Fiato Franco in proprio e Q.Le Delegato di Lista del
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It, e Marocco Marco in proprio e Q.Le
Candidato Sindaco del Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It, rappresentati e
difesi dall'avv. Mattia Crucioli, con domicilio eletto presso Segreteria
Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Sottocommissione Elettorale in persona del
Presidente pro-tempore, U.T.G. - Prefettura di Torino in persona del
Prefetto pro-tempore, Comune di Chivasso in persona del Sindaco
pro-tempore, non costituiti;
nei confronti di
Lista del Grillo Parlante - No Euro, non
costituita;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO:
SEZIONE II n. 00446/2012, resa tra le parti, concernente VERBALE DI
APPROVAZIONE LISTA DEL GRILLO PARLANTE - NO EURO ELEZIONI AMMINISTRATIVE
DEL 6 E 7 MAGGIO 2012 - COMUNE DI CHIVASSO
Visti il ricorso in
appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale
elettorale del giorno 16 aprile 2012 il Cons. Carlo Schilardi e udito per
la parte appellante l’ avvocato Mattia Crucioli;
Visto l’art. 129
c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’appellante censura la sentenza n. 446
dell’11.4.2012, con la quale il T.A.R. Piemonte ha respinto l’impugnativa,
innanzi allo stesso prodotta, avverso il verbale n. 57 del 3 aprile 2012
della sottocommissione elettorale circondariale di Chivasso di
approvazione della candidatura di sindaco e della lista dei candidati per
la elezione del consiglio comunale di Chivasso, nella competizione
elettorale del 6 e 7 maggio 2012 avente il contrassegno “cerchio
racchiudente scritta su tre righe lista del Grillo parlante con, nella
parte alta, un grillo stilizzato il tutto su fondo bianco e, nella parte
bassa, cerchio contenente scritta su tre righe no euro www.noeuro.it su
fondo bianco”.
Preliminarmente si condivide quanto sostenuto dal
T.A.R., circa l’ammissibilità dell’impugnativa, proposta ex art. 129
c.p.a. avverso l’ammissione di una lista e non contro la sua esclusione,
così come già ritenuto da questa sezione in una fattispecie analoga
(sentenza n. 2551 del 29.4.2011), sulla base della decisione della Corte
Costituzionale n. 236/2010.
L’appello è fondato nel merito e va
accolto.
Al riguardo è opportuno richiamare anche in questa sede il
dettato dell’art. 33, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 570/1960, laddove
prevede che “la Commissione elettorale… ricusa i contrassegni che siano
identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in
precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o
raggruppamenti politici, ovvero riproduce simboli o elementi
caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti
presenti in Parlamento, possono trarre in errore
l’elettore”.
Osservando i due contrassegni, si rileva che la “Lista del
grillo parlante” presenta al centro la scritta “GRILLO” in verde scuro e
più in piccolo e in azzurro il termine “parlante”, con sopra un piccolo
grillo e quindi in blu e cerchiata la ulteriore scritta “no euro”.
La
lista degli appellanti, riporta il nome del fondatore del movimento, il
noto uomo di spettacolo Beppe Grillo e in basso l’indicazione del sito
beppegrillo.it.. Completa il simbolo il termine MOVIMENTO con la “V” in
rosso, con al di sotto cinque stelle.
E’ ormai principio consolidato
che “Il divieto di presentare contrassegni di lista uguali o facilmente
confondibili con quelli presentati da altre liste elettorali risponde alla
duplice funzione di tutela della libertà del voto (in attuazione dell’art.
48, comma 2 della Costituzione) sotto il profilo della formazione del
libero convincimento di cui il voto vuole essere manifestazione e di
garanzia della correttezza e della lealtà della competizione tra le
formazioni politiche di fronte al cittadino elettore. Finalità del divieto
è perciò la correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali nel
loro insieme e non l’interesse di uno solo dei partecipanti alla
competizione (Cons. Stato, sez. V, 7.11.2005, n. 6192).
La
giurisprudenza è quindi orientata a garantire al massimo la libertà del
voto sul piano della formazione della volontà, ma perché ciò si realizzi
in termini sostanziali e non solo formali, al di fuori di condizionamenti
di alcuna natura, occorre che i messaggi rivolti all’elettore siano chiari
e la non confondibilità dei contrassegni tra di loro non può allora che
riferirsi all’intero loro contenuto espressivo, con particolare attenzione
anche all’aspetto testuale.
E invero, per come decritti, i due
contrassegni potrebbero apparire prima facie differenti, ma ad un attento
esame risultano suscettibili invece di ingenerare confusione per via del
testo e della sua articolazione, atteso l’assoluta evidenza che nella
lista del GRILLO Parlante viene riservata a grandi caratteri al termine
GRILLO, che corrisponde al cognome del leader della lista del Movimento 5
Stelle Beppegrillo.It.
Da ciò la possibilità di indurre gli elettori
in errore al momento di determinarsi circa la espressione del voto,
considerata anche la rilevanza che nel presente periodo storico in quasi
tutti i contrassegni elettorali assume la indicazione del leader del
Partito..
Conclusivamente il contrassegno della “Lista del grillo
parlante”, risulta strutturato, nel suo complesso, in modo tale da poter
sviare gli elettori eventualmente interessati ad esprimere il loro voto
per la lista “MOVIMENTO beppegrillo.it”.
L’appello va conseguentemente
accolto e, per l’effetto, va ricusata la lista elettorale avente il
contrassegno che reca lo scritto “lista del Grillo parlante – no euro” più
compiutamente decritto nelle premesse.
Per la particolarità
interpretativa della materia, sussistono giusti motivi perché le spese dei
due gradi di giudizio siano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto è esclusa dalla
competizione elettorale amministrativa del 6 e 7 maggio 2012, per la
elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale di Chivasso, la
lista elettorale – con le relative candidature a sindaco e a consigliere
comunale - avente il contrassegno che reca lo scritto “lista del Grillo
Parlante – no euro” .
Compensa le spese dei due gradi di
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 16 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio
Trovato, Presidente
Manfredo Atzeni, Consigliere
Paolo Giovanni
Nicolo' Lotti, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Carlo
Schilardi, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2012