Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 9-2012 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 3 luglio 2012 n. 24
Pres. Coraggio - Est. Branca
Lebkir Charaf (Avv. G. Dionigi) / U.T.G. – Prefettura di Perugia (Avv.Gen. St.)


1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Esperibilità – Presupposti – Formazione del giudicato – Condizioni.

 

2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Per ottenere il pagamento delle spese di un precedente giudizio – Ammissibilità.

 

 

1. L’art. 112 del c.p.a. stabilisce che il giudizio di ottemperanza può essere proposto avverso le sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato. A norma dell’art. 324 del c.p.c. – con enunciazione valida anche nel processo amministrativo ex art. 39 c.p.a. – si definisce passata in giudicato la sentenza avverso la quale non sono ammessi più mezzi di impugnazione. L’art. 327 del medesimo codice, a sua volta, dispone che, prescindendo dall’ipotesi della notificazione alla controparte, la sentenza non può essere oggetto di impugnazione dopo che siano trascorsi sei mesi dalla pubblicazione (il termine di un anno è stato così ridotto dall’art. 46, comma 17, l. 69/2009)

 

2. Deve essere accolto il ricorso proposto per l’esecuzione del giudicato con cui si chiede l’ordine all’Amministrazione intimata di provvedere al pagamento delle spese di giudizio. Pertanto, sussistono i presupposti per l’adozione del confronti dell’Amministrazione delle statuizioni previste dall’art. 14 del codice del processo amministrativo, nonché per la condanna alle spese del presente giudizio.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza Plenaria)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 24 di A.P. del 2012, proposto da:

 

Lekbir Charaf, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Dionigi, con domicilio eletto presso Giovan Vincenzo Placco in Roma, via Basento N. 37;

contro



U.T.G. - Prefettura di Perugia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di



Associazione Progetto Diritti Onlus;

per l’esecuzione del giudicato



di cui alla sentenza breve del CONSIGLIO di STATO - ADUNANZA PLENARIA n. 00007/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO EMERSIONE DA LAVORO IRREGOLARE

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Perugia e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2012 il Cons. Marzio Branca e udito l’avv. Gianni Dionigi per il ricorrente, nessuno comparso per l’Amministrazione intimata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con sentenza 2 maggio 2011 n. 7 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, è stato annullato, in accoglimento dell’appello proposto dal sig. Lekbir Charaf, il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione di lavoro irregolare emesso dalla Prefettura – U.T.G. di Perugia. Con la detta sentenza la stessa Amministrazione è stata condannata a rifondere all’appellante le spese dei due gradi del giudizio, nella misura di euro 3.000,00, oltre gli accessori di legge.
Con il ricorso in epigrafe, il sig. Lekbir Charaf espone di avere invitato, con fax in data 19 maggio 2011, l’U.T.G., la Questura e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia ad ottemperare alla sentenza con particolare riferimento alla corresponsione delle spese.
L’istanza è rimasta senza esito, e, pertanto, l’interessato ha proposto il ricorso di cui all’art. 112 e ss. del codice del processo amministrativo, chiedendo che sia impartito l’ordine all’Amministrazione intimata di provvedere al pagamento di quanto dovuto in forza della suddetta sentenza, oltre gli interessi legali; che sia nominato una commissario ad acta per l’ipotesi di inosservanza del termine all’uopo fissato; che l’Amministrazione sia condannata alle spese del presente giudizio.
L’U.T.G. di Perugia si è costituito in giudizio, ma non ha depositato alcuno scritto difensivo.
Alla camera di consiglio del 18 giugno 2012, udito il difensore del ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso deve essere accolto.
L’art. 12 del codice del processo amministrativo stabilisce che il giudizio di ottemperanza può essere proposto avverso le sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato. A norma dell’art. 324 del codice di procedura civile – con enunciazione valida anche nel processo amministrativo ex art. 39 cod.proc.amm. - si definisce passata in giudicato la sentenza avverso la quale non sono più ammessi mezzi impugnazione. L’art. 327 del medesimo codice, a sua volta, dispone che, prescindendo dall’ipotesi della notificazione alla controparte, la sentenza non può essere oggetto di impugnazione dopo che siano trascorsi sei mesi dalla pubblicazione (il termine di un anno è stato così ridotto dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
Nella specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è stata pubblicata il 10 maggio 2011, e il presente ricorso è stato notificato il 18 aprile 2012, quindi ben oltre il termine per la formazione del giudicato.
Il giudicato, tuttavia, secondo l’assunto del ricorrente non contraddetto dall’Amministrazione, è rimasto inottemperato per quanto concerne la rifusione delle spese, in relazione ai due gradi di giudizio conclusi con la sentenza n. 7 del 2011 di questa Adunanza Plenaria.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l’adozione del confronti dell’U.T.G. di Perugia delle statuizioni previste dall’art. 14 del codice del processo amministrativo, nonché per la condanna alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto:
ordina all’Ufficio Territoriale del Governo di Perugina di corrispondere al sig. Lekbir Charaf l’importo di euro 3.000,00, maggiorato degli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza ottemperanda fino al dì del soddisfo, oltre al pagamento degli accessori di legge;
assegna per l’adempimento il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione, o se anteriore dalla notificazione, della presente sentenza;
il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione pro-tempore è nominato, con facoltà di delega, commissario ad acta, affinché, se il detto termine non risulti osservato, provveda, su richiesta dell’interessato, all’adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare l’esecuzione della presente sentenza;
condanna l’U.T.G. di Perugina al pagamento in favore del ricorrente delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, che liquida in euro 3.000,00 oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente del Consiglio di Stato
Giorgio Giovannini, Presidente aggiunto del Consiglio di Stato
Gaetano Trotta, Presidente di sezione
Pier Giorgio Lignani, Presidente di sezione
Stefano Baccarini, Presidente di sezione
Alessandro Botto, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere, Estensore
Francesco Caringella, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2012





 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento