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| n. 4-2012 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA
PLENARIA - Sentenza 12 aprile 2012 n. 4
Pres. Baccarini - Est.
Caringella
Regione Calabria (Avv. G. Naimo) / Laboratorio Analisi
Cliniche e Radioimmunologiche Altomari s.r.l. (Avv. M. C. Lenoci) e altri |
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1. Sanità – Servizio Sanitario Nazionale – Programmazione
– Determinazione annuale tetto di spesa – Art. 32, comma 8 l.449/1997 -
Potere delle Regioni – Natura.
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2. Sanità – Servizio Sanitario Nazionale – Programmazione
– Determinazione annuale tetto di spesa – Art. 32, comma 8 l. 449/1997 –
Portata.
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3. Sanità – Servizio Sanitario Nazionale – Programmazione
– Determinazione annuale tetto di spesa – Legittimità – Ragioni.
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4. Sanità – Servizio Sanitario Nazionale – Programmazione
– Determinazione annuale tetto di spesa – Retroattività – Legittimità.
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5. Sanità – Servizio Sanitario Nazionale – Programmazione
– Determinazione annuale tetto di spesa – Retroattività – Legittimità –
Criterio.
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1. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 della legge 27 dicembre
1997n. 449, la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile
con il fondo sanitario per la singola istituzione o per gruppi di
istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle
prestazioni, spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione
regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale.
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2. Il valore autoritativo e vincolante delle
determinazioni in tema di limiti alle spese sanitarie di competenza delle
regioni, esprime la necessità che l’attività dei vari soggetti operanti
nel sistema sanitario si svolga nella cornice di pianificazione
finanziaria. Tale funzione programmatoria, volta a garantire la corretta
gestione delle risorse disponibili, rappresenta, quindi, un dato
inabdicabile nella misura in cui la fissazione dei limiti di spesa si
atteggia ad adempimento di un obbligo che influisce in modo pregnante
sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la
remunerazione delle prestazioni erogate.
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3. In materia di imposizione di tetti di spesa a
strutture private accreditate a titolo provvisorio, i tetti di spesa sono
legittimi date le insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di
razionalizzazione della spesa pubblica e che il diritto alla salute, di
cui all’articolo 32 Cost, possa essere sottoposto a condizioni che ne
armonizzino la protezione con i vincoli finanziari a patto di non scalfire
in nucleo essenziale irriducibile. Pertanto, le Regioni nell’esercitare
detta potestà programmatoria, godono di un ampio potere discrezionale,
chiamato a bilanciare interessi diversi.
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4. È legittimo il provvedimento di determinazione di
tetti di spesa sanitaria fissati dalla Regione in corso d’anno, che
dispiega i propri effetti anche sulle prestazioni già erogate. Infatti, la
retroattività dell’atto di determinazione della spesa non vale ad impedire
agli interessati di disporre un qualunque punto di riferimento regolatore
per lo svolgimento della loro attività.
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5. L’esercizio, con effetto ex tunc, del potere di
programmazione per la fissazione di tetti di spesa sanitaria si deve
svolgere in modo da bilanciare l’esigenza del contenimento della spesa con
la pretesa degli assistiti a prestazioni sanitarie adeguate e,
soprattutto, con l’interesse degli operatori privati ad agire con logica
imprenditoriale sulla base di un quadro, nei limiti del possibile, certo e
chiaro circa le prestazioni remunerabili e le regole applicabili.
Pertanto, la tutela di tale affidamento richiede che le decurtazioni
imposte al tetto dell’anno precedente, ove retroattive, siano contenute,
salvo congrua istruttoria e adeguata esplicitazione all’esito di una
valutazione comparativa, nei limiti imposti dai tagli stabiliti dalle
disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all’inizio e
nel corso dell’anno.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza
Plenaria)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 54 di
A.P. del 2011, proposto da:
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Regione Calabria, in persona del Presidente pro
tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Naimo, con domicilio eletto presso Graziano Pungì in Roma, via
Ottaviano n. 9;
contro
Laboratorio Analisi Cliniche e
Radioimmunologiche Altomari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina
Lenoci, con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, alla via Cola di
Rienzo, 271, appellante incidentale; Centro Radiologicofamiliari di
F. Ciliberto & C. Sas, Polispecialisticabios S.r.l., Centro
Odontoiatrico Calabrodental S.r.l.;
nei confronti di
Ministero della Salute, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, pressop la quale è legalmente
domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; Asp Crotone;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA -
CATANZARO :SEZIONE II n. 00269/2011, resa tra le parti, concernente PIANO
ANNUALE PREVENTIVO 2008 PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
SPECIALISTICA AMBULATORIALE.
Visti il ricorso in appello e i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di
Laboratorio Analisi Cliniche e Radioimmunologiche Altomari S.r.l. e di
Ministero della salute;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli
atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo
2012 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Naimo
e Lenoci.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
1.Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno
accolto in parte il ricorso proposto dalla società in epigrafe specificate
avverso i seguenti atti : a) deliberazione dell’A.S.P. di Crotone n. 82
del 21 maggio 2008; b) deliberazione della Giunta regionale n. 336/2002;
c) deliberazione della Giunta regionale n. 362/2004; d) contratto per la
definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende Sanitarie e
i soggetti erogatori di prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale; e) deliberazioni della Giunta regionale n. 541/2008 e n.
169/2007.
Il Tribunale ha ritenuto fondate le sole censure con le quali
le parti ricorrenti avevano lamentato l’erronea applicazione delle tariffe
fissate dal decreto ministeriale 12 settembre 2006 e la mancata previsione
dei criteri di remunerazione delle prestazioni sanitarie rese in eccedenza
rispetto al budget assegnato.
2. Con il ricorso in epigrafe
specificato la Regione Calabria contesta gli argomenti posti a fondamento
dei capi sfavorevoli della sentenza di prime cure.
Il Laboratorio
Altomari propone altresì appello incidentale con il quale reitera e
sviluppa le censure disattese dalla sentenza gravata.
Si è costituito
in giudizio il Ministero della Salute.
3. Con decreto del 2 dicembre
2011 il Presidente del Consiglio di Stato ha rimesso la definizione del
ricorso all’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’articolo 99, comma 2, del
codice del processo amministrativo, in relazione alla questione, investita
dall’appello incidentale e oggetto di contrasti giurisprudenziali, della
legittimità dei provvedimenti che fissino i limiti massimi di spesa nel
corso dell’esercizio finanziario.
Le parti hanno affidato al deposito
di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi
difensive.
All’udienza del 26 marzo 2012 la causa è stata trattenuta
per la decisione.
DIRITTO
1. Deve essere disattesa l’eccezione di tardività
dell’appello incidentale articolata dalla Regione Calabria. Dall’esame
degli atti di causa si ricava, infatti, che la sentenza appellata è stata
notificata alla Regione, su istanza del laboratorio Altomari, il 23 marzo
2011 mentre l’appello incidentale è stato consegnato per la notifica in
data 23 maggio 2011. Posto che il 22 maggio era un giorno festivo, risulta
rispettato il termine di sessanta giorni fissato dall’art. 96, comma 3,
del codice del processo amministrativo per la proposizione del
gravame.
2. Si può a questo punto passare all’esame del motivo
d’appello incidentale con il quale si ripropone la tesi dell’illegittimità
delle determinazioni regionali che fissino nel corso dell’anno tetti
massimi di spesa operanti, in via retroattiva, anche con riguardo alle
prestazioni sanitarie già rese dalle strutture private accreditate
provvisoriamente.
2.1. L’esame del tema specifico richiede una
sintetica disamina della disciplina che regola la materia della
programmazione dell’offerta sanitaria e dei relativi tetti spesa.
Il
nuovo modello di servizio sanitario nazionale, che si è andato delineando
a partire dal d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, è ispirato alla
coniugazione del principio di libertà dell’utente con il principio di
programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico. Quanto al
primo profilo, la legislazione cristallizza il diritto dell’utente alla
scelta della struttura di fiducia per la fruizione dell'assistenza
sanitaria, riconoscendo la qualità di erogatori delle prestazioni
sanitarie a tutti i soggetti, pubblici e privati, titolari di rapporti "fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulla
modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di
verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle
prestazioni erogate" (articolo 8, comma 7, del d.lgs. n. 502 del
1992). Il principio della necessaria programmazione sanitaria è, invece,
perseguito con l'adozione di un piano annuale preventivo, finalizzato ad
un controllo tendenziale sul volume complessivo della domanda quantitativa
delle prestazioni mediante la fissazione dei livelli uniformi di
assistenza sanitaria e l’elaborazione di protocolli diagnostici e
terapeutici, ai quali i medici di base sono tenuti ad attenersi, nella
prescrizione delle prestazioni.
Il suddetto piano preventivo, previsto
inizialmente per le sole aziende ospedaliere (articolo 6, comma 5, legge
23 dicembre 1994, n. 724), è stato esteso dall'articolo 2, comma 8, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 a tutti i soggetti, pubblici e privati,
accreditati. Il principio della pianificazione preventiva è stato poi
confermato, con significative modifiche, dall'articolo 1, comma 32, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
L'evoluzione della disciplina della
programmazione sanitaria è stata in seguito caratterizzata dal progressivo
accentuarsi del carattere autoritativo della pianificazione.
In
particolare, ai sensi dell’art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le Regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in
coerenza con gli indici di cui all'art. 2 comma 5 della legge 28 dicembre
1995 n. 549 e successive modificazioni, individuano preventivamente, per
ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, compresi i presidi
ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i
limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario ed i
preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità
per la contrattazione di cui all'art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
Alle Regioni è stato pertanto affidato il compito di
adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di
limiti alla spesa sanitaria, in coerenza con l'esigenza che l'attività dei
vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una
pianificazione finanziaria.
Alla stregua di detta disciplina spetta ad
un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già
ad una fase concordata e convenzionale, la fissazione del tetto massimo
annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola
istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la determinazione dei
preventivi annuali delle prestazioni (Consiglio Stato, sez. V, 25 gennaio
2002, n. 418).
Il valore autoritativo e vincolante delle determinazioni
in tema di limiti delle spese sanitarie di competenza delle regioni ai
sensi dell'art. 32, comma 8, legge 27 dicembre 1997, n. 449, esprime la
necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario
si svolga nella cornice di una pianificazione finanziaria. Tale funzione
programmatoria, volta a garantire la corretta gestione delle risorse
disponibili, rappresenta, quindi, un dato inabdicabile nella misura in cui
la fissazione dei limiti di spesa si atteggia ad adempimento di un obbligo
che influisce in modo pregnante sulla possibilità stessa di attingere le
risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate
(Consiglio Stato, sez. V, 25 gennaio 2002 , n. 418 cit.).
Questo
Consiglio di Stato ha avuto modo più volte di esprimersi in materia di
imposizione di tetti di spesa a strutture private accreditate a titolo
provvisorio (cfr., ex plurimis, sez. V n. 3102 del 1° marzo 2011;
n. 418 del 25 gennaio 2002; n. 499 del 19 novembre 2002; n. 2253 del 25
febbraio 2003; n. 8839 del 12 maggio 2009; n. 7236 del 14 luglio 2009;
sez.III, n. 2290 del 25 febbraio 2011 e n. 2131 del 18 febbraio 2011),
ritenendo che i tetti di spesa siano in via di principio legittimi date le
insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione
della spesa pubblica e che il diritto alla salute, di cui all'articolo 32
della Costituzione, possa essere sottoposto a condizioni che ne
armonizzino la protezione con i vincoli finanziari a patto di non
scalfirne il nucleo essenziale irriducibile.
Le Regioni,
nell'esercitare detta potestà programmatoria, godono, quindi, di un ampio
potere discrezionale, chiamato a bilanciare interessi diversi, ossia
l’interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli
assistiti alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate, le legittime
aspettative degli operatori privati che ispirano le loro condotte ad una
logica imprenditoriale e l’assicurazione dell'efficienza delle strutture
pubbliche che costituiscono un pilastro del sistema sanitario
universalistico.
Va soggiunto che il sistema di programmazione è
incentrato su di un modello bifasico in seno al quale alla ricordata fase
autoritativa regionale segue un momento di negoziazione su base
territoriale.
In forza di tale modello bifasico plasmato dalla citata
legge 27 dicembre 1997, n. 449, la Regione non solo definisce
unilateralmente il tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo
sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni ed i
preventivi annuali delle prestazioni, ma vincola la successiva
contrattazione dei piani determinandone modalità ed indirizzi. In
particolare, con tale atto l'amministrazione regionale è chiamata a
fissare, in forza di un’adeguata istruttoria, le direttive da seguire
nella successiva negoziazione dei piani annuali e, quindi, in sede di
determinazione consensuale delle quantità e tipologie di prestazioni
erogabili dal singolo operatore. L'atto programmatorio regionale
rappresenta, in definitiva, un primo e fondamentale strumento di
orientamento per le strutture sanitarie pubbliche e private.
Nella fase
di negoziazione particolare importanza riveste l'art. 8 bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 aggiunto dall’art. 8 del
d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, ai sensi del quale:
“1.Le regioni
assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui
all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende
unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende
universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel
rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies
.
2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e
dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano
stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è
subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul
modulario del Servizio sanitario nazionale.
3. La realizzazione
di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di
attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e
l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario
nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle
autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento
istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli
accordi contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies. La presente
disposizione vale anche per le strutture e le attività
socio-sanitarie. "
L'art. 8 quinquies, aggiunto dall’art. 7
del d.lgs. 19 giugno n. 1999, n. 229 e modificato dall’art. 8 d.lgs. 28
luglio 2000, n. 254, recita a sua volta:
"Le regioni, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, definiscono l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali ed
individuano i soggetti interessati, con specifico riferimento ai seguenti
aspetti:
a) individuazione delle responsabilità riservate alla
regione e di quelle attribuite alle unità sanitarie locali nella
definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro
rispetto;
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di
attività delle strutture interessate, con l'indicazione delle funzioni e
delle attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della
programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal Piano
sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attività
relative alle alte specialità ed alla rete dei servizi di
emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione
delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti
il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di
attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna
struttura.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la
regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni
comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le
strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero
universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i
professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro
organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano
:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei
servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture
presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale,
si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di
assistenza. Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di
prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte
dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le
strutture o i professionisti accreditati ;
c) i requisiti del
servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità,
appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità
assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attività concordate, globalmente risultante dall’ applicazione dei valori
tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse
nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati
raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni
regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito
informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi
pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo
esterno dell'appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo
8-octies.
e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il
rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi
di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in
caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel
corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la
remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre
prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di
prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato
nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera
d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario programmato. "
2.2. Tale
essendo il quadro normativo che regola la potestà di programmazione che
compete alla Regione e l’attività contrattuale che si pone a valle di
detta fase autoritativa, si deve ora esaminare la questione specifica
della legittimità dei tetti di spesa fissati dalla Regione nel corso
dell’esercizio finanziario.
2.2.1. Secondo un primo orientamento
interpretativo (cfr. Cons. Stato, sez. V 29 marzo 2004, n. 2663; 29 marzo
2004, n. 1667; 31 gennaio 2003, n. 499) la fissazione di tetti in via
retroattiva, specie quando intervenga in un periodo avanzato dell’anno, è
illegittima in quanto sottrae agli operatori che agiscono nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale la possibilità di programmare, con
ragionevole anticipo e congrua ponderazione, l'attività in corso d'anno.
Ad avviso di detto indirizzo, una penetrante retroattività della delibera
che fissa i limiti dei rimborsi, quando pretenda di modificare in
peius il regime dell'anno precedente, finisce per ledere l'autonomia e
l'integrità delle scelte d'impresa, con grave alterazione del sistema
concorrenziale tra erogatori pubblici e privati delle prestazioni
sanitarie che informa il sistema plasmato dal d.lgs. n. 502 del
1992.
La giurisprudenza in esame ha, in definitiva, ritenuto che la
delibera regionale volta alla fissazione dei tetti di spesa sia legittima
solo a condizione che intervenga nel più breve tempo consentito dalle
esigenze di un'adeguata istruttoria, nel quadro di un sollecito e leale
espletamento dei relativi adempimenti.
In breve, ad avviso di tale
approccio ermeneutico, non è legittimo il provvedimento con cui la Regione
stabilisca i limiti di rimborso annuali, con riduzione rispetto a quelli
dell'anno precedente, a distanza notevole dall'entrata in vigore della
disciplina di riferimento.
2.2.2. Secondo altro, più recente,
indirizzo interpretativo, che ha ricevuto l’avallo di questa Adunanza
Plenaria (decisione 2 maggio 2006, n. 8), la fissazione, in corso d’anno,
di tetti che dispieghino i propri effetti anche sulle prestazioni già
erogate non può considerarsi, in quanto tale, affetta da illegittimità
(così, ex multis, Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2012, n. 1289; 23
dicembre 2011, n. 6811; 7 dicembre 2011, n.. 6454; 17 ottobre 2011, n.
5550; 29 luglio 2011, n. 4529; sez. V, 8 marzo 2011, n. 1431; 28 febbraio
2011, n. 1252).
L’Adunanza Plenaria, con la decisione n. 8/2006, ha,
infatti, osservato che “la retroattività dell'atto di determinazione
della spesa non vale ad impedire agli interessati di disporre di un
qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro
attività”. È evidente, infatti, secondo tale decisione, che “in un
sistema nel quale è fisiologica la sopravvenienza dell'atto determinativo
della spesa solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del
servizio, gli interessati potranno aver riguardo - fino a quando non
risulti adottato un provvedimento - all'entità delle somme contemplate per
le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell'anno
precedente, diminuite, ovviamente, della riduzione della spesa sanitaria
effettuata dalle norme finanziarie dell'anno in corso.”
2.3.
L’indirizzo da ultimo esposto merita conferma.
2.3.1. Si deve muovere
dalla premessa, già prima enunciata, che i tetti di spesa sono in via di
principio indispensabili, date le insopprimibili esigenze di equilibrio
finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica.
La matrice
autoritativa e vincolante delle determinazioni regionali in tema di limiti
alle spese sanitarie si collega alla necessità che l'attività dei vari
soggetti operanti nel sistema sanitario si dispieghi nell'alveo di una
seria ed effettiva pianificazione finanziaria. Ne discende che tale
attività di programmazione, tesa a garantire la corretta gestione delle
risorse disponibili, assume valenza imprescindibile in quanto la
fissazione dei limiti di spesa rappresenta l'adempimento di un preciso ed
ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le
risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate.
In
questa prospettiva la stessa Corte costituzionale, nel valutare le linee
fondamentali del sistema sanitario, ha da tempo sottolineato l'importanza
del collegamento tra responsabilità e spesa, evidenziando come l'autonomia
dei vari soggetti ed organi operanti nel settore debba essere correlata
alle disponibilità finanziarie e non possa prescindere dalla scarsità
delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (cfr.
Corte costituzionale sentenza 28 luglio 1995, n. 416).
In particolare,
la Corte delle leggi ha ribadito che "non è pensabile poter spendere
senza limite avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e
l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive
disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello
delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle
priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle
fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute,
certamente non compromesse con le misure ora in esame" (cfr. anche
Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 1992, n. 356; conf. anche
Consiglio di Stato, Ad. Plen, decisione n. 8/2006 cit.).
Detta linea
interpretativa è, d'altra parte, la sola che consente il raggiungimento
dell'obiettivo di carattere primario e fondamentale del settore sanitario
che è la garanzia di quella che la sentenza n. 509 del 2000 della Corte
costituzionale chiama "nucleo irriducibile" del diritto alla
salute; obiettivo, va qui aggiunto, che non può essere giammai disgiunto
dal completo controllo della spesa, programmata e suddivisa tra i diversi
soggetti erogatori, grazie alla fissazione di volumi massimi delle
prestazioni erogabili (Corte cost., sent. n. 94/2009, cit. ).
La Corte
costituzionale (sentenza 26 maggio 2005, n.200), ha altresì chiarito che,
anche nel regime dell’accreditamento introdotto dall’art. 8, comma 5 del
d. lgs. n. 502 del 1992, improntato alla logica della parificazione e
della concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private e
connotato dalla facoltà di libera scelta della struttura privata, viene in
rilievo il limite della fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile
regolato, nel suo esercizio, dall’art. 32 della legge n. 449 del 1997.
Il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture
pubbliche e strutture private deve, quindi, conciliarsi con il principio
di programmazione, che persegue lo scopo di assicurare la
razionalizzazione del sistema sanitario nell’interesse al contenimento
della spesa pubblica.
2.3.2. Tali coordinate interpretative mettono a
nudo la stretta correlazione che avvince la fissazione dei tetti di spesa
alla conoscenza delle risorse disponibili. L’esercizio consapevole del
potere di programmazione non può che implicare, infatti, una cognizione
puntuale, da parte della Regione, delle risorse alle quali poter attingere
onde garantire la remunerazione delle prestazioni sanitarie.
In questa
cornice la fissazione dei tetti in corso di anno, pur se apparentemente in
distonia con la finalità di programmazione che ne implicherebbe la
caratterizzazione preventiva, risulta la conseguenza fisiologica dei tempi
non comprimibili che permeano le varie fasi procedimentali previste dalla
legge in relazione alla definizione dei fondi all’uopo utilizzabili.
A
tal fine occorre volgere lo sguardo al combinato disposto dell’art. 32,
comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell’art. 12, comma 3, del
citato d. lgs n. 502 del 1992 e dell’art. 39 del d.lgs 15 dicembre 1997,
n. 446.
La prima norma stabilisce che “le regioni, in attuazione
della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui
all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna
istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presìdi
ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i
limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i
preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità
per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23
dicembre 1996, n. 662”.
L’art. 12, comma 3, del d. lgs n. 502 del
1992 cit. statuisce, a sua volta, che il “Fondo sanitario nazionale, al
netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito
con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun
anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per
l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare
alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti
parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in
tutto il territorio nazionale.”
Infine, l’art. 39, comma 1, del d.
lgs 15 dicembre 1997, n. 446, da leggersi in combinazione con l’art. 115
del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112, prevede che “il CIPE su proposta del
Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera
annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto,
delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto
dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 e della quota del
gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui
all'articolo 38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le
predette modalità provvede entro il mese di febbraio dell'anno successivo
all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo
sanitario nazionale, parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è
autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote
del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo
anno”.
In definitiva, dal coacervo delle disposizioni in esame si
trae conferma della circostanza che condizione necessaria per l’esercizio
consapevole del potere di fissazione dei tetti di spesa è la concreta
individuazione delle somme che la Regione avrà a disposizione per la spesa
sanitaria e, quindi, l’intervento della delibera CIPE volta a ripartire
tra le Regioni il fondo sanitario nazionale, componente prioritaria del
fondo sanitario regionale (cfr, al riguardo, art. 9, comma 1, della legge
regione Calabria 19 marzo 2004, n. 11).
La determinazione regionale,
in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano
logico e cronologico, dei rammentati procedimenti presupposti, non può, in
definitiva, essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce.
Posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere
dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato
risulta definito in modo concreto in corso d’anno alla stregua della
tempistica prima riepilogata, si appalesa fisiologica la fissazione
retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata
dell’anno.
Merita allora condivisione l’affermazione centrale che
sorregge la decisione n. 8/2006 di questa Adunanza Plenaria, secondo cui
le strutture private, che erogano prestazioni per il Servizio sanitario
nazionale nell’esercizio di una libera scelta, potranno aver riguardo -
fino a quando non risulti adottato un provvedimento definitivo -
all'entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o
delle strutture sanitarie dell'anno precedente, diminuite della riduzione
della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie relative all’anno
in corso.
Deve, quindi, reputarsi infondata la doglianza volta a
denunciare l’illegittimità ex se della deliberazione regionale che
fissi i tetti di spesa in corso d’anno a seguito della necessaria
definizione del procedimento collegato e pregiudiziale diretto alla
definizione dell’ambito delle risorse utilizzabili.
2.4. Ciò detto
sull’insussistenza di profili di illegittimità riconducibili alla
retroattività, ex se intesa, della determinazione regionale,
occorre svolgere ulteriori considerazioni in merito alle regole da seguire
affinché l’esercizio, con effetto ex tunc, del potere di
programmazione si svolga in guisa da bilanciare l’esigenza del
contenimento della spesa con la pretesa degli assistiti a prestazioni
sanitarie adeguate e, soprattutto, con l’interesse degli operatori privati
ad agire con un logica imprenditoriale sulla base di un quadro, nei limiti
del possibile, certo e chiaro circa le prestazioni remunerabili e le
regole applicabili (Cons. Stato, sez. V, 11 agosto 2010, n. 5632).
La
tutela delle legittime aspettative degli operatori privati, in coerenza
con il fondamentale principio di certezza dei rapporti giuridici, riposa,
in primo luogo, sulla valorizzazione dell’affidamento degli operatori
economici, sottolineato dalla decisione n.8/2006 di questa Adunanza,
sull’ultrattività dei tetti già fissati per l’anno precedente, salve le
decurtazioni imposte dalle successive norme finanziarie. La tutela di tale
affidamento richiede, pertanto, che le decurtazioni imposte al tetto
dell’anno precedente, ove retroattive, siano contenute, salvo congrua
istruttoria e adeguata esplicitazione all’esito di una valutazione
comparativa, nei limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni
finanziarie conoscibili dalle strutture private all’inizio e nel corso
dell’anno. Più in generale, la fissazione di tetti retroagenti impone
l’osservanza di un percorso istruttorio, ispirato al principio della
partecipazione, che assicuri l’equilibrato contemperamento degli interessi
in rilievo, nonché esige una motivazione tanto più approfondita quanto
maggiore è il distacco dalla prevista percentuale di tagli.
Inoltre,
la considerazione dell’interesse dell’operatore sanitario a non patire
oltre misura la lesione della propria sfera economica anche con riguardo
alle prestazioni già erogate fa sì che la latitudine della discrezionalità
che compete alla regione in sede di programmazione conosca un
ridimensionamento tanto maggiore quanto maggiore sia il ritardo nella
fissazione dei tetti. Occorre infatti evitare che il taglio tardivamente
effettuato possa ripercuotersi sulle prestazioni già erogate dalle
strutture nella ragionevole aspettativa dell’ultrattività della disciplina
fissata per l’anno precedente, con le decurtazioni imposte dalle norme
finanziarie (Cons. Stato, sez. III, decisione n. 1289/2012).
2.5.
Consegue da tutto ciò che ovvi principi di buona amministrazione rendono
opportuna l’esplicazione sia pure provvisoria di scelte programmatorie
all’inizio dell’anno.
Si deve, al riguardo, convenire con l’indirizzo
giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. V, n. 1252/2011; sez. III, n. 4551 e
n. 6811 del 2011) che valuta favorevolmente l’adozione di determinazioni
che, nell’esplicazione di una discrezionalià piena in quanto orientata
verso le prestazioni future, stabiliscano, all’esordio dell’esercizio,
almeno tetti provvisori sulla base dei dati disponibili relativi alle
norme finanziarie già in vigore ed alla composizione del tetto di spesa,
rinviando alla statuizione finale la quantificazione definitiva.
L’adozione di tali atti di programmazione provvisoria - conseguente
all’esigenza di far fronte ad un sistema che richiede tempi tecnici non
comprimibili in relazione alle varie fasi procedimentali previste dalla
legge che fisiologicamente si svolgono solo in epoca successiva all'inizio
dell'erogazione del servizio - consente, infatti, all'operatore di porre
in essere scelte consapevoli sulla base di previsioni attendibili ancorché
suscettibili di limitate correzioni. Viene, in tal guisa, soddisfatta
l’esigenza degli operatori di programmare la loro attività, ancor prima
dell’approvazione dell’atto definitivo, sulla base di tutti gli elementi
conoscibili già nella fase iniziale dell’esercizio di riferimento.
3. Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte l’appello
incidentale deve essere respinto nella parte in cui ripropone il motivo
volto a denunciare l’ illegittimità, ex se intesa, delle fissazione
retroattiva dei tetti di spesa.
Si deve invece rimettere alla Sezione,
ai sensi dell’art. 99, comma 4, del codice del processo amministrativo, la
definizione del giudizio con riguardo al ricorso principale ed agli altri
motivi del ricorso incidentale, che investono tematiche estranee al
quesito devoluto al vaglio di questa Adunanza Plenaria.
Deve essere
altresì rimessa alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza Plenaria)
Respinge in parte l’appello incidentale proposto
dal Laboratorio Analisi Cliniche e Radioimmunologiche Altomari S.r.l.
Rimette il ricorso alla Sezione per l’ulteriore definizione del
giudizio e per la statuizione sulle spese.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2012 con l'intervento dei
magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente
Giorgio Giovannini,
Presidente
Gaetano Trotta, Presidente
Pier Giorgio Lignani,
Presidente
Stefano Baccarini, Presidente
Alessandro Botto,
Consigliere
Marzio Branca, Consigliere
Aldo Scola,
Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Anna Leoni,
Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Raffaele Greco,
Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2012
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