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n. 9-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE III
- Sentenza 14 settembre 2011 n. 5129
Pres. Lignani - Est. Palanza
Ministero dell’Interno (Avv.St.) / C.N., L.N., D.L., D.M., P.D.,B.A.,
B.I., R.S., S.M.,F.I., C.M |
Provvedimento amministrativo – Misure di prevenzione –
Daspo – Interdizione manifestazioni sportive – Estensione divieto – Luoghi
di sosta e transito tifosi- Legittimità – Fattispecie
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In materia di provvedimenti del Questore concernenti il
divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche
(c.d. Daspo), è legittimo il provvedimento che estende la latitudine del
divieto e appaia generico nella sua formulazione letterale, qualora le
limitazioni di libertà che ne derivano appaiano ben definite e
proporzionate in rapporto alla tipologia e gravità dei comportamenti posti
in essere e alla pericolosità di quelli che s’intendono prevenire e
reprimere (nel caso di specie, il provvedimento disponeva il divieto di
accesso ai luoghi ove si svolgano manifestazioni sportive nazionali e
internazionali, comprese le amichevoli e le partite della nazionale
italiana, nonché di accesso a quei luoghi interessati alla sosta, al
transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle
manifestazioni medesime, ivi comprese le stazioni ferroviarie, gli
autogrill, gli aeroporti per una durata variabile da 1 a 3 anni, a seconda
della responsabilità di ciascuno degli autori dei disordini).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7749 del
2007, proposto da:
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Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via
dei Portoghesi, 12; Questura di Alessandria;
contro
Catanzaro Nicola, Lo Preiato Nicola,
Deambrogio Lorenzo, Donnis Matteo, Cimini Matteo, Piccinino Danilo, Buzzi
Alessandro, Bernardi Ivan, Rizzo Salvatore, Sarzano Mario, Fasano Ivano,
Chiecchio Massimiliano;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA -
BOLOGNA: SEZIONE I n. 00334/2007, resa tra le parti, concernente DIVIETO
DI ACCEDERE ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2011 il
Cons. Alessandro Palanza e udito
per la parte appellante l’avvocato
dello Stato Melillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il Ministero dell’interno, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha proposto appello avverso
la sentenza del T.A.R. dell’Emilia Romagna che ha accolto il ricorso di
primo grado per l’annullamento del decreto con il quale il Questore di
Alessandria aveva disposto, nei confronti dei ricorrenti, il divieto di
accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive nazionali ed
internazionali, comprese le amichevoli e le partite della nazionale
italiana, nonché di accesso a quei luoghi interessati alla sosta, al
transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle
manifestazioni medesime, ivi comprese le stazioni ferroviarie, gli
autogrill, gli aeroporti per una durata variabile da uno a tre anni, a
seconda della responsabilità di ciascuno degli autori dei disordini, a
decorrere dalla notifica del provvedimento.
2. - Il T.A.R. ha
accolto il ricorso rilevando, in particolare, che la disciplina prevista
dall’articolo 6 della legge n. 401/1989 prevede che il divieto di accesso
non può avere portata indeterminata, ma deve essere circoscritto alle
competizioni sportive ed ai luoghi specificamente indicati dall’Autorità
di Polizia.
Devono, in questa prospettiva, almeno essere indicati: il
campionato di calcio, la squadra di riferimento o le partite ad essa
relative e i luoghi di sosta o di transito che possono essere interessati
da tali manifestazioni.
La mancanza di tali elementi determina
l’illegittimità del provvedimento impugnato che, riferendosi a tutte le
manifestazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che si
svolgono sul territorio nazionale e a tutti i luoghi di sosta, di transito
e di trasporto connessi a quest’ultimi, si rivela sostanzialmente
indeterminato e dunque non conforme al contenuto della previsione
normativa applicata.
3. - L’Amministrazione appellante contesta
tali statuizioni, rilevando che dal contesto del provvedimento si deduce
con evidenza che il provvedimento si riferisce alle manifestazioni
sportive relative alle attività e ai luoghi facilmente identificabili
presso i quali si determino rilevanti afflussi di tifosi. Si sottolinea
inoltre che la misura cautelare è ampia, ma proporzionata alla
pericolosità dei comportamenti che intende prevenire.
4. -
L’istanza cautelare avanzata dall’appellante è stata accolta con ordinanza
della VI Sezione n. 5784 del 7 novembre 2007, motivata dalla valutazione
che il provvedimento impugnato appare ampio, ma non certo indeterminato,
posto che se ne evince la tipologia di manifestazioni sportive interessate
dal divieto di accesso e, in via di interpretazione logico-sistematica
(anche alla luce della ratio del divieto), la delimitazione dei
luoghi che ne sono oggetto.
5. - Gli appellati non si sono
costituiti.
6. - La causa è passata in decisione all’udienza del
10 giugno 2011.
7. - Il Collegio giudica l’appello fondato in base
alle seguenti considerazioni.
7.1 - Va rilevato preliminarmente come
anche la sentenza del TAR che ha accolto il ricorso riconosca che nel
comportamento dei ricorrenti si riscontrano i presupposti per l’adozione
delle misure previste dall’articolo 6 della legge n. 401/1989.
7.2. -
Il provvedimento impugnato è validamente motivato e anche la sua portata
può essere correttamente interpretata alla luce delle relative
motivazioni. Va infatti considerato il contesto in cui il provvedimento è
stato adottato e la corrispondente terminologia utilizzata che consente
agevolmente di individuare il tipo di manifestazioni sportive alle quali
ci si riferisce. Si tratta evidentemente di quelle manifestazioni nelle
quali si verificano rilevanti afflussi di tifosi e di quei luoghi ove
questi si affollano con modalità che sono a tutti note e che si verificano
con assoluta prevalenza in caso di manifestazioni sportive riguardanti il
campionato di calcio o altri analoghi campionati in cui sono spesso
presenti tifoserie organizzate.
D’altra parte, esaminando la copiosa
casistica che emerge dai numerosi ricorsi presentati in questa specifica
materia (e in genere respinti) si nota che i comportamenti violenti o
comunque offensivi, minacciosi, antisportivi da parte dei sedicenti tifosi
non sono una triste prerogativa dei campionati professionistici delle
serie superiori, ma si verificano con preoccupante frequenza anche nei
campionati dilettantistici, a volte anche in occasione di incontri
“amichevoli” e persino ad opera di genitori esagitati che assistono a
partite fra dilettanti minorenni. Inoltre, com’è noto, episodi anche molto
gravi si verificano non solo nel corso delle partite e quindi sotto
l’effetto delle emozioni che possono essere scatenate da ciò che avviene
in campo, ma anche al di fuori degli stadi, ben prima dell’inizio degli
incontri e addirittura durante i viaggi di trasferimento dei sostenitori
della squadra ospite (in queste ultime circostanze le violenze possono
essere occasionate persino da fortuiti incontri con sostenitori di squadre
“terze” ossia diverse dagli avversari che scenderanno in campo). Non
mancano episodi di gratuite violenze sulle cose, ad esempio con rilevanti
danneggiamenti dei mezzi di trasporto pubblico, in nome di passione
cosiddetta sportiva.
Tutto ciò dimostra non solo la rilevanza
quantitativa, oltre che qualitativa del fenomeno, ma anche che la
latitudine del divieto e l’apparente genericità della sua formulazione
sono ben giustificate.
7.3. - Alla luce della predetta considerazione
il provvedimento appare sufficientemente determinato, nonostante
l’ampiezza della sua formulazione letterale. Le limitazioni di libertà che
ne derivano appaiono quindi ben definite e proporzionate in rapporto alla
tipologia e gravità dei comportamenti posti in essere e alla pericolosità
di quelli che si intendono prevenire e reprimere.
7.4. - Così inteso,
il provvedimento appare conforme alla ratio che ispira le
disposizioni dell’art.6 della legge n. 401 del 1989 e deve dunque
considerarsi pienamente legittimo.
8. – Sulla base delle predette
argomentazioni l’appello deve essere accolto.
9. - Si ravvisano
giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, accoglie
l 'appello e, per l'effetto, respinge il
ricorso presentato in primo grado.
Spese per entrambi i gradi di
giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 10 giugno 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Salvatore Cacace,
Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri,
Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2011
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