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| n. 4-2011 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA
PLENARIA - Sentenza 7 aprile 2011 n. 4
Pres. De Lise, est.
Lipari
Site Spa (Avv. L. Mariano, P. Quinto) c. Ferrovie del Sud Est e
Servizi Automobilistici Srl (Avv. L. Ancora, A. R. Schiano) e altri |
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1) Processo amministrativo – Ricorso principale ed
incidentale – Ordine di esame – Ricorso incidentale – Esame prioritario –
Necessità – Anche in caso di gare con due soli partecipanti - Eccezioni
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2) Processo amministrativo – Ricorso – Legittimazione
attiva – Interesse strumentale all’accoglimento – Distinzione -
Conseguenze
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3) Contratti della P.A. – Controversie – Legittimazione
attiva – Presupposti – Partecipazione alla gara – Necessità - Eccezioni
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4) Contratti della P.A. – Gara – Indizione – Impugnazione
– Legittimazione attiva – Condizioni
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5) Contratti della P.A. – Gara - Controversie –
Legittimazione attiva – Presupposti – Partecipazione alla gara – In caso
di riscontro di cause d’esclusione - Insufficienza – Conseguenza – Carenza
di legittimazione al ricorso
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6) Contratti della P.A. – Gara – Partecipazione –
Requisiti generali e speciali – Possesso – Sin dalla data di scadenza del
bando e per tutta la durata della procedura- Necessità
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1) Il ricorso incidentale, diretto a contestare la
legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura della sua
ammissione alla procedura di gara, deve essere sempre esaminato
prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale alleghi
l’interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura. Detta
priorità logica sussiste indipendentemente dal numero dei partecipanti
alla procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente
incidentale e dalle richieste formulate dall’amministrazione resistente.
L’esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di
economia processuale, qualora sia evidente la sua infondatezza,
inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità.
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2) La titolarità di una posizione sostanziale
differenziata che abilita un determinato soggetto all’esercizio
dell’azione (legittimazione al ricorso) si distingue dall’utilità
ricavabile dall’accoglimento della domanda di annullamento (interesse al
ricorso), anche prescindendo dal carattere “finale” o “strumentale” di
tale vantaggio. La legittimazione al ricorso presuppone il riconoscimento
della esistenza di una situazione giuridica attiva, protetta
dall’ordinamento, riferita ad un bene della vita oggetto della funzione
svolta dall’amministrazione o da un soggetto ad essa equiparato. Al
contrario, in sé considerata, la semplice possibilità di ricavare dalla
invocata decisione di accoglimento una qualche utilità pratica, indiretta
ed eventuale, non dimostra la sussistenza della posizione legittimante né
risulta idonea a determinare, da sola, il riconoscimento di una situazione
differenziata, fondante la legittimazione al ricorso.
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3) Nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
la legittimazione al ricorso deve essere correlata ad una situazione
differenziata, in modo certo, per effetto della partecipazione alla stessa
procedura oggetto di contestazione, salvi i casi nei quali il soggetto
contesti, in radice, la scelta della stazione appaltante di indire la
procedura, oppure l’operatore economico “di settore” contesti un
“affidamento diretto” o senza gara, oppure venga contestata una clausola
del bando “escludente”, in relazione alla illegittima previsione di
determinati requisiti di qualificazione. Al di fuori di tali ipotesi
tassative, resta fermo il principio secondo il quale la legittimazione al
ricorso, nelle controversie riguardanti l’affidamento dei contratti
pubblici, spetti esclusivamente ai soggetti partecipanti alla gara, poiché
solo tale qualità si connette all’attribuzione di una posizione
sostanziale differenziata e meritevole di tutela. In questa veste, il
ricorrente che ha partecipato legittimamente alla gara può far valere
tanto un interesse “finale” al conseguimento dell’appalto affidato al
controinteressato, quanto, in via alternativa (e normalmente subordinata)
l’interesse “strumentale” alla caducazione dell’intera gara e alla sua
riedizione (sempre che sussistano, in concreto, ragionevoli possibilità di
ottenere l’utilità richiesta).
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4) La legittimazione del soggetto che impugna la
decisione di indire una gara è ammessa nei soli casi in cui questi
dimostri, comunque, una adeguata posizione differenziata, costituita, per
esempio, dalla titolarità di un rapporto incompatibile con il nuovo
affidamento contestato.
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5) La mera partecipazione (di fatto) alla gara non è
sufficiente per attribuire la legittimazione al ricorso. La situazione
legittimante costituita dall’intervento nel procedimento selettivo,
infatti, deriva da una qualificazione di carattere normativo, che postula
il positivo esito del sindacato sulla ritualità dell’ammissione del
soggetto ricorrente alla procedura selettiva. Pertanto, la definitiva
esclusione o l’accertamento della illegittimità della partecipazione alla
gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione
sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura
selettiva.
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6) Nelle gare di appalto i requisiti generali e speciali
devono essere posseduti non solo alla data di scadenza del bando, ma anche
al momento della verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante
e al momento dell’aggiudicazione sia provvisoria che definitiva.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza
Plenaria)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
a) sul ricorso n. 3321/2010, proposto da:
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Site Spa in proprio e nella qualità di mandataria
dell’ATI con Rti - Ducati Sistemi Spa, Rti - Balfour Beatty Rail Spa, Rti
- Armafer Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Mariano, Pietro
Quinto, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria,
2.
contro
Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Ancora,
Angelo R Schiano, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via del
Babuino, 107;
nei confronti di
Eredi Giuseppe Mercuri Spa, in proprio e
nella qualità di mandataria dell’ATI con Rti - Sirti Spa, Rti - Consorzio
Armatori Ferroviari Scpa, rappresentati e difesi dagli avv. Benedetto
Giovanni Carbone, Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso lo studio
del primo, in Roma, via degli Scipioni n. 288; G.E. Transportation System
Spa, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’ ATI, Ati -
Sifel Spa, Ati - Clf Costruzioni Linee Ferroviarie Spa, Ati - Tozzi Sud
Spa, Ati - Esim Srl, Ati - Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro Soc. Coop. Pa, rappresentati e difesi dall'avv. Nino
Matassa, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via
Cosseria n. 2;
b) sul ricorso n. 4471/2010, proposto da:
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G.E. Transportation System Spa, in proprio e nella
qualità di capogruppo mandataria dell’ ATI, Ati - Sifel Spa, Ati - Clf
Costruzioni Linee Ferroviarie Spa, Ati - Tozzi Sud Spa, Ati - Esim Srl,
Ati - Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc.
Coop. Pa, rappresentati e difesi dall'avv. Nino Matassa, con domicilio
eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;
contro
Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Ancora,
Angelo R. Schiano, con domicilio eletto presso Angelo R. Schiano in Roma,
via del Babuino, 107;
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Eredi Giuseppe Mercuri Spa, in proprio e nella qualità di
mandataria dell’ATI con Rti - Sirti Spa, Rti - Consorzio Armatori
Ferroviari Scpa, rappresentati e difesi dagli avv. Benedetto Giovanni
Carbone, Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso lo studio del
primo, in Roma, via degli Scipioni n. 288; Site Spa in proprio e nella
qualità di mandataria dell’ATI con Rti - Ducati Sistemi Spa, Rti - Balfour
Beatty Rail Spa, Rti - Armafer Srl, rappresentata e difesa dagli avv.
Luigi Mariano, Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi
in Roma, via Cosseria, 2;
per la riforma
a) quanto al ricorso n. 3321 del
2010:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia, Sezione I, n. 1131/2010, concernente AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE LAVORI.
b) quanto al ricorso n. 4471 del
2010:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia, Sezione I, n. 1334/2010, concernente AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE LAVORI.
Visti i ricorsi in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ferrovie del
Sud Est e Servizi Automobilistici Srl, di Eredi Giuseppe Mercuri Spa, di
Ge Transportation System Spa e di Site Spa;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 21 marzo 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le
parti gli avvocati Quinto, Ancora, Schiano, Carbone, Mastroviti e
Matassa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici s.r.l. (di seguito: “FSE”) indiceva una gara per
l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori
relativi a "interventi di trazione elettrica, segnalamento e armamento
lungo la rete gestita dalla FSE”, per un importo complessivo di euro
136.162.402,97.
Alla procedura selettiva partecipavano tre
concorrenti.
All’esito della gara:
- l’appalto era aggiudicato
all’associazione temporanea di imprese (a.t.i.) di cui era mandataria la
società Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a. (di seguito: “MERCURI”);
-
seconda classificata era l’a.t.i. con mandataria la SITE s.p.a. (d’ora
innanzi: “SITE”);
- terza classificata, infine, era l’a.t.i. di cui era
mandataria la società G.E. Transportation System s.p.a. (d’ora innanzi:
“GETS”).
2. SITE proponeva un ricorso dinanzi al TAR (rubricato al
n. 111/2010), con cui contestava l’eccessiva brevità dei termini di gara.
Successivamente, con un primo atto di motivi aggiunti, censurava
l’aggiudicazione in favore della prima classificata MERCURI, deducendo
motivi di esclusione di questa dalla gara e lamentando l’illegittimità dei
punteggi attribuiti dalla commissione.
MERCURI si costituiva in
giudizio, contrastando nel merito la domanda e proponendo un ricorso
incidentale, volto a confutare la legittimità dell’ammissione in gara
della ricorrente SITE e, conseguentemente, la sua legittimazione e il suo
interesse alla proposizione della domanda principale.
A fronte del
ricorso incidentale, SITE, al dichiarato scopo di dimostrare il proprio
“interesse strumentale” al ricorso, in relazione alla domanda,
subordinata, di annullamento dell’intera procedura di gara, proponeva, con
un secondo ricorso per motivi aggiunti, ulteriori censure, rivolte anche
contro l’ammissione in gara della concorrente terza classificata
GETS.
Quest’ultima si costituiva in giudizio, mediante un atto di
inervento, con il quale:
- per un verso aderiva alle censure contro
l’ammissione di MERCURI;
- per un altro verso resisteva ai motivi di
gravame riguardanti la dedotta illegittimità della sua partecipazione alla
gara.
MERCURI, dal canto suo, impugnava, in via incidentale, anche
l’ammissione alla gara di GETS.
3. Frattanto, in altro distinto
processo dinanzi al TAR (n. 2194/2009), la stessa terza classificata,
GETS, proponeva un autonomo ricorso contro gli atti della procedura, con
cui contestava, in via gradata:
- l’ammissione in gara sia della
seconda (SITE), che della prima classificata (MERCURI);
- i punteggi
assegnati alle offerte;
- la legittimità dell’intera procedura di gara
seguita dalla stazione appaltante.
In questo secondo giudizio (n.
2194/2009) si costituivano entrambe le controinteressate SITE e MERCURI,
le quali articolavano due separati ricorsi incidentali, di analogo
contenuto, volti ad impugnare l’ammissione in gara della ricorrente GETS e
a eccepirne la legittimazione e l’interesse alla proposizione del ricorso
principale.
4. Il TAR manteneva separati i due giudizi, ancorché
riferiti alla medesima procedura di gara, e li definiva con due distinte
pronunce (n. 1331/2010 e n. 1334/2010), entrambe oggetto degli odierni
appelli.
All’esito del giudizio n. 111/2010, il TAR, con la sentenza n.
1131/2010, oggetto dell’appello n. 3321/2010, proposto da SITE:
a)
dichiarava improcedibile, “per cessazione della materia del contendere”,
le censure proposte da SITE con il ricorso principale e con il primo atto
di motivi aggiunti, concernenti la contestata brevità dei termini per la
presentazione delle offerte;
b) dichiarava irricevibili le censure, di
cui al primo atto di motivi aggiunti, contro l’ammissione in gara della
prima classificata, in base all’argomento secondo cui i motivi aggiunti
avrebbero dovuto essere proposti entro il termine dimezzato di 30 giorni,
ai sensi dell’articolo 23-bis della legge n. 1034/1971, e non entro il
termine ordinario di 60 giorni, decorrente dalla conoscenza degli
atti;
c) dichiarava “conseguentemente improcedibili, per difetto
d’interesse, gli ulteriori motivi aggiunti proposti dalla ricorrente
principale in relazione alla posizione” di GETS;
d) non si pronunciava
in ordine alle altre eccezioni di inammissibilità e irricevibilità del
ricorso principale e dei correlati motivi aggiunti, formulate da
MERCURI;
e) non vagliava il ricorso incidentale proposto dalla
controinteressata MERCURI, dichiarandolo interamente “improcedibile, per
difetto d’interesse”.
5. All’esito del giudizio n. 2194/2009, il
TAR, con la sentenza n. 1334/2010, oggetto dell’appello n. 4471/2010,
proposto da GETS:
a) accoglieva una delle censure comuni ai due
distinti ricorsi incidentali proposti dalle controinteressate, prima e
seconda classificata (MERCURI e SITE), giudicando illegittima l’ammissione
in gara di GETS;
b) dichiarava improcedibile il ricorso principale di
GETS, in asserita applicazione dei principi espressi dall’Adunanza
Plenaria, con decisione 10 novembre 2008 n. 11.
In particolare, a dire
del TAR, “l’accoglimento del ricorso incidentale fa sì che la ricorrente
principale, che è incorsa in una causa di esclusione, non possa più essere
annoverata tra i concorrenti alla gara e non possa conseguire non solo
l’aggiudicazione, ma neppure la ripetizione della gara. Il ricorso
principale diventa dunque improcedibile per sopravvenuto difetto di
legittimazione, poiché proposto da soggetti che non possono ottenere
alcuna utilità dal suo accoglimento (cfr., per tutte, Cons. Stato, Ad.
plen., 10 novembre 2008 n. 11).”
6. In definitiva, in virtù delle
due sentenze di sostanziale reiezione dei ricorsi principali, pronunciate
dal TAR, l’aggiudicazione disposta in favore della prima classificata
MERCURI conservava intatta la propria efficacia.
Peraltro, la stazione
appaltante, a fronte dalla proposizione degli appelli, accompagnati da
istanze cautelari, stabiliva autonomamente di non procedere alla
stipulazione del contratto, sino alla definizione del
contenzioso.
7. Le due sentenze formano oggetto di altrettanti
appelli principali, nonché di impugnazioni incidentali incrociate, ad
opera di tutti e tre i concorrenti partecipanti alla gara in
contestazione.
La sentenza n. 1131/2010 è gravata, in via principale,
dalla seconda classificata (SITE), ricorrente dinanzi al TAR, che contesta
la sola declaratoria di irricevibilità e ripropone tutte le censure di cui
ai motivi aggiunti di primo grado, non esaminate dal TAR.
A sua volta,
la prima classificata MERCURI ripresenta, con appello incidentale, tutti i
motivi del proprio ricorso incidentale in primo grado, che il TAR ha
dichiarato assorbiti, nonché le difese concernenti la dedotta
inammissibilità e irricevibilità dei motivi aggiunti giudicati
tardivi.
8. La sentenza n. 1334/2010 è gravata con l’appello
principale della terza classificata (GETS), la quale contesta
l’accoglimento dei ricorsi incidentali di primo grado e ripropone i motivi
del proprio ricorso principale, formulati dinanzi al TAR. Sostiene,
inoltre, che la riconosciuta fondatezza dei ricorsi incidentali non
precluderebbe l’esame del ricorso principale, in relazione al dedotto
interesse strumentale alla rinnovazione integrale della gara.
Dal canto
loro, la prima e la seconda classificata (MERCURI e SITE), con distinti
appelli incidentali, riproducono, in questo grado, tutti i motivi dei loro
ricorsi incidentali di primo grado, dichiarati assorbiti dal Tar e non
esaminati nel merito.
9. In entrambi i giudizi si è costituita FSE,
contestando gli appelli principali e gli appelli incidentali e
manifestando, comunque, l’interesse all’esame, nel merito, di tutte le
questioni concernenti la legittimità del proprio operato.
10. Con
ordinanza 18 gennaio 2011 n. 351, la Sesta Sezione ha disposto la riunione
dei due appelli, attesa la loro evidente connessione oggettiva e
soggettiva.
La pronuncia, riservando la valutazione delle diverse
questioni preliminari di ammissibilità e di ricevibilità presentate dalle
parti, ha deferito l’esame dei ricorsi all’Adunanza Plenaria, ai sensi
dell’articolo 99 del codice del processo amministrativo.
In sintesi, i
numerosi punti di diritto sottoposti all’esame della Plenaria sono i
seguenti.
a) Ai sensi dell’art. 99, comma 3, del codice del processo
amministrativo, è deferita la questione riguardante l’ordine di esame del
ricorso principale e di quelli incidentali, nei casi di contenzioso su
gare di appalto, quando tutti i concorrenti siano in giudizio nella
qualità di ricorrenti principali (i partecipanti diversi
dall’aggiudicatario), o in quella, contrapposta, di ricorrenti incidentali
(l’aggiudicatario ed eventualmente gli altri concorrenti collocati in
posizione migliore in graduatoria rispetto al ricorrente). A questo
riguardo, l’ordinanza prospetta, esplicitamente, la necessità di
modificare in modo radicale l’indirizzo interpretativo espresso dalla
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione 10 novembre 2008
n. 11.
b) L’ordinanza deferisce all’esame della Plenaria, ai sensi
dell’art. 99, comma 5, del codice del processo amministrativo,
nell’interesse della legge, pur delineandone la non diretta rilevanza
nella controversia in esame, le questioni concernenti:
b-1) l’ambito
dell’onere di impugnazione immediata del bando di gara;
b-2) la
legittimazione all’impugnazione del bando.
Le questioni di cui ai punti
b-1) e b-2), ricondotte formalmente alla ipotesi di cui all’articolo 99,
comma 5, del codice, peraltro, sono esposte, nella motivazione, anche
quali argomentate critiche all’indirizzo espresso dall’Adunanza Plenaria
23 gennaio 2003 n. 1, cha ha affrontato il tema specifico dell’ambito
dell’onere di immediata impugnazione delle clausole dei bandi di gara o di
concorso.
I punti di diritto deferiti alla Plenaria in materia di
impugnazione del bando si collegano, nell’ordinanza, alla affermazione
secondo cui il problema del rapporto tra il ricorso principale e quello
incidentale assumerebbe connotazioni peculiari qualora l’oggetto del
ricorso principale sia costituito dagli atti recanti la lex specialis di
gara (bando e lettera di invito).
b-3) Sempre ai sensi dell’articolo
99, comma 5, è deferita all’esame dell’Adunanza Plenaria la questione
riguardante i limiti di ammissibilità di un’a.t.i. (e di un consorzio)
“sovrabbondanti”, costituiti, cioè, da soggetti che, in concreto e nel
loro complesso, presentino requisiti soggettivi di partecipazione
quantitativamente molto superiori rispetto ai limiti minimi indicati nel
bando di gara.
c) Ai sensi dell’art. 99, comma 1, del codice del
processo amministrativo, poi, sono demandate all’Adunanza Plenaria le
questioni riguardanti:
c-1) la modificabilità, o meno, "per riduzione"
della compagine organizzativa delle a.t.i. e dei consorzi, in corso di
gara; tale questione si collega, nel corpo della motivazione
dell’ordinanza, a quella (direttamente rilevante nella presente vicenda)
concernente la possibilità, per l’impresa concorrente, di rinunciare, in
corso di causa, ad avvalersi di un impresa ausiliaria, ai sensi
dell’articolo 49 del codice dei contratti pubblici;
c-2) la necessità,
o meno, che le imprese del settore, le quali impugnino gli atti di una
procedura senza bando alla quale non abbiano partecipato, dimostrino il
possesso dei requisiti di ammissione a quella gara.
11. Le parti,
in vista dell’udienza di discussione dinanzi all’Adunanza Plenaria, hanno
ampiamente illustrato le rispettive posizioni con memorie e
repliche.
12. I due appelli sono stati già riuniti dall’ordinanza
di rinvio della Sesta Sezione, tenendo conto della loro evidente
connessione oggettiva e soggettiva.
Le diverse e complesse questioni
interpretative prospettate devono essere analizzate nei soli limiti
indispensabili per definire la vicenda contenziosa in esame, secondo la
loro sequenza razionale.
In questa prospettiva, assume carattere
pregiudiziale il tema riguardante il rapporto tra il ricorso principale e
il ricorso incidentale di primo grado e la definizione del loro corretto
ordine di esame.
Detta questione presenta rilevanza centrale in
relazione ad entrambi gli appelli, pur tenendo conto dei diversi contenuti
delle due sentenze impugnate.
13. La sentenza n. 1334/2010 ha
affrontato espressamente il problema del rapporto tra i ricorsi
incidentali proposti dalle due controinteressate e il ricorso principale
articolato da GETS. A tale riguardo, la pronuncia dopo avere accolto i
ricorsi incidentali, ha statuito l’”improcedibilità del ricorso
principale”.
La pronuncia forma oggetto, anche in questa parte, di
un’apposita censura di GETS, secondo la quale, in applicazione dei
principi di diritto espressi dall’Adunanza Plenaria n. 11/2008, la
riconosciuta fondatezza del ricorso incidentale (peraltro, diffusamente
contestata nel merito dall’appellante) non precluderebbe l’esame del
ricorso principale.
Pertanto, la soluzione della prima questione
prospettata dall’ordinanza di rinvio è decisiva per la definizione del
giudizio di cui all’appello n. 4471/2010.
14. La sentenza n.
1331/2010, invece, non ha esaminato in termini espliciti il problema del
rapporto tra il ricorso incidentale e quello principale, giudicando
assorbente la valutazione di:
- improcedibilità, per cessata materia
del contendere, del ricorso originario e del primo atto di motivi aggiunti
proposti da SITE;
- irricevibilità degli ulteriori motivi
aggiunti.
15. SITE, nel proprio atto di appello, impugna la
statuizione concernente l’irricevibilità del secondo atto di motivi
aggiunti.
L’accoglimento di questo specifico motivo di appello
costituisce il passaggio logico indispensabile per assegnare rilevanza
pregiudiziale, anche nel processo n. 3321/2010, al problema del rapporto
tra il ricorso incidentale e il ricorso principale e al loro esatto ordine
di esame.
È appena il caso di osservare, tuttavia, che, nella presente
vicenda, la necessaria priorità della valutazione di ricevibilità dei
motivi aggiunti deriva unicamente dalla circostanza che, in concreto, il
TAR abbia giudicato assorbente tale aspetto della
controversia.
Pertanto, resta in ogni caso impregiudicata la soluzione
del problema, più ampio, riguardante il corretto ordine di esame del
ricorso incidentale e di quello principale, anche in relazione alla
valutazione della loro ritualità, ammissibilità e procedibilità, secondo
quanto sarà illustrato in prosieguo.
16. Il collegio giudica
fondato il motivo di appello proposto da SITE, nell’ambito del giudizio di
impugnazione contro la sentenza n. 1331/2010, nella parte diretta a
contestare la pronuncia di irricevibilità dei motivi aggiunti.
A dire
del TAR, i motivi aggiunti, nel vigore dell’articolo 23-bis della legge n.
1034/1971 e dell’articolo 245 del codice del processo amministrativo, sono
soggetti alla regola del “dimezzamento” dei termini, e, pertanto, devono
essere notificati entro trenta giorni.
È evidente, invece, che il
ricorso per motivi aggiunti, proposto dalla parte interessata, dopo la
scadenza del termine dimezzato di trenta giorni, ma nel rispetto del
termine decadenziale ordinario di sessanta giorni, deve considerarsi
tempestivo, alla stregua di quanto stabilito da questa Adunanza Plenaria,
con sentenza 15 aprile 2010 n. 1.
Tale pronuncia, risolvendo un
contrasto giurisprudenziale, ha chiarito che l’istituto della cosiddetta
“dimidiazione” dei termini processuali, di cui all’art. 23 bis della legge
TAR (applicabile, ratione temporis, al giudizio svoltosi in primo
grado) non è applicabile al termine per la proposizione dei motivi
aggiunti al ricorso introduttivo.
Infatti, la ratio insita nella scelta
normativa di non estendere il dimezzamento al termine di notifica
dell'atto introduttivo del giudizio riposa nell'esigenza di garantire il
pieno esercizio del diritto di difesa. Detta necessità sussiste anche per
i motivi aggiunti, proponibili nei casi nei quali il ricorrente debba
articolare nuove censure, a seguito della conoscenza di nuovi atti o della
sopravvenienza di circostanze non conosciute al momento della proposizione
del ricorso.
17. Pertanto, nell’ambito del giudizio di impugnazione
originato dall’appello di SITE (ricorso n. 3321/2010), una volta accertata
la tempestività del ricorso di primo grado, con riguardo alla proposizione
dei motivi aggiunti, le parti assumono, in grado di appello, le stesse
posizioni rivestite dinanzi al TAR:
- l’appellante principale ripropone
le censure articolate con il ricorso di primo grado e con i connessi
motivi aggiunti;
- le appellanti incidentali ripropongono le difese
articolate in primo grado e i ricorsi incidentali diretti a contestare la
partecipazione alla gara di SITE.
Anche in relazione a tale giudizio,
quindi, assume diretta rilevanza, potenzialmente risolutiva della lite, la
soluzione del problema del rapporto tra il ricorso principale e il ricorso
incidentale.
18. Ciò chiarito, è opportuno svolgere una
puntualizzazione in fatto.
Sotto il profilo processuale, la vicenda in
esame presenta una differenza rispetto alla situazione valutata
dall’Adunanza Plenaria n. 11/2008.
Tale precedente riguardava il caso
in cui le due uniche imprese ammesse alla gara abbiano ciascuna impugnato
l’atto di ammissione dell’altra: l’una con ricorso principale e l’altra
con ricorso incidentale.
Nel caso di specie, ognuna delle tre
concorrenti partecipanti alla gara ha contestato la partecipazione alla
selezione delle altre due imprese. In concreto, però, gli atti di
ammissione alla gara delle due ricorrenti di primo grado sono impugnati,
attraverso la prospettazione di censure sostanzialmente corrispondenti,
tanto con i ricorsi incidentali delle altre parti controinteressate,
quanto con gli stessi ricorsi principali (contrapposti) dei due ricorrenti
di primo grado.
Questa ulteriore complicazione della vicenda, tuttavia,
non sposta i termini essenziali della questione.
Non vi è dubbio,
infatti, che i principi espressi dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n.
11/2008 siano astrattamente riferibili non solo al caso di due sole
imprese in gara, ciascuna delle quali miri ad impugnare l’atto di
ammissione dell’altra (rispettivamente, con il ricorso principale e con il
ricorso incidentale), ma anche alle ipotesi in cui vi siano più di due
imprese in gara e le impugnazioni, principali e incidentali, mirino a
contestare la partecipazione di tutte le concorrenti.
19. In questa
prospettiva risulta contraddittoria l’impugnata sentenza del TAR, n.
1334/2010, la quale, pur affermando apertamente, nella motivazione, di
uniformarsi all’indirizzo della pronuncia n. 11/2008, ha:
a) accolto i
ricorsi incidentali proposti dalle due controinteressate;
b) dichiarato
assorbito il ricorso principale proposto da GETS.
Tale esito
processuale avrebbe potuto essere raggiunto solo mediante il superamento,
totale o parziale, dell’orientamento affermato dalla citata sentenza n.
11/2008. Altrimenti, il TAR, adeguandosi all’indirizzo della Plenaria,
anche dopo avere accolto i ricorsi incidentali, avrebbe dovuto esaminare,
comunque, la fondatezza, nel merito, del ricorso principale.
20. La
questione concernente il preciso ordine di esame dei ricorsi principali e
incidentali, aventi per oggetto la contestazione incrociata degli atti di
ammissione alla gara di tutti i concorrenti, ha formato oggetto, negli
ultimi anni, di un serrato e complesso dibattito interpretativo. Al
riguardo, si sono registrate soluzioni giurisprudenziali contrastanti,
fino alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 11/2008, il cui indirizzo
risulta seguito, in modo prevalente, sebbene non univoco, dalla successiva
giurisprudenza.
La citata decisione n. 11/2008, dopo avere esaminato le
principali tesi interpretative emerse in giurisprudenza, è pervenuta alla
conclusione secondo cui, nel rispetto dei principi processuali
sull’interesse e sulla legittimazione a ricorrere, il giudice, qualunque
sia il primo ricorso che esamini e ritenga fondato (principale o
incidentale), deve in ogni caso pronunciarsi su tutti i ricorsi, al fine
di garantire la tutela dell’interesse strumentale di ciascuna impresa alla
ripetizione della gara.
La pronuncia attribuisce notevole peso
sistematico, poi, anche ai principi di imparzialità del giudice e di
parità delle parti, affermando che essi incidono, in modo determinante,
sull’applicazione delle regole usuali relative all’ordine di trattazione
delle questioni.
In particolare, secondo tale decisione, quando
entrambe le imprese ammesse alla gara abbiano impugnato l’atto di
ammissione dell’altra, le scelte del giudice quanto all’ordine di
trattazione dei ricorsi non possono avere rilievo decisivo sull’esito
della lite: non si può statuire che la fondatezza del ricorso incidentale
– esaminato prima - precluda l’esame di quello principale, ovvero che la
fondatezza del ricorso principale – esaminato prima – preclude l’esame di
quello incidentale, poiché entrambe le imprese sono titolari
dell’interesse “minore e strumentale” all’indizione di un’ulteriore
gara.
21. L’ordinanza di rinvio alla Plenaria espone in modo
articolato le ragioni del proprio dissenso rispetto all’esito
interpretativo indicato dalla pronuncia n. 11/2008.
Un primo gruppo di
argomenti indica le molteplici “conseguenze negative” della soluzione
proposta, rilevanti sul piano della ricostruzione della finalità delle
regole processuali operanti in questa materia.
I punti richiamati sono,
sommariamente, i seguenti:
a) il sistema elaborato dalla giurisprudenza
favorisce una “litigiosità esasperata”;
b) la soluzione indicata dalla
pronuncia n. 11/2008 non garantisce la soddisfazione dell’interesse
primario del concorrente (l’aggiudicazione dell’appalto);
c) tale
indirizzo interpretativo rende “estremamente difficoltosa e spesso
impossibile (si pensi alla perdita di finanziamenti comunitari)
l’esecuzione dell’opera pubblica”.
22. Sotto altro profilo,
l’ordinanza di rinvio alla Plenaria svolge un’accurata analisi
dell’interesse “strumentale” al rinnovo della gara, fatto valere in
giudizio dalla parte ricorrente principale.
La pronuncia prende in
considerazione tale figura, sia studiandola autonomamente, sia
esaminandola nella sua comparazione con il contrapposto interesse
dell’aggiudicatario alla conservazione della propria posizione di
vantaggio.
Quanto al primo aspetto, la Sezione sostiene l’opportunità
di rimeditare la configurazione dell’aspettativa al rinnovo della gara,
dubitando che essa, ricondotto alla generica categoria dell’interesse
strumentale, abbia i contenuti di un interesse legittimo.
L’ordinanza
afferma che, in ogni caso, tale interesse sia privo di attualità e
concretezza: a seguito dell’annullamento della gara la stazione appaltante
non è tenuta a pubblicare un nuovo bando, essendo tale scelta puramente
discrezionale.
Quanto al secondo aspetto, l’ordinanza osserva che gli
interessi della parte ricorrente e dell’aggiudicatario assumono diversa
consistenza: pertanto, venendo meno l’asserita par condicio tra le parti,
anche l’ordine di esame del ricorso principale e del ricorso incidentale
non potrebbe più essere impostato in termini di assoluta equivalenza e
fungibilità.
23. L’ordinanza sottolinea, poi, che gli inconvenienti
segnalati non sarebbero eliminati nemmeno prevedendo che l’interesse
strumentale al rinnovo della gara sia riconosciuto solo in presenza di
alcune rigorose condizioni di fatto, sussistenti quando:
a) permangano
le condizioni per l’esecuzione dell’opera e in primo luogo la
disponibilità finanziaria;
b) la stazione appaltante abbia interesse a
rinnovare il bando;
c) in sede di rinnovazione del bando non vengano
inserite nuove clausole che potrebbero rivelarsi impeditive della
partecipazione.
24. La Sezione, infine, completa il proprio
ragionamento evidenziando il carattere meramente “ipotetico”
dell’interesse strumentale al rinnovo della gara, posto a raffronto
con:
- l’interesse pubblico, indubbio e attuale, all’esecuzione
dell’opera;
- l’interesse del privato beneficiario dell’aggiudicazione
contestata.
25. L’Adunanza Plenaria ritiene di dovere attentamente
rimeditare le conclusioni alle quali è pervenuta la pronuncia del 2008,
anche considerando argomenti ulteriori e in parte diversi rispetto a
quelli enunciati dall’ordinanza di rinvio.
Le premesse sistematiche da
cui muove la precedente pronuncia n. 11/2008 risultano senz’altro
condivisibili, poiché manifestano alcuni principi cardine del giudizio
amministrativo, sostanzialmente confermati e sviluppati dal codice del
processo.
Tra questi, presentano rilievo centrale proprio il canone di
imparzialità del giudice e quello di parità delle parti, entrambi
enunciati dalla Costituzione e dal diritto europeo, nelle sue varie
articolazioni.
È ugualmente indiscutibile che, sempre in termini
generali, debba trovare ingresso, nel sistema della giustizia
amministrativa, anche la tutela dell’interesse strumentale, in quanto
collegato ad una posizione giuridica attiva, protetta dall’ordinamento, la
cui soddisfazione sia realizzabile unicamente attraverso il doveroso
rinnovo dell’attività amministrativa.
26. Tuttavia, proprio la
piena e armonica applicazione di questi principi impone di assegnare il
necessario peso anche ad altre regole essenziali del processo
amministrativo, che fondano il procedimento logico di formazione della
decisione.
In questo senso, deve essere accuratamente valorizzato, in
tutte le sue implicazioni, il principio della domanda, che contrassegna il
sistema attuale della giustizia amministrativa, quale tipica giurisdizione
“di diritto soggettivo”.
Inoltre, deve essere sottolineata la funzione
difensiva del ricorso incidentale, che affonda le proprie radici nelle
elaborazioni più consolidate della teoria del processo ed è recepita dalla
nuova disciplina positiva introdotta dal codice.
Il rapporto tra il
ricorso principale e il ricorso incidentale, poi, va correttamente
definito in funzione della dialettica processuale (ovviamente paritaria)
tra le parti, tenendo conto del ruolo “terzo” del giudice, chiamato a
risolvere la controversia seguendo, imparzialmente, il corretto ordine
logico di esame dei temi proposti.
27. In sintesi, l’Adunanza
plenaria, per definire la soluzione del problema, ritiene necessario
svolgere i seguenti punti:
a) l’esame delle questioni preliminari deve
sempre precedere la valutazione del merito della domanda formulata
dall’attore;
b) il vaglio delle condizioni e dei presupposti
dell’azione, comprensivo dell’accertamento della legittimazione ad agire e
dell’interesse al ricorso, deve essere saldamente inquadrato nell’ambito
delle questioni pregiudiziali;
c) il ricorso incidentale costituisce
uno strumento perfettamente idoneo ad introdurre, nel giudizio, una
questione di carattere pregiudiziale rispetto al merito della
domanda;
d) la nozione di ”interesse strumentale” non identifica
un’autonoma posizione giuridica soggettiva, ma indica il rapporto di
utilità tra l’accertata legittimazione al ricorso e la domanda formulata
dall’attore;
e) salve puntuali eccezioni, individuate in coerenza con
il diritto comunitario, la legittimazione al ricorso, in materia di
affidamento di contratti pubblici, spetta solo al soggetto che ha
legittimamente partecipato alla procedura selettiva.
28. La piena
attuazione dei canoni essenziali di parità delle parti e di imparzialità
del giudice non contraddice affatto l’esigenza logica di definire il
corretto ordine di esame delle questioni. L’affermazione o la negazione
delle richieste di tutela formulate dalla parte attrice, infatti, deve
conseguire, all’esito del completo confronto processuale delle parti, al
puntuale riscontro della esistenza dei prescritti requisiti della
domanda.
L’alterazione della corretta sequenza dei punti sottoposti
allo scrutinio del giudice rappresenterebbe, all’evidenza, proprio la
contraddizione del principio di parità delle parti, snaturando la regola
della equidistanza rispetto alle posizioni espresse dai
litiganti.
29. È superfluo ricordare che, nel nostro sistema di
giurisdizione soggettiva, la verifica della legittimità dei provvedimenti
amministrativi impugnati non va compiuta nell’astratto interesse generale,
ma è finalizzata all’accertamento della fondatezza della pretesa
sostanziale fatta valere, ritualmente, dalla parte attrice.
Poiché il
ricorso non è mera “occasione” del sindacato giurisdizionale sull’azione
amministrativa, il controllo della legittimazione al ricorso assume sempre
carattere pregiudiziale rispetto all’esame del merito della domanda, in
coerenza con i principi della giurisdizione soggettiva e dell’impulso di
parte.
L’eventuale reiezione della domanda per “ragioni processuali”,
collegate alla riscontrata carenza delle condizioni e dei presupposti
dell’azione (comprensivi della legittimazione e dell’interesse al
ricorso), non rappresenta l’affermazione di un risultato meramente
“formale”. Al contrario, costituisce l’esito fisiologico, pienamente
congruente con le regole costituzionali in materia di tutela
giurisdizionale, della valutazione in ordine alla titolarità, in capo
all’attore, di una posizione tutelabile dinanzi al giudice
amministrativo.
30. La necessità di definire il giudizio muovendo
dall’esame delle questioni preliminari, costituisce, ora, una espressa
regola positiva, stabilita dal codice del processo amministrativo.
In
virtù dell’articolo 76, comma 4, “Si applicano l’articolo 276, secondo,
quarto e quinto comma 2, del codice di procedura civile e gli articoli
114, quarto comma, e 118, quarto comma, delle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile.”
Il richiamato articolo
276, comma secondo, prevede che “il collegio, sotto la direzione del
presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle
parti o rilevabili d’ufficio e, quindi, il merito della causa”.
Si
tratta, del resto, di una regola di giudizio ritenuta pacificamente
applicabile al processo amministrativo anche prima dell’entrata in vigore
del codice.
31. La pregiudizialità logica della verifica della
legittimazione alla proposizione del ricorso si manifesta sempre,
indipendentemente dallo strumento processuale utilizzato per evidenziare
la questione.
La contestazione della legittimazione e dell’interesse al
ricorso (peraltro, normalmente rilevabile anche d’ufficio dal giudice, a
conferma della particolare rilevanza di tale aspetto nella valutazione
della controversia) può prospettarsi, a seconda delle circostanze,
mediante una semplice deduzione difensiva dell’amministrazione resistente
o del controinteressato.
Ma può emergere anche attraverso la
proposizione del ricorso incidentale, qualora l’attivazione di tale
strumento costituisca lo strumento necessario per accertare
l’illegittimità dell’atto su cui si fonda la legittimazione asserita
dall’attore principale.
L’ordine di esame delle questioni, pertanto,
non è subordinato alla veste formale utilizzata per la loro deduzione, ma
dipende dal loro oggettivo contenuto.
Ne discende che, qualora il
ricorso incidentale abbia la finalità di contestare la legittimazione al
ricorso principale, il suo esame assume carattere necessariamente
pregiudiziale.
E la sua accertata fondatezza preclude, al giudice,
l’esame del merito delle domande proposte dal ricorrente.
32. Il
Collegio, pertanto, ritiene che debba essere confermato il più risalente
indirizzo interpretativo (Consiglio Stato , sez. VI, 6 marzo 1992, n.
159), in forza del quale il giudice ha il dovere di decidere
gradualisticamente la controversia, secondo l’ordine logico che, di
regola, pone la priorità della definizione delle questioni di rito
rispetto alle questioni di merito, e fra le prime la priorità
dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali rispetto
alle condizioni dell'azione.
Il rapporto di priorità logica nell'ordine
di decisione della controversia delle questioni prospettate dalle parti
consente che siano decise, con precedenza su ogni altra sollevata con il
ricorso principale, le questioni dedotte con il ricorso incidentale della
parte controinteressata, qualora dalla definizione di queste ultime
discendano soluzioni ostative o preclusive dell'esame delle ragioni
dedotte col ricorso principale.
33. La disciplina contenuta nel
codice del processo amministrativo, riferita al ricorso incidentale (art.
42), tiene conto della evoluzione giurisprudenziale in materia. Non sono
previste regole specifiche e puntuali, riguardanti il rapporto con il
ricorso principale, in relazione all’ordine di esame delle
questioni.
Tuttavia, la disposizione chiarisce alcuni aspetti centrali
dell’istituto.
Il dato più significativo riguarda la qualificazione
formale del ricorso incidentale come strumento per la proposizione di
“domande”, il cui interesse sorge solo in dipendenza della proposizione
del ricorso principale.
Si chiarisce, in questo modo, che il ricorso
incidentale può assumere un contenuto complesso, ancorché innestato nella
matrice comune della “difesa attiva” della parte intimata.
In relazione
alle diverse circostanze, infatti, lo strumento può tuttora assumere la
fisionomia dell’atto con il quale la parte intimata:
a) formula
un’eccezione, eventualmente a carattere riconvenzionale;
b) propone una
vera e propria domanda riconvenzionale, diretta all’annullamento di un
atto;
c) articola una domanda di accertamento pregiudiziale, volta,
comunque, ad ottenere una pronuncia che precluda l’esame del merito del
ricorso principale.
Nel nuovo disegno legislativo, poi, risulta
fortemente attenuata, anche sotto il profilo letterale, la connotazione
rigidamente “accessoria” del ricorso incidentale e la sua assoluta
subordinazione al positivo esame del ricorso principale (desumibile,
invece, secondo una certa lettura, dalla formulazione letterale delle
disposizioni previgenti).
Anche in tale prospettiva, pertanto, viene
confermata l’affermazione secondo cui l’esame del ricorso incidentale non
è affatto sempre subordinato al previo giudizio di fondatezza del ricorso
principale.
In relazione al contenuto concreto del ricorso incidentale
e ai caratteri complessivi della controversia, pertanto, esso deve essere
esaminato con priorità logica.
34. Ciò chiarito, si tratta di
stabilire, allora, quali siano i presupposti in presenza dei quali un
soggetto possa assumere il necessario titolo per la proposizione del
ricorso contro gli atti di affidamento di un contratto pubblico.
La
soluzione di tale specifica questione si inquadra nei grandi temi della
legittimazione e dell’interesse al ricorso, anche in collegamento con
l’individuazione delle posizioni sostanziali nell’ambito dei rapporti con
le amministrazioni.
A parere del Collegio, deve essere tenuta
rigorosamente ferma la netta distinzione tra la titolarità di una
posizione sostanziale differenziata che abilita un determinato soggetto
all’esercizio dell’azione (legittimazione al ricorso) e l’utilità
ricavabile dall’accoglimento della domanda di annullamento (interesse al
ricorso), anche prescindendo dal carattere “finale” o “strumentale” di
tale vantaggio.
La legittimazione al ricorso presuppone il
riconoscimento della esistenza di una situazione giuridica attiva,
protetta dall’ordinamento, riferita ad un bene della vita oggetto della
funzione svolta dall’amministrazione o da un soggetto ad essa
equiparato.
35. In sé considerata, la semplice possibilità di
ricavare dalla invocata decisione di accoglimento una qualche utilità
pratica, indiretta ed eventuale, non dimostra la sussistenza della
posizione legittimante.
È forse vero che l’accertamento di un vantaggio
ritraibile dalla sentenza di annullamento può costituire, talvolta, un
indice della esistenza di una posizione giuridica sostanziale attiva, che
potrebbe attribuire la legittimazione al ricorso. Questa circostanza
spiega perché, tra gli interpreti (e anche in una parte dalla dottrina)
sia presente un filone ricostruttivo che tende ad attenuare, se non ad
annullare, la differenza tra la legittimazione e l’interesse al
ricorso.
Tuttavia, in linea generale, il possibile vantaggio ottenibile
dalla pronuncia di annullamento non risulta affatto idoneo a determinare,
da solo, il riconoscimento di una situazione differenziata, fondante la
legittimazione al ricorso.
In particolare, a tale fine risulta del
tutto insufficiente il riferimento a una utilità meramente ipotetica o
eventuale, che richiede, per la sua compiuta realizzazione, come avviene
nella vicenda in esame, il passaggio attraverso una pluralità di fasi e di
atti ricadenti nella sfera della più ampia disponibilità
dell’amministrazione.
In altri termini, ai fini della legittimazione al
ricorso, l’asserito valore sintomatico derivante dal riscontro fattuale
della “utilità pratica” della decisione di accoglimento presenta un
risalto del tutto marginale, in assenza di ulteriori, convergenti, dati
significativi.
36. Pertanto, non può condividersi l’affermazione
compiuta dall’Adunanza Plenaria n. 11/2008, secondo la quale andrebbe
comunque esaminato, nel merito, il ricorso principale, nonostante
l’accertata fondatezza del ricorso incidentale “escludente”, in
considerazione dell’utilità pratica derivante, per il ricorrente stesso,
dalla caducazione dell’intero procedimento.
Infatti, l’eventuale
“interesse pratico” alla rinnovazione della gara, allegato dalla parte
ricorrente, non dimostra, da solo, la titolarità di una posizione
giuridica fondante la legittimazione al ricorso. Tale aspettativa non si
distingue da quella che potrebbe vantare qualsiasi operatore del settore,
che aspiri a partecipare ad una futura selezione.
E, si ripete, la
capacità di questo dato empirico di influire significativamente sulla
legittimazione al ricorso risulta ulteriormente circoscritta quando
l’interesse in questione non si collega in modo immediato ed evidente con
un determinato bene della vita (la concreta probabilità di ottenere
l’appalto), ma si atteggia come mera prospettiva della ripetizione del
procedimento.
37. Si è osservato, in un’ottica di più largo
respiro, che l’evoluzione dell’ordinamento processuale amministrativo
manifesterebbe, nel suo complesso, una certa tendenza verso il progressivo
ampliamento della legittimazione al ricorso.
La notazione, peraltro, si
basa sulla esatta considerazione della disciplina sostanziale, che
prevede, in determinati ambiti, il riconoscimento di “nuove” posizioni
giuridiche tutelate, ancorate a specifici presupposti normativi e a
particolari situazioni tipizzate.
Ma resta intatto, in ogni caso, il
principio secondo cui la facoltà di agire in giudizio non è attribuita,
indistintamente, a tutti i soggetti che potrebbero ricavare eventuali ed
incerti vantaggi dall’accoglimento della domanda.
38. Questa linea
evolutiva, proiettata verso la dilatazione della legittimazione ad agire,
si manifesta, senz’altro, anche nel campo delle controversie riferite
all’affidamento dei contratti pubblici, per effetto delle profonde
innovazioni dell’ordinamento sostanziale portate dal diritto nazionale e
da quello europeo.
In questo contesto, l’esigenza di tutela della
concorrenza ha permesso di individuare alcune importanti ipotesi ulteriori
di legittimazione al ricorso, slegate dalla partecipazione ad una
determinata procedura.
Ma la portata di questo allargamento della
legittimazione non è affatto indiscriminata e generalizzata, correlandosi,
anzi, a puntuali presupposti normativi e a rigorose
fattispecie.
39. È indispensabile, allora, approfondire il tema
della legittimazione al ricorso nel settore specifico delle controversie
in materia di affidamento dei contratti pubblici.
In linea di
principio, gli orientamenti interpretativi più consolidati affermano la
regola secondo cui la legittimazione al ricorso deve essere correlata ad
una situazione differenziata, in modo certo, per effetto della
partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione.
La
regola, ormai consolidata, subisce, ora, alcune notevoli deroghe,
concernenti, rispettivamente:
- la legittimazione del soggetto che
contrasta, in radice, la scelta della stazione appaltante di indire la
procedura;
- la legittimazione dell’operatore economico “di settore”,
che intende contestare un “affidamento diretto” o senza gara;
- la
legittimazione dell’operatore che manifesta l’intenzione di impugnare una
clausola del bando “escludente”, in relazione alla illegittima previsione
di determinati requisiti di qualificazione.
Le diverse deroghe,
ampiamente studiate dagli interpreti, si connettono ad esigenze e a
ragioni peculiari, inidonee a determinare l’affermazione di una nuova
regola generale di indifferenziata titolarità della legittimazione al
ricorso, basata sulla mera qualificazione soggettiva di imprenditore
potenzialmente aspirante all’indizione di una nuova gara.
La
legittimazione del soggetto che impugna la decisione di indire una gara è
ammessa nei soli casi in cui questi dimostri, comunque, una adeguata
posizione differenziata, costituita, per esempio, dalla titolarità di un
rapporto incompatibile con il nuovo affidamento contestato.
La
legittimazione più ampia riguardante la contestazione degli affidamenti
diretti si spiega agevolmente alla luce del giudizio di assoluto disvalore
manifestato dal diritto comunitario nei confronti di atti contrastanti con
il principio essenziale della concorrenza.
Non solo, ma proprio la
circostanza obiettiva riguardante la mancanza di una procedura selettiva
impedisce di collegare la legittimazione al ricorso alla partecipazione al
procedimento, che, in radice, è del tutto mancato.
Anche la
legittimazione del soggetto che contrasta immediatamente il bando di gara
(in relazione alle sue clausole “escludenti”), senza partecipare al
procedimento, ha una giustificazione logica evidente, direttamente
collegata alla affermazione giurisprudenziale dell’onere di sollecita
impugnazione di tale atto lesivo, senza attendere l’esito della
selezione.
In tali circostanze, la certezza del pregiudizio determinato
dal bando rende superflua la domanda di partecipazione e l’adozione di un
atto esplicito di esclusione. D’altro canto, la legittimazione spetta, in
questo caso, non già a tutti gli imprenditori del settore, genericamente
intesi, ma ai soli soggetti cui è impedita la partecipazione, in virtù di
una specifica clausola escludente del bando.
40. Al di fuori delle
ipotesi tassativamente enucleate dalla giurisprudenza, pertanto, deve
restare fermo il principio secondo il quale la legittimazione al ricorso,
nelle controversie riguardanti l’affidamento dei contratti pubblici,
spetti esclusivamente ai soggetti partecipanti alla gara, poiché solo tale
qualità si connette all’attribuzione di una posizione sostanziale
differenziata e meritevole di tutela.
In questa veste, il ricorrente
che ha partecipato legittimamente alla gara può far valere tanto un
interesse “finale” al conseguimento dell’appalto affidato al
controinteressato, quanto, in via alternativa (e normalmente subordinata)
l’interesse “strumentale” alla caducazione dell’intera gara e alla sua
riedizione (sempre che sussistano, in concreto, ragionevoli possibilità di
ottenere l’utilità richiesta). Ma l’interesse strumentale allegato, in
questo modo, potrebbe assumere rilievo, eventualmente, solo dopo il
positivo riscontro della legittimazione al ricorso.
41. La
situazione legittimante costituita dalla partecipazione alla procedura,
quindi, costituisce, tuttora, la condizione necessaria per acquisire la
legittimazione al ricorso: al momento attuale, questa prima conclusione
non risulta seriamente messa in discussione dalla giurisprudenza, ferme
restando le eccezionali deroghe sopra indicate.
Risulta invece più
controversa, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, una questione
ulteriore, riguardante i caratteri che deve assumere tale partecipazione,
ai fini del riconoscimento della legittimazione al ricorso.
In sintesi,
si tratta di stabilire, se, per configurare una posizione sostanziale
differenziata, che radica la legittimazione al ricorso, sia sufficiente il
solo “fatto storico” della iniziale partecipazione alla gara,
indipendentemente dalla successiva esclusione, oppure dall’accertamento
della sua illegittimità.
In tale prospettiva, la legittimazione del
concorrente che abbia partecipato alla gara non sarebbe impedita:
a) né
dall’inoppugnabilità dell’atto di esclusione (perché non impugnato, o
perché giudicato immune dai vizi denunciati dalla parte
interessata);
b) né dal positivo riscontro della illegittimità
dell’atto di ammissione della parte, derivante dall’accoglimento del
ricorso incidentale.
A giudizio del collegio, la mera partecipazione
(di fatto) alla gara non è sufficiente per attribuire la legittimazione al
ricorso. La situazione legittimante costituita dall’intervento nel
procedimento selettivo, infatti, deriva da una qualificazione di carattere
normativo, che postula il positivo esito del sindacato sulla ritualità
dell’ammissione del soggetto ricorrente alla procedura
selettiva.
Pertanto, la definitiva esclusione o l’accertamento della
illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al
concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad
impugnare gli esiti della procedura selettiva.
Tale esito rimane fermo
in tutti i casi in cui l’illegittimità della partecipazione alla gara è
definitivamente accertata, sia per inoppugnabilità dell’atto di
esclusione, sia per annullamento dell’atto di ammissione.
L’Adunanza
Plenaria, quindi, non condivide:
1) né l’orientamento “estremo”,
sostenuto da una parte della giurisprudenza, secondo la quale persino il
concorrente definitivamente escluso sarebbe legittimato a proporre una
domanda di annullamento dell’intera procedura;
2) né l’indirizzo più
“moderato”, secondo cui la legittimazione al ricorso, pur non spettando al
ricorrente legittimamente escluso, andrebbe riconosciuta in capo al
ricorrente comunque ammesso alla gara, sebbene in modo
illegittimo.
42. Con riguardo all’opinione più radicale, il
collegio ritiene che, nel caso in cui l’amministrazione abbia escluso
dalla gara il concorrente, questi non ha la legittimazione ad impugnare
l’aggiudicazione al controinteressato, a meno che non ottenga una
pronuncia di accertamento della illegittimità dell’esclusione. Infatti, la
determinazione di esclusione, non impugnata o non annullata, cristallizza
definitivamente la posizione sostanziale del concorrente, ponendolo nelle
stesse condizioni di colui che sia rimasto estraneo alla gara.
Almeno a
partire dalla pronuncia del Consiglio di Stato, IV, 23 gennaio 1986, n.
57, si è chiarito, infatti, che “il concorrente legittimamente escluso per
inidoneità non ha un’aspettativa diversa e maggiormente qualificata di
quella che si può riconoscere in capo ad un qualunque altro soggetto che
alla prima gara non abbia partecipato e si riprometta di partecipare alla
seconda”.
Secondo tale pronuncia, quindi, è inammissibile, per difetto
all'interesse, la doglianza mossa contro l'aggiudicazione di una gara per
appalto concorso, per asserita invalidità dell'offerta, da parte di ditta
che sia stata esclusa dalla gara, atteso che l'eventuale rinnovazione
della stessa non potrebbe condurre ad un riesame di quei progetti (come
quello presentato dalla ditta ricorrente) esclusi perché tecnicamente
inidonei (Consiglio Stato , sez. IV, 23 gennaio 1986 , n. 57).
Ne
deriva, pertanto, che non spetta alcuna legittimazione a contestare gli
esiti della gara al concorrente escluso dalla gara, che non abbia
impugnato l’atto di esclusione o la cui impugnazione sia stata
respinta.
43. Una giurisprudenza successiva aveva ritenuto, invece,
che anche in tali circostanze, l’operatore economico partecipante alla
gara, ancorché escluso con provvedimento divenuto inoppugnabile,
conserverebbe un autonomo titolo di legittimazione al ricorso contro
l’aggiudicazione, costituito dall’interesse strumentale al rinnovo delle
operazioni di gara (Cons. Stato, V, 20 ottobre 2004, n. 6874; Cons. Stato,
VI, 5 febbraio 2007, n. 463; Cons. St., Sez. IV 15 febbraio 2002 n. 952;
12 giugno 2003 n. 3310; 15 aprile 2004 n. 2138; Cons. Stato, V, n.
4657/2006; n. 1589/2006 e n. 2095/2006).
Tale filone interpretativo
sostiene che, nel caso in cui in una gara d'appalto sia rimasto il solo
aggiudicatario, non si applica il principio secondo cui il soggetto che
sia stato legittimamente escluso da una procedura concorsuale non conserva
alcun interesse a dolersi della mancata esclusione di altri concorrenti o
ad impugnare l'aggiudicazione ad altri, in quanto dall'annullamento della
mancata esclusione dell'altro concorrente o dell'aggiudicazione ad esso
conferita lo stesso non potrebbe ricavare alcun concreto vantaggio.
Infatti, anche ferma restando l'esclusione del ricorrente, quest'ultimo ha
interesse strumentale all'annullamento dell'aggiudicazione, al fine di
ottenere la rinnovazione integrale della gara.
La sua posizione, si
dice, verrebbe “differenziata” in funzione della effettiva manifestazione
di interesse alla procedura, legata alla domanda di partecipazione alla
gara. Pertanto, mentre l’impresa del settore, non partecipante alla gara,
potrebbe far valere la mera possibilità di ottenere l’affidamento del
contratto, mediante la rinnovazione della procedura, il soggetto
partecipante sarebbe in grado di allegare una più consistente
“probabilità” di conseguire il bene della vita cui aspira.
44.
Questo indirizzo trascura di considerare, però, che l’esclusione ha
eliminato, in radice il tiolo di partecipazione su cui si fondava la
legittimazione al ricorso.
Il fatto che la precedente domanda di
partecipazione abbia dimostrato l’esistenza di una maggiore attenzione
dell’impresa verso l’affidamento contestato non è sufficiente per radicare
la legittimazione al ricorso.
45. Secondo il citato orientamento
“moderato”, si è affermato che, invece, rispetto alla posizione del
concorrente legittimamente escluso, sarebbe profondamente diversa la
situazione del soggetto ammesso alla selezione, ancorché la sua
partecipazione risulti, poi, vittoriosamente contestata con il ricorso
incidentale.
In questa prospettiva, si dice che l’impresa è comunque
destinataria di un atto infraprocedimentale di ammissione, il quale
varrebbe ad attribuirle una posizione differenziata rispetto a tutti gli
altri operatori economici del mercato di riferimento, a nulla rilevando
che, all’esito del giudizio, sia poi accertata l’illegittimità di tale
ammissione.
In tal senso, si pone, in modo argomentato, la pronuncia
della V Sezione (ordinanza 5 giugno 2008 n. 2669) che aveva deferito
all’Adunanza Plenaria la questione decisa con la sentenza n.
11/2008.
Secondo tale pronuncia, diversamente dal non partecipante alla
gara che spera in una gara successiva o dal presentatore di un’offerta
legittimamente e definitivamente estromessa per inidoneità sin dalla fase
della valutazione, l’offerente non aggiudicatario è stato comunque ammesso
a partecipare alla gara ed alle fasi successive, diventando portatore di
un’aspettativa all’aggiudicazione, non realizzata in sede di graduatoria
finale. La sua posizione perciò non appare comparabile a quella del non
offerente o del concorrente legittimamente e definitivamente escluso in
sede di qualificazione. L’uno ha partecipato a pieno titolo alla procedura
con un’offerta ritenuta pienamente valida dall’amministrazione ed è
comunque portatore di un interesse all’esito della gara, anche
sostanziantesi nella sua ripetizione. Gli altri invece ne sono stati
estromessi in limine e non hanno alcun interesse a dedurre vizi contro le
ulteriori fasi della gara, non potendo trarne alcun giovamento, neppure
sotto l’aspetto strumentale (Cons. Stato, V, 13 settembre 2005, n.
4692).
46. A tale tesi, però, si deve replicare che, in ogni caso,
anche l’eventuale accertamento della illegittimità dell’ammissione alla
gara presenta portata pienamente retroattiva, e, quindi, si riflette sui
presupposti e sulle condizioni dell’azione, in modo non dissimile da un
provvedimento di esclusione divenuto inoppugnabile.
Né si comprende
perché la stessa situazione di accertata illegittimità dell’ammissione del
ricorrente principale possa provocare conseguenze antitetiche in funzione
della diversa determinazione adottata dalla stazione appaltante.
In tal
modo, infatti, la posizione legittimante attribuita al solo concorrente
ammesso illegittimamente alla gara si connetterebbe ad una mera
circostanza di fatto, incentrata, oltre tutto, sulla errata valutazione
compiuta dalla stazione appaltante nel corso della gara.
D’altro canto,
sotto il profilo logico, l’accertamento della legittimazione al ricorso,
imperniato sull’apprezzamento della legittimità del titolo di
partecipazione alla gara del soggetto concorrente, assume comunque rilievo
pregiudiziale, indipendentemente dal contenuto dell’atto assunto
dall’amministrazione e dalle modalità processuali attraverso cui la
questione sia prospettata dinanzi al giudice.
47. La riscontrata
assenza di una posizione legittimante in capo al concorrente
illegittimamente ammesso alla gara determina il superamento della tesi
proposta dalla decisione n. 11/2008, secondo cui la fondatezza del ricorso
incidentale determinerebbe conseguenze diverse, in funzione del numero dei
partecipanti alla gara.
Infatti, in tutti i casi, il ricorso
incidentale mira allo stesso scopo, costituito dalla contestazione della
legittimazione al ricorso principale.
È vero solo che, nel caso di
procedimenti con più di due concorrenti, in cui il ricorrente principale
contesti la sola ammissione in gara dell’aggiudicatario e non quella degli
altri concorrenti, l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale
determinerebbe, oltre all’affermazione del difetto di legittimazione del
ricorrente principale, l’ulteriore dimostrazione dell’assenza di un
interesse alla coltivazione del ricorso principale, perché, non potrebbe
ipotizzarsi nemmeno la rinnovazione della gara.
48. L’ordinanza di
rinvio alla Plenaria, nell’offrire la conclusione secondo cui l’esame del
ricorso incidentale “escludente” debba assumere sempre carattere
preliminare, rispetto all’esame del ricorso principale, prospetta, sia
pure sinteticamente, il dubbio che tale principio possa subire dei
“temperamenti”, qualora il ricorso principale si diriga contro il bando di
gara, e solo in via derivata, per illegittimità consequenziale, contro
l’ammissione in gara dell’aggiudicatario e gli ulteriori atti del
procedimento.
La questione specifica non ha diretta rilevanza nella
presente vicenda contenziosa, perché il bando non è impugnato, né in via
incidentale, né in via principale.
Il Collegio, tuttavia, ritiene utile
affrontare il tema, perché consente di definire in modo più preciso la
soluzione generale del problema concernente il rapporto tra il ricorso
incidentale e quello principale.
In questa parte, la pronuncia della
Sesta Sezione si riannoda, implicitamente, ad un indirizzo interpretativo
minoritario.
Secondo tale impostazione, le censure contrapposte,
articolate dalle parti, dovrebbero essere esaminate secondo un preciso
ordine cronologico, determinato in funzione del tempo in cui si realizza
il vizio denunciato, a nulla rilevando che esse siano contenute nel
ricorso incidentale o in quello principale.
49. Il prospettato
“temperamento”, se riferito ad un criterio meccanicamente temporale, non
presenta giustificazione sistematica.
Non è determinante il momento
procedimentale in cui si collocano le dedotte illegittimità della
procedura di gara, bensì la effettiva incidenza delle censure prospettate
con il ricorso incidentale sulla valutazione della legittimazione al
ricorso.
In questa cornice di riferimento, potranno prospettarsi una
pluralità di situazioni concrete, che dovranno essere giudicate
diversamente, ma sempre sulla base del criterio secondo cui assume in ogni
caso carattere pregiudiziale, rispetto alla valutazione del merito,
l’esame delle questioni concernenti la legittimazione della parte
attrice.
Si pensi al caso in cui il ricorrente incidentale deduca che
il ricorrente principale sia privo di legittimazione, per essere stato
illegittimamente ammesso alla procedura, in violazione di una apposita
clausola del bando. In tale ipotesi, potrebbe accadere che il ricorrente
principale, a sua volta, abbia censurato, in radice, l’intero bando di
gara, per il contrasto insanabile con le norme che ne disciplinano la
formazione.
In tale evenienza, il giudizio sulla legittimazione al
ricorso passa necessariamente attraverso la preventiva valutazione della
legittimità del bando di gara, ritualmente prospettata dalla parte
ricorrente.
Si consideri, invece, l’ipotesi in cui il ricorso
incidentale deduca che il ricorrente principale sia stato illegittimamente
ammesso alla gara, nonostante la carenza di uno dei prescritti requisiti
soggettivi. La priorità dell’esame del ricorso incidentale resta intatta,
anche se il ricorrente principale abbia contestato clausole del bando
relative all’ulteriore svolgimento della procedura selettiva (per esempio,
le modalità di assegnazione dei punteggi).
In definitiva, la
circostanza che il ricorrente principale abbia impugnato il bando rileva
nei soli limiti in cui tali censure possano concretamente riflettersi
sull’accertamento della legittimazione al ricorso contestata dal
ricorrente incidentale.
50. Una volta chiarito che, in ogni caso,
l’ordine di esame del ricorso incidentale non subisce alterazioni nei casi
in cui sia impugnato il bando, non vi è ragione di esaminare l’ulteriore,
complessa, questione prospettata dall’ordinanza di rinvio, concernente
l’onere di immediata impugnazione del bando di gara.
Tale problematica,
infatti, non rileva, nemmeno indirettamente, nella presente vicenda
contenziosa, né si connette in modo significativo con la questione
generale del rapporto tra il ricorso incidentale e quello
principale.
51. L’Adunanza ritiene, ancora, che non vi sia motivo
di alterare l’ordine di esame delle questioni in funzione del tipo di
illegittimità riguardante l’atto di ammissione alla gara del ricorrente
principale.
Secondo un certo orientamento interpretativo, l’accertata
fondatezza del ricorso incidentale, che preclude l’esame del ricorso
principale va affermata solo quando sia accertato il radicale difetto
delle condizioni soggettive che consentirebbero al ricorrente principale
di partecipare anche ad una successiva gara. Viceversa, qualora le ragioni
della illegittima partecipazione alla gara del concorrente derivano da
altre cause (quali la tardività o altre carenze oggettive dell’offerta),
la fondatezza del ricorso incidentale non precluderebbe l’esame del
ricorso principale.
In tal modo, però, si attribuirebbe, ancora una
volta, rilievo decisivo al profilo della utilità pratica ricavabile dalla
sentenza, trascurando, invece, l’aspetto pregiudiziale della
legittimazione al ricorso.
In presenza di vizi dell’atto di ammissione
che evidenzino il difetto di requisiti soggettivi, necessari per la
partecipazione alla procedura, risulta carente sia la legittimazione che
l’interesse al ricorso. L’annullamento degli atti della procedura non
permetterebbe al ricorrente di ottenere alcuna utilità, per quanto
“strumentale”, dalla pronuncia.
Ma anche nel caso in cui l’atto di
ammissione alla gara sia viziato per ragioni oggettive, riguardanti
l’offerta in sé considerata, resta fermo il difetto di legittimazione del
ricorrente principale, a nulla rilevando, che, in astratto, la parte
potrebbe ricavare una utilità di fatto, in dipendenza della rinnovazione
della gara.
52. Il Collegio ritiene opportuna una ulteriore
precisazione, che assume particolare rilevanza nell’ambito del presente
giudizio.
La stazione appaltante ha costantemente affermato il proprio
interesse alla valutazione, nel merito, di tutte le censure proposte dalle
parti, in via principale e in via incidentale.
Sostiene, al riguardo,
l’utilità di una pronuncia la quale accerti l’assenza delle illegittimità
denunciate e che, comunque, possa orientarla a fronte delle contrapposte
richieste delle tre parti litiganti.
Ma l’ordine logico di esame delle
questioni pregiudiziali rispetto a quelle di merito non rientra nella
disponibilità delle parti, che possono solo graduare le rispettive
domande.
Pertanto, l’atteggiamento processuale di volta in volta
assunto dall’amministrazione resistente non incide sulla soluzione della
questione, nemmeno in chiave di deroga o di limitazione rispetto al
principio generale.
53. Si pone, da ultimo, il dubbio, che, per
ragioni di “economia processuale”, il giudice possa, in concreto, ritenere
preferibile esaminare prioritariamente il ricorso principale, quanto meno
nei casi in cui esso sia palesemente infondato, inammissibile o
improcedibile.
Il collegio ritiene che questa facoltà non debba essere
negata, a priori, sempre che il suo esercizio non incida sul diritto di
difesa del controinteressato e consenta un’effettiva accelerazione della
definizione della controversia.
Si tratta, peraltro, di un esito
ammissibile in tutte le ipotesi in cui siano prospettate questioni
pregiudiziali o preliminari, indipendentemente dal veicolo processuale
utilizzato: in linea di principio resta ferma la priorità logica della
questione pregiudiziale, ma eccezionali esigenze di semplificazione
possono giustificare l’esame prioritario di altri aspetti della lite.
54. In conclusione, quindi, deve essere affermato il principio di
diritto secondo cui il ricorso incidentale, diretto a contestare la
legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura della sua
ammissione alla procedura di gara, deve essere sempre esaminato
prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale alleghi
l’interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura.
Detta
priorità logica sussiste indipendentemente dal numero dei partecipanti
alla procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente
incidentale e dalle richieste formulate dall’amministrazione
resistente.
L’esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per
ragioni di economia processuale, qualora sia evidente la sua infondatezza,
inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità.
55. Alla luce
degli enunciati principi di diritto, pertanto, devono essere esaminati,
prioritariamente, i ricorsi incidentali di primo grado.
56. Nel
merito, il ricorso incidentale proposto da MERCURI nei confronti di SITE è
fondato.
Con un primo ordine di censure si lamenta che SITE non aveva i
necessari requisiti di qualificazione, quanto a due categorie indicate
dalle lettera invito.
Si deduce, in particolare, che la mandataria SITE
non avrebbe avuto la qualificazione per la categoria LIS002 – classe 7 e
LIS006 classe 7, e che la mandate Ducati Sistemi s.p.a. non avrebbe avuto
la qualificazione LIS002 – classe 7.
57. Va premesso che si tratta
di appalto nei settori speciali (ferrovie), per i quali l’Amministrazione
utilizzava il sistema di qualificazione RFI, 5 edizione vigente nel 2009
(art. 232 codice appalti).
Secondo la lettera invito (punto 2.5) le
categorie e relative classi di importo di riferimento per i lavori erano,
per quel che interessa in questa sede:
- categoria prevalente
dell’affidamento, subappaltabile nel limite del 30%:
- LIS 002 per euro
24.259.837,99, corrispondente, nel sistema di qualificazione RFI alla
LIS002 classe 7 (importi superiori a 8 milioni di euro);
- categoria
scorporabile a qualificazione obbligatoria e non subappaltabile: LIS 006
per euro 22.308.288,30, corrispondente, nel sistema di qualificazione RFI
alla LIS006 classe 7 (importi superiori a 8 milioni di euro).
58.
SITE indicava la seguente ripartizione dei lavori tra mandante e
mandataria:
- LIS002, 65,72% pari a 15.943.204,27 euro, assunti dalla
capogruppo SITE;
- LIS002 34,28% pari a 8.422.824,90 euro, assunti
dalla mandante Ducati Sistemi s.p.a.;
- LIS006, 100% pari a
22.308.288,30 euro, assunti dalla capogruppo SITE.
Considerati gli
importi assunti da mandante e mandataria, era pertanto necessario
che:
- SITE fosse in possesso della qualificazione per la categoria
LIS002 classe 7 (superiore a 8 milioni) e per la categoria LIS006 classe 7
(superiore a 8 milioni);
- Ducati Sistemi s.p.a. fosse in possesso
della qualificazione per la categoria LIS002 classe 7 (superiore a 8
milioni).
59. Si deve aggiungere che nelle gare di appalto i
requisiti generali e speciali devono essere posseduti non solo alla data
di scadenza del bando, ma anche al momento della verifica dei requisiti da
parte della stazione appaltante e al momento dell’aggiudicazione sia
provvisoria che definitiva (non rileva in questa sede, afferendo a momento
successivo alla gara, la questione del possesso dei requisiti al momento
della stipulazione).
Dalla documentazione in atti risulta che Ducati
Sistemi s.p.a. aveva la qualificazione per la categoria LIS002 classe 6, e
che SITE ha avuto per le categorie LIS002 e LIS006 la classe 7 fino al 3
luglio 2009, poi la classe 6.
60. Risulta dagli atti (documenti da
30 a 36 della produzione di primo grado di MERCURI, depositata il 25
gennaio 2010) che SITE aveva la qualificazione per la categoria LIS002 -
classe 7 nonché quella per la categoria LIS002-classe 7 solo fino al 3
luglio 2009, successivamente alla data dell’aggiudicazione provvisoria e
della verifica dei requisiti, aveva la qualificazione per dette categorie
in classe 6 (fino a 8 milioni di euro), come tale inidonea in relazione
all’importo dei lavori assunti.
Non convince in proposito la replica di
SITE, volta a sostenere che essa avrebbe posseduto ininterrottamente la
classe 7 per le categorie LIS002 e LIS006, e che solo per un errore
materiale commesso dalla stazione appaltante, e prontamente rettificato,
le sarebbe stata attribuita la classe 6, per omessa valutazione di alcuni
lavori.
Il documento invocato da SITE (attestazione delle Ferrovie
dello Stato in data 15 giugno 2010, depositata nel giudizio di appello il
16 giugno 2010), non comprova, ad avviso del collegio, le circostanze
invocate da SITE.
Infatti si attesta in tale dichiarazione il possesso
in capo a SITE delle categorie LIS002 e LIS006, ma nulla si dice in ordine
al possesso della classe 7 in luogo della classe 6 per il periodo
rilevante ai fini dei fatti di causa.
61. Inoltre, in tale
dichiarazione si attesta che:
- in data 9 ottobre 2009 SITE ha
presentato domanda per il riottenimento della qualificazione nelle classi
di importo possedute precedentemente;
- in data 10 novembre 2009 è
stato notificato l’esito di tale domanda;
- per la definizione della
qualificazione sono stati presi in considerazione i certificati di
regolare esecuzione dei lavori realizzati nel 60 mesi antecedenti la
presentazione della domanda di rinnovo dell’11 giugno 2009.
62. Da
tale dichiarazione non si evince:
- con che decorrenza è stata
riattribuita la classe 7;
- che la classe 7 sarebbe stata riattribuita
senza soluzione di continuità e dunque anche per il periodo da 4 luglio
2009 (la precedente classe 7 era scaduta il 3 luglio 2009) al 9 novembre
2009 (il 10 novembre 2009 è stato notificato l’esito della domanda del 9
ottobre 2009).
Né convince l’assunto difensivo di SITE, che la classe
7, riattribuita a novembre, sarebbe stata conferita retroattivamente,
senza soluzione di continuità per il periodo luglio – novembre
2009.
Infatti, secondo la procedura di qualificazione nell’ambito del
sistema RFI, per potersi confermare la precedente qualificazione con
effetto retroattivo, occorre che la domanda di conferma sia presentata sei
mesi prima della scadenza della qualificazione in corso. Nel caso di
specie, invece, la domanda di conferma della qualificazione, che era in
scadenza a luglio 2009, è stata presentata solo a giugno 2009 (art. 16,
co. 2 e 3: “Nel caso in cui il procedimento di valutazione della domanda
di rinnovo si conclude positivamente prima della scadenza della
qualificazione già posseduta, è concesso il prolungamento della
qualificazione di 3 anni a partire dalla data di scadenza.
Nel caso in
cui il procedimento di valutazione della domanda di rinnovo si conclude
dopo la scadenza della qualificazione già posseduta, il soggetto
interessato risulterà non qualificato nel periodo intercorrente tra la
data di scadenza della precedente qualificazione e la data di inizio del
nuovo periodo triennale di validità”).
63. Quanto alla posizione
della mandante Ducati, secondo il sistema di qualificazione RFI (art. 9.3)
in analogia all’art. 3, co. 2, d.P.R. 34/2000, la qualificazione in una
categoria e classe abilita l’impresa a partecipare a gare per
l’affidamento di lavori di importo pari al valore dell’iscrizione
maggiorato di un quinto. Pertanto la Ducati poteva, con la classe 6,
assumere lavori fino a 9.600.000 euro, e dunque poteva assumere l’importo
indicato in gara.
64. Alla luce di tali assorbenti considerazioni,
il raggruppamento SITE avrebbe dovuto essere escluso dalla
gara.
Pertanto, non avendo legittimamente partecipato alla gara, SITE
non è legittimata a contestare l’aggiudicazione a MERCURI, a nulla
rilevano l’interesse pratico all’annullamento dell’intera procedura e alla
sua rinnovazione.
65. Con l’appello n. 4471/2010, GETS contesta
l’accoglimento dei ricorsi incidentali di primo grado, pronunciato dalla
sentenza n. 1334/2010.
L’appello è infondato.
Dalla documentazione
esibita (v. nota FS del 23 ottobre 2007) risulta che GETS, in un primo
tempo, aveva conseguito la qualificazione per la categoria LIS002 - classe
di importo 7 (oltre gli 8 milioni di euro), originariamente valida fino al
18 ottobre 2009.
Tuttavia, in sede di revisione triennale, è stata
inserita in una classe di importo inferiore (la numero 4, fino a 2,5
milioni di euro), inidonea ai fini della dimostrazione dei prescritti
requisiti soggettivi.
In particolare, nel corso del giudizio di primo
grado, MERCURI aveva prodotto in giudizio copia degli aggiornamenti del
“Sistema di qualificazione delle imprese per la realizzazione degli
impianti di segnalamento ferroviario”, di R.F.I. s.p.a., datati
rispettivamente 23 settembre 2009 e 20 ottobre 2009, dai quali risulta
l’attribuzione a GETS della classe 4 (importo fino a 2,5 milioni di
euro).
Successivamente, l’ente di qualificazione ha affermato che la
nuova classificazione avrebbe effetto solo a partire dal 18 ottobre 2009
(v. nota delle FS 7 ottobre 2009).
In particolare, la difesa
dell’appellante ha depositato, in primo grado, copia del certificato del
7.10.2009 proveniente da R.F.I. s.p.a. (cfr. doc.1, depositato il
12.2.2010), attestante il possesso della qualificazione LIS 002 per la
classe 7 (importo oltre 8 milioni di euro), con validità fino al
19.10.2009. Ha poi ribadito l’argomento, esposto dinanzi al TAR, secondo
cui la momentanea perdita della qualifica nella classe 7 sarebbe dipesa
dai ritardi del sistema “telematico” adottato da R.F.I. s.p.a. per
l’aggiornamento delle qualificazioni, nonostante la tempestiva allegazione
dei certificati di buona esecuzione dei lavori.
La nuova dichiarazione
resa da R.F.I. non appare idonea ad assegnare all’interessata il
prescritto requisito di qualificazione.
Al riguardo, MERCURI osserva,
infatti, che la nuova classificazione ha valore triennale sino al 22
settembre 2012, e, pertanto, comprende l’intero periodo decorrente dal 22
settembre 2009.
Ma anche prescindendo da tale considerazione, va
condivisa la conclusione cui è pervenuto il TAR, secondo cui, in materia
di accertamento dei requisiti di ordine speciale per il conseguimento
degli appalti di lavori pubblici, vige il principio secondo cui le
qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai
concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del
procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto,
senza soluzione di continuità.
Si tratta di un principio rispondente ad
evidenti esigenze di certezza e di funzionalità del sistema di
qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio da parte degli
organismi di attestazione di certificati che costituiscono condizione
necessaria e sufficiente per l’idoneità ad eseguire contratti
pubblici.
D’altro canto, le stazioni appaltanti non possono essere
esposte all’alea della perdita e del successivo riacquisto in corso di
gara, da parte delle ditte offerenti, della qualificazione SOA, o della
qualificazione prevista per i settori speciali.
Pertanto, l’impresa che
partecipa alla procedura selettiva deve dimostrare di possedere, dalla
presentazione dell’offerta fino all’eventuale fase di esecuzione
dell’appalto, la qualificazione tecnico-economica richiesta dal bando.
Nella fattispecie, il sistema adottato da R.F.I. s.p.a. e recepito da
FSE si fonda su criteri e meccanismi sostanzialmente corrispondenti a
quelli posti a base del sistema delle SOA.
Il regolamento approvato da
R.F.I. s.p.a. prevede la verifica dei requisiti di capacità tecnica e
potenzialità produttiva (art. 10.3), previa allegazione da parte
dell’impresa interessata della documentazione comprovante, tra l’altro, la
regolare esecuzione dei lavori rientranti nelle categorie di
specializzazione (art. 6.13).
L’art. 14 del regolamento disciplina
compiutamente l’istituto della “dequalificazione”, consistente nella
riduzione delle classi d’importo per le categorie di specializzazione
oggetto dei lavori monitorati da R.F.I. s.p.a.: essa viene disposta quando
il soggetto consegua un peggioramento del valore dell’indice qualitativo,
non sia più in possesso di taluni requisiti di capacità tecnica,
potenzialità produttiva ed organizzazione, oppure abbia subito un
peggioramento dei requisiti attinenti alla condizione
economico-finanziaria.
La dequalificazione “… viene comunicata per
iscritto al soggetto interessato con l’indicazione dei motivi che l’hanno
causata e dura fino a quando tali motivi non saranno rimossi e comunque
non oltre la data di naturale scadenza di validità della qualificazione
del soggetto interessato” (art. 14.7).
E’ onere dell’impresa comunicare
tempestivamente a R.F.I. s.p.a. tutte le variazioni dei propri requisiti
tecnico-economici influenti ai fini della qualificazione (art. 15.1).
L’impresa già qualificata può richiedere il rinnovo (prima della scadenza)
ovvero l’estensione della qualificazione ad altre classi d’importo con
apposita domanda, allegando la documentazione necessaria (art. 16.5). Nel
caso in cui l’istruttoria sulla richiesta di rinnovo si concluda dopo la
scadenza della qualificazione, il regolamento stabilisce espressamente che
“… il soggetto interessato risulterà non qualificato nel periodo
intercorrente tra la data di scadenza della precedente qualificazione e la
data di inizio del nuovo periodo triennale di validità” (art. 16.3):
quest’ultima disposizione conferma l’efficacia ex nunc, non
retroattiva, del riconoscimento da parte di R.F.I. s.p.a. delle
qualificazioni e delle relative classi d’importo.
Pertanto, non è
condivisibile l’opinione di GETS, la quale ribadisce di avere trasmesso a
R.F.I. s.p.a. tutte le certificazioni necessarie per la riqualificazione
nella categoria LIS 002 – classe 7 (importo oltre 8 milioni di
euro).
Al contrario, risulta dimostrato che GETS ha subito la
dequalificazione nella classe 4 (importo fino a 2,5 milioni di euro),
quantomeno alle date del 23.9.2009 e del 20.10.2009.
Tuttavia,
l’eventuale accoglimento dell’istanza di riqualificazione non avrebbe
effetto pienamente retroattivo e non sarebbe sufficiente per superare il
temporaneo difetto di capacità tecnica verificatosi nel corso della
gara.
Ne deriva, pertanto, che GETS non risulta in possesso dei
requisiti soggettivi prescritti per conseguire l’appalto in
contestazione.
E è appena il caso di osservare che, in ogni caso, il
riscontrato difetto dei presupposti di qualificazione impedirebbe anche di
configurare l’interesse strumentale alla rinnovazione della
gara.
66. La riconosciuta fondatezza dei ricorsi incidentali di
primo grado preclude l’esame delle questioni di merito dedotte con i
ricorsi principali.
Pertanto, non vi sono le condizioni processuali per
esaminare le ulteriori questioni prospettate dall’ordinanza di rinvio alla
Plenaria, ancorché “nell’interesse della legge”.
67. In
definitiva, quindi:
- va accolto, parzialmente, l’appello n. 3321/2010,
proposto da SITE, limitatamente alla declaratoria di irricevibilità dei
motivi aggiunti;
- va accolto l’appello incidentale proposto da
Mercuri, nell’ambito del giudizio n. 3321/2010, nella parte in cui
ripropone il ricorso incidentale di primo grado;
- conseguentemente
devono essere dichiarati inammissibili le censure proposte da SITE con il
proprio ricorso principale di primo grado e con i connessi motivi
aggiunti, per difetto di legittimazione;
- l’appello n. 4471/2010,
proposto da GETS, deve essere respinto.
Le spese possono essere
compensate, considerando la particolare complessità delle
questioni.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza Plenaria)
Accoglie, parzialmente, l’appello n. 3321/2010,
proposto da SITE;
Accoglie l’appello incidentale proposto da MERCURI,
nell’ambito del giudizio n. 3321/2010;
Per l’effetto, accoglie il
ricorso incidentale proposto da MERCURI dinanzi al TAR e dichiara
inammissibile il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti,
proposto in primo grado da SITE;
respinge l’appello n. 4471/2010,
proposto da GETS;
Compensa integralmente tra le parti le spese di
lite;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 21 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pasquale de Lise,
Presidente del Consiglio di Stato
Giancarlo Coraggio, Presidente di
Sezione
Gaetano Trotta, Presidente di Sezione
Pier Giorgio Lignani,
Presidente
Stefano Baccarini, Presidente
Rosanna De Nictolis,
Consigliere
Marco Lipari, Consigliere, Estensore
Marzio Branca,
Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Anna Leoni,
Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Sergio De Felice,
Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2011
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