Lekbir Charaf, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni
Dionigi, con domicilio eletto presso Giovan Vincenzo Placco in Roma, via
Basento N. 37;
contro
U.T.G. - Prefettura di Perugia, Ministero
dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per
legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Associazione Progetto Diritti Onlus;
per l’esecuzione del giudicato
di cui alla sentenza breve del CONSIGLIO di
STATO - ADUNANZA PLENARIA n. 00007/2011, resa tra le parti, concernente
DINIEGO EMERSIONE DA LAVORO IRREGOLARE
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G.
- Prefettura di Perugia e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli
atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18
giugno 2012 il Cons. Marzio Branca e udito l’avv. Gianni Dionigi per il
ricorrente, nessuno comparso per l’Amministrazione intimata;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza 2 maggio 2011 n. 7 dell’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, è stato annullato, in accoglimento
dell’appello proposto dal sig. Lekbir Charaf, il provvedimento di rigetto
dell’istanza di emersione di lavoro irregolare emesso dalla Prefettura –
U.T.G. di Perugia. Con la detta sentenza la stessa Amministrazione è stata
condannata a rifondere all’appellante le spese dei due gradi del giudizio,
nella misura di euro 3.000,00, oltre gli accessori di legge.
Con il
ricorso in epigrafe, il sig. Lekbir Charaf espone di avere invitato, con
fax in data 19 maggio 2011, l’U.T.G., la Questura e l’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Perugia ad ottemperare alla sentenza con
particolare riferimento alla corresponsione delle spese.
L’istanza è
rimasta senza esito, e, pertanto, l’interessato ha proposto il ricorso di
cui all’art. 112 e ss. del codice del processo amministrativo, chiedendo
che sia impartito l’ordine all’Amministrazione intimata di provvedere al
pagamento di quanto dovuto in forza della suddetta sentenza, oltre gli
interessi legali; che sia nominato una commissario ad acta per
l’ipotesi di inosservanza del termine all’uopo fissato; che
l’Amministrazione sia condannata alle spese del presente
giudizio.
L’U.T.G. di Perugia si è costituito in giudizio, ma non ha
depositato alcuno scritto difensivo.
Alla camera di consiglio del 18
giugno 2012, udito il difensore del ricorrente, il ricorso è stato
trattenuto in decisione.
2. Il ricorso deve essere accolto.
L’art.
12 del codice del processo amministrativo stabilisce che il giudizio di
ottemperanza può essere proposto avverso le sentenze del giudice
amministrativo passate in giudicato. A norma dell’art. 324 del codice di
procedura civile – con enunciazione valida anche nel processo
amministrativo ex art. 39 cod.proc.amm. - si definisce passata in
giudicato la sentenza avverso la quale non sono più ammessi mezzi
impugnazione. L’art. 327 del medesimo codice, a sua volta, dispone che,
prescindendo dall’ipotesi della notificazione alla controparte, la
sentenza non può essere oggetto di impugnazione dopo che siano trascorsi
sei mesi dalla pubblicazione (il termine di un anno è stato così ridotto
dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
Nella
specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è stata pubblicata il 10
maggio 2011, e il presente ricorso è stato notificato il 18 aprile 2012,
quindi ben oltre il termine per la formazione del giudicato.
Il
giudicato, tuttavia, secondo l’assunto del ricorrente non contraddetto
dall’Amministrazione, è rimasto inottemperato per quanto concerne la
rifusione delle spese, in relazione ai due gradi di giudizio conclusi con
la sentenza n. 7 del 2011 di questa Adunanza Plenaria.
Sussistono,
pertanto, i presupposti per l’adozione del confronti dell’U.T.G. di
Perugia delle statuizioni previste dall’art. 14 del codice del processo
amministrativo, nonché per la condanna alle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza Plenaria) accoglie il ricorso in epigrafe, e, per
l’effetto:
ordina all’Ufficio Territoriale del Governo di Perugina di
corrispondere al sig. Lekbir Charaf l’importo di euro 3.000,00, maggiorato
degli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza
ottemperanda fino al dì del soddisfo, oltre al pagamento degli accessori
di legge;
assegna per l’adempimento il termine di giorni 30 (trenta)
dalla comunicazione, o se anteriore dalla notificazione, della presente
sentenza;
il Capo del Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione pro-tempore è nominato, con facoltà di delega, commissario ad acta, affinché, se il detto termine non risulti osservato,
provveda, su richiesta dell’interessato, all’adozione dei provvedimenti
necessari ad assicurare l’esecuzione della presente sentenza;
condanna
l’U.T.G. di Perugina al pagamento in favore del ricorrente delle spese,
competenze e onorari del presente giudizio, che liquida in euro 3.000,00
oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del giorno 18 giugno 2012 con l'intervento dei
magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente del Consiglio di
Stato
Giorgio Giovannini, Presidente aggiunto del Consiglio di
Stato
Gaetano Trotta, Presidente di sezione
Pier Giorgio Lignani,
Presidente di sezione
Stefano Baccarini, Presidente di
sezione
Alessandro Botto, Consigliere
Rosanna De Nictolis,
Consigliere
Marzio Branca, Consigliere, Estensore
Francesco
Caringella, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Maurizio Meschino,
Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Angelica Dell'Utri,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2012