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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE III - Sentenza 14 settembre 2011 n. 5129
Pres. Lignani - Est. Palanza
Ministero dell’Interno (Avv.St.) / C.N., L.N., D.L., D.M., P.D.,B.A., B.I., R.S., S.M.,F.I., C.M


Provvedimento amministrativo – Misure di prevenzione – Daspo – Interdizione manifestazioni sportive – Estensione divieto – Luoghi di sosta e transito tifosi- Legittimità – Fattispecie

 

 

In materia di provvedimenti del Questore concernenti il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche (c.d. Daspo), è legittimo il provvedimento che estende la latitudine del divieto e appaia generico nella sua formulazione letterale, qualora le limitazioni di libertà che ne derivano appaiano ben definite e proporzionate in rapporto alla tipologia e gravità dei comportamenti posti in essere e alla pericolosità di quelli che s’intendono prevenire e reprimere (nel caso di specie, il provvedimento disponeva il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgano manifestazioni sportive nazionali e internazionali, comprese le amichevoli e le partite della nazionale italiana, nonché di accesso a quei luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, ivi comprese le stazioni ferroviarie, gli autogrill, gli aeroporti per una durata variabile da 1 a 3 anni, a seconda della responsabilità di ciascuno degli autori dei disordini).

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 7749 del 2007, proposto da:

 

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Alessandria;

contro



Catanzaro Nicola, Lo Preiato Nicola, Deambrogio Lorenzo, Donnis Matteo, Cimini Matteo, Piccinino Danilo, Buzzi Alessandro, Bernardi Ivan, Rizzo Salvatore, Sarzano Mario, Fasano Ivano, Chiecchio Massimiliano;

per la riforma



della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00334/2007, resa tra le parti, concernente DIVIETO DI ACCEDERE ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2011 il Cons. Alessandro Palanza e udito
per la parte appellante l’avvocato dello Stato Melillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.- Il Ministero dell’interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. dell’Emilia Romagna che ha accolto il ricorso di primo grado per l’annullamento del decreto con il quale il Questore di Alessandria aveva disposto, nei confronti dei ricorrenti, il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, comprese le amichevoli e le partite della nazionale italiana, nonché di accesso a quei luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, ivi comprese le stazioni ferroviarie, gli autogrill, gli aeroporti per una durata variabile da uno a tre anni, a seconda della responsabilità di ciascuno degli autori dei disordini, a decorrere dalla notifica del provvedimento.

2. - Il T.A.R. ha accolto il ricorso rilevando, in particolare, che la disciplina prevista dall’articolo 6 della legge n. 401/1989 prevede che il divieto di accesso non può avere portata indeterminata, ma deve essere circoscritto alle competizioni sportive ed ai luoghi specificamente indicati dall’Autorità di Polizia.
Devono, in questa prospettiva, almeno essere indicati: il campionato di calcio, la squadra di riferimento o le partite ad essa relative e i luoghi di sosta o di transito che possono essere interessati da tali manifestazioni.
La mancanza di tali elementi determina l’illegittimità del provvedimento impugnato che, riferendosi a tutte le manifestazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che si svolgono sul territorio nazionale e a tutti i luoghi di sosta, di transito e di trasporto connessi a quest’ultimi, si rivela sostanzialmente indeterminato e dunque non conforme al contenuto della previsione normativa applicata.

3. - L’Amministrazione appellante contesta tali statuizioni, rilevando che dal contesto del provvedimento si deduce con evidenza che il provvedimento si riferisce alle manifestazioni sportive relative alle attività e ai luoghi facilmente identificabili presso i quali si determino rilevanti afflussi di tifosi. Si sottolinea inoltre che la misura cautelare è ampia, ma proporzionata alla pericolosità dei comportamenti che intende prevenire.

4. - L’istanza cautelare avanzata dall’appellante è stata accolta con ordinanza della VI Sezione n. 5784 del 7 novembre 2007, motivata dalla valutazione che il provvedimento impugnato appare ampio, ma non certo indeterminato, posto che se ne evince la tipologia di manifestazioni sportive interessate dal divieto di accesso e, in via di interpretazione logico-sistematica (anche alla luce della ratio del divieto), la delimitazione dei luoghi che ne sono oggetto.

5. - Gli appellati non si sono costituiti.

6. - La causa è passata in decisione all’udienza del 10 giugno 2011.

7. - Il Collegio giudica l’appello fondato in base alle seguenti considerazioni.
7.1 - Va rilevato preliminarmente come anche la sentenza del TAR che ha accolto il ricorso riconosca che nel comportamento dei ricorrenti si riscontrano i presupposti per l’adozione delle misure previste dall’articolo 6 della legge n. 401/1989.
7.2. - Il provvedimento impugnato è validamente motivato e anche la sua portata può essere correttamente interpretata alla luce delle relative motivazioni. Va infatti considerato il contesto in cui il provvedimento è stato adottato e la corrispondente terminologia utilizzata che consente agevolmente di individuare il tipo di manifestazioni sportive alle quali ci si riferisce. Si tratta evidentemente di quelle manifestazioni nelle quali si verificano rilevanti afflussi di tifosi e di quei luoghi ove questi si affollano con modalità che sono a tutti note e che si verificano con assoluta prevalenza in caso di manifestazioni sportive riguardanti il campionato di calcio o altri analoghi campionati in cui sono spesso presenti tifoserie organizzate.
D’altra parte, esaminando la copiosa casistica che emerge dai numerosi ricorsi presentati in questa specifica materia (e in genere respinti) si nota che i comportamenti violenti o comunque offensivi, minacciosi, antisportivi da parte dei sedicenti tifosi non sono una triste prerogativa dei campionati professionistici delle serie superiori, ma si verificano con preoccupante frequenza anche nei campionati dilettantistici, a volte anche in occasione di incontri “amichevoli” e persino ad opera di genitori esagitati che assistono a partite fra dilettanti minorenni. Inoltre, com’è noto, episodi anche molto gravi si verificano non solo nel corso delle partite e quindi sotto l’effetto delle emozioni che possono essere scatenate da ciò che avviene in campo, ma anche al di fuori degli stadi, ben prima dell’inizio degli incontri e addirittura durante i viaggi di trasferimento dei sostenitori della squadra ospite (in queste ultime circostanze le violenze possono essere occasionate persino da fortuiti incontri con sostenitori di squadre “terze” ossia diverse dagli avversari che scenderanno in campo). Non mancano episodi di gratuite violenze sulle cose, ad esempio con rilevanti danneggiamenti dei mezzi di trasporto pubblico, in nome di passione cosiddetta sportiva.
Tutto ciò dimostra non solo la rilevanza quantitativa, oltre che qualitativa del fenomeno, ma anche che la latitudine del divieto e l’apparente genericità della sua formulazione sono ben giustificate.
7.3. - Alla luce della predetta considerazione il provvedimento appare sufficientemente determinato, nonostante l’ampiezza della sua formulazione letterale. Le limitazioni di libertà che ne derivano appaiono quindi ben definite e proporzionate in rapporto alla tipologia e gravità dei comportamenti posti in essere e alla pericolosità di quelli che si intendono prevenire e reprimere.
7.4. - Così inteso, il provvedimento appare conforme alla ratio che ispira le disposizioni dell’art.6 della legge n. 401 del 1989 e deve dunque considerarsi pienamente legittimo.

8. – Sulla base delle predette argomentazioni l’appello deve essere accolto.

9. - Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie
l 'appello e, per l'effetto, respinge il ricorso presentato in primo grado.
Spese per entrambi i gradi di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2011





 

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