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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Sentenza 4 gennaio 2011 n. 8
Pres. Speranza, est. Restaino,
V.G. Brescia e altri (Avv. Di Modugno) c. M.I.U.R. e Università di Bari (Avvocatura dello Stato) (respinge).


1. Ammissione a corsi di laurea a numero chiuso – L. n. 264/99 - Necessità della graduatoria unica nazionale – Non sussiste – Discrezionalità della P.A. nella scelta del modello – Legittimità.

 

2. Ammissione a corsi di laurea a numero chiuso – L. n. 264/99 -Contestazione circa il numero dei posti programmati – Onere della prova in capo ai ricorrenti – Sussiste.

 

3. Ammissione a corsi di laurea a numero chiuso – L. n. 264/99 -Annullamento postumo di quesiti ritenuti errati – Non viola la par condicio dei partecipanti – Non travolge l’intero concorso.

1. La scelta di privilegiare la graduatoria di ciascuna università in esito al relativo procedimento selettivo rispetto alla possibilità di una unica graduatoria nazionale dalla quale attingere per consentire l’accesso ad una Facoltà a numero chiuso, ha natura altamente discrezionale e non appare manifestamente illogica posto che con essa si è inteso dare rilievo a profili logistici e pratici meglio gestibili, e che comunque tale sistema consente la selezione degli aspiranti più preparati e quindi più meritevoli.

 

2. In tema di contestazione circa il numero dei posti banditi dal singolo Ateneo è onere dei ricorrenti fornire elementi di maggiore specificità per consentire una verifica nel senso dagli stessi preteso in sede di giurisdizione amministrativa basata, come noto, su una regola di giudizio acquisitiva di atti dotati di valore probatorio per la sua definizione ma solo in presenza di motivi di ricorso dal ricorrente dispositivamente proposti e recanti anche minimi ma specifici e pertinenti riferimenti di effettiva e concreta incidenza per l’esito della domanda giudiziale.

 

3. L’eseguità numerica (solo due su ottanta) dei quesiti annullati, rivelatrice di una ritenuta incidenza di lieve entità sull’intero questionario delle domande che è stato considerato non intaccato (come se i quesiti annullati fossero stati di numero maggiore) nella sua idoneità selettiva dei concorrenti da ammettere alla iscrizione, i quali, in conseguenza dell’annullamento disposto in via generale per tutti, sono rimasti nella stessa condizione per quanto concerne la possibilità di esprimere le loro capacità sulla base dei quesiti non annullati.


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