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| n. 6-2012 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA
PLENARIA - Sentenza 13 giugno 2012 n. 22
Pres. Giovannini - Est.
Lageder
Bat s.r.l. (avv. ti G.B. Verbani, R. Tonazzi, V. Sinopoli) /
Provincia autonoma di Bolzano (avv.ti H.Heiss, R. von Guggenberg, M.
Costa) e Regio Plus s.a.s. (avv.ti L.Manzi e K.Schwienbacher) |
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1. Giustizia amministrativa –Sentenze o ordinanze-Natura
–Individuazione- Criterio sostanziale .
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2. Contratti pubblici –A.t.i verticali e orizzontali –
Distinzione – Criterio – Individuazione.
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3. Contratti pubblici – Appalto di servizi – A.T.I. –
Quote servizi – Indicazione – Obbligo – Ex art. 11, comma 2, d.lgs
157/1995 – A.t.i. verticali e orizzontali - Differenza – Non sussiste.
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4. Contratti della p.a. – Appalti di servizi – A.T.I. –
Quote servizi – Indicazione - Obbligo – Domanda di partecipazione –
Necessità – Dichiarazione successiva – Inammissibilità – Ragioni.
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5. Contratti della p.a. – Appalti di servizi – A.T.I. –
Quote servizi - Indicazione – Obbligo –Modalità – Individuazione.
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1.In applicazione del generale principio processuale
della prevalenza della sostanza sulla forma, al fine di stabilire se un
provvedimento abbia natura di sentenza o di ordinanza, è decisiva non la
forma adottata, ma il suo contenuto sostanziale – purchè il provvedimento
abbia il minimo di requisiti formali per rientrare nel tipo che sarebbe
congruo in relazione al suo contenuto (come nel caso di specie,
trattandosi di ordinanza collegiale firmata dal presidente e
dall’estensore) -. Ne deriva, pertanto, che qualora il giudice, ancorchè
con provvedimento avente veste formale di ordinanza, abbia, senza definire
il giudizio, deciso una o più questioni pregiudiziali attinenti al
processo, oppure una o più questioni preliminari di merito, che siano
astrattamente idonee a definire il processo ma in concreto non lo siano
per la soluzione (di segno reiettivo) adottata, a tale provvedimento, di
natura decisoria, va riconosciuto natura di sentenza non definitiva ai
sensi dell’art. 36, comma 2, c.p.a. (cui, nel processo civile, corrisponde
l’art. 279, comma 2, n. 4) c.p.c.).
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2. La distinzione tra a.t.i. orizzontali e a.t.i.
verticali – oggi enunciata sul piano legislativo dall’art. 37, commi 1 e
2, d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 – poggia sul contenuto delle competenze
portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una
determinata gara: in linea generale, l’a.t.i. orizzontale è caratterizzata
dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici delle
medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti
l’oggetto dell’appalto, mentre l’a.t.i. verticale è connotata dalla
circostanza che l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla
prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono
avere competenze differenziate anche tra di loro, sicchè nell’a.t.i. di
tipo verticale un’impresa, ordinariamente capace per la prestazione
prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le
prestazioni secondarie scorporabili. Inoltre, sul piano del regime delle
responsabilità, nelle a.t.i. orizzontali ciascuna delle imprese riunite è
responsabile solidalmente nei confronti della stazione appaltante, mentre
nelle a.t.i. verticali le mandanti rispondono ciascuna per le prestazioni
assunte e la mandataria risponde in via solidale con ciascuna delle
imprese mandanti in relazione alle rispettive prestazioni secondarie.
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3. In materia di appalti di servizi, la previsione
contenuta nell’art. 11, comma2, d.lgs n. 157 del 1995, sull’obbligo, per i
raggruppamenti temporanei, di specificare le parti di servizio che saranno
eseguite da ciascuna impresa è operante indistintamente per tutte le forme
di a.t.i., orizzontali e verticali, in quanto, in quanto il dettato
normativo non contiene alcuna distinzione tra a.t.i. orizzontali e
verticali (peraltro, la disposizione normativa, non distinguendo tra
imprese già raggruppate o imprese che dichiarano di volersi riunire, è
applicabile sia alle a.t.i. già costituite, sia alle a.t.i. costituende).
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4. L’obbligo di specificare le parti di servizio che
saranno eseguite da ciascuna impresa va assolto a pena di esclusione al
più tardi in sede di formulazione dell’offerta, mentre una dichiarazione
successiva, in sede di esecuzione del contratto, non potrebbe assolvere
allo stesso modo alle esigenze di trasparenza ed affidabilità che
caratterizzano la gara, sicchè la sanzione dell’esclusione rispetta i
criteri della proporzionalità e dell’adeguatezza. Tale obbligo, dunque, è
espressione di un principio generale che non consente distinzioni legate
alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale), o
alla tipologia delle prestazioni (principali, secondarie, scorporabili o
unitarie).
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5. L’obbligo di specificare le parti di servizio che
saranno eseguite da ciascuna impresa raggruppata deve ritenersi assolto
sia in caso di indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti
del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra imprese
associate, sia in caso di indicazione, in termini percentuali, della quota
di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese,
tenendo conto della natura complessa o semplice dei servizi oggetto della
prestazione e della sostanziale idoneità delle indicazioni ad assolvere
alle finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell’offerta ed a
consentire l’individuazione dell’oggetto e dell’entità delle prestazioni
che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza
Plenaria)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14 di
Adunanza Plenaria del 2012, proposto da:
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Bat s.r.l., quale capogruppo dell’associazione temporanea
d’impresa (a.t.i.) con Apri s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni
Battista Verbari, Roberto Tonazzi, Vincenzo Sinopoli, con domicilio eletto
presso quest’ultimo in Roma, viale Angelico, 38;
contro
Provincia autonoma di Bolzano, in persona del
Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Heinrich
Heiss, Renate von Guggenberg, Michele Costa, con domicilio eletto presso
quest’ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, 24; Regio Plus s.a.s. di
Pinggera Helmut, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Manzi, Karl Schwienbacher, con
domicilio eletto presso il primo in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
per la riforma
della sentenza del TRIBUNALE REGIONALE DI
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (T.R.G.A.) - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO n.
00402/2002, resa tra le parti, concernente GARA AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANAGEMENT PROGRAMMI-CE
Visti il ricorso in appello e i
relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2012
il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti gli avvocati Sinopoli, per
sé e per delega dell’avvocato Costa, e Andrea Manzi, per delega
dell’avvocato Luigi Manzi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.— Con deliberazione della Giunta della
Provincia autonoma di Bolzano n. 3576 del 15 ottobre 2001 veniva indetto
un pubblico incanto ai sensi del d.lgs. n. 17 marzo 1995, n. 157
(Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di
servizi), da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa al prezzo base d’asta di euro 186.816,55 annui, per l’appalto
dei servizi di management regionale nell’ambito dei documenti unici
di programmazione e dei programmi operativi nel periodo 2000-2006,
promossi e finanziati dai fondi strutturali comunitari, con contestuale
approvazione del relativo capitolato speciale d’oneri e dell’avviso del
bando di gara.
Presentavano domanda di partecipazione solamente la
costituenda associazione temporanea d’impresa (a.t.i.) tra le due società
Bat s.r.l. e Apri s.p.a., capeggiata dalla prima, e la Regio Plus s.a.s.
di Pinggera Helmut.
Nella seduta del 20 dicembre 2001 aveva luogo
l’ammissione delle due concorrenti e nella seduta del 25 febbraio 2002
veniva formata la graduatoria, sulla cui base risultava aggiudicataria,
con punti 71,82, l’a.t.i. Bat s.r.l./Apri s.p.a., mentre la Regio Plus
s.a.s. di Pinggera Helmut conseguiva 65,94 punti.
2.— La seconda
classificata adiva il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per
la Regione Trentino-Alto Adige (T.r.g.a.), Sezione autonoma di Bolzano,
impugnando (con ricorso n. 112 del 2002) il verbale di gara del 25
febbraio 2002 e gli atti presupposti.
3.— L’adito T.r.g.a., con la
sentenza in epigrafe (n. 402 del 29 agosto 2002), provvedeva come segue:
(i) respingeva le eccezioni d’irricevibilità e d’inammissibilità del
ricorso di primo grado, sollevate dalla controinteressata e
dall’amministrazione resistente sotto vari profili;
(ii) accoglieva il
primo motivo del ricorso di primo grado, con il quale la ricorrente Regio
Plus s.a.s. aveva dedotto la violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 157 del
1995 e del punto 10. del bando di gara per la mancata specificazione, a
cura dell’a.t.i. aggiudicataria, delle parti del servizio assunte da
ciascuna delle imprese associate, prescritta quale condizione di
ammissione, con assorbimento dei motivi residui;
(iii) respingeva la
domanda di risarcimento dei danni, ritenendo che in esito all’intervenuta
sospensione cautelare del provvedimento di aggiudicazione non fossero
configurabili danni risarcibili;
(iv) dichiarava le spese di causa
interamente compensate tra le parti.
4.— Avverso tale sentenza
interponeva appello (con ricorso n. 8412 del 2002) l’originaria
controinteressata a.t.i. Bat s.r.l./Apri s.p.a., deducendo i seguenti
motivi:
a) l’erronea reiezione delle eccezioni d’irricevibilità e
d’inammissibilità del ricorso di primo grado, sotto i seguenti profili:
- il ricorso di primo grado aveva per oggetto il solo verbale di gara
25 febbraio 2002, contenente l’aggiudicazione, e non anche il verbale di
gara 20 dicembre 2001, di ammissione alla gara;
- il T.r.g.a.,
incorrendo nel vizio di ultrapetizione, aveva reinterpretato il ricorso
come rivolto contro il verbale del 20 dicembre 2001;
- il verbale del
20 dicembre 2001, contenente l’ammissione dell’a.t.i. appellante alla
gara, doveva essere impugnato immediatamente e tempestivamente;
-
inoltre, siccome il verbale del 25 febbraio 2002 già aveva formato oggetto
di un precedente ricorso al Tr.g.a., dovevano essere proposti motivi
aggiunti, mentre non poteva essere proposto ricorso autonomo;
b)
l’erroneo accoglimento del motivo di ricorso, secondo cui l’odierna
appellante doveva essere esclusa dalla gara per la mancata specificazione
delle parti di servizio assunte da ciascuna partecipante all’a.t.i., in
quanto:
b1) l’art. 11 d. lgs. n. 157 del 1995, richiamato dal bando,
stabiliva che l’offerta, e non la domanda di partecipazione alla gara,
doveva specificare le parti del servizio che sarebbero state eseguite
dalle singole imprese, e l’offerta presentata da essa appellante, in
realtà, conteneva siffatta specificazione;
b2) la prescrizione in tal
senso del bando comunque non era stata imposta a pena di esclusione;
b3) l’art. 11 d.lgs. n. 157 del 1995 doveva ritenersi applicabile alle
sole a.t.i. di tipo verticale e non anche a quelle di tipo orizzontale.
L’appellante chiedeva dunque, in riforma dell’impugnata sentenza, la
reiezione dell’avversario ricorso di primo grado.
5.—
Costituendosi in giudizio, l’appellata Regio Plus s.a.s. (ricorrente
vittoriosa in primo grado) contestava la fondatezza dell’appello e ne
chiedeva il rigetto con rifusione di spese.
6.— Si costituiva
altresì l’appellata Provincia autonoma di Bolzano, aderendo all’appello
proposto dall’a.t.i. aggiudicataria e chiedendone l’accoglimento.
7.— All’esito dello svolgimento dell’udienza pubblica del 31
gennaio 2012, la Sesta Sezione, investita della causa d’appello,
pronunciava ordinanza n. 1227/2012, con la quale provvedeva come segue:
(i) respingeva il motivo d’appello sub 4.a) nella parte in cui
era volto ad impugnare la statuizione di rigetto dell’eccezione
d’irricevibilità del ricorso di primo grado, rilevando che nel caso di
specie, connotato dall’ammissione di soli due concorrenti alla gara,
doveva bensì ritenersi che l’interesse a contestare l’altrui ammissione
sorgesse sin dall’adozione dell’atto di ammissione e che dunque dalla
conoscenza dell’atto di ammissione decorresse il termine di impugnazione,
ma che non risultava dimostrata la data, in cui la ricorrente in primo
grado avesse avuto piena conoscenza del provvedimento d’ammissione, poiché
dal verbale di ammissione del 20 dicembre 2001 non era dato evincere che
alle operazioni della commissione fossero presenti i rappresentanti delle
imprese concorrenti, né risultava in altro modo dimostrato in che data
detto verbale fosse stato comunicato alle concorrenti, sicché era
plausibile ritenere che solo in esito al verbale di aggiudicazione del 25
febbraio 2002 Regio Plus s.a.s. avesse avuto contezza dell’atto di
ammissione e dunque lo abbia potuto contestare, con conseguente corretta
reiezione dell’eccezione d’irricevibilità del ricorso proposto avverso il
verbale di ammissione;
(ii) respingeva il motivo d’appello sub 4.a) anche nella parte in cui era diretto ad impugnare la statuizione di
rigetto dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso di primo grado,
rilevando che lo stesso, oltre ad essere diretto contro il verbale di
aggiudicazione del 25 febbraio 2002 e contro gli atti presupposti,
conteneva specifiche censure contro l’atto di ammissione alla gara, sicché
il T.r.g.a. correttamente aveva interpretato il ricorso di primo grado
come rivolto anche contro il verbale del 20 dicembre 2001, con conseguente
infondatezza del vizio di extrapetizione, nonché rimarcando che non v’era
onere di proposizione di motivi aggiunti anziché di autonomo ricorso,
atteso che all’epoca dei fatti di causa, nel vigore della l. 6 dicembre
1971, n. 1034, la proposizione dei motivi aggiunti era una facoltà, ma non
un onere, ben potendosi articolare una pluralità di ricorsi autonomi,
purché nel rispetto del termine massimo di impugnazione, nella specie
osservato;
(iii) sulla questione di diritto oggetto dell’appello,
afferente all’ambito applicativo dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 157 del
1995 – laddove la citata disposizione legislativa prescrive(va) che
l’offerta proveniente da un raggruppamento d’imprese ‹‹deve specificare le
parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si
conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo›› –, rilevava
un contrasto di giurisprudenza, in quanto, secondo un primo orientamento
giurisprudenziale, la previsione in commento non distinguerebbe tra a.t.i.
orizzontali e verticali, al fine dell’obbligo di specificare le ‹‹parti››
di servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa (richiamando, con
specifico riferimento all’art. 11 d. lgs. n. 157 del 1995, Cons. St., sez.
V, 28 agosto 2009, n. 5098; Cons. St., sez. V 14 gennaio 2009 n. 98,
nonché, quanto alla ratio della disposizione normativa oggi
replicata dall’art. 37, comma 2, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Cons.
St., sez. III, 7 marzo 2011, n. 1422; Cons. St., sez. V, 14 febbraio 2011,
n. 939; Cons. St., sez. V, 12 febbraio 2010 n. 744), mentre, secondo un
orientamento opposto, l’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 157 del 1995 andrebbe
riferito solo alle a.t.i. verticali e non anche a quelle orizzontali
(richiamando Cons. St. sez. V, 26 novembre 2008, n. 5849; Cons. St., sez.
V, 4 maggio 2009, n. 2783; Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2011 n. 1249), e
di conseguenza disponeva il deferimento del ricorso all’adunanza plenaria.
8.— Dopo lo scambio di ulteriori memorie, all’odierna udienza
pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
9.— Prima di
affrontare la questione di diritto rimessa all’adunanza plenaria,
s’impongono alcuni rilievi pregiudiziali di natura processuale.
9.1.—
L’ordinanza collegiale di rimessione, nella parte in cui con le
statuizioni sub 7.(i) e 7.(ii) ha respinto il primo motivo
d’appello – col quale l’odierna appellante aveva censurato l’erronea
reiezione delle eccezioni d’irricevibilità e d’inammissibilità del ricorso
in primo grado, sollevate dinanzi al T.r.g.a. –, assurge a valenza di
sentenza non definitiva (ai sensi dell’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.),
avendo essa deciso le questioni pregiudiziali di rito devolute al giudizio
appello col primo motivo, senza esaurire l’oggetto del giudizio che, con
la rimessione all’adunanza plenaria, prosegue per la decisione delle
questioni di merito.
Invero, in applicazione del generale principio
processuale della prevalenza della sostanza sulla forma, al fine di
stabilire se un provvedimento abbia la natura di sentenza o di ordinanza,
è decisiva non la forma adottata, ma il suo contenuto sostanziale – purché
il provvedimento abbia il minimo di requisiti formali per rientrare nel
tipo che sarebbe congruo in relazione al suo contenuto (come nel caso di
specie, trattandosi di ordinanza collegiale firmata dal presidente e
dall’estensore) –, di modo che, allorquando il giudice, ancorché con
provvedimento avente veste formale di ordinanza, abbia, senza definire il
giudizio, deciso una o più questioni pregiudiziali attinenti al processo
(ipotesi, ricorrente nel caso di specie), oppure una o più questioni
preliminari di merito, che siano astrattamente idonee a definire il
processo ma in concreto non lo siano per la soluzione (di segno reiettivo)
adottata, a tale provvedimento, di natura decisoria, va riconosciuto
natura di sentenza non definitiva ai sensi della citata disposizione
processuale (cui, nel processo civile, corrisponde l’art. 279, comma 2, n. 4) cod. proc. civ.).
Essendosi la potestas iudicandi sulle questioni d’irricevibilità e d’inammissibilità del ricorso di primo
grado, devolute in appello, esaurita con la decisione al riguardo assunta
nell’ordinanza di rimessione (v. il § 6 dell’ordinanza), per quanto sopra
esposto assurgente a valore sostanziale di sentenza, ne deriva la
preclusione al riesame, nel prosieguo del giudizio e dunque nella presente
fase, delle questioni pregiudiziali di rito decise nell’ordinanza di
rimessione.
9.2.— Sebbene il profilo di censura sub 4.b3), che
si risolve nella questione di diritto oggetto del contrasto
giurisprudenziale segnalato dalla Sezione, fosse stato sviluppato
dall’odierna appellante in modo espresso solo nella memoria del 12 gennaio
2012, la relativa deduzione deve ritenersi contenuta – implicitamente, ma
necessariamente – già nell’atto d’appello, laddove risulta investito
dall’impugnazione, con effetto in parte qua interamente devolutivo,
l’intero capo della sentenza di primo grado, col quale era stato accolto
il primo motivo del ricorso di primo grado (mancata indicazione delle
‹‹parti›› del servizio da eseguire dalle singole imprese componenti
dell’a.t.i.), presupponendo invero l’accoglimento di tale motivo di
ricorso l’adesione alla tesi dell’applicabilità del citato art. 11 anche
alle a.t.i. di tipo orizzontale (quale, nel caso di specie – pacificamente
– l’a.t.i. aggiudicataria).
9.3.— Va, poi, precisato, che
nell’impugnata sentenza il motivo di ricorso, con cui è stata censurata la
mancata esclusione dell’a.t.i. aggiudicataria per la mancata
specificazione delle ‹‹parti›› del servizio da eseguire dalle singole
imprese associande, è stato accolto non già sotto il profilo formale della
correlativa omessa indicazione nella domanda di partecipazione, bensì
sotto il profilo sostanziale della mancata indicazione del riparto delle
prestazioni tra i singoli operatori nella stessa offerta, in violazione
dell’art. 11 d.lgs. n. 157 del 1995 e del punto 10. del bando di gara (v.
pp. 8 e 9 della sentenza, in cui non v’è menzione di una violazione
meramente formale nella compilazione della domanda di partecipazione,
bensì di una violazione sostanziale del contenuto precettivo della citata
disposizione normativa e della corrispondente prescrizione della lex
specialis).
Non coglie, pertanto, nel segno la deduzione,
contenuta nel ricorso in appello, secondo cui ‹‹ (…) l’art. 11 del
D.Leg.vo 157/95, al quale il bando rinvia, stabilisce che l’offerta, e non
la domanda di partecipazione alla gara, deve specificare le parti del
servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, prescrizione
puntualmente osservata, persino in eccesso, dall’ATI con la analitica
indicazione dei compiti nei vari curriculum delle società facenti parte
dell’associazione (…)››. Infatti, tale deduzione difensiva, nella
parte in cui suggerisce che il motivo fosse stato accolto sotto il profilo
meramente formale della mancata specificazione del riparto tra le singole
imprese nella domanda anziché nell’offerta, poggia su una travisata
lettura dell’appellata sentenza, la cui ratio decidendi va, invece,
ravvisata nell’affermata violazione, sotto un profilo sostanziale,
dell’onere di specificazione del riparto nell’offerta.
Il devolutum, che deve orientarsi al decisum investito
dall’impugnazione, in parte qua deve dunque essere correttamente
riferito alla sopra individuata ratio decidendi che sorregge la
statuizione d’accoglimento del primo motivo del ricorso di primo grado.
Quanto all’affermazione – pure contenuta nel ricorso in appello –
dell’osservanza dell’onere di specificazione in esame nell’offerta, la
stessa introduce una questione di fatto da affrontare in sede di decisione
nel merito del ricorso (su cui v. infra, § 10.4.2.).
9.4.—
Giova, infine, rilevare che ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. proc.
amm. l’adunanza plenaria, investita di una questione oggetto di contrasto
giurisprudenziale, in omaggio al principio di economia processuale e per
esigenze di celerità, di regola decide la controversia anche nel merito,
salva la necessità di ulteriori esigenze istruttorie, nel caso di specie
insussistenti (v. infra, § 10.4.).
10.— Con ciò delimitato
l’ambito oggettivo del thema decidendum nel presente giudizio
d’appello e nella presente fase processuale, si rileva che, con riguardo
alla questione di diritto rimessa all’adunanza plenaria, l’ordinanza di
rimessione non ha preso una netta posizione a favore di una tesi o
dell’altra, sebbene dal relativo impianto motivazionale traspaia una
preferenza per la tesi dell’applicabilità dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n.
157 del 1995 a tutte le forme di a.t.i., sia a struttura orizzontale che a
struttura verticale (con la precisazione, che il diverso profilo
morfologico dei raggruppamenti a seconda della loro articolazione
verticale od orizzontale non consente di parlare di una vera e propria
distinzione per tipo negoziale e/o contrattuale in senso civilistico, in
quanto non vi è alcuna alterazione causale del negozio, né di mandato, né
di appalto).
La distinzione tra a.t.i. orizzontali e a.t.i. verticali
– oggi enunciata sul piano legislativo dall’art. 37, commi 1 e 2, d. lgs.
12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)
– poggia sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa
raggruppata ai fini della qualificazione a una determinata gara: in linea
generale, l’a.t.i. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese
associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per
l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto, mentre
l’a.t.i. verticale è connotata dalla circostanza che l’impresa mandataria
apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da
quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate
anche tra di loro, sicché nell’a.t.i. di tipo verticale un’impresa,
ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre
imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie
scorporabili.
Sul piano del regime della responsabilità, nelle a.t.i.
orizzontali ciascuna delle imprese riunite è responsabile solidalmente nei
confronti della stazione appaltante, mentre nelle a.t.i. verticali le
mandanti rispondono ciascuna per le prestazioni assunte e la mandataria
risponde in via solidale con ciascuna delle imprese mandanti in relazione
alle rispettive prestazioni secondarie.
10.1.— Premesso che nel caso
di specie si verte in fattispecie di gara d’appalto di servizi e che
l’aggiudicataria è, pacificamente, organizzata in forma di un’a.t.i.
(costituenda) orizzontale (v. la documentazione in atti, in particolare la
domanda di partecipazione alla gara), si osserva che ai sensi dell’art.
11, comma 2, d.lgs. n. 157 del 1995, come sostituito dall’art. 9 del
d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Attuazione delle direttive 97/52/CE e
98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive
92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/98/CEE,
limitatamente ai concorsi di progettazione), applicabile ratione
temporis alla fattispecie sub iudice, negli appalti di servizi,
in caso di a.t.i., ‹‹l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte
le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che
saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla
disciplina prevista nel presente articolo››.
In termini analoghi
dispone la disciplina oggi vigente che, dopo aver operato, nell’art. 37,
comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, la distinzione tra a.t.i. orizzontale e
verticale per le forniture e i servizi, al comma 4 dello stesso articolo
di legge dispone: ‹‹Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono
essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori riuniti o consorziati››.
Orbene, premesso che la disciplina
dei raggruppamenti d’impresa in materia di contratti pubblici è
finalizzata a consentire, attraverso il principio del cumulo dei
requisiti, la partecipazione congiunta di una pluralità di operatori
economici anche di ridotte dimensioni a gare di appalti di notevole entità
e, al contempo, a consentire la realizzazione dell’appalto nell’interesse
della stazione appaltante attraverso la valorizzazione dell’unione delle
risorse e delle capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie di
più imprese, con ampliamento delle garanzia per la stessa stazione
appaltante (essendo tutte le imprese associate responsabili, a vario
titolo, verso quest’ultima), ritiene l’adunanza plenaria che, per le
ragioni di seguito sviluppate, sia più aderente al dato normativo e
all’impianto sistematico della disciplina degli appalti pubblici nel
settore dei servizi la soluzione interpretativa, secondo cui la citata
disposizione, contenuta nell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 157 del 1995, sia
applicabile indistintamente a tutte le forme di a.t.i., orizzontali e
verticali.
10.2.— A favore di tale tesi milita, anzitutto, l’argomento
letterale che la disposizione in esame non contiene alcuna distinzione tra
a.t.i. orizzontali e verticali, al fine dell’obbligo di specificare le
‹‹parti›› di servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa, talché
tale obbligo deve ritenersi operante per entrambe le forme di
raggruppamenti di imprese (peraltro, la disposizione normativa, non
distinguendo tra imprese già raggruppate o imprese che dichiarano di
volersi riunire, è applicabile sia alle a.t.i. già costituite, sia alle
a.t.i. costituende; del resto, la questione non è controversa tra le
parti).
10.3.— L’orientamento qui condiviso è, poi, suffragato da una
serie di argomenti di natura sistematica e teleologica, tenuto conto del
contesto normativo, della ratio legis e delle finalità perseguite
dalla norma.
10.3.1.— Sotto gli enunciati profili, la previsione
contenuta nell’ art. 11, comma 2, d.lgs. n. 157 del 1995 (attuale art. 37,
comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006), sull’obbligo di indicare in sede di
presentazione dell’offerta le ‹‹parti›› di servizio imputate a ciascun
operatore raggruppato, in primo luogo persegue la finalità di consentire
alla stazione appaltante l’accertamento dell’impegno e dell’idoneità delle
imprese, indicate quali esecutrici delle prestazioni di servizio in caso
di aggiudicazione, a svolgere effettivamente le ‹‹parti›› di servizio
indicate, in particolare consentendo la verifica della coerenza
dell’offerta con i requisiti di qualificazione, e dunque della serietà e
dell’affidabilità dell’offerta.
L’offerta contrattuale, che non
contiene la specificazione delle ‹‹parti›› di servizio che saranno
eseguite dalle singole imprese associande o associate, deve infatti
ritenersi parziale e incompleta, non permettendo di ben individuare
l’esecutore di una determinata prestazione nell’ambito dell’a.t.i., e
rimanendo dunque indeterminato il profilo soggettivo della prestazione
offerta.
Poiché l’aggregazione economica di potenzialità organizzative
e produttive per la prestazione oggetto dell’appalto, connotante
l’istituto delle associazioni di imprese, non dà luogo alla creazione di
un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che lo compongono, né ad un
loro rigido collegamento strutturale, grava su ciascuna impresa, ancorché
mandante, l’onere di documentare il possesso dei requisiti di capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per l’affidamento
dell’appalto. L’indicazione delle ‹‹parti›› di servizio imputate alle
singole imprese associate o associande si rende dunque necessaria per
evitare l’esecuzione di quote rilevanti dell’appalto da parte di soggetti
sprovvisti delle qualità all’uopo occorrenti.
Giova al riguardo
rilevare che nel settore dei servizi, in mancanza di una predeterminazione
normativa o regolamentare dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa
ed economico-finanziaria – infatti, la relativa disciplina (per quanto qui
interessa, dettata dagli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 157 del 1995; cfr. gli
attuali artt. 40 e 41 d. lgs. n. 163 del 2006), a differenza di quanto
prevedono gli artt. 13 l. 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in
materia di lavori pubblici), e 95 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
(Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni) per il
settore dei lavori (cfr. l’attuale art. 39 d. lgs. n. 163 del 2006), non
prescrive, quale quota percentuale dei requisiti di qualificazione e/o di
capacità dovesse essere posseduta da ciascuna impresa componente del
raggruppamento, affidando le relative determinazioni alla discrezionalità
della singola stazione appaltante (cfr., oggi, l’art 39 d. lgs. n. 163 del
2006 per i lavori, e gli artt. 40 e 41 per le forniture e i servizi) –,
spetta alla stazione appaltante il compito di definire nella lex
specialis, in relazione al contenuto della prestazione, i requisiti di
idoneità che devono essere posseduti dalle imprese componenti il
raggruppamento.
È proprio in funzione del controllo (alla stregua dei
criteri determinati nel bando) dell’idoneità delle imprese raggruppate a
svolgere il servizio oggetto dell’affidamento, che si rende necessaria la
determinazione delle ‹‹parti›› di servizio che ciascuna impresa
raggruppata o raggruppanda intende svolgere.
Le evidenziate esigenze,
di controllo e di trasparenza, si pongono, peraltro, maggiormente nei
raggruppamenti a struttura orizzontale, dove – a differenza da quelle a
struttura verticale, connotate dalla circostanza che l’impresa mandataria
esegue le prestazioni di servizio indicate (nel bando o nella lettera
d’invito) come principali e le imprese mandanti eseguono le prestazioni
indicate come secondarie – tutti gli operatori riuniti eseguono il
medesimo tipo di prestazioni, per cui, in difetto di specificazione delle
‹‹parti›› di servizi che saranno eseguite dalle singole imprese, è
preclusa una verifica in ordine alla coerenza dei requisiti di
qualificazione con l’entità delle prestazioni di servizio dalle stesse
assunte, mentre per le a.t.i. di tipo verticale tale controllo è reso
agevole già sulla base della sola indicazione del ruolo dalle stesse
svolte nell’ambito del raggruppamento (mandataria e rispettivamente
mandante), definito con riguardo alle prestazione rispettivamente
principali e secondarie prestabilite nel bando (sempre che, ovviamente, a
loro volta le parti secondarie scorporate non siano destinate ad essere
svolte da più d’una delle imprese appartenenti alla complessiva a.t.i.).
Ne deriva che è proprio per le a.t.i. orizzontali che l’indicazione
delle ‹‹parti›› di servizio imputabili alle singole imprese costituisce
presupposto indefettibile per poter operare le menzionate verifiche, onde
evitare l’esecuzione di quote rilevanti dell’appalto da parte di soggetti
sprovvisti delle qualità all’uopo occorrenti, la cui previsione (nel
settore dei lavori con disposizioni legislative e regolamentari, nel
settore dei servizi con la lex specialis; v. supra) risponde
all’imprescindibile esigenza, a sua volta imposta dal principio
costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa, di ottenere,
nel complesso, una garanzia qualitativa di un determinato ed atteso
livello, riferita all’esecuzione dell’intero rapporto contrattuale,
considerato in ciascuna delle singole fasi di svolgimento.
10.3.2.— In
secondo luogo, la conoscenza preventiva del soggetto, che in concreto
eseguirà il servizio, consente una maggiore speditezza nella fase di
esecuzione del contratto, essendo individuato il responsabile della
prestazione delle singole parti dell’appalto. Anche tale esigenza è
individuabile, indifferentemente, in relazione entrambe le forme di a.t.i.
10.3.3.— In terzo luogo, l’obbligo sancito dall’art. 11, comma 2, d.
lgs. n. 157 del 1995 esige che sia assegnato un ruolo operativo a ciascuna
delle imprese associate in a.t.i., onde evitare che esse si avvalgano del
raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e
finanziarie, ma per aggirare le norme di ammissione stabilite dal bando e
consentire così la partecipazione di imprese non qualificate, con effetti
negativi sull’interesse pubblico che il servizio è destinato a soddisfare.
Quanto al principale argomento addotto a suffragio del contrario
orientamento, secondo cui in caso di raggruppamento di tipo orizzontale
non sarebbe necessario indicare le ‹‹parti›› di servizio da eseguire da
ciascuna impresa, né le percentuali, perché la distribuzione del lavoro
per ciascuna impresa non rileverebbe all’esterno e tutte le imprese
sarebbero responsabili in solido dell’intero (v. i precedenti citati sopra sub 7. (iii)), è sufficiente rilevare che le questioni
inerenti al regime di responsabilità delle imprese associate o associande
nei confronti della stazione appaltante si muovono su un piano diverso dal
sopra delineato contesto finalistico in cui si iscrive la disposizione in
esame, persistendo invero le evidenziate esigenze sottese all’obbligo di
specificare le ‹‹parti›› di servizio imputate alle singole imprese a
prescindere dal regime di responsabilità connotante le diverse forme di
a.t.i. (su cui v. sopra sub 10.).
10.3.4.— Né la soluzione qui
propugnata comporta un’indebita compressione del favor
partecipationis – pure, sebbene in modo apodittico, messa in rilievo
in alcuni precedenti aderenti all’orientamento di segno contrario –, in
quanto la violazione dell’obbligo della specificazione delle ‹‹parti›› di
servizio imputate alle singole imprese del raggruppamento, sancito
dall’art. 11, comma 2, l. n. 157 del 1995 (attuale art. 37, comma 4, d.
lgs. n. 163 del 2006), non si risolve in una violazione meramente formale,
ma incide, in modo sostanziale:
- sulla serietà, affidabilità,
determinatezza e completezza, e dunque sugli elementi essenziali
dell’offerta, la cui mancanza, pena la violazione dei principi della par condicio e della trasparenza, non è suscettibile di
regolarizzazione postuma;
- sui poteri di verifica della stazione
appaltante attorno alla coerenza dei requisiti di capacità degli operatori
raggruppati con riguardo alla natura della prestazione, in funzione della
garanzia della qualità delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- su un
corretto assetto concorrenziale, evitando l’elusione delle norme di
ammissione stabilite dai bandi e impedendo la partecipazione fittizia di
imprese, non chiamate (o chiamate in modo inappropriato) ad effettuare le
prestazioni oggetto della gara.
Conclusivamente, l’obbligo in
questione, da assolvere a pena di esclusione al più tardi in sede di
formulazione dell’offerta – mentre una dichiarazione successiva, in sede
di esecuzione del contratto, non potrebbe assolvere allo stesso modo alle
esigenze di trasparenza ed affidabilità che caratterizzano la gara, sicché
la sanzione dell’esclusione rispetta i criteri della proporzionalità e
dell’adeguatezza –, è espressione di un principio generale che non
consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento
(verticale o orizzontale), o alla tipologia delle prestazioni (principali
o secondarie, scorporabili o unitarie).
10.3.5.— Giova, da ultimo,
rimarcare che, ai fini del vaglio dell’ottemperanza all’obbligo di
specificare le ‹‹parti›› del servizio che saranno eseguite dalle singole
imprese, in ossequio al principio della tassatività delle cause di
esclusione – oggi sancito dall’art. 46, comma 1-bis, d. lgs. n. 163
del 2006, aggiunto dall’art. 4, comma 2 lett. d) n. 2), d.l.
13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
l’economia), convertito dalla l. 12 luglio 2011, n. 106 – dovrà adottarsi
un approccio ermeneutico di natura sostanzialistica, nel senso che
l’obbligo deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini
descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il
riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di
indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle
prestazione che saranno eseguite tra le singole imprese, tenendo conto
della natura complessa o semplice dei servizi oggetto della prestazione e
della sostanziale idoneità delle indicazioni ad assolvere alle finalità di
riscontro della serietà e affidabilità dell’offerta ed a consentire
l’individuazione dell’oggetto e dell’entità delle prestazioni che saranno
eseguite dalle singole imprese raggruppate.
10.3.6.— Esula invece dai
limiti oggettivi della presente controversia ogni questione sull’ambito
oggettivo di applicabilità (quanto a tipologia di appalti) del criterio
della corrispondenza tra quota di qualificazione delle imprese associate o
associande, quota di partecipazione all’a.t.i. e quota di esecuzione,
sancito dall’art. 37, comma 13, d. lgs. n. 163 del 2006, non risultando,
sotto il profilo processuale, sollevate correlative questioni (che dunque
esulano dal devolutum), e sottraendosi la fattispecie sub
iudice comunque ratione temporis all’ambito di applicazione
della citata disposizione di legge.
10.3.7.— Per le esposte ragioni,
in esito alla risoluzione del quesito in esame, affermativa
dell’applicabilità dell’art. 11, comma 2, d. lgs. n. 157 del 1995 anche
alle a.t.i. di tipo orizzontale, il profilo di censura dedotto sub 4.b3) deve essere disatteso.
10.4.— Procedendo, in presenza delle
condizioni per la decisione dell’intera controversia nel merito ai sensi
dell’art. 99, comma 4, cod. proc. amm., all’esame dei residui profili di
censura sub 4.b1) e 4.b2) in cui si articola il secondo motivo
d’appello, si osserva che gli stessi sono infondati.
10.4.1.— In
reiezione del profilo di censura, con cui si deduce che la prescrizione
dell’obbligo in contestazione non sarebbe stata imposta a pena di
esclusione, si osserva che:
- il punto 10. del bando di gara, sotto il
titolo ‹‹Condizioni di ammissione›› contiene la testuale
prescrizione ‹‹ (…) In caso di provvisoria associazione d’impresa, in
conformità all’art. 11 del Decreto legislativo n. 157/1995, l’offerta
comune deve essere firmata da ciascuna impresa coinvolta elencando i
servizi precisi prestati da ognuna di esse. In caso di attribuzione di
incarico le imprese devono inoltre impegnarsi a rispettare le disposizioni
dell’articolo sopra citato. ››;
- con ciò, il bando di gara
qualifica la prescrizione espressamente come condizione di ammissione che,
peraltro, ricalca un obbligo di legge, imposto dall’art. 11, comma 2,
d.lgs. n. 157 del 1995 a pena di esclusione.
10.4.2.— Quanto al
secondo profilo di censura, con cui si sostiene che l’offerta comunque
conterrebbe la specificazione delle parti dei servizi che sarebbero state
eseguite dalle singole imprese, si rileva che l’esame dell’offerta tecnica
dell’odierna appellante evidenzia che vi è in essa una descrizione dei
servizi da svolgere e un’indicazione dei curricula degli esecutori
indicati nominativamente, ma che non vi risulta indicato e specificato
l’apporto di ciascuna impresa associanda (Bat s.r.l. e Apri s.p.a.) allo
svolgimento del servizio, tanto più che vi è contenuta la dichiarazione
che ‹‹ (…) L’A.T.I. assicurerà il servizio di assistenza in
collaborazione con lo Studio Associato Oasi di Bolzano (…)››, con
conseguente impossibilità di imputare, in modo chiaro e univoco, gli
apporti dei vari soggetti nominativamente indicati alle singole imprese
associande, in manifesta violazione della prescrizione in esame (sorgendo
persino il dubbio che parte dei servizi non debbano essere imputati allo
Studio Associato Oasi, indicato come collaboratore esterno).
10.5.— In
conclusione, l’appello deve essere respinto.
11.— Le oscillazioni
della giurisprudenza sulla centrale questione di diritto giustificano la
compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sull’appello, come in
epigrafe proposto (ricorso n. 8412 del 2002), lo respinge e, per
l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; dichiara le spese del presente
grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2012 con
l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Gaetano
Trotta, Presidente
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Stefano
Baccarini, Presidente
Carmine Volpe, Presidente
Alessandro Botto,
Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Anna Leoni,
Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Angelica Dell'Utri,
Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Bernhard Lageder,
Consigliere, Estensore
Raffaele Prosperi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2012
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