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n. 10-2012 - © copyright

 

PIETRO QUINTO

Ricorso principale e ricorso incidentale: continua il dibattito. La nuova sentenza del TAR Lazio

 

 


 

 

Non è una questione di «mode». E’ una esigenza obiettiva che in determinati periodi storici - come quello che attraversa il Paese - e di fronte all’emergenza della legalità e ad una più avvertita domanda di giustizia che viene dalla società, anche l’attività giurisdizionale debba fornire risposte, in chiave di interpretazione delle norme e della loro applicazione in rito e nel merito, più confacenti alla effettiva difesa dello Stato di diritto (rule of law).
Si tratta peraltro di accompagnare l’impegno riformista del legislatore, che si manifesta con l’emanazione di norme correttive di sistema, finalizzate a ridurre sprechi ed abusi, introducendo controlli molto severi e sanzionando addirittura con l’incandidabilità i «cattivi» amministratori. Un impegno, quello del legislatore, forzando, talvolta, alcuni paletti posti dalla frettolosa ed incompleta riforma del titolo V della Costituzione (che viene oggi disconosciuto dai suoi autori), in termini di competenze, prerogative e decentramento in senso autonomista.
In un siffatto contesto anche la giurisdizione e la elaborazione giurisprudenziale devono fare la loro parte privilegiando, nel rispetto pur sempre dell’irrinunciabile principio di legalità, tra varie opzioni interpretative, quella maggiormente aderente ai bisogni di una giustizia più accessibile ed effettiva.
Ha fatto scalpore in questi giorni una sentenza della Magistratura penale, che ha irrogato ad un amministratore corrotto una pena di molto superiore a quella richiesta dalla pubblica accusa. Un giornale ha titolato: «dai giudici un messaggio alla casta» (1), giudicando la sentenza «ambientale», cioè «come se i giudici l’avessero scritta respirando l’aria di indignazione e di rivolta che sta investendo la classe politica con gli annessi di affari e affaristi, prebende ed impunità». Al di là del merito della vicenda, e del settore specifico qual è quello penale, la sentenza in questione, con la più severa interpretazione della norma, è stata indicata, pur avvertendo il rischio che la giustizia diventi giustizialismo, come un segnale ed una risposta ad una situazione di allarme sociale. Nella stessa direzione è stata segnalata anche la decisione della Cassazione, che, ribaltando una sentenza di condanna, ha assolto due giornalisti che avevano denunciato un comportamento non corretto di un sindaco in tema di privilegi. Nella motivazione si legge: «In un momento in cui l’opinione pubblica è particolarmente attenta a privilegi veri e presunti della classe politica … ai media deve essere assicurato un diritto di cronaca molto più ampio».
In un siffatto contesto un ruolo importante è assegnato al Giudice amministrativo ed alla sua giurisprudenza, anche pretoria, atteso che – come sottolineato in altra circostanza (2) – quel giudice, con la sua specificità, serve a tutti poiché è il giudice della giustizia nell’amministrazione attraverso il controllo della titolarità del potere pubblico e delle modalità del suo esercizio. La «rilevanza politica» della giurisdizione amministrativa è nel senso che quel giudice, istituzionalmente, è deputato a verificare – su ricorsi di chi sia legittimato a farlo – il corretto esercizio della funzione pubblica ed altresì che la statuizione resa nel giudizio conforma l’azione amministrativa, pur nel rispetto dell’autonomia dell’Amministrazione, e, in definitiva, rende un servizio alla collettività. Ed è anche per questo che le decisioni dei TAR e del Consiglio di Stato fanno «notizia», occupando notevole spazio sulla stampa quotidiana, come, da ultimo, nella vicenda dell’Ilva di Taranto.
La dignità giurisdizionale del giudice amministrativo risiede indubbiamente nel carattere soggettivistico della giustizia amministrativa, punto di arrivo di una complessa evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale, piuttosto che di una riforma legislativa. Sicché – come ribadito dal Presidente del Consiglio di Stato – la verifica della legalità amministrativa deve esprimersi nell’ambito della dialettica processuale e nel rispetto rigoroso delle regole del processo. (3). Purtuttavia, non può disconoscersi, come d’altronde rivendicato da autorevole dottrina, che la giustificazione stessa della esistenza di una giurisdizione amministrativa distinta dalla giurisdizione comune sta nel fatto che «attraverso il giudizio sulle controversie, si stabiliscono anche le regole dell’azione amministrativa (e proprio nel nuovo sistema caratterizzato dalla pluralità delle azioni, questo carattere si accentua)» (4).
In questa logica si spiega il permanente sforzo interpretativo della giurisprudenza, volto ad ampliare la sfera di legittimazione soggettiva che consente di adire la giustizia amministrativa, accompagnato da significative riforme legislative di riconoscimento di forme di legittimazione categoriale in rappresentanza anche di interessi adespoti, o, addirittura, di una legittimazione straordinaria, riconosciuta all’AGCM a tutela del valore della concorrenza (5); così come l’apertura del sistema processuale amministrativo all’esperimento di azioni atipiche, quali l’azione di accertamento e l’azione di adempimento per realizzare l’effettività della tutela.
Rimangono dei nodi irrisolti, che, proprio in relazione alla premessa di questo contributo, richiedono un ripensamento, e, auspicabilmente, un mutamento di rotta con soluzioni interpretative che consentano di realizzare la giustizia nell’amministrazione, ma, altresì l’effettività di tutela, anelito fortemente sentito nel tempo ferino che vive il Paese. Gli sprechi e la disinvoltura nella utilizzazione del denaro pubblico - è stato affermato dal Presidente Monti – costituiscono la bocciatura di un sistema di amministrazione che «riguarda un’Italia vecchia esistita fino ad ora, che preferiremmo non vedere più in futuro».

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Il tema specifico che richiede una riflessione è la soluzione adottata dall’A.P. del C.S. nel 2011 nell’ambito della dialettica nel processo amministrativo per definire i rapporti fra ricorso principale ed incidentale nel contenzioso in materia di procedimenti concorsuali.
Una soluzione tutt’ora oggetto di un ampio dibattito nella dottrina e nella stessa giurisprudenza amministrativa (6) per gli effetti distorsivi che può arrecare a quella giustizia nell’amministrazione, che rimane il bene principale da tutelare.
La prima constatazione è che, indipendentemente dal “merito” delle tesi contrapposte ed ancor prima di valutare la giustezza tecnica processuale della soluzione adottata, è indubitabile che la interpretazione prescelta si presti a fenomeni distorsivi delle regole della concorrenza ed a illegittimità conclamate. Il privilegio concesso, in ogni caso, al ricorrente incidentale (illegittimamente ammesso ad una gara pubblica ed illegittimamente divenuto aggiudicatario) di paralizzare la domanda del ricorrente principale, anch’egli illegittimamente ammesso alla gara, e l’impedimento affermato per il giudice di pronunciarsi su entrambe le domande per consentire (o imporre) all’Amministrazione, parte necessaria nel giudizio, di conformare la propria azione amministrativa a regole di legittimità, e, talvolta di liceità, sembra incanalarsi in quel sistema «in cui i privilegi si sommano alle astuzie e naturalmente alle ingiustizie». Il tutto in modo formalmente (apparentemente) ineccepibile, ma con un risultato grottesco: un giudice è chiamato a statuire secondo le regole sostanziali di diritto pubblico l’illegittimità dell’operato della P.A. nell’aver ammesso una impresa ad una gara pubblica, ma, nel contempo, consente (impedito a pronunciarsi sulla domanda del ricorrente principale) che l’aggiudicatario rimanga tale pur in presenza di una ulteriore doppia illegittimità: l’atto di ammissione e l’atto di aggiudicazione.
Non convince l’obiezione di fondo: il giudice non è un giustiziere, deve attenersi alle regole del processo, e non può imporre all’Amministrazione il rispetto della legalità in assenza di un valido ricorso di parte.
Ed è a questo proposito, in disparte il merito “tecnico” dell’obiezione che sarà approfondito in prosieguo, che soccorre l’importanza della interpretazione delle regole e dell’anelito di giustizia sostanziale e della rilevanza dei valori prevalenti, posti a fondamento della soluzione da scegliere.
Perché di interpretazione si tratta. Se è vero che nel 2008 l’A.P. del Consiglio di Stato pervenne ad una soluzione interpretativa opposta a quella del 2011. Ed è per questo che nella discussa e contrastata sentenza emessa sulla impugnativa per questioni di giurisdizione della decisione dell’A.P. n. 4, le Sezioni Unite della Cassazione, pur rigettando il ricorso, hanno sottolineato che si è in presenza di una interpretazione di norme e principi processuali «che erano stati in precedenza diversamente interpretati «conducendo al risultato di ristabilire il dovuto ordine della cosa attraverso l’esame di entrambe le censure incrociate». «Ciò genera indubbiamente - continuano le SS.UU. - delle perplessità che lasciano ancor più insoddisfatti ove si aggiunga che l’aggiudicazione può dare vita ad una posizione preferenziale soltanto se acquisita in modo legittimo e che la realizzazione dell’opera non rappresenta in ogni caso l’aspirazione dell’ordinamento (v. artt. 121/23 c.p.a.), che in questa materia richiede un’attenzione e un controllo ancora più pregnanti al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato».
Ed è altresì significativa - nella logica di un possibile e tecnicamente ammissibile ripensamento della soluzione interpretativa – la motivazione della statuizione di rigetto delle Sezioni Unite (suscettibile di valutazioni critiche di segno opposto), secondo cui «tale già sperimentata praticabilità di una diversa conclusione aumenta per un verso i dubbi (dato che a fronte di due letture alternative, il giudice dovrebbe privilegiare quella che assicura e non quella che ostacola la somministrazione della tutela e la piena attuazione della legge)».
E’ questa, in fondo, la ragione per cui una parte della dottrina e gli stessi tribunali amministrativi, continuano a dibattere il tema e a ricercare, pur entro determinati limiti, una interpretazione alternativa a quella dell’A.P. n. 4 per conseguire una soluzione più confacente a quella esigenza di giustizia sostanziale, che si avverte ogni qualvolta, affrontando una controversia in materia di appalto, il giudizio si conclude senza una pronuncia di «merito» sulla legittimità del procedimento concorsuale e della relativa aggiudicazione.
Chi scrive, commentando la sentenza del TAR Lazio n. 197/2012 e l’ordinanza del TAR Piemonte n. 208/2012, non ha mancato di offrire il proprio contributo con specifico riferimento ad uno dei capisaldi dell’impostazione dell’A.P., richiamato e sostenuto, di recente, da un approfondito lavoro di Rosanna De Nictolis (7): poiché l’esame delle questioni preliminari deve sempre precedere la valutazione nel merito delle domande formulate dall’attore, si impone l’esame prioritario del ricorso incidentale afferente le condizioni dell’azione del ricorrente principale. Una volta accolto il ricorso incidentale, il ricorrente principale è privato della legittimazione e dell’interesse a coltivare le proprie domande perché quella statuizione incide con efficacia ex tunc sulla sua ammissione alla gara. Ditalché il ricorrente è spogliato del requisito di partecipazione alla gara, condizione per azionare la domanda di illegittimità dell’aggiudicazione.
Personalmente, continuo a ritenere che, soprattutto dopo la ridefinizione nel c.p.a. del ricorso incidentale come domanda sia in termini formali che sostanziali, non si giustifichi in assoluto una precedenza temporale dell’esame del ricorso incidentale in termini di definizione obbligatoria delle questioni preliminari.
La formulazione dell’art. 42 del c.p.a. consente alle parti resistenti ed ai controinteressati di introdurre nel processo ulteriori domande, il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta dal ricorrente principale. I termini e le modalità sono identici a quelli del ricorso introduttivo. La qual cosa sta a significare che non si è in presenza di una semplice eccezione difensiva di natura procedurale, bensì di una domanda che ha una sua dignità ed autonomia. Questa domanda, – com’è noto – può investire qualunque atto del procedimento e qualsivoglia fase dello stesso, e richiede una pronuncia espressa di accoglimento o di rigetto. Se quindi il ricorso incidentale contiene una domanda, il suo esame, da un lato comporta una decisione di merito, e, dall’altro impone anch’esso - da parte del giudice - una valutazione pregiudiziale di ammissibilità in termini di legittimazione ed interesse. La domanda incidentale di un aggiudicatario illegittimamente ammesso ad una gara ed illegittimamente dichiarato aggiudicatario richiede egualmente un necessario giudizio di ammissibilità sulle condizioni e sui presupposti dell’azione, che non coincidono nella semplice difesa degli atti illegittimi adottati dalla P.A.. In quest’ottica rimane quindi irrisolta la questione della equiordinazione delle domande tra ricorrente principale e ricorrente incidentale, e, conseguentemente, un deficit di coerenza logica nella dialettica processuale, e, in definitiva, la non funzionalizzazione del processo ad una risposta di giustizia.
Si vuole cioè dire che nel processo la verifica delle condizioni e dei presupposti legittimanti la formulazione delle domande devono valere in egual modo sia per il ricorrente principale che per il ricorrente incidentale. Se quindi il ricorrente principale e quello incidentale impugnano le rispettive ammissioni e quindi reciprocamente gli atti che conferiscono la legittimazione a proporre le impugnazioni medesime è evidente che anche per il ricorrente principale debba valere il preventivo accertamento della sua legittimazione. Nelle contrapposte contestazioni sulla ammissione al procedimento concorsuale consegue che anche il ricorrente incidentale sia carente della legittimazione ad introdurre la contestazione dell’altrui ammissione.
A ben vedere anche in questo consiste la piena attuazione dei canoni essenziali di parità delle parti e di imparzialità del giudice per un giusto processo. E’ indubitabile che «il confronto processuale delle parti richieda il fondamentale riscontro della esistenza dei prescritti requisiti delle domande». Ma, per le ragioni sopra indicate, siffatto principio è valido per entrambe le domande, espressione di un interesse privato. Il controllo della legittimazione al ricorso si muove sullo stesso piano del controllo della legittimazione a proporre un ricorso incidentale e una domanda riconvenzionale, con una coincidenza temporale e fattuale che qualifica l’imparzialità del giudice. La regola positiva dell’esame delle questioni preliminari è valida ed applicabile per entrambe le domande con una necessaria ed irrinunciabile contestualizzazione.
Non sembra altresì convincente l’ulteriore argomentazione secondo cui il doveroso esame e l’accoglimento in via preliminare del ricorso incidentale – nella sua funzione di eccezione difensiva – comporterebbe, in ogni caso, la carenza di legittimazione processuale del ricorrente principale, il quale verrebbe privato con effetto ex tunc della sua posizione qualificata di partecipante al procedimento concorsuale. Questa affermazione non corrisponde, in verità, ad una realtà fattuale e giuridica. L’attribuzione al ricorso incidentale della natura di eccezione difensiva fa sì che il suo accoglimento non comporti necessariamente una pronuncia di merito, con l’esclusione del ricorrente principale dalla gara, e tanto meno con effetti ex tunc, come se il concorrente fosse stato escluso ab initio dalla stazione appaltante.
Ed invero, posto che la sentenza del G.A. (ma altresì tutte le sentenze che accolgono il ricorso incidentale e dichiarano inammissibile il ricorso principale: vedi ad esempio, la decisione dell’A.P. n. 4), pur a seguito dell’accoglimento del ricorso incidentale, non contiene una statuizione di annullamento del provvedimento di ammissione del ricorrente, l’affermazione della illegittima ammissione non elimina, per un verso, l’effettività della partecipazione alla procedura, e, per altro verso, non incide sulla collocazione del ricorrente in graduatoria, così come approvata dall’Amministrazione, e non ne determina l’estromissione. In buona sostanza, sul piano squisitamente amministrativo, il concorrente-ricorrente, che ha partecipato al procedimento concorsuale, conserva la posizione comunque acquisita in mancanza di una statuizione di annullamento del G.A. e dell’eventuale esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione. Con l’ulteriore conseguenza, che, indipendentemente dalla vicenda giudiziaria che lo ha visto estromesso, in tutti i casi di scorrimento della graduatoria per vicende ultronee (art. 140 codice appalti) egli potrebbe aspirare addirittura all’aggiudicazione dell’appalto.
Sotto tutti i profili – fattuali e giuridici – la situazione del partecipante definitivamente ammesso, e del quale l’ammissione sia contestata dall’altro concorrente «a gara aggiudicata», presenta una sua peculiarità, e, quindi, una posizione differenziata del ricorrente anche sul piano processuale, incidente sui presupposti e sulle condizioni dell’azione, a differenza della situazione dell’impresa non partecipante o del concorrente inciso da un provvedimento di esclusione divenuto inoppugnabile.
A siffatta tesi è stato obiettato - pur riconoscendone la rilevanza - che la circostanza che talune pronunce di accoglimento del ricorso incidentale, quale eccezione processuale, non contengano nel dispositivo una espressa statuizione di annullamento dell’ammissione alla gara del ricorrente principale non avrebbe gli effetti riduttivi invocati. Si tratta – è stato affermato – di «una modalità non ortodossa di redazione del dispositivo che, comunque, non è tale da portare ad escludere» che si sia in presenza di un annullamento con efficacia ex tunc, che priverebbe il ricorrente principale della legittimazione al ricorso (8).
Non ritengo che la mancanza di una formale statuizione di annullamento di un provvedimento di ammissione, come tale opponibile all’Amministrazione e suscettibile di divenire cosa giudicata, possa essere superata nella sua generale applicazione come «una modalità non ortodossa del dispositivo», con un annullamento implicito di un formale provvedimento amministrativo. La questione dirimente è se il ricorso incidentale abbia natura sostanziale di una azione impugnatoria, al pari dell’azione del ricorrente principale, ma in tal caso entrambe le domande confluite nel medesimo processo devono avere pari dignità e richiedono per entrambe la verifica preliminare della sussistenza delle condizioni di procedibilità.
Se invece il ricorso incidentale si risolve in una semplice eccezione difensiva, dalla sua fondatezza non può scaturire la pronuncia di annullamento di un provvedimento, qual’è l’ammissione del ricorrente principale, con effetti retroattivi al punto da parificare la posizione del partecipante alla gara, ancorché illegittimamente ammesso, al quisque de populo, escluso o rimasto estraneo alla procedura.
In ogni caso – e ad ulteriore dimostrazione delle perplessità che, nell’esperienza applicativa suscita la soluzione dell’A.P. n. 4 – a conclusioni analoghe la medesima dottrina ed una recente sentenza del TAR Lazio pervengono attraverso un diverso ragionamento ricostruttivo (9).
La premessa è la stessa. Non vi può essere comunque e sempre una identificazione di posizioni giuridiche tra l’operatore/ricorrente, partecipante alla gara, ancorché illegittimamente ammesso, e colui che non ha presentato domanda di partecipazione alla gara. Al primo, in sede contenziosa, va comunque riconosciuta una posizione differenziata in termini di interesse strumentale al rifacimento della gara illegittimamente aggiudicata.
Per cogliere questa differenziazione si fa riferimento alla fase procedimentale a cui afferiscono le censure proposte dal ricorrente principale di cui si eccepisce la illegittima ammissione. Se il ricorrente principale contesta l’ammissione alla gara del ricorrente incidentale o censura il complessivo svolgimento della gara, la prevalenza accordata al ricorrente incidentale con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale, potrebbe ledere il principio di parità delle parti e la tutela della libera concorrenza.
Da qui la diversa soluzione indicata ed applicata nella citata sentenza: una limitazione della retroattività della sentenza che accoglie il ricorso incidentale, in applicazione dei principi elaborati dalla più recente giurisprudenza (10), secondo cui la regola della portata retroattiva della sentenza di annullamento è derogabile ogni qualvolta la sua applicazione possa risultare incongrua e manifestamente ingiusta, come tale contrastante con la effettività della tutela giurisdizionale.
Con l’ulteriore conseguenza che la posizione del ricorrente principale rimarrebbe differenziata nella prospettiva di un rifacimento della gara.
Il risultato è indubbiamente positivo. La sola obiezione che forse si può muovere a questo sforzo ricostruttivo è che la limitazione degli effetti retroattivi della sentenza di annullamento elaborata dalla giurisprudenza per superare effetti incongruenti non è nella esclusiva disponibilità del Giudice e non potrebbe entrare in conflitto con il principio dispositivo della domanda di parte.
In ogni caso, quale che sia la tesi più appropriata rimane il disagio di considerare un quisque de populo, al pari di qualunque soggetto estraneo alla procedura concorsuale, il ricorrente/concorrente che si sia attivato per partecipare al procedimento concorsuale e che intenda far valere, anche senza poter aspirare all’aggiudicazione, l’irregolare svolgimento della gara, e, quindi, la violazione del principio di libera concorrenza, sotto il profilo della distorta applicazione delle regole formali e sostanziali della gara e sotto il profilo della illegittimità dell’aggiudicazione di un concorrente illegittimamente ammesso.
Rimane, altresì, difficilmente accettabile – con la semplice affermazione che si è in presenza di un esito fisiologico, conseguente alle regole processuali – la differenziazione di tutela, con riferimento al valore della libera concorrenza ed alla garanzia dello svolgimento di una gara conforme a legge, che l’ordinamento – in chiave meramente interpretativa – riconosce all’operatore economico, al quale viene impedito di partecipare ad una regolare gara pubblica, senza alcuna dimostrazione della volontà effettiva di voler partecipare, e la negazione di tutela al medesimo operatore partecipante alla gara, comunque ammesso, inciso dal ricorso incidentale di altro concorrente, a sua volta illegittimamente ammesso ed ulteriormente premiato con l’aggiudicazione, anche nella ipotesi di gravi irregolarità nello svolgimento della procedura.
In altra circostanza ho segnalato l’importanza della innovazione legislativa, che ha attribuito una legittimazione processuale straordinaria all’A.G.C.M. per censurare in sede giurisdizionale la violazione delle norme sulla concorrenza.
A questo proposito, in un recente convegno sono stati evidenziati «i potenziali effetti sulla ricostruzione generale della funzione del giudice amministrativo». Ed invero, accedendo alla tesi che l’art. 21 bis avrebbe attribuito una legittimazione pubblica all’azione «nell’interesse della legge», il g.a. vedrebbe potenziato «il suo ruolo di garanzia della «giustizia nell’amministrazione», affermato dall’art. 100 Cost. e sottolineato più volte dalla Corte Costituzionale. Ancorchè per volontà della legge - è stato altresì evidenziato - è indubbio che si è in presenza di un giudizio di tipo oggettivo «destinato a riflettersi sull’assestamento di una serie di istituti processuali» (11).
Appare allora difficilmente compatibile con questa nuova prospettiva il mantenimento di una interpretazione giurisprudenziale che fissa limiti angusti, in termini soggettivi, al rispetto delle regole della libera concorrenza nell’ambito del processo amministrativo, ad iniziativa di parte.
E’ stato obiettato che non vi sarebbe nulla di strano che il giudice amministrativo non possa conoscere della regolarità di una gara su ricorso di parte, ma gli sia consentito esaminarla su ricorso di una Autorità, titolare di una legittimazione processuale straordinaria.
A me sembra invece che il sistema presenti una qualche contraddizione ed una probabile … ipocrisia istituzionale. Il concorrente ricorrente, bloccato nel processo dagli effetti di un ricorso incidentale proposto da altro concorrente aggiudicatario, illegittimamente divenuto tale, solleciterà l’intervento obbligatorio dell’AGCM, espressione di una giurisdizione oggettiva. Per volontà di legge, (ma su sollecitazione di parte), quindi, in assenza di un intervento in autotutela della P.A., si instaurerà un nuovo giudizio per far valere quei medesimi vizi di illegittimità, che non si sono potuti far valere su domanda della parte privata nel giudizio originario.
Non mi sembra che il verificarsi di una siffatta evenienza sia coerente con le esigenze di economia processuale e con la funzionalizzazione del processo a tutela delle regole della libera concorrenza protetta dal diritto sostanziale, sia a livello statale, che comunitario.
Questa disamina, di certo non esaustiva, degli aspetti problematici che si pongono nella concreta applicazione della soluzione adottata dall’A.P. n. 4, alla luce delle più recenti esperienze che emergono nella giurisprudenza amministrativa e delle novità legislative in termini di un sempre maggiore ampliamento della legittimazione processuale e della massima giustiziabilità delle procedure amministrative, va completata con il riferimento ad un recente contributo di Claudio Varrone (12). L’autore, muovendo dai rilievi delle SS.UU., sostiene che una soddisfacente risposta si possa dare se si riconosce all’operatore economico, concorrente in una gara, la titolarità di un interesse sostanziale al rispetto delle regole della concorrenza, comunque violata da una aggiudicazione contra legem.
Non si tratta di attribuire all’operatore economico privato una legittimazione straordinaria al pari di quella dell’A.G.C.M. ma neppure sminuire il suo diritto di iniziativa economica da tutelare mediante il rispetto delle procedure per la scelta legittima dell’aggiudicatario. Se l’operatore economico ha acquisito una posizione differenziata con la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, esercitando una delle facoltà del suo diritto di iniziativa economica, ha titolo, ancorchè investito da un ricorso incidentale che gli impedisce di aspirare all’aggiudicazione, per chiedere nel processo l’accertamento del rispetto delle regole della concorrenza, cui corrisponde il dovere del giudice di pronunziarsi.
La problematica circa l’esame pregiudiziale del ricorso incidentale dell’aggiudicatario rispetto a quello principale – secondo questa prospettazione – si risolve nel senso indicato dall’A.P. solo nella ipotesi della mancanza del ricorrente principale dei requisiti soggettivi «per essere considerato un soggetto qualificato». Non può valere negli altri casi in cui si discute di violazioni formali o procedurali. In tal caso dev’essere egualmente protetto l’interesse legittimo del ricorrente, che non si identifica solo con l’interesse all’aggiudicazione, bensì a non vedere illegittimamente modificate a suo sfavore le condizioni di mercato nel quale opera, con una aggiudicazione illegittima ad un’impresa concorrente. Il suo interesse non è quindi quello della ripetizione della gara, ma quello personale e diretto che non venga privilegiata e rafforzata sul mercato la posizione economica del concorrente, cui l’Amministrazione ha affidato la realizzazione dell’opera pubblica.
Il dibattito, di certo, continuerà. Per ora, conclusivamente, si può ben dire che il merito della decisione dell’A.P. n. 4 sia stato quello di promuovere ed animare in dottrina e giurisprudenza un’ampia e proficua riflessione sulla permanente attualità della giustizia amministrativa e sulla sua peculiarità, quale giudice delle situazioni soggettive che dialogano con il potere pubblico in un contesto che non può essere limitato nell’ambito dei confini statuali. E, tuttavia, la verifica in termini pragmatici, prima ancora che sul piano delle regole processuali, di un deficit di tutela che l’interpretazione adottata ha in qualche modo evidenziato, potrebbe suggerire una riconsiderazione di quella soluzione, allo scopo di realizzare pienamente l’obiettivo delineato dall’art. 1 del c.p.a., secondo cui la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.

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(1) La Stampa, 4 ottobre 2012 (C. Martinetti)
(2) Mi sia consentito richiamare: P. Quinto «I cacciatori del vizio di forma», in Lex Italia
(3) G. Coraggio. Discorso di insediamento a Palazzo Spada, Roma
(4) V. Cerulli Irelli, in Diritto Processuale Amministrativo. L’autore, sulla rilevanza in senso pubblicistico della giurisdizione amministrativa, richiama M. Nigro e ricorda che la «rilevanza politica della lite», come quella che giustifica la presenza di una giurisdizione amministrativa separata dalla giurisdizione comune, fu posta in risalto da Carnelutti.
(5) P. Quinto «L’interesse legittimo “anfibio” nell’Europa del diritto» in LexItalia, «Un pubblico ministero nel processo amministrativo?» in Giustamm;
(6) G. Pellegrino: «I rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale ancora sotto i riflettori nazionali e comunitari», in “Nuovo Diritto Amministrativo” n. 1/2012;
(7) R. De Nictolis: Commento alla pronuncia delle SS.UU. 21 giugno 2012, n. 10294, in “Urbanistica e Appalti”, 10/2012;
(8) R. Caponigro: «L’interesse legittimo strumentale nella gara d’appalto» in “Giustamm” 26/9/2012;
(9) TAR Lazio, Sezione Seconda ter, 13 luglio 2012 n. 6418
(10) Tra le prime sentenze: C. Stato Sez. VI, 10 maggio 2011 n. 2755. Sul tema: F. Caringella, «La giurisprudenza amministrativa regala all’interesse legittimo l’atipicità della tutela», in “Il nuovo Diritto Amministrativo”; 2012, 5. In effetti la sentenza della VI Sezione, Pres. Maruotti, non ha limitato l’effetto retroattivo dell’annullamento, bensì ha accolto il ricorso per illegittimità del procedimento, senza statuire l’effetto di annullamento del piano impugnato, disponendo l’effetto conformativo della Regione di rinnovo del procedimento;
(11) Introduzione di M.A. Sandulli ad un dibattito sul nuovo potere di legittimazione al ricorso dell’AGCM nell’art. 21 bis L. n. 287 del 1990 in «Il nuovo diritto amministrativo, 3/2012; F. Cintioli: «Osservazioni sul ricorso giurisdizionale dell’Autorità garante della concorrenza», in “Il nuovo diritto amministrativo” 2/2012;
(12) C. Varrone: «L’oggetto del processo amministrativo e i suoi riflessi sul rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale: i motivi di contrasto tra le SS.UU. e l’A.P.», in Giustamm 3/7/2012.

 

(pubblicato il 18.10.2012)

 

 

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