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n. 4-2012 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 16 aprile 2012 n. 2145
Pres. Trovato - Est. Schilardi
F.F. (Avv. M. Crucioli) / Sottocommissione Elettorale di Torino in persona del Presidente pro-tempore, U.T.G. - Prefettura di Torino (n.c.)


1. Elezioni – Elezioni comunali – Ricorso – Ammissione di una lista – Impugnazione ex art 129.c.p.a. – Ammissibilità.

 

2. Elezioni – Liste elettorali –Contrassegno di lista uguale o confondibile con quello altre – Divieto – Finalità.

 

 

1. In tema di elezioni comunali, è ammissibile l’impugnativa, proposta ex art. 129 c.p.a., avverso l’ammissione di una lista e non contro la sua esclusione.

 

2. Il divieto di presentare contrassegni di lista uguali o facilmente confondibili con quelli presentati da altre liste elettorali risponde alla duplice funzione di tutela della libertà del voto (in attuazione dell’art. 48, comma 2 della Costituzione) sotto il profilo della formazione del libero convincimento di cui il voto vuole essere manifestazione e di garanzia della correttezza e della lealtà della competizione tra le formazioni politiche di fronte al cittadino elettore. Ne deriva che la finalità del divieto è la correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali nel loro insieme e non l’interesse di uno solo dei partecipanti alla competizione.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 2766 del 2012, proposto da:

 

Fiato Franco in proprio e Q.Le Delegato di Lista del Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It, e Marocco Marco in proprio e Q.Le Candidato Sindaco del Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It, rappresentati e difesi dall'avv. Mattia Crucioli, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro



Sottocommissione Elettorale in persona del Presidente pro-tempore, U.T.G. - Prefettura di Torino in persona del Prefetto pro-tempore, Comune di Chivasso in persona del Sindaco pro-tempore, non costituiti;

nei confronti di



Lista del Grillo Parlante - No Euro, non costituita;

per la riforma



della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 00446/2012, resa tra le parti, concernente VERBALE DI APPROVAZIONE LISTA DEL GRILLO PARLANTE - NO EURO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO 2012 - COMUNE DI CHIVASSO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 16 aprile 2012 il Cons. Carlo Schilardi e udito per la parte appellante l’ avvocato Mattia Crucioli;
Visto l’art. 129 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



L’appellante censura la sentenza n. 446 dell’11.4.2012, con la quale il T.A.R. Piemonte ha respinto l’impugnativa, innanzi allo stesso prodotta, avverso il verbale n. 57 del 3 aprile 2012 della sottocommissione elettorale circondariale di Chivasso di approvazione della candidatura di sindaco e della lista dei candidati per la elezione del consiglio comunale di Chivasso, nella competizione elettorale del 6 e 7 maggio 2012 avente il contrassegno “cerchio racchiudente scritta su tre righe lista del Grillo parlante con, nella parte alta, un grillo stilizzato il tutto su fondo bianco e, nella parte bassa, cerchio contenente scritta su tre righe no euro www.noeuro.it su fondo bianco”.
Preliminarmente si condivide quanto sostenuto dal T.A.R., circa l’ammissibilità dell’impugnativa, proposta ex art. 129 c.p.a. avverso l’ammissione di una lista e non contro la sua esclusione, così come già ritenuto da questa sezione in una fattispecie analoga (sentenza n. 2551 del 29.4.2011), sulla base della decisione della Corte Costituzionale n. 236/2010.
L’appello è fondato nel merito e va accolto.
Al riguardo è opportuno richiamare anche in questa sede il dettato dell’art. 33, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 570/1960, laddove prevede che “la Commissione elettorale… ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproduce simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore”.
Osservando i due contrassegni, si rileva che la “Lista del grillo parlante” presenta al centro la scritta “GRILLO” in verde scuro e più in piccolo e in azzurro il termine “parlante”, con sopra un piccolo grillo e quindi in blu e cerchiata la ulteriore scritta “no euro”.
La lista degli appellanti, riporta il nome del fondatore del movimento, il noto uomo di spettacolo Beppe Grillo e in basso l’indicazione del sito beppegrillo.it.. Completa il simbolo il termine MOVIMENTO con la “V” in rosso, con al di sotto cinque stelle.
E’ ormai principio consolidato che “Il divieto di presentare contrassegni di lista uguali o facilmente confondibili con quelli presentati da altre liste elettorali risponde alla duplice funzione di tutela della libertà del voto (in attuazione dell’art. 48, comma 2 della Costituzione) sotto il profilo della formazione del libero convincimento di cui il voto vuole essere manifestazione e di garanzia della correttezza e della lealtà della competizione tra le formazioni politiche di fronte al cittadino elettore. Finalità del divieto è perciò la correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali nel loro insieme e non l’interesse di uno solo dei partecipanti alla competizione (Cons. Stato, sez. V, 7.11.2005, n. 6192).
La giurisprudenza è quindi orientata a garantire al massimo la libertà del voto sul piano della formazione della volontà, ma perché ciò si realizzi in termini sostanziali e non solo formali, al di fuori di condizionamenti di alcuna natura, occorre che i messaggi rivolti all’elettore siano chiari e la non confondibilità dei contrassegni tra di loro non può allora che riferirsi all’intero loro contenuto espressivo, con particolare attenzione anche all’aspetto testuale.
E invero, per come decritti, i due contrassegni potrebbero apparire prima facie differenti, ma ad un attento esame risultano suscettibili invece di ingenerare confusione per via del testo e della sua articolazione, atteso l’assoluta evidenza che nella lista del GRILLO Parlante viene riservata a grandi caratteri al termine GRILLO, che corrisponde al cognome del leader della lista del Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It.
Da ciò la possibilità di indurre gli elettori in errore al momento di determinarsi circa la espressione del voto, considerata anche la rilevanza che nel presente periodo storico in quasi tutti i contrassegni elettorali assume la indicazione del leader del Partito..
Conclusivamente il contrassegno della “Lista del grillo parlante”, risulta strutturato, nel suo complesso, in modo tale da poter sviare gli elettori eventualmente interessati ad esprimere il loro voto per la lista “MOVIMENTO beppegrillo.it”.
L’appello va conseguentemente accolto e, per l’effetto, va ricusata la lista elettorale avente il contrassegno che reca lo scritto “lista del Grillo parlante – no euro” più compiutamente decritto nelle premesse.
Per la particolarità interpretativa della materia, sussistono giusti motivi perché le spese dei due gradi di giudizio siano compensate tra le parti.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto è esclusa dalla competizione elettorale amministrativa del 6 e 7 maggio 2012, per la elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale di Chivasso, la lista elettorale – con le relative candidature a sindaco e a consigliere comunale - avente il contrassegno che reca lo scritto “lista del Grillo Parlante – no euro” .
Compensa le spese dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Manfredo Atzeni, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2012





 

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