione.(2)
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4. Nella categoria dei “canali generalisti nazionali”
della televisione digitale vanno inclusi tutti i canali digitali nazionali
che diffondono una programmazione generalista, senza che possa
distinguersi tra “ex-analogici” e “non ex-analogici”; il corretto
inserimento di tutti i canali generalisti nazionali nella stessa categoria
logico-concettuale impone la conseguente attribuzione ai suddetti canali
di posizioni dell’LCN continue e contigue in un singolo arco di
numerazione, o in archi di numerazione consecutivi senza ricorso a
interruzioni o frammentazioni.
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5. Nel sistema di ordinamento dei canali della
televisione digitale l’uso efficiente della numerazione è applicazione del
generale principio di efficienza dell’azione amministrativa, quale canone
di comportamento cui la p.a. deve improntare la propria attività a norma
dell’art. 1 della legge 241 del 1990 (3); tale misura dell’agire
dell’Amministrazione è volta a riaffermare l’esigenza di buon andamento
dell’azione amministrativa in coerenza con l’art. 97 Cost..
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6. Il principio dell’efficiente utilizzo del sistema di
ordinamento dei canali e, in particolare, della numerazione, deve essere
tenuto presente dall’Autorità nell’esercizio della propria attività
regolatoria, ancorché esso non sia specificamente menzionato tra i
principi e i criteri direttivi indicati dall’art. 32, comma 2, del d. lgs.
n. 177/2005, T.U..
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(1) CGCE, sent. C-320/99, Commissione c.
Francia.
(2) conf. Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7972;
id., 6 dicembre 2005, n. 2007; nonché Tar Lazio, sez. III-ter, 24 giugno
2011, n. 5633; id., 11 novembre 2007, n. 11260.
(3) conf. Cons.
Stato, sez. V, 11 dicembre 2008, n. 6161; id., sez. IV, 25 maggio 2005, n.
2683; id., 11 marzo 2005, n. 1043 e 28 maggio 2003, n. 2970. |
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