Giustizia Amministrativa - on line
 
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CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - Ordinanza 5 maggio 2011 n. 6
Pres. de Lise – Est. Dell'Utri
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca E ALTRI (Avv. Stato) c/ C. F.


1. Giustizia amministrativa – C.P.A. – Competenza territoriale – Natura

 

2. Giustizia amministrativa – Nuova disciplina competenza – Applicabilità – Presupposto – Processi instaurati in vigenza C.P.A. – Necessità

 

3. Giustizia amministrativa – Processi – Regolamento competenza – Proposizione – Termine disciplina previgente – In corso – Conseguenze

 

4. Atto amministrativo – Delibere ministeriali – Efficacia – Estesa a tutto il territorio – Conseguenze – Impugnazione – Competenza Tar Lazio – Sussiste – Impugnazione ulteriori atti con efficacia locale – Irrilevanza

1. Con il codice del processo amministrativo, la disciplina della competenza ed il rilievo dell’incompetenza è radicalmente mutato, improntandosi a principi di inderogabilità, rilevabilità anche d’ufficio, proponibilità con specifico motivo d’appello, mentre le regole pregresse prevedevano la rilevabilità dell’incompetenza solo a istanza di parte, con regolamento c.d. di tipo preventivo soggetto a tempi ristrettissimi.

 

2. La nuova disciplina della competenza, ivi compresi i modi di rilevabilità dell’incompetenza di cui all’art. 15 c.p.a., è applicabile solo ai processi instaurati sotto la vigenza del c.p.a., dovendosi intendere “instaurati” i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la “proposizione del ricorso”.

 

3. In tema di giustizia amministrativa, con riferimento ai processi in relazione ai quali sia ancora in corso il termine per la proposizione del regolamento di competenza secondo la disciplina previgente all’attuale codice del processo amministrativo, in ossequio al disposto dell’art. 2 delle disposizioni transitorie di cui all’allegato III al c.p.a., si deve ammettere l’esercizio del potere nei limiti temporali a suo tempo previsti.

 

4. Le ordinanze ministeriali consistono in atti a contenuto generale emessi da organo centrale dello Stato, destinati a valere per tutto il territorio nazionale, dunque aventi efficacia non limitata ad un determinato ambito territoriale. Conseguentemente sussiste la competenza del Tar Lazio ex art. 3, co. 3, prima parte, della L. 1034/1971 – limitatamente ai processi instaurati anteriormente all’entrata in vigore del C.P.A – nel caso in cui si impugni un’ordinanza ministeriale, risultando irrilevante che unitamente ad essa si siano impugnati atti destinati ad avere efficacia in un determinato ambito territoriale, promananti da organi con sede nella circoscrizione di un T.A.R. periferico.


N. 00006/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00032/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 32 di A.P. del 2011, proposto da:

Ministero dell'istruzione dell'università' e della ricerca, Direzione scolastica generale regionale per la Sicilia e Centro servizi amministrativi di Catania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, per legge domiciliati in Palermo, via Vecchia Ognina n. 149, ed in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro



Concettina Furnari;

per regolamento di competenza



sull’ordinanza collegiale del T.A.R. SICILIA - SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE II n. 00605/2011, resa tra le parti, concernente REGOLAMENTO DI COMPETENZA (SU ISTANZA DI PARTE TRASMESSO DAL TAR EX ART.31 L.1034/71) - ESCLUSIONE DA FREQUENZA CORSO E SESSIONE RISERVATA ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO

Visto il regolamento di competenza chiesto da Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, Direzione scolastica generale regionale per la Sicilia e Centro servizi amministrativi di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 maggio 2011 il Cons. Angelica Dell'Utri; nessuno presente per le parti;

1.- Con il ricorso di primo grado notificato il 14 marzo 2002 la signora Concettina Furnari ha impugnato davanti al T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, il silenzio-rigetto maturato sul suo ricorso gerarchico proposto in data 16 ottobre 2001 avverso il provvedimento 2 ottobre 2001 n. 1778 del Provveditore agli studi di Catania, col quale è stata esclusa dalla frequenza del corso e dalla sessione riservata di esami di abilitazione all’insegnamento relativamente all’ambito disciplinare K04A (classi di concorso A043 e A050), ogni altro presupposto e connesso, tra cui il detto provvedimento ed “occorrendo” l’art. 1 dell’O.M. 2 gennaio 2001 n. 1, nonché con successivi motivi aggiunti il decreto 17 giugno 2002 n. 3499/C7/02 dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, di reiezione espressa del ricorso gerarchico.
L’esclusione della ricorrente è stata pronunciata per mancanza del requisito di 360 giorni di effettivo servizio alla data del 27 aprile 2000 (anziché alla data del 22 marzo 2001, di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione), fissata dall’art. 1 della citata ordinanza ministeriale in conformità al disposto dell’art. 6 bis della legge 27 ottobre 2000 n. 306.
La reiezione del ricorso gerarchico si basa sull’inapplicabilità delle norme generali in materia di concorsi, stante il carattere transitorio, eccezionale e derogatorio della precitata norma di legge, applicata pedissequamente dall’ordinanza ministeriale.
Con ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 31 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, notificato il 26 aprile 2002 e depositato davanti al T.A.R. in data 2 maggio seguente, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la Direzione scolastica regionale per la Sicilia ed il Centro servizi amministrativi di Catania hanno chiesto che sia dichiarata la competenza del T.A.R. per il Lazio ai sensi dell’art. 3, co. 3, della citata legge n. 1034 del 1971, giacché l’O.M. impugnata è stata emanata da Autorità centrale dello Stato, avente sede in Roma, ed esplica efficacia su tutto il territorio nazionale.
Con ordinanza 15 marzo 2011 n. 605 il T.A.R., rilevata l’applicabilità alla fattispecie delle norme non del codice del processo amministrativo, bensì della stessa legge n. 1034 del 1971 (c.d. legge T.A.R.) in ragione dell’epoca della proposizione del regolamento, nonché la mancata adesione di parte ricorrente al medesimo regolamento, ha ritenuto quest’ultimo non manifestamente infondato ed ha, perciò, disposto la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato.
Assegnata l’istanza dell’Amministrazione all’Adunanza plenaria, nella composizione integrata prevista dall’art. 10, co. 3, del d.lgs. 24 dicembre 2003 n. 373, all’odierna camera di consiglio è stata posta in decisione.
2.- Ciò posto, vanno condivise le conclusioni raggiunte dal T.A.R.
2.1.- Preliminarmente, va dato atto dell’applicabilità al caso in esame della normativa di cui alla legge n. 1034 del 1971, tenuto conto dell’epoca della proposizione del ricorso e del regolamento.
In tema di applicabilità o meno del nuovo regime di competenza/incompetenza introdotto col detto codice del processo amministrativo, con la recentissima ordinanza 7 marzo 2011 n. 1 questa Adunanza plenaria ha osservato che la disciplina della competenza ed il rilievo dell’incompetenza è radicalmente mutato con la sopravvenuta normativa, improntata a principi di inderogabilità, rilevabilità anche d’ufficio, proponibilità con specifico motivo d’appello, mentre le regole pregresse prevedevano la rilevabilità dell’incompetenza solo a istanza di parte, con regolamento c.d. di tipo preventivo soggetto a tempi ristrettissimi. Di qui l’insorgere del problema interpretativo, di diritto transitorio o intertemporale, concernente l’applicabilità dell’una o dell’altra disciplina. Ed a tale problema, in assenza di disposizioni specifiche del c.p.a. (a parte l’art. 2 dell’all. III), è stata data soluzione essenzialmente mediante applicazione dell’art. 11, co. 1, delle disposizioni del codice civile sulla legge in generale, ai sensi del quale “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”, costituente espressione del principio generale dell’ordinamento secondo cui ciascun fatto è assoggettato alla normativa del tempo in cui esso si verifica (tempus regit actum); principio cui, peraltro, il legislatore può derogare, conformemente alla regola della successione delle leggi nel tempo e salve le ipotesi di cui all’art. 25, co. 2, della Costituzione.
E’ stato perciò ritenuto che la nuova disciplina della competenza, ivi compresi i modi di rilevabilità dell’incompetenza di cui all’art. 15 c.p.a., sia applicabile solo ai processi instaurati sotto la sua vigenza, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (16 settembre 2010), dovendosi intendere “instaurati” i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la “proposizione del ricorso” (cfr. Corte cost. 26 maggio 2005 n. 213).
E’ stato altresì ritenuto che, in caso di processi in relazione ai quali sia ancora in corso il termine per la proposizione del regolamento di competenza secondo la previgente disciplina (tenendo conto ovviamente anche della sospensione dei termini nel periodo feriale), in ossequio al disposto dell’art. 2 delle disposizioni transitorie di cui all’allegato III al c.p.a. (cennato sopra) si debba ammettere l’esercizio del potere nei limiti temporali a suo tempo previsti.
2.2.- Alla stregua dei suesposti principi, che qui vanno ribaditi, nella specie non può che farsi riferimento alle disposizioni della legge n. 1034 del 1971, vigente al momento della presentazione dell’istanza per regolamento di competenza; tanto a maggior ragione ove si consideri che l’art. 2 dell’allegato III al c.p.a. (cennato sopra) prevede l’ultrattività delle norme previgenti anche per i termini ancora in corso alla data di entrata in vigore del codice.
Alla stregua di tali disposizioni la stessa istanza risulta ritualmente e tempestivamente introdotta, essendo stata correttamente notificata al domicilio eletto della ricorrente e proposta dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania ben entro il prescritto termine di venti giorni dalla costituzione della parte in giudizio o, comunque, di settanta giorni dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio.
3.- Come anticipato, nel merito il regolamento è fondato.
Come si è detto, negli atti impugnati in primo grado è ricompreso – sia pure “occorrendo” - l’art. 1 della menzionata O.M. 2 gennaio 2001 n. 1, al quale si sono conformati gli atti individuali.
In primo luogo, è irrilevante che l’impugnativa sia svolta in via subordinata ed eventuale ad una determinata interpretazione, giacché la medesima impugnativa determina comunque una situazione di inscindibilità processuale.
In secondo luogo, non v’è dubbio che l’ordinanza consista in un atto a contenuto generale emesso da organo centrale dello Stato, destinato a valere per tutto il territorio nazionale, dunque avente efficacia non limitata all’ambito territoriale della Regione Siciliana, con la conseguenza che si rende applicabile il disposto dell’art. 3, co. 3, prima parte, della ripetuta legge n. 1034 del 1971.
Parimenti indubbio è che quando, come nella specie, un siffatto provvedimento sia impugnato unitamente agli atti destinati ad avere efficacia in un determinato ambito territoriale, promananti da organi periferici con sede nella circoscrizione di altro T.A.R., il ricorso resti in ogni caso attratto nella competenza del T.A.R. per il Lazio.
Né evidentemente è utilizzabile il criterio di riparto della competenza del c.d. ‘foro speciale’ dell’impiego alla dipendenze di pubbliche amministrazioni, posto dal co. 2, dello stesso art. 3, coincidente con la sede di servizio dell’impiegato, dal momento che non ricorre la corrispondente ipotesi della controversia riguardante pubblici dipendenti, vertendosi in tema di ammissione/esclusione dalla partecipazione alla frequenza del corso ed alla sessione riservata di esami di abilitazione all’insegnamento, ossia di procedura per il conseguimento di un titolo presupposto all’instaurazione di quel rapporto di impiego pubblico alla quale in ultima analisi la ricorrente aspira; procedura che non si colloca, dunque, nel contesto di altro eventuale rapporto precario di impiego pubblico in ipotesi in essere.
Conclusivamente, l’istanza deve essere accolta.
4.- Le spese della presente fase incidentale seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell’epoca di proposizione del ricorso di primo grado.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sul regolamento di competenza in epigrafe, lo accoglie e dichiara competente il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma.
Condanna la ricorrente signora Concettina Furnari al pagamento, in favore delle Amministrazioni istanti, delle spese della presente fase processuale, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pasquale de Lise, Presidente del Consiglio di Stato
Giancarlo Coraggio, Presidente di Sezione
Riccardo Virgilio, Presidente di Sezione
Gaetano Trotta, Presidente
Stefano Baccarini, Presidente
Pier Luigi Lodi, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Marco Lipari, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Gabriele Carlotti, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2011



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