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| n. 9-2011 - © copyright |
MARIA ALESSANDRA SANDULLI
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| Brevi considerazioni a prima lettura
della Adunanza Plenaria n. 15 del 2011
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Facendo opportuno uso del proprio potere di
nomofilachia (rafforzato dall’art. 99 c.p.a.), con la sentenza in
rassegna l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato è intervenuta a
ricostruire il complesso “sistema s.c.i.a.”, affrontando e
risolvendo le numerose e delicate questioni sollevate da una
disciplina tradizionalmente contraddittoria e incoerente (sulla
quale sia consentito rinviare da ultimo a M.A. SANDULLI, Dalla
d.i.a. alla s.c.i.a.: una liberalizzazione "a rischio", in Rivista giuridica dell’edilizia, 6, 2010, 465). In attesa di
più approfonditi commenti sulla pronuncia e sulle diverse tematiche
da essa affrontate, merita sin da ora segnalare l’importanza della
decisione, anche per la conferma della piena ammissibilità
nell’attuale sistema di giustizia amministrativa dell’azione diretta
ad accertare l’illegittimità dell’operato delle pubbliche
amministrazioni, consistente, nel caso della s.c.i.a., nell’omesso
esercizio del potere inibitorio e/o repressivo a fronte di
un’attività illegittimamente “segnalata” come conforme
all’ordinamento. Attraverso un percorso assolutamente apprezzabile
per la sua coerenza e per la progressiva e completa disamina e
soluzione delle numerose questioni poste da una disciplina
massimamente contorta e contraddittoria[1], la sentenza supera
(recte, aggira) anche l’ostacolo costituito dall’art. 34,
comma 2, c.p.a., che fa drasticamente divieto al giudice
amministrativo di “pronunciare con riferimento a poteri
amministrativi non ancora esercitati”. Per un verso, infatti,
proprio da tale statuizione, che riproduce l’identica formulazione
contenuta nella soppressa norma del testo approvato dalla
Commissione del Consiglio di Stato, dedicata all’azione generale di
accertamento, l’autorevole Collegio ricava l’implicita ammissione
dell’azione di accertamento. Detta disposizione, tesa ad evitare, in
omaggio al principio di separazione dei poteri, che il giudice si
sostituisca alla pubblica amministrazione esercitando una cognizione
diretta di rapporti amministrativi non ancora sottoposti al vaglio
della stessa, “non può invero che operare per l’azione di
accertamento, per sua natura caratterizzata da tale rischio di
indebita ingerenza, visto che le altre azioni tipizzate dal codice
sono per definizione dirette a contestare l’intervenuto esercizio
(od omesso esercizio) del potere amministrativo”. La formula
legislativa, come era stato rilevato in dottrina, non lascia
peraltro dubbi sul fatto che fino al termine di conclusione del
procedimento di controllo (al decorso del quale l’Adunanza plenaria
lega creativamente, ma molto opportunamente la formazione di un
silenzio con valore tipico di decisione negativa sulla necessità di
adottare provvedimenti inibitori dell’attività segnalata) il giudice
non possa adottare una pronuncia di merito. Attraverso un utile
rinvio ai principi generali sulle condizioni dell’azione – che
impongono di distinguere tra i tra i presupposti processuali (ossia
“i requisiti che devono sussistere ai fini della instaurazione
del rapporto processuale, che devono esistere sin dal momento della
domanda”) e le condizioni dell’azione (ossia “i requisiti
della domanda che condizionano la decidibilità della controversia
nel merito - che devono esistere al momento della decisione”) -
la sentenza osserva che “tale impedimento cessa però alla
scadenza del termine predetto, che implica la definizione della
procedura con l’esercizio del potere nei sensi prima esposti”,
evidenziando che, nella specie, la scadenza del termine di
conclusione del procedimento è soltanto un fatto costitutivo
integrante una condizione dell’azione che, ai sensi del disposto
dell’art. 34, comma 2, cit., deve esistere al momento della
decisione. Con la conseguenza che l’assenza del definitivo esercizio
di un potere ancora in fieri, afferendo ad una condizione
richiesta ai fini della definizione del giudizio, non preclude
l’esperimento dell’azione giudiziaria, ma semplicemente impedisce
l’adozione di una sentenza di merito. Ancora una volta, come già
nella nota sentenza n. 3 del 2011 sulla c.d. “pregiudiziale” di
annullamento, il valore pregnante dei ricordati principi di
effettività e di pienezza della tutela giurisdizionale, è quindi
invocato dall’Adunanza plenaria ad ammettere non soltanto
l’esperibilità dell’azione di accertamento nelle more del decorso
del predetto termine di conclusione del procedimento di controllo,
ma anche, in considerazione della rilevanza fondamentale assunta per
tali principi dalla tutela interinale è declinazione fondamentale,
l’adozione, da parte del giudice amministrativo, delle misure
cautelari necessarie, ai sensi dell’art. 55 del codice del processo
amministrativo, al fine di impedire che, nelle more della
definizione di tale procedimento e della conseguente maturazione
della condizione dell’azione, l’esercizio dell’attività segnalata
possa infliggere al terzo un pregiudizio grave ed irreparabile. In
altri termini, con una sapiente ed equilibrata rilettura del sistema
anche alla stregua dei principi generali, tanto tradizionali quanto
risultanti dal nuovo processo di integrazione euro unitaria, nonché
dell’evoluzione del canone che privilegia l’interpretazione conforme
a Costituzione, il massimo organo della giustizia amministrativa
sembra aver finalmente costruito in modo ordinato e coerente il
complesso e contorto strumento della s.c.i.a., superando, con
l’intelligente costruzione del silenzio come diniego implicito di
esercizio di poteri inibitori, tanto l’indubbia anomalia ed
illogicità della prospettata “trasformazione” di un atto privato in
un provvedimento implicito di accoglimento, quanto l’altrettanto
evidente contraddittorietà della configurazione di poteri di
autotutela in assenza di provvedimenti.
La “storia infinita”
della d.i.a. (oggi s.c.i.a.) non sembra però destinata a
concludersi. Nel recente d.l. di manovra finanziaria del 13 agosto
scorso, infatti, non è dato sapere con quanta volontà e
consapevolezza, il legislatore è reintervenuto in senso “regressivo”
sull’argomento, disponendo che “La segnalazione certificata di
inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita'
si riferiscono ad attivita' liberalizzate e non costituiscono
provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati
possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l'azione di cui
all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104”. Se dunque, pur attraverso una formula (di “commento”)
inusuale e poco coerente con un modulo normativo, il legislatore ha
giustamente ribadito la non assimilabilità della d.i.a (o s.c.i.a.)
ad atti amministrativi impliciti, il rinvio all’azione sul silenzio
inadempimento costituisce un indubbio passo indietro rispetto alla
soluzione prospettata dall’Adunanza plenaria, lasciando
inevitabilmente irrisolto il profilo dell’autotutela.
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(pubblicato il
7.9.2011)
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