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| n. 5-2012 - © copyright |
PIETRO QUINTO
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| Le molteplici mutazioni
dell’interesse legittimo
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§ 1. Il ricorso per illegittimità costituzionale
dell’art. 35 del D.L. Monti. - § 2. La natura della legittimazione
processuale attribuita all’AGCM nel sistema della giustizia
amministrativa. - § 3. La nuova stagione dell’interesse legittimo
nelle dinamiche della giurisprudenza e della legislazione. - § 4. Un
istituto singolare di influenza comunitaria.
§ 1. Il
ricorso per illegittimità costituzionale dell’art. 35 del D.L.
Monti
In precedenti interventi (1) ho commentato la «novità»
introdotta con l’art. 35 del decreto legge «Salva Italia»,
convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, che attribuisce
all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la potestà di
agire innanzi al Giudice Amministrativo impugnando i regolamenti ed
i provvedimenti che violano le regole della concorrenza e del
mercato: una sorta di pubblico ministero nel processo
amministrativo. Una novità di non trascurabile incidenza in
relazione alla struttura soggettiva del processo amministrativo ed
alla sua finalizzazione, ma altresì con indubbi e complessi problemi
applicativi in uno con la concreta praticabilità dell’istituto.
Segnalavo, in particolare, la questione della decorrenza del termine
per la contestazione dell’Antitrust all’Amministrazione procedente,
prodromica all’eventuale iniziativa giurisdizionale, con effetti
sulla certezza e sulla stabilità degli atti regolamentari e dei
singoli provvedimenti oggetto di successiva impugnativa. D’altro
canto lo stesso Presidente dell’AGCM aveva, sin da subito,
evidenziato esigenze di coordinamento, di organizzazione e di
selezione «perché non vogliamo essere sommersi da tonnellate di
carte». La conclusione era nel senso che non è risolutivo il
riconoscimento di una straordinaria legittimazione processuale ad un
soggetto pubblico, per definizione neutrale ed indipendente
dall’esecutivo, ma occorre inquadrare tale legittimazione in un
contesto sistematico, e, soprattutto, coordinare siffatto intervento
rispetto alla natura dell’interesse legittimo quale posizione
soggettiva sostanziale ed alla legittimazione propria delle parti
private in quanto titolari di un interesse ad agire personale e
diretto. V’è infatti il pericolo che il ricorso giurisdizionale
dell’Antitrust possa risolversi in un intervento di supplenza o
surrogazione in favore delle parti decadute dal termine per
l’impugnativa ordinaria, con ulteriori complicazioni per le
procedure di attuazione delle opere pubbliche.
Il fatto nuovo che
induce a ritornare sull’argomento è la notizia del ricorso
presentato dalla Regione Veneto per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale (2) di alcune disposizioni del
decreto-legge n. 201, e, segnatamente, dell’art. 35. Si lamenta, tra
l’altro, la reintroduzione di un controllo generalizzato su
iniziativa dell’Autorità statale, per certi versi analogo a quella
forma di controllo del previgente art. 125 Cost., abrogato con la
legge costituzionale n. 3 del 2001. Sotto altro profilo, con
l’attribuzione all’Autorità di una generale legittimazione
processuale ad impugnare gli atti amministrativi a tutela della
concorrenza e del mercato, - si deduce - «viene surrettiziamente
introdotta la figura del Pubblico Ministero nel processo
amministrativo, contrastante con la sua natura strutturale di
giurisdizione soggettiva. Ciò contrasta con l’art. 113, I comma
della Costituzione, dove si prevede che sia la titolarità di una
posizione giuridica sostanziale e la lesione della stessa ad opera
del potere amministrativo, la condizione generale per agire innanzi
al giudice amministrativo».
Il motivo di ricorso al Giudice delle
leggi si conclude con l’ulteriore rilievo secondo cui non è
ipotizzabile che l’AGCM, per i suoi compiti istituzionali, «possa
godere di una legittimazione straordinaria a tutela dell’interesse
collettivo degli imprenditori o dei consumatori».
E’ questa
specifica censura – in disparte gli ulteriori motivi del ricorso,
che riproducono i rilievi organizzativi e funzionali sollevati anche
nei nostri precedenti scritti, - che sollecita una riflessione più
generale circa la compatibilità, l’influenza e la ragion d’essere
del nuovo istituto con il sistema della giustizia amministrativa,
così come ridefinita nella recente codificazione delle regole
processuali, ma altresì in relazione alle trasformazioni della
società italiana e del suo attuale assetto politico
istituzionale.
§ 2. La natura della legittimazione
processuale attribuita all’AGCM nel sistema della giustizia
amministrativa
Al di là di una definizione ad effetto, che
peraltro ha una sua autorevole paternità (3), è alquanto
problematico identificare nella straordinaria legittimazione
processuale attribuita all’Antitrust la creazione di un pubblico
ministero nel processo amministrativo. (4)
In disparte l’icastico
– ma puntuale – commento del Presidente de Lise in uno scambio
epistolare circa l’inserimento di una tale figura nel processo
amministrativo: «i pubblici ministeri lasciamoli alle istituzioni in
cui sono nati!», v’è l’impossibilità fattuale prima ancora che
istituzionale di attribuire un ruolo siffatto ad una
Amministrazione, che, per definizione, è inserita nel sistema
amministrativo, pur con le sue peculiarità di indipendenza e di
specialità d’ordine tecnico, ma i cui provvedimenti sono sottoposti
anch’essi al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo,
D’altro canto sono le ragioni stesse dell’origine storica e
funzionale delle «autorithy» e delle modalità di investitura a
denegare la possibilità che una agenzia di regolamentazione in un
determinato settore economico possa assurgere a titolare di una
pubblica funzione giurisdizionale. Il potere esercitato
dall’Autorità non consiste infatti nella tutela di un interesse
pubblico tradizionalmente inteso ma nella regolazione neutrale di
interessi individuali. La tesi di un fondamento costituzionale delle
A.A.I. derivato dal diritto comunitario, (tesi peraltro contestata
dalla dottrina), secondo cui le Autorithy non sarebbero un organo
dello Stato, bensì «enti autarchici della federazione europea» (5),
esclude comunque che possa giustificarsi un ruolo organico dell’AGCM
all’interno del processo. A ciò aggiungasi la revisione critica che
interessa queste figure al punto che, come asserito e sostenuto
dalla stampa specializzata, il Governo Monti è impegnato in una
riforma delle «autorithy» sia sotto il profilo quantitativo che per
verificare come le funzioni loro attribuite possano essere svolte
più efficacemente in altro modo. Anche se poi accade che il decreto
salva Italia riduca il numero dei componenti di alcune Autorità, ma
con il decreto cresci Italia sia stata progettata l’istituzione di
una nuova Autorità per i trasporti e con la riforma costituzionale
del pareggio di bilancio sia stata prevista l’Autorithy sui conti
pubblici. Di talchè è stato criticamente osservato da un autorevole
costituzionalista che dopo i tagli siano indispensabili un quadro ed
un disegno complessivo, che definiscano competenze e poteri
altrimenti «resteremo un Paese senza autorità ma con troppe
autorithy» (6). L’Autore ha ulteriormente sottolineato che con le
autorithy si sta realizzando uno spostamento dell’assetto dei poteri
e del baricentro delle decisioni, con un trasferimento
dell’indirizzo di governo dalle assemblee rappresentative in organi
neutrali, privi di investitura popolare: «Una rivincita della
ragione tecnica sulla ragione politica».
In verità la questione
di fondo è un’altra: non è un problema di moltiplicazione dei
regolatori e di applicazione delle regole, ma è soprattutto un
problema di qualità della regolamentazione: occorre che le regole
siano poche e ben chiare. E ciò serve sia per i regolatori che per i
destinatari delle regole. Su quest’ultimo tema si è soffermato in
forma problematica l’attuale Presidente del Consiglio di Stato (7)
in occasione del suo insediamento, allorquando ha sottolineato che i
magistrati amministrativi sono destinatari di due segnali forti e
contrastanti: da una parte la moltiplicazione «talvolta paranoica»
delle regole procedimentali, dall’altro l’invito a superarle, «quasi
si trattasse di inutili formalismi», per soffermarsi invece sulla
loro correttezza sostanziale. Ed a tal proposito il Presidente
Coraggio ha ricordato che le troppe disposizioni (700 articoli
disciplinano i contratti pubblici) appesantiscono l’azione
amministrativa, ma non riescono a frenare abusi e corruzione, e, nel
contempo, non facilitano anche il controllo giurisdizionale delle
procedure.
Il tema della mia nota è però diverso e più mirato, e
trae occasione dalla citata impugnativa della Regione Veneto innanzi
alla Corte Costituzionale per una riflessione su quello che può
essere il vero significato della volontà del legislatore: ampliare
gli spazi di legittimazione per sottoporre a controllo
giurisdizionale gli atti, i comportamenti e le omissioni della P.A.,
in una parola, l’esercizio della funzione pubblica, realizzando
quella «specificità» della giustizia amministrativa, che non risiede
solo nel dare ragione al cittadino che ha subito un torto,
(effettività dalla tutela) ma nel «conformare» ed orientare l’azione
dell’amministrazione per perseguire la «giustizia della funzione
pubblica». Ed è questa la permanente diversità del giudizio
amministrativo rispetto al giudizio civile, che è diretto solo a risolvere una controversia intersoggettiva. La
giurisdizione amministrativa definisce il rapporto controverso,
assicura tutela all’avente diritto, verifica «la giustizia
nell’amministrazione», con l’indicazione alla P.A. delle regole per
il futuro modus agendi.
Questi principi antichi, ma - per
chi scrive – sempre validi, che legittimano l’esistenza stessa di
due giurisdizioni aventi pari dignità e permanente attualità, sono
attualizzati dalla obiettiva ed accresciuta difficoltà che incontra
ancor più oggi l’esercizio della funzione pubblica ad operare la
«composizione» tra esigenze contrapposte sia sul piano orizzontale
che verticale, tra interessi ordinamentali ed altresì tra interessi
pubblici ed interessi privati. Ma, altresì, per la stessa incapacità
della P.A., come apparato, di ammodernarsi e di corrispondere alle
esigenze di riqualificazione della spesa pubblica imposta
dall’emergenza economica. Con l’ulteriore conseguenza che ai fini
della «revisione della spesa pubblica» il governo dei tecnici è
stato costretto a fare ricorso a «commissari tecnici» esterni per
poter adottare provvedimenti di riforma strutturale.
In questo
contesto il ruolo del giudice amministrativo assume una portata
sempre più incisiva, perché presuppone la necessità di elaborare
parametri di composizione degli interessi di portata generale, cui
l’amministrazione deve tener conto nell’esercizio delle sue funzioni
(8).
§ 3. La nuova stagione dell’interesse legittimo nelle
dinamiche della giurisprudenza e della legislazione
Ma è
proprio l’accresciuta incidenza del Giudice amministrativo,
variamente definito come il giudice della complessità delle regole,
il giudice naturale dell’interesse pubblico nell’economia, ad
accendere il dibattito sulle sue modalità di intervento, e, quindi,
sulla stessa “consistenza” di quell’interesse legittimo, che si
atteggia come la situazione sostanziale che dà diritto di accedere
al giudizio del giudice amministrativo.
E’ questa forse la chiave
di lettura non solo della riforma legislativa volta ad attribuire
una legittimazione processuale straordinaria ad un organo
amministrativo neutrale, in un settore particolarmente importante
per la economia qual è il rispetto delle regole del mercato e della
concorrenza, di rilevanza comunitaria; ma altresì di altre norme
coeve, che hanno riconosciuto una rappresentatività processuale a
categorie produttive nella logica di una più ampia difesa di
interessi contrapposti. Si potrebbe addirittura affermare che viene
rimessa in discussione la stessa definizione (non codificata
peraltro nel c.p.a.) di quell’interesse legittimo come un interesse
personale e diretto per ampliarne la nozione o per attribuirgli un
diverso spessore e natura. Come sottolineato in una pregevole
relazione sui rapporti tra le giurisdizioni nell’Europa del diritto
(9) «la necessaria coesistenza e progressiva integrazione tra
diritto comunitario ed il diritto nazionale pongono l’esigenza di
individuare il grado di incidenza dei principi fondamentali di
diritto comunitario sulle situazioni giuridiche soggettive
contemplate dal diritto amministrativo italiano». Così come non va
sottaciuto lo sforzo della giurisprudenza amministrativa di
pervenire a soluzioni processuali, tutte finalizzate ad un
ampliamento dell’azionabilità di posizioni iperindividuali,
prendendo atto che la conflittualità degli interessi nella società
moderna ha perso il carattere della individualità per assumere
connotazioni categoriali, di settore e collettivo. Ed altresì che
anche e soprattutto attraverso la tutela degli interessi di portata
generale si finisce, in definitiva, per tutelare al meglio anche gli
interessi individuali.
Non si vuole mettere in discussione la
essenza stessa di quell’interesse legittimo che ha ricevuto il suo
riconoscimento nelle norme costituzionali, e la sua consistenza
sostanziale come un prius logico prima ancora che giuridico,
che lo rende meritevole di tutela per la protezione che gli accorda
l’ordinamento. Così come va registrata con soddisfazione «la
dilatazione di tutela» che l’ordinamento e la creatività della
giurisprudenza amministrativa assegna all’interesse legittimo. Si
deve invece constatare che per poter assicurare la migliore e più
efficace tutela a quell’interesse – che non è un diritto degradato,
ma, talvolta, per alcune limitazioni di tutela, viene affievolito in
posizione di diritto – (10) vanno ampliati gli spazi di
legittimazione ad agire. Occorre prendere atto che i conflitti nella
moderna società, attraversata dalla crisi della democrazia
rappresentativa - di cui il governo dei tecnici è una plastica
raffigurazione, - non sono più e soltanto quelli tra il singolo
cittadino e l’Amministrazione, tra l’interesse individuale ed un
astratto interesse generale, bensì tra interessi categoriali ed
all’interno della stessa categoria, dei settori produttivi, del
mondo del lavoro. E la Repubblica, nella sua nuova definizione
costituzionale, non è una autorità determinatrice, bensì un
mediatore o compositore di conflitti di competenze istituzionali o
di interessi economici. E’ stato osservato con spirito critico che
nella moderna società rimane sempre più in disparte la figura del
cittadino soverchiata da quella del consumatore, operatore
economico, imprenditore, ambientalista, costruttore, politico,
sindacalista ecc. a dimostrazione che rispetto alla comunità ed al
senso dell’appartenenza prevalgono e configgono gli interessi
settoriali e categoriali.
Nessuna meraviglia, quindi, per
l’innesto nel delicato tessuto della giurisdizione amministrativa,
funzionale alla tutela di un interesse legittimo personale e diretto
di una straordinaria legittimazione ad agire attribuita all’AGCM,
che non è rappresentativa o portatrice di interessi diretti, è priva
di un’investitura popolare, e si atteggia come un organo
tecnico.
La previsione normativa di un procedimento articolato
con la formulazione di un parere, che potrà essere recepito
dall’Amministrazione, e la successiva valutazione dell’AGCM sulle
nuove determinazioni di amministrazione attiva ai fini
dell’eventuale azione giurisdizionale; la necessità di un
coordinamento tra iniziativa «pubblica» e ricorso delle parti
private, ma altresì di altre amministrazioni per violazione delle
norme a tutela della concorrenza e del mercato; la considerazione di
nuovi parametri di riferimento ai quali ancorare la formulazione di
vizi di legittimità senza impingere nel merito dell’azione
amministrativa, inducono a ritenere che l’AGCM non sia divenuta un
pubblico ministero di settore nell’ambito del processo
amministrativo, ma che la straordinaria legittimazione processuale
ad essa attribuita significhi qualcosa di diverso. La vera novità
dell’istituto corrisponde ad una esigenza differente (avvalorata
peraltro anche dall’affermarsi di principi di origine comunitaria):
la necessità di un ampliamento dei titoli di legittimazione ad causam e del riconoscimento dell’interesse ad agire che
consentano al giudice amministrativo di perseguire e realizzare
insieme la tutela degli interessi legittimi e la giustizia
nell’amministrazione, inquadrata nel più vasto ambito
comunitario.
Tutto ciò peraltro in coerenza con la moderna
concezione della giurisdizione come servizio e non solo come
funzione e, quindi, dell’importanza del rendimento del servizio in
termini di effettività della tutela.
Anche coloro che esaltano la
soggettività della giurisdizione amministrativa, richiamando gli
artt. 103 e 113 Cost., e, quindi, i limiti di intervento del giudice
amministrativo, non possono disconoscere, che, a differenza del
processo civile, nella giurisdizione amministrativa «permanga una
connotazione parzialmente oggettivistica della tutela» (11). Se
l’interesse legittimo – come la più moderna dottrina ha evidenziato
– è una posizione dialettica che dialoga con il potere e con
l’esercizio della funzione pubblica, e se il soddisfacimento
dell’interesse al conseguimento o alla protezione del bene della
vita non è accordato in via immediata dall’ordinamento giuridico
essendo necessario l’intermediazione dell’attività amministrativa,
l’accertamento in sede giurisdizionale ha sempre necessariamente un
effetto giuridico incidente sul potere pubblico e la decisione del
G.A. ha comunque una «portata generale e meta-individuale»
(12).
Questa duplice valenza della giurisdizione amministrativa,
che ne esalta la specificità: assicurare una tutela piena ed
effettiva a posizioni giuridiche protette dall’ordinamento purchè
preesistenti all’esercizio della funzione pubblica, e, nel contempo,
incidere sulla giustizia nell’amministrazione in termini di
legalità, correttezza ed imparzialità richiedono il necessario
ampliamento delle occasioni e modalità di intervento del G.A. in
corrispondenza non solo della evoluzione democratica del rapporto
cittadino-potere, ma altresì della complessità degli interessi e
della loro composizione all’interno del tessuto sociale.
Questo
obiettivo è stato dapprima intrapreso dalla capacità espansiva della
giurisprudenza amministrativa e viene oggi perseguito da una
normazione che, soprattutto sulla spinta degli interessi economici,
tende a superare una concezione individualista dell’interesse
legittimo attribuendogli uno spessore ed una identificazione in
termini categoriali o in termini collettivi ancor più che sub specie
di interessi diffusi. E, probabilmente, la stessa vicenda di cui ci
stiamo occupando, e cioè la legittimazione straordinaria ad
causam attribuita all’AGCM in funzione di un interesse generale
alla salvaguardia della concorrenza ed al rispetto delle regole del
mercato può essere una significativa esemplificazione.
D’altro
canto non va sottaciuto che la tutela della libertà di concorrenza e
degli interessi pubblici e privati, ad essa connessi, che
coinvolgono imprese e consumatori «rientra nel codice genetico del
diritto europeo e caratterizza sotto molteplici profili i rapporti
tra gli ambiti comunitario e nazionale». (13).
Sotto il primo
aspetto, lo sforzo interpretativo e creativo della giurisprudenza è
sotto gli occhi di tutti, anche al di là di alcune strettoie
tutt’ora rinvenibili nella normativa codicistica, che attendono,
comunque, un necessario aggiustamento.
L’esaltazione
dell’atipicità del novero e del contenuto delle azioni esperibili e
delle decisioni che il G.A. può modulare per rendere giustizia e per
calibrare, ad esempio, l’effetto demolitorio alla richiesta di
tutela.
In altra circostanza mi sono soffermato su quella
lungimirante sentenza n. 2755 (14), contrastata da una parte della
dottrina, che ha riconosciuto la potestà del G.A. di calibrare gli
effetti temporali delle pronunce di annullamento per non travolgere
gli effetti medio tempore prodotti dall’atto nell’interesse della
stessa parte ricorrente, al fine di assicurargli una pienezza di
tutela e non invece un danno indiretto. Con ciò, peraltro,
realizzando appieno la protezione dell’interesse legittimo
soggettivo e l’interesse pubblico della efficienza e produttività
dell’azione amministrativa.
V’è poi l’approdo cui è pervenuta
l’A.P. (15) in tema di ammissibilità dell’azione di accertamento,
pur non espressamente codificata, ogni qualvolta tale azione sia
essenziale per la protezione dell’interesse legittimo. A ben vedere
l’ammissibilità di tale azione, che diventa autonoma rispetto a
quell’accertamento incidentale che è comunque insita nella decisione
ordinaria di demolizione e che trova il suo fondamento nei precetti
della Costituzione di cui agli artt. 24, 100, 103 e 113 quale
tecnica di tutela a protezione dell’interesse legittimo, costituisce
ulteriore ed indiretto riconoscimento dell’incidenza della
giurisdizione amministrativa a tutela della giustizia
dell’amministrazione. Tutto ciò, peraltro, senza alcuna invasione
dell’autonomia dell’Amministrazione, com’è affermato dall’art. 34
del c.p.a., secondo cui: «in nessun caso il giudice può pronunciare
con riferimento a poteri amministrativi non ancora
esercitati».
Ma è soprattutto nel campo degli interessi
azionabili e della legittimazione processuale che sulla scia della
evoluzione normativa la stessa giurisprudenza ha preso atto di un
necessario ampliamento delle posizioni di interesse legittimo
azionabili, in corrispondenza peraltro dell’accertamento da parte
del legislatore delle situazioni giuridiche meritevoli di tutela e
dell’emersione di valori aventi dignità costituzionale.
Ho
segnalato e commentato recentemente la legge n. 180/2011 sullo
statuto delle imprese, che ha riconosciuto alle associazioni di
categoria ed alle loro articolazioni territoriali la legittimazione
ad agire non solo a tutela degli interessi appartenenti alle
generalità degli appartenenti alla categoria professionale, ma
altresì a tutela degli interessi «omogenei» relativi solo ad alcuni
soggetti. Sicchè, accanto all’interesse personale e diretto del
singolo e ad un interesse collettivo di natura categoriale, vengono
riconosciuti interessi differenziati di settore, di volta in volta
classificabili in termini di omogeneità, meritevoli di una
particolare tutela.
Nella nuova disciplina delle imprese sono
fissati, come principi generali, accanto a quelli riconosciuti
dall’Unione europea in termini di libertà di iniziativa economica e
di libertà di concorrenza, la sussidiarietà orizzontale quale
principio informatore delle politiche pubbliche, il diritto
dell’impresa di operare in un contesto normativo certo e in un
quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualità con la riduzione
dei margini di discrezionalità, la reciprocità dei diritti e dei
doveri nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione
ecc..
La stessa costruzione dell’interesse diffuso è stata
elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza –e oggi in maniera
sempre più ampia dal legislatore- come risposta ai limiti della
concezione tradizionale dell’interesse legittimo ed ai margini di
tutela che l’ordinamento apprestava.
Il riconoscimento e
l’ampliamento dell’interesse diffuso e della loro azionabilità è
stata la reazione alla presa d’atto di una profonda trasformazione
della comunità da un modello di società individualista ad una realtà
ben più complessa, anche sotto il profilo conflittuale, con il
superamento peraltro dei confini dell’ordinamento statuale. A questa
realtà si è dovuto adeguare il processo amministrativo, che ancora
una volta ha dimostrato la sua duttilità e la sua capacità di
aderenza alle trasformazioni del «potere» e delle sue relazioni con
la comunità. Anche il processo amministrativo ha abbandonato la
rigida struttura individualistica, riconoscendo l’incapacità
dell’interesse legittimo a contenere pretese meta individuali come
gli interessi diffusi, adespoti, categoriali, settoriali (16).
Il
legislatore ha fatto la sua parte con la positivizzazione della
rappresentanza anche processuale degli interessi a valenza
costituzionale (ambiente) o degli interessi economici (codice del
consumo), e, con la ricordata legge n. 180, degli interessi
produttivi (associazioni di categoria), per arrivare, addirittura,
al riconoscimento di un ricorso per l’efficienza delle
amministrazioni e di concessioni di servizi pubblici.
La
conseguenza è stata dirompente, se, proprio prendendo atto della
normazione positiva, lo stesso giudice amministrativo ha adottato
criteri di interpretazione per pervenire ad un ampliamento delle
situazioni tutelabili e dei soggetti abilitati a rappresentare
questi interessi e diritti dei cittadini. Si è arrivati cioè
all’affermazione, che sembra scardinare in radice quella
legittimazione soggettiva ancorata ad un interesse personale e
differenziato rispetto alla comunità: «grazie al riconoscimento
diretto derivante dalla Costituzione, si deve ritenere che i diritti
dei cittadini in tema di tutela di interessi diffusi possano trovare
modi di esercizio paralleli ed ulteriori rispetto al meccanismo
tradizionale dell’attribuzione della loro cura ad un soggetto
pubblico predeterminato, sia esso già esistente o costituito ad hoc»
(17). Con ciò riconoscendo una legittimazione processuale dell’Ente
territoriale a rappresentare i diritti dei cittadini non solo nei
limiti delle materie e delle competenze istituzionali, e, quindi, in
stretta connessione con il ruolo dell’Ente territoriale, bensì per
difendere i cittadini di una determina comunità per i danni e le
conseguenze economiche derivanti dall’adozione di provvedimenti di
altre amministrazioni, esercitando un vero e proprio controllo sulle
modalità di gestione di un servizio pubblico e sui comportamenti
della pubblica amministrazione.
§ 4. Un istituto singolare
di influenza comunitaria
In questo contesto ed in un quadro
più complesso di rivisitazione e rivalutazione delle situazioni
giuridiche di interesse legittimo, delle sue multiformi
manifestazioni, degli strumenti e dei mezzi apprestati per pervenire
ad una effettività di tutela, può essere in qualche modo compresa
l’attribuzione ad un organismo neutrale con una connotazione tecnica
della titolarità di una situazione di interesse legittimo nel
processo amministrativo.
La singolarità dell’istituto (fatto
salvo il giudizio che sarà espresso dal Giudice delle leggi) può
essere considerata in linea con la straordinarietà del momento
politico istituzionale che attraversa il Paese, interpretato da un
governo di tecnici, privo di una investitura popolare, estraneo al
sistema elettorale della democrazia rappresentativa, ma che riceve
una legittimazione parlamentare attraverso l’approvazione dei
singoli provvedimenti legislativi. Uno «Stato anfibio», secondo
l’originale definizione di un grande politologo (18).
La medesima
definizione può essere calzante per la situazione di interesse
legittimo, riconosciuta dal legislatore all’AGCM, ente privo di una
capacità rappresentativa di interessi categoriali e/o collettivi, e,
tuttavia, abilitato a sottoporre alla decisione del Giudice della
funzione pubblica la legittimità di atti e provvedimenti anche a
contenuto generale della P.A. in funzione delle regole del mercato e
della concorrenza: cioè della vita economica del sistema Paese nel
contesto del diritto dell’Unione.
Una sorta di soggettivizzazione
di valori comunitari per una nuova prospettiva dell’interesse
legittimo nell’Europa del diritto.
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(1) Mi
sia consentito richiamare: P. Quinto: « L’art. 35 del decreto Monti
e il Codice del processo amministrativo». P. Quinto «Le imprese
protagoniste nel processo amministrativo: una nuova dimensione
dell’interesse legittimo», in Giustamm, 2002
(2) Ricorso Regione
Veneto per legittimità costituzionale in data 23/2/2012, in G.U. n.
12 in data 21/3/2012
(3) Il riferimento alla figura di un
pubblico ministero nel processo amministrativo è stato formulato dal
sottosegretario Catricalà in occasione di un dibattito
televisivo
(4) La tesi è invece favorevolmente sostenuta in una
approfondita nota da F. Cintioli; in Giustamm 30/1/2012
(5) La
definizione è di F. Merusi, riferita criticamente da T.E. Frosini:
«Attribuzioni delle Autorità», in Giustamm 27/1/2012
(6) M. Aims:
«Tante autorithy e poca autorità», in Corriere della Sera 26 gennaio
2012
(7) G. Coraggio: discorso di insediamento a Palazzo Spada,
19 aprile 2012
(8) C. Varrone: «Il ruolo del Giudice nel nuovo
Codice del processo amministrativo», in Giustamm 10/1/2012
(9) R.
Caponigro «Interessi e regole di tutela negli ambiti nazionale e
comunitario», relazione svolta nel Convegno di Lecce su «L’Europa
del diritto: i giudici e gli ordinamenti» aprile 2012
(10)
L’espressione è di L. Maruotti nella relazione svolta sul tema
«Riparto di giurisdizioni» nel Convegno a Lecce
(11) F. Cintioli
«Osservazioni sul ricorso giurisdizionale dell’AGCM»
(12) Per i
più recenti studi sull’interesse legittimo si segnalano gli scritti
di F. Caringella, F. G. Scoca e F. Cintioli.
(13) R. Caponigro,
relazione citata, nel capitolo dedicato alla tutela della
concorrenza negli appalti pubblici
(14) P. Quinto «La specificità
della giurisdizione amministrativa ed una sentenza di buon senso»,
in Giustamm 16/5/2011.
(15) Consiglio di Stato, Ad. Plenaria 29
luglio 2011 n. 15
(16) A. Clini L.R. Perfetti: «class action,
interessi diffusi, legittimazione a ricorrere», in Diritto
Processuale Amministrativo, 2011
(17) Consiglio Stato, Sez. IV 9
dicembre 2010, n. 8683
(17) G. Sartori «Lo Stato anfibio», in
Corriere della Sera, 4 maggio 2012
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(pubblicato il
15.5.2012)
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