REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza
Plenaria)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro dell’ad. plen.
17/2012 (n. di registro generale 4984 del 2011), proposto da
IVRI
-Istituti di Vigilanza Riuniti s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Enzo Robaldo e Maria Stefania Masini, con domicilio eletto presso lo
studio di quest’ultima in Roma, via della Vite, n. 7;
contro
Aldo Tarricone Sicurezza s.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avv. Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, piazza Barberini, n. 52;
nei confronti di
il Comune di Larino, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Stefano Scarano, con domicilio eletto presso Clementino Palmiero in Roma,
via Albalonga, n. 7; Ivri Istituti di Vigilanza Riuniti D'Italia s. p. a.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MOLISE, n.
236/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI LARINO;
Visto il
ricorso in appello, con i relativi allegati;
visti gli atti di
costituzione in giudizio di Aldo Tarricone Sicurezza s.r.l. e del Comune
di Larino, con i relativi allegati;
viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
vista la decisione del
Consiglio di Stato sez. V, 31 marzo 2012 n. 1886, contenente una sentenza
parziale e una ordinanza di rimessione alla plenaria;
visti tutti gli
atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del 21 maggio 2012 il
cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati Robaldo e
Scarano;
premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
1. Il Comune di Larino con delibera di
giunta del 23 novembre 2009 ha indetto una procedura di evidenza pubblica
per l’affidamento del servizio di vigilanza presso il palazzo di giustizia
di Larino per un periodo di tre anni (dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre
2012) , per un importo a base d’asta di 172.216,12 euro.
La gara è
stata aggiudicata in via definitiva, giusta determinazione 11 novembre
2010 n. 1112, alla IVRI s.p.a.
2. Contro gli atti di gara ha
proposto ricorso la seconda classificata Aldo Tarricone sicurezza s.r.l.
(d’ora innanzi ATS), davanti al Tar Molise, articolando quattro motivi di
ricorso e chiedendo il risarcimento del danno.
3. Il Tar adito,
con la sentenza Tar Molise, 9 maggio 2011 n. 236, ha:
1) disatteso
l’eccezione di tardività del ricorso e sotto tale profilo ha accolto il
quarto motivo di ricorso, con cui si lamentava l’omessa comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva, sotto il profilo che l’omissione non aveva
fatto decorrere il termine di impugnazione, sicché il ricorso era
tempestivo;
2) accolto il primo motivo di ricorso e per l’effetto
affermato che la IVRI s.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara,
avendo omesso la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c),
d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, relativamente agli amministratori cessati
nel triennio anteriore il bando, con riferimento ad amministratore di
società incorporata dalla IVRI stessa;
3) respinto il secondo motivo di
ricorso;
4) accolto il terzo motivo di ricorso con cui si deduceva la
violazione dell’art. 48, comma 1, d.lgs. n. 163/2006;
5) assorbito la
domanda di risarcimento del danno per equivalente.
4. Contro
tale sentenza ha proposto appello la IVRI s.p.a.
Il Comune di Larino si
è costituito in adesione all’appello.
La ATS si è costituita in
resistenza all’appello, ma non ha proposto né appello incidentale quanto
al motivo di ricorso respinto in prime cure, né chiesto con memoria
tempestiva l’esame della domanda risarcitoria assorbita in prime
cure.
5. L’atto di appello:
- ripropone l’eccezione di
tardività del ricorso di primo grado;
- contesta il capo di sentenza
che ha accolto il primo motivo del ricorso di primo grado;
- contesta
il capo di sentenza che ha accolto il terzo motivo del ricorso di primo
grado.
5.1. La V Sezione, con ordinanza n. 3229 del 2011, ha
accolto la domanda incidentale di sospensione della sentenza.
In data
14 novembre 2011 il Comune e la società IVRI hanno stipulato il contratto
di appalto fino al 31 dicembre 2012, e il contratto è in corso di
esecuzione.
6. La V Sezione del Consiglio di Stato ha reso una
decisione, 31 marzo 2012 n. 1886, che ha un duplice contenuto: sentenza
parziale e ordinanza di rimessione alla plenaria.
6.1. La
decisione, nella parte in cui si configura come sentenza parziale,
ha:
- respinto il primo motivo di appello con cui si sostiene la
tardività del ricorso di primo grado, e per l’effetto ribadito che il
ricorso di primo grado è da ritenere tempestivo (da pag. 11 a pag. 14
della decisione n. 1886/2012);
- accolto il terzo motivo di appello,
con cui si contestava l’accoglimento del terzo motivo del ricorso di primo
grado, e per l’effetto ritenuto che IVRI s.p.a. avrebbe rispettato il
termine di cui all’art. 48, d.lgs. n. 163/2006, per comprovare il possesso
dei requisiti (da pag. 14 a pag. 18 della decisione n.
1886/2012).
6.2. La decisione n. 1886/2012, nella parte in cui
si configura come ordinanza di rimessione all’adunanza plenaria, ha
deferito all’esame di quest’ultima il secondo motivo di appello, con il
quale si contesta il capo di sentenza che, in accoglimento del primo
motivo del ricorso di primo grado, ha ritenuto che in caso di vicende
societarie quale la fusione per incorporazione, la società incorporante
che partecipa a gara di pubblico appalto deve rendere la dichiarazione di
cui all’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006 anche con
riferimento agli amministratori della società incorporata (da pag. 18 a
pag. 29 della decisione n. 1886/2012).
L’ordinanza di rimessione:
a)
fa proprie le argomentazioni giuridiche di altra ordinanza della V
Sezione, 14 febbraio 2012 n. 711, che ha rimesso alla plenaria analoga
questione con riferimento al caso di cessione di azienda, propugnando
l’accoglimento della soluzione secondo cui la dichiarazione in questione
non dovrebbe essere resa – da parte del cessionario di azienda/società
incorporante, per gli amministratori della azienda ceduta/società
incorporata;
b) ricorda inoltre la decisione della III Sezione n.
4323/2011 che ha ritenuto necessaria la dichiarazione suddetta anche per
gli amministratori cessati della società incorporata;
c) propone un
ulteriore argomento a sostegno della tesi della insussistenza del dovere
di dichiarazione, affermando che la fusione per incorporazione non
comporterebbe una successione universale, di talché gli amministratori
della incorporata cessati nel triennio non sarebbero ex amministratori
della incorporante;
d) in via subordinata osserva che l’obbligo di
dichiarazione non dovrebbe sussistere quando la operazione societaria non
è frutto di intenti elusivi della disciplina degli appalti; nel caso di
specie difetterebbe qualsivoglia intento elusivo, e peraltro
l’amministratore cessato, della incorporata, per il quale la incorporante
ha omesso la dichiarazione, è nella specie incensurato.
DIRITTO
1. Prima di risolvere il quesito di
diritto è bene avere chiaro il quadro fattuale.
Il signor Giovanni
Tedeschi, incensurato, ha fatto parte, come amministratore, di IVRI
Campobasso, ed è cessato dalla carica nel febbraio del
2007.
Nell’aprile del 2008 IVRI Campobasso è stata fusa per
incorporazione in IVRI Chieti, partecipante alla gara.
Il bando di gara
è del dicembre del 2009.
In base a quanto stabilito dall’art. 3/e) del
disciplinare, i concorrenti erano tenuti a dichiarare che nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi fossero
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1,
lett. c) del d.lgs. n. 163 del 2006, ovvero a indicare l’elenco degli
eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, e che per i
predetti soggetti non erano state pronunciate sentenze di condanna passate
in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444, cod. proc. pen., per reati incidenti sulla affidabilità morale e
professionale, e comunque che non vi erano condanne con sentenza passata
in giudicato per uno o più reati menzionati nel medesimo art. 3/e),
ovvero, nel caso di sentenze a carico, che erano stati adottati atti e
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione.
Il
rappresentante di IVRI Chieti, in sede di domanda di partecipazione alla
procedura di gara, ha dichiarato che, nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, non vi erano soggetti cessati dalle
cariche societarie di cui all’art. 38/c) del d.lgs. n. 163 del 2006 (il 26
febbraio 2007, vale a dire nel triennio antecedente l’indizione della
gara, il Tedeschi era cessato dalla carica di amministratore, munito dei
poteri di legale rappresentanza, di IVRI Campobasso, quale società
incorporata da IVRI Chieti l’11 aprile 2008).
2. La
questione di diritto sottoposta all’esame del Collegio è stata di recente
decisa dall’adunanza plenaria con la sentenza 4 maggio 2012 n. 10 (resa
sulla ordinanza di rimessione della V Sezione, 14 febbraio 2012 n. 711),
sia pure con riferimento al caso, parzialmente diverso, della cessione di
azienda, ma con affermazioni di principio estensibili anche al caso di
fusione/incorporazione.
Il Collegio non intende discostarsi dai
principi di diritto ivi espressi, che peraltro devono essere correttamente
applicati caso per caso, come la stessa plenaria n. 10/2012 ricorda.
Il
caso specifico differisce infatti da quello deciso dalla plenaria n.
10/2012, non solo perché, in diritto, si disputa di fusione e non di
cessione di azienda, ma anche per due essenziali elementi di fatto:
a)
l’omessa dichiarazione non riguarda un amministratore in carica del
soggetto incorporato, ma un amministratore già cessato anche dalla società
incorporata;
b) mentre nel caso deciso dalla plenaria n. 10/2012
l’amministratore dell’azienda ceduta aveva pregiudizi penali, in tale
vicenda l’amministratore cessato della società incorporata era
incensurato.
3. La citata pronuncia della plenaria n.
10/2012, aderendo ad una interpretazione antielusiva dell’obbligo di
dichiarazione di cui all’art. 38, d.lgs. n. 163 del 2006, si riferisce
anche al caso della fusione, che viene espressamente
menzionato.
Osserva infatti la citata plenaria che non è dubitabile
che, stante il principio di tipicità e tassatività delle cause di
esclusione, la norma in questione, al pari delle altre preclusive della
partecipazione del concorrente alle procedure di gara, non sia
suscettibile di interpretazione tale da introdurre ulteriori e non
previste cause ostative. Si tratta, invece, di chiarire se il contenuto
della stessa norma già di per sé comprenda o meno ipotesi non testuali, ma
pur sempre ad essa riconducibili sotto il profilo della sostanziale
continuità del soggetto imprenditoriale a cui si riferiscono, sicché il
soggetto cessato dalla carica sia identificabile come interno al
concorrente.
In tale quadro, l’adunanza n. 10/2012 è dell’avviso che
nella causa di esclusione in esame non possa non ricadere anche l’ipotesi
in cui affiori l’intento di eludere la norma in relazione a vicende in
atto o prevedibili. Diversamente opinando si finirebbe infatti col
disattendere lo scopo stesso della preclusione di legge, da individuarsi
sicuramente in quello di impedire anche solo la possibilità di
inquinamento dei pubblici appalti di lavori, servizi e forniture derivante
dalla partecipazione alle relative procedure di affidamento di soggetti di
cui sia accertata la mancanza di rigore comportamentale con riguardo a
circostanze gravemente incidenti sull’affidabilità morale e
professionale.
In questo senso, a fronte di tale scopo essenziale e
preminente, non possono militare in senso contrario l’esigenza di certezza
giuridica, intesa in termini impeditivi di ogni interpretazione non
strettamente letterale, e la tutela della libertà d’impresa, laddove
agiscano a scapito dello scopo stesso.
La citata plenaria n. 10/2012
menziona, e fa proprio, l’orientamento giurisprudenziale che ritiene
necessaria la dichiarazione nelle ipotesi di fusione o di incorporazione
di società, ancorché venute in essere antecedentemente all’avvio della
gara e osserva che in tali casi la vicenda realizza una successione a
titolo universale fra i soggetti interessati ovvero, alla luce della
riforma del diritto societario disposta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,
la loro mera trasformazione e lascia dunque ferma, per definizione, la
continuità dell’attività imprenditoriale.
Con riguardo al caso di
cessione di azienda o di ramo di azienda in cui, secondo la plenaria n.
10/2012, si verifica successione a titolo particolare, si ha comunque il
passaggio all’avente causa dell’intero complesso dei rapporti attivi e
passivi nei quali l’azienda stessa o il suo ramo si sostanzia. Il che
rende la vicenda ben suscettibile di comportare pur essa la continuità tra
precedente e nuova gestione imprenditoriale.
La responsabilità per
fatto di soggetto giuridico terzo a cui soggiace il cessionario trova
risposta nel principio ubi commoda, ibi incommoda: il cessionario,
come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a
gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle
eventuali responsabilità del cedente.
La plenaria n. 10/2012, affermato
il principio, osserva che tuttavia possa aversi riguardo a peculiarità dei
casi specifici:
a) anzitutto, è comunque dato al cessionario comprovare
l’esistenza nel caso concreto di una completa cesura tra vecchia e nuova
gestione, tale da escludere la rilevanza della condotta dei precedenti
amministratori e direttori tecnici operanti nell’ultimo triennio e, ora,
nell’ultimo anno, presso il complesso aziendale ceduto;
b) resta
altresì fermo – tenuto anche conto della non univocità delle norme circa
l’onere del cessionario – che in caso di mancata presentazione della
dichiarazione e sempre che il bando non contenga al riguardo una espressa
comminatoria di esclusione, quest’ultima potrà essere disposta soltanto là
dove sia effettivamente riscontrabile l’assenza del requisito in
questione.
4. Ritiene il Collegio che gli argomenti esposti
dalla plenaria n. 10/2012 valgono a superare anche gli argomenti,
suggeriti nell’ordinanza di rimessione, fondati sull’assenza di
successione universale nella fusione nel caso di specie.
Si tratta
infatti comunque di una vicenda che ha comportato la continuità del
precedente soggetto confluito nel nuovo, come già esposto dalla citata
plenaria.
4.1. In dettaglio, assume l’ordinanza di rimessione
che il novellato art. 2504-bis cod. civ. configura le operazioni di
trasformazione o fusione societaria non come successione universale, ma
come vicenda evolutiva dei medesimi soggetti originari partecipanti alla
operazione societaria; di tal che, gli amministratori cessati della
società incorporata o fusa, non sarebbero mai stati amministratori della
nuova società.
4.2. Secondo l’art. 2504-bis, comma 1,
cod. civ., nel testo anteriore alla novella recata dal d.lgs. 28 dicembre
2004, n. 310, “la società che risulta dalla fusione o quella
incorporate assumono i diritti e gli obblighi delle società
estinte”.
La giurisprudenza ne traeva la pacifica conseguenza che
la trasformazione o fusione danno luogo ad una vicenda di successione a
titolo universale, con quel che ne consegue quanto all’interruzione del
processo (Cass. civ., sez. un. 28 dicembre 2007, n. 27183; Id. sez. II, 25
febbraio 2011 n. 4740).
Il novellato art. 2504-bis, comma 1,
cod. civ., non fa più menzione delle società “estinte” ma di
società “partecipanti” all’operazione societaria, disponendo che
“la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i
diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione,
proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla
fusione”.
La giurisprudenza ha conseguentemente ritenuto che la
fusione per incorporazione di una società in un’altra, alla stregua di
quanto dispone il novellato art. 2504-bis, comma 1, cod. civ., non
è causa d’interruzione del processo del quale quella società sia parte,
trattandosi di un evento da cui consegue non già l’estinzione della
società incorporata, bensì l’integrazione reciproca delle società
partecipanti all’operazione, ossia di una vicenda meramente evolutiva del
medesimo soggetto, che conserva la propria identità pur in un nuovo
assetto organizzativo (Cass. civ. [ord.], sez. un., 8 febbraio 2006, n.
2637).
Siffatta ricostruzione è stata operata dalle Sezioni unite della
Cassazione al precipuo fine di escludere l’interruzione dei processi in
caso di fusione o incorporazione, ma non sposta i termini della questione
sottoposta alla plenaria.
E, invero, anche a voler aderire alla
prospettazione secondo cui non vi è estinzione delle società partecipanti
all’operazione societaria, ma loro continuità nel nuovo soggetto, a
maggior ragione perdura, per le società che proseguono sotto la nuova
identità della società incorporante o risultante dalla fusione, l’onere di
rendere la dichiarazione relativa ai propri amministratori
cessati.
Infatti la società incorporante o risultante dalla fusione, -
se non è, in base a tale ricostruzione, un successore universale, -
tuttavia nemmeno è un soggetto “altro” e “diverso”, ma
semmai un soggetto composito in cui proseguono la loro esistenza le
società partecipanti all’operazione societaria. Per l’effetto non si
possono considerare “altrui” gli amministratori che sono
amministratori di un soggetto che è parte del tutto, e che conserva la sua
identità originaria sotto una diversa forma giuridica.
Diversamente
opinando, si arriverebbe alla paradossale conclusione che date due società
A e B aventi ciascuna amministratori con pregiudizi penali, a seguito di
fusione esitante nella società C, quest’ultima non sarebbe tenuta a
rendere dichiarazione né per gli amministratori della società A né per
quelli della società B.
5. Si tratta ora di verificare se,
nel caso di specie, alla società appellante doveva essere applicata
l’esclusione, per omessa dichiarazione.
5.1. In punto di diritto
si deve premettere che l’art. 38, comma 2, impone la presentazione della
dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti morali, e
della dichiarazione sostitutiva completa, a pena di esclusione. Tanto si
desumeva dal tenore testuale della previsione, formulata in termini
imperativi, già prima dell’entrata in vigore del d.l. 13 maggio 2011, n.
70.
Tanto vale anche dopo l’entrata in vigore di quest’ultimo, che ha
inserito nell’art. 46, d.lgs. n. 163 del 2006, il comma 1-bis, a
tenore del quale “La stazione appaltante esclude i candidati o i
concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge
vigenti”. La previsione rende evidente che la esclusione dalle gare
possa essere disposta, oltre che nei casi in cui disposizioni del codice o
del regolamento la prevedano espressamente, anche nei casi in cui dette
disposizioni impongano adempimenti doverosi ai concorrenti o candidati, o
dettino norme di divieto, pur senza prevedere una espressa sanzione di
esclusione.
5.2. In punto di fatto si deve osservare che, nel
caso per cui è processo, e a differenza che nel caso concreto su cui ha
deciso la plenaria n. 10/2012, la vicenda societaria non appare in alcun
modo posta in essere in funzione di elusione delle regole di
partecipazione alle gare per l’affidamento di pubblici appalti.
Prova
ne è che l’amministratore cessato di cui si discute, - e già cessato
presso la società incorporata prima ancora che la fusione avesse luogo - ,
è incensurato.
Pertanto, la omissione di dichiarazione, o, meglio, la
dichiarazione resa in gara, secondo cui non ci sono amministratori cessati
nel triennio, è del tutto innocua perché non è volta a nascondere
circostanze rilevanti.
La legge di gara, come osservato anche
dall’ordinanza di rimessione, commina l’esclusione in caso di omissione
della dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163
del 2006.
Occorre peraltro tener conto che la clausola del bando non
menziona espressamente l’onere di dichiarazione per gli amministratori di
società partecipanti ad un procedimento di fusione, e tanto in un contesto
di incertezza interpretativa in ordine alla portata del citato art. 38,
comma 1, lett. c), incertezza chiarita solo con la plenaria n. 10/2012 e
con la plenaria odierna.
In una situazione siffatta, di oscillazione
della giurisprudenza e di clausola del bando che non prevede espressamente
l’onere di rendere la dichiarazione relativamente agli amministratori
delle società partecipanti alla fusione o incorporate, le stazioni
appaltanti sono tenute ad esercitare un potere di soccorso nei confronti
dei concorrenti, ammettendoli a fornire la dichiarazione mancante, sicché
i concorrenti potranno essere esclusi solo se difetti il requisito
sostanziale (nel senso che vi sia la prova che gli amministratori per i
quali è stata omessa la dichiarazione hanno pregiudizi penali), ovvero se
essi non rendano, nel termine indicato dalla stazione appaltante, la
dichiarazione mancante.
Nel caso di specie:
a) la clausola del bando
non menziona l’onere di rendere la dichiarazione con riguardo agli
amministratori delle società partecipanti a procedimenti di
fusione/trasformazione;
b) la stazione appaltante non aveva rilevato la
causa di esclusione, afferente all’aggiudicatario;
c) la causa di
esclusione è stata dedotta in giudizio come motivo di ricorso, da parte
del concorrente secondo classificato;
d) nel corso del giudizio è
emersa l’assenza assoluta di lesività della omissione della dichiarazione,
essendo pacifico tra le parti che l’amministratore a cui si riferisce
l’omissione non ha pregiudizi penali;
e) essendo provato il possesso
del requisito sostanziale, la società aggiudicataria, odierna appellante,
non poteva essere esclusa dalla gara.
6. Si devono in
conclusione esprimere i seguenti principi di diritto:
“1)in caso di
incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società
incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare la
dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c),
d.lgs. n. 163/2006 anche con riferimento agli amministratori ed ai
direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata o le
società fusesi nell’ultimo triennio ovvero che sono cessati dalla relativa
carica in detto periodo (dopo il d.l. n. 70 del 2011: nell’ultimo anno).
Resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d.
dissociazione.
2)l’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, sia
prima che dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 70 del 2011, impone la
presentazione di una dichiarazione sostitutiva completa, a pena di
esclusione, e tale dichiarazione sostitutiva deve essere riferita, quanto
all’art. 38, comma 1, lett. c), anche agli amministratori delle società
che partecipano ad un procedimento di incorporazione o di fusione, nel
limite temporale ivi indicato;
3) nel contesto di oscillazioni
della giurisprudenza e di conseguente incertezza delle stazioni
appaltanti, fino alla plenaria n. 10/2012 e alla plenaria odierna, i
concorrenti che omettono la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1,
lett. c), d.lgs. n. 163/2006, relativamente agli amministratori delle
società partecipanti al procedimento di fusione o incorporazione, possono
essere esclusi dalle gare - in relazione alle dichiarazioni rese ai sensi
dell’art. 38, comma 1, lett. c) fino alla data di pubblicazione della
presente decisione - solo se il bando espliciti tale onere di
dichiarazione e la conseguente causa di esclusione; in caso contrario,
l’esclusione può essere disposta solo ove vi sia la prova che gli
amministratori per i quali è stata omessa la dichiarazione hanno
pregiudizi penali”.
7. Consegue l’accoglimento
dell’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, il
rigetto del ricorso di primo grado.
Le spese di lite, in considerazione
delle oscillazioni della giurisprudenza, della novità delle questioni
giuridiche e della peculiarità della situazione di fatto, possono essere
compensate in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza
appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese di
entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del giorno 21 maggio 2012 con l'intervento dei
magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente del Consiglio di
Stato
Giorgio Giovannini, Presidente aggiunto del Consiglio di
Stato
Gaetano Trotta, Presidente di sezione
Pier Giorgio Lignani,
Presidente di sezione
Stefano Baccarini, Presidente di
sezione
Alessandro Botto, Consigliere
Rosanna De Nictolis,
Consigliere, Estensore
Marzio Branca, Consigliere
Francesco
Caringella, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Maurizio Meschino,
Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Angelica Dell'Utri,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2012