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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 26 gennaio 2012 n. 873
Pres. Daniele – Est. Perna
Sky Italia Srl (Avv. O. Grandinetti) c/ Agcom (Avv. Stato), Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento – Comunicazioni (n.c.), Rti - Reti Televisive Italiane Spa, Napoli Canale 21 Srl, Radio Tv Parma Spa (n.c.), Mtv Italia Srl, Telecom Italia Media Spa (Avv.ti A. D'Urbano, B. Caravita Di Toritto, F. Pace e L. Sabelli); con l’intervento ad adjuvandum: Canale 10 s.p.a. (Avv. G. Barneschi); ad opponendum: Associazione Italiana Per Lo Sviluppo del Digitale Terrestre (Avv.ti C. Chiola e G. Rossi), Associazione Aeranti-Corallo (Avv.ti A. Badanai e M. Maiolini), Rai – Radiotelevisione Italiana (Avv. F. P. Iossa) e HSE24 s.p.a. (Avv.ti P. Borghi e M. Protti)


1. Telecomunicazione – Digitale terrestre – Agcom – Piano numerazione automatica canali – Adozione – Impugnazione – Controinteressati – Inconfigurabilità – Ragione – Atto di natura regolamentare con portata generale

 

2. Unione Europea – Direttive – Regolamenti – Differenza – Immediata applicabilità

 

3. Telecomunicazione – Agcom – Atto regolatorio – Adozione – Finalità – Motivazioni – Indicazione – Necessità – Sussiste – Repliche ad osservazioni – Necessità – Non sussiste

 

4. Telecomunicazione – Digitale terrestre – Canali “generalisti” nazionali – Inserimento – Interruzione negli archi di numerazione – Inammissibilità

 

5. Telecomunicazione – Digitale terrestre – Ordinamento canali – Uso efficiente numerazione – Applicazione principio efficienza azione amministrativa – Configurabilità – Sussiste – Ragione

 

6. Telecomunicazione – Digitale terrestre – Agcom – Atti regolatori – Adozione – Principi su efficiente utilizzo del sistema di ordinamento canali – Rispetto – Necessità – Sussiste

 

 

1. Il provvedimento con cui l’Agcom, in applicazione dell’art. 32, comma 2, del d. lgs. n. 177/2005, ha adottato il Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre ed ha dettato le modalità di attribuzione dei numeri alle emittenti nazionali e alle emittente private locali, ha natura di atto regolamentare; pertanto, attesa la portata generale delle stesse disposizioni ivi contemplate, nel caso di ricorso avverso detto provvedimento, non sono immediatamente configurabili controinteressati in senso tecnico, non essendo possibile l’individuazione concreta dei soggetti titolari di interessi contrapposti in un momento antecedente alla sua effettiva applicazione, prima dell’adozione dei necessari atti attributivi della numerazione.

 

2. Ai sensi del TFUE (art. 288), la “direttiva” si distingue dal “regolamento” – che è direttamente ed immediatamente applicabile in ogni sua parte nell’ambito degli ordinamenti nazionali - in quanto la prima lascia ai Legislatori nazionali margini di attuazione ed integrazione piuttosto rilevanti rispetto al paradigma comunitario di riferimento, il cui limite ultimo è rappresentato dal rispetto dello spirito e della ratio complessiva della direttiva oggetto di trasposizione, nonché dal generale principio di leale collaborazione.(1)

 

3. Nell’atto regolatorio l’Autorità è tenuta ad indicare la finalità dell’intervento e a motivare la decisione finale, e ciò anche con riguardo alle osservazioni presentate, ma non è tuttavia tenuta a fornire una puntuale replica ad ogni osservazione formulata, non sussistendo alcun obbligo di riportare nel testo del provvedimento adottato l’analitica esposizione delle osservazioni presentate dalle parti interessate nel corso del procedimento e la loro puntuale confutazione.(2)

 

4. Nella categoria dei “canali generalisti nazionali” della televisione digitale vanno inclusi tutti i canali digitali nazionali che diffondono una programmazione generalista, senza che possa distinguersi tra “ex-analogici” e “non ex-analogici”; il corretto inserimento di tutti i canali generalisti nazionali nella stessa categoria logico-concettuale impone la conseguente attribuzione ai suddetti canali di posizioni dell’LCN continue e contigue in un singolo arco di numerazione, o in archi di numerazione consecutivi senza ricorso a interruzioni o frammentazioni.

 

5. Nel sistema di ordinamento dei canali della televisione digitale l’uso efficiente della numerazione è applicazione del generale principio di efficienza dell’azione amministrativa, quale canone di comportamento cui la p.a. deve improntare la propria attività a norma dell’art. 1 della legge 241 del 1990 (3); tale misura dell’agire dell’Amministrazione è volta a riaffermare l’esigenza di buon andamento dell’azione amministrativa in coerenza con l’art. 97 Cost..

 

6. Il principio dell’efficiente utilizzo del sistema di ordinamento dei canali e, in particolare, della numerazione, deve essere tenuto presente dall’Autorità nell’esercizio della propria attività regolatoria, ancorché esso non sia specificamente menzionato tra i principi e i criteri direttivi indicati dall’art. 32, comma 2, del d. lgs. n. 177/2005, T.U..

 

 

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(1) CGCE, sent. C-320/99, Commissione c. Francia.
(2) conf. Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7972; id., 6 dicembre 2005, n. 2007; nonché Tar Lazio, sez. III-ter, 24 giugno 2011, n. 5633; id., 11 novembre 2007, n. 11260.
(3) conf. Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2008, n. 6161; id., sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2683; id., 11 marzo 2005, n. 1043 e 28 maggio 2003, n. 2970.

 

 


 

 

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