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| n. 9-2012 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA
PLENARIA - Sentenza 9 agosto 2012 n. 32
Pres. Coraggio, est. De
Nictolis
Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero del lavoro
e delle politiche sociali (Avv. dello Stato) c. A. Ambrosino, V. Apicella
e altri (Avv. G. Alpa) e nei confronti di INPDAP, SCIP – Società di
cartolarizzazione immobili pubblici (Avv. G. Fiorentino) |
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1. Processo amministrativo – Rito abbreviato ex art.23,
L. TAR – Presupposti.
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2. Processo amministrativo – Appello – Individuazione
rito applicabile – Errore del giudice di primo grado – Rilevanza rito
adottato – Inammissibilità – Ragioni.
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3. Processo amministrativo – Appello – Errore del giudice
di primo grado – Errore scusabile – Ammissibilità.
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4. Processo amministrativo – Mancata applicazione rito ex
art.23, L. TAR – Ricorso fuori termine – Vizio assoluto – Difetto di
emendabilità – Rilevabilità d’ufficio in sede d’appello.
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1. In materia di procedura di dismissione di beni
pubblici, l’applicazione dell’art.23-bis l. Tar (ora art. 119 cod. proc.
amm.), si riferisce non solo alle ampie operazioni di dismissione di beni
pubblici ad uso residenziale, ma anche all’alienazione di singoli beni
tramite cessione a titolo oneroso a società a responsabilità limitata di
cartolarizzazione ed ai provvedimenti di qualificazione degli immobili
come di pregio. Il rito abbreviato trova la sua ragion d'essere
nell'esigenza che i giudizi in talune materie di particolare interesse,
strategico o finanziario, dello Stato e della comunità vengano definiti
con sollecitudine e con priorità rispetto al generalità delle
controversie.
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2. In materia di processo amministrativo, non possono
trovare applicazione i principi enunciati dalla Cassazione in materia di
erronea scelta del rito da parte del Giudice, secondo la quale rileva il
rito adottato da quest’ultimo che, a prescindere dalla sua esattezza,
costituisce per la parte il criterio di riferimento, anche ai fini del
computo dei termini previsti per le attività processuali. Ne consegue che
al fine della verifica se una determinata controversia rientri nell’ambito
di applicazione di un rito speciale o del rito ordinario, sono irrilevanti
il comportamento processuale delle parti o del giudice trattandosi di
evenienze che non escludono ex se la doverosa applicazione del rito
(ordinario o speciale), effettivamente stabilito dalla legge.
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3. In materia di processo amministrativo, ove ricorrano
un quadro normativo oscuro, o vi siano oscillazioni della giurisprudenza o
della pubblica amministrazione, l’errore del giudice di primo grado può a
sua volta essere giustificato da tali presupposti fattuali e pertanto
essere considerato una concausa dell’errore della parte. Sul punto, il
Giudice ha ritenuto che se in primo grado viene seguito il rito ordinario
senza che nessuna delle parti, che anzi ne traggono vantaggio, né il
giudice rilevino la necessità di seguire il rito speciale, e senza che vi
siano altri indizi della necessità di seguire il rito speciale
(qualificazione del ricorso nel registro dei ricorsi, misura del
contributo unificato) si determina una situazione complessiva,
oggettivamente e concretamente idonea a trarre in errore la parte. Sicché,
la parte che, nel proporre appello, segue i termini del rito ordinario
anziché quelli del rito speciale, incorre in un errore che può essere
ritenuto scusabile.
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4. In sede di ricevibilità del ricorso di primo grado, la
tardività dello stesso si configura come vizio assoluto in quanto, decorso
il termine legale ultimo, nessun giudice può occuparsi del ricorso. Ne
consegue che il vizio in parola non è emendabile ed è rilevabile d’ufficio
anche in sede di appello.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza
Plenaria)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero 30 del 2012 di registro
dell’ad. plen. (n. 3983 del 2008 r.g.), proposto da:
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Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia del
Territorio, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Osservatorio
sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, rappresentati e
difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Ambrosino Adriana, Apicella Vincenzo, Becatti
Aldo, Brunarosa Sabatini, Dalli Cardillo Giuseppe, Frea Sergio, La Croce
Antonio, Mela Gianfranco, Rubicone Imperatrice, Serreli Giorgio,
rappresentati e difesi dall’avvocato Mario P. Chiti, con domicilio eletto
presso l’avvocato Guido Alpa in Roma, piazza Benedetto Cairoli, 6; Stilli
Annamaria, Viani Leonetta;
nei confronti di
INPDAP, SCIP – Società di cartolarizzazione
immobili pubblici, in persona del legale rappresentante, rappresentati e
difesi dall’avvocato Giuseppe Fiorentino, con domicilio eletto presso il
suo studio in Roma, via S. Croce in Gerusalemme, 55;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale della Toscana, 10 settembre 2007 n. 2330.
Visti il
ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’appello
incidentale;
viste le memorie difensive;
vista l’ordinanza 13 aprile
2012 n. 3256 di rimessione all’adunanza plenaria;
visti tutti gli atti
della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2012 il
Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti l’avvocato dello Stato
Vinci Orlano, l’avvocato Chiti e l’avvocato Fiorentino;
ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare) disciplina un complesso procedimento di
privatizzazione sostanziale mediante dismissione di alcuni beni stabilendo
che l’Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individui i
singoli beni oggetto del procedimento stesso (art. 1). L’art. 3, comma 13,
del predetto decreto, nella versione applicabile ratione temporis,
prevede che gli immobili così individuati possono essere trasferiti a
titolo oneroso ad una società a responsabilità limitata di
cartolarizzazione con «decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze», i quali dovranno, su proposta
dell’Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali,
indicare gli «immobili di pregio».
La stessa norma dispone che
si «considerano comunque di pregio gli immobili situati nei centri
storici urbani», ad eccezione di quelli individuati con i suddetti
decreti nel rispetto del procedimento sopra indicato.
Con decreto
ministeriale 31 luglio 2002 sono stati stabiliti i criteri ai quali deve
conformare la propria attività l’Osservatorio e l’Agenzia del territorio
nella definizione degli immobili di pregio e, tra questi, viene indicata
la «ubicazione nel centro storico, individuato in base alle
perimetrazioni dei piani regolatori (zone omogenee di tipo A), con
esclusione delle zone degradate soggette a piani di recupero individuate
negli stessi piani regolatori».
L’art. 26, commi 5 e 6, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ha modificato, in parte, l’art. 3,
comma 13, del decreto-legge n. 351 del 2001, prevedendo, oltre ad alcune
innovazioni rilevanti sul piano delle competenze, che si «considerano
comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani» ad
eccezione di quelli individuati con decreto ministeriale, su proposta
dell’Agenzia del Territorio, «che si trovano in stato di degrado e per
i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento
conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia».
2. Nella vicenda in esame, con deliberazione del 14 marzo 2003
dell’Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di
concerto con l’Agenzia del territorio, sono stati individuati un «primo
lotto di immobili di pregio».
Con decreto ministeriale del 1°
aprile 2003 è stato approvato l’elenco degli immobili di pregio da
trasferire alla società di cartolarizzazione.
3. I ricorrenti
nel giudizio di primo grado sono conduttori di immobili di proprietà
dell’INPDAP – situati in Firenze viale Matteotti, n. 28, inseriti in detto
elenco – che avevano presentato domanda di acquisto degli stessi.
Essi
– avendo il disposto inserimento determinato un aumento del valore di
cessione – hanno impugnato, innanzi al Tribunale amministrativo regionale
della Toscana, gli atti sopra indicati, con ricorso, contenente domanda
cautelare, le cui notificazioni si sono perfezionate in date tra il 10 e
il 16 giugno 2003, e depositato il successivo 2 luglio.
In
particolare, hanno dedotto: a) violazione dell’art. 7 della legge n. 241
del 1990; b) violazione dell’art. 3, comma 13, del decreto legge n. 351
del 2001;
c) eccesso di potere.
4. Il Ministero
dell’economia e delle finanze si è costituito con atto del 7 agosto 2003 e
con ricorso del successivo 30 agosto ha proposto regolamento di
competenza.
L’INPDAP e la società di cartolarizzazione immobili
pubblici si sono costituiti, con atto separati, il 9 settembre
2003.
5. Il Tar adito ha fissato la camera di consiglio per la
trattazione della domanda cautelare il 9 settembre 2003. All’esito di tale
camera di consiglio non è stato assunto alcun provvedimento. Alla camera
di consiglio del 6 aprile 2006 è stata discussa l’istanza di regolamento
di competenza proposta dall’Avvocatura distrettuale di Firenze. Con
ordinanza del 12 giugno 2006 si è dato atto della rinuncia alla predetta
istanza. L’udienza pubblica si è svolta il 23 novembre 2006: prima di tale
udienza i ricorrenti hanno depositato memorie il 10 giugno e l’11 novembre
e documenti il 22 e 26 maggio, il 31 ottobre e il 2 novembre; il Ministero
ha depositato memorie e documenti il 9 giugno. All’esito della
discussione, con ordinanza del 22 gennaio 2007, è stato ordinato al
Responsabile dell’Osservatorio patrimonio Enti previdenziali di depositare
la copia autentica della delibera impugnata. La successiva udienza è stata
fissata il 10 maggio 2007: prima di tale udienza i ricorrenti ha
depositato memorie il 26 aprile.
6. Il ricorso di primo grado è
stato accolto con la sentenza 10 settembre 2007 n. 2330, non notificata.
Il Tar ha ritenuto che l’amministrazione avesse violato l’art. 7 della
legge n. 241 del 1990, nella parte in cui è stata omessa la comunicazione
di avvio del procedimento. Nella sentenza si afferma che la partecipazione
era necessaria per consentire un apporto dei privati in ordine ai seguenti
dati: a) l’art. 3, comma 13, del decreto-legge n. 351 del 2001 considera
di pregio gli immobili situati nei centri urbani, «tra cui però
individua numerose eccezioni»; b) «l’ubicazione degli edifici di
interesse dei ricorrenti è in un centro definito “storico” solo per
opinabile estensione compiuta, peraltro ad altri fini, dallo strumento
urbanistico e non coincidente con le zone indicate dal decreto 31 luglio
2002»; c) il punto 5 dei criteri allegati prevede che, nei casi in cui
si tratti di immobili degradati, è necessario verificare se si superi una
determinata soglia di valore.
7. Il Ministero dell’economia e
delle finanze, l’Agenzia del territorio, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello
Stato, hanno impugnato la predetta sentenza, con atto spedito per la
notificazione il 2 maggio 2008.
Le notificazioni si sono perfezionate
in date 5 e 26 maggio 2008 e i depositi sono avvenuti in date 24 maggio, 4
giugno e 11 giugno 2008.
In primo luogo, si rileva che non occorrerebbe
la comunicazione di avvio del procedimento sia perché si tratta di atti di
programmazione che svolgono una funzione preparatoria rispetto alla
ulteriore attività di effettiva dismissione degli immobili sia perché
sussisterebbero esigenze di celerità connesse all’esigenza di «recupero
di liquidità» da parte dello Stato.
In secondo luogo, si
sottolinea come gli immobili in esame siano ubicati nella zona A) del
vigente piano regolatore generale e, in particolare, nel centro storico
fuori le mura e non si trovano in una situazione di degrado. A tale ultimo
proposito, si deduce che, anche a volere considerare i requisiti
prescritti dall’art. 3, comma 13, del decreto-legge n. 351 del 2001, come
modificato dal decreto-legge n. 269 del 2003, una volta accertata la
insussistenza di una situazione di degrado non occorrerebbe l’ulteriore
verifica volta a stabilire se sono necessari «interventi di restauro,
di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia».
8. Ha proposto appello incidentale l’INPDAP prospettando
argomentazioni analoghe a quelle sopra riportate, con atto spedito per le
notificazioni in data 29 maggio 2008 e depositato in data 10 giugno
2008.
Con riguardo alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del
1990 l’INPDAP aggiunge che, nella specie, l’attività sarebbe vincolata con
conseguente non necessità di garantire la partecipazione procedimentale.
9. Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti di primo grado
eccependo, in via preliminare, la irricevibilità degli appelli per
tardività. In particolare, si è rilevato che, applicandosi, ratione
temporis, alla fattispecie all’esame di questo Collegio l’art.
23-bis della legge Tar, l’appello avrebbe dovuto essere proposto
nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. Nel
caso in esame, la sentenza è stata depositata il 10 settembre 2007,
l’appello principale risulta notificato il 2/26 maggio 2008 e quello
incidentale in data 29 maggio/4 giugno 2008, dunque oltre il termine
massimo previsto.
10. La VI sezione del Consiglio di Stato, con
ordinanza 8 giugno 2008 n. 3235, ha rigettato la domanda cautelare
rilevando che, «ad un primo sommario esame», l’appello risulta
notificato tardivamente.
11. Chiamata la causa ad udienza
pubblica davanti alla VI sezione, con memoria del 22 marzo 2012
l’Avvocatura generale dello Stato ha chiesto, in relazione alla tardività
dell’appello, che venga riconosciuto l’errore scusabile in quanto il
giudice di primo grado non avrebbe seguito la procedura prefigurata dal
citato art. 23-bis e, in particolare, non avrebbe depositato il
dispositivo (si cita Cons. Stato, sez. VI, sentenza 24 febbraio 2011, n.
1175; Cons. Stato, sez. VI, ordinanza 24 gennaio 2012, n. 299).
Con
memoria del 26 marzo 2012 anche l’INPDAP ha chiesto che venga concesso
l’errore scusabile richiamando i medesimi precedenti.
12. La
sezione VI, con l’ordinanza 13 aprile 2012 n. 3256 ha rimesso all’esame
della plenaria l’esame dell’eccezione di irricevibilità e le questioni di
diritto ad essa sottese.
Non è contestato che la notificazione
dell’appello è avvenuta oltre il termine di centoventi giorni, decorrente
dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’art. 23-bis della
legge Tar.
Si tratta, ad avviso dell’ordinanza di rimessione, di
stabilire se possa integrare gli estremi dell’errore scusabile, ai fini
della rimessione in termini, la circostanza che il giudice non abbia
seguito la procedura speciale prevista dal citato articolo. Occorre,
pertanto, accertare quale sia la relazione esistente tra il mancato
rispetto nel giudizio di primo grado di tale procedura da parte del
giudice e il mancato rispetto nel giudizio di secondo grado della regola
processuale che, sempre in attuazione della medesima disciplina, impone
l’osservanza del termine dimezzato per la proposizione dell’atto di
appello.
Sul punto si è delineato un contrasto interpretativo tra
singole Sezioni di questo Consiglio.
DIRITTO
1. La questione di diritto rimessa
all’esame della plenaria è se, nella speciale disciplina processuale di
cui all’art. 23-bis della legge Tar, il mancato rispetto del rito
da parte del giudice di primo grado possa dare luogo alla concessione
dell’errore scusabile in favore della parte appellante che non abbia
rispettato i termini abbreviati del rito stesso.
2. L’art.
23-bis della legge Tar disciplina un rito speciale accelerato in
presenza di particolari materie specificamente indicate.
La norma
contempla due diversi precetti normativi.
Il primo individua, con
elencazione tassativa, le specifiche controversie che rientrano nel suo
ambito applicativo e, tra queste, menziona anche quelle concernenti i
provvedimenti relativi «alle procedure di privatizzazione o di
dismissione» di beni pubblici (comma 1, lettera e).
Il secondo
attiene alla disciplina delle regole processuali che devono essere seguite
in presenza delle materie elencate.
In particolare, si
stabilisce che:
i) tutti i termini processuali, salvo quelli
per la proposizione del ricorso, «sono ridotti alla metà» (comma 2);
ii) «il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni
dalla data dell’udienza, mediante deposito in segreteria» (comma 6);
iii) «il termine per la proposizione dell’appello avverso la
sentenza del Tribunale amministrativo regionale» pronunciata nei giudizi
tassativamente indicati «è di trenta giorni dalla notificazione e di
centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza»;
iv) queste
disposizioni «si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso
di domanda di sospensione della sentenza appellata».
3. Il codice del processo amministrativo ha riprodotto, con modifiche, la
disciplina contenuta nella disposizione riportata distinguendo un rito
abbreviato comune a determinate materie comprese quelle relative alla
privatizzazione e dismissione di beni pubblici (art. 119) e un rito
speciale relativo al settore dei contratti pubblici (art. 120).
In
relazione al primo si confermano le regole stabilite dall’art.
23-bis per quanto attiene al dimezzamento dei termini, che non
opera esclusivamente per il ricorso introduttivo, il ricorso incidentale e
i motivi aggiunti (art. 119, comma 2) e si prevede la pubblicazione
anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza non oltre sette giorni
dalla decisione della causa quando almeno una delle parti, nell’udienza di
discussione, dichiara di avere interesse (art. 119, comma 5).
In
relazione al secondo, è stabilita l’applicazione delle medesime regole con
alcune eccezioni tra le quali l’obbligo, nel solo giudizio di primo grado,
della pubblicazione del dispositivo che definisce il processo (art. 120,
comma 9).
4. L’istituto dell’errore scusabile, prima della
entrata in vigore del codice del processo amministrativo, era
disciplinato, con riferimento a particolari fattispecie, dalle seguenti
disposizioni:
a) l’art. 34 del testo unico delle leggi sul Consiglio
di Stato disponeva che se veniva impugnato innanzi a quest’ultimo, «per
errore ritenuto scusabile», un provvedimento non definitivo, il
Consiglio poteva assegnare un breve termine per la riproposizione del
ricorso all’autorità gerarchica;
b) l’art. 36 dello stesso testo unico
stabiliva che, in presenza di un errore «ritenuto scusabile», il
Consiglio di Stato poteva concedere alla parte la possibilità di rinnovare
o integrare la notificazione all’autorità amministrativa e ai
controinteressati;
c) l’art. 34 della legge Tar prevedeva che il
Consiglio di Stato, «in caso di errore scusabile», avrebbe potuto
rimettere in termini il ricorrente per proporre l’impugnativa al giudice
competente o per rinnovare la notificazione del ricorso.
4.1. L’art. 37 cod. proc. amm. ha trasposto in una disposizione normativa tale
principio stabilendo che «il giudice può disporre, anche d’ufficio, la
rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive
ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di
fatto».
L’art. 11, comma 5, cod. proc. amm., di disciplina della traslatio iudicii, contiene uno specifico riferimento all’istituto
della rimessione in termine, ritenendolo applicabile, «ove ne ricorrano
i presupposti», nei «giudizi riproposti» a seguito di una
decisione sulla giurisdizione.
4.2. Nel processo civile l’art.
153, comma 2, prevede – con norma, anch’essa generale, introdotta dalla
legge n. 69 del 2009 – che «la parte che dimostra di essere incorsa in
decadenze per causa non imputabile può chiedere al giudice di essere
rimessa in termini».
4.3. La giurisprudenza formatasi nella
costanza del “vecchio” regime processuale era nel senso di
considerare la rimessione in termini per errore scusabile un istituto di
carattere eccezionale [Cons. St., sez. IV, 30 dicembre 2008 n. 6599],
posto che esso delinea una deroga al principio cardine della perentorietà
dei termini di impugnativa; l’attuale art. 37 cod. proc. amm. non offre
elementi per giungere a una differente conclusione [Cons. St., ad. plen.,
2 dicembre 2010 n. 3].
4.4. L’art. 37, al pari della previgente
disciplina processuale dell’istituto dell’errore scusabile, è stato
considerato dalla plenaria una norma di stretta interpretazione, dal
momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria
che essa presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela
giurisdizionale, potrebbe alla fine risolversi in un grave vulnus del pariordinato principio di parità delle parti (art. 2, c. 1, cod. proc.
amm.), sul versante del rispetto dei termini perentori stabiliti dalla
legge processuale [Cons. St., ad. plen., 2 dicembre 2010 n. 3].
5. La questione relativa all’applicabilità dell’istituto
dell’errore scusabile in presenza di una proposizione tardiva dell’appello
e del mancato rispetto delle regole che presiedono alla disciplina del
rito speciale in primo grado da parte del giudice è stata oggetto, come
già sottolineato, di due diversi orientamenti giurisprudenziali.
5.1. Un primo orientamento sostiene che – nel caso in cui il
giudice di primo grado, «consapevolmente o meno», non abbia seguito
il rito di cui all’art. 23-bis della legge Tar e, in particolare,
risulta che non abbia depositato il dispositivo della sentenza entro il
termine di sette giorni dalla camera di consiglio – l’appellante è
«tratto in errore sull’applicabilità del termine breve per la
proposizione dell’appello», con la conseguenza che «deve essere
concesso l’errore scusabile» [Cons. St., sez. VI, 24 febbraio 2011 n.
1175].
Questa interpretazione è stata seguita anche dall’ordinanza
della Sesta sezione del 24 gennaio 2012, n. 299 che, accogliendo uno
specifico motivo di revocazione, ha ribadito – con riguardo alla medesima
fattispecie che viene in rilievo in questa sede – la concedibilità
dell’errore scusabile qualora il giudice di primo grado non abbia seguito
l’iter procedimentale prefigurato dall’art. 23-bis e, in
particolare, non abbia pubblicato il dispositivo.
5.2. Un
secondo orientamento – seguito, in particolare, dalla decisione
dell’adunanza plenaria, 3 giugno 2011 n. 10 – ritiene che sia
«irrilevante» la condotta processuale «tenuta dal giudice nel
corso del giudizio di primo grado, trattandosi di evenienza che non
esclude ex se la doverosa applicazione del rito (ordinario o speciale),
effettivamente stabilito dalla legge» [in questo senso anche Cons.
St., sez. IV, 23 dicembre 2010 n. 9376].
5.3. Nonostante tale
orientamento sia stato seguito dall’adunanza plenaria del Consiglio di
Stato la sezione VI ha ritenuto necessario ugualmente rimettere ad essa
l’esame della questione in quanto la decisione richiamata non è stata
adottata per dirimere il contrasto in esame ovvero per risolvere una
questione di massima di particolare importanza relativa
all’interpretazione delle norme applicabili nel presente giudizio.
L’affermazione contenuta nella sentenza citata della plenaria costituisce,
infatti, soltanto un passaggio argomentativo necessario per la decisione
nel merito dell’intera controversia.
5.4. L’ordinanza di
rimessione alla plenaria ritiene che a fondamento dell’errore scusabile vi
sia una situazione di assenza di colpa processuale, ossia di violazione
incolpevole dei termini processuali.
L’ordinanza di rimessione ricorda
che sono stati considerati, tra l’altro, come modelli di riferimento, nel
giudizio sulla concedibilità dell’errore scusabile, il comportamento di
chi sia stato tratto in errore dall’oscurità e ambiguità della normativa
applicabile, dal cambiamento del quadro legislativo, da contrasti
giurisprudenziali, da attività equivoche poste in essere da parte della
stessa pubblica amministrazione, mentre non possono venire in rilievo
aspetti di mera rilevanza soggettiva.
In questo contesto l’attività del
giudice consiste nello stabilire se la condotta concreta sia o meno
conforme alla regola di condotta predefinita. Se sussiste, anche alla luce
delle specificità della fattispecie, uno “scarto” tra di esse deve
ritenersi colpevole la violazione della norma processuale con conseguente
impossibilità di riconoscere l’errore scusabile ai fini della rimessione
in termini.
Applicando questi principi generali al caso in esame
l’ordinanza di rimessione trae le seguenti conclusioni:
- in primo
luogo, opera il livello di tipizzazione normativa delle condotte
costituito, nella specie, dalla rilevanza dei soli comportamenti posti in
essere in presenza di oggettive «ragioni di incertezza su questioni di
diritto»;
- in secondo luogo, opera il livello di tipizzazione
giurisprudenziale della condotta standard. Nel caso specifico il contrasto
interpretativo riguarda questa fase: si tratta, infatti, di stabilire se
possa costituire una condotta predefinita quella posta in essere in
presenza di un errore determinato dal comportamento del giudice che non ha
osservato le regole processuali che scandiscono i momenti della sua
attività. In altri termini, si tratta di stabilire se nell’ambito del
catalogo dei comportamenti sopra riportati, che vengono normalmente
valutati nel giudizio relativo all’errore scusabile, possa essere inserito
anche quello in esame.
L’ordinanza di rimessione ritiene che tale
condotta standard debba essere inclusa tra quelle sino ad ora tipizzate
dalla giurisprudenza. Non si ravvisano, infatti, valide ragioni per
escludere che la parte, nello stabilire quali siano le regole processuali
applicabili nella specie, possa essere tratta in “inganno” dal
comportamento processuale del giudice.
Infine, secondo l’ordinanza di
rimessione, opera il livello costituito dalla valutazione della
specificità della condotta concreta che impone di verificare se la stessa,
alla luce di tutti gli elementi a disposizione del giudice, possa
considerarsi effettivamente conforme alla regola di condotta della
diligenza. In questa ottica, possono assumere rilievo, ad esempio, la
stessa “natura” della materia che viene in rilievo, il
comportamento delle parti stesse al fine di verificare se esse abbiamo o
meno seguito il rito speciale, la gravità delle violazioni.
6. Rileva anzitutto la plenaria che non è contestabile che la
controversia oggetto del presente appello, afferente ad una procedura di
dismissione di immobili pubblici ad uso residenziale, rientri nell’ambito
di applicazione del rito abbreviato di cui all’art. 23-bis, della legge
Tar (oggi: art. 119 cod. proc. amm.).
La giurisprudenza si è
univocamente orientata in tal senso, affermando l’art. 23-bis,
lett. e), della legge Tar, si riferisce non solo alle “ampie operazioni
di dismissione di beni pubblici” ma “anche all’alienazione dei
singoli beni”. Il rito abbreviato trova la sua ragion d'essere
nell'esigenza che i giudizi in talune materie di particolare interesse,
strategico o finanziario, dello Stato e della comunità vengano definiti
con sollecitudine e con priorità rispetto al generalità delle
controversie; in tale prospettiva, l'alienazione dei beni dello Stato e
degli altri enti pubblici riveste tali connotati, non solo per quel che
attiene ai programmi generali di dismissione delle proprietà pubbliche ma
anche agli atti attuativi dei programmi medesimi, in quanto strumenti
essenziali per il risanamento della finanza pubblica [Cons. St., sez. VI,
13 luglio 2006, n. 4418].
Si è pertanto ritenuto che il rito abbreviato
si applichi sia agli atti del procedimento di evidenza pubblica di vendita
[Cons. St., sez. V, 9 giugno 2008, n. 2814] sia ai provvedimenti di
qualificazione degli immobili come di pregio [Cons. St., sez. VI, 29
maggio 2008, n. 2533; Id., 10 settembre 2008, nn. 4320 e 4325; più di
recente, Cons. St., sez. VI, 29 maggio 2012 n. 3180].
Pertanto, non c’è
sicuramente margine per la concessione dell’errore scusabile sotto il
profilo della incolpevole ignoranza della soggezione di tale tipo di
controversia al rito abbreviato.
7. Quanto alla ulteriore
questione, - se l’errore del giudice di primo grado, consistente
nell’applicare il rito ordinario in luogo di quello speciale, possa far
considerare consequenziale e scusabile l’errore della parte che propone
appello rispettando i termini del rito ordinario anziché quelli del rito
speciale - la plenaria non intende discostarsi da quanto da essa già
statuito con la propria decisione n. 10 del 2011, fermo restando che dei
principi ivi espressi occorre fare corretta applicazione caso per
caso.
7.1. Si è in tale decisione affermato (par. 29.1., lett.
c), che al fine della verifica se una determinata controversia rientri o
meno nell’ambito di applicazione del rito dell’art. 23-bis, della
legge Tar, da un lato è del tutto irrilevante il comportamento processuale
delle parti e, dall’altro lato, è del pari irrilevante la condotta
processuale tenuta dal giudice nel corso del giudizio di primo grado,
trattandosi di evenienza che non esclude ex se la doverosa
applicazione del rito (ordinario o speciale), effettivamente stabilito
dalla legge [in tal senso anche Cons. St., sez. IV, 23 dicembre 2010 n.
9376].
7.2. Aggiunge ora la plenaria che i riti speciali e il
loro ambito applicativo sono stabiliti dalla legge, per ragioni che
rientrano nelle scelte discrezionali del legislatore (nel caso del rito
dell’art. 23-bis, l. Tar, ora artt. 119 e 120 cod. proc. amm., per
la esigenza di interesse generale di una celere definizione di determinate
tipologie di controversie), e pertanto l’applicazione del rito è doverosa
ed oggettiva, e non vi è spazio per una scelta del rito, o sua
disapplicazione, ad opera delle parti o del giudice.
Le parti sono
tenute a seguire il rito speciale, e il giudice a sua volta è tenuto alla
sua osservanza.
Se la parte non rispetta i termini del rito speciale
incorre in un errore processuale che determina decadenza, salva la
ricorrenza dell’errore scusabile.
Parimenti, se il giudice di primo
grado non rispetta il rito speciale, incorre in un errore che, se del
caso, può dar luogo a vizio della sentenza contestabile con i rimedi
impugnatori che l’ordinamento appresta.
7.3. Nel processo
amministrativo non possono trovare applicazione pedissequa i principi
enunciati dalla Cassazione in tema di erronea scelta del rito da parte del
giudice. Ritiene la Cassazione che se il giudice di primo grado tratti la
causa secondo il rito erroneamente adottato e, non formulando alcun
rilievo al riguardo, ritenga implicitamente che il rito in concreto
seguito sia quello prescritto, il principio di ultrattività del rito e
dell’apparenza comporta che il giudizio deve proseguire nelle stesse forme
[Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2010 n. 12524].
Secondo la Cassazione
rileva il rito adottato dal giudice che, a prescindere dalla sua
esattezza, costituisce per la parte il criterio di riferimento, anche ai
fini del computo dei termini previsti per le attività processuali; ne
consegue che, ove una controversia in materia di lavoro sia erroneamente
trattata fino alla conclusione con il rito ordinario, trova applicazione
il principio dell’apparenza o dell’affidamento, per il quale la scelta fra
i mezzi, i termini ed il regime di impugnazione astrattamente esperibili
va compiuta in base al tipo di procedimento effettivamente svoltosi, a
prescindere dalla congruenza delle relative forme rispetto alla materia
controversa [Cass. civ., sez. lav., 23 aprile 2010 n. 9694].
Tali
principi non possono essere pedissequamente seguiti nel processo
amministrativo nel quale i riti non rientrano nella disponibilità delle
parti o del giudice, essendo imposti dalla legge per ragioni di interesse
pubblico. Sicché, i termini di decadenza di un rito speciale, non possono
essere superati dall’erronea scelta del rito.
8. Quanto sin
qui esposto ha per conseguenza che l’errore del giudice di primo grado non
può di per sé solo determinare un mutamento del rito in
appello.
Nonostante l’errore del giudice di primo grado, le parti che
ne impugnano la decisione restano tenute, in appello, al rispetto del rito
stabilito dalla legge.
Si tratta tuttavia di stabilire se, avuto
riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, l’errore in cui è
incorso il giudice di primo grado possa essere considerato come causa
dell’errore della parte e quindi possa giustificare la concessione
dell’errore scusabile.
I presupposti per la concessione dell’errore
scusabile sono stati già chiariti dalla plenaria di questo Consesso [Cons.
St., ad. plen., 2 dicembre 2010 n. 3]: l’oscurità del quadro normativo, le
oscillazioni della giurisprudenza, i comportamenti ambigui
dell’amministrazione pubblica.
Ove ricorra un quadro normativo oscuro,
o vi siano oscillazioni della giurisprudenza o della pubblica
amministrazione, l’errore del giudice di primo grado può a sua volta
essere giustificato da tali presupposti fattuali e pertanto essere
considerato una concausa dell’errore della parte.
Esiste poi un
ulteriore ipotesi in cui l’errore del giudice può essere considerato causa
dell’errore della parte e rendere scusabile l’errore di quest’ultima, ed è
quando il giudice ordina alla parte il compimento di un adempimento
processuale prescrivendo modalità erronee. In tal senso, la plenaria ha
già in passato statuito che costituisce errore scusabile la notificazione
del ricorso in appello all’amministrazione statale nel domicilio reale,
quando la stessa sia effettuata in ottemperanza ad un ordine del giudice
ai fini dell’integrazione del contraddittorio e tale ordine faccia
riferimento all’amministrazione e non all’Avvocatura dello Stato [Cons.
St., ad. plen., 19 gennaio 1993 n. 1].
Al di fuori di questi casi,
l’errore del giudice può divenire rilevante ai nostri fini solo se si
inquadra in un complessivo comportamento fuorviante dello stesso giudice e
delle controparti.
Così, se in primo grado viene seguito il rito
ordinario senza che nessuna delle parti, che anzi ne traggono vantaggio,
né il giudice rilevino la necessità di seguire il rito speciale, e senza
che vi siano altri indizi della necessità di seguire il rito speciale
(qualificazione del ricorso nel registro dei ricorsi, misura del
contributo unificato) si determina una situazione complessiva,
oggettivamente e concretamente idonea a trarre in errore la
parte.
Sicché, la parte che, nel proporre appello, segue i termini del
rito ordinario anziché quelli del rito speciale, incorre in un errore che
può essere ritenuto scusabile.
E’ quanto si è verificato nel caso di
specie in cui:
a) lo stesso ricorso di primo grado sembra depositato
oltre il termine abbreviato di 15 giorni e dunque con il rispetto dei
termini ordinari anziché di quelli abbreviati (questione, questa, che,
come si dirà, dovrà essere accertata dalla Sezione VI);
b) il ricorso
di primo grado non risulta qualificato, nel registro ricorsi del Tar, come
ricorso soggetto al rito abbreviato, né tale qualificazione emerge dagli
avvisi di segreteria alle parti;
c) il giudizio di primo grado si è
svolto con le forme del rito ordinario, in quanto non vi è stata
trattazione celere, né è stato pubblicato il dispositivo prima della
motivazione (si ricordi che nel vigore dell’art. 23-bis, l. Tar, la
pubblicazione anticipata del dispositivo avveniva d’ufficio, e non a
istanza di parte come accade nel vigore dell’art. 119 cod. proc.
amm.);
d) la misura del contributo unificato, versato in epoca
anteriore alla differenziazione delle misure per il rito abbreviato, non
fornisce indizi a favore dell’utilizzo del rito abbreviato.
8.1. Deve in conclusione enunciarsi il seguente principio di diritto:
<<i riti speciali, e segnatamente quello di cui all’art. 23-bis,
l. Tar (ora art. 119 cod. proc. amm.), sono stabiliti dal legislatore per
ragioni di interesse generale e hanno applicazione oggettiva, sicché al
fine della verifica se una determinata controversia rientri nell’ambito di
applicazione di un rito speciale o del rito ordinario, sono irrilevanti il
comportamento processuale delle parti o del giudice trattandosi di
evenienze che non escludono ex se la doverosa applicazione del rito
(ordinario o speciale), effettivamente stabilito dalla legge; tuttavia se
l’errore del giudice circa il rito da applicare e i conseguenti termini si
inquadra in un complessivo comportamento fuorviante delle stesso giudice e
delle controparti (che in primo grado hanno anche tratto vantaggio
dell’errore stesso), si determina una situazione che oggettivamente
giustifica la concessione dell’errore scusabile.
9. Da
quanto esposto consegue la ricevibilità sia dell’appello principale che di
quello incidentale.
10. Per la decisione del merito, su cui
non vi sono questioni oggetto di contrasto di giurisprudenza, l’affare
viene rimesso alla Sezione VI, che dovrà anche procedere a verificare
d’ufficio, con le forme dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la
ricevibilità del ricorso di primo grado.
E, invero, in punto di
diritto, la plenaria rileva, da un lato, che ai sensi dell’art. 35, cod.
proc. amm. la tardività della notifica e del deposito del ricorso è
questione rilevabile d’ufficio, e, dall’altro lato, che la tardività del
ricorso di primo grado è rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di
appello, atteso che il citato art. 35 non pone limitazioni al rilievo
d’ufficio in grado di appello (a differenza di quanto dispongono gli artt.
9 e 15 cod. proc. amm. rispettivamente per la questione di giurisdizione
per la questione di competenza). Il che ben si comprende sul piano logico
e sistematico, perché l’erronea scelta del giudice (per ragioni di
giurisdizione o competenza) è un vizio relativo, atteso che, a monte,
esiste un giudice avente giurisdizione e/o competenza, sicché il vizio è
emendabile, la tardività del ricorso è un vizio assoluto, atteso che
decorso il termine legale ultimo, nessun giudice può occuparsi del
ricorso, sicché il vizio non è emendabile ed è rilevabile d’ufficio anche
in grado di appello.
11. La liquidazione delle spese della
presente fase sarà effettuata dalla Sezione VI con la sentenza
definitiva.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato – adunanza plenaria,
parzialmente e non definitivamente pronunciando sull’appello principale e
incidentale in epigrafe, li dichiara ricevibili.
Restituisce la causa
alla Sezione per la decisione del merito.
Spese al
definitivo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 9 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo
Coraggio, Presidente
Giorgio Giovannini, Presidente
Gaetano Trotta,
Presidente
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Stefano Baccarini,
Presidente
Alessandro Botto, Consigliere
Rosanna De Nictolis,
Consigliere, Estensore
Marzio Branca, Consigliere
Francesco
Caringella, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Maurizio Meschino,
Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Angelica Dell'Utri,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/08/2012
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