Essebiesse Power Srl, in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo
Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via
Principessa Clotilde, n. 2;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente
della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avv.
Nicoletta Pisani, con domicilio eletto presso l’Uff. Rapp. Regione
Basilicata in Roma, via Nizza, n. 56;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. BASILICATA n.
00544/2011, resa tra le parti, concernente diniego di autorizzazione
regionale alla costruzione ed esercizio di un parco per la produzione di
energia elettrica da fonte eolica in agro del Comune di Vietri di
Potenza;
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione
Basilicata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2012 il Cons.
Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia e
Antonio Pasquale Golia, su delega dell'avv. Nicoletta Pisani;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società Essebiesse Power s.r.l. chiedeva il 10
marzo 2004 alla Regione Basilicata l’autorizzazione unica ai sensi e per
gli effetti dell’art. 12 D. Lgs. 387/03 per la realizzazione e l’esercizio
di un impianto di energia elettrica di fonte eolica da 28 MW nel Comune di
Vietri di Potenza.
In data 18 giugno 2008 con delibera n. 962, la
Giunta regionale negava il rilascio dell’autorizzazione, rilevando, tra
l’altro, che il piano energetico regionale approvato nel 2000 individuava
scenari relativi alla produzione massima di energia elettrica da fonti
rinnovabili al 2010, che per la fonte eolica era prevista l’installazione
massima complessiva di 128 MW al momento già superati e che, ai sensi
dell’art. 3 legge reg. n. 9/07, fino all’approvazione del piano di
indirizzo energetico ambientale regionale, non era più consentita
l’autorizzazione ad altri impianti.
L’interessata impugnava la delibera
e il piano energetico regionale innanzi al TAR della Basilicata il quale,
con sentenza n. 544 del 16 novembre 2011, respingeva il ricorso.
Con
atto appello notificato il 13 febbraio 2012 la Essebiesse Power ha
impugnato la predetta per i seguenti motivi:
1. Le previsioni del piano
energetico regionale vanno ritenute quali proiezioni di sfruttamento delle
fonti rinnovabili di energia e costituiscono dunque una sorta di obiettivi
e non un tetto massimo insuperabile.
2. Qualora si dovesse intendere
che il piano energetico regionale ha stabilito un massimo di produzione di
energie prodotte da fonti rinnovabili, la norma regionale richiamata
andrebbe considerata costituzionalmente illegittima per violazione
dell’art. 117 della Costituzione in considerazione delle più recenti
pronunce della Corte Costituzionale, secondo cui le Regioni non possono
stabilire tetti di potenza massima autorizzabili, date anche le norme
internazionali vigenti (protocollo di Kyoto) e comunitarie (art. 3
direttiva n. 2001/77/CE), le quali incentivano lo sviluppo delle suddette
fonti di energia rinnovabile, individuando soglie minime di produzione da
raggiungere nei singoli Stati.
3. La direttiva comunitaria 2001/77/CE
impegna gli Stati membri a promuovere il maggior contributo delle fonti
energetiche rinnovabili, ad adottare misure appropriate a promuovere
l’aumento del consumo di elettricità da tali fonti, obbliga gli Stati
membri a ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all’aumento di
questo tipo di energia. La direttiva, già recepita nell’ordinamento
italiano con il D. Lgs. 387/03, deve condurre alla disapplicazione della
norma interna incompatibile da parte e dell’amministrazione e del giudice
ed in via subordinata, alla rimessione alla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee della questione pregiudiziale inerente il contrasto
dell’art. 3 legge reg. 26 aprile 2007 n. 9 della Regione Basilicata con
l’art. 6 della direttiva 2001/77/CE.
4. In ogni caso, trattandosi di
potestà legislativa concorrente, la legge statale n. 10/91 non prevede che
le Regioni possano stabilire limiti alla produzione anche fino
all’approvazione del piano di indirizzo energetico ambientale regionale,
concretizzando la previsione in parola un’ulteriore violazione dell’art.
117 della Costituzione.
L’appellante ha concludeso per l’accoglimento
del ricorso con vittoria di spese.
La Regione Basilicata si è
costituita in giudizio, sostenendo la tardività del ricorso di primo grado
e l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza
n. 1139 del 20 marzo 2012 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare
proposta dalla Essebiesse Power ai fini di una sollecita fissazione del
merito della causa.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in
decisione.
DIRITTO
Deve innanzitutto essere sgomberato il campo
dall’eccezione di tardività del ricorso di primo grado, così come
sollevata dalla resistente Regione Basilicata.
La delibera di Giunta
impugnata, adottata il 18 giugno 2008, è stata pubblicata sul b.u.r. il 2
luglio successivo, mentre il ricorso al TAR della Basilicata è stato
notificato il 12 novembre 2008.
E’ pacifico, così come rilevato
dall’appellante, che per i soggetti direttamente contemplati dal
provvedimento da impugnare il termine per la stessa impugnazione decorre
dalla comunicazione o dalla piena conoscenza, ai sensi dell’art. 21 L.
1034/71, all’epoca vigente, e poiché il diniego scaturiva dalla domanda di
un provvedimento ampliativo, non vi è ragione per dubitare che la P.A.
fosse tenuta a farne comunicazione alla Essebiesse Power e non a limitarsi
alla pubblicazione sul b.u.r., visti anche i principi di cui agli artt. 2
e 10 bis L. 241/90.
Altrettanto infondata è l’eccezione inerente la
tardività dell’impugnazione del piano energetico regionale, in quanto
risalente al 2001: tale atto aveva ed ha un carattere generale e
programmatorio e la Essebiesse Power lo ha impugnato allorché la relativa
applicazione nei suoi confronti ha determinato una lesione diretta ed
attuale.
Ciò premesso, è infondata la prima censura, con cui
l’appellante si duole della cattiva intepretazione data dalla Regione al
piano energetico regionale nel negare l’autorizzazione alla Essebiesse
Power: il piano non avrebbe posto limiti massimi alla produzione di
energia eolica, ma avrebbe espresso solamente indirizzi programmatico –
previsionali.
A prescindere dall’intitolazione dello stesso art. 3,
ossia “Limiti di produzione”, in realtà lo stesso art. 3 della legge reg.
n. 9/07 è del tutto cristallino nel prevedere il diniego di autorizzazione
per gli impianti che non rientrino nei limiti stabiliti dal piano
energetico regionale approvato con delibera consiliare n. 220 del 26
giugno 2001, limiti fissati per l’energia di fonte eolica in 128 MW
complessivi per il periodo 2001 – 2010; ed il diniego ha poi applicato
fedelmente tali obiettivi massimi, una volta riscontratone il
superamento.
L’appello deve però essere accolto, alla luce della
fondatezza delle censure sollevate con i motivi secondo e terzo,
concernenti la violazione delle norme internazionali vigenti (protocollo
di Kyoto) e comunitarie (art. 3 direttiva n. 2001/77/CE), le quali
incentivano lo sviluppo delle suddette fonti di energia rinnovabile ed in
particolare della direttiva 2001/77/CE.
L’interpretazione ora
riconosciuta alla normativa varata dalla Regione Basilicata porta
innegabilmente alla chiusura del mercato della produzione di energia
eolica e ciò, sebbene stabilito con un limite temporale, si manifesta
lesivo di importanti e basilari principi caratterizzanti gli ordinamenti
europeo ed italiano, in particolare la direttiva già richiamata
2001/77/CE, secondo cui la produzione di energia anche da fonti
rinnovabili avviene in regime di libero mercato concorrenziale senza la
previsione di limiti alla produzione.
L’art. 1 della direttiva richiama
in primo luogo la necessità di “un maggior contributo delle fonti
energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel… mercato
interno”, mentre l’art. 3 prevede l’adozione da parte degli Stati membri
di misure appropriate atte a promuovere l’aumento del consumo di
elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili secondo obiettivi
indicativi nazionali, indicati nello stesso art. 3 nel 12% del consumo
interno lordo di energia entro il 2010. I regimi di sostegno dei singoli
Stati membri devono comunque promuovere efficacemente l’uso delle fonti
energetiche rinnovabili – art. 4 – ed ancor più, soprattutto, andranno
ridotti “gli ostacoli normativi e di altro tipo all’aumento della
produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili” – art. 6.
A
fronte di tale quadro di riferimento generale, si deve escludere che il
legislatore nazionale, statale o regionale che sia, possa introdurre un
limite massimo alla produzione di energia elettrica rinnovabile, poiché
tale limite si dimostra in contrasto radicale con il favor della
normativa europea, laddove questa fissa limiti minimi e rivede in generale
riduzione degli ostacoli normativi all’aumento della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
Una sommaria indagine sulle premesse
della direttiva 2001/77/CE con il richiamo alla necessità di promuovere in
via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, l’alta priorità di
questo obiettivo, la stretta connessione dell’uso di queste fonti con il
protocollo di Kyoto, il richiamo evidente agli obiettivi nazionali come
livelli minimi – punto 7 delle premesse - è fortemente indicativa del
contrasto insito nelle previsioni della legislazione regionale della
Basilicata con i principi posti in sede europea.
Il D. Lgs. 29 dicembre
2003 n. 387, recante recepimento nell’ordinamento interno della direttiva
in parola, ha poi confermato i propositi del legislatore comunitario ed ha
previsto inoltre che le Regioni - art. 10 - possano adottare “misure per
promuovere l’aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei
rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali”, quindi
senza incentivare i criteri che potessero portare a stabilire tetti
massimi di produzione.
E’ poi necessario il richiamo alla successiva
direttiva 2009/28/CE che ha sostituito la direttiva 2001/77/CE, con cui si
è tra l’altro precisato nelle premesse – punto 14 – che “la principale
finalità di obiettivi nazionali obbligatori e creare certezza per gli
investitori nonché stimolare lo sviluppo costante di tecnologie capaci di
generare energia a partire da ogni tipo di fonte rinnovabile. Non è
opportuno rinviare la decisione sul carattere obbligatorio di un obiettivo
in attesa di eventi futuri”.
E tale direttiva, pur successiva alla
legge regionale di cui il provvedimento impugnato costituisce
applicazione, ha carattere ancor più cogente e si pone in antitesi totale
e definitiva con la fissazione di limiti massimi di produzione di energia
elettrica di fonte eolica, fissazione di limiti massimi posta senza
nemmeno una perentoria scadenza ed oggetto di nuovi ed ulteriori rinvii,
di seguito posti nel nulla dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza 3
marzo 2011 n. 67).
In conclusione, in accoglimento dell’appello in
esame, l’art. 3 della legge regionale 26 aprile 2007 n. 9 della Regione
Basilicata deve essere disapplicato laddove pone un limite massimo alla
produzione di energia elettrica derivante da fonte eolica, in quanto
contrastante con l’art. 6 della direttiva 2001/77/CE con il conseguente
annullamento dei provvedimenti impugnati (ciò in applicazione del
principio della prevalenza del diritto comunitario, cfr. C.d.S., sez. V, 7
aprile 2011, n. 2155).
La peculiarità della questione giustifica la
compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, accoglie il ricorso di
primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del giorno 3 luglio 2012 con l'intervento dei
magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente FF
Paolo Giovanni Nicolo'
Lotti, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Carlo Schilardi,
Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2012