Francesco Barreca e Maria Teresa Russo, rappresentati e
difesi dall'avv. Antonio Romano, con domicilio eletto presso Bruno Tassone
in Roma, via G.Pierluigi Da Palestrina 19;
contro
Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e
difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è legalmente
domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso
numero di registro generale 11 di A.P. del 2012, proposto da: Angelo
Federico, Vincenzo D'Ascola, Nicola Moraci, Claudio De Capua, Giorgio
Fontana, Giovanni Spampinato, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio
Romano, con domicilio eletto presso Bruno Tassone in Roma, via G.Pierluigi
Da Palestrina 19;
contro
Università degli Studi La Mediterranea di
Reggio Calabria, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;
sul ricorso numero di registro generale 12 di A.P. del 2012,
proposto da: Domenico Nicolo', rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
Romano, con domicilio eletto presso Bruno Tassone in Roma, via G.Pierluigi
Da Palestrina 19;
contro
Università degli Studi "Mediterranea di
Reggio Calabria", come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;
sul ricorso numero di registro generale 13 di A.P. del 2012,
proposto da: Giuseppe Tropea, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
Romano, con domicilio eletto presso Bruno Tassone in Roma, via G.Pierluigi
Da Palestrina 19;
contro
Università degli Studi "Mediterranea di
Reggio Calabria", come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;
per la riforma
quanto al ricorso n. 10 del 2012:
della
sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n.
00666/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO IMMISSIONE IN
SERVIZIO
quanto al ricorso n. 11 del 2012:
della sentenza del T.a.r.
Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00666/2011, resa tra le
parti, concernente DINIEGO IMMISSIONE IN SERVIZIO
quanto al ricorso n.
12 del 2012:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di
Reggio Calabria n. 00666/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO
IMMISSIONE IN SERVIZIO
quanto al ricorso n. 13 del 2012:
della
sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n.
00666/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO IMMISSIONE IN
SERVIZIO
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione dell’Università degli Studi “Mediterranea di
Reggio Calabria";
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive tesi difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore, all’ udienza pubblica del giorno 21 maggio 2012, il
Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Scoca per
delega dell’Avv. Romano, e l’avvocato dello Stato Basilica;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli odierni appellanti sono professori
associati confermati o ricercatori confermati presso l’Università degli
Studi “Mediterranea”di Reggio Calabria, che hanno conseguito il giudizio
di idoneità all’esito, rispettivamente, dei concorsi per professore
ordinario e per professore associato banditi dalla stessa Università o da
altra Università nella seconda sessione dell’anno 2008. Ai sensi dell’art.
5, co. 4, d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, i docenti in esame sono stati
proposti per la nomina (c.d. “chiamata”) dai rispettivi Consigli di
Facoltà. Gli appellanti hanno quindi chiesto all’Università resistente di
essere assunti nella qualifica per la quale sono risultati idonei. A tale
richiesta l’Università ha opposto un diniego fondato sulla ritenuta
applicabilità del c.d. “blocco delle assunzioni” disposto dall’art.
1 del d.l. 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1, in ragione del superamento del limite del 90% del rapporto tra
le spese fisse e la misura del FFO (fondo di finanziamento ordinario) alla
data del 31 dicembre 2010.
2 Contro i provvedimenti di diniego gli
odierni appellanti hanno proposto separati ricorsi innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Calabria – sezione staccata di Reggio
Calabria.
Con la sentenza in epigrafe specificata i Primi Giudici hanno
respinto i ricorsi.
In sintesi, il Tribunale di prime cure ha tracciato
la seguente parabola motivazionale:
- l’art. 1, co. 1, d.l. n. 180 del
2008 cit., nel prevedere il divieto, per le università statali che
superino il suddetto limite del 90%, di procedere ad assunzioni, reca una
norma a regime, dettata sia da ragioni finanziarie che organizzative,
applicabile anche alle procedure concorsuali già bandite e/o espletate al
momento dell’entrata in vigore della normativa in esame;
- non è
violato nel caso di specie il diritto all’assunzione o il relativo
affidamento, perché non viene in rilievo una definitiva preclusione
all’assunzione, ma solo un suo differimento;
-quanto, poi, alla
posizione di coloro che sono stati dichiarati idonei in forza di concorsi
banditi da altre università, si appalesa ostativa all’assunzione la
mancanza della previsione dei posti in sede di previa programmazione
triennale;
- sono manifestamente infondate le dedotte censure di
costituzionalità, in relazione alla paventata lesione dei principi di
uguaglianza, imparzialità, buon andamento dell’amministrazione e autonomia
universitaria.
3. La sentenza è impugnata con quattro separati appelli,
sostenuti da censure di identico tenore, salvo una doglianza aggiuntiva
articolata dai soli ricorrenti che hanno conseguito l’idoneità presso
università diverse da quella dove prestano servizio attualmente come
ricercatori o professori associati.
Ai fini che in questa sede rileva,
con il terzo motivo, comune a tutti gli appelli, i ricorrenti contestano
il capo di sentenza secondo cui il divieto legale sarebbe applicabile
anche ai ricercatori e professori associati già in servizio presso
l’Università Mediterranea che reclamino l’inquadramento in ruolo presso lo
stesso ente, rispettivamente, come professori associati e professori
ordinari.
A sostegno dell’assunto le parti appellanti pongono il
duplice rilievo che non si tratterebbe di assunzione ma di passaggio a
qualifica superiore e che la nomina non procurerebbe, in punto di fatto,
un aggravio di costi in quanto il transito di un ricercatore o di
professore associato, con una certa anzianità di servizio, nella posizione
iniziale, rispettivamente, di professore associato o ordinario, non
comporta un aggravio finanziario a carico dell’Università.
4. Con
Ordinanza n. 1249 del 5 marzo 2012, la sesta sezione di questo Consiglio
ha rimesso l’esame della causa all’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art.
99, comma 1, cod.proc.amm., in ragione del contrasto interpretativo
sussistente con riferimento proprio alla questione, investita dal terzo
motivo comune a tutti gli appelli, dell’applicabilità del blocco di
assunzioni anche laddove non si tratti di nuove assunzioni ma
dell’attribuzione di una qualifica superiore.
5. Le parti hanno
affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle
rispettive tesi difensive.
All’udienza del 21 maggio 2012 la causa è
stata trattenuta per la decisione
DIRITTO
1. Va anzitutto disposta la riunione dei quattro
appelli indicati in epigrafe, perché proposti contro la medesima sentenza
(art. 96, co. 1, cod.proc.amm.).
2. I ricorrenti, professori
associati confermati o ricercatori confermati presso l’Università degli
Studi “Mediterranea”, si dolgono della mancata assunzione in ruolo
nella fascia superiore di docenza della carriera universitaria, assumendo
l’inapplicabilità nei loro confronti del blocco delle assunzioni sancito
dall’art. 1 del d. l. 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1, posto a fondamento dei provvedimento di diniego
impugnati in prime cure.
3. L’esame del tema specifico sottoposto
al vaglio di questa Adunanza richiede una sintetica disamina della
normativa che regola la materia.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del
d.l. n. 180 del 2008 cit. “Le universita' statali che, alla data del 31
dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di
valutazione comparativa, ne' all'assunzione di personale. Alle stesse
università e' data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori
vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica”.
Il successivo comma 3
prevede che “il primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dai seguenti: «Per il
triennio 2009-2011, le universita' statali, fermi restando i limiti di cui
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono
procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un
contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di
quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente
cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina
tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di
ricercatori a tempo indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi
dell'articolo 1 comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una
quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari.
Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui
all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei
limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma
650. ».
La disposizione reca, ai commi successivi, ulteriori
disposizioni volte a disciplinare la prosecuzione ed il completamento
delle procedure di reclutamento di professori di I e II fascia indette
nell’anno 2008.
Dall’esame del tessuto normativo si ricava che il c.d. blocco delle assunzioni di cui al primo comma dell’art. 1 del d.l.
n. 180 del 2008 è una misura sancita da una norma a regime a tenore della
quale il superamento del limite di cui all'articolo 51, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 determina, quale conseguenza automatica, il
precipitato del divieto, a carico delle università statali, di procedere
all’espletamento di procedure concorsuali ed all’assunzione di personale
fino al rientro nei parametri massimi. Solo alle università che non
superino il limite è consentita la prosecuzione delle procedure di
selezione indette nel 2008, con la diversa composizione delle commissioni
rideterminata ex lege.
La disciplina fin qui esposta non
persegue finalità di carattere esclusivamente finanziario in quanto è
rivolta anche a scopi di organizzazione generale, prefiggendosi
l’obiettivo prioritario e strategico di incentivare le università a
comportamenti virtuosi nell’ottica del conseguimento dei livelli
qualitativi di autodisciplina sinteticamente descritti nella stessa
struttura del fondo di finanziamento ordinario e nella più generale
architettura del sistema di finanziamento pubblico delle università.
Pertanto, il divieto dell’assunzione di nuovo personale non persegue solo
lo scopo di evitare l’incremento di spesa, ma mira anche alla finalità di
guidare l’ente universitario al rientro nei parametri, costringendolo a
sospendere il reclutamento di personale e concorrendo a sostenere quella
complessa opera di miglioramento qualitativo del servizio universitario
che il legislatore si è prefisso.
4. Tracciato il quadro generale
della disciplina in materia di blocco delle assunzioni e della ratio che la sorregge, si può ora passare all’esame della questione
specifica dell’applicabilità della normativa in esame al caso della
mancata assunzione in ruolo, nella fasce superiori di docenza della
carriera universitaria, di professori associati confermati o ricercatori
confermati in servizio presso la medesima università.
4.1. In merito
alla questione all’applicabilità del blocco delle assunzioni alla
fattispecie del passaggio di qualifica, l’Ordinanza di rimessione rileva
che la stessa non ha conosciuto una soluzione univoca.
Secondo
l’orientamento giurisprudenziale ricordato dagli appellanti, il divieto di
assunzione di cui alla legge in esame ed alle precedenti discipline di
analogo tenore succedutesi nel tempo, in quanto sancito da norme
eccezionali non passibili di interpretazione estensiva o di applicazione
analogica, non si applicherebbe all’ipotesi di progressione derivante
dall’attribuzione di una qualifica superiore al personale già in servizio
(Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 2010 n. 2217; 16 novembre 2004 n. 7483;
27 novembre 2001, n.5958).
Secondo il diverso orientamento espresso da
Cons. Stato, comm. spec. pubblico impiego, parere 9 novembre 2005, n.
3556/05, il blocco delle assunzioni concernerebbe invece, oltre che le
assunzioni derivanti da procedure selettive pubbliche, anche le
progressioni da un’area all’altra conseguenti a procedure di
riqualificazione del personale dipendente.
4.2. L’Adunanza Plenaria
reputa che il divieto di assunzione operi anche per l’inquadramento in
ruolo, in una fascia superiore, di docenti già in servizio presso la
medesima università.
4.2.1. A sostegno dell’assunto depone, in prima
battuta, la considerazione che, nel caso di specie, non viene in rilievo
una procedura concorsuale interna finalizzata all’attribuzione di una
qualifica superiore ma un diverso inquadramento in ruolo per effetto
dell’idoneità conseguita all’esito di un concorso esterno, aperto anche a
soggetti non legati da alcun rapporto con l’università e non in possesso,
ancora più in radice, dello status di docenti universitari. La circostanza
che non si tratti di procedura riservata a soggetti già aventi la
qualifica di docenti universitari o comunque legati da un rapporto di
lavoro all’amministrazione universitaria, dimostra che la selezione non è
finalizzata alla progressione in carriera ma all’assunzione, id est all’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro caratterizzato da una
soluzione di continuità rispetto alla pregressa posizione eventualmente
rivestita dal soggetto idoneo. Non è chi non veda, d’altronde, come una
diversa soluzione ermeneutica, che escludesse l’operatività del divieto
solo per i docenti già in servizio presso l’Università che operi la
chiamata, discriminerebbe in modo illogico la posizione dei soggetti che
abbiano conseguito l’idoneità all’esito della medesima procedura in base
al dato, accidentale ed estrinseco rispetto ai caratteri ed alla finalità
della procedura selettiva, della sussistenza di un pregresso rapporto con
l’amministrazione universitaria.
Si deve soggiungere che la ratio
legis, identificata nelle richiamate esigenze di contenimento della
spesa e di stimolazione di condotte virtuose, si estende anche
all’inquadramento in un diverso ruolo di personale docente già in servizio
presso l’università.
Si deve, in particolare, convenire, sulla scorta
di questa prospettiva ermeneutica, che l’assunto, sostenuto dagli
appellanti, secondo cui non vi sarebbe aumento di costi in caso di nomina
un ruolo di soggetti già inquadrati presso la stessa università ad un
livello inferiore è, da un lato, infondato in fatto, e, dall’altro,
irrilevante in punto di diritto.
Quanto al primo aspetto, infatti, il
mancato aumento di costi si registra, in caso di transito ad una fascia
superiore della docenza, solo per il primo triennio e non a regime, in
quanto la conferma del docente non è un fatto meramente eventuale ma
l’evenienza fisiologica da prendere in considerazione ai fini
dell’indagine in merito agli effetti finanziari sortiti, alla stregua
dell’ id quod plerumque accidit, dall’inquadramento nel nuovo
ruolo.
D’altro canto, come correttamente ritenuto dal Primo Giudice, il
divieto di assunzione risponde a esigenze anche organizzative ed a logiche
incentivanti che prescindono dalla sussistenza, o meno, di un immediato
aggravio finanziario.
4.2.2. Le considerazioni che precedono
consentono di approdare alla conclusione secondo cui il blocco delle
assunzioni interessa anche i casi in esame in quanto il nuovo
inquadramento in ruolo del docente è il frutto dell’esito positivo di una
procedura concorsuale aperta che dà luogo ad un assunzione in senso
proprio e non al mero passaggio di qualifica per effetto di procedura
riservata.
Si deve per completezza osservare, con riguardo al più ampio
tema oggetto del contrasto interpretativo prima evidenziato, che risulta
preferibile la tesi, sostenuta dal citato parere reso dalla Commissione
speciale, che estende il blocco delle assunzioni ai passaggi di qualifica.
A fondamento di tale indirizzo si pone il principio, ribadito a più
riprese dalla giurisprudenza della Corte delle leggi (v.,da ultimo, Corte
cost. 10 novembre 2011, n. 299), secondo cui il principio del concorso
come strumento di accesso all’impiego pubblico (art. 97, comma 3, Cost)
comprende sia le procedure preordinate all’ingresso ex novo di
personale nei ruoli dell’amministrazione sia quelle finalizzate al
passaggio dei dipendenti ad una qualifica superore. La regola del concorso
pubblico si atteggia, in definitiva, a principio costituzionale, passibile
di deroga solo nell’ipotesi in cui la progressione non determini la
novazione, con effetti estintivo-costitutivi, del rapporto di lavoro
preesistente. La Corte costituzionale, in sede di interpretazione della
portata della regola del concorso pubblico, ha altresì sottolineato che la
facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso
pubblico aperto è stata delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe
essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle
esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari
e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle
(ex plurimis, sentenze n. 52 del 2011 e n. 195 del 2010).In
particolare, si è più volte ribadito che il principio del pubblico
concorso, pur non essendo incompatibile, nella logica dell'agevolazione
del buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione per
legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di
pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, non
tollera, salvo circostanze del tutto eccezionali, la riserva integrale dei
posti disponibili in favore di personale interno.
La valorizzazione
della caratterizzazione sostanzialmente novativa degli effetti sortiti, a
fronte della posizione originaria, dall’attribuzione di una qualifica
superiore per effetto della procedura concorsuale, è l’argomento posto a
sostegno anche dell’indirizzo ermeneutico della Corte di legittimità che,
in punto di riparto di giurisdizione, afferma la giurisdizione del giudice
amministrativo la cognizione del contenzioso relativo alle procedure
riservate volte a sancire la progressione verticale interna, ossia il
passaggio tra diverse aree di inquadramento previste dalla contrattazione
collettiva.
Posto il principio secondo cui, nel rapporto di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'accesso del personale
dipendente ad un'area o fascia funzionale superiore deve avvenire per
mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in
definitiva, un pubblico concorso - al quale, di norma, deve essere
consentita anche la partecipazione di candidati esterni -, si osserva che
il quarto comma dell'art. 63 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, laddove
riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo "le controversie
in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni", fa riferimento non solo alle procedure
concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del
rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere
l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore : il
termine "assunzione" deve essere correlato alla qualifica che il candidato
tende a conseguire e non all'ingresso iniziale nella pianta organica del
personale, dal momento che, oltre tutto, l'accesso nell'area superiore di
personale interno od esterno implica, esso stesso, un ampliamento della
pianta organica (Cassazione civile, sez. un. 15 ottobre 2003, n.
15403).
E’ stato, da ultimo rimarcato (Cassazione civile, sez. un., 5
maggio 2011, n. 9844), che “per procedure concorsuali di assunzione
ascritte al diritto pubblico e all'attività autoritativa
dell'amministrazione (alla stregua dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165/2001), si intendono non soltanto quelle preordinate alla
costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro, ma anche le prove selettive
dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o
area funzionale superiore, e cioè ad una progressione verticale che
consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente
diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di
lavoro; tale accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione,
comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso.
Alla stregua dell'interpretazione enunciata, assume rilevanza
determinante, ai fini dell'indicato criterio di riparto della
giurisdizione, il contenuto della contrattazione collettiva, sicché in
presenza di progressioni, secondo disposizioni di legge o di contratto
collettivo, che comportino una progressione verticale nel senso indicato,
la cognizione della controversia resta riservata al giudice
amministrativo; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario
nelle controversie attinenti a concorsi per soli dipendenti interni che
comportino il passaggio da una qualifica all'altra, ma nell'ambito della
stessa area (o categoria), sia con acquisizione di posizioni più elevate
meramente retributive sia con il conferimento di qualifiche superiori, in
base a procedure che l'amministrazione pone in essere con le capacità e i
poteri del privato datore di lavoro”.
Si deve allora concludere, in
forza dei rilievi fin qui svolti, che soggiacciono al blocco delle
assunzioni di cui alla normativa in esame anche le progressioni verticali
e le procedure di riqualificazione variamente denominate che sanciscono il
passaggio ad una diversa area con la conseguente attribuzione di un nuovo
posto per effetto della novazione del precedente rapporto.
5. Alla
stregua delle considerazioni fin qui svolte gli appelli riuniti devono
essere respinti nella parte in cui ripropongono il motivo
dell’inapplicabilità del blocco delle assunzioni all’ipotesi del passaggio
dei docenti universitari già in servizio ad una fascia superiore di
docenza.
Si deve invece rimettere alla Sezione, ai sensi dell’art. 99,
comma 4, del codice del processo amministrativo, la definizione del
giudizio con riguardo agli altri motivi che investono tematiche estranee
al quesito devoluto al vaglio di questa Adunanza Plenaria.
Deve essere
altresì rimessa alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza Plenaria)
definitivamente pronunciando sugli appelli, come in
epigrafe proposti, li riunisce e li respinge in parte nei sensi in
motivazione specificati.
Rimette il ricorso alla Sezione per
l’ulteriore definizione del giudizio e per la statuizione sulle spese di
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 21 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo
Coraggio, Presidente del Consiglio di Stato
Giorgio Giovannini,
Presidente aggiunto del Consiglio di Stato
Gaetano Trotta, Presidente
di sezione
Pier Giorgio Lignani, Presidente di sezione
Stefano
Baccarini, Presidente di sezione
Alessandro Botto,
Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Marzio Branca,
Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Anna Leoni,
Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Raffaele Greco,
Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2012