L.F. Palumbo Costruzioni s.r.l., in proprio e quale
capogruppo dell’a.t.i. con Della Corte Antonio e Teknoeletric s.r.l.,
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Abbamonte, con domicilio eletto
presso lo studio Titomanlio - Abbamonte in Roma, via Terenzio n. 7;
contro
Megastrutture s.r.l., rappresentata e difesa
dagli avv. Paolo Cantile, Mario Caliendo ed Armando Profili, con domicilio
eletto presso l’avv. Armando Profili in Roma, via Palumbo, 26;
nei confronti di
Comune di Pietravairano; Stazione Unica
Appaltante della Provincia di Caserta;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA -
NAPOLI: SEZIONE VIII n. 02244/2011, resa tra le parti, concernente
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA DOTAZIONE
INFRASTRUTTURALE DEGLI SPAZI CONNESSI AL CASTELLO MEDIOEVALE ED ALLE
STRUTTURE DI ACCESSO AL TEATRO TEMPIO SUL MONTE SAN NICOLA
Visti il
ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di Megastrutture s.r.l.;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 26 marzo 2012 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per
le parti gli avvocati Abbamonte e Profili per se' e per delega dell’avv.
Cantile.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con bando del 1° giugno 2010 la Stazione Unica
Appaltante della Provincia di Caserta ha indetto una procedura aperta col
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei
lavori di “funzionalizzazione, qualificazione e potenziamento della
dotazione infrastrutturale dei sistemi locali di sviluppo, interventi di
completamento del recupero, riqualificazione e valorizzazione degli spazi
connessi al castello medioevale ed alle strutture di accesso al
teatro-tempio di Monte S. Nicola” nel Comune di Pietravairano.
Alla
procedura hanno partecipato, tra le altre concorrenti, l’a.t.i. L. F.
Palumbo Costruzioni s.r.l.-Della Corte Antonio-Teknoelettric s.r.l. e la
Megastrutture s.r.l.. Con determinazione 3 settembre 2010 n. 149 il Comune
di Pietravairano ha aggiudicato “provvisoriamente” la gara alla prima, con
consegna anticipata dei lavori stante l’urgenza. A seguito della
riammissione a gara di altra concorrente a suo tempo esclusa, la
commissione giudicatrice si è nuovamente riunita ed ha confermato
l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’a.t.i. predetta, che con
determinazione 2 novembre 2010 n. 189 è stata dichiarata aggiudicataria
definitiva.
Con ricorso davanti al TAR per la Campania, sede di Napoli,
la seconda classificata Megastrutture ha impugnato l’indicata
determinazione n. 189 del 2010 e gli atti connessi, dolendosi della
mancata esclusione dell’a.t.i. Palumbo sotto vari profili, nonché del
punteggio tecnico ad essa attribuito.
La controinteressata ha proposto
ricorso incidentale lamentando, a sua volta, l’illegittimità
dell’ammissione di Megastrutture, anch’essa sotto vari profili, ed in
parte qua del bando.
Con sentenza 20 aprile 2011 n. 2244 della
sezione ottava il ricorso incidentale è stato respinto ed il ricorso
principale è stato accolto.
In particolare, il TAR ha disatteso il
motivo del ricorso incidentale incentrato sul preteso obbligo di
Megastrutture (di cui è legale rappresentante la signora Adelina Conte),
costituita nel 2008 per conferimento della ditta individuale Conte
Adelina, quest’ultima nata dalla cessione d’azienda della S.S. Costruzioni
s.r.l., di produrre l’attestazione dell’insussistenza delle cause di
esclusione ex art. 38, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 in capo
agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla
carica nel triennio anteriore, tali sostenendosi che fossero quelli della
menzionata S.S. Costruzioni s.r.l.. In proposito, è stato ritenuto che in
caso di cessione d’azienda antecedente alla partecipazione ad una gara non
sussista lo specifico obbligo dichiarativo in ordine ai requisiti
soggettivi degli amministratori e direttori tecnici della cedente, imposto
dall’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 solo al soggetto concorrente, e
tenuto anche conto che la cessione d’azienda comporta una successione non
a titolo universale, ma nelle posizioni attive e passive relative
all’azienda tra soggetti che conservano distinta personalità giuridica.
Sono stati altresì disattesi i restanti motivi: quello concernente
l’omesso corredo di fotocopia del documento d’identità o autentica di
firma delle dichiarazioni sostitutive del legale rappresentante e del
direttore tecnico, risultando inserita nella busta A almeno una copia
fotostatica dei rispettivi documenti d’identità; quello concernente il
dichiarato direttore tecnico Merola Arcangelo, non riportato nel
certificato camerale, in cui è invece presente il nominativo di Delli
Carpini Franco come responsabile tecnico (il quale però non ha reso le
dichiarazioni sull’insussistenza di cause di esclusione a suo carico),
poiché dall’attestazione SOA emerge che Merola Arcangelo è il direttore
tecnico e per la diversa figura del responsabile tecnico non v’è obbligo
dichiarativo; infine, quello concernente l’inammissibilità delle migliorie
proposte in quanto avrebbero stravolto il progetto esecutivo a base di
gara, ad esempio incidendo sulla pavimentazione e sul sistema di
illuminazione, osservandosi come le modifiche prospettate non denotino di
per sé significativa alterazione progettuale.
L’accoglimento del
ricorso principale è stato pronunciato in relazione a tre motivi. Al
riguardo, il primo giudice ha rilevato:
a.- che la classifica I (€
258.228) posseduta dalla mandante Della Corte Antonio nella categoria di
qualificazione OG3, pur incrementata del 20% ai sensi dell’art. 3, co. 2,
del d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, è insufficiente ai fini della
partecipazione alla procedura di affidamento in quanto si ragguaglia ad un
importo (€ 309.973,60) inferiore alla dichiarata quota del 20% (€
3010.253,30, necessariamente da commisurare all’importo dei lavori a base
di gara e non al prezzo offerto) di partecipazione all’a.t.i. della
medesima ditta, in violazione del principio di corrispondenza tra le quote
di partecipazione (ed esecuzione) e le quote di qualificazione delle
imprese costituenti il raggruppamento (primo motivo);
b.- che
l’attestazione circa l’insussistenza delle cause impeditive di cui
all’art. 38, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006, richiesta a pena
di esclusione dal bando per gli ex amministratori ed ex direttori tecnici,
non risulta sottoscritta dal legale rappresentante della cooptata
Teknoelectric e non è surrogabile dalla dichiarazione di cui al modello B1
allegato al bando, riferita alla sola posizione individuale del
dichiarante (terzo motivo);
c.- che il direttore tecnico della Della
Corte non ha prodotto la dichiarazione di cui all’art. 38, co. 1, lett. m
ter), del cit. d.lgs., così come imposto dal principio di
eterointegrazione automatica della lex specialis di gara da parte
di norma di legge cogente e di immediata applicazione, segnatamente
impositiva di un onere documentale inerente il possesso di requisito di
ordine generale di partecipazione alla proceduta, non rilevando perciò la
mancanza nella stessa lex specialis di espressa prescrizione ed
analitica comminatoria di esclusione, né l’insussistenza di situazioni
ostative, e neppure comportante una lesione dell’affidamento posto che
altrimenti si perverrebbe alla disapplicazione del principio
dell’efficacia vincolante della medesima norma di legge.
Palumbo
Costruzioni ha proposto appello avverso detta sentenza, articolando otto
motivi con i quali ha contestato la reiezione o il mancato esame delle
eccezioni di inammissibilità da essa sollevate nei riguardi del ricorso
principale, nonché delle doglianze formulate col proprio ricorso
incidentale, e l’accoglimento delle censure sopra accennate.
Ribadiva
in particolare la illegittimità dell’ammissione alla gara di Megastrutture
in base al rilievo della non veridicità della dichiarazione sottoscritta
dalla Sig.ra Adelina Conte, quale legale rappresentante della medesima
Megastrutture, in ordine all’inesistenza di amministratori e direttori
tecnici cessati dalla carica nell’ultimo triennio; dichiarazione che, a
suo avviso, avrebbe dovuto essere resa anche con riguardo alla cedente
S.S. Costruzioni, di cui la stessa Megastrutture è la
continuazione.
Megastrutture si è costituita in giudizio, ha svolto
controdeduzioni e repliche alla memoria dell’appellante.
Osserva
anzitutto, in fatto, che essa non sostituisce né rappresenta S.S.
Costruzioni, ancora attiva ed iscritta alla CENAI in luogo della Cassa
Edile, e che il signor Schiavone non vi ricopre alcuna carica e non è
stato presente ad alcuna seduta di gara, mentre la signora Adelina Conte
fa parte di una famiglia operante da oltre trent’anni nel settore dei
lavori pubblici, è coadiuvata da due ingegneri, oltre che dai propri
familiari e segnatamente dal figlio; pertanto, dalla cessione del ramo
d’azienda e dalla trasformazione in Megastrutture della ditta individuale
Conte Adelina non può ricavarsi una continuità tra le aziende. Peraltro,
la gara è stata indetta nel maggio del 2010, sicché l’eventuale
dichiarazione relativa al signor Schiavone non avrebbe potuto tener conto
del sequestro penale della stessa azienda cui accenna l’appellante,
avvenuto a luglio 2010 (e poi revocato), non prevedibile all’epoca (2008)
della cessione che quindi non può dirsi elusiva, considerata altresì
l’irrilevanza del sequestro stesso, poiché l’art. 38, co. 1, lett. c), si
riferisce a sentenza di condanna.
In linea giuridica, evidenzia
l’assenza nel d.lgs. n. 163 del 2006 di alcuna norma la quale imponga la
dichiarazione della insussistenza di cause ostative nei riguardi di
amministratori e direttori tecnici dell’impresa cedente ed il principio di
tipicità e tassatività delle ipotesi d’esclusione, di recente riconfermato
dalle modifiche apportate all’art. 46 dello stesso decreto legislativo,
nonché il principio di soggettività e personalità della responsabilità
precludono ogni forma di estensione analogica che vulnererebbe
l’affidamento dei partecipanti, la par condicio tra i concorrenti e
l’esigenza della più ampia partecipazione, oltre che la libertà
d’iniziativa economica costituzionalmente tutelata.
Aggiunge infine, in
estrema sintesi, che nella specie l’obbligo dichiarativo in parola non è
ipotizzabile anche in ragione del duplice passaggio di aziende e,
comunque, la sua inosservanza si tradurrebbe in un “falso innocuo”, non
incidente sull’esito della gara, mentre la dissociazione dell’impresa
cessionaria deve farsi derivare direttamente dall’atto di
trasferimento.
A seguito dell’udienza pubblica del 20 dicembre 2011,
con ordinanza 14 febbraio 2012 n. 711 la Sezione V ha disatteso il primo
mezzo di gravame, con cui sono state riproposte le accennate eccezioni
concernenti l’omessa, immediata impugnazione della menzionata
determinazione dirigenziale 3 settembre 2010 n. 149.
Con riguardo al
secondo mezzo concernente la questione – ritenuta dirimente per le sorti
della controversia – relativa all’omessa attestazione dell’assenza di
cause preclusive in capo agli amministratori della cedente S.S.
Costruzioni s.r.l., mentre il legale rappresentante di Megastrutture ha
dichiarato l’insussistenza di soggetti cessati dalla carica nell’ultimo
triennio, la Sezione, premesse le contrapposte tesi delle parti, ha
rilevato in via preliminare che con le censure di cui trattasi, così come
delineate in primo grado col ricorso incidentale, Palumbo si era limitata
a sostenere l’esistenza di un generico rapporto di continuità sostanziale
tra S.S. Costruzioni e Megastrutture, senza spingersi fino a sostenere
un’interposizione fittizia invece prospettata solo in appello. Perciò,
stante il divieto di ius novorum ribadito dall’art. 104 cod. proc.
amm., ha statuito che i richiami in tal senso non possono che essere
intesi non già come espressione di autonoma censura, ma solo quali
argomentazioni meramente rafforzative dell’originaria doglianza
incidentale volta a lamentare l’inosservanza del preteso obbligo di
estendere anche ai vertici dell’impresa cedente le dichiarazioni dovute ai
sensi dell’art. 38, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006.
Nel
merito, esposti i contrastanti indirizzi giurisprudenziali emersi sul
punto, ha ritenuto di raccogliere la sollecitazione della difesa
dell’appellante alla sottoposizione della questione a questa Adunanza
Plenaria ai sensi dell’art. 99 cod. proc. amm. (salve le valutazioni di
pertinenza della medesima Adunanza ai sensi del co. 4 dello stesso
articolo).
In memoria ed oralmente, all’odierna udienza pubblica,
l’appellante ha insistito nelle proprie tesi e richieste, alle quali ha
replicato l’appellata parimenti in memoria ed oralmente.
DIRITTO
1. Com’è esposto nella narrativa che precede, la
questione prospettata all’Adunanza Plenaria con l’ordinanza di rimessione
riguarda l’interpretazione dell’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
recante Codice degli appalti pubblici, nel testo previgente alle modifiche
introdotte dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nella parte in cui,
nell’imporre al candidato o concorrente di attestare il possesso dei
requisiti soggettivi generali di partecipazione alla procedura di gara
elencati nello stesso articolo (co. 2), include tra tali dichiarazioni
quella concernente l’insussistenza di sentenza di condanna passata in
giudicato (o decreto penale di condanna irrevocabile, o sentenza di
applicazione della pena su richiesta) per determinati reati nei confronti
di amministratori e direttori tecnici, estendendo la prescritta
dichiarazione ai “soggetti cessati dalla carica nel triennio (ora un
anno: n.d.e.) antecedente la data di pubblicazione del bando di gara”
e stabilendo che l’esclusione o il divieto di partecipazione operano
“qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata” (co. 1,
lett. c). Più precisamente, la questione attiene alla ricomprensione tra i
soggetti tenuti a rendere la dichiarazione in parola degli amministratori
e direttori tecnici dell’impresa cedente in caso di cessione d’azienda in
favore del concorrente nel triennio anteriore al bando.
2. La
rimessione trova ragione nella presenza di contrasti giurisprudenziali
appunto in tema di ricomprensione tra gli amministratori e direttori
tecnici cessati nell’ultimo triennio dei vertici dell’impresa cedente e
sull’alta probabilità che possano generarsene anche in futuro.
La
Sezione remittente osserva in proposito che il proprio orientamento, a cui
si è uniformata la sentenza appellata, è nel senso della necessità di
stretta interpretazione delle clausole di esclusione poste dalla legge o
dal bando in ordine alle dichiarazioni a cui è tenuta l’impresa
concorrente, con conseguente esclusiva prevalenza delle espressioni
letterali in esse contenute e preclusione di ogni forma di estensione
analogica, che rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti,
la par condicio dei concorrenti e l’esigenza della più ampia
partecipazione.
Peraltro, la Sezione evidenzia la compresenza di
difforme orientamento, espresso più volte dal Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana e dalle Sezioni III e VI del
Consiglio di Stato.
3. L’Adunanza Plenaria condivide l’esito al
quale è pervenuto il secondo indirizzo, sia pur con le precisazioni che
seguono.
3.1. Non è infatti dubitabile che, stante il cennato principio
di tipicità e tassatività delle cause di esclusione, la norma recata
dall’art. 38, co. 1, lett. c) di cui si controverte, al pari delle altre
preclusive della partecipazione del concorrente alle procedure di gara,
non sia suscettibile di interpretazione tale da introdurre ulteriori e non
previste cause ostative. Si tratta, invece, di chiarire se il contenuto
della stessa norma già di per sé comprenda o meno ipotesi non testuali, ma
pur sempre ad essa riconducibili sotto il profilo della sostanziale
continuità del soggetto imprenditoriale a cui si riferiscono, sicché il
soggetto cessato dalla carica sia identificabile come interno al
concorrente.
In tale quadro, l’Adunanza è dell’avviso che nella causa
di esclusione in esame non possa non ricadere anche l’ipotesi in cui
affiori l’intento di eludere la norma in relazione a vicende in atto o
prevedibili. Diversamente opinando si finirebbe infatti col disattendere
lo scopo stesso della preclusione di legge, da individuarsi sicuramente in
quello di impedire anche solo la possibilità di inquinamento dei pubblici
appalti di lavori, servizi e forniture derivante dalla partecipazione alle
relative procedure di affidamento di soggetti di cui sia accertata la
mancanza di rigore comportamentale con riguardo a circostanze gravemente
incidenti sull’affidabilità morale e professionale.
In questo senso, a
fronte di tale scopo essenziale e preminente non possono militare in senso
contrario l’esigenza di certezza giuridica, intesa in termini impeditivi
di ogni interpretazione non strettamente letterale, e la tutela della
libertà d’impresa, laddove agiscano a scapito dello scopo stesso.
Si
consideri del resto, a riprova di ciò, come la giurisprudenza, con
indirizzo interpretativo del tutto prevalente, ritenga che la disposizione
è applicabile anche nelle ipotesi di fusione o di incorporazione di
società, ancorché venute in essere antecedentemente all’avvio della gara
(c.f.r. Cons. di Stato, III, 15 luglio 2011, n. 4323; T.a.r. Abruzzo, 15
dicembre 2011, n. 681; T.a.r. Sardegna, I, 22 luglio 2011, n. 845;
T.r.g.a. Trentino Alto-Adige, 18 luglio 2011, n. 202; T.a.r. Sicilia, I,
29 giugno 2011, n. 1243; T.a.r. Veneto, I, 27 gennaio 2011, n. 115; cfr.
anche Cons. di Stato, VI, 9 maggio 2011, n. 2662, che nega l’applicazione
della norma qualora la fusione o incorporazione comporti l’estinzione del
soggetto incorporato).
Vero è che in tali casi, a differenza di quanto
avviene nella cessione, la vicenda realizza una successione a titolo
universale fra i soggetti interessati ovvero, alla luce della riforma del
diritto societario disposta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la loro mera
trasformazione e lascia dunque ferma, per definizione, la continuità
dell’attività imprenditoriale. Non è peraltro nel contempo da sottacere
che quest’ultimo fenomeno ben può verificarsi pur in ipotesi di cessione
di azienda o di ramo di azienda: sebbene infatti per suo tramite si
realizzi una successione a titolo particolare, essa tuttavia assume una
forma del tutto peculiare, consistente nel passaggio all’avente causa
dell’intero complesso dei rapporti attivi e passivi nei quali l’azienda
stessa o il suo ramo si sostanzia (tanto da farsi riferimento in
giurisprudenza al concetto di trasferimento di universitas, v.
Cass., 12 giugno 2007, n. 13765; Cass., 13 giugno 2006, n. 13676; Cass.,
19 luglio 2000, n. 9460). Il che rende la vicenda ben suscettibile di
comportare pur essa la continuità tra precedente e nuova gestione
imprenditoriale.
La responsabilità per fatto di soggetto giuridico
terzo a cui soggiace il cessionario trova risposta nel principio ubi
commoda, ibi incommoda: il cessionario, come si avvale dei requisiti
del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente
delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del
cedente.
3.2. All’operazione interpretativa in argomento non osta il
dato normativo in ordine alla condizione di rilevanza della causa
d’esclusione riferita ai soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente al bando, costituita dalla mancata dimostrazione “di aver
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata”.
La Sezione remittente allega, al riguardo, che
l’impresa cessionaria ben potrebbe senza colpa ignorare i precedenti
penali dei vertici della cedente, sicché si troverebbe ad essere
assoggettata a responsabilità per fatto altrui, in contrasto con i
principi della personalità della responsabilità individuale e della tutela
dell’affidamento, sulla base di un meccanismo attributivo di
responsabilità oggettiva e senza potersi avvalere dello strumento di
garanzia della dissociazione.
Premesso che, diversamente da quanto
sostenuto da Megastrutture, non si vede come la cessione possa consistere
essa stessa nella “dissociazione”, il segnalato inconveniente può esser
agevolmente superato dal cessionario attraverso l’adozione di opportune
cautele, quali il pretendere dall’impresa che si intenda acquisire
l’attestazione circa intervenute condanne o indagini penali già in corso
sui rispettivi vertici amministrativi e tecnici per reati che incidano
sull’affidabilità morale e professionale, nonché prevedendo penali o
garanzie o risoluzione della cessione al verificarsi di tali fatti,
suscettibili di risolversi negativamente per tali soggetti entro il
successivo triennio (ora entro il successivo anno).
Ad ogni modo,
proprio nella logica del cennato fenomeno della dissociazione, al
cessionario va riconosciuta la possibilità di comprovare che la cessione
si è svolta secondo una linea di discontinuità rispetto alla precedente
gestione, tale da escludere alcuna influenza dei comportamenti degli
amministratori e direttori tecnici della cedente.
3.3. Alla luce delle
esposte considerazioni deve quindi ritenersi la sussistenza in capo al
cessionario dell’onere di presentare la dichiarazione relativa al
requisito di cui all’art. 38, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163 del
2006 anche in riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che
hanno operato presso la cedente nell’ultimo triennio (ora nell’ultimo
anno).
Resta fermo, come innanzi accennato, che è comunque dato al
cessionario comprovare l’esistenza nel caso concreto di una completa
cesura tra vecchia e nuova gestione, tale da escludere la rilevanza della
condotta dei precedenti amministratori e direttori tecnici operanti
nell’ultimo triennio e, ora, nell’ultimo anno, presso il complesso
aziendale ceduto.
Resta altresì fermo – tenuto anche conto della non
univocità delle norme circa l’onere del cessionario – che in caso di
mancata presentazione della dichiarazione e sempre che il bando non
contenga al riguardo una espressa comminatoria di esclusione, quest’ultima
potrà essere disposta soltanto là dove sia effettivamente riscontrabile
l’assenza del requisito in questione.
4. Quanto alla fattispecie
concreta dedotta nel presente giudizio, l’Adunanza reputa che sussistano
sufficienti elementi per affermare che il concorrente Megastrutture è la
mera continuazione della stessa “azienda” ceduta, poiché è del complesso
dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio della S.S.
Costruzioni che l’impresa cessionaria si è avvalsa, prima nella sua forma
di impresa individuale neocostituita, poi in quella societaria - parimenti
neo costituita - in cui si è trasformata, non a caso unipersonale e non a
caso nello stesso anno 2008. Oltretutto, come bene si osserva
nell’ordinanza di rimessione, non sono senza rilievo ai fini della
dimostrazione della detta continuità (se non dell’interposizione fittizia,
la cui verifica è però preclusa in questa sede dalle statuizione della
stessa ordinanza ricordata in narrativa) gli ulteriori elementi, come
quelli indicati appena sopra (forniti dall’appellante sin dal primo
grado), indiziari ma gravi e concordanti, dell’età particolarmente
avanzata della signora Conte, singolare in chi intraprenda per la prima
volta un’attività imprenditoriale e per giunta alla guida di una nuova
impresa, la sua carente professionalità in materia, non essendo in alcun
modo dimostrato un pregresso e personale apporto alle attività familiari,
ed il rapporto di affinità col signor Schiavone, idoneo a comprovare, nel
contesto degli altri predetti elementi, che non vi è stata cesura tra le
due entità.
Di contro, quanto evidenziato circa la costituzione ex
novo dell’impresa individuale Conte e la sua pressoché contestuale
trasformazione formale in impresa societaria unipersonale escludono che si
sia trattato di un reale duplice passaggio.
4.1. Non senza dire che
l’operazione appare risolversi, invece, nell’instaurazione di un
meccanismo finalizzato a rendere produttiva l’azienda ceduta anche ai fini
della partecipazione agli appalti pubblici ed al loro affidamento,
ponendola al riparo, in primo luogo, da eventuali interdittive antimafia
e, in secondo luogo, dall’intervento di una condanna ostativa. Difatti,
non essendo peraltro allegato un motivo della cessione di ordine
commerciale, è particolarmente agevole desumere come si verta nel caso di
manovre elusive, poste in atto in vista della possibilità che le indagini,
evidentemente già in corso nel 2008 poiché riferite a fatti presunti che
sarebbero avvenuti fino al gennaio 2006 e di cui è ragionevole arguire che
all’epoca l’interessato ne avesse avuto se non altro sentore, non solo si
concludessero negativamente nel triennio, ma ancor prima conducessero ad
un possibile apprezzamento negativo del prefetto, attesa la tipologia dei
cennati fatti ed il loro collegamento (secondo gli inquirenti) con
attività della criminalità organizzata.
4.2. Resta da osservare che, al
contrario di quanto sostenuto dall’appellata, la produzione in questa sede
d’appello del documento (avviso ex art. 419, co. 1, cod. proc. pen. in
data 4 maggio 2011 di udienza preliminare in relazione a richiesta di
rinvio a giudizio) da cui si sono tratti tali ulteriori elementi deve
ritenersi ammissibile ai sensi dell’art. 104, co. 2, cod. proc. amm.,
essendo evidente l’impossibilità dell’appellante di farne oggetto di
deposito nel giudizio di primo grado, conclusosi con l’anteriore sentenza
del 20 aprile 2011.
5. In conclusione, quanto sin qui esposto
conduce all’accoglimento dell’appello, con conseguente riforma della
sentenza appellata nel senso dell’accoglimento del ricorso incidentale e,
di qui, la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale per
carenza di interesse.
Tuttavia, la complessità della questione
giuridica sottoposta all’Adunanza, in uno con la presenza dei contrasti
giurisprudenziali sopra illustrati sulla stessa questione, consigliano la
compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della
sentenza appellata accoglie il ricorso incidentale e dichiara
improcedibile il ricorso principale di primo grado.
Spese
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 26 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo
Coraggio, Presidente
Giorgio Giovannini, Presidente
Gaetano Trotta,
Presidente
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Stefano Baccarini,
Presidente
Alessandro Botto, Consigliere
Marzio Branca,
Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Francesco Caringella,
Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Maurizio Meschino,
Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Angelica Dell'Utri,
Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2012