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| n. 12-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA
PLENARIA - Sentenza 16 novembre 2011 n. 20
Pres. Trotta - Est.
Lipari
C.D. P. (Avv.D.M.Fecarotti) / CPGA (Avv.St.) e altri |
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1. Giurisdizione e competenza – Atti adottati da un
organo statale - Efficacia estesa all’intero territorio nazionale –
Controversia – Competenza inderogabile Tar Lazio – Sussiste.
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2. Giurisdizione e competenza – Competenza territoriale –
Mutamento per connessione – Ammissibilità – Ragioni.
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3. Giurisdizione e competenza – Competenza territoriale
dei TT.AA.RR. – Giudice territorialmente competente – Individuazione –
Criterio.
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1.La controversia avente per oggetto atti adottati da un
organo statale, aventi efficacia estesa all’intero territorio nazionale
(nel caso di specie, trattasi di impugnazione di due delibere del CPGA,
concernenti il regolamento interno del Consiglio e la fissazione dei
criteri per il conferimento delle funzioni di Presidente di Sezione
interna di TAR ) radica la competenza territoriale del TAR per il Lazio,
sede di Roma, senza che possa in alcun modo entrare in gioco il diverso
criterio della sede di servizio del pubblico dipendente. Infatti, nel caso
in cui il ricorso introduca più di una controversia, una delle quali
(isolatamente considerata) spettante alla competenza territoriale del TAR
periferico, e l’altra attribuita al TAR per il Lazio, sede di Roma, deve
essere conservata l’unità del giudizio, dinanzi al TAR per il Lazio, sede
di Roma, chiamato a conoscere della legittimità di atti di amministrazione
statale ad efficacia ultraregionale.
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2. Il codice del processo amministrativo, nel sancire il
nuovo principio della competenza territoriale sempre inderogabile, non ha
dettato alcuna specifica regola riguardante il mutamento della competenza
territoriale, per ragioni di connessione. Si deve ritenere, tuttavia, che
assuma portata generale il principio della concentrazione del giudizio
dinanzi allo stesso giudice, che realizzi i valori della effettività della
tutela e della ragionevole durata del processo. Infatti, l’esigenza di
assicurare l’unitarietà del processo è confermata dalla previsione
dell’articolo 32 c.p.a., secondo cui “è sempre possibile nel giudizio il
cumulo di domande connesse, proposte in via principale o incidentale”.
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3. Qualora le diverse domande proposte, isolatamente
considerate, appartengono alla competenza di diversi TAR, per individuare
il giudice territorialmente competente possono trovare applicazione i
principi del processo civile in materia e, in particolare, l’articolo 34,
rubricato “Accertamenti incidentali”, secondo cui “il giudice, se per
legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con
efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per
materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la
causa a quest’ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la
riassunzione della causa davanti a lui”.
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