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n. 1-2012 - © copyright |
TOMMASO EDOARDO FROSINI
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Attribuzioni delle Autorità e
fondamento costituzionale*
1.- Parto da un dato di fatto. Le Autorità
Amministrative Indipendenti (d’ora in poi: A.A.I.) sono molte
(qualcuno dice troppe), rispondono a esigenze diverse, dispongono di
poteri e competenze multiple, che variano da Autorità ad Autorità.
Risale al 1974 la nascita della CONSOB, quale prima A.A.I.; ma poi
il fenomeno “erompe” agli inizi degli anni Novanta e si espande nel
corso del decennio, con il varo legislativo di una decina di
organismi dotati di «piena autonomia e indipendenza di giudizio e di
valutazione». Con l’inizio del nuovo secolo, si accentua la
necessità di svolgere un attento monitoraggio delle attività e,
soprattutto, una riflessione critica sulle A.A.I., manifestatasi con
indagini conoscitive da parte del Parlamento (ancora nella
legislatura in corso, e già nella XII) con alcuni disegni di legge
di riforma (come quello Amato-Letta nella XIII legislatura e quello
Bersani nella XV) e una copiosa produzione della dottrina giuridica
(da ultimo, recentissimo, un grosso e completo volume del “Trattato
Santaniello” per la cura di G.P. Cirillo e R. Chieppa). Certo, la
proliferazione delle A.A.I. è parallela a un processo di riduzione
della gestione pubblica dei servizi e a uno sviluppo della
concorrenza, mentre invece negli Usa si è verificato un processo
diverso perché alla espansione dei compiti di intervento dello Stato
è corrisposta l’espansione delle Autorità come articolazioni
amministrative collegate al Congresso, dotate di poteri di
coordinamento, programmazione e controllo su alcune strutture
amministrative.
Al di là di alcune riflessioni di carattere
generale, che testimoniano però come il problema delle A.A.I. non
possa considerarsi definitivamente compiuto nelle sue forme e nei
suoi equilibri all’interno dell’ordinamento, mio compito,
assegnatomi dal direttivo della SISDIC, è quello di trattare del
fondamento costituzionale delle A.A.I., che risulta essere assai
incerto, come vengo a spiegare.
In via approssimativa, e
comunque sulla base anche di un’esperienza personale diretta quale
componente di una A.A.I. (“Commissione di garanzia per l’attuazione
della legge sul diritto di sciopero”), anche perché la prassi più
che la mera regolazione normativa incide sull’effettivo
funzionamento, possiamo ritenere che le funzioni svolte dalle A.A.I.
possono essere essenzialmente: a) “amministrativa”, diretta cioè
alla realizzazione di interessi pubblici; b) “giurisdizionale”,
implicante, al massimo, l’esercizio di una discrezionalità tecnica;
e poi attraverso l’emanazione di sanzioni a seguito di un
procedimento dal “tono” giurisdizionale (ma v. però il discutibile
caso dell’art. 145 del cd. “codice della privacy”, che stabilisce
che nel caso di lesione di diritti soggettivi, il ricorso al garante
è alternativo rispetto al ricorso giurisdizionale); “legislativa”,
dato che la regolazione presuppone una discrezionalità più ampia di
quella amministrativa; e poi l’emanazione di delibere, circolari e
provvedimenti vari, che assumono un “tono” legislativo, quantomeno
senz’altro per i soggetti di settori a cui sono destinate.
Se
questo è il quadro delle funzioni, allora è chiaro che siamo in
presenza di una “deviazione” del principio della separazione dei
poteri – anzi, paradossalmente le A.A.I. racchiudono in sé e
concentrano i tre poteri classici – del principio di legalità e di
quello democratico. Da qui, la domanda alla quale proverò a dare
risposta in questa mia relazione, e cioè: le A.A.I. sono compatibili
con il sistema costituzionale vigente? Ovvero, da dove traggono il
loro fondamento costituzionale? E poi, è vero oppure no che non
importa inserire le A.A.I. nella costituzione formale, quando sono a
pieno titolo nella costituzione materiale?
2.- Una tesi è
quella riferita alle materie che le A.A.I. regolano, che è
senz’altro materia costituzionale: la concorrenza per
l’Antitrust (art. 41 Cost.); la comunicazione per l’AGCOM
(art. 21 Cost.); lo sciopero per la Commissione di garanzia (art. 40
Cost.); la riservatezza per il Garante della Privacy (artt.
15 e 21 Cost.), e così via.
Tesi suggestiva ma debole. Infatti,
anche se le materie oggetto di regolazione delle A.A.I. sono
riconducibili a norme della costituzione, in quanto volte alla
tutela e allo sviluppo di principi costituzionali, non può certo
dirsi che la loro assenza determini un vulnus in organi
costituzionali o di rilevanza costituzionale. Non è la funzione che
assegna rilievo costituzionale all’organo: altrimenti andrebbe –
paradossalmente – estesa tale dignità costituzionale all’INPS o
all’INAIL, in quanto hanno lo scopo primario dell’assistenza e della
previdenza ex art. 38 Cost. Certo, le A.A.I. hanno il
carattere dell’indipendenza e pertanto, si sostiene, sono
immediatamente sottordinate alla costituzione e questo ne
determinerebbe l’elevazione stessa dal rango ordinario al rango
costituzionale. Ammesso e non concesso, questo rilievo deve fare i
conti con l’assenza di canonizzazione in sede costituzionale, sia
dello status di indipendenza, sia delle funzioni di rilievo
costituzionale. Che non può certo essere riempita in via
interpretativa, piuttosto occorre una revisione della costituzione
volta a dare riconoscimento alle A.A.I.
E’ questo il punto. La
copertura costituzionale risulta necessaria anche per giustificare
la deroga al principio della responsabilità ministeriale di cui
all’art. 95 Cost. E poi, vorrà pur dire qualcosa se il legislatore
della revisione costituzionale in due recenti tentativi di innovare
la costituzione – e mi riferisco alla commissione bicamerale D’Alema
e alla riforma costituzionale del 2006 poi cancellata dal voto
referendario – ha previsto l’inserimento in costituzione delle
A.A.I., evidentemente al fine così di colmare un vuoto e dare così
esplicita legittimazione costituzionale. Prendiamo quanto prevedeva
la riforma costituzionale del 2006, che introduceva l’art. 98 bis così concepito: «Per lo svolgimento di attività di
garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti
dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi
dell’art. 117 secondo comma, la legge approvata ai sensi dell’art.
70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti,
stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le
condizioni di indipendenza. Le Autorità riferiscono alle Camere sui
risultati delle attività svolte». E poi, il “nuovo” art. 87 Cost.,
attribuiva al Presidente della Repubblica la nomina dei Presidenti
delle A.A.I., sentiti i Presidenti delle due Camere.
Formula
costituzionale sia pure scarna ma essenziale nella sua finalità:
costituzionalizzazione dell’autorità indipendente come schema
organizzativo derogatorio al principio della responsabilità
ministeriale e allo stesso principio del controllo parlamentare
sull’amministrazione; attività di referto alle Camere, che fornisce
elementi per la valutazione della condotta dell’amministrazione e
offre suggerimenti per interventi legislativi; determinazione
dell’indipendenza per il tramite dei criteri specificati, quali la
durata del mandato, i requisiti di eleggibilità, la nomina dei
Presidenti delle A.A.I.; infine, la determinazione dei fini
attraverso lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in
materia di diritti di libertà garantiti dalla
Costituzione.
3.- Altra tesi relativa al presupposto
fondamento costituzionale delle A.A.I. è quella comunitaria. Cioè
che le A.A.I., che operano nel nostro ordinamento, si ricollegano a
direttive o a specifici regolamenti della UE (fatta eccezione, però,
per la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sul
diritto di sciopero e l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori). Spostare, per così dire, il fondamento delle
A.A.I. nel diritto comunitario, al punto come è stato scritto da
Merusi, che le A.A.I. non sarebbero organi dello Stato ma piuttosto
«enti autarchici delle federazione europea», ebbene, mi sembra che
provi troppo. Primo, perché si assume la tesi che il diritto
comunitario, e nello specifico i Trattati, abbiano modificato la
costituzione nella parte relativa ai rapporti economici. Da qui
l’idea che le A.A.I. potrebbero ben rappresentare il sintomo di una
“transizione costituzionale” attuata mediante un processo di
revisione tacita della costituzione. Il che potrebbe essere anche
ritenuto esatto in punto di effettività ma non certo di legalità
costituzionale; anche a volere forzare oltremodo l’art. 117, comma
1, Cost. Punto secondo, non esiste un “modello” generale comunitario
di A.A.I., ma piuttosto diversi tipi, dai quali spetta
all’interprete estrapolare le caratteristiche comuni, senza
pretendere che siano essenziali e cogenti.
Si sostiene che quasi
tutti i poteri regolatori nascono da atti comunitari, da regolamenti
o direttive. D’accordo. Però, chiediamoci se il diritto comunitario
può imporre sull’ordinamento interno un polo di produzione normativa
sostanzialmente primario atipico, non previsto in costituzione e che
viola l’art. 1 Cost., perché crea un punto di fuga della
responsabilità politica e il principio democratico. Come ci dice da
anni la Corte costituzionale, il diritto comunitario è sì prevalente
nel nostro ordinamento ma non è una prevalenza assoluta perché è
condizionata dal rispetto dei principi fondamentali (i cd.
“controlimiti”).
Quindi, anche la tesi che le A.A.I. abbiano un
fondamento costituzionale derivato dal diritto comunitario ci appare
debole e non persuasiva.
4.- Le attribuzione delle A.A.I.
sono sintetizzate nella formula legislativa: «operano in piena
autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione». Neutralità e
indipendenza sono le due caratteristiche principali delle A.A.I.
Neutralità come indifferenza rispetto agli interessi in gioco;
indipendenza intesa come comportamento senza discriminazioni
arbitrarie nei confronti di tutti i soggetti dell’azione
amministrativa. L’indipendenza deve essere nei confronti della
politica così come delle imprese.
Certo, l’attribuzione di
funzioni neutrali richiede il rispetto di tre condizioni generali,
presenti negli ordinamenti di common law (ovvero i sistemi
che hanno dato i natali alle A.A.I.), e cioè: a) il potere pubblico
è attribuito solo se e nella misura in cui è strettamente necessario
per garantire il pieno esercizio della libertà tutelata; b) il
potere non consiste in una tutela di un interesse pubblico
tradizionalmente inteso, bensì quale strumento di garanzia del bene
comune, la quale risulta dalla composizione degli stessi interessi
individuali; c) lo spazio di regolazione neutrale richiede che il
contesto normativo in cui opera sia caratterizzato da un insieme di
regole poche, flessibili, chiare e stabili.
L’indipendenza, poi,
deve essere garantita dai criteri di nomina dei componenti delle
A.A.I. Questo è un aspetto significativo. L’indipendenza dei
componenti le A.A.I. è un elemento che deve essere valorizzato,
perché molte nomine, diciamocelo francamente, non hanno affatto
rispecchiato l’elemento della indipendenza, per tacere della
professionalità aggirata con l’anodina formula legislativa dello
”esperto”. A ciò si aggiunga la schizofrenica assegnazione in capo a
numerosi soggetti competenti per la nomina dei componenti delle
varie A.A.I.: dai presidenti di Camera e Senato al Governo e al
Parlamento previo parere vincolante delle commissioni parlamentari.
L’indipendenza delle Autorità passa anche e soprattutto attraverso i
suoi componenti, che provengono da esperienze politico parlamentari
o da incerta qualificazione professionale. Fin tanto che si ritiene
che le nomine siano un atto politico e non amministrativo, ciò
comporta che anche i parametri di competenza e indipendenza hanno
soltanto un valore indicativo e non vincolante in senso proprio. Sul
punto, direi che c’è ancora da lavorare. Si potrebbe introdurre il
metodo delle audizioni e della pubblicazione del curriculum del candidato. Sarebbe un significativo contributo alla trasparenza
e a una scelta maggiormente responsabile.
5.- Dare un
fondamento costituzionale alle A.A.I., e quindi inscriverle nel
testo della costituzione indicando compiti e funzioni, mi sembra un
intervento non più rinviabile. E l’obiezione che questo comporta un
procedimento complesso e aggravato quale quello della revisione
costituzionale non mi pare argomento decisivo. Primo, perché così
ragionando non si farebbero mia riforme costituzionali; secondo,
perché si potrebbe intervenire chirurgicamente, per così dire,
mirando solo a una revisione costituzionale che preveda
l’inserimento nella stessa delle A.A.I. e non a una “grande riforma”
dall’esito assai incerto e all’interno della quale ci sarebbe anche
la costituzionalizzazione delle A.A.I. Le riforme costituzionali
possono ben essere fatte in maniera puntuale e non in maniera
dilagante…
Insisto: le A.A.I. devono avere una loro
legittimazione costituzionale. Non un’elencazione di tutte le
A.A.I., ma piuttosto la costituzionalizzazione del principio, quindi
porre in costituzione il minimo indispensabile anche al fine di
bloccare la discrezionalità politica del legislatore e di lasciarla
aperta sul se e quando istituire nuove A.A.I.
Un ultimo punto
tutt’altro che secondario: elevare a livello costituzionale le
A.A.I. vuol dire altresì farle assumere quali poteri dello Stato in
grado, pertanto, di sollevare conflitto contro altri poteri dello
Stato. Legittimazione questa che venne respinta all’allora Garante
per la radiotelevisione in un decisione della Corte costituzionale
emanata nel 1996. Si pensi anche ai non infrequenti casi di
conflitti di competenza da Autorità ad Autorità, come per esempio
quello che vede contrapposta l’Antitrust con l’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici, che non ha un luogo di
soluzione, e che lo avrebbe nella Corte costituzionale laddove le
A.A.I. fossero costituzionalizzate.
Il riconoscimento
costituzionale delle A.A.I. offrirebbe a queste anche la possibilità
di sollevare questioni di legittimità costituzionale, assumendosi
quale giudice a quo nel processo
costituzionale.
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* Testo della relazione
tenuta al VI Convegno Nazionale della “Società Italiana degli
Studiosi del Diritto Civile” (SISDiC), dedicato a Tutela dei
diritti e “sistema” ordinamentale, e svoltosi a Capri il 31
marzo/1-2 aprile 2011.
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(pubblicato il
27.1.2012)
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