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| n. 1-2012 - © copyright |
T.A.R. LOMBARDIA - MILANO -
SEZIONE III - Sentenza 16 dicembre 2011 n. 3200
Pres. Giordano -
Est. Gisondi |
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1. Contratti della P. A. - Concessione di costruzione e
gestione - Appalto di lavori - Differenze - Retribuzione del
concessionario - Consiste nel diritto di gestione dell’opera.
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2. Contratti della P. A. - Concessione di costruzione e
gestione- Riparto dei rischi - Rischio di costruzione - Applicazione della
disciplina generale prevista per il contratto di appalto.
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1. Il contratto di concessione di costruzione e gestione
costituisce, al pari del contratto di appalto di lavori pubblici, un
contratto sinallagmatico e si caratterizza in quanto il corrispettivo del
concessionario consiste nell’attribuzione del diritto di gestione
dell’opera.
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2. Nella concessione di costruzione e gestione risulta a
carico del concessionario il rischio di gestione. Quanto al rischio di
costruzione esso ricade sul concessionario a condizione che si resti nei
limiti dell’alea normale del contratto. In caso contrario si applica la
disciplina generale prevista per l’appalto richiamata dall’art. 152 del
Codice dei contratti pubblici.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 689 del
2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
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Metro 5 S.p.A., con gli avv.ti Marco Annoni, Andrea
Segato e Pier Francesco Meneghini nel cui studio in Milano, via A. Saffi,
29 è elettivamente domiciliata;
contro
Comune di Milano in Persona del Sindaco P.T.,
rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Maria Teresa Maffey,
Paola Cozzi, Sara Pagliosa ed elettivamente domiciliato presso gli uffici
della civica avvocatura in via Andreani n. 10 a Milano;
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sul ricorso numero di registro generale 696 del 2011,
proposto da:
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Astaldi Spa, Alstom Ferroviaria Spa, Ansaldobreda Spa,
Ansaldo Srs Spa, Azienda Trasporti Milanesi Spa, Torno Global Contracting
Spa in Stato di Fallimento, rappresentati e difesi dall'avv. Rossana Frau,
con domicilio eletto presso la stessa in Milano, via A.M. Grancini, 8;
contro
Comune di Milano, rappresentato e difeso
dagli avv. Maria Rita Surano, Maria Teresa Maffey, Paola Cozzi, Sara
Pagliosa, con domicilio eletto presso gli uffici della Civica avvocatura
in Milano, via Andreani 10;
nei confronti di
Metro 5, non costituita;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 689 del 2011:
della
deliberazione di G.C. del Comune di Milano reg. 3743 del 23.12.2010 nella
parte in cui ha respinto le osservazioni presentate da Metro 5 S.p.a. a
norma dell'art. 10 bis della L. 241/90, ed ha, quindi, disposto di non
accogliere l’istanza di compensazione per il riconoscimento
dell’incremento del prezzo dei materiali da costruzione presentata da
Metro 5 ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. 23 ottobre 2008 convertito
in L. 22 dicembre 2008 n. 201;
nonché di tutti gli atti preparatori e,
in particolare, la proposta di deliberazione della Direzione Centrale
Mobilità, la Relazione tecnica del RUP; nonché la nota con cui il
Direttore del Settore Attuazione Mobilità Trasporti ha comunicato a Metro
5 che l’istruttoria relativa alla istanza di compensazione si era conclusa
con esito negativo, invitandola a contro dedurre ai sensi dell’art. 10 bis
della L. 241 del 1990.
Nonché per la condanna del Comune di Milano al
pagamento in favore di Metro S.p.a. della somma di Euro 1.274.275,39 a
titolo di compensazione per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da
costruzione impiegati nel 2008 di cui all’art. 1 del D.L. 162 del 2008, se
del caso con le modalità già definite dalla delibera della G.C. n. 2061
del 9 luglio 2010, oltre interessi e rivalutazione, previo accertamento
della sussistenza del relativo diritto
Nonché, con motivi aggiunti
depositati il 3 marzo 2011, del provvedimento, comunicato con nota PG
142610 del 18 febbraio 2011, pervenuta il 24 febbraio 2011, con cui il
Responsabile Unico del procedimento ha approvato lo Stato di avanzamento
lavori n. 41 al 31.1.201.
Quanto al ricorso n. 696 del
2011:
della già citata delibera di G.C. del Comune di Milano n.
3743/2010 in data 23.12.2010 e di tutti gli atti connessi e preordinati;
nonché per la condanna del Comune di Milano a pagare a favore di Metro
S.p.A. la somma di Euro 1.248.491,27 a titolo di compenso per l’aumento
dei prezzi dei materiali da costruzione intervenuto nel 2008 con le
modalità di cui alla D.G.C. n. 2061 del 9 luglio 2010. Nonché, con motivi
aggiunti notificati in data 1 marzo 2011 per l’annullamento del sommario
di contabilità del 31 gennaio 2011 nella parte in cui viene posta a debito
di Metro la somma di Euro 1.248.491,27 e della nota del Dirigente del
Settore Attuazione Mobilità del 24 febbraio 2011 che l’ha
approvata.
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Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di
Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2011 il
dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con il ricorso R.G. 689/2011 Metro 5 S.p.a.,
premesso:
- di essere società di progetto costituita ai sensi dell’art.
37 quinquies della L. 109/94 da parte del raggruppamento temporaneo di
imprese formato da Astaldi S.p.a., Ansaldobreda S.p.a., Ansaldo Trasporti
Sistemi Ferroviari S.p.a., Alstom Ferroviaria S.p.a., Azienda Trasporti
Milanesi S.p.a. e Torno Internazionale S.p.a., aggiudicatario della
concessione di costruzione e gestione della Linea 5 della metropolitana di
Milano dalla Stazione Bignami a quella Garibaldi;
- di aver formulato
in data 3 giugno 2009 istanza ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. 23
ottobre 2008 convertito in legge 162 del medesimo anno per il
riconoscimento della compensazione relativa all’aumento del costo dei
materiali da costruzione con riferimento alle lavorazioni contabilizzate
nell’anno 2008 per un importo complessivo di Euro 1.274.275,00;
- che
il Comune di Milano, in un primo momento, aveva favorevolmente riscontrato
la richiesta inserendola nel quadro economico della seconda variante
approvata con D.G.C. n. 2051 del 9 luglio 2010;
- che il medesimo
Comune, alla luce di un approfondimento istruttorio, ha poi negato il
diritto alla richiesta compensazione reputando a tal fine ostativa la
specifica natura della concessione di opere pubbliche nella quale il
concessionario è remunerato mediante i proventi dell’opera e si assume il
rischio della costruzione e della gestione, potendo attivare, alle sole
condizioni previste nel contratto di concessione, i meccanismi di
revisione del piano economico finanziario che, nella specie, non prevedono
alcuna necessità di riequilibrio in caso di variazione dei prezzi dei
materiali di costruzione;
tanto premesso la Società ricorrente chiede
che venga annullata la delibera in data 23 dicembre 2010 con la quale la
Giunta del Comune di Milano ha rigettato la sua istanza, nonché la
condanna del Comune al pagamento della somma richiesta a titolo di
compensazione per l’aumentato costo dei materiali da costruzione.
Con
il ricorso 696 del 2011 anche la Astaldi S.p.a. in proprio e quale
mandataria del raggruppamento aggiudicatario della concessione ha chiesto
l’annullamento dei sopra menzionati atti con i quali il Comune di Milano
ha rigettato la richiesta di adeguamento di Metro S.p.a. nonché la
condanna del Comune di Milano al pagamento alla Società di progetto delle
somme da essa richieste.
Si è costituito il Comune di Milano per
resistere ai ricorsi.
All’udienza del 2 dicembre 2011, sentiti gli
avvocati delle parti come da separato verbale, relatore Dr. Raffaello
Gisondi, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
I ricorsi in epigrafe devono essere riuniti
perché connessi.
Deve essere preliminarmente dichiarato inammissibile
per difetto di legittimazione il ricorso proposto da Astaldi
S.p.a.
Occorre premettere che le controversie relative alla
compensazione in aumento o in diminuzione del prezzo di cui al comma 4°
dell’art. 133 D.Lgs 163 del 2006 hanno ad oggetto diritti soggettivi che
ricadono nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi
dell’art. 133 comma 1 lett. e) n. 2 del c.p.a.
La norma, infatti, una
volta che ricorrano i presupposti dell’aumento del prezzo di singoli
materiali da costruzione in misura superiore a quella del 10% (8%
nell’anno 2008) rispetto a quello rilevato dal Ministro delle
infrastrutture con proprio DM, e della sussistenza di eventi eccezionali
che lo hanno causato, non lascia alcuna discrezionalità alla p.a. in
ordine alla attribuzione del beneficio all’affidatario dei lavori il
quale, pertanto, può vantare, in proposito, un vero e proprio diritto
soggettivo.
Nella specie il diritto di cui si controverte può
appartenere solo alla società di progetto Metro 5 S.p.a. che ha stipulato
con il Comune di Milano il contratto di concessione per la costruzione e
la gestione della linea metropolitana n. 5.
Essa sola è, quindi,
legittimata a farlo valere, a nulla rilevando che l’aggiudicazione della
gara sia avvenuta in favore del raggruppamento di cui Astaldi S.p.a. è
mandataria (essendo ad esso subentrata la società di progetto nei rapporti
con l’ente aggiudicatore).
Peraltro, anche a voler ipotizzare che
oggetto della controversia sia dato dall’esercizio di un potere
autoritativo cui fanno capo interessi legittimi, la conclusione non
muterebbe in quanto Astaldi S.p.a. non è titolare di un interesse diretto
all’annullamento degli atti impugnati ma di un interesse meramente
riflesso che trova fondamento nel sub contratto da essa stipulato con
Metro 5 S.p.a. per l’esecuzione dei lavori.
Si tratta, quindi, di una
posizione che, al più, avrebbe potuto legittimare un atto di intervento ad
adiuvandum nel giudizio instaurato dal titolare del contratto principale,
ma che non può essere autonomamente fatta valere.
Venendo alla domanda
formulata da Metro 5 S.p.a. con il ricorso 689 del 2011, essa è da
ritenersi fondata nei termini e nei limiti che seguono.
Ai sensi
dell’art. 3 comma 11 del codice dei contratti pubblici, le concessioni di
lavori pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma
scritta, aventi ad oggetto l'esecuzione, ovvero la progettazione, di
lavori pubblici che presentano le stesse caratteristiche di un appalto
pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori
consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto
accompagnato da un prezzo.
Sotto il profilo causale la concessione di
lavori pubblici costituisce, quindi, al pari dell’appalto di lavori, un
contratto sinallagmatico e si caratterizza solo per il fatto che il
corrispettivo per la esecuzione dell’opera è dato dal diritto di gestirla
per un determinato periodo di tempo, anziché dal pagamento di un prezzo in
danaro.
Il contratto di concessione di costruzione e gestione, al pari
dell’appalto di lavori, ha natura commutativa e non aleatoria. Le
prestazioni che ne connotano l’oggetto (realizzazione dell’opera e diritto
di gestirla per un certo arco temporale) sono, infatti, determinate fin
dalla nascita del contratto.
Come accade per tutti i contratti la cui
esecuzione si protragga nel tempo, il valore economico di dette
prestazioni in costanza di rapporto può subire variazioni, anche notevoli,
in reazione alle mutevoli contingenze del mercato.
In difetto di
diversa pattuizione, la distribuzione dei rischi derivanti dalle
oscillazioni del mercato o altre sopravvenienze che alterino l’equilibrio
economico iniziale del contratto è regolata dalla disciplina generale del
codice civile e da quella speciale attinente lo specifico tipo
contrattuale.
Per quanto riguarda l’appalto pubblico di lavori il
rischio relativo all’aumento del costo dei materiali di costruzione è
disciplinato dai commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 163 del 2006 che lo pongono a
carico della stazione appaltante qualora l’aumento sia causato da
“circostanze eccezionali” e lo scostamento di valore risulti superiore ad
una certa soglia normativamente predeterminata.
Si tratta di norme che,
analogamente a quanto dispone l’art. 1664 c.c. per l’appalto privato,
stabiliscono i limiti della cd. “alea normale del contratto” che, in
quanto prevedibile al momento della stipula, deve essere sopportata da
ciascun contraente.
Parte ricorrente sostiene che tale disciplina
riguarderebbe anche la concessione di lavori in forza del suo richiamo da
parte dell’art. 152, comma 1, del codice dei contratti pubblici a mente
del quale alle “procedure di affidamento” di cui al capo III (“promotore
finanziario e società di progetto”) si applicano le norme previste in
materia di programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori contenute
nel titolo III del capo II, fra le quali rientra, appunto l’art.
133.
Secondo il Comune di Milano, invece, essa sarebbe incompatibile
con la concessione di lavori pubblici nella quale l’equilibrio economico
finanziario dell’investimento non potrebbe essere garantito da una
prestazione in danaro dal momento che, di regola, il corrispettivo
dell’esecutore consiste nel diritto di gestire l’opera. In tale tipologia
contrattuale il ripristino dell’equilibrio finanziario si attuerebbe
mediante la revisione del piano economico finanziario che sta alla base
del contratto la quale è ammessa solo nei casi previsti dalla legge e
dalla convenzione.
Tuttavia, la disciplina legislativa (anche di rango
comunitario) della concessione di lavori non solo non prevedrebbe
l’aumento dei costi dei materiali fra le cause di revisione del piano
economico finanziario, ma porrebbe espressamente a carico del
concessionario il “rischio di costruzione” (decisione Eurostat dell’11
febbraio 2004 applicabile ai contratti di partenariato pubblico privato in
forza del richiamo contenuto nel comma 15 ter dell’art. 3 del D.Lgs
163/2006), nel cui ambito certamente rientra quello di aumento dei costi
dei materiali.
Del pari anche la disciplina convenzionale contenuta nel
contratto di concessione stipulato fra le parti porrebbe espressamente a
carico del concessionario il rischio di costruzione (lettera “u” delle
premesse della convenzione integrativa del 2 febbraio 2011) e,
conseguentemente, non includerebbe l’aumento dei costi fra gli eventi che
giustificano la revisione del piano economico finanziario.
Le
argomentazioni addotte dal Comune di Milano sono, tuttavia, prive di
fondamento.
Il fatto che la remunerazione del concessionario consista
anziché in una prestazione pecuniaria nella attribuzione del diritto di
gestire l’opera realizzata non incide sul riparto dei rischi relativi alla
costruzione.
La maggiore alea che il concessionario si accolla rispetto
all’appaltatore riguarda, infatti, la gestione dell’opera: egli nel
momento in cui accetta che il proprio investimento venga remunerato
attraverso la concessione del diritto di sfruttare economicamente il
manufatto realizzato si assume un rischio di impresa che, normalmente,
grava sull’ente concedente.
A parte ciò il contratto di concessione, in
base alla sua stessa definizione normativa (sia interna che comunitaria),
non presenta differenze rispetto ad un comune contratto di appalto, con la
conseguenza che il rischio di costruzione assunto dal concessionario
rimane nei limiti dell’alea normale tipica dell’appalto di lavori.
Ciò,
del resto, trova conferma nel fatto che l’art. 152 codice dei contratti
sancisce l’applicabilità ai contratti di concessione di costruzione e
gestione affidati tramite la procedura del promotore finanziario di tutta
la disciplina della programmazione progettazione ed esecuzione dei lavori
dettata per il contratto di appalto, nella quale rientra anche il compenso
revisionale per l’aumento del costo dei materiali di costruzione; e trova
altresì conferma nel fatto (per certi versi speculare) che la disciplina
speciale della concessione di costruzione e gestione (art. 143 del codice
dei contratti) si occupa soltanto degli effetti sull’equilibrio economico
del contratto delle sopravvenienze suscettibili di intaccare la
rimuneratività della gestione dell’opera (come le modifiche tariffarie) e
non di quelle che incidono sui costi di costruzione.
Le predette
conclusioni non mutano per effetto del recente inquadramento della
concessione di costruzione e gestione nell’ambito dei cd. contratti di
partenariato sovente connotati dal finanziamento privato anziché pubblico
dell’opera.
Lo schema del partenariato è, infatti, compatibile con
l’erogazione di contributi pubblici a parziale copertura degli
investimenti effettuati dai privati, a condizione che non siano di entità
tale da eliminare l’alea della gestione nella quale rientrano il rischio
di variabilità della domanda e quello connesso alla soddisfazione delle
richieste dell’utenza (cd. rischio della disponibilità).
E’ in tal
senso che va intesa la decisione Eurostat dell’11 febbraio 2004, secondo
la quale i contratti di partenariato che consentono alle pubbliche
amministrazioni di allocare i costi delle opere “off balance” si
caratterizzano per il fatto di far gravare sul partner privato, oltre al
rischio di costruzione, almeno quello della domanda o della
disponibilità.
Tale decisione, diversamente da quanto afferma il Comune
di Milano, non prevede, quindi, che il contratto di partenariato comporti
il trasferimento sul concessionario dell’intero rischio di costruzione,
ivi compresa la parte eccedente l’alea normalmente assunta dal
costruttore, ma soltanto che, “in aggiunta” al normale rischio di
costruzione gravante sull’appaltatore, la parte privata del contratto di
partenariato deve assumere almeno uno dei due rischi tipici della gestione
(della domanda e/o della disponibilità), non potendo altrimenti l’opera
essere contabilizzata “off balance”.
Vero è, tuttavia, che nel
contratto di concessione di costruzione e gestione l’adeguamento
dell’equilibrio contrattuale ai costi eccedenti l’alea normale del
contratto non necessariamente deve avvenire attraverso il pagamento di una
somma di danaro.
Essendo la parte preponderante dell’investimento
remunerata attraverso il diritto di gestire l’opera, appare conforme allo
schema causale del contratto che l’alterazione dell’equilibrio
contrattuale dovuta all’aumento dei costi di costruzione per effetto di
eventi eccezionali ed imprevedibili possa avvenire anche tramite il
mutamento delle condizioni della gestione previste nel piano economico
finanziario (come la durata della concessione, il regime tariffario,
etc.).
Per tali ragioni, nonostante l’art. 143 del D.Lgs 163 del 2006
non annoveri fra le cause di revisione del PEF l’aumento dei costi dei
materiali o della manodopera, appare pienamente lecita una disciplina
convenzionale che, invece, includa tale evento fra i presupposti che ne
comportano la rinegoziazione; e, comunque, anche in assenza di una
specifica previsione contrattuale, il concessionario che reclami il
compenso revisionale non potrebbe rifiutare in buona fede l’offerta
dell’amministrazione di far fronte ai maggiori costi attraverso modalità
diverse dal pagamento di una somma di danaro.
Nel caso di specie,
peraltro, il contratto di concessione stipulato dalle parti esclude che la
copertura dei costi dell’opera possa automaticamente dar luogo a
versamenti in danaro diversi ed ulteriori rispetto a quelli
contrattualmente previsti a titolo di contributo (si veda in proposito il
punto n. 11.5 della convenzione).
Pertanto, ogni variazione del quadro
economico dell’operazione può avvenire solo attraverso una rinegoziazione
delle condizioni previste dal piano economico finanziario come, ad
esempio, il termine di durata della concessione, il corrispettivo di
gestione, il contributo per gli oneri sostenuti dal concessionario (art.
36.3).
La convenzione prevede, tuttavia, una elencazione esaustiva e
tassativa delle sopravvenienze che possono dar luogo alla revisione del
PEF la quale contempla tutti i rischi afferenti sia la fase di gestione
che quella di costruzione (punti nn. 14.8, 15.1, 18.7, 19.6, 24.4) che,
secondo il regolamento negoziale, possono generare la necessità di un
riequilibrio delle condizioni contrattuali.
Le parti non hanno
espressamente incluso fra le sopravvenienze rilevanti ai fini della
revisione del PEF l’aumento dei costi di costruzione oltre la soglia
prevista dall’art. 133 del codice dei contratti.
Esse hanno tuttavia
annoverato fra le cause di revisione del piano anche la “forza
maggiore”.
In base alla definizione che ne dà la convenzione all’art.
1, la forza maggiore comprende eventi traumatici che causano
l’impossibilità totale o parziale di adempiere al contratto, ivi compresa
l’impossibilità di accedere a materie prime o servizi a tal fine
necessari.
Sulla scorta di tale enunciazione, tuttavia, appare
difficilmente spiegabile il motivo per cui la forza maggiore sia stata
inclusa fra i presupposti che determinano la revisione del PEF, dal
momento che l’impossibilità sopravvenuta, a differenza della eccessiva
onerosità, comporta necessariamente la risoluzione del contratto e non la
sua modifica in funzione conservativa.
In mancanza di elementi che
possano gettare luce su quale sia stata la effettiva volontà delle parti,
il Collegio deve fare ricorso ai cd criteri di interpretazione oggettiva
e, in particolare, a quelli previsti dagli artt. 1367, 1369 e 1371 comma 2
c.c.
Invero, se intesa in senso letterale la clausola di forza maggiore
non potrebbe avere alcuna applicazione nel contesto della revisione del
PEF di cui all’art. 36 della convenzione.
Occorre allora dare a tale
concetto una connotazione relativa e non assoluta includendo nella
definizione anche eventi imprevedibili e non rientranti nel ragionevole
controllo delle parti che, pur non impedendo in senso assoluto
l’adempimento delle obbligazioni previste nella convenzione, lo rendono,
comunque, eccessivamente gravoso, determinando uno squilibrio rilevante
fra le prestazioni corrispettive.
Si tratta di una opzione ermeneutica
conforme all’oggetto ed alla natura del contratto di concessione di
costruzione e gestione (in quanto mantiene il rischio di costruzione
nell’ambito dell’alea normale assunta dal concessionario) e che determina
altresì un equo contemperamento degli interessi delle parti.
Intesa in
tal senso la clausola si presta a ricomprendere anche l’imprevisto aumento
dei prezzi dei materiali di costruzione avvenuto nel 2008. Lo stesso
legislatore, infatti, ha qualificato tale evento come straordinario ed
imprevedibile.
La sua idoneità ad incidere concretamente
sull’equilibrio contrattuale è poi attestata dal fatto che le stesse parti
hanno considerato come causa di revisione del PEF tutti i maggiori costi
derivanti dagli eventi tipizzati che superino la franchigia di due milioni
di Euro (art. 36), nella specie già esaurita.
Alla luce di quanto sopra
la domanda formulata da Metro 5 può, quindi, essere accolta solo in parte
in quanto l’aumento dei costi dei materiali di costruzione intervenuto nel
2008 non determina automaticamente un obbligo del concedente di
corrispondere il compenso revisionale di cui all’art. 133 del codice dei
contratti pubblici, ma comporta la necessità di procedere al riesame
congiunto del PEF secondo quanto previsto dall’art. 36 della
convenzione.
Le spese relative al ricorso promosso da Astaldi S.p.a.
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono,
invece, giusti motivi per compensare le spese del ricorso promosso da
Metro 5, attesa la novità delle questioni trattate. Resta comunque fermo a
carico della parte soccombente l’onere di rimborso del contributo
unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis1, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, aggiunto dalla lettera e) del comma 35-bis dell’art. 2, D.L.
13 agosto 2011, n. 138, nel testo integrato dalla legge di conversione 14
settembre 2011, n. 148.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia. Sezione Terza di Milano, definitivamente pronunciando sui
ricorsi riuniti in epigrafe:
- dichiara l’inammissibilità del ricorso
n. 696/2011 proposto da Astaldi S.p.a. per difetto di legittimazione della
stessa.
Condanna Astaldi S.p.a. alla refusione delle spese di lite in
favore del Comune di Milano, che liquida in Euro 2.500,00 oltre accessori
di legge.
- accoglie il ricorso n. 689/2011 promosso da Metro 5 S.p.a.
ordinando al Comune di Milano di esaminare la domanda di compensazione dei
maggiori costi di costruzione intervenuti nel 2008 attivando la procedura
di revisione del PEF di cui all’art. 36 della convenzione con cui è stata
affidata la concessione.
Compensa le spese fra Metro 5 S.p.a. ed il
Comune di Milano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di
consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi,
Referendario
Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/12/2011
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