Stanley International Betting Limited, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Roberto A. Jacchia, Antonella Terranova, Anna Marcantonio, con domicilio
eletto presso lo studio dei medesimi, in Roma, via A. Bertoloni 14;
contro
Guardia di Finanza-Tenenza di Cesenatico;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA -
BOLOGNA: SEZIONE I n. 00373/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO
ACCESSO AI DOCUMENTI
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Guardia di
Finanza-Tenenza di Cesenatico e di Ministero dell'Economia e delle
Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il
Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Anna Marcantonio
e Federica Varrone (Avv.St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
La Società Stanley Betting Limited, operante
nell’attività di bookmaking nelle attività sportive, stipulava con la
Società RCS s.pa un contratto di prestazione promo - pubblicitaria per la
presenza del suo marchio, a mezzo di proprio stand, in occasione della
manifestazione sportiva itinerante del Giro ciclistico d’Italia
2010.
Senonché la Società RCS disponeva l’espulsione dei veicoli della
Stanley dalla carovana del Giro e in ragione di tale penalizzante misura
d’espulsione la Società appellante citava la RCS innanzi al Tribunale di
Montepulciano per il risarcimento del danno, ottenendo, tra l’altro, la
reintegra della sua posizione.
La predetta Stanley International
Betting Limited era quindi fatta oggetto da parte della Guardia di
Finanza, tenenza di Cesenatico, di un’ispezione esperita in data
21/10/2010 presso lo sponsor village al seguito del Giro, all’esito della
quale alcun reato e alcuna infrazione sotto il profilo tributario venivano
riscontrate.
Con istanza del 4/11/2010, prodotta ai sensi dell’art.22
della legge n.241 del 1990, la Società appellante chiedeva l’accesso agli
atti relativi all’ispezione subita, al dichiarato fine, in relazione ai
danni di immagine subiti, di poter difendere i propri interessi
giuridicamente rilevanti e meritevoli di tutela.
In riscontro a quanto
richiesto, la Guardia di Finanza di Cesenatico, dopo aver acquisito le
osservazioni ex art.10 bis della citata legge n.241/09, con provvedimento
prot. n.0495332/10 del 20/12/2010 respingeva l’istanza in parola,
opponendo alla richiedente la circostanza che le disposizioni di cui alle
lettere e) ed i) dell’art. 4 del D.M. n.603/96 sottraevano all’accesso i
chiesti documenti.
La Società interessata impugnava tale diniego
innanzi al Tar per l’Emilia Romagna, che con sentenza n..373/2011
rigettava il relativo ricorso, rilevando, in sostanza, l’assenza in capo
alla odierna appellante di sufficienti ragioni di legittimazione a
richiedere e ad ottenere l’ostensione dei documenti di che trattasi.
La
Stanley International Betting Limited è insorta avverso tale decisum, affidando al proposto appello le seguenti
censure:
Erronea interpretazione ed applicazione dell’art.24, con
particolare riferimento al comma 7, della legge n.241/90. In particolare,
errore nel ritenere che nel caso di specie venissero in rilievo esigenze
di tutela della riservatezza di soggetti terzi: erronea valutazione in
fatto e in diritto ed erronea esclusione del nesso di strumentalità tra
l’istanza di accesso e le finalità di cura e difesa dei diritti ed
interessi di Stanley. In particolare, erronea esclusione della finalità
difensiva dell’accesso;
Erronea valutazione dell’oggetto del sindacato
giurisdizionale rimesso al giudice amministrativo nel giudizio
sull’accesso e conseguente erronea valutazione dell’ambito applicativo
dell’istituto ex artt. 22 e ss della legge n. 241/90. Errore di fatto
nella valutazione della fattispecie concreta;
Omessa pronuncia del Tar a quo sui motivi sub I, II e III del ricorso di primo grado.
La
Società appellante ha poi riproposto formalmente i tre mezzi di
impugnazione fatti valere in prime cure.
Si sono costituiti in giudizio
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della
Guardia di Finanza per resistere all’appello, di cui chiedono sia
dichiarata la inammissibilità e/o la infondatezza.
Alla camera di
consiglio di trattazione la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
L’appello si appalesa fondato, con conseguente
riforma delle statuizioni assunte dal giudice di primo grado.
Va in
primo luogo rilevato che la controversia all’esame si pone in termini
sostanzialmente analoghi a quelli che hanno contrassegnato altra vicenda
processuale recentemente definita dalla Sezione (decisione n.5241 del 16
settembre 2011) fra le stesse contrapposte parti (Società Stanley e
Guardia di Finanza) avente uguale oggetto (rigetto della richiesta di
accesso).
In ragione di quanto preliminarmente rilevato, attesa
l’identità della causa petendi e del petitum, il Collegio
non può non riaffermare, per la nuova lite attualmente portata alla sua
cognizione, quanto osservato e deciso nel precedente, omologo caso, con
alcune precisazioni e delucidazioni che di seguito si vanno ad
illustrare.
La Società suindicata ha chiesto di conoscere gli atti
antecedenti e comunque inerenti alla eseguita ispezione tributaria, per
poter meglio difendere gli interessi di cui è titolare nei confronti di
tutti i soggetti che in qualche modo hanno dato causa al danno d’immagine
subìto a seguito dell’espulsione dalla carovana del Giro, dovendosi
peraltro qui rammentare come la stessa Stanley ha provveduto ad attivare
precisa azione legale innanzi al Tribunale civile di Montepulciano.
Dal
canto suo, la tenenza della Guardia di Finanza di Cesenatico si è opposta
al chiesto accesso in quanto, ad avviso della predetta Autorità militare,
gli atti richiesti rientrerebbero in categorie di documenti, che la
vigente normativa regolamentare considera sottratti all’esercizio del
diritto di cui agli artt. 22 e ss della legge sul procedimento
amministrativo.
Ebbene, il diniego opposto dalla G.d.F. non può
validamente reggersi sulle disposizioni regolamentari citate nel
provvedimento per cui è causa, né su altre ragioni evincibili dalla
fattispecie all’esame tali da giustificare legittimamente la
determinazione negativamente assunta.
Il regolamento di cui al D.M. 29
ottobre 1996 n.603, emanato in attuazione del D.P.R. 27 giugno 1992 n.352,
a sua volta attuativo dell’art.24 comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto
1990, individua le categorie di documenti formati o comunque rientranti
nell’ambito delle attribuzioni del Ministero delle Finanze e degli organi
periferici, ivi compresi l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
e il Corpo della Guardia di Finanza.
Secondo le previsioni recate da
detto regolamento, sono sottratte all’accesso,“in relazione all’esigenza
di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica nonché la prevenzione e
la repressione della criminalità”, le seguenti categorie di documenti :
…”e) documenti attinenti all’attività informativa nei settori
istituzionali ; i) documenti della G.d.f inerenti l’emanazione di ordini
di servizio nonché l’esecuzione del servizio stesso”.
Osserva ora il
Collegio che i documenti chiesti in visione, tenuto conto della loro
natura e funzione (denunce e/o segnalazioni), non appaiono riconducibili
alle categorie di documenti di cui alle previsioni sopra citate, perché
oggettivamente non pregiudizievoli rispetto ai “superiori” interessi
tutelati dalla normativa in questione e cioè a quelli sottesi alla
sicurezza, all’ordine pubblico e alla prevenzione e repressione della
criminalità.
D’altra parte, venendo in rilievo limiti all’accesso
fissati discrezionalmente dall’Amministrazione, nella specie l’Autorità
procedente non ha avuto cura di spiegare le eventuali ragioni che in
concreto inducevano a far ritenere che l’ostensione di detti documenti
potessero “compromettere” le preminenti esigenze pubblicistiche previste
dalla normativa regolamentare, per cui l’ascrivibilità alle categorie di
documenti per le quali vige il divieto di ostensione è stata solo
tautologicamente affermata, ma non supportata da elementi di giudizio
idonei a giustificare l’opposto diniego.
Al di là dei rilievi testé
esposti, che di per sé evidenziano la non sufficienza delle ragioni di
tipo ostativo opposte alla richiesta della Stanley, vi sono altre ragioni
che militano a favore dell’esercizio del diritto di accesso e cioè:
i
documenti chiesti in visione non risulta siano oggetto di un procedimento
penale e neppure costituiscono atti di indagine assunti a seguito di una “notitia criminis” per la quale l’Autorità giudiziaria stia
procedendo, con conseguente sottrazione di tali atti all’accesso (cfr
Cons. Stato sez.VI 9/12/2008 n.6117; idem 29/7/2009 n.4716,) se è vero che
gli esiti dell’ispezione esperita dalla stessa G.d.F. non hanno condotto a
rilevare l’avvenuta commissione di reati;
nella specie non si versa
nell’ipotesi di un procedimento tributario “tout court”, in presenza del
quale può opporsi la non ostensibilità degli atti facenti parte appunto
della procedura di accertamento e definizione di illeciti tributari (Cons.
Stato sez. IV 21/10/2008 n.5144)
secondo un preciso orientamento
giurisprudenziale, dal quale non si ha motivo di discostarsi e come di
recente ribadito nella decisione n.5241/2011 già citata, gli atti interni,
le denunce, gli atti di iniziativa, gli esposti (categorie nelle quali
possono farsi rientrare i documenti chiesti in visione) sono ostensibili
ai soggetti legittimati a richiederli (cfr Cons. Stato sez. IV 25/6/2007
n.3601; idem sez. V 19/5/2009 n.3081).
In definitiva, non sono
sussumibili nella specie ragioni ostative all’accoglimento della richiesta
di accesso, non rientrando gli atti di che trattasi nelle ipotesi
preclusive di cui all’art. 4 lettere e) ed i) del D.M. n.603/96, a fronte
di una istanza di accesso formulata espressamente ai fini di difesa e
tutela giudiziaria (cosiddetto “accesso difensivo”), circostanza in
relazione alla quale il legislatore, all’art. .24 comma 7 della legge n.
241/90, come novellato con la legge n.15 dell’11 febbraio 2005 ha
approntato una indubbia prevalenza sugli altri interessi coinvolti.
Su
quest’ultimo punto appare, per il vero, necessario esaminare le
statuizioni assunte dal primo giudice.
Come sopra accennato, il Tar ha
respinto il ricorso facendo leva in sostanza su un rilievo che attinge
alle condizioni di ammissibilità dell’azione attivata, lì dove, ad avviso
del giudice di primo grado, non sarebbero state sufficientemente spiegate
le ragioni di tutela e di difesa poste a fondamento della istanza di
accesso.
Tali argomentazioni non sono convincenti.
Invero la
richiesta di accesso, per come formulata e per i dati ivi forniti ed
allegati, si appalesa chiaramente funzionale allo scopo di una adeguata
tutela giudiziaria, tant’è che la Stanley ha allegato alla domanda de
qua l’atto di citazione nei confronti di RCS spa davanti al Tribunale
di Montepulciano.
L’appellante, nella sua istanza, ha avuto, invero,
modo di evidenziare la sussistenza di una finalità volta alla cura e
difesa giudiziale dei propri interessi, nonché la pertinenza della
richiesta rispetto alle prospettate esigenze giudiziarie. Sinceramente, in
ordine alla sussistenza del nesso di strumentalità tra il chiesto accesso
e le finalità difensive, non si vede, oltre a quanto specificatamente
esposto in richiesta e in proposito documentato, cos’altro la Stanley
avrebbe dovuto fare.
In forza delle suestese considerazioni l’appello
si appalesa fondato, dovendosi qui dichiarare, in riforma dell’impugnata
sentenza, l’illegittimità del diniego di accesso opposto dalla G.d. F. di
Cesenatico, con il provvedimento per cui è causa, alla richiesta di
accesso avanzata dalla Società Stanley. International Betting Limited.
Le spese e competenze del doppio grado del giudizio vanno poste a
carico delle Amministrazioni resistenti e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata
sentenza, accoglie il ricorso di primo grado, con l’annullamento del
provvedimento prot. n.0495332/10del 20/12/2010 e con l’ordine alla Tenenza
della Guardia di Finanza di Cesenatico di consentire l’accesso agli atti,
come da istanza formulata dalla Società appellante.
Condanna il
Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della
Guardia di Finanza in solido tra loro alle spese e competenze del doppio
grado del giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 (
tremila/00) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Fabio Taormina,
Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco,
Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2012