 |
| |
 |
 |
| n. 11-2011 - © copyright |
LUIGI MARUOTTI
|
|
| Il ricorso straordinario dalle
origini fino alle modifiche di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n.104. La concorrenza con il giudizio civile
|
§ 1. L’istituto nel periodo antecedente allo
Statuto albertino
L’istituto del ricorso straordinario al
Capo dello Stato è sorto nel Regno di Sardegna all’epoca della
monarchia assoluta ed è stato poi recepito nella propria
legislazione dallo Stato unitario.
Ancora nel Settecento il Re di
Sardegna – similmente ai sistemi degli altri Stati preunitari che
persero rilievo in conseguenza della Unità[1] - era l’indiscusso
titolare non solo del potere esecutivo e di quello di emanare norme
giuridiche, ma anche del supremo potere di rendere giustizia, per
qualsiasi aspetto della vita pubblica o privata.
L’art. 3 delle
Costituzioni Generali di Vittorio Amedeo II del 1723[2] dispose per
la prima volta che «Le suppliche che riguarderanno materie
meramente graziose, o che saranno miste di Giustizia e di Grazia,
dovranno riferirsi a Noi, per aversi le Nostre
determinazioni».
Si affermò così il sistema accentrato di
‘giustizia ritenuta’, tipico delle monarchie assolute, in cui il
sovrano era il titolare di ogni potere dello Stato e poteva
decidere, caso per caso, su ogni supplica o istanza presentata –
anche senza l’assistenza di un difensore - in materia civile, penale
o amministrativa, ed incidere su qualsiasi sentenza o su qualsiasi
atto del potere esecutivo.
Con le Regie Patenti del 30 aprile
1749, Carlo Emanuele III istituì il Consiglio del Re e stabilì che
avrebbe ascoltato il parere del medesimo Consiglio[3], prima di
decidere il ricorso a lui indirizzato.
Le disposizioni delle
Costituzioni Generali del 1723, con qualche lieve modifica
lessicale, furono riportate nelle Costituzioni Generali del 1770 e
consentirono al Re di esercitare il suo potere di ‘giustizia
ritenuta’, con decreti insindacabili da qualsiasi altra
autorità.
Con il Regio Editto del 18 agosto 1831, Carlo Alberto
istituì il Consiglio di Stato, prevedendo all’art. 29 che esso
avrebbe espresso il parere sui «ricorsi in materie
giuridiche».
Le mutate condizioni politiche, e il progressivo
affermarsi del principio della divisione dei poteri e della
monarchia costituzionale, condussero alle fondamentali riforme del
1847 e 1848.
Per le controversie civili e penali, il regio editto
del 30 ottobre 1847 istituì la Corte di Cassazione, competente per
le impugnazioni delle sentenze, e dispose che anche le sue sentenze
sarebbero state emesse «in nome del Re».
Invece, i ricorsi
proposti avverso gli atti amministrativi – proponibili in ogni tempo
- continuarono ad essere decisi dal Re, previo parere del Consiglio
di Stato, nella duplice veste di vertice del potere esecutivo e di
‘supremo correttore dei torti e delle illegalità’.
A seguito
della riforma del 1847, continuava dunque ad esservi la ‘giustizia
ritenuta’ per la controversie amministrative, mentre per quelle
civile e penali – non esercitando più il Re poteri decisori - si
attuò la ‘giustizia delegata’ (ancora ispiratrice degli articoli 54
e 556 del c.p.c. del 1865 e dell’articolo 132 del c.p.c. del 1942, e
poi venuta meno dopo il referendum istituzionale del 2 giugno 1946,
quando l’art. 6 del decreto legislativo presidenziale 19 giugno
1946, n. 1, sostituì l’espressione «in nome del Re» con
l’altra «in nome del popolo italiano».
§ 2. La qualificazione tradizionale dell’istituto
Il disegno riformatore di Carlo Alberto fu
completato dallo Statuto del 1848, del quale vanno segnalati gli
articoli 6, 8, 68 e 73:
- per l’art. 6, il Re «fa i
decreti e regolamenti necessarii per l’esecuzione delle leggi, senza
sospenderne l’osservanza, o dispensarne»;
- per l’art. 8,
«il Re può far grazia e commutare le pene»;
- per l’art.
68, «la giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai
giudici ch’Egli istituisce»;
- per l’art. 73,
«l’interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio,
spetta esclusivamente al potere legislativo».
Lo Statuto
dunque precluse al Re l’esercizio del potere di interpretazione
autentica delle leggi, riconosciuto come proprio del Parlamento, e
ribadì che nei casi concreti il Re non poteva decidere in contrasto
con le sentenze civili o penali (emesse in suo nome), pur se
continuava ad essere l’unico titolare del potere di clemenza verso i
condannati.
Per la giustizia amministrativa, continuò invece ad
avere applicazione l’istituto del ricorso straordinario, che
continuava ad essere deciso direttamente dal Re.
Due leggi del
Regno di Sardegna del 1859 disciplinarono i poteri del sovrano in
materia di giustizia amministrativa.
La legge 30 ottobre 1859, n.
3707 (sul «Riordinamento del Consiglio di Stato»), ribadì la
necessità del parere del Consiglio di Stato per la decisione del
ricorso straordinario, che fu differenziato nettamente dal diverso
istituto del ricorso al Re in via gerarchica.
L’art. 17 della
legge 20 novembre 1859, n. 3780, dispose che i conflitti tra il
potere giudiziario e quello amministrativo sarebbero stati definiti
con un decreto del Re, previo parere del Consiglio di Stato in
Adunanza Generale, su proposta del Ministro per l'Interno e sentito
il Consiglio dei Ministri.
L’art. 17, la cui applicazione fu
estesa alle altre province italiane e che rimase in vigore fin
quando l’ulteriore riforma del 1877 attribuì alle Sezioni Unite il
potere di dirimere i conflitti, si fondava sul principio per cui le
funzioni giudiziarie ‘delegate’ in materia civile o penale e quelle
di ‘giustizia ritenuta’ in materia amministrativa costituivano tutte
la diretta emanazione del potere personale del Re (come esplicitato
dagli artt. 68 e 5 dello Statuto): il decreto del Re sul conflitto,
ad un tempo, poteva constatare l’assenza della giurisdizione dei
giudici e salvaguardare le attribuzioni del potere esecutivo e dello
stesso sovrano, per la decisione dei ricorsi straordinari.
Con la
legge del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato D, sul Consiglio di
Stato, furono riprodotte, con qualche modificazione, le disposizioni
della legge n. 3707 del 1859 e fu previsto l’obbligo di sentire il
Consiglio dei Ministri, ove il Ministro avesse proposto una
decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato.
Il sistema
così venutosi ad affermare - a seguito della previsione del parere
del Consiglio di Stato e del potere del Governo di discostarsi dal
parere - comportava che la decisione sul ricorso straordinario era
qualificabile come un actus trius auctoritatum,
caratterizzato da un procedimento al termine del quale la decisione
stessa era conseguente alle determinazioni del Consiglio di Stato
(che rendeva il parere), del Governo (che formulava la proposta
finale per il tramite del Ministro e che poteva discostarsi dal
parere con delibera del Consiglio dei Ministri) e del Re (che
assumeva la decisione).
La dottrina e la giurisprudenza
ottocentesche erano concordi nel ritenere che il Re esercitava una
vera e propria funzione giurisdizionale, quando decideva i ricorsi
straordinari in sede di ‘giustizia ritenuta’.
Da un lato, si
trattava, infatti, di decisioni che dirimevano controversie, sulla
base di regole giuridiche, ed insindacabili da qualsiasi autorità
amministrativa o giurisdizionale,.
Dall’altro, non essendo stata
ancora istituita la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, era
opinione comune che, anche per le sopra richiamate ragioni storiche
e istituzionali, la ‘giustizia delegata’ e la ‘giustizia ritenuta’
erano entrambe espressioni della iuris dictio del Re.
La
natura giurisdizionale della decisione del Re sul ricorso
straordinario fu ribadita anche dopo la legge n. 5992 del 1889, che
– nel mantenere la regola della sua proponibilità anche senza
patrocinio di avvocato - introdusse l’ulteriore rimedio del ricorso
alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, col patrocinio del
difensore, affermando la regola della alternatività (v. l’art. 27
della legge del 1889, trasfuso nell’art. 26 del t.u. 17 agosto 1907,
n. 642, nell’art. 34 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, e poi negli
articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 1199 del 1971 e, infine,
nell’art. 7, comma 8, del Codice del processo
amministrativo).
Quando si affermò la natura giurisdizionale
delle decisioni della Quarta Sezione[4], la dottrina[5] rilevò la
coesistenza della ‘giustizia ritenuta’ (per l’esame del ricorso
straordinario) e di quella ‘delegata’ (per l’esame del ricorso alla
Quarta Sezione), e dunque l’alternatività di due rimedi
giurisdizionali, da ritenersi assolutamente equivalenti ed
equiparati quanto agli effetti delle decisioni, le quali
comportavano – anche per la giurisprudenza[6] - un giudicato
intangibile.
Il significato del principio della alternatività era
rimarcato dalla giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato,
per la quale, anche se non vi era un termine per la proposizione del
ricorso straordinario, si poteva presumere l’acquiescenza all’atto
impugnato, qualora fosse trascorso un ‘termine congruo’ dalla sua
conoscenza.
La legge 7 marzo 1907, n. 62, «sul riordinamento
degli istituti per la giustizia amministrativa», aveva poi
fissato il termine di decadenza di 180 giorni, assimilando ancor più
i due rimedi alternativi, sia pure mantenendo un termine più lungo
per l’impugnazione nella sede straordinaria.
Anche dopo le leggi
del 1889 e del 1907, con distinti orientamenti la giurisprudenza del
Consiglio di Stato continuava a rilevare la natura giurisdizionale
della decisione del Re.
In primo luogo, le decisioni della Quarta
e della Quinta Sezione negavano la sua natura amministrativa e
dunque la sua impugnabilità innanzi al Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, e ciò anche quando essa risultava gravemente
viziata, per l’assoluta mancanza di motivazione della delibera del
Consiglio dei Ministri contrastante col parere, ovvero per il
contrasto col parere del Consiglio di Stato, in assenza della
delibera del Consiglio dei Ministri[7].
In secondo luogo,
l’Adunanza Generale dalla fine dell’Ottocento ammetteva il ricorso
per revocazione per errore di fatto, applicando per analogia l’art.
494 del c.p.c. del 1865[8].
In terzo luogo, la stessa Adunanza
Generale negava che il Governo - il Ministro o il Consiglio dei
Ministri - potesse chiedere al Consiglio di Stato il riesame delle
questioni controverse e la modifica del parere già reso sul ricorso
straordinario[9], tranne il caso in cui il parere non avesse tenuto
conto di circostanze tali da giustificare un ricorso per
revocazione[10].
§ 3. Le ragioni che indussero a rilevare in alcuni
casi la natura amministrativa dell’istituto
Senonché, a partire dagli anni Trenta, due
orientamenti del Consiglio di Stato affermarono in alcuni casi la
natura amministrativa della decisione del Re.
L’Adunanza
Generale[11] ammise la proponibilità del ricorso straordinario praeter legem, quale rimedio ‘aggiuntivo’ di tutela quando
l’atto impugnato avesse inciso su un diritto soggettivo, sottoposto
alla giurisdizione del giudice civile.
In tal caso, per evitare
conflitti con la magistratura ordinaria, i pareri di volta in volta
precisavano che, per ragioni sistematiche, la decisione del Re
poteva essere sindacata nell’eventuale giudizio civile e non aveva
la forza del giudicato, perché il giudice avrebbe potuto comunque
affermare la fondatezza della domanda, malgrado l’eventuale
declaratoria di inammissibilità o di infondatezza del ricorso da
parte del Re.
Le sezioni giurisdizionali[12], a loro volta, si
basarono su ragioni di giustizia e ritennero che la decisione del
Re, pur operando la regola della alternatività, non aveva la forza
del giudicato – e poteva essere impugnata - quando, malgrado il
parere favorevole, il ricorso straordinario era respinto senza la
delibera del Consiglio dei Ministri, oppure a seguito una delibera
carente di motivazione.
.Per giustificare sul piano teorico
queste conclusioni, già da tempo auspicate[13], la giurisprudenza
del Consiglio di Stato cominciò a qualificare come amministrativa la
decisione del Re anche in questi due casi individuati dalle sezioni
giurisdizionali[14].
Tuttavia, solo apparentemente in questi casi
sussisteva l’inidoneità della decisione a divenire immutabile con la
forza del giudicato.
Infatti, la giurisprudenza più volte
chiariva come fosse sempre insindacabile in ogni sede il parere del
Consiglio di Stato reso sulla legittimità dell’atto impugnato nel
regime della alternatività, quale espressione di irretrattabile iuris dictio[15].
Inoltre, per la giurisprudenza la
decisione straordinaria affetta da propri vizi successivi al parere
– continuando a rilevare il principio della alternatività - era
soggetta all’annullamento del giudice amministrativo esclusivamente
con rinvio alla sede straordinaria, sicché la decisione annullata
andava sostituita dalla ulteriore decisione straordinaria, destinata
a divenire immodificabile[16].
Peraltro, una volta rilevata la
natura amministrativa delle decisioni straordinarie rese su diritti
conoscibili dal giudice civile, nonché di quelle rese nel regime
della alternatività ma impugnabili per gravi vizi procedimentali,
per ragioni ‘di semplificazione’ sembrò inevitabile alla
dottrina[17] e alla giurisprudenza[18] affermare la natura
‘unitaria’ – e dunque amministrativa – di tutte le decisioni
straordinarie, senza eccettuare quelle conformi al parere, che
avevano definito la controversia nel regime della
alternatività.
§ 4. Le discussioni sull’istituto dopo l’entrata in
vigore della Costituzione
Entrata in vigore la Costituzione
repubblicana, per un primo orientamento la disciplina sul ricorso
straordinario si sarebbe dovuta intendere abrogata per
incompatibilità[19], poiché gli effetti del giudicato e il carattere
assolutamente immutabile della decisione resa nel regime della
alternatività sarebbero risultati incompatibili con le funzioni
costituzionali del Presidente della Repubblica.
La tesi
prevalente, invece, era nel senso che l’istituto era sopravvissuto e
che la decisione resa nel regime della alternatività conforme al
parere era ‘formalmente amministrativa e sostanzialmente
giurisdizionale’[20].
La sopravvivenza dell’istituto risultava
corroborata dalla prassi, poiché il Consiglio di Stato non dubitò
della sua compatibilità con i principi costituzionali, e ciò per due
fondamentali ragioni.
In primo luogo, nel corso dei lavori della
Assemblea Costituente era stato affermato, senza contrasti, che
l’istituto doveva sopravvivere al mutato regime costituzionale,
tanto che il testo finale dell’art. 100 della Costituzione è stato
redatto tenendo conto delle correlative funzioni consultive del
Consiglio di Stato[21].
In secondo luogo, l’istituto è stato
richiamato da una disposizione di rango costituzionale: lo Statuto
siciliano, approvato con la legge costituzionale n. 2 del 1948,
all’art. 23 - significativamente avente la rubrica «organi
giurisdizionali» - ha attribuito il relativo potere decisorio al
Presidente della giunta regionale, «dal che può dedursi che
l’Assemblea Costituente ritenne che l’istituto non fosse in
contrasto con la Costituzione»[22].
Peraltro, una prima ‘crisi’
dell’istituto si è avuta nel 1953.
Nessuna disposizione ammetteva
il giudizio di ottemperanza, nel caso di mancata esecuzione delle
decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato o delle decisioni
straordinarie rese nel regime della alternatività: l’art. 27, n. 4,
del testo unico approvato col r.d. n. 1054 del 1924, così come le
precedenti leggi risalenti al 1889, ammetteva il giudizio
d’ottemperanza nel solo caso di mancata esecuzione delle sentenze
dei «tribunali» civili.
Con due sentenze del 1953, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano rilevato che il
giudizio di ottemperanza poteva essere esperito solo nel caso di
mancata esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato, e non
anche nel caso di mancata esecuzione delle decisioni straordinarie
rese nel regime della alternatività.
In particolare, con la
sentenza n. 2157 del 1953[23], le Sezioni Unite avevano ritenuto
applicabile analogicamente l’art. 27, n. 4, nel caso di
inottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato.
Viceversa,
con la sentenza n. 3141 del 1953[24], le Sezioni Unite avevano
escluso sul piano logico l’ulteriore applicazione analogica
dell’art. 27, n. 4, nel caso di mancata esecuzione della decisione
resa nel regime della alternatività, in quanto già applicato
analogicamente per il Consiglio di Stato.
Nel periodo successivo,
il Consiglio di Stato aveva però più volte ribadito la propria
giurisprudenza risalente alla fine dell’Ottocento[25] sulla
assimilazione delle decisioni rese nel regime della alternatività a
quelle del Consiglio di Stato[26].
Anche l’Adunanza Plenaria
rilevava la cogenza della decisione resa nel regime della
alternatività, pur nel caso di una sopravvenuta norma
interpretativa, in coerenza con il principio di effettività della
tutela, affermando che la mancata esecuzione della decisione avrebbe
comportato «un caso evidente di denegata giustizia»[27].
Malgrado
l’indebolimento derivante dalla inammissibilità del giudizio di
ottemperanza, l’istituto operava nella prassi, anche perché la
giurisprudenza amministrativa affermava sempre la cogenza della
decisione.
La tesi della conformità dell’istituto ai principi
costituzionali risultava comunque confortata dalla giurisprudenza
costituzionale.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del
1964[28], pur dichiarando la parziale incostituzionalità dell’art.
34 del testo unico approvato col r.d. n. 1054 del 1924 (nella parte
in cui non consentiva l’impugnazione della decisione da parte del
controinteressato pretermesso), corroborava sia la tesi della
compatibilità costituzionale dell’istituto in quanto tale, sia la
tesi della equiparazione degli effetti sostanziali della decisione
straordinaria a quella del Consiglio di Stato, in quanto
immodificabile e irrevocabile nel caso di mancata
impugnazione.
5. La riforma di cui al decreto legislativo n. 1199
del 1971 e la giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore della
legge n. 69 del 2009 e del Codice del processo
amministrativo
La disciplina del ricorso straordinario è
stata modificata dagli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo
n. 1199 del 1971.
La riforma ha ridotto a 120 giorni il termine
di proposizione del ricorso ed ha disciplinato le fasi
procedimentali, in particolare quella istruttoria, attribuendo
incisivi poteri al Consiglio di Stato, nonché quella della
trasposizione della controversia all’esame del Tribunale
amministrativo regionale.
Circa la trasposizione, la sentenza
della Corte Costituzionale n. 148 del 1982[29] ha contribuito a
rafforzare l’istituto, disponendo che essa possa essere chiesta non
solo dal controinteressato, ma anche dalla autorità emanante,
diversa dallo Stato: la Corte, nel dichiarare la parziale
incostituzionalità dell’art. 10 del decreto legislativo n. 1199 del
1971, ha così consentito che ogni parte intimata, diversa dallo
Stato, chieda che la decisione della controversia avvenga con
l’applicazione della regola del doppio grado del giudizio.
La
riforma aveva mantenuto fermo il tradizionale potere del Governo di
discostarsi dal parere del Consiglio di Stato, con una delibera del
Consiglio dei Ministri, pur richiamando alcuni istituti riferibili
all’esercizio della giurisdizione.
L’art. 12 ha consentito che la
Sezione – di regola competente a rendere il parere – possa rimettere
la questione alla Adunanza Generale, per evitare «contrasti
giurisprudenziali».
Inoltre, l’art. 15 ha disciplinato il
giudizio di revocazione, richiamando l’art. 395 del c.p.c. e, in
particolare, anche la «revocazione per conflitto di
giudicati» di cui al n. 5.
L’art. 15 poteva costituire
l’argomento decisivo per ravvisare nuovamente la natura
giurisdizionale della decisione resa nel regime della alternatività
(così come a fine Ottocento l’art. 39 della legge del 1889 fu
decisivo per ravvisare la natura giurisdizionale delle decisioni
della Quarta Sezione).
Si sarebbe potuto così rilevare come la
riforma del 1971 era coerente con la tradizionale legislazione che
ha previsto l’applicazione dell’istituto della revocazione soltanto
alle decisioni di organi giurisdizionali, che emettono statuizioni
idonee a formare il giudicato formale e sostanziale.
Infatti, le
leggi hanno richiamato la disciplina sulla revocazione per conflitto
di giudicati[30] unicamente per la giurisdizione ordinaria e per
quelle ‘speciali’, e cioè sia per gli organi decidenti ancora
esistenti (previsti o meno nella Costituzione)[31], sia per quelli
che sono stati oggetto di sentenze di incostituzionalità, per la
riscontrata assenza del requisito della indipendenza[32].
Entrata
in vigore della riforma del 1971, il Consiglio di Stato[33] e i
TAR[34] hanno ancora rilevato la cogenza della decisione resa nel
regime della alternatività e la sua equiparazione alla decisione del
Consiglio di Stato.
Questa equiparazione era stata anche rilevata
dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che aveva più volte
ammesso la proponibilità di una questione pregiudiziale da parte del
Consiglio di Stato, quale «autorità giurisdizionale», nel
corso del procedimento di decisione del ricorso straordinario: la
Corte aveva osservato che la decisione dirime una controversia, con
uno dei «due rimedi» previsti dall’ordinamento, caratterizzato
«dalla irrevocabilità ed immodificabilità della decisione e dalla
sua insindacabilità da parte di ogni altra autorità amministrativa e
giurisdizionale»[35].
Inoltre, nell’ottica della equiparazione
degli istituti, l’art. 3 della legge n. 205 del 2000 – la cui
rubrica si era richiamata al «processo cautelare» - aveva
disciplinato anche la fase cautelare, eventuale del procedimento di
decisione del ricorso straordinario.
Malgrado le disposizioni
legislative del 1971 e del 2000, e nonostante la giurisprudenza
della Corte di Giustizia, l’istituto ha vissuto una seconda crisi,
fino all’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 e del Codice
del processo amministrativo, approvato col decreto legislativo n.
104 del 2010.
Andando in contrario avviso alla giurisprudenza
della Quarta Sezione del Consiglio di Stato[36], le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione[37] avevano ritenuto che nel quadro
normativo desumibile dal decreto legislativo n. 1199 del 1971 non
fosse proponibile il giudizio di ottemperanza, nel caso di mancata
esecuzione delle decisioni straordinarie rese nel regime della
alternatività.
Le Sezioni Unite avevano ribadito la tesi
tradizionale sulla loro natura amministrativa, sulla base delle
seguenti argomentazioni:
a) l’art. 15 del decreto legislativo n.
1199 del 1971, col suo richiamo all’art. 395 c.p.c., non era
rilevante per una ricostruzione dogmatica, in quanto contenuto in un
decreto legislativo non basato su uno specifico criterio della legge
delega;
b) la giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla
qualificazione dell’istituto non era vincolante nell’ordinamento
nazionale;
c) il potere del Governo di discostarsi dal parere del
Consiglio di Stato era decisivo per ravvisare la natura
‘amministrativa’ della decisione resa nel regime della
alternatività.
Questa giurisprudenza si basava dunque sulla
singolare disapplicazione dell’art. 15 (ricognitivo del diritto
vivente risalente all’Ottocento, quale corollario degli effetti
intangibili della decisione resa nel regime della alternatività), si
discostava dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ed
escludeva la natura giurisdizionale non solo della decisione
imputabile al Governo e difforme dal parere, ma anche di quella
conforme al parere.
Il medesimo orientamento poneva in secondo
piano la pacifica cogenza e la non impugnabilità delle decisioni
rese nel regime della alternatività[38], nonché le ricostruzioni per
cui ben può una giurisdizione speciale essere svolta da una autorità
amministrativa.
La crisi dell’istituto si era acuita dopo che la
Corte Costituzionale[39] - nel condividere l’orientamento delle
Sezioni Unite – aveva negato che il Consiglio di Stato poteva
sollevare questioni di costituzionalità, in sede di esame del
ricorso straordinario.
Ne discendeva un sistema incoerente,
poiché:
- il principio della alternatività implica la cogenza
della decisione, insensibile anche allo ius superveniens,
mentre le Sezioni Unite ritenevano inammissibile il ricorso per
l’ottemperanza[40];
- il Consiglio di Stato – malgrado il
fondamento costituzionale del potere decisorio del Presidente della
Repubblica[41] - si era adeguato alla giurisprudenza delle Sezioni
Unite[42], mentre il Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana, dal 2005[43], ammetteva il giudizio di
ottemperanza, richiamando i principi sulla cogenza delle decisioni,
nonché l’art. 23 dello Statuto siciliano e gli articoli 6 e 13 della
CEDU, che non consentono di rendere illusoria una decisione della
controversia divenuta finale e irrevocabile[44];
- la Corte di
Giustizia ha sempre ritenuto proponibili le questioni pregiudiziali,
sollevate dal Consiglio di Stato quale «autorità
giurisdizionale», mentre la Corte Costituzionale riteneva
improponibili le questioni di costituzionalità.
L’incoerenza del
sistema era acuito dagli orientamenti della Corte di Strasburgo, la
quale – sin dal caso Hornsby nel 1997[45] - ha rilevato come in
molti Paesi[46] vi siano decisioni equated to a Court
decision, emesse all’esito di un judicial review da
organi non giurisdizionali, ma idonee a diventare irrevocabili, e
che vanno eseguite dall’amministrazione soccombente, tanto che lo
Stato incorre in responsabilità sia se ritarda l’esecuzione, sia se
non prevede l’azione d’esecuzione[47].
Gli orientamenti contrari
alla proponibilità del giudizio di ottemperanza e alla proposizione
di questioni di costituzionalità erano anche incoerenti con la
Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 20 del 15 dicembre 2004,
che - in base alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo sugli
artt. 6 e 13 della CEDU - ha enunciato i principi dello Stato di
diritto riguardanti le decisioni emesse all’esito di un judicial
review.
6. La riforma disposta con l’art. 69 della legge
n. 69 del 2009
e le disposizioni del Codice del processo
amministrativo
La legge n. 69 del 2009 ha adeguato
l’istituto alle disposizioni della CEDU e alle regole fondanti lo
Stato di diritto.
L’art. 69 ha soppresso il potere del Governo di
discostarsi dal parere del Consiglio di Stato, così rimuovendo la
ragione che aveva indotto la Corte di Cassazione a ravvisare la
natura amministrativa dell’istituto.
Tale potere del Governo -
dapprima limitato dalla giurisprudenza costituzionale[48] –
risultava di per sé incompatibile col potere decisorio
‘indipendente’ di controversie e con le disposizioni della
CEDU.
Inoltre, l’art. 69 ha ammesso la possibilità per il
Consiglio di Stato di sollevare questioni di costituzionalità «ai
sensi e per gli effetti» dell’art. 23 della legge n. 87 del
1953, e cioè quale «autorità giurisdizionale».
Il Codice
del processo, in ragione della riqualificazione dell’istituto
effettuata dal legislatore, a sua volta ha adeguato il sistema alla
CEDU per un ulteriore profilo, prevedendo doverosamente l’azione
esecutiva per le decisioni straordinarie.
Il parere del Senato,
reso sulla bozza trasmessa dal Governo, aveva segnalato la
«necessità di inserire tra le decisioni da ottemperare con il
rimedio disciplinato dalla disposizione anche le decisioni
straordinarie del Presidente della Repubblica rese nel regime della
alternatività».
Il Governo ha quindi modificato il testo
dell’art. 112, segnalando nella sua Relazione che il rimedio
dell’ottemperanza è stato previsto «in recepimento della necessità
segnalata dal Senato di dare applicazione agli artt. 6 e 13 della
CEDU, per le decisioni la cui cogenza è equiparata a quella delle
sentenze del Consiglio di Stato irrevocabili».
Il Codice ha
introdotto altre disposizioni sul ricorso straordinario.
L’art.
48, sul «Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso
straordinario», al comma 1 ha disciplinato l’opposizione al TAR
(adoperando la stessa espressione dell’art. 16, comma 2, sulla traslatio iudicii), al comma 2 l’ordinanza cautelare resa
prima della opposizione e, al comma 3, la «restituzione del
fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede
straordinaria», se l’opposizione è inammissibile.
L’art. 48
ha rimarcato che in sede straordinaria si svolge un
«giudizio» ed ha inciso sull’art. 10 del decreto legislativo
n. 1199 del 1971, attuando il principio della parità delle
parti.
Mentre nel precedente quadro normativo la trasposizione
poteva essere chiesta solo dal controinteressato e dalla
amministrazione intimata diversa dallo Stato, l’art. 48 consente
l’opposizione anche all’amministrazione statale, in coerenza con la
avvenuta soppressione del potere decisorio del Governo.
Inoltre,
l’art. 7, comma 8, ha previsto che «Il ricorso straordinario è
ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione
amministrativa» altrimenti è inammissibile per difetto della
giurisdizione amministrativa.
7. La giurisprudenza formatasi nel vigore del Codice
del processo amministrativo.
La legge n. 69 del 2009 e il Codice del
processo amministrativo hanno inciso in misura decisiva sui
successivi orientamenti giurisprudenziali.
Con un consolidato
orientamento[49], le Sezioni Unite hanno ritenuto che:
- il
ricorso per l’ottemperanza della decisione del Presidente della
Repubblica è ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera
b), e dell’art. 113, comma 1, del Codice, e va proposto dinanzi allo
stesso Consiglio di Stato, nel quale si identifica «il giudice
che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta»
(§ 2.11.1);
- il Codice ha tenuto conto dell’art. 69 della legge
n. 69 del 2009 e della necessità, segnalata dal Senato, di «dare
attuazione ai principi enunciati dalla CEDU, nonché alle
raccomandazioni comunitarie, intese a sollecitare gli Stati membri a
prevedere senza eccezioni l'azione esecutiva per l'effettività delle
tutele», poiché «i criteri costituzionali sono integrati dalle norme
della Convenzione Europea per i diritti dell'uomo (art. 6 e 13),
come interpretate dalla Corte di Strasburgo», per la quale «da un
lato sono intangibili le decisioni finali di giustizia rese da
un’autorità che non fa parte dell'ordine giudiziario, ma che siano
equiparate a una decisione del giudice, e dall'altro in ogni
ordinamento nazionale si deve ammettere l’azione di esecuzione in
relazione a una decisione di giustizia, quale indefettibile seconda
fase della lite definita» (§ 2.13);
- «non si frappongono
ostacoli di ordine costituzionale al rimedio del giudizio di
ottemperanza» (2.12);
- «i profili di novità tratti dalla
legislazione sono di immediata operatività a prescindere dall'epoca
di proposizione del ricorso straordinario, ovvero di instaurazione
del giudizio di ottemperanza» (§ 2.14), in ragione della
riqualificazione da dare ex tunc all’organo decidente (§
2.11) potendosi ravvisare un giudicato anche per le decisioni emesse
prima della riforma del 2009 (§ 2.11).
Il Consiglio di Stato ha
preso atto del mutamento della giurisprudenza delle Sezioni Unite e,
a sua volta[50], per una decisione emessa prima dell’entrata in
vigore del Codice ha ritenuto ammissibile il giudizio di
ottemperanza, rilevando che «l’effettività del parallelismo e
dell’alternatività dei due rimedi impone che tale rimedio appresti
un grado di tutela non inferiore a quello conseguibile agendo
giudizialmente».
Tale riqualificazione costituisce una revisione
in senso tecnico (necessaria per la conformità alle disposizioni
della CEDU), in applicazione della VI disposizione transitoria e
finale della Costituzione,.
Per gli organi decidenti di dubbia
natura preesistenti alla Costituzione, la revisione è infatti un
istituto tipizzato e ricognitivo, quale species del genus ‘interpretazione costituzionalmente orientata’: la
legge di revisione riconosce ex tunc la natura
giurisdizionale, introducendo modifiche sulla salvaguardia della
terzietà e sul perfezionamento delle tecniche di tutela.
Tai
modifiche ben potevano essere disposte con legge ordinaria, come è
avvenuto per le commissioni tributarie, qualificate ex tunc dalla Corte Costituzionale come organi giurisdizionali[51], malgrado
la Corte le avesse già qualificate come amministrative prima della
riforma del 1972[52].
Il sistema ha dunque acquisito piena
coerenza.
Attualmente, il ricorso straordinario e quello al TAR
si pongono in chiave di alternatività ‘nella’ giurisdizione
amministrativa, perché con uno dei due rimedi – e salva la
possibilità di chiedere la decisione della lite nei due gradi del
giudizio[53] – può essere chiesta la tutela cautelare e sono
proponibili questioni di costituzionalità o pregiudiziali
comunitarie, mentre le relative decisioni finali sono idonee a
formare un giudicato formale, revocabili ai sensi dell’art. 395
c.p.c., e sono eseguibili in via coattiva col giudizio
d’ottemperanza.
La natura «giudiziaria», ovvero
giurisdizionale, dell’istituto ha avuto infine anche il ‘sigillo
nominalistico’ del legislatore, con l’art. 37, comma 6, della legge
n. 111 del 2011 (di conversione del decreto legge n. 111 del 2011),
che – in tema di «contributo unificato» - ha qualificato il
ricorso straordinario come ricorso in unico grado al Consiglio di
Stato, all’interno del complessivo «sistema
giudiziario».
Si è così concluso un lungo percorso
legislativo, che ha nuovamente riconosciuto all’istituto
l’originaria natura giurisdizionale, rilevata sino alla prima metà
del Novecento: la decisione, fino al 2009 definibile come eventuale actus trius auctoritatum (Consiglio di Stato, Governo,
Presidente della Repubblica), è ora un actus duorum
auctoritatum (Consiglio di Stato e Presidente della Repubblica),
riferibile ad organi di cui è indiscussa l’indipendenza[54] e
qualificabile come pronuncia giurisdizionale del Consiglio di
Stato.
Con la possibilità di sollevare questioni di
costituzionalità e l’eliminazione del potere discrezionale del
Governo (art. 69 della legge n. 69 del 2009) e con l’ammissibilità
del giudizio di ottemperanza (art. 112 del Codice), in coerenza con
le preesistenti regole sulla tutela cautelare e sulla immutabilità
del giudicato (art. 3, comma 4, della legge n. 205 del 2000 e art.
15 del decreto legislativo n. 1199 del 1971), è stato così
pienamente attuato il principio di effettività della tutela quale
corollario della alternatività, in ossequio ai principi del diritto
europeo.
Anche senza ulteriori riforme, e in applicazione degli
artt. 6 e 13 della CEDU e del Codice del processo, la prassi del
Consiglio di Stato potrà completare l’equiparazione, ammettendo la
fissazione di una udienza per sentire le parti, prima di rendere il
parere.
8. L’art. 7, comma 8, del Codice e l’attuale
rilievo del principio della alternatività.
Va infine esaminato l’art. 7, comma 8, del
Codice del processo amministrativo, per il quale «Il ricorso
straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla
giurisdizione amministrativa».
Si è accennato al § 3 che il
Consiglio di Stato aveva ritenuto ammissibile il ricorso
straordinario anche se sulla controversia sussisteva la
giurisdizione ordinaria, precisando che la decisione sarebbe stata
disapplicabile dal giudice civile, per la sua natura
amministrativa[55].
La Corte di Cassazione concordava sul potere
del giudice civile di decidere, disapplicando in tal caso la
decisione straordinaria[56]
Ciò comportava, in pratica, un
duplice regime delle decisioni sui ricorsi straordinari:
- per
quelle praeter legem, non idonee a definire le controversie,
si riteneva ammissibile la disapplicazione da parte del giudice
civile;
- per quelle rese in applicazione del principio della
alternatività, si affermava la cogenza e l’idoneità a definire le
controversie, similmente alla decisione del Consiglio di
Stato.
La prassi che ammetteva praeter legem i ricorsi,
per le controversie devolute al giudice civile, incideva però sul
piano organizzativo e sulla rapidità della definizione delle
questioni rientranti nelle competenze del Consiglio di
Stato.
Inoltre, essa impediva una corretta qualificazione
dell’istituto, poiché la disapplicabilità della decisione
straordinaria da parte del giudice civile non poteva che dare un
argomento per la improponibilità del giudizio di ottemperanza.
Il
vigente art. 7, comma 8, del Codice ha invece previsto che il
ricorso straordinario è ammissibile solo se sussiste sulla
controversia la giurisdizione del giudice amministrativo.
Da un
lato, il comma 8 ha riaffermato che, salvo che la legge disponga
altrimenti, il processo amministrativo si svolge o con la regola del
doppio grado o in unico grado (salva la
trasposizione).
Dall’altro, esso ha superato la risalente prassi,
disponendo che il Consiglio di Stato debba esaminare solo i ricorsi
straordinari che pongono questioni rientranti nella giurisdizione
amministrativa.
Per non vanificare le relative aspettative di
tutela, l’Adunanza Generale[57] ha ritenuto che continuano ad essere
ammissibili i ricorsi straordinari proposti prima dell’entrata in
vigore del Codice, in applicazione del principio generale della perpetuatio iurisdictionis, desumibile dall’art. 5 del codice
di procedura civile.
Tale conclusione risulta coerente con le
argomentazioni che le Sezioni Unite hanno posto a base delle
sentenze che dal gennaio 2011 hanno ammesso la proponibilità del
giudizio di ottemperanza.
Infatti, tali sentenze – nel riguardare
anche casi in cui le decisioni straordinarie avevano definito
controversie devolute al giudice civile – non hanno dubitato che si
fossero formati giudicati, suscettibili di essere posti in
esecuzione col giudizio d’ottemperanza.
Le Sezioni Unite hanno
così anche ribaltato la propria precedente giurisprudenza, sulla
disapplicabilità delle decisioni straordinarie rese su controversie
devolute alla giurisdizione del giudice civile.
Tale nuovo
orientamento risulta basato sull’art. 69 della legge n. 69 del 2009,
il quale - nell’imporre la qualificazione ex tunc ‘non
amministrativa’ della decisione straordinaria - ha equiparato senza
eccezioni gli effetti della decisione straordinaria a quelli della
sentenza del Consiglio di Stato, sicché la sua immutabilità comunque
giustifica il giudizio d’ottemperanza.
Dalla piena equiparazione
delle decisioni straordinarie a quelle del Consiglio di Stato,
consegue che le Sezioni Unite possono decidere il regolamento
preventivo di giurisdizione - proposto dalla Amministrazione
intimata col ricorso straordinario, che neghi la sussistenza della
giurisdizione amministrativa - ovvero il ricorso proposto contro la
decisione straordinaria, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione,
per motivi inerenti alla giurisdizione.
|
| |
|
----------
|
| |
|
[1] Nel Regno delle Due Sicilie, nel sistema del
contenzioso amministrativo poi soppresso nel 1865, la Gran Corte dei
Conti di Napoli emetteva decisioni, eseguibili solo «dopo
l’approvazione sovrana», ai sensi dell’art. 17 della legge 29 maggio
1817: v. Comerci, Corso di diritto amministrativo, 1836, 195;
Landi, Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due
Sicilie, 1977, 1042.
[2] Il testo è riportato da Bachelet, Ricorso straordinario al Capo dello Stato e garanzia
giurisdizionale, in Riv. trim. dir. pubb., 1959, 788-789,
con ulteriori riferimenti storici.
[3] Art.3, libro II, cap. II,
delle «Leggi e Costituzioni», raccolte nel 1770.
[4] E’
significativo il dibattito sulla natura della Quarta Sezione,
istituita dalla legge del 1889 (per il cui art. 39 «contro le
decisioni della sezione è ammesso il ricorso di revocazione nei casi
stabiliti dal codice di procedura civile»). Per le Sezioni
Unite, la natura di giurisdizione speciale derivava dagli effetti
delle sue «decisioni irretrattabili» (Sez. Un., 21 marzo 1893, in Giur. It., 1893, I, 1, 410; Sez. Un., 8 gennaio 1895, in Giur. It., 1895, I, 1, 372). Chiudendo il dibattito
dell’epoca, le Sezioni Unite ribadirono la natura giurisdizionale
per il «carattere definitivo dei suoi pronunciati» e per il rimedio
del «ricorso per rivocazione da proporsi nel casi e nei modi in cui
tal rimedio è ammesso dal codice di procedura civile, giusta
l’articolo 39 della legge» (Sez. Un. 15 marzo 1902, in Giur.
It., 1902, I, 1, 506).
Ciò fu condiviso da Vitta, Giustizia amministrativa, 1903, 280, per il quale
dall’articolo 39, «da cui è ammessa la revocazione nel caso di
contrarietà di giudicati, emerge che le decisioni della quarta
sezione hanno forza di cosa giudicata», nonché da Mortara, Commentario, v. I, IV ed., 456, per il quale vi è
«irrevocabilità di cosa giudicata nel più compiuto senso della
parola», poiché «solo nell’eventualità che la decisione passata in
giudicato possa essere assoggettata con successo a una domanda di
rivocazione» viene meno la forza del giudicato e «la controversia si
riporta al suo stato iniziale».
[5] Orlando, La Giustizia
amministrativa, in Trattato, v. III, 709; Ragnisco, I
ricorsi amministrativi, 1937, 383; Tiepolo, Il provvedimento
gerarchico ed il ricorso al re, in Giust. amm., 1891, 25,
per il quale l’allora vigente art. 12, n. 4, del t.u. 2-6-1889, n.
6166, era una «norma di giurisdizione»
[6] Sulla
immodificabilità delle decisioni rese nel regime della
alternatività, Sez. IV, 3 febbraio 1899, citata da Ad. Plen., 30
ottobre 1954, n. 26; per l’affermazione di «pronunce di pari grado»
a quelle del Consiglio di Stato, che «egualmente esauriscono la
controversia», Sez. IV, 11 giugno 1915, n. 123.
[7] Cons. Stato,
Sez. IV, 27 agosto 1892, in Giust. amm., 1892, 446; Sez. IV,
5 maggio 1893, in Giust. amm., 1893, 228; Sez. IV, 27 maggio
1898, in Dir. e Giur., 1898, 22; Sez. IV, 3 febbraio 1900, in Giur. it., 1900, III, 102; Sez. IV, 21 novembre 1902, in Cons. dei Comuni, 1902, 372; Ad. Gen., 13 gennaio 1905, in Manuale Astengo, 1905, 196; Sez. IV, 27 agosto 1907, in Giust. amm., 1907, 463; Ad. Gen., 16 gennaio 1908, in Riv.
dir. pubb., 1909, 87; Sez. IV, 3 febbraio 1911, in Riv. Dir.
pubb., supp., 1911, 75, per la quale la Quarta Sezione «non ha
potestà di giudicato sull’atto sovrano».
[8] Sulla
giurisprudenza consultiva sulla ammissibilità del ricorso per
revocazione, Forti, La revocazione nei ricorsi
amministrativi, in Giur. It., 1908, IV, 241.
[9] Ad.
Gen., 16 gennaio 1908, in Rivista di diritto pubblico, 1909,
II, 87; Ad. Gen., 29 novembre 1929, ric. Di Genova, citati da
Ragnisco, Il ricorso in via straordinaria al Re, in Studi
per il centenario del Consiglio di Stato, p. 8.
[10] Questo
orientamento si consolidò negli anni Cinquanta: Sez. II, 17 dicembre
1953, n. 466; Sez. II, 10 luglio 1958, n. 201; Sez. II, 3 febbraio
1976, n. 305; Sez. II, 6 luglio 1976, n. 1302; Sez. III, 12 febbraio
1979, n. 100; Sez. I, 21 marzo 1980, n. 535.
[11] Ad. gen., 15
aprile 1937, n. 81, in Rel. del Consiglio di Stato 1936-40,
487. Si escludeva che della controversia devoluta al giudice civile
potesse occuparsi il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
sicché in tal caso andava dichiarato inammissibile il ricorso
avverso la decisione del Capo dello Stato, pur se affetta da vizi
procedimentali (Cons. Stato, Sez. IV, 19 novembre 1940, n. 527, in Giur. It., 1941, III, 114). L’orientamento affermatosi negli
anni Trenta richiamò un precedente per il quale «la decisione del
Capo dello Stato non pregiudica l’eventualità che sulla
contestazione sia in prosieguo riconosciuta la competenza
dell’Autorità giudiziaria, non vincolata dalla pronuncia in sede
amministrativa» (Cons. Stato, Ad. gen., 7 aprile 1896, in Manuale
amm. Astengo, 1896, 234).
[12] Sez. IV, 9 marzo 1935,
ric. Koch, in Riv. amm., 1935, 486; Sez. V, 4 marzo 1932,
ric. Lo Giudice, in Foro amm., 1932, I, 93.
[13]
Scialoja, Sulla funzione della IV sezione del Consiglio di
Stato, in Riv. amm., 1901, 78; Cammeo, Commentario
alle leggi sulla giustizia amministrativa, 1911, v. I, 624.
[14] Per la riaffermazione della natura giurisdizionale della
decisione conforme al parere, Ad. Gen. 29 novembre 1929, ric. Comune
di Genova.
[15] Sez. V, 26 luglio 1935, n. 136, in Rass.
Cons. Stato, 1935, 856; Sez. V, 17 febbraio 1937, n. 190; Sez.
IV, 31 marzo 1939, n. 127.
[16] Ad. Plen., 28 settembre 1967, n.
11, in Cons. Stato, 1967, I, 1566, per cui «l’effetto
rescissorio dell’annullamento della prima decisione porterà alla
trattazione del ricorso straordinario originario».
[17]
Ranelletti, Le guarentigie della giustizia nella pubblica
amministrazione, 266; Zanobini, Corso di diritto
amministrativo, 1938, v. II, 135; Borsi, La giustizia
amministrativa, 1938, 85.
[18] Sez. IV, 11 marzo 1942, in Giur. it., 1942, III, 120; Sez. IV, 19 novembre 1940, in Giur. it., 1941, III, 114; Ad. Gen., 5 giugno 1941, in Riv. amm., 1941, 729; Sez. IV, 9 marzo 1935, ric. Koch, in Riv. amm., 1935, 486; Sez. V, 4 marzo 1932, ric. Lo Giudice,
in Foro amm., 1932, I, 93.
[19] Agrò, Osservazioni
sull’ammissibilità attuale del ricorso straordinario al Capo dello
Stato, in Rass. Avv. Stato, 1948, fasc. 10, 1 ss.;
Ciardulli, Il ricorso straordinario e il Capo dello Stato, in Rass. Avv. Stato, 1951, fasc. 2, 39 ss., Guglielmi, L’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, in Rass. Avv. Stato, 1953, 7 ss.
[20] Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, 1967, II, 1122, Nigro Decisione amministrativa, in Edd, 1962, Scoca Rel.
Pres. Cons. Min. 1956-1960, 1961, v. I, XXIX; Lucifredi, in La giustizia nell’amministrazione, in Atti del III
convegno di Varenna del 1957, 119, per il quale la decisione del
Capo dello Stato ha «carattere ibrido», «sostanzialmente
giurisdizionale»; Bachelet, Ricorso straordinario al Capo dello
Stato e garanzia costituzionale, in Riv. trib. dir.
pubb., 1959, 820, per il quale la decisione doveva essere
«paragonata alle sentenze della Cassazione».
[21] Da A.C., p.
3574, emerge che l’Assemblea Costituente respinse l’emendamento
soppressivo delle parole «e di tutela della giustizia
nell’amministrazione», dopo che gli onorevoli Ruini e Tosato
avevano rilevato che l’istituto del ricorso straordinario «ha
perfettamente lo scopo della giustizia nell’amministrazione».
[22] Per la Corte Costituzionale, 27 maggio 1961, n. 8, § 4, un
istituto disciplinato da uno statuto regionale, approvato con legge
costituzionale, per definizione non può essere di per sé
contrastante con la Costituzione.
[23] Cass., Sez. Un., 8 luglio
1953, n. 2157, in Foro it., 1953, I, 1081.
[24] Cass.,
Sez. Un., 2 ottobre 1953, n. 3141, in Foro amm., 1954, II, 1,
32, con cui è stata annullata la decisione del Consiglio di Stato,
VI Sez., 16 ottobre 1951, n. 430, in Rivista Amm., 1952, 127.
[25] Sulla equiparazione tra le decisioni del Consiglio di Stato
e quelle straordinarie rese nel regime della alternatività, che
«egualmente esauriscono la controversia», Sez. IV, 3 febbraio 1899;
Sez. IV, 11 giugno 1915, n. 123; per l’ irrilevanza della legge con
effetto retroattivo, Ad. Gen., 12 dicembre 1945; Ad. Plen., 24
maggio 1961, n. 24.
[26] La decisione resa nel regime della
alternatività comporta l’applicazione dei «principi sulla cosa
giudicata » (Sez. IV, 25 maggio 1955, n. 396; Ad. Gen., 10 luglio
1958, n. 547; Ad. Gen., 7 aprile 1960, n. 193) e «fa stato tra le
parti, non meno della pronuncia giurisdizionale» (Sez. VI, 16
ottobre 1951, n. 430).
[27] Cons. Stato, Ad. Plen., 25-1-1961,
n. 1, nonché Ad. Plen., 30 ottobre 1954, n. 26, per la quale la
decisione resa nel regime della alternatività è soggetta «al
principio processualistico in forza del quale il giudicato copre il
dedotto ed il deducibile» (Ad. Plen., 30 ottobre 1954, n. 26)..
[28] Corte Cost., 1° febbraio 1964, n. 1.
[29] Corte Cost.,
29 luglio 1982, n. 148.
[30] In campo tributario l’art. 38 del
d.lg 26 ottobre 1972, n. 640, e l’art. 11 del d.lg. 26 ottobre 1972,
n. 641, hanno ammesso il ricorso per revocazione (senza richiamare
l’art. 395, n. 5) avverso decisioni gerarchiche improprie, la cui
natura amministrativa emerge dalla loro sindacabilità del giudice
civile.
[31] V. l’art. 46 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, per
il Consiglio di Stato; l’art. 28 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, per i TAR, nonché l’art. 106 del Codice del processo
amministrativo; l’art. 106 t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, per la
Corte dei Conti; l’art. 199, primo comma, t.u. 11 dicembre 1933, n.
1175, per il Tribunale superiore delle acque; l’art. 41 del d.lg. 26
ottobre 1972, n. 636, per le commissioni tributarie; l’art. 19
d.l.lg. 27 febbraio 1919, n. 219, per la giunta delle espropriazioni
presso la corte appello di Napoli.
[32] V. l’art. 20 del t.u. 26
giugno 1924, n. 1058, per la giunta provinciale amministrativa (le
cui funzioni giurisdizionali sono state soppresse da Corte Cost., 16
marzo 1967, n. 30); il d. lg. 15 gennaio 1946, n. 367, sulla giunta
provinciale amministrativa per la Valle d’Aosta (cfr. Corte Cost.,
20 aprile 1968, n. 33); l’art. 232 del t.u.c.p. 3 marzo 1934, n.
383, sui consigli di prefettura (cfr. Corte Cost., 3 giugno 1966, n.
55); la legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sulle sezioni del
contenzioso elettorale (cfr. Corte Cost., 27 maggio 1968, n. 49).
[33] La pronuncia del giudice amministrativo non può sovrapporsi
a quella cogente del Capo dello Stato (Sez. VI, 9 ottobre 1997, n.
1460 Cons. giust. amm., 22 dicembre 1988, n. 246; Ad. Plen., 10
giugno 1980, n. 22; Sez. VI, 14 dicembre 1976, n. 437), non è
modificabile (Cons. Stato, Sez. I, 6 dicembre 1995, n. 3319) ed è
irretrattabile, anche se contrasta con una norma di interpretazione
autentica anche antecedente (Cons. Stato, Sez. III, 25 ottobre 1994,
n. 221), o con una sentenza di incostituzionalità della norma posta
a base della decisione (Cons. Stato, Sez. III, 1° marzo 1983, n.
982), perché «svolge un ruolo sostitutivo della decisione del
giudice» (Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 1991, n. 92).
[34]
La decisione straordinaria comporta l’obbligo di darvi «puntuale
esecuzione» (TAR Lazio, Sez. I, 4 ottobre 1999, n. 2158; TAR
Sicilia, Catania, 28 gennaio 1995, n. 137) ed ha «carattere cogente»
(TAR Lazio, Sez. II, 14 gennaio 2004, n. 215), ha una forza che
preclude ogni ulteriore potere valutativo del giudice sulla
controversia (TAR Sicilia, Catania, sez. II, 30 novembre 1993, n.
916), «ha lo stesso valore di una sentenza passata in giudicato»
(TAR Marche, 16 aprile 2003, n. 1630), vincola l’Amministrazione
«non dissimilmente» (TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 12 ottobre 1989,
n. 604) e «non meno dell’obbligo di eseguire il giudicato» (TAR
Basilicata 25 marzo 1988, n. 25), si pone su un piano
«corrispondente» (TAR Sicilia, Catania, 28 gennaio 1995, n. 137) e
«parallelo a quello della decisione giurisdizionale» (TAR Lombardia,
Brescia, 8 febbraio 1989, n. 119).
[35] CGCE, 16 ottobre 1997,
in C-69-79/96; CGCE, 18 settembre 2003, C-292-293/01, che ha
esaminato la questione sollevata dal Consiglio di Stato, come
chiesto dall’Avvocato Generale Dàmaso nelle conclusioni del 12
febbraio 2002, secondo cui «la Corte di giustizia non ha alcun
dubbio circa il fatto che il Consiglio di Stato italiano, quando
emette un parere nell'ambito di un ricorso straordinario al
presidente della Repubblica, costituisce una giurisdizione»), nonché
CGCE, 23 dicembre 2009, in C-303/08.
[36] Cons. Stato, Sez. IV,
15 dicembre 2000, n. 6695; Sez. IV, 20 dicembre 2000, n. 6843; Sez.
V, 22 novembre 2001, n. 5934.
[37] Sez. Un., 18 dicembre 2001, n
15978.
[38] Corte Cost. 31 dicembre 1986, n. 298; 29 luglio
1982, n. 148; 2 luglio 1966, n. 78; Cons. Stato, Ad. Plen., 10
giugno 1980, n. 22.
[39] Corte Costituzionale, 21 luglio 2004,
n. 254.
[40] La Corte di Cassazione aveva ravvisato la natura
giurisdizionale del ricorso straordinario, nei casi in cui ha
ravvisato una ‘lite pendente’, rilevante come causa di
incompatibilità per le elezioni comunali (Cass., Sez. I, 24 febbraio
2006, n. 4250; Sez. I, 15 aprile 1982, n. 2262).
[41] Per Ad.
Gen., parere 22 novembre 2006, n. 202/03, § 5, la funzione decisoria
del ricorso straordinario ha un ‘simmetrico fondamento
costituzionale’ per il Presidente della Repubblica e per il
Presidente della Regione siciliana, in base ad una linea che unisce
l’art. 87 Cost. all’art. 23 dello Statuto siciliano, sicché il
Presidente della Regione potrebbe sollevare un conflitto di
attribuzione contro il Capo dello Stato che decidesse un ricorso
devoluto alla sua «competenza costituzionalmente garantita»,
e dunque «con la reciproca possibilità per il Capo dello
Stato».
[42] Sez. IV, 5 luglio 2002, n. 3699, in Cons.
St., 2002, I, 1507; Sez. IV, 18 febbraio 2003, n. 875; Sez. V,
29 gennaio 2003, n. 456.
[43] Cons. giust.amm., 19 ottobre 2005,
n. 695.
[44] Cons. giust. Amm., 25 gennaio 2010, n. 82; 28
aprile 2008, n. 379.
[45] CEDU, 19 marzo 1997, Hornsby c.
Grecia.
[46] Sulle decisioni «equated to a Court
decision», CEDU, Sez. I, 7 dicembre 2006, Houser-Sporn c.
Austria, § 38; CEDU, Sez. II, 8 febbraio 2006, Bukhovets c. Ucraina.
[47] CEDU, Sez. II, 27 luglio 2004, Romashov c. Ucraina, § 47.
[48] Prima della riforma del 2009, il Governo poteva discostarsi
solo ove fosse «prospettata una decisione del caso concreto che
possa arrecare pregiudizio al buon andamento della pubblica
amministrazione o all’indirizzo politico» e cioè quando il
ricorso avesse riguardato interesse legittimi fronteggiati da poteri
discrezionali: Corte Cost., 31 dicembre 1986, n. 298, § 3.
[49]
Sez. Un., 28 gennaio 2011 n. 2065, Sez. Un., 7 febbraio 2011, nn. da
2818 a 2939; Sez. Un. 10 marzo 2011, n. 5684; Sez. Un. 28 aprile
2011, n. 9447.
[50] Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 giugno 2011,
n. 3513.
[51] Per la sentenza Corte Cost. 27 dicembre 1974, n.
287, § 6, «non si può disconoscere che, di fronte al ricordato
contrasto giurisprudenziale in ordine a quel problema, il
legislatore avesse il potere di rimuovere ogni incertezza» ed
«è indubbio che la legge, indirettamente ma sicuramente, abbia
imposto una soluzione nel senso della giurisdizionalità delle
commissioni tributarie». Le successive sentenze (Corte Cost., 15
luglio 1976, n. 215; 18 novembre 1982, n. 196; ord. 21 luglio 1995,
n. 351) hanno riqualificato ex tunc in senso giurisdizionale
le commissioni, ammettendo la proponibilità di questioni di
costituzionalità anche nei giudizi proposti prima della riforma del
1972 (v. in particolare Corte Cost., 15 luglio 1976, n. 215).
Con la sentenza n. 287 del 1974, la Corte Costituzionale aveva
riscontrato «indirettamente» una revisione delle commissioni
tributarie, anche se la riforma del 1972 non aveva richiamato l’art.
23 della legge del 1953 e non aveva previsto la sua possibilità di
sollevare questioni di costituzionalità, né i poteri cautelari o
quelli d’ottemperanza (introdotti solo con gli artt. 47 e 70 del
d.lg. 546 del 1992)
[52] Corte Costituzionale, 29 gennaio 1969,
n.6, e 30 gennaio 1969, n.10, sulla inammissibilità di questioni di
costituzionalità da loro sollevate.
[53] Per Corte Cost., ord.
31 marzo 1988, n. 395, per il processo amministrativo non è stata
costituzionalizzata la regola del doppio grado del giudizio.
[54] Nell’attuale sistema, il Presidente della Repubblica –
oltre che in sede di esternazione dei pareri sul ricorso
straordinario – è titolare di funzioni giurisdizionali anche nei
casi previsti dalla legge n. 1 del 1981, quando presiede la sezione
disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (in data 20
ottobre 2005, il Capo dello Stato ha presieduto il collegio ed ha
firmato una sentenza disciplinare)
[55] V. anche Cons. Stato,
Sez. III, 7 maggio 2002, n. 1164; Sez. I, 28 novembre 2001, n. 2157;
Sez. VI, 9 aprile 2001, n. 2157; Sez. IV, 7 dicembre 2000, n. 6502;
Ad. Gen., 10 giugno 1999, n. 9; Ad. gen., 29 maggio 1997, n. 72; Ad.
gen., 15 aprile 1957, n. 81.
[56] Sez. Un., 15 dicembre 1986, n.
7506, in Giust. Civ., 1987, I, 1167; Sez. Un., 10 dicembre
1982, n. 6764; Sez. Un., 21 aprile 1977, n. 1464; Sez. Un., 9 luglio
1973, n. 1962; Sez. Un., 15 febbraio 1973, n. 466, in Giust.
Civ., 1973, I, 726; Sez. Un, 9 luglio 1936, in Foro amm.,
1937, II, 1.
[57] Ad. Gen., 22 febbraio 2011, n. 808/10.
|
| |
|
(pubblicato
l'11.11.2011)
|
|
|
|
|
 |
|
| |
|