REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza
Plenaria)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 21 di
A.P. del 2012, proposto dalla
s.r.l. Impresa Pezzella Raffaele
Costruzioni Edili Stradali e dalla s.r.l. Co.e.pa., in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato
Andrea Abbamonte, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma,
via degli Avignonesi, 5;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Commissario di Governo per l’emergenza socio economico ambientale del
bacino idrografico del fiume Sarno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Someca s.r.l., Inca costruzioni s.r.l., non costituiti nel presente grado
del giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I
n. 626/2010, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario di Governo per
l’emergenza socio economico ambientale del bacino idrografico del fiume
Sarno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2012 il
consigliere di Stato Maurizio Meschino e uditi per le parti l’avvocato
Abbamonte e l’avvocato dello Stato Varrone;
Ritenuto e considerato in
fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Commissario delegato, ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3270 del 2003, per
l’emergenza ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno (d’ora in
avanti Commissario delegato) – ha bandito, con atto del 1° agosto 2005,
una gara per pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di
completamento della rete fognaria del Comune di San Valentino Torio (SA)
per l’importo complessivo di euro 5.147.789,73 oltre IVA.
L’art. 11 del
bando di gara ha previsto quale requisito di partecipazione
l’«attestazione SOA, per la categoria OG6 classifica V (prevalente),
rilasciata da società autorizzata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000, in
corso di validità».
2. La costituenda Ati tra Impresa Pezzella
Raffaele Costruzioni Edili Stradali (capogruppo) e Co.e.pa. s.r.l.
(mandante), ha partecipato alla procedura.
Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti – S.I.I.T. Campania Molise Settore
infrastrutture Napoli, autorizzato dal Commissario delegato ad esperire
l’asta pubblica, con nota del 17 ottobre 2005, n. 782, ha comunicato alla
detta Ati l’esclusione dalla gara, in quanto l’attestazione degli
organismi di diritto privato preposti (attestazione SOA) «presentata in
copia dall’impresa mandante, risulta scaduta al 14 marzo 2005».
3.
Le citate società in costituenda Ati (d’ora in avanti
“ricorrenti”), con il ricorso n. 1059 del 2009 proposto al
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, hanno chiesto:
l’annullamento della detta esclusione e dell’aggiudicazione della gara
all’Ati Someca s.r.l. – INCA Costruzioni s.r.l.; il risarcimento dei danni
derivanti dalla mancata aggiudicazione dell’appalto quanto alla perdita di chance, alle spese inutilmente sostenute, al mancato utile
ragguagliati ai sensi dell’art. 345 della legge n 2248 del 1865 e della
legge n. 741 del 1981, nella misura del 10% del valore dell’appalto.
4.
Con il ricorso sono stati proposti tre motivi, relativi: alla scadenza
dell’attestazione SOA; all’omissione della richiesta di chiarimenti e
della verifica in concreto del possesso dei requisiti; alla sussistenza di
una causa di esclusione delle imprese aggiudicatarie.
Con il primo
motivo è stato in particolare dedotto che la predetta attestazione SOA non
poteva considerarsi scaduta in quanto l’art. 15, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante
istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori
pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni), come sostituito dall’art. 1 del d.P.R. n.
93 del 2004, prevede la proroga ex lege sino a cinque anni della
validità «delle attestazioni già rilasciate alla data di entrata in
vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166». La data di scadenza era
pertanto da individuare al 14 marzo 2007 e non al 14 marzo 2005 come
invece ritenuto dalla stazione appaltante.
5. Il giudice adito, con la
sentenza n. 626 del 2010, ha respinto il ricorso.
Nella sentenza,
valutato come verosimile, alla luce della motivazione del provvedimento di
esclusione, che questa sia stata determinata anche perché la presentazione
dell’attestazione SOA era stata fatta da parte della sola mandante e non
in copia autenticata, si afferma che, pur se si ritenga quale unico motivo
la presentazione di un’attestazione SOA già scaduta, le relative censure
risultano infondate poiché «l’art. 15, comma 5, d.P.R. n. 34/2000, come
sostituito dall’art. 1 del d.P.R. n. 93/2004, stabilisce che la durata
dell’efficacia dell’attestazione è pari a cinque anni con verifica
triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei
requisiti di capacità strutturale di cui all’art. 15-bis. La persistenza
della validità dell’attestazione di qualificazione per cinque anni,
pertanto, è subordinata all’effettuazione della verifica triennale del
mantenimento dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 17 dello
stesso d.P.R. n. 34/2000, e di capacità strutturale» (si citano Tar
Trentino Alto Adige, 6 novembre 2008, n. 284; Tar Calabria, Catanzaro,
sez. II, 28 luglio 2008, n. 1100; Tar Sardegna, sez. I, 1 novembre 2007,
n. 2047; Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 10 aprile 2006, n. 539). Ne
consegue che “dovendo essere attribuita valenza costitutiva alla
verifica, qualora l’impresa, alla scadenza del triennio, non si sottoponga
al prescritto controllo, la stessa non può partecipare alle gare nel
periodo decorrente dalla predetta scadenza fino all’effettuazione della
verifica con esito positivo. In sostanza, nel periodo non coperto dalla
verifica, il concorrente non può ritenersi in possesso dei necessari
requisiti di qualificazione”.
Nella sentenza è poi respinto il
secondo motivo di ricorso in ragione della impossibilità di integrare la
documentazione di gara se, come nella specie, manchi un documento la cui
presentazione sia espressamente prevista a pena di esclusione dalla legge
di gara, ed è dichiarato inammissibile il terzo, per carenza di interesse
alla censura da parte delle ricorrenti poiché dal suo accoglimento non
conseguirebbero alcuna utilità in quanto legittimamente escluse dalla
gara.
6. Con l’appello n. 4443 del 2010 le ricorrenti hanno chiesto
l’annullamento della sentenza di primo grado, deducendo in sintesi, quanto
al rigetto del primo motivo di ricorso, che il primo giudice avrebbe
errato per aver ritenuto l’inapplicabilità della proroga delle
attestazioni rilasciate alla data di entrata in vigore della legge 1°
agosto 2002, n. 166, in mancanza della verifica triennale, mentre ciò non
è sancito nella normativa recante la proroga.
Si deduce che la sentenza
è altresì errata per avere respinto il secondo motivo di ricorso, sulla
illegittimità dell’esclusione automatica delle ricorrenti dalla gara
poiché la stazione appaltante avrebbe dovuto chiedere chiarimenti e
verificare la concreta sussistenza dei requisiti, avendo peraltro le
ricorrenti prodotto nel giudizio di prime cure attestazione di
qualificazione del 15 marzo 2002 “che all’esito della verifica
triennale reca la scadenza di validità quinquennale 14/03/2007”. Si
ripropongono poi il terzo motivo di censura della procedura di gara, per
l’invalidità dell’aggiudicazione disposta a favore di imprese in
situazione di collegamento sostanziale con altra impresa partecipante, e,
infine, la domanda di risarcimento dei danni.
7. La Sesta Sezione, con
ordinanza 5 aprile 2012, n. 2025, ha rimesso la decisione del ricorso
all’Adunanza Plenaria ai sensi dell’art. 99, primo comma, del Codice del
processo amministrativo, avendo rilevato che l’esclusione di cui si tratta
è stata disposta per il solo motivo della presentazione di una
attestazione SOA ritenuta scaduta, per cui il thema decidendum consiste nella esatta interpretazione della normativa che disciplina
l’efficacia temporale delle attestazioni SOA, e che sulla questione
esistono posizioni divergenti nella giurisprudenza del Consiglio di
Stato.
8. Nell’ordinanza di rimessione è anzitutto ricostruito il
quadro normativo di riferimento dal quale emerge la distinzione tra un
sistema a regime e un sistema transitorio: il primo è relativo alle
attestazioni rilasciate dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 del d.P.R. 10
marzo 2004, n. 93, per le quali la durata è stata predeterminata in cinque
anni con verifica triennale; il secondo prevede che «la efficacia delle
attestazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge 1°
agosto 2002, n. 166, è prorogata a cinque anni», trovando
giustificazione la valenza retroattiva della norma nel fatto che è stata
la legge n. 166 del 2002 ad avere modificato, sia pure con disposizioni
non dotate di efficacia immediata, la durata delle attestazioni
introducendo la verifica triennale.
9. Nell’ordinanza di rimessione si
rileva che nella giurisprudenza di questo Consiglio, riguardo alla valenza
della verifica triennale, si registrano due orientamenti
contrastanti.
9.1. La sentenza della Sezione IV, 20 settembre 2005, n.
4817 (condivisa dal C.G.A.R.S. con la sentenza 8 gennaio 2008, n. 1), ha
affermato, per un caso rientrante nell’ambito di applicazione del sistema
transitorio, ma con principi riferibili a fortiori anche al sistema a
regime, che la inapplicabilità, in mancanza della verifica triennale,
della proroga delle attestazioni SOA «già rilasciate alla data di
entrata in vigore della legge 10 agosto 2002, n.166», non risulta
«sancita da alcuna previsione e che quella della perdita di efficacia
delle attestazioni già rilasciate viene espressamente ricondotta alla sola
evenienza dell’esito negativo del controllo». Ne consegue che
«all’omissione dell’adempimento della verifica triennale non possono
connettersi, per via ermeneutica ed in mancanza di riscontri positivi alla
relativa esegesi, effetti risolutori o decadenziali» che l’art. 15-bis,
comma 5, del d.P.R. n. 34 del 2000 «omette di sancire e che, anzi,
ricollega esplicitamente al solo esito negativo della
revisione».
9.2. Nella sentenza della Sezione V, 12 giugno 2009, n.
3742, questa ricostruzione non è condivisa, rilevando, per un caso
rientrante nell’ambito di applicazione del sistema a regime, che «non
v’è dubbio che le formule usate dal comma 5 dell’articolo 15 del d.p.r. n.
34 del 2000 e dal c. 1 del successivo articolo 15-bis siano
sostanzialmente univoche nell’individuare una durata triennale, la quale
può estendersi al quinquennio a condizione che entro la scadenza sia
richiesta la verifica». Tale indirizzo è stato poi ribadito nella
sentenza 16 giugno 2009, n. 3878 sempre della Sezione V.
10. Ciò
richiamato, nell’ordinanza di rimessione si precisa che nella fattispecie
in esame:
- a) l’attestazione SOA è stata emessa il 15 marzo 2002;
quella depositata nella procedura di gara reca la data di scadenza del 14
marzo 2005; la società appellante non ha dimostrato l’avvenuta produzione
nella procedura di gara della positiva esecuzione della verifica
triennale; nel momento in cui è stata indetta la procedura (1° agosto
2005) l’attestazione, considerata la data in essa indicata, era scaduta,
conseguendone l’inapplicabilità alla stessa del sistema a regime
introdotto dal d.P.R. n. 93 del 2004, operante soltanto per le
attestazioni rilasciate successivamente alla sua entrata in vigore, con
l’applicazione, pertanto, del sistema transitorio che ricomprende le
attestazioni già rilasciate all’entrata in vigore della legge n. 166 del
2002;
- b) per la risoluzione della controversia si tratta perciò di
stabilire se la prevista efficacia quinquennale dell’attestazione SOA in
corso di durata sia o meno subordinata alla verifica triennale, che, nella
specie, è mancata, poiché soltanto se si assume che detta verifica non
abbia valenza costitutiva e che la proroga quinquennale operi
automaticamente, senza necessità che l’impresa si sottoponga a controlli,
può ritenersi fondato il motivo di appello prospettato dalla
società.
11. L’ordinanza conclude indicando che le questioni che si
pongono sono, in sintesi, le seguenti: a) se il sistema a regime previsto
dagli artt. 15 (in particolare comma 5) e 15-bis (in particolare
commi 1 e 5), del d.P.R. n. 34 del 2000, nella versione modificata dal
d.P.R. n. 93 del 2004, nello stabilire la durata quinquennale
dell’attestazione SOA, attribuisca alla verifica triennale valenza
costitutiva, con la conseguenza che se la stessa non viene chiesta
l’attestazione perde efficacia, ovvero valenza non costitutiva, con la
conseguenza che soltanto se il controllo viene effettuato d’ufficio o
comunque richiesto il suo esito negativo incide sull’efficacia; b) se il
sistema transitorio previsto dall’art. 15, comma 5, secondo periodo, del
d.P.R. n. 34 del 2000, nel prevedere la proroga sino a cinque anni della
durata delle attestazioni già rilasciate, imponga anch’esso una verifica
triennale e, se la risposta è positiva, se tale verifica debba avere
valenza costitutiva o non costitutiva nel senso sopra indicato.
DIRITTO
1. L’Adunanza Plenaria, in relazione ai quesiti
così posti ritiene, in linea generale, che se la verifica triennale non
venga richiesta l’attestazione perda efficacia e, in coerenza, che la
proroga a cinque anni dell’efficacia delle attestazioni SOA rilasciate
prima dell’entrata in vigore della legge n. 166 del 2002 sia subordinata
alla richiesta della verifica triennale ed al suo positivo
esito.
Depongono in tal senso le seguenti considerazioni:
- il
presupposto del sistema della qualificazione è la corrispondenza tra
qualità e qualificazione, intendendosi con ciò la verificata esistenza in
capo all’appaltatore di determinati requisiti atti a garantire un
ragionevole affidamento sulla migliore realizzazione dell’opera; il
legislatore, che dapprima aveva ritenuto che la durata per tre anni
dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione, con la sottoposizione
a rinnovo alla scadenza, fosse il periodo necessario e sufficiente a
garantire il permanere di quella corrispondenza, ha poi valutato, con gli
articoli 7 della legge n. 166 del 2002 e 1 del d.P.R. n. 93 del 2004, che
la durata dell’efficacia dell’attestazione potesse essere maggiore,
portandola a cinque anni; contestualmente ha però disposto che
l’attestazione sia oggetto di “revisione” (art. 15-bis,
comma 1, del d.P.R. n. 34 del 2000) attraverso la verifica triennale del
mantenimento dei requisiti di ordine generale e di capacità strutturale,
per prevenire, evidentemente, il rischio della diminuzione del livello
qualitativo delle imprese in questo più lungo periodo, configurando la
verifica triennale, con ciò, quale componente essenziale della fattispecie
normativa della fissazione al quinquennio della durata
dell’attestazione;
- tanto emerge dagli articoli 15, comma 5, e
15-bis del d.P.R. n. 34 del 2000, come modificato con il d.P.R. n.
93 del 2004, per i quali la durata dell’efficacia dell’attestazione SOA è
di cinque anni soltanto se vi è stata la verifica triennale e se è stata
positiva poiché, in questo caso, la SOA rilascia un “nuovo attestato
revisionato” mentre se la verifica è negativa “l’attestato perde
validità” (comma 5 dell’art. 15-bis citato); la verifica
produce quindi nell’ordinamento uno specifico effetto, di determinazione
della validità o meno dell’attestazione dopo il triennio dal rilascio e
fino al quinto anno; effetto questo che non si produce indipendentemente
dal compimento della verifica;
- se ne deve dedurre che l’attestazione
decade non soltanto se l’esito della verifica è negativo ma anche, ai
sensi della normativa, se l’impresa non vi si sottopone almeno sessanta
giorni prima della scadenza del triennio (comma 1 dell’art. 15-bis,
vigente all’epoca cui si riferisce la presente controversia).
1.1. In
questo quadro non è coerente con il sistema l’ipotesi che le attestazioni
rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge n. 166 del 2002 e
prorogate ex art. 1 del d.P.R. n. 93 del 2004 possano avere
efficacia quinquennale non sorretta dalla richiesta della verifica e,
quindi, dal suo esito positivo sul mantenimento dei requisiti, non
risultando giustificato che, per la sola circostanza del rilascio
dell’attestazione prima della entrata in vigore della legge n. 166 del
2002, un’impresa beneficiaria della proroga a cinque anni dell’efficacia
di un’attestazione inizialmente di minore durata (tre anni), resti anche
esentata dalla verifica triennale, cui sono invece sottoposte altre
imprese, titolari di attestazione parimenti quinquennale, per il solo
fatto di averne avuto il rilascio successivamente.
2. Ciò rilevato
si pone l’ulteriore, connesso quesito, emerso altresì in giurisprudenza,
se l’impresa che abbia fatto la richiesta della verifica possa o meno
partecipare alle gare indette in pendenza della sua esecuzione, quesito
che l’Adunanza Plenaria ritiene di trattare per completezza di esame della
problematica.
2.1. Al riguardo in vigenza della normativa di cui al
d.P.R. n. 34 del 2000 come modificata con il d.P.R. n. 93 del 2004 sono
emerse due interpretazioni.
Secondo la prima, l’impresa può partecipare
alle gare indette in pendenza della verifica soltanto se l’abbia richiesta
entro il termine previsto dal comma 1 dell’art. 15-bis del d.P.R.
n. 34 del 2000 (almeno sessanta giorni prima della scadenza del triennio)
e se la verifica è conclusa entro la scadenza del triennio di iniziale
validità dell’attestazione, essendo la conclusione positiva della verifica
entro il triennio la condizione della ininterrotta efficacia quinquennale
dell’attestazione; la detta efficacia altrimenti decorre dal successivo
rilascio del certificato, non potendosi perciò partecipare alle gare
indette dopo il triennio per effetto della sola richiesta tempestiva della
verifica se questa si compia successivamente (Cons. Stato, Sez. V: 12
luglio 2010, n. 4477; 18 aprile 2012, n. 2247).
Secondo una diversa
interpretazione le imprese che abbiano richiesto la verifica entro il
termine possono partecipare alle gare esibendo alla stazione appaltante
anche soltanto la domanda di richiesta della verifica, e perciò in
pendenza della stessa, restando in gara in caso di verifica positiva anche
se compiuta dopo il triennio, “ciò è come a dire che, in tale caso, ai
fini della validità della domanda di partecipazione alla gara, la scadenza
del triennio o del quinquennio, si ha come non avvenuta” (Cons. Stato,
Sez. V: 16 giugno 2009, n. 3878; 8 settembre 2010, n. 6506). Si è altresì
ritenuto che l’impresa possa sottoporsi alla verifica anche dopo la
scadenza del termine ma in tal caso, qualora la verifica sia effettuata
dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione, essa non può
partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del
triennio alla data di effettuazione positiva della verifica (Sez. V, n.
6056 del 2010 cit; Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici,
Determinazione n. 6 del 21 aprile 2004).
2.2. L’Adunanza Plenaria
ritiene corretta la seconda interpretazione.
Non vi è infatti ragione
di penalizzare l’impresa che pure ha adempiuto all’onere di provvedere
alla presentazione in termini della domanda di verifica: l’impresa
verrebbe così esclusa pur in mancanza del dichiarato esito negativo della
verifica, in contrasto con il principio del favore verso la più ampia
partecipazione alle gare.
L’impresa perciò, esibita alla stazione
appaltante, insieme con la domanda di partecipazione alla gara, quella
proposta in termini per la verifica, potrà concorrere nella procedura di
affidamento.
2.3. Va peraltro subito precisato che la legittimazione
alla partecipazione alla gara è cosa diversa dalla legittimazione
all’aggiudicazione.
A quest’ultimo fine, infatti, rimane indispensabile
il possesso effettivo della qualificazione, e pertanto fra i titoli da
presentare, ai sensi dell’art. 11, c. 8 del d. lgs. n. 163 del 2006,
perché l’aggiudicazione sia efficace rientra anche l’attestazione
dell’esito positivo della verifica.
Ciò non risulta incoerente con il
principio consolidato in giurisprudenza della sussistenza dei requisiti
lungo la procedura di gara e fino alla sua conclusione poiché la loro
verifica positiva, in quanto richiesta entro la scadenza del triennio,
decorre appunto da tale scadenza.
2.4. Quanto all’impresa che abbia
chiesto la verifica fuori termine, non vi è alcuna preclusione a chiederla
successivamente, non essendo previste nella normativa sanzioni né
decadenze per tale comportamento. Tuttavia, come correttamente previsto
nella Determinazione n. 6 del 2004 dell’Autorità di vigilanza nonché nella
sentenza Sez. V, n. 6506 del 2010 cit., l’impresa non può partecipare alle
gare nel periodo intercorrente tra tale scadenza e la data della verifica
con esito positivo.
2.5. Queste conclusioni appaiono avvalorate dalla
normativa vigente posta con il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
(Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti
pubblici), sostanzialmente ricognitiva della evoluzione della
disciplina precedente, pur con qualche modificazione (articoli 76 e
77).
Sancito l’obbligo per l’impresa di sottoporsi alla verifica
triennale in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza
del triennio stipulando apposito contratto con la SOA che deve eseguire la
verifica nei quarantacinque giorni successivi (con termini perciò diversi
dai precedenti), è stata in particolare codificata la disciplina del caso
della richiesta tardiva, prevedendo che “Qualora l'impresa si
sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità
dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo
decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di
effettuazione della verifica con esito positivo” (art. 77, comma
1).
Ciò, fra l’altro, fa dedurre, a contrario, che l’impresa
possa partecipare alle gare nel diverso caso della richiesta in termini
secondo la disciplina esposta più sopra, e, di conseguenza, che
l’ulteriore previsione, quasi identica alla precedente, per cui
l’efficacia della verifica positiva decorre dalla data di scadenza del
triennio di validità dell’attestazione ma l’efficacia di quella compiuta
dopo tale scadenza decorre dalla data di adozione della verifica (art. 77,
comma 7, secondo periodo), sia da interpretare nel senso che tale
ritardata efficacia si colleghi al presupposto della richiesta di verifica
presentata fuori termine.
In ultima analisi l’esame combinato dei commi
1 e 7 dell’art. 77 avvalora la conclusione che distingue il regime
applicabile in base alla tempestività, o meno, della richiesta di verifica
triennale. Nel caso in cui la richiesta venga formulata dopo che sia
spirato il termine triennale di efficacia della verifica, viene meno la
possibilità di saldare, sul piano temporale e concettuale, la vigenza
originaria dell’attestazione rispetto alla scansione della procedura di
verifica, con la conseguenza che, ai sensi del comma 7, la verifica
positiva opererà ex nunc mentre nelle more, in forza del comma 1,
scatterà il divieto di partecipazione. A tale regime fa eccezione il caso
della richiesta tempestiva che, in una logica di incentivazione di
comportamenti virtuosi, consente l’ultravigenza dell’attestazione in
pendenza dell’espletamento della procedura e, in caso di esito positivo,
la saldatura del relativo esito con la scadenza del triennio. Una diversa
interpretazione, che impedisse l’ammissione alla procedura di gara anche
in caso di presentazione di domanda tempestiva di verifica, oltre a
sortire l’effetto irragionevole di sanzionare l’impresa diligente che
confidi nella tempestiva evasione della procedura da parte della SOA,
condurrebbe ad una interpretatio abrogans del comma 1 dell’art. 77,
che, solo con riguardo alla richiesta tardiva, ha sancito l’effetto
preclusivo di cui si è detto.
Va soggiunto che l’interesse pubblico ad
evitare l’affidamento in favore di imprese che non diano adeguate garanzie
di affidabilità è perseguito, in modo più equilibrato e pienamente
efficiente, nel rispetto del favor partecipationis piuttosto che
con la drastica esclusione di imprese che abbiano in corso una procedura
tempestivamente attivata, con la subordinazione dell’eventuale
aggiudicazione all’esito positivo della verifica. Infine, la
caratterizzazione retroattiva della verifica richiesta per tempo consente
di ritenere la procedura adeguata al principio generale che impone il
possesso dei requisiti di ammissione a partire dall’atto della
presentazione delle domande di partecipazione.
3. Si riporta ora al
quadro delineato l’esame della controversia per cui è causa, al cui fine
si richiama anzitutto che l’impresa appellante ha depositato in gara
indetta il 1° agosto 2005 attestazione SOA scaduta il 14 marzo 2005 (non
incidendo perciò nella specie la proroga delle attestazioni al 15 luglio
2004 di cui al decreto-legge n. 355 del 2003), ciò che ne ha determinato
l’esclusione nella riunione della commissione di gara del 21 settembre
2005 (che ha concluso i lavori il giorno dopo con l’individuazione
dell’aggiudicataria) e che, inoltre, non risulta agli atti di gara alcuna
richiesta di verifica in termini, come controdedotto dall’Amministrazione
resistente e non contestato. Ebbene, per le ragioni esposte in precedenza
si deve affermare che il provvedimento di esclusione adottato nel caso di
specie dalla stazione appaltante risulta legittimo. In senso contrario non
può dedursi in particolare l’indicazione in appello della produzione di
un’attestazione SOA recante scadenza al 14 marzo 2007, poiché successiva
all’espletamento della gara.
Egualmente non è fondato il secondo motivo
di ricorso dedotto in primo grado, per cui la stazione appaltante avrebbe
dovuto procedere alla richiesta di chiarimenti o a verifiche ulteriori
sulla sussistenza dei requisiti, data la chiara previsione del bando e del
disciplinare di gara, con cui è stata richiesta a pena di esclusione la
presentazione dell’attestazione SOA “in corso di validità”
(rispettivamente articoli 11 e 1, punto 2), come correttamente richiamato
dal primo giudice.
La sentenza appellata merita conferma anche riguardo
alla dichiarazione di inammissibilità del terzo motivo di ricorso, sulla
sussistenza di causa di esclusione dell’aggiudicataria, stante la carenza
di interesse all’eventuale accoglimento della censura così proposta in
conseguenza della legittimità dell’esclusione delle ricorrenti, confermata
nel presente grado del giudizio.
4. Per le ragioni esposte
l’appello in epigrafe deve essere perciò respinto.
La particolare
articolazione in fatto e in diritto delle questioni esaminate per la
risoluzione della controversia giustifica la compensazione tra le parti
delle spese del presente grado del giudizio.
5. In conclusione, in
relazione alle considerazioni sopra esposte, l’Adunanza Plenaria afferma i
seguenti principi di diritto:
“La proroga a cinque anni
dell’efficacia delle attestazioni SOA disposta dall’art. 7, comma 1, della
legge 1° agosto 2002, n. 166 e dall’art. 1 del d.P.R. 10 marzo 2004, n.
93, è subordinata alla richiesta di verifica triennale ed al suo positivo
esito.
L’impresa che abbia richiesto in termini la verifica
triennale del proprio attestato SOA può partecipare alle gare indette dopo
il triennio anche se la verifica sia compiuta successivamente, fermo
restando che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata, ai sensi
dell’art. 11, comma 8, del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163, all’esito
positivo della verifica stessa. Viceversa l’impresa che abbia presentato
la richiesta fuori termine può partecipare alle gare soltanto dopo la data
di positiva effettuazione della verifica”.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza Plenaria) respinge l’appello in epigrafe, n. 4443 del
2010.
Compensa tra le parti le spese del presente grado del
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 18 giugno 2012, con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo
Coraggio, Presidente
Gaetano Trotta, Presidente
Pier Giorgio
Lignani, Presidente
Stefano Baccarini, Presidente
Carmine Volpe,
Presidente
Alessandro Botto, Consigliere
Rosanna De Nictolis,
Consigliere
Marzio Branca, Consigliere
Francesco Caringella,
Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere,
Estensore
Raffaele Greco, Consigliere
Angelica Dell'Utri,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2012