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CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 4 luglio 2012 n. 25
Pres. Giovannini - Est. Saltelli
Consorzio tra Cooperative Edilizie Solidarieta' Sociale a r.l. (Avv. A.Iorio) / Roma Capitale (Avv. A. Ceccarelli) e altri


Processo amministrativo – Appello – Rinuncia al ricorso in giudizio – Effetti – Individuazione

 

 

In omaggio al principio del dispositivo, cui è ispirato anche il processo amministrativo, il giudice deve prendere atto della rinuncia all’appello presentata direttamente in udienza, cui consegue la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse (ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. (non potendo invece pronunciarsi l’estinzione, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., in mancanza della rituale prova della consegna dell’atto di rinuncia, notificato a mezzo del servizio postale, alle controparti).

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza Plenaria)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9 di A.P. del 2012, proposto da:

 

Consorzio tra Cooperative Edilizie Solidarieta' Sociale a r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Iorio, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Iorio in Roma, via Luigi Rizzo, n. 50;

contro



Roma Capitale, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Americo Ceccarelli, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove 21; Comitato Intercondominiale Prato Smeraldo, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;

per la riforma



della sentenza non definitiva del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS, n. 9226 del 24 novembre 2011, resa tra le parti, concernente TRASFERIMENTO AL PATRIMONIO COMUNALE DI IMMOBILE - IMMISSIONE IN POSSESSO;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Iorio che deposita rinuncia all'appello;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso giurisdizionale notificato il 10 maggio 2010 il Comune di Roma, dopo aver premesso:
a) che il Consorzio tra cooperative edilizie Solidarietà sociale a r.l. era proprietario di terreni in Roma, località Vigna Murata, della superficie complessiva di mq. 227.926 (in N.C.T. del Comune di Roma al foglio 882, p.lle nn. 15, 29, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 170, 171, 31, 138, 74, 174/p, 175/p, 119/p, 17/p, 121/p, 120/p, 133/p e 85), acquisiti con atti del notaio Luigi Mauro, rep. 36767 del 13 maggio 1964 e del notaio Cesare Felicetti, rep. N. 7115 del 22 settembre 1971;
b) che l’edificazione e l’urbanizzazione di tali aree, ricadenti nel piano di zona n. 40, Vigna Murata, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, approvato con d.m. ll.pp. 11 agosto 1964, n. 3266, era stata subordinata alla sottoscrizione di un atto d’obbligo con cui il Consorzio aveva assunto a proprio carico gli oneri di urbanizzazione nonché l’obbligo di cedere gratuitamente al Comune di Roma le aree destinate e sede stradale e servizi;
c) che con atto d’obbligo a rogito del dott. Giuseppe Gianfelice in data 9 maggio 1972, rep. n. 238992, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma in data 22 maggio 1972 (rep. n. 32929), il Consorzio si era effettivamente impegnato, per un verso, alla realizzazione a proprie cure e spese delle opere di urbanizzazione di cui all’art. 1, e, per altro verso, a cedere gratuitamente al Comune di Roma, dopo il rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione del programma edificatorio, delle aree così indicate: “a) aree destinate a sede stradale, distinte in colorazione bleu nella planimetria sotto contrassegno della lettera D, previo controllo allegata, della supericie complessiva di mq. 51.300 = intestata ad esso Consorzio e censita in Catasto al foglio 882 con le particelle 15p – 29p - 150p - 151p – 152p – 153p – 154p – 155p – 156p – 157p – 158p – 159p – 170p – 171p – 55p – 117p – 31p – 138p – 74 p – 174p – 175p – 119 p – 17 p – 120p – 121p – 133p – 85 p; b) aree destinate a servizi scolastici colorate in rosso nella planimetria preallegata per una superficie mi mq. 30.900=; c) aree destinate ad altro scopo, ugualmente di uso pubblico, distinte in colorazione gialla nella planimetria allegata sotto il contrassegno della lettera D, previo controllo della superficie complessiva di mq. 10.4000 intestate in ditta ad esso Consorzio e censite in Catasto al foglio 882 con particelle 119p – 120p – 15p – 29p: d) aree destinate a verde pubblico attrezzato indicati con colorazione verde nella planimetria sotto il contrassegno della lettera D, previo controllo, per una superficie complessiva di mq. 41.920”; nel predetto atto pubblico era previsto altresì che il Comune avrebbe potuto, a mezzo di varianti al piano, adottare una diversa utilizzazione pubblica delle aree cedute, senza che ciò potesse dar luogo ad azione di danno o di retrocessione da parte del Consorzio o dei suoi aventi causa;
d) che, pur essendo state rilasciate le concessioni edilizie, il Consorzio non aveva ancora cedute le aree sopra specificate, eccezion fatta per quella di mq.20936 destinata alla viabilità (in catasto terreni, foglio 882, p. 1021, già 15/1);
tutto ciò premesso e ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 11, comma 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’articolo 34 del D. Lgs. 31 marzo 1980, n. 98, come interpretato dal giudice delle legge con le sentenze n. 204/2004 e n. 281 del 2004, ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio: 1) in via cautelare, l’autorizzazione all’immissione provvisoria nel possesso dei beni in questione; 2) nel merito, 2°: l’accertamento dell’inadempimento da parte del Consorzio degli obblighi derivanti dal ricordato atto d’obbligo a rogito del dott. Giuseppe Gianfelice in data 9 maggio 1972, rep. n. 238992, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma in data 22 maggio 1972 (rep. n. 32929); 2b): l’emanazione di sentenza ai sensi e per gli effetto dell’art. 2932 c.c. per il trasferimento a titolo gratuito in proprietà delle aree precedentemente indicate; 3) in via istruttoria, disporsi apposita consulenza tecnica d’ufficio per acclarare eventuali modifiche dei riferimenti catastali delle particelle immobiliari identificate, al fine di addivenire ad un corretto trasferimento delle aree.
2. L’adito tribunale, sez. II bis, con la sentenza non definitiva n. 9226 del 24 novembre 2011, respinta preliminarmente sia l’eccezione, sollevata dall’intimato Consorzio, di nullità del ricorso introduttivo del giudizio per la dedotta assenza della delibera di autorizzazione della Giunta comunale per il rilascio della procura speciale per promuovere il giudizio, spettando al Sindaco, quale legale rappresentante dell’ente locale, il potere di conferire la procura al difensore, senza necessità di alcuna delibera di autorizzazione della Giunta comunale o di qualsivoglia altro organo, sia quella di prescrizione/decadenza dalla facoltà di acquisire le aree in questione, stante la genericità della sua formulazione, ha disposto incombenti istruttori, demandando al Direttore dell’Agenzia del Territorio (o al funzionario da lui stesso delegato) di fornire dettagliati e documentati elemento riguardo alla destinazione delle aree a verde residuate dai terreni acquistati dal Consorzio (in N.C.T. del Comune di Roma al foglio 882, p.lle nn. 15, 29, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 170, 171, 31, 138, 74, 174/p, 175/p, 119/p, 17/p, 121/p, 120/p, 133/p e 85)), acquisiti con atti del notaio Luigi Mauro, rep. 36767 del 13 maggio 1964 e del notaio Cesare Felicetti, rep. N. 7115 del 22 settembre 1971, in relazione al P.R.G. vigente all’epoca e al Piano di zona n. 40 ex lege n. 167 del 1962, oltre all’accertamento dell’attuale stato dei luoghi delle aree in questione, così come individuate e determinate dagli atti d’obbligo a rogito dei notai Felicetti (rep. n. 7115 del 22 settembre 1971) e Mauro (rep.36767 del 13 maggio 1964) e alle eventuali modiche dei riferimenti catastali delle particelle indicate negli atti suddetti ed i successivi frazionamenti.
3. Il Consorzio in liquidazione ha ritualmente e tempestivamente impugnato la predetta sentenza non definitiva, deducendone l’erroneità alla stregua di un solo articolato motivo, rubricato “Mancanza dell’autorizzazione della Giunta comunale a promuovere il giudizio” e chiedendone pertanto la riforma, con declaratoria di nullità e/o di annullabilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Secondo l’appellante, pur non potendo dubitarsi della circostanza che il Sindaco sia il rappresentante legale del Comune, come affermato dall’articolo 50, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione di promuovere una lite presupporrebbe la previa autorizzazione della Giunta comunale, nel caso di specie pacificamente mancante, essendosi in tal modo autolimitato il Comune di Roma per effetto della disposizione contenuta nell’articolo 25 dello Statuto approvato con la delibera n. 122 del 17 luglio 2000 e di quelle di cui al Regolamento di organizzazione per l’esercizio dell’azione di promovimento del giudizio, resistenza alle liti, conciliazione e transazione, approvato con delibera n. 182 del 27 gennaio 2001 (e non 2011, come erroneamente indicato); tale tesi, secondo l’appellante, troverebbe poi conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (sez. trib., 4 agosto 2010, n. 18062), erroneamente interpretata dai primi giudici.
Ha resistito al gravame il Comune di Roma, deducendo l’assoluta infondatezza e stingmatizzandone il carattere meramente dilatorio, negando, in particolare, che lo Statuto ed il regolamento, ex adverso invocati, prevedano quale atto necessario l’autorizzazione dell’organo giuntale ai fini della legittimazione processuale dell’organo titolare della rappresentanza (come del resto ribadito dalla stessa giurisprudenza della Cassazione) e sottolineando che, proprio in puntuale applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari, l’azione intentata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stata preceduta dalla determinazione dirigenziale n. 454 del 3 maggio 2010, regolarmente versata in atti.
4. Il ricorso in questione, per il rilievo della questione di massima su cui è imperniato, è stato deferito d’ufficio alla decisione dell’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 99, comma 2, c.p.a.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2012 il difensore del Consorzio appellante ha depositato atto di rinuncia agli atti relativi all’appello, notificato a mezzo del servizio postale al Comune di Roma (ora Roma Capitale) e al Comitato Intercondominiale Prato Smeraldo; quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



5. Come emerge dall’esposizione in fatto il difensore del Consorzio tra Cooperative Edilizie Solidarietà Sociale a r.l. in liquidazione all’udienza pubblica del 16 aprile 2012 ha depositato atto di rinuncia all’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II bis, n. 9226 del 24 novembre 2011.
In omaggio al principio dispositivo, cui è ispirato anche il processo amministrativo, l’Adunanza Plenaria deve prendere atto della predetta rinuncia, cui consegue la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse (ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. (non potendo invece pronunciarsi l’estinzione, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., in mancanza della rituale prova della consegna dell’atto di rinuncia, notificato a mezzo del servizio postale, alle controparti).
6. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Dichiara interamente compensate tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Gaetano Trotta, Presidente
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Stefano Baccarini, Presidente
Carmine Volpe, Presidente
Alessandro Botto, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/07/2012





 

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