Consorzio tra Cooperative Edilizie Solidarieta' Sociale a
r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore in carica, rappresentato
e difeso dall'avv. Alfredo Iorio, con domicilio eletto presso l’avv.
Alfredo Iorio in Roma, via Luigi Rizzo, n. 50;
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco in
carica, rappresentata e difesa dall'avv. Americo Ceccarelli, con domicilio
eletto in Roma, via del Tempio di Giove 21; Comitato Intercondominiale
Prato Smeraldo, in persona del legale rappresentante in carica, non
costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza non definitiva del T.A.R.
LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS, n. 9226 del 24 novembre 2011, resa tra le
parti, concernente TRASFERIMENTO AL PATRIMONIO COMUNALE DI IMMOBILE -
IMMISSIONE IN POSSESSO;
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma
Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2012 il
Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Iorio che deposita
rinuncia all'appello;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue.
FATTO
1. Con ricorso giurisdizionale notificato il 10
maggio 2010 il Comune di Roma, dopo aver premesso:
a) che il Consorzio
tra cooperative edilizie Solidarietà sociale a r.l. era proprietario di
terreni in Roma, località Vigna Murata, della superficie complessiva di
mq. 227.926 (in N.C.T. del Comune di Roma al foglio 882, p.lle nn. 15, 29,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 170, 171, 31, 138, 74,
174/p, 175/p, 119/p, 17/p, 121/p, 120/p, 133/p e 85), acquisiti con atti
del notaio Luigi Mauro, rep. 36767 del 13 maggio 1964 e del notaio Cesare
Felicetti, rep. N. 7115 del 22 settembre 1971;
b) che l’edificazione e
l’urbanizzazione di tali aree, ricadenti nel piano di zona n. 40, Vigna
Murata, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, approvato con d.m.
ll.pp. 11 agosto 1964, n. 3266, era stata subordinata alla sottoscrizione
di un atto d’obbligo con cui il Consorzio aveva assunto a proprio carico
gli oneri di urbanizzazione nonché l’obbligo di cedere gratuitamente al
Comune di Roma le aree destinate e sede stradale e servizi;
c) che con
atto d’obbligo a rogito del dott. Giuseppe Gianfelice in data 9 maggio
1972, rep. n. 238992, trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Roma in data 22 maggio 1972 (rep. n. 32929), il Consorzio
si era effettivamente impegnato, per un verso, alla realizzazione a
proprie cure e spese delle opere di urbanizzazione di cui all’art. 1, e,
per altro verso, a cedere gratuitamente al Comune di Roma, dopo il
rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione del programma
edificatorio, delle aree così indicate: “a) aree destinate a sede
stradale, distinte in colorazione bleu nella planimetria sotto
contrassegno della lettera D, previo controllo allegata, della supericie
complessiva di mq. 51.300 = intestata ad esso Consorzio e censita in
Catasto al foglio 882 con le particelle 15p – 29p - 150p - 151p – 152p –
153p – 154p – 155p – 156p – 157p – 158p – 159p – 170p – 171p – 55p – 117p
– 31p – 138p – 74 p – 174p – 175p – 119 p – 17 p – 120p – 121p – 133p – 85
p; b) aree destinate a servizi scolastici colorate in rosso nella
planimetria preallegata per una superficie mi mq. 30.900=; c) aree
destinate ad altro scopo, ugualmente di uso pubblico, distinte in
colorazione gialla nella planimetria allegata sotto il contrassegno della
lettera D, previo controllo della superficie complessiva di mq. 10.4000
intestate in ditta ad esso Consorzio e censite in Catasto al foglio 882
con particelle 119p – 120p – 15p – 29p: d) aree destinate a verde pubblico
attrezzato indicati con colorazione verde nella planimetria sotto il
contrassegno della lettera D, previo controllo, per una superficie
complessiva di mq. 41.920”; nel predetto atto pubblico era previsto
altresì che il Comune avrebbe potuto, a mezzo di varianti al piano,
adottare una diversa utilizzazione pubblica delle aree cedute, senza che
ciò potesse dar luogo ad azione di danno o di retrocessione da parte del
Consorzio o dei suoi aventi causa;
d) che, pur essendo state rilasciate
le concessioni edilizie, il Consorzio non aveva ancora cedute le aree
sopra specificate, eccezion fatta per quella di mq.20936 destinata alla
viabilità (in catasto terreni, foglio 882, p. 1021, già 15/1);
tutto
ciò premesso e ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice
amministrativo, ai sensi dell’articolo 11, comma 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e dell’articolo 34 del D. Lgs. 31 marzo 1980, n. 98, come
interpretato dal giudice delle legge con le sentenze n. 204/2004 e n. 281
del 2004, ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio:
1) in via cautelare, l’autorizzazione all’immissione provvisoria nel
possesso dei beni in questione; 2) nel merito, 2°: l’accertamento
dell’inadempimento da parte del Consorzio degli obblighi derivanti dal
ricordato atto d’obbligo a rogito del dott. Giuseppe Gianfelice in data 9
maggio 1972, rep. n. 238992, trascritto presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Roma in data 22 maggio 1972 (rep. n. 32929); 2b):
l’emanazione di sentenza ai sensi e per gli effetto dell’art. 2932 c.c.
per il trasferimento a titolo gratuito in proprietà delle aree
precedentemente indicate; 3) in via istruttoria, disporsi apposita
consulenza tecnica d’ufficio per acclarare eventuali modifiche dei
riferimenti catastali delle particelle immobiliari identificate, al fine
di addivenire ad un corretto trasferimento delle aree.
2. L’adito
tribunale, sez. II bis, con la sentenza non definitiva n. 9226 del 24
novembre 2011, respinta preliminarmente sia l’eccezione, sollevata
dall’intimato Consorzio, di nullità del ricorso introduttivo del giudizio
per la dedotta assenza della delibera di autorizzazione della Giunta
comunale per il rilascio della procura speciale per promuovere il
giudizio, spettando al Sindaco, quale legale rappresentante dell’ente
locale, il potere di conferire la procura al difensore, senza necessità di
alcuna delibera di autorizzazione della Giunta comunale o di qualsivoglia
altro organo, sia quella di prescrizione/decadenza dalla facoltà di
acquisire le aree in questione, stante la genericità della sua
formulazione, ha disposto incombenti istruttori, demandando al Direttore
dell’Agenzia del Territorio (o al funzionario da lui stesso delegato) di
fornire dettagliati e documentati elemento riguardo alla destinazione
delle aree a verde residuate dai terreni acquistati dal Consorzio (in
N.C.T. del Comune di Roma al foglio 882, p.lle nn. 15, 29, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 170, 171, 31, 138, 74, 174/p, 175/p,
119/p, 17/p, 121/p, 120/p, 133/p e 85)), acquisiti con atti del notaio
Luigi Mauro, rep. 36767 del 13 maggio 1964 e del notaio Cesare Felicetti,
rep. N. 7115 del 22 settembre 1971, in relazione al P.R.G. vigente
all’epoca e al Piano di zona n. 40 ex lege n. 167 del 1962, oltre
all’accertamento dell’attuale stato dei luoghi delle aree in questione,
così come individuate e determinate dagli atti d’obbligo a rogito dei
notai Felicetti (rep. n. 7115 del 22 settembre 1971) e Mauro (rep.36767
del 13 maggio 1964) e alle eventuali modiche dei riferimenti catastali
delle particelle indicate negli atti suddetti ed i successivi
frazionamenti.
3. Il Consorzio in liquidazione ha ritualmente e
tempestivamente impugnato la predetta sentenza non definitiva, deducendone
l’erroneità alla stregua di un solo articolato motivo, rubricato “Mancanza
dell’autorizzazione della Giunta comunale a promuovere il giudizio” e
chiedendone pertanto la riforma, con declaratoria di nullità e/o di
annullabilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo
grado.
Secondo l’appellante, pur non potendo dubitarsi della
circostanza che il Sindaco sia il rappresentante legale del Comune, come
affermato dall’articolo 50, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
la determinazione di promuovere una lite presupporrebbe la previa
autorizzazione della Giunta comunale, nel caso di specie pacificamente
mancante, essendosi in tal modo autolimitato il Comune di Roma per effetto
della disposizione contenuta nell’articolo 25 dello Statuto approvato con
la delibera n. 122 del 17 luglio 2000 e di quelle di cui al Regolamento di
organizzazione per l’esercizio dell’azione di promovimento del giudizio,
resistenza alle liti, conciliazione e transazione, approvato con delibera
n. 182 del 27 gennaio 2001 (e non 2011, come erroneamente indicato); tale
tesi, secondo l’appellante, troverebbe poi conferma nella giurisprudenza
della Corte di Cassazione (sez. trib., 4 agosto 2010, n. 18062),
erroneamente interpretata dai primi giudici.
Ha resistito al gravame il
Comune di Roma, deducendo l’assoluta infondatezza e stingmatizzandone il
carattere meramente dilatorio, negando, in particolare, che lo Statuto ed
il regolamento, ex adverso invocati, prevedano quale atto necessario
l’autorizzazione dell’organo giuntale ai fini della legittimazione
processuale dell’organo titolare della rappresentanza (come del resto
ribadito dalla stessa giurisprudenza della Cassazione) e sottolineando
che, proprio in puntuale applicazione delle disposizioni statutarie e
regolamentari, l’azione intentata con il ricorso introduttivo del giudizio
di primo grado era stata preceduta dalla determinazione dirigenziale n.
454 del 3 maggio 2010, regolarmente versata in atti.
4. Il ricorso in
questione, per il rilievo della questione di massima su cui è imperniato,
è stato deferito d’ufficio alla decisione dell’Adunanza Plenaria, ai sensi
dell’art. 99, comma 2, c.p.a.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2012
il difensore del Consorzio appellante ha depositato atto di rinuncia agli
atti relativi all’appello, notificato a mezzo del servizio postale al
Comune di Roma (ora Roma Capitale) e al Comitato Intercondominiale Prato
Smeraldo; quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
5. Come emerge dall’esposizione in fatto il
difensore del Consorzio tra Cooperative Edilizie Solidarietà Sociale a
r.l. in liquidazione all’udienza pubblica del 16 aprile 2012 ha depositato
atto di rinuncia all’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sez. II bis, n. 9226 del 24
novembre 2011.
In omaggio al principio dispositivo, cui è ispirato
anche il processo amministrativo, l’Adunanza Plenaria deve prendere atto
della predetta rinuncia, cui consegue la declaratoria di improcedibilità
dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse (ai sensi dell’art. 35,
comma 1, lett. c), c.p.a. (non potendo invece pronunciarsi l’estinzione,
ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., in mancanza della
rituale prova della consegna dell’atto di rinuncia, notificato a mezzo del
servizio postale, alle controparti).
6. Le spese del presente grado di
giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza Plenaria) definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di
interesse.
Dichiara interamente compensate tra le parti costituite le
spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2012 con l'intervento dei
magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Gaetano Trotta,
Presidente
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Stefano Baccarini,
Presidente
Carmine Volpe, Presidente
Alessandro Botto,
Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Anna Leoni,
Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Angelica
Dell'Utri, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Bernhard Lageder,
Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/07/2012