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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 19 gennaio 2012 n. 231
Pres. Numerico - Est. Migliozzi
Stanley International Betting Limited (Avv.ti A. Jacchia, A. Terranova, A. Marcantonio) / Guardia di Finanza – Tenenza di Cesenatico (Avv. St.)


Accesso agli atti – Ispezione tributaria – Diritto di accesso – Sussiste – Ragioni

 

 

Sussiste il diritto di accesso, agli atti antecedenti e comunque inerentia una eseguita ispezione tributaria da parte della Guardia di Finanza, da parte dell’interessato per poter meglio difendere gli interessi di cui è titolare, in quanto detti documenti, tenuto conto della loro natura e funzione (denunce e/o segnalazioni), non appaiono riconducibili alle categorie di documenti di cui al D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, perché oggettivamente non pregiudizievoli rispetto ai “superiori” interessi tutelati dalla normativa in questione e cioè a quelli sottesi alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla prevenzione e repressione della criminalità.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 5187 del 2011, proposto da:

 

Stanley International Betting Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto A. Jacchia, Antonella Terranova, Anna Marcantonio, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Roma, via A. Bertoloni 14;

contro



Guardia di Finanza-Tenenza di Cesenatico; Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma



della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00373/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO ACCESSO AI DOCUMENTI

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Guardia di Finanza-Tenenza di Cesenatico e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Anna Marcantonio e Federica Varrone (Avv.St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



La Società Stanley Betting Limited, operante nell’attività di bookmaking nelle attività sportive, stipulava con la Società RCS s.pa un contratto di prestazione promo - pubblicitaria per la presenza del suo marchio, a mezzo di proprio stand, in occasione della manifestazione sportiva itinerante del Giro ciclistico d’Italia 2010.
Senonché la Società RCS disponeva l’espulsione dei veicoli della Stanley dalla carovana del Giro e in ragione di tale penalizzante misura d’espulsione la Società appellante citava la RCS innanzi al Tribunale di Montepulciano per il risarcimento del danno, ottenendo, tra l’altro, la reintegra della sua posizione.
La predetta Stanley International Betting Limited era quindi fatta oggetto da parte della Guardia di Finanza, tenenza di Cesenatico, di un’ispezione esperita in data 21/10/2010 presso lo sponsor village al seguito del Giro, all’esito della quale alcun reato e alcuna infrazione sotto il profilo tributario venivano riscontrate.
Con istanza del 4/11/2010, prodotta ai sensi dell’art.22 della legge n.241 del 1990, la Società appellante chiedeva l’accesso agli atti relativi all’ispezione subita, al dichiarato fine, in relazione ai danni di immagine subiti, di poter difendere i propri interessi giuridicamente rilevanti e meritevoli di tutela.
In riscontro a quanto richiesto, la Guardia di Finanza di Cesenatico, dopo aver acquisito le osservazioni ex art.10 bis della citata legge n.241/09, con provvedimento prot. n.0495332/10 del 20/12/2010 respingeva l’istanza in parola, opponendo alla richiedente la circostanza che le disposizioni di cui alle lettere e) ed i) dell’art. 4 del D.M. n.603/96 sottraevano all’accesso i chiesti documenti.
La Società interessata impugnava tale diniego innanzi al Tar per l’Emilia Romagna, che con sentenza n..373/2011 rigettava il relativo ricorso, rilevando, in sostanza, l’assenza in capo alla odierna appellante di sufficienti ragioni di legittimazione a richiedere e ad ottenere l’ostensione dei documenti di che trattasi.
La Stanley International Betting Limited è insorta avverso tale decisum, affidando al proposto appello le seguenti censure:
Erronea interpretazione ed applicazione dell’art.24, con particolare riferimento al comma 7, della legge n.241/90. In particolare, errore nel ritenere che nel caso di specie venissero in rilievo esigenze di tutela della riservatezza di soggetti terzi: erronea valutazione in fatto e in diritto ed erronea esclusione del nesso di strumentalità tra l’istanza di accesso e le finalità di cura e difesa dei diritti ed interessi di Stanley. In particolare, erronea esclusione della finalità difensiva dell’accesso;
Erronea valutazione dell’oggetto del sindacato giurisdizionale rimesso al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso e conseguente erronea valutazione dell’ambito applicativo dell’istituto ex artt. 22 e ss della legge n. 241/90. Errore di fatto nella valutazione della fattispecie concreta;
Omessa pronuncia del Tar a quo sui motivi sub I, II e III del ricorso di primo grado.
La Società appellante ha poi riproposto formalmente i tre mezzi di impugnazione fatti valere in prime cure.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza per resistere all’appello, di cui chiedono sia dichiarata la inammissibilità e/o la infondatezza.
Alla camera di consiglio di trattazione la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO



L’appello si appalesa fondato, con conseguente riforma delle statuizioni assunte dal giudice di primo grado.
Va in primo luogo rilevato che la controversia all’esame si pone in termini sostanzialmente analoghi a quelli che hanno contrassegnato altra vicenda processuale recentemente definita dalla Sezione (decisione n.5241 del 16 settembre 2011) fra le stesse contrapposte parti (Società Stanley e Guardia di Finanza) avente uguale oggetto (rigetto della richiesta di accesso).
In ragione di quanto preliminarmente rilevato, attesa l’identità della causa petendi e del petitum, il Collegio non può non riaffermare, per la nuova lite attualmente portata alla sua cognizione, quanto osservato e deciso nel precedente, omologo caso, con alcune precisazioni e delucidazioni che di seguito si vanno ad illustrare.
La Società suindicata ha chiesto di conoscere gli atti antecedenti e comunque inerenti alla eseguita ispezione tributaria, per poter meglio difendere gli interessi di cui è titolare nei confronti di tutti i soggetti che in qualche modo hanno dato causa al danno d’immagine subìto a seguito dell’espulsione dalla carovana del Giro, dovendosi peraltro qui rammentare come la stessa Stanley ha provveduto ad attivare precisa azione legale innanzi al Tribunale civile di Montepulciano.
Dal canto suo, la tenenza della Guardia di Finanza di Cesenatico si è opposta al chiesto accesso in quanto, ad avviso della predetta Autorità militare, gli atti richiesti rientrerebbero in categorie di documenti, che la vigente normativa regolamentare considera sottratti all’esercizio del diritto di cui agli artt. 22 e ss della legge sul procedimento amministrativo.
Ebbene, il diniego opposto dalla G.d.F. non può validamente reggersi sulle disposizioni regolamentari citate nel provvedimento per cui è causa, né su altre ragioni evincibili dalla fattispecie all’esame tali da giustificare legittimamente la determinazione negativamente assunta.
Il regolamento di cui al D.M. 29 ottobre 1996 n.603, emanato in attuazione del D.P.R. 27 giugno 1992 n.352, a sua volta attuativo dell’art.24 comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, individua le categorie di documenti formati o comunque rientranti nell’ambito delle attribuzioni del Ministero delle Finanze e degli organi periferici, ivi compresi l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, e il Corpo della Guardia di Finanza.
Secondo le previsioni recate da detto regolamento, sono sottratte all’accesso,“in relazione all’esigenza di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica nonché la prevenzione e la repressione della criminalità”, le seguenti categorie di documenti : …”e) documenti attinenti all’attività informativa nei settori istituzionali ; i) documenti della G.d.f inerenti l’emanazione di ordini di servizio nonché l’esecuzione del servizio stesso”.
Osserva ora il Collegio che i documenti chiesti in visione, tenuto conto della loro natura e funzione (denunce e/o segnalazioni), non appaiono riconducibili alle categorie di documenti di cui alle previsioni sopra citate, perché oggettivamente non pregiudizievoli rispetto ai “superiori” interessi tutelati dalla normativa in questione e cioè a quelli sottesi alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla prevenzione e repressione della criminalità.
D’altra parte, venendo in rilievo limiti all’accesso fissati discrezionalmente dall’Amministrazione, nella specie l’Autorità procedente non ha avuto cura di spiegare le eventuali ragioni che in concreto inducevano a far ritenere che l’ostensione di detti documenti potessero “compromettere” le preminenti esigenze pubblicistiche previste dalla normativa regolamentare, per cui l’ascrivibilità alle categorie di documenti per le quali vige il divieto di ostensione è stata solo tautologicamente affermata, ma non supportata da elementi di giudizio idonei a giustificare l’opposto diniego.
Al di là dei rilievi testé esposti, che di per sé evidenziano la non sufficienza delle ragioni di tipo ostativo opposte alla richiesta della Stanley, vi sono altre ragioni che militano a favore dell’esercizio del diritto di accesso e cioè:
i documenti chiesti in visione non risulta siano oggetto di un procedimento penale e neppure costituiscono atti di indagine assunti a seguito di una “notitia criminis” per la quale l’Autorità giudiziaria stia procedendo, con conseguente sottrazione di tali atti all’accesso (cfr Cons. Stato sez.VI 9/12/2008 n.6117; idem 29/7/2009 n.4716,) se è vero che gli esiti dell’ispezione esperita dalla stessa G.d.F. non hanno condotto a rilevare l’avvenuta commissione di reati;
nella specie non si versa nell’ipotesi di un procedimento tributario “tout court”, in presenza del quale può opporsi la non ostensibilità degli atti facenti parte appunto della procedura di accertamento e definizione di illeciti tributari (Cons. Stato sez. IV 21/10/2008 n.5144)
secondo un preciso orientamento giurisprudenziale, dal quale non si ha motivo di discostarsi e come di recente ribadito nella decisione n.5241/2011 già citata, gli atti interni, le denunce, gli atti di iniziativa, gli esposti (categorie nelle quali possono farsi rientrare i documenti chiesti in visione) sono ostensibili ai soggetti legittimati a richiederli (cfr Cons. Stato sez. IV 25/6/2007 n.3601; idem sez. V 19/5/2009 n.3081).
In definitiva, non sono sussumibili nella specie ragioni ostative all’accoglimento della richiesta di accesso, non rientrando gli atti di che trattasi nelle ipotesi preclusive di cui all’art. 4 lettere e) ed i) del D.M. n.603/96, a fronte di una istanza di accesso formulata espressamente ai fini di difesa e tutela giudiziaria (cosiddetto “accesso difensivo”), circostanza in relazione alla quale il legislatore, all’art. .24 comma 7 della legge n. 241/90, come novellato con la legge n.15 dell’11 febbraio 2005 ha approntato una indubbia prevalenza sugli altri interessi coinvolti.
Su quest’ultimo punto appare, per il vero, necessario esaminare le statuizioni assunte dal primo giudice.
Come sopra accennato, il Tar ha respinto il ricorso facendo leva in sostanza su un rilievo che attinge alle condizioni di ammissibilità dell’azione attivata, lì dove, ad avviso del giudice di primo grado, non sarebbero state sufficientemente spiegate le ragioni di tutela e di difesa poste a fondamento della istanza di accesso.
Tali argomentazioni non sono convincenti.
Invero la richiesta di accesso, per come formulata e per i dati ivi forniti ed allegati, si appalesa chiaramente funzionale allo scopo di una adeguata tutela giudiziaria, tant’è che la Stanley ha allegato alla domanda de qua l’atto di citazione nei confronti di RCS spa davanti al Tribunale di Montepulciano.
L’appellante, nella sua istanza, ha avuto, invero, modo di evidenziare la sussistenza di una finalità volta alla cura e difesa giudiziale dei propri interessi, nonché la pertinenza della richiesta rispetto alle prospettate esigenze giudiziarie. Sinceramente, in ordine alla sussistenza del nesso di strumentalità tra il chiesto accesso e le finalità difensive, non si vede, oltre a quanto specificatamente esposto in richiesta e in proposito documentato, cos’altro la Stanley avrebbe dovuto fare.
In forza delle suestese considerazioni l’appello si appalesa fondato, dovendosi qui dichiarare, in riforma dell’impugnata sentenza, l’illegittimità del diniego di accesso opposto dalla G.d. F. di Cesenatico, con il provvedimento per cui è causa, alla richiesta di accesso avanzata dalla Società Stanley. International Betting Limited.
Le spese e competenze del doppio grado del giudizio vanno poste a carico delle Amministrazioni resistenti e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado, con l’annullamento del provvedimento prot. n.0495332/10del 20/12/2010 e con l’ordine alla Tenenza della Guardia di Finanza di Cesenatico di consentire l’accesso agli atti, come da istanza formulata dalla Società appellante.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza in solido tra loro alle spese e competenze del doppio grado del giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 ( tremila/00) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2012





 

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