REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in
sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 40 di
A.P. del 2012, proposto da:
Presidente del Consiglio di Stato,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Giovanni Lo Bue, Salvatore Virzi', Simonetta
Vaccari, rappresentati e difesi dall'avv. Guido Corso, con domicilio
eletto presso Guido Corso in Roma, viale Trastevere, 78;
per regolamento di competenza
sul ricorso proposto in primo grado da
Giovanni Lo Bue, Salvatore Virzì e Simonetta Vaccari davanti al T.A.R.
Sicilia, sede di Palermo ed ivi iscritto al numero 1925/2012
R.G.-concernente composizione collegio per l'elezione di un giudice della
Corte Costituzionale - esclusione componenti laici consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana
Visto il regolamento di
competenza chiesto da/ovvero proposto di ufficio da;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di Giovanni Lo Bue, Salvatore Virzi' e Simonetta
Vaccari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Visti gli artt. 15 e 16, cod. proc. amm.;
Relatore nella
camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2012 il Cons. Pier Giorgio
Lignani e udito l’avvocato dello Stato Borgo;
FATTO E DIRITTO
1. In previsione dell’imminente indizione delle
operazioni per la elezione del giudice della Corte costituzionale espresso
dal Consiglio di Stato (Costituzione, art. 135, primo comma; legge n.
87/1953, artt.1-2; legge costituzionale n. 2/1967, art. 4) alcuni dei
componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana, correntemente ma impropriamente detti “laici” (ossia non tratti
dal Consiglio di Stato ma designati nei modi previsti dal d.lgs. n.
373/2003), hanno chiesto di essere riconosciuti membri di diritto di quel
Collegio elettorale, e quindi di potervi esercitare il diritto di
voto.
Acquisiti i pareri del Presidente del C.G.A. (che si è espresso
in senso favorevole) e del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa (che ha ritenuto di non doversi pronunciare nel merito) il
Presidente del Consiglio di Stato ha emesso il decreto 10 ottobre 2012, n.
56, con il quale ha respinto l’istanza, ed ha determinato la composizione
del Collegio elettorale senza includervi i predetti.
2. Tre degli
originari istanti, e cioè i dottori Lo Bue, Virzì e Vaccari, hanno
impugnato davanti al T.A.R. Palermo il decreto del Presidente del
Consiglio di Stato.
Successivamente, con “motivi aggiunti”, hanno
impugnato altresì il decreto del Presidente del Consiglio di Stato, n. 65
del 31 ottobre 2012, con il quale è stato convocato il Collegio elettorale
per i giorni 28 e 29 novembre 2012, confermandosi l’elenco dei componenti
e quindi anche l’esclusione dei predetti.
3. In sede cautelare, il
T.A.R. Palermo ha pronunciato l’ordinanza n. 717 del 20-21 novembre 2012,
con la quale ha respinto la relativa domanda dei
ricorrenti.
L’ordinanza di diniego è stata impugnata davanti al C.G.A.
con ricorso depositato il 22 novembre 2012, contenente anche la richiesta
di un decreto presidenziale urgente. Il decreto è stato emesso il giorno
successivo (23 novembre) ed ha accolto la domanda cautelare limitatamente
all’ammissione dei ricorrenti al voto, “con riserva”. La trattazione
dell’appello cautelare davanti al C.G.A. in sede collegiale è stata
fissata il 14 dicembre 2012.
4. Con atto spedito per la notifica il 22
novembre 2012, l’Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio di Stato (quale parte resistente nel giudizio
promosso davanti al T.A.R. Palermo dai dottori Lo Bue, Virzì e Vaccari) ha
proposto istanza di regolamento di competenza indicando come competente il
T.A.R. Lazio.
Il procedimento di regolamento di competenza è stato
rimesso all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in composizione
integrata con i membri del C.G.A, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n.
373/2003.
Si sono costituiti in questa sede i soggetti ricorrenti in
primo grado, depositando una memoria difensiva con la quale sostengono
argomentatamente la correttezza della scelta da loro fatta con riferimento
alla competenza del T.A.R. Sicilia..
5. Vengono in questione i diversi
criteri indicati dal codice del processo amministrativo per
l’individuazione del giudice di primo grado competente a giudicare la
controversia in oggetto (in questo caso, poi, la scelta del giudice di
primo grado si riflette anche su quella del giudice di secondo grado,
stante che le decisioni del T.A.R. Sicilia si impugnano davanti al
C.G.A.).
Com’è noto, i criteri generali e prioritari sono due: (a)
quello della sede dell’autorità emanante; (b) quello del luogo in cui si
producono gli effetti dell’atto impugnato.
Non occorre qui
approfondire come interagiscano e si combinino fra loro questi due
criteri, giacché in questa fattispecie portano entrambi allo stesso
risultato, ossia alla competenza del T.A.R. del Lazio, sede di Roma.
Infatti:
(a) l’autorità emanante è un organo centrale dello Stato, con
sede nella capitale (il Presidente del Consiglio di Stato);
(b) gli
effetti dell’atto impugnato si producono a loro volta a Roma (se si ha
riguardo allo svolgimento materiale della procedura elettorale cui gli
interessati hanno chiesto di partecipare) ovvero nell’intero territorio
nazionale (se si ha riguardo agli effetti sulla composizione del Collegio
elettorale di cui alla legge n. 87/1953 – che è un organo statale con
competenza non territorialmente limitata - o, comunque, al risultato della
procedura, che è la nomina di un giudice della Corte costituzionale; esito
conclusivo rispetto al quale l’atto che determina la composizione del
Collegio è, all’evidenza, un atto endoprocedimentale).
6. E’ tuttavia
trasparente – e del resto è stato confermato dalla loro memoria difensiva
- che i ricorrenti, rivolgendosi al T.A.R. Palermo, hanno inteso riferirsi
ad un terzo criterio: quello detto del “foro speciale del pubblico
impiego” o della sede di servizio, come previsto dall’art. 13, comma 2,
del processo amministrativo: «Per le controversie riguardanti pubblici
dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui
circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio».
La
disposizione in esame, peraltro, non può essere interpretata alla lettera.
Infatti, dal punto di vista strettamente letterale, potrebbe sembrare che
tale criterio speciale si applichi ogni volta che una delle parti in causa
sia un pubblico dipendente, quali che siano la materia e l’oggetto della
controversia. Di fatto però è sempre stato pacifico che la disposizione si
riferisca specificamente (e restrittivamente) alle controversie in materia
di pubblico impiego, ossia a quelle tra l’impiegato e l’amministrazione
(intesa quale datore di lavoro) e abbiano per oggetto pretese (diritti o
interessi) inerenti al rapporto di lavoro. Il tutto, s’intende, a
condizione che si tratti di rapporto lavorativo conservato alla
giurisdizione del giudice amministrativo dopo la riforma del d.lgs. n.
80/1998.
7. Sembra ora difficile ridurre la presente controversia nei
termini di una vertenza fra dipendente e datore di lavoro per una
questione relativa al rapporto d’impiego, laddove il vero oggetto del
contendere è la legittima composizione del collegio cui spetta designare
un giudice della Corte costituzionale; collegio ad hoc che
rappresenta il Consiglio di Stato, o se si preferisce la sua magistratura
ma che non si identifica pienamente con il Consiglio di Stato (la legge n.
87/1953, art. 2, primo comma , lettera b), dispone che di esso
fanno parte «il Presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede, i
presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato» mentre
all’epoca dell’emanazione della legge facevano parte del Consiglio di
Stato e della sua magistratura, a tutti gli effetti, anche i referendari e
primi referendari, non compresi però fra gli elettori).
In questa
occasione, la contestazione sulla composizione del collegio è stata
sollevata da soggetti interessati a farne parte, ma che ne sono stati
esclusi; ma avrebbe potuto essere sollevata anche in altro modo, ad
esempio mediante l’impugnazione dell’esito della votazione da parte di un
candidato soccombente e quindi interessato a sostenere che il voto fosse
viziato dalla partecipazione di soggetti non legittimati, ovvero dalla
esclusione di soggetti legittimati. Ciò sembra comprovare che non si
tratti di una semplice controversia lavoristica fra dipendente e datore di
lavoro; e d’altra parte, se la contestazione fosse stata sollevata da
altri, come pure era possibile, non vi è dubbio che la cognizione sarebbe
spettata, in primo grado, al T.A.R. Lazio.
8. In ogni caso, anche
volendo ammettere che quella in esame sia una controversia “di pubblico
impiego” in senso stretto, e come tale soggetta alla regola concernente il
“foro del pubblico impiego”, va notato che tale regola è stata sempre
applicata con talune importanti eccezioni, sia nella vigenza dell’attuale
codice del processo, sia in quella della corrispondente disposizione
dell’art. 3, secondo comma, della legge n. 1034/1971.
Sin dalle prime
applicazioni della legge istitutiva dei T.A.R. (i quali com’è noto sono
entrati in funzione il 1° aprile 1974) è stato chiarito che «il foro
speciale della sede di servizio dell’impiegato ricorrente è destinato a
cedere rispetto alla regola generale della sede dell’autorità emanante
quando fra gli atti impugnati ve ne sia qualcuno che sia idoneo a spiegare
effetti al di fuori dell’ambito circoscrizionale del Tribunale periferico
o nei confronti di altri impiegati» (Cons. Stato, sez. VI, 12 febbraio
1980, n. 163).
Concetti analoghi si trovano espressi in Sez. VI, 17
dicembre 1976, n. 476; sez. VI, 19 dicembre 1975, n. 707, e numerose altre
anche successive.
Si giunge così alla decisione dell’Adunanza Plenaria
16 novembre 2011, n. 20, che ha affermato la competenza del T.A.R. Lazio
negando quella del T.A.R. Sicilia mentre vi sarebbero stati argomenti per
sostenere il contrario sia avendo riguardo alla sede di servizio del
ricorrente, sia avendo riguardo al luogo di produzione dell’effetto finale
(conferimento delle funzioni di presidente di sezione interna del T.A.R.
Sicilia). Nondimeno l’Adunanza Plenaria ha affermato, come si è detto, la
competenza del T.A.R. Lazio, perché il provvedimento impugnato (rigetto,
da parte del plenum del C.P.G.A., della proposta formulata dalla
commissione per il conferimento delle funzioni al ricorrente) apparteneva
ad una sequenza procedimentale più ampia.
Precisamente, nella sentenza
si legge: «in concreto, gli atti impugnati dal ricorrente dinanzi al
TAR non riguardano, isolatamente, il rapporto di pubblico impiego
dell'interessato, ma concernono, in termini più ampi, la procedura
selettiva e valutativa adottata dal CPGA per l'assegnazione delle funzioni
di Presidente di Sezione Interna... Si tratta, all'evidenza, di atti che
non sono limitati alla definizione dei contenuti del rapporto di servizio
del singolo magistrato ricorrente, ma investano l'organizzazione degli
uffici della Giustizia Amministrativa, coinvolgendo le posizioni di una
pluralità di magistrati, indipendentemente dalle loro diversificate sedi
di servizio... E ciò porta ad affermare che, in concreto, nemmeno
l'impugnazione delle determinazioni concrete adottate dal CPGA,
concernenti l'attribuzione delle funzioni di presidente di sezione
interna, potrebbe essere ricondotta ad una mera "controversia riguardante
pubblici dipendenti", soggetta al criterio della sede di
servizio».
9. Ora, come si è già messo in evidenza, gli atti
impugnati davanti al T.A.R. Palermo in questo caso appartengono ad una
sequenza procedimentale più ampia, che coinvolge più soggetti interessati
– nonché interessi pubblici di gran lunga soverchianti la sfera del
rapporto d’impiego - e il fatto che essa venga decisa in un senso o
nell’altro incide inevitabilmente sulla legittimità degli atti ulteriori,
rispetto ai quali quelli impugnati sono meramente prodromici.
10. Tanto
basta, ad avviso del Collegio, per concludere che anche nella presente
fattispecie, pur diversa da quella decisa con la sentenza n. 20/2011, ma
con rilevanti analogie, si deve affermare la competenza del T.A.R. del
Lazio, sede di Roma.
Si può dunque prescindere dall’affrontare il
problema se ai fini di cui si discute sia rilevante il fatto che con i
motivi aggiunti è stato impugnato un atto sopravvenuto (la convocazione
del collegio elettorale, con fissazione della data della votazione)
sicuramente esorbitante dal rapporto d’impiego dei ricorrenti, per quanto
largamente si voglia intendere il relativo concetto.
11. Le spese della
presente fase del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza Plenaria) definitivamente pronunciando sul regolamento di
competenza in epigrafe, dichiara competente il Tar del Lazio, sede di
Roma.
Compensa fra le parti le spese della presente fase del
giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno
10 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini,
Presidente
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Stefano Baccarini,
Presidente
Paolo Numerico, Presidente
Giuseppe Severini,
Presidente
Alessandro Botto, Consigliere
Rosanna De Nictolis,
Consigliere
Antonino Anastasi, Consigliere
Marzio Branca,
Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Anna Leoni,
Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Raffaele Greco,
Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Vincenzo Neri,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2012