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| n. 5-2011 - © copyright |
ARMANDO POZZI
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| Crocifisso, tra giudici italiani ed europei, tra tolleranza ed integralismo, tra politiche di accoglienza e di respingimento.
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INDICE: *1 - La recente decisione della CEDU in tema di crocifisso. * 2 - Crocifisso e libertà religiosa in un’ottica non formalistica. * 3 - Segue : l’analisi storico-sociologica della Corte europea. * 4 - Crocifisso, principi di tolleranza e ragionevolezza. * 5 - Segue: il precedente del Tribunale di L’Aquila. * 6 - La presa di distanza del TAR. * 7 - Un finlandese che non sopporta il crocifisso ma neppure il principio democratico. * 8 - Crocifisso e valori costituzionali. * 9 - Migrazione delle frontiere o frontiera dell’immigrazione ? * 10 - Gli altri precedenti del Giudice amministrativo. * 11 - Segue: la conferma della sentenza del TAR da parte del Consiglio di Stato. Un riscontro di cronaca. * 12 - Crocifisso e Giurisdizione. * 13 - Le vicende penali. * 14 - Crocifisso ed altri simboli (cristianesimo europeo, ora di religione, velo, moschee), Unione europea, Stati membri, immigrazione.
*1 - La recente decisione della CEDU in tema di crocifisso.
Una recente decisione della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo del 18 marzo 2011 – subito variamente commentata su giustam - ha riproposto l’annosa questione dell’esposizione del crocifisso negli uffici pubblici in genere e nelle aule scolastiche in particolare; questione che nell’ordinamento interno si è dipanata attraverso un percorso, la cui scelta la Corte dichiara essere rimessa alle “autorità italiane “, secondo la loro architettura costituzionale, alla luce della quale vanno risolti i problemi connessi alla laicità dello Stato : “C’est aux autorités italiennes, et non à la Cour, qu’il revient de garantir la laïcité si elles estiment que celle-ci fait ou doit faire partie de l’architecture constitutionnelle italienne. “.
Ciò ha indotto i primi commentatori a parlare di sentenza farisaica: per tutti, mi riferisco al commento dell’amico Prof. Alfonso Celotto sulle pagine di giustamm.
Si tratta, ritengo, di una critica ingiusta, non solo perché la pronuncia appare in linea con il principio di autonomia, per cui “ L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale“ ( articolo 16 C del Trattato di Lisbona ); ma, piuttosto, poiché la nozione di laicità e le relative implicazioni, come quella dell’esposizione pubblica ( o meno ) dei simboli religiosi in genere, ha carattere storico e geografico: ad esempio, in taluni Paesi europei si collega al principio democratico, mentre in altre realtà nazionali extraeuropee, che aspirano ad entrare nell’Unione, ha significato l’adozione di costumi ed istituzioni occidentali perseguita con strumenti antidemocratici. Senza considerare, poi, che la stessa sentenza scende comunque nel merito della questione di compatibilità fra esposizione del crocifisso e principi di libertà religiosa, risolvendola in termini positivi.
Piuttosto, la sentenza della Corte è inutile, in quanto sostanzialmente e pedantemente ripetitiva delle motivazioni addotte dai Giudici amministrativi italiani per ritenere l’affissione del crocifisso non solo non contrastante con il principio di laicità insito nella nostra Costituzione, ma addirittura ad esso funzionale e strumentale, con un accostamento fra i due termini che ripete lo schema dell’ossimoro: laicità religiosa.
* 2 - Crocifisso e libertà religiosa in un’ottica non formalistica.
La Cedu , come detto, ritiene compatibili crocifisso e libertà di religione, poiché, anzi, sarebbe vero il contrario, la rimozione risolvendosi piuttosto in un atto d’intolleranza dei laici verso i cristiani : “ Maintenir un symbole là où il a toujours été n’est pas un acte d’intolérance des croyants ou des traditionalistes culturels. Le déloger serait un acte d’intolérance des agnostiques et des laïcs « .
Sulla reciproca compatibilità fra il segno esteriore religioso e principio di libertà e laicità la Corte insiste a lungo, osservando che l’Italia presenta un regime di libertà religiosa sostanziale, al di là di aspetti esteriori isolati. Un siffattto regime giuridico, infatti, « Attestant une tolérance religieuse qui s’exprime par une approche libérale permettant à toutes les confessions de manifester librement leurs convictions religieuses dans les écoles publiques, ces éléments constituent à mes yeux un facteur crucial de « neutralisation » de la portée symbolique de la présence du crucifix dans les écoles publiques.
Il compito della Corte, come enunciato al par. 2.3 della motivazione della sentenza, è soltanto quello di far rispettare la libertà di religione e, più in generale, di coscienza e non anche di costringere gli Stati ad adottare un certo regime di laicità oppure no : « 2.3 La Convention a confié à la Cour la tâche de faire respecter la liberté de religion et de conscience, mais elle ne lui a pas donné le pouvoir de contraindre les Etats à la laïcité ou de les forcer à adopter un régime de neutralité confessionnelle. C’est à chaque Etat d’opter ou non pour la laïcité et de décider si – et, le cas échéant ( all’occorrenza ) , dans quelle mesure – il entend séparer l’Eglise et la conduite des affaires publiques. Ce que l’Etat ne doit pas faire, c’est priver quiconque de sa liberté di réligion « .
* 3 - Segue : l’analisi storico-sociologica della Corte europea.
Tuttavia, come già accennato, la sentenza non è solo una declinatoria di competenze a decidere, affrontando essa ugualmente , nel merito, la questione del crocifisso, ritenendone l’esposizione compatibile con i principi di libertà di pensiero, di coscienza e di religione consacrati nell’articolo 9 della Convenzione.
Siffatta compatibilità si giustifica con una serie di argomentazioni storico-giuridiche, in gran parte tratte, come detto, dalla Giurisprudenza italiana. Ad esempio, l’erroneità della convinzione che la presenza del crocifisso sia la testimonianza di uno Stato illiberale « imposta con l’olio di ricino da Mussolini « , le cui circolari al riguardo, anzi, non facevano che prendere atto di una realtà storica ben anteriore.
I legami secolari tra educazione e religione, che si sono mantenuti sotto ogni regime politico in Italia si registrano ancor oggi – come rilevato dalla Corte europea - nello stesso calendario scolastico, in cui « gli studenti lavorano duramente nei giorni della settimana dedicati agli dei pagani, mentre si riposano la Domenica, giorno del Signore « . Quindi, lo stesso calendario scolastico è scandito sulla base delle feste cristiane : Natale, Pasqua, Quaresima, Carnevale.
* 4 - Crocifisso, principi di tolleranza e ragionevolezza.
Il linguaggio « comune » usato dalla Corte ed i concetti con esso espressi rappresentano il condensato di tutte le problematiche ed intemperanze che la materia del crocifisso ha scatenato nel nostro Paese, facendo registrare episodi davvero sconcertanti di pretestuosa ed illogica intolleranza, come quello di un giudice che si rifiutava di tenere udienza sintanto che da tutte ( e non solo la sua ) aule non fossero stati asportati tutti i crocifissi, con ciò mostrando un’evidente mancanza del requisito dell’"equilibrio", necessario per aspirare ad incarichi direttivi ( cfr. TAR Lazio Sez. I, 3 novembre 2008, n. 9540 ).
Nell’esperienza giurisprudenziale italiana – come pure rilevato in dottrina ( A. Fuccillo, Il Crocifisso (e le polemiche) di Ofena tra tutela cautelare e libertà religiosa, in Dir. giust., 2003, 89-90 ) - il tema del crocifisso si avviluppa, proprio ad opera degli assertori della libertà di religione, di provocazioni temerarie e irritanti istanze ideologiche, che suscitano la reazione anche dei più moderati ed agnostici, così ingigantendo una problematica di cui la maggior parte delle persone di buon senso non sente né la necessità né, tanto meno, la drammaticità.
* 5 - Segue: il precedente del Tribunale di L’Aquila.
La natura pretestuosamente metagiuridica della questione si evidenzia nell’occasione giudiziaria di essa, rappresentata da un provvedimento cautelare del Tribunale di L'Aquila del 23 ottobre 2003, cui un musulmano, peraltro dal nome germanico – ebraico, aveva chiesto – ed ottenuto - in via d’urgenza, in proprio e quale genitore esercente la potestà sui figli minori , la tutela del proprio diritto di libertà religiosa con la reintegrazione in forma specifica ex art . 2058 c . c., con la conseguente condanna dell’amministrazione della pubblica istruzione alla rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche.
Il giudice abruzzese, trattenuta la propria giurisdizione e rilevato che i due regolamenti degli anni venti sugli arredi scolastici - impositivi dell’obbligo di affissione della croce ( ma anche dell’immagine del Re ) ed ispirati ad un regime di “ Stato fortemente confessionale “ - dovevano ritenersi venuti meno, non già, come sarebbe stato più naturale, per effetto dell’entrata in vigore della Costituzione, la quale ha cancellato l’art. 1 dello Statuto Albertino e la proclamazione della religione cattolica come religione di Stato ivi contenuta, ma per effetto della revisione del Concordato con lo Stato Pontificio del 1984, recepita con la legge n. 121 del 1985.
L’abbandono del principio confessionale dello Stato sabaudo imporrebbe, dunque, secondo il Giudice abruzzese, la rimozione del crocifisso, la cui presenza nelle aule scolastiche , infatti , comunicherebbe un'implicita adesione a valori che non sarebbero “ patrimonio comune di tutti i cittadini “ e presupporrebbe un'omogeneità che non c'è mai stata e , soprattutto , “ non può sicuramente affermarsi sussistere oggi , e che , però , chiaramente tende a determinare , imponendo un'istruzione religiosa che diviene obbligatoria per tutti , poiché non è consentito non avvalersene , connotando così in maniera confessionale la struttura pubblica « scuola » e ridimensionandone fortemente l'immagine pluralista “, propria dello Stato democratico.
Come dire: ciò che non ha potuto la Costituzione sul piano della vigenza delle fonti di rango secondario ha potuto la legge ordinaria del 1985 e, comunque, il pluralismo dei patrimoni etico-culturali del nostro Paese ( dalla cui componente cattolica, pure, era scaturita la nostra Carta fondamentale ) comporterebbe necessariamente l’agnosticismo della scuola nei confronti di qualsiasi insegnamento religioso.
* 6 - La presa di distanza del TAR.
All’incauta misura cautelare del giudice abruzzese ed alle rilevazioni di ordine socio culturale, la cui opinabilità trova riscontro nella analoga vicenda dell’insegnante che si sentiva discriminato per l'affissione del simbolo religioso - che in precedenza non esisteva - avvenuta non già in esecuzioni di disposizioni ministeriali ma in forza di un provvedimento adottato dalla dirigenza scolastica solo per adesione ad una richiesta da parte addirittura degli studenti che volevano il corcifisso ( cfr Tribunale Terni, 05 ottobre 2009 ), segue, a distanza di due anni, la sentenza del T.A.R. Veneto, sez. III, 22 marzo 2005 , n. 1110, dopo che lo stesso Tribunale Amministrativo, con ordinanza n. 56 del 14 gennaio 2004, aveva disposto la rimessione alla Corte costituzionale delle norme sul crocifisso, cioè gli artt. 159 e 190 T.U. n. 297 del 1994, “ come specificati rispettivamente dall'art. 119 R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 e dall'art. 118 R.D. 30 aprile 1924 n. 965 ( questione dichiarata inammissibile dalla Corte con ordinanza n. 389 del 15 dicembre 2004 per la natura regolamentare delle disposizioni censurate ); nonché dalla sentenza, anch’essa di inammissibilità, del TAR Lazio n. 8128 dell’ 8 ottobre 2003, su ricorso proposto dalla U.M.I. ( non l’Unione Monarchica ma quella musulmana ) avverso il silenzio rifiuto sulla diffida a vari Ministeri ad adottare ogni atto idoneo ad assicurare la rimozione da tutti gli uffici di rispettiva competenza dei crocifissi ivi esposti.
* 7 - Un finlandese che non sopporta il crocifisso ma neppure il principio democratico.
La vicenda portata all’esame dei giudici amministrativi veneziani si distingueva dai precedenti contenziosi: in primo luogo, perché tornava al Tribunale dopo la sopra ricordata dichiarazione di inammissibilità della Corte costituzionale con l'ordinanza n. 389 del 2004; in secondo luogo, perché proposta da una madre finlandese non musulmana e in terzo luogo perché il genitore del minore nato in Finlandia aveva percorso preventivamente la strada partecipativo - assembleare, con una proposta al consiglio di Istituto di togliere i simboli religiosi all'interno della scuola , proposta approfonditamente discussa e posta in votazione con esito negativo: a dimostrazione che il patrimonio culturale di quella comunità, desunto dal comune sentire, era tutt’altro che agnosticamente pluralistico, come assertivamente affermato dal Giudice abruzzese. .
La sentenza del TAR, partendo dalla norma abrogativa dell’art. 676 del TU scolastico n. 297 del 1994, in base alla quale né l'art. 118 del r.d. n.. 965/1924 nè l'art. 119 del r.d. n. 1297/1928 possono ritenersi in conflitto con il predetto testo unico e restano dunque in vigore in forza dello stesso art. 676, dà una piccola lezione ( pur non nominandolo ) di diritto costituzionale al Giudice della cautela abruzzese, osservando, preliminarmente, come le sue siano considerazioni giuridicamente irrilevanti, “ perché come noto le norme assumono una valenza propria indipendentemente dalle intenzioni di chi le ha emanate “.
Ma la sentenza non è presupponente, seguendo anch’essa scrupolosamente il percorso storico – sociologico ed osservando, in sintesi, che le contestate norme regolamentari degli anni ’20 del secolo scorso erano nate in un regime tutt’altro che confessionale. Le norme sull'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche risalgono, infatti, addirittura al 1859, tra l'altro in un contesto storico di vivace contrapposizione tra Papato e Stato unitario e comunque ben prima dell'instaurarsi della dittatura fascista. Ciò che dimostra come l'esposizione del simbolo cristiano fosse considerata, all'epoca, accanto alla collocazione del ritratto del re e della bandiera, come richiamo ai valori unificanti della Nazione.
Dopo i riferimenti storici, la decisione si addentra, poi, in un ampio excursus di indirizzi della Corte Costituzionale, di norme della Convenzione dei diritti dell’uomo e di orientamenti di giurisdizioni di diversi ordinamenti, da cui desumere come il principio di laicità dello Stato faccia parte ormai del patrimonio giuridico europeo e delle democrazie occidentali; osservando, tuttavia ed al contempo, che trattandosi di applicare un principio di libertà, non può trovare ingresso il criterio dell'opinione della maggioranza, ma neppure, tanto meno, di una minoranza oppure di un singolo e, altresì, che dalla sua applicazione nei casi specifici si possono trarre diverse conseguenze in relazione alla liceità dell'esposizione di simboli religiosi in luoghi pubblici.
* 8 - Crocifisso e valori costituzionali.
Sulla base di tali premesse i Giudici veneti, dopo una qualificazione polivalente ( storico – culturale, religiosa e sociologica ) del simbolo della croce, affermano che esso, correttamente inteso come sintesi di valori trasfusi nei principi costituzionali, assume oggi, con il richiamo alla tolleranza, una valenza particolare nella considerazione che la scuola pubblica italiana risulta attualmente frequentata da numerosi allievi extracomunitari, ai quali è importante trasmettere quei principi di apertura alla diversità e di rifiuto di ogni integralismo religioso o laico, che impregnano di sé il nostro ordinamento.
“Viviamo in un momento di tumultuoso incontro con altre culture “, osserva la sentenza del TAR “ e, per evitare che esso si trasformi in scontro, è indispensabile riaffermare anche simbolicamente la nostra identità, tanto più che essa si caratterizza proprio per i valori di rispetto per la dignità di ogni essere umano e di universalismo solidale “.
In conclusione, le fila del discorso sono che la croce esposta in classe prescinde dalle libere convinzioni di ciascuno, non esclude alcuno e non impone e non prescrive nulla a nessuno, ma implica soltanto, nell'alveo delle finalità educative e formative della scuola pubblica, una “ riflessione - necessariamente guidata dai docenti - sulla storia italiana e sui valori condivisi della nostra società come giuridicamente recepiti nella Costituzione, tra cui in primis la laicità dello Stato “.
* 9 - Migrazione delle frontiere o frontiera dell’immigrazione ?
Certo, si tratta di affermazioni forti, apparentemente paradossali nell’accostamento tra laicità, principi costituzionali e fondamenti religiosi di cui la croce è la sintesi simbolica; si tratta, fors’anche, di affermazioni opinabili nella loro portata esegetica, che presupporrebbe un difficile esame comparativo fra i contenuti virtuosi che ciascuna “ religione “ dovrebbe possedere. Tuttavia, nelle finalità sinteticamente chiarificatrici di una sentenza, esse trovano riscontro in un dato storico e sociologico, per il quale quella parte del nostro popolo, della nostra identità nazionale, che è dedita a pratiche o comportamenti esteriormente religiosi, o anche distrattamente ed episodicamente credente conosce e si riconosce in quelli cristiani e non certo in quelli islamici, ebraici, buddisti, scintoisti, od altri, certamente minoritari, né in una parete bianca.
Ciò non è di per sé significativo, come hanno rilevato i colleghi di Venezia, perché i principi di libertà non si giocano su maggioranze o su dati numerici. Tuttavia, si tratta di affermazioni paragiuridiche ispirate ad un criterio di ragionevolezza e prudenza ( una delle quattro virtù cardinali ), in base al quale anche un laico non praticante od un ateo italiano non si sentono, normalmente, disturbati o “ esposti “ dal o al crocifisso quando entrano in un ufficio pubblico.
Pare opportuno osservare anche come le riflessioni dei Giudici amministrativi di Venezia risultino particolarmente attuali, sollevando il problema se la soluzione al sempre più pressante fenomeno degli sbarchi lampedusani sia quella di una migrazione delle frontiere, con la conseguente commistione pretensiva, confusa e ribellista di culture diverse, ovvero quella di una frontiera dell’immigrazione, all’interno della quale vivano saldi valori tradizionali comuni ispirati a principi di tolleranza per i quali quella commistione diviene momento di arricchimento reciproco e non di reciproca contrapposizione, scontro ed intolleranza.
* 10 - Gli altri precedenti del Giudice amministrativo.
Ma torniamo alle vicende giurisdizionali.
Alla sentenza n. 1110 del 2005 del TAR Veneto segue una serie di decisioni che vengo qui brevemente a ricordare in ordine cronologico.
Alla sentenza del TAR Lombardia, Brescia, n. 603 del 22 maggio 2006 si accompagna il di poco precedente parere n. 4575 del 15 febbraio 2006, reso su ricorso straordinario proposto dalla Unione Atei e Agnostici Razionalisti, con il quale la sezione II del Consiglio di Stato ha ribadito – nel solco delle affermazioni del Giudice amministrativo di primo grado - che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, che per il suo evidente carattere simbolico non può essere considerato alla stregua di un qualsiasi arredo scolastico ma va inteso come espressione dei canoni di libertà, eguaglianza e tolleranza che fondano la convivenza collettiva, è compatibile con i principi di laicità dello Stato e di libertà di religione e di insegnamento, ritenendo che il diritto soggettivo individuale di libertà religiosa, garantito dall'art. 19 Cost., attiene ad una serie complessa di libertà e garanzie assicurate di fatto dallo Stato italiano e certamente non conculcate dall’esposizione della croce, a meno di non voler dare inammissibile riconoscimento ai più vari ed imprevedibili atteggiamenti personali, come subito si dirà .
Le ulteriori motivazioni del parere del Consiglio di Stato – che per fortuna del suo estensore non sono state riprese da alcun significativo richiamo, ciò che gli avrebbe provocato gli strali di dottrina e altra giurisprudenza liberale [1] - dopo avere ricordato, per seguire l’impronta storicistica del ricorrente, che l’esposizione del crocifisso nelle scuole è perdurata tanto a lungo, anche dopo la caduta del fascismo, che qualcuno ne ha parlato come di una consuetudine nel senso giuridico del termine, arrivano a contrastare l’assunto secondo cui le due disposizioni regolamentari a base dell’esposizione del crocifisso, cioè i ricordati r.d. 965/24 e r.d. 1297/28, in quanto strettamente collegate allo Statuto albertino e alla sua previsione del cattolicesimo come religione di Stato (articolo 1) sarebbero state abrogate dalla Costituzione repubblicana o almeno dalle modificazioni apportate al Concordato con l’Accordo, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121.
Gli spunti strettamente giuridici si accompagnano a quelli storici. Infatti, nel citato parere del febbraio 2006 il Consigli di Stato non tralascia di ricordare che l’accordo per la modifica al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato dalla legge n. 121 del 1985, all’articolo 9 dispone che "La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado", con ciò riconoscendo espressamente che i principi cristiani "fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano", con un’affermazione di contenuto generale di particolare significato precettivo ed ermeneutico, che trova d’altronde riscontro nello specifico e differenziato riconoscimento operato nei confronti dell’ordinamento ecclesiastico e dei valori ad esso connessi, ai sensi dell’art. 7 e dell’articolo 8, comma 2, della Costituzione e non riferibile unicamente al contesto dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole. Quindi il Consiglio smentisce, dati normativi alla mano, che il Concordato del 1984 abbia aderito ad un regime di Stato agnostico nei confronti del patrimonio storico cristiano. Del lungo ed articolato parere n. 4575 del 2006 della II Sezione preme sottolineare, ancora, un passaggio, in quanto quasi integralmente ripreso dalla sentenza della Corte europea [2], ispirato ai principi di ragionevolezza e tolleranza.
Si legge infatti, nel parere, che “ il diritto soggettivo individuale di libertà religiosa attiene al riconoscimento di professare il proprio credo in forma individuale e collettiva, la facoltà di esercitare il proprio culto in privato ed in pubblico, alla facoltà di fare propaganda e proselitismo, di esternare manifestazione di fede: insomma, di esercitare tutti i diritti di libertà costituzionalmente riconosciuti applicati alla sfera religiosa “. Tutto ciò, con l’espressa avvertenza, tuttavia, che “ la protezione delle libertà individuali e collettive non può estendersi anche alla sfera psicologica, cioè alle dimensioni delle coscienze e dei sentimenti individuali, ciò che porterebbe al riconoscimento di un diritto ad un ambiente sterile, in cui tutti siano preservati dal ricevere messaggi stridenti con le sensibilità e le suscettibilità di ciascuno.
Ma se così fosse e quell’ambiente sterile non venisse assicurato dai pubblici poteri, ciascuno che si sentisse leso da messaggi, simboli, opinioni, manifestazioni ritenuti non rispondenti al suo personalissimo sentire, si riterrebbe legittimato a reagire con comportamenti di intolleranza e scompostezza, con ciò negando quegli stessi diritti di “ libertà da” e di “ libertà di “ da lui invocati: comportamenti che in effetti hanno determinato eccentrici episodi di disservizio nell’esercizio di pubbliche funzioni ( scolastica, giudiziaria, elettorale ), registrati anche dalle cronache della giustizia penale, come si dirà tra breve .
* 11 - Segue: la conferma della sentenza del TAR da parte del Consiglio di Stato. Un riscontro di cronaca.
Perfettamente coeva al citato parere della seconda sezione del Consiglio di stato è la decisione n. 556 del 13 febbraio 2006, con la quale la sezione VI dello stesso Consiglio ha confermato la ricordata sentenza del TAR di Venezia.
Il percorso argomentativo è ancor più articolato nell’esame comparato del principio di laicità in altri ordinamenti ( inglese, francese,statunitense ), la cui forte caratterizzazione pluralista e aconfessionale non ha impedito di conservare le origini e le tradizioni religiose nell’esperienza sociale, politica ed economica di quei paesi.
Nel sottolineare il carattere relativistico, storico-geografico-istituzionale del principio di laicità, la sentenza d’appello anticipa integralmente le motivazioni della Corte europea e ripercorre le motivazioni del TAR, assegnando al simbolo della croce un significato non discriminatorio né tanto meno vessatotrio sotto il profilo religioso, essendo esso in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile quei valori che soggiacciono al ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile. In tal senso il crocifisso “ potrà svolgere, anche in un orizzonte "laico", diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni “.
Il richiamo, attraverso il crocifisso, all’origine, o almeno alla consonanza religiosa dei valori costituzionali e della loro piena e radicale coerenza con gli insegnamenti cristiani, serve dunque “a porre in evidenza la loro trascendente fondazione “, purché il simbolo sia vissuto secondo quel principio di buona fede oggettiva già rimarcato dal ricordato parere della II sezione, senza mettere in discussione, anzi ribadendo, l’autonomia dell’ordine temporale rispetto all’ordine spirituale, e non la loro contrapposizione, sottesa a una interpretazione ideologica e prepotente della laicità così come della cattolicità.
Il concetto di una laicità religiosa espressa attraverso il simbolo della fede cristiana affermato dalla riportata sentenza mi pare possa trovare un segno, altrettanto simbolico, nella ( forse non del tutto occasionale, al di là dei tecnicismi liturgici della Chiesa ) contestuale celebrazione di riti laici e religiosi universalmente partecipati e di fortissimo impatto ideale nella stessa giornata del 1 maggio, che ha visto Roma invasa per giorni da folle di partecipanti sia alla cerimonia di beatificazione di Papa Woitila ( queste ultime peraltro assai più numerose e persistenti ) sia alle celebrazioni della festa del lavoro .
* 12 - Crocifisso e Giurisdizione.
Non mancano, poi, pronunce della Cassazione le quali, affrontando il tema della giurisdizione nella materia della rimozione o conservazione del crocifisso negli uffici pubblici, non hanno mancato di rilevare la natura cedevole dei diritti di libertà rispetto ai poteri organizzativi della P. A., non sottraendosi, peraltro, alla tentazione di lanciare messaggi incidentali di riforme legislative del tutto spuri rispetto alla sede decisionale della spettanza della giurisdizione.
Si è ritenuto, infatti, che nel rapporto tra il principio di laicità, il potere organizzativo dell’amministrazione pubblica ( nella specie quella scolastica ) e le posizioni soggettive dei singoli fruitori dei servizi pubblici – “ certamente suscettibile di evoluzione sul piano legislativo in ragione delle sempre più pressanti esigenze di tutela delle minoranze religiose, etniche e culturali in un ordinamento ispirato ai valori della tolleranza, della solidarietà, della non discriminazione e del rispetto del pluralismo “ - fosse da condividere l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nella ricordata sentenza n. 556 del 2006, che aveva ritenuto la propria giurisdizione, trattandosi non già e non solo di affermazione di un diritto soggettivo di libertà religiosa, ma della contestazione della legittimità dell’esercizio del potere amministrativo, nella quale l’atto amministrativo sia assunto nel giudizio non come fatto materiale o come semplice espressione di una condotta illecita, ma sia considerato quale condizione di illegittimità di un potere amministrativo, di cui si invochi l’annullamento e per il quale si chieda il conseguente risarcimento, secondo il disposto del D.L.vo n. 80 del 1998, art. 35, come sostituito dalla legge n. 205 del 2000, art. 7. ( Cass., sez. un., ord.za - 10 luglio 2006, n. 15614 ).
Vedremo se questo orientamento di prevalenza – ai fini di giurisdizione – del momento procedimentale e provvedimentale sulla natura della posizione giuridica individuale, sarà mantenuto nelle prossime, inevitabili vicende sull’argomento religioso, alla luce anche della recente sentenza della Cassazione, sez. un., 14 aprile 2011 n. 8487, secondo la quale - ai sensi dell’art. 152, 1° comma, del Codice sulla privacy ( D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ) "tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria" - rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa ad un silenzio serbato dal predetto Garante sull’ istanza di una società svolgente attività di raccolta e gestione di dati sulla puntualità nei pagamenti, di essere autorizzata ad esigere un contributo dai richiedenti per l'accesso ai dati [3].
* 13 - Le vicende penali.
Anche la giurisprudenza penale ha avuto modo di pronunciarsi sul problema del crocifisso, occupandosi di episodi, già sopra accennati, dai quali emerge un atteggiamento di intolleranza e pretestuosa irragionevolezza proprio da parte di coloro che si dichiaravano lesi nelle loro libertà di pensiero o di credo dall’esposizione del crocifisso.
La vicenda più nota, in quanto ripresa ripetutamente da considerazioni della dottrina [ 4 ] è quella affrontata e risolta dalla sentenza della Cassazione penale , sez. IV, 1 marzo 2000 , n. 4273 ( caso Montagnana ) relativa al rifiuto di assolvere alle funzioni di componente di un seggio elettorale.
Al riguardo, la Corte ha ritenuto che “ il rispetto del principio di laicità dello Stato e di libertà di coscienza costituiscano giustificato motivo di rifiuto dell'ufficio di presidente, scrutatore o segretario di seggio elettorale - ove non sia stato l'agente a domandare di essere ad esso designato –“. Si tratterebbe, infatti, di una legittima forma di manifestazione della libertà di coscienza, “ il cui esercizio determina un conflitto tra la personale adesione al “ principio supremo di laicità dello Stato e l'adempimento dell'incarico, a causa dell'organizzazione elettorale “, che aveva determinato il mantenimento della dotazione obbligatoria di arredi destinati a seggi elettorali, pur se casualmente non di quello di specifica destinazione dell’imputato, del crocifisso o di altre immagini religiose .
In altri termini, anche se nel seggio non è esposto il crocifisso, l’astensione è legittima ove in altri locali, nei quali il componente del seggio neppure dovrebbe recarsi, sia presente il simbolo in questione., come detto neanche percepibile dall’interessato.
Qui, il principio di ragionevolezza fa fatica a sopravvivere.
Fa da corollario a tale pronuncia la sentenza della medesima Cassazione penale , sez. VI, 17 febbraio 2009 , n. 28482, secondo la quale l'astensione del magistrato dal tenere personalmente alcune udienze per la trattazione di cause a lui assegnate, motivato dalla presenza in aula del crocifisso, non integra il rifiuto di atti d'ufficio che per ragioni di giustizia dovevano essere compiuti "senza ritardo", non emergendo – secondo la Cassazione - elementi indicativi della indifferibilità di tali udienze, che, peraltro, erano state regolarmente tenute, rispettando il calendario programmato, da altri magistrati, designati a sostituirlo.
Come a dire: il rifiuto delle prestazioni per asseriti motivi di credo ( o non credo ) non incide sull’efficienza del servizio ove siano state prese misure organizzative alternative che abbiano distratto altri magistrati dalle programmate attività giurisdizionali loro affidate.
La Corte, dopo un’attenta ricostruzione delle vicende giudiziarie sul crocifisso, pur non potendo non rilevare che “ la tesi sostenuta dall'imputato “ fosse caratterizzata da “ toni esasperati ed espressioni talvolta paradossali ……che ne rivelano la chiara strumentalità “ ha ritenuto tuttavia che essa avesse “ una sua sostanziale dignità “, meritevole di un adeguato approfondimento, a prescindere dal quale, comunque, non erano ravvisabili gli estremi della fattispecie delittuosa del rifiuto di atti d'ufficio. Infatti, la circostanza che il giudice imputato del predetto reato, dopo avere vista disattesa la sua richiesta di rimozione del crocifisso dalle aule, aveva preannunciato la sua decisione di astenersi dalle udienze, ciò che aveva consentito al Presidente del Tribunale, informato tempestivamente della scelta del magistrato obiettore, di provvedere a sostituirlo con altri magistrati, che si erano alternati nella trattazione dei processi fissati nelle udienze che avrebbe dovuto tenere il medesimo imputato.
La Corte ha ritenuto, in conclusione, che le inadempienze interne all'organizzazione giudiziaria, integranti la violazione di meri doveri di servizio che non si riflettono all'esterno, possono trovare risposta soltanto sul piano disciplinare, mentre ciò che viene in rilievo nell’ordinamento penale è il prodotto dinamico dell'organizzazione amministrativa, ossìa l'attività che la P.A., impersonalmente intesa, svolge entrando in contatto con i destinatali della sua azione e regolando le reciproche situazioni soggettive attraverso il soddisfacimento dei bisogni pubblici e privati.
La tutela penale apprestata dal codice - conclude la sentenza - aderendo alla teoria sostanzialistica e con inversione di tendenza rispetto alla più ampia area d'intervento prevista dal previgente testo dell’art. 328, che sanzionava qualsiasi inadempienza dell'agente ai propri doveri funzionali, senza distinzione alcuna tra atti aventi rilevanza "interna" o "esterna", non riguarda la P.A. nel suo momento statico, ma in quello dinamico del compimento dell'atto d'ufficio, vale a dire nel momento della sua concreta operatività.
Chi scrive non è un esperto di diritto penale, ma se è vero - come affermato dalla stessa giurisprudenza della Cassazione penale – che il reato di cui all'art. 328 c.p., comma 1 è un reato di pericolo, che si perfeziona ogni qual volta venga denegato un atto non ritardabile, incidente su beni di valore primari, non si vede perché un’omissione di attività giurisdizionale indeclinabile possa considerarsi irrilevante a fini penali laddove prontamente compensata da misure alternative.
La disposizione dell'art. 328 c.p., comma 1, proprio per la sua formulazione e per il bene che essa tutela (corretto svolgimento della funzione pubblica), è sempre stata ritenuta, anche dopo la novella del 1997, quale reato di pericolo (più rettamente di pericolo presunto), nel senso che sono ritenuti del tutto irrilevanti i risultati della omissione ( Cass, pen., sez. VI , 19 settembre 2008 , n. 38386; idem, 11/10/2006, n. 34066 ; idem, 18/04/1997, n. 3599), in quanto l'omissione o il rifiuto di un atto di ufficio da parte del pubblico ufficiale, nel concorso delle altre condizioni prevista dalla norma, ledono sempre il bene protetto.
Insomma, pare di capire che se l’obiezione di coscienza viene praticata da un sanitario, che si rifiuti di prestare la propria opera assistenziale in locali ospedalieri ove è esposto il simbolo della croce è penalmente perseguibile, mentre non lo è nel caso del rifiuto di un giudice di tenere le proprie udienze, anche se ciò si risolve in un oggettivo disservizio complessivo del già disastrato servizio giustizia ( i giudici che hanno sostituito il collega lo hanno fatto in aggiunta al proprio carico di lavoro ? Il Presidente del Tribunale cha ha dovuto organizzare i turni sostitutivi lo ha fatto sottraendo tempo ed energie ad altri compiti istituzionali ? ).
* 14 - Crocifisso ed altri simboli (cristianesimo europeo, ora di religione, burqa, moschee), Unione europea, Stati membri, immigrazione.
14.1 - A conclusione di questa breve e disorganica esposizione, mi si consenta una considerazione attraverso la quale, prendendo le mosse dal tema specifico, mi preme evidenziare che la presenza o la rimozione del crocifisso nei locali pubblici è soltanto la piccola parte emergente di un iceberg, nel quale si agitano problemi profondi come un iceberg e complessi come i suoi anfratti ( la libertà di pensiero e di religione, il senso di laicità ed il sentimento religioso del nostro Popolo, i rapporti tra etnie diverse, le relazioni tra ordinamento comunitario e Stati membri, la gestione del fenomeno migratorio ), le cui soluzioni, da parte degli Organi comunitari, appaiono insufficienti o rinviate ad altre sedi o rispedite a soggetti altri dall’Unione Europea, la quale anche per tale aspetto si manifesta ancora una volta come un organismo che sa trovare a stento un’unità solo su temi e materie – e neppure tutti – di carattere economico, sulla coltivazione dei funghi o sulle caratteristiche degli imballaggi, ma che si defila o addirittura abdica alla propria funzione unificante quando si tratta di prendere posizione su grandi temi ideali ed etici.
14.2 - La vicenda del riconoscimento espresso dei valori cristiani nella Costituzione dell’Unione europea mi pare un esempio di quanto dico.
La Costituzione europea, nella sue versione originaria, era un manifesto di inutilità giuridica, laddove, in materia religiosa, si affermava genericamente il «rispetto dei valori spirituali e morali», o si faceva riferimento alla eredità religiosa dell'Europa.
Come acutamente osservato in dottrina nei primi commenti alla bozza costituzionale, voler affidare ad una Costituzione il semplice “ rispetto “ ( e non anche la “ tutela “ ) dei valori spirituali e morali, senza che alcuna norma specifica indicasse quali fossero detti valori né in che cosa consistessero le eredità, i fondamenti e i sentimenti religiosi e umanistici dell'Europa significava “ navigare nell'inutile “. Detti valori ed eredità, infatti, o assumono una dimensione giuridica attraverso una o più norme che precisino contenuti, indichino limiti, prevedano sanzioni, oppure si rimane, nella migliore delle ipotesi, nel campo di una fumosa ed onnicomprensiva “ morale “, addirittura dannosa per i valori spirituali e morali o per le eredità che, molto ipocritamente, si intenderebbe rispettare ma non tutelare.
Le vicende della Costituzione dell’Unione ricalcano le tematiche sottese all’esposizione del crocifisso, seppure con esiti opposti, stando ai ricordati orientamenti della nostra giurisprudenza: la formulazione dei “ valori spirituali “ in termini del tutto anonimi è l’espressione di una precisa volontà di non menzionare le radici cristiane dell'Europa; si tratta di una scelta politica effettuata in nome del principio laicistico, malamente inteso e, fors’anche. del timore della stessa politica di subire la concorrenza degli ideali universali del cristianesimo, certamente più avvertiti dalla gente rispetto all’ormai cronica carenza di ideali della politica stessa [5] .
Le travagliate vicende referendarie. nei vari Paesi membri, del testo costituzionale hanno portato all’elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, scaturita dal Trattato di Lisbona del 13-12-2007, il cui preambolo, nel richiamo a generici ( e perciò scarsamente significativi sul piano dell’identità soggettiva sovranazionale) “valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà” ed al principio, altrettanto anonimo per Paesi di antica e consolidata tradizione democratica, “ della democrazia e dello Stato di diritto “, pone la persona al centro dell’azione, istituendo la cittadinanza dell'Unione assicurando la salvaguardia e lo sviluppo di questi valori comuni “ nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale “.
In altri termini, sembra di capire che l’Unione non è un centro di coagulazione, incentivazione e ricerca di valori e tradizioni ideali e spirituali comuni, ma solo un’occasione di riaffermazione, “ nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà “, dei diritti derivanti “ dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo “.
Questo criterio di “ unicuique suum “ si ritrova nel trattato di Lisbona, il quale, pur nella dichiarata finalità di “ combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.” ( art. 5 ter ) si limita, come ricordato all’inizio, ad una dichiarazione di presa d’atto dello “ status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale “ ( art. 16 C ).
Ad analogo spirito rinunciatario sono ispirate le disposizioni del Trattato in materia di immigrazione, ispirata a semplici “ misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio “ ma con esplicita e cautelativa “ esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri “ ( articolo 63 bis, comma 4 ).
Certo, in taluni specifici settori l’Unione si fa portatrice di valori “ propri “ e peraltro condivisi in qualsiasi democrazia vera e moderna, individuati come giusto contrappeso alla filosofia liberista e non protezionistica – vorrei dire mercantile - dell’Unione, come quello della “ lotta contro l'incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità, nonché contro violazioni della dignità umana dei singoli individui “, quale limite alla libertà di iniziativa di diffusione del pensiero tramite mezzi audiovisivi ( cfr. art. 3, comma 4, Dir. 10-3-2010 n. 2010/13/UE e art. 1 ter, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come novellato dal D.Lgs. 15-3-2010, n. 44 ).
Ciò non toglie che si tratta di misure ispirate ad ideali predicati da tutti i Paesi dell’Unione e perciò scarsamente significative sul piano precettivo e sollecitativo, peraltro in specifici e dettagliati settori.
14.3 - La palla della libertà religiosa e del modo di assicurarla torna quindi ai singoli Stati e, per essi, alle singole normative ed applicazioni giurisprudenziali.
Sull’esposizione del crocifisso, per ora, la spunta il cristianesimo; analogamente per l’ora di religione cattolica, per la quale il relativo insegnamento, compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, non e causa di discriminazione e non contrasta – “essendone anzi una manifestazione “ - col principio supremo di laicità dello Stato ( Corte costituzionale, 14 gennaio 1991 , n. 13 ).
Anche la giurisprudenza di merito ha ritenuto che chi segue l’ora di religione, ovvero l' insegnamento ad essa alternativo, non è avvantaggiato né discriminato: è semplicemente valutato per come si comporta, per l'interesse che mostra e il profitto che consegue anche nell' ora di religione o del corso alternativo. Per converso, chi non frequenta l’ora di religione né il corso ad essa alternativo, ugualmente, non è discriminato né favorito: semplicemente non viene valutato nei suoi confronti un momento della vita scolastica cui non ha partecipato, ferma rimanendo la possibilità di beneficiare del punto ulteriore ai fini del credito scolastico alla stregua degli altri insegnamenti valutabili a suo favore ( Cons. Stato, sez. VI, 7 maggio 2010 , n. 2749 ).
Ma in altri territori di manifestazione di formule simboliche, come quello processuale del giuramento decisorio e testimoniale ( “ in nome di Dio e degli uomini “ ) è accaduto il contrario; è stato, infatti, ritenuto che la formula verbale violasse la libertà negativa di fede, imponendosi un atto con contenuto religioso che vulnera "la coscienza non solo dell'ateo, quanto del credente cui la fede di appartenenza imponga il divieto di prestazione" del giuramento , con inammissibile "invasione della coscienza dell'uomo assolutamente irragionevole rispetto al fine" da conseguire, che è quello della prova nel processo civile, e con l'ingiusta conseguenza, in caso di rifiuto, della soccombenza nel processo ( Corte costituzionale, 19 giugno 1998 , n. 221; 10 ottobre 1979 , n. 117 ); tutto ciò, sulla base del presupposto di un ordinamento pluralista che, riconoscendo la diversità delle posizioni di coscienza, non fissa il quadro dei valori di riferimento e quindi né attribuisce né esclude connotazioni religiose al giuramento ch'esso chiama a prestare ( Corte costituzionale, 8 ottobre 1996 , n. 334 ).
14.4 - Un pareggio per la questione del burqa, che tanto scalpore ha suscitato oltr’alpe e addirittura in un Paese di cultura islamica come la Turchia, .
La dottrina ha giustamente rilevato un parallelismo tra crocifisso e velo islamico,osservando che nel momento in cui si ammette, in nome della tutela della identità culturale e religiosa, l'uso del predetto velo da parte di singole alunne o delle stesse insegnanti nella scuola pubblica - ma il discorso potrebbe valere anche per le elettrici che si recano al voto, come da sempre avviene per le suore - sarebbe poi irragionevole escludere l'unico simbolo cristiano presente nelle aule scolastiche nel quale continua a identificarsi, a livello culturale, gran parte delle famiglie: verrebbe meno il ruolo inclusivo della scuola pubblica e la comunicazione per simboli ne verrebbe gravemente diminuita [ 6 ].
Anche se basate su presupposti evidentemente pretestuosi e celanti una chiara matrice ideologica, le ordinanze sindacali tendenti a vietare l’uso del velo islamico sono state reputate dalla giurisprudenza amministrativa improvvide ed errate nei presupposti.
Nell’ambito del ricorso proposto da un comune del Nord avverso il decreto con cui un Prefetto aveva annullato l'ordinanza del Sindaco con la quale lo stesso, in qualità di ufficiale del governo, aveva ordinato di adeguarsi alle norme che fanno divieto di comparire mascherati in pubblico, includendo tra i mezzi idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona anche il velo che copre il volto, il Consigli di Stato, con la sentenza della VI sezione 19 giugno 2008 , n. 3076, ha ritenuto - confermando la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 645/2006 - che l’uso del burqa , "velo che copre il volto", generalmente non è diretto ad evitare il riconoscimento, ma costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture; esso pertanto non rientra nel divieto di comparire mascherato in luogo pubblico, di cui all'art. 85 del R.D. n. 773/1931, in quanto il velo non costituisce una maschera, ma un tradizionale capo di abbigliamento di alcune popolazioni, tuttora utilizzato anche con aspetti di pratica religiosa. Conseguentemente, dagli stessi Giudici di Palazzo Spada è stato ritenuto non pertinente il richiamo all'art. 5 della legge n. 152/1975, emanata negli “ anni di piombo “ del terrorismo brigatista, che vieta l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.
Quindi, anche nell’uso del velo la giurisprudenza italiana ha saputo saggiamente coniugare ragioni di sicurezza interna con esigenze di riconoscimento di diversità culturali a fini di razionale e ragionevole integrazione di culture diverse per una gestione non ideologica del fenomeno migratorio.
14.5 - Anche per i luoghi di culto non cristiani la nostra giurisprudenza ha saputo trovare ragionevoli e sapienti punti di equilibrio, che assicurano il predetto pareggio della civiltà cattolica e cristiana con altri valori religiosi e culturali.
E’ da premettere, in primo luogo, che la tematica dell’utilizzazione di immobili a luoghi di culto, prevalentemente islamici, in genere presenta aspetti tecnici talmente specifici da non potersi ritenere espressiva di un orientamento favorevole o contrario all’utilizzazione di immobili a scopi di preghiera o di aggregazione religiosa, trattandosi, per lo più, di istanze di rilascio di titoli edilizi in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, da valutare, per loro stessa natura, con un estremo rigore che non appare dunque espressivo di un orientamento ideologico ( cfr. Cons. stato, sez. IV, 28 gennaio 2011 , n. 683 ).
Ad esempio, si è ritenuto che la destinazione ad usi per attività direzionali e pubblica amministrazione, in particolare all'uso per sedi delle istituzioni secolari della chiesa cattolica (vescovado) o di altre organizzazioni religiose, non fosse compatibile con l’utilizzazione prevalente a luogo di culto islamico di un edificio, trattandosi di utilizzazioni fra loro non fungibili sul piano urbanistico ( T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 26 novembre 2009 , n. 792; cfr. T.R.G.A. Trentino - Alto Adige, Trento, 7 maggio 2009 n. 150 ).
In alcune fattispecie emerge, invece, un atteggiamento di favore o, almeno, di tolleranza e flessibilità ermeneutica nell’interpretazione delle norme urbanistiche regionali, laddove, ad esempio, si è ritenuto che le normative in tema di mutamenti di destinazione d'uso suscettibili, per l'afflusso di persone o di utenti, di creare centri di aggregazione (chiese, moschee , centri sociali, ecc.) aventi come destinazione principale o esclusiva l'esercizio del culto religioso o altre attività con riflessi di rilevante impatto urbanistico, che richiedono la verifica delle dotazioni di attrezzature pubbliche rapportate a dette destinazioni, non siano applicabili nel caso in cui l'immobile venga utilizzato da un'associazione culturale islamica in cui il fine religioso rivesta carattere di accessorietà e di marginalità nel contesto degli scopi statutari ( T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 25 ottobre 2010 , n. 7050 ; cfr. anche, dello stesso TAR, per un’ipotesi similare, sez. II, 23 settembre 2010 , n. 6415 ).
La complessità e specificità delle tematiche della localizzazione dei locali di culto islamico, da affrontare con visione equilibrata e policentrica, è stata ben evidenziata dalla IV Sezione del Consiglio di stato con la sentenza 27 novembre 2010 , n. 8298.
Al riguardo il Giudice d’appello,rilevata in via preliminare la natura particolare della questione a lui sottoposta - che, sebbene andasse ad incidere su diritti costituzionalmente tutelati, quale il libero esercizio del culto , rimaneva confinata nell'ambito della corretta applicazione della normativa edilizia, trattandosi di piani concettuali completamente distinti - da un lato ha evidenziato il compito degli enti territoriali di provvedere a che sia consentito a tutte le confessioni religiose di poter liberamente esplicare la loro attività, anche individuando aree idonee ad accogliere i fedeli di tutte le religioni, seppur diverse da quella cristiana: in questo senso, il Comune non potrebbe sottrarsi dal dare ascolto alle eventuali richieste in questo senso da parte di collettività socialmente significative che mirino a dare un contenuto sostanziale ed effettivo al diritto alla libertà di culto, garantito a livello costituzionale, e non solo nel momento attuativo, ma anche nella precedente fase di pianificazione delle modalità di utilizzo del territorio. Dall'altro lato e per converso, ha osservato che il diritto di culto, come tutti i diritti, è collegato al rispetto delle altre situazioni giuridiche che l'ordinamento riconosce e tutela; esso deve quindi esercitarsi nell'osservanza anche della normativa urbanistica che, nel suo contenuto essenziale, mira esplicitamente a contemperare i diversi possibili usi del territorio.
14.6 - In definitiva, nel campo religioso a ciascuno il suo, secondo le opzioni dei vari ordinamenti e le rispettive sensibilità degli organi istituzionali e giurisdizionali di appartenenza.
Ma se un ordinamento decide di adottare una politica di “ integrazione negativa “ e una sorta di tolleranza sanzionatoria, trattenendo l’immigrato irregolare nelle proprie galere, riemerge l’unitarietà e la prevalenza dell’ordinamento comunitario, laddove esso riafferma il principio di espulsione dei clandestini ad ogni costo.
Gli Stati membri, infatti, non possono introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all’allontanamento coattivo, conformemente all’art. 8, n. 4, della direttiva 2008/115 , una pena detentiva, come quella prevista all’art. 14, comma 5-ter, del T. U sull’immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286/1998, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale. Essi devono, invece, continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti. Una tale pena, infatti, rischierebbe di compromettere la realizzazione dell’obiettivo, perseguito da detta direttiva, di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini clandestini di paesi terzi ( Corte C.E , 28 aprile 2011, n. 61).
L’accostamento tra religione ed espulsione dei clandestini non appaia del tutto peregrino: nel momento in cui si affida a ciascuno Stato membro l’elaborazione di una politica di integrazione e pluralismo sul piano religioso che non confligge con l’esposizione del crocifisso, non si capisce bene perché la stessa autonomia non sia lasciata per contrastare forme di integrazione in negativo. Insomma, non si comprende l’interesse dell’Unione a contrastare le modalità di repressione della clandestinità una volta che gli immigrati irregolari vengano posti in condizione di non circolare all’interno dell’UE, a meno che si presupponga, da parte di Bruxelles, che si tratti, appunto, di una forma di integrazione impropria ed occulta, per effetto della quale l’immigrato, scontata la pena, possa tornare a circolare liberamente e per questo accetti, talvolta di buon grado, di trascorrere qualche tempo della sua vita in carcere, in tal modo dimostrando di accettare le regole del Paese ospitante ( in questo senso si sono talvolta prospettati i ricorsi avverso il diniego dei permessi di soggiorno motivato, appunto, con l’esistenza di precedenti penali a carico del richiedente).
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NOTE
[1] Cfr., per tutti, Nicola Fiorita, La questione del crocifisso nella giurisprudenza del terzo millennio (dalla sentenza n. 439/2000 della Corte di Cassazione alla sentenza n. 1110/2005 del Tar Veneto), in www.olir.it, secondo cui << non appare più possibile descrivere le norme che prevedevano l’obbligo dell’esposizionc del crocifisso nelle strutture pubbliche come delle foglie secche che resistevano tenacemente avvinte a qualche improvvido parere del Consiglio di Stato4, giacché il dibattito intorno alla sorte di questo simbolo si configura oggi come uno (forse il più rumoroso e allo stesso tempo il più emblematico) dei campi di battaglia in cui si consuma la rivincita del sacro, o meglio, della Chiesa cattolica, sempre più protesa a riconquistare la coscienza dello Stato prima ancora che la coscienza degli uomini, e si delineano i caratteri identirari della cultura occidentale in vista del tanto evocato “scontro fra civiltà”6.
Questa (resistibile) ascesa del crocifisso, realizzatasi nel corso di appena cinque anni, merita di essere analizzata con attenzione, soffermandosi certo sui passaggi giuridici più rilevanti della vicenda ma sforzandosi, al contempo, di individuare i valori ultimi che sono stati chiamati in causa e che inevitabilniente si fronteggiano >>.
[2] La Grande Chambre confirme que la perception subjective de l’intéressée ne saurait suffire à caractériser une violation de l’article 2 du Protocole no 1. La requérante a peut-être été offensée par la présence de crucifix dans les salles de classe, mais l’existence d’un droit « à ne pas être offensé » n’a jamais été reconnue dans le cadre de la Convention. En infirmant l’arrêt de la chambre, la Grande Chambre ne fait rien d’autre que confirmer une jurisprudence constante (relative notamment à l’article 10) qui reconnaît que la simple « offense » n’est pas une chose contre laquelle un individu peut être immunisé par le droit.
[3] La Corte, ritenendo – in modo invero assai lapidario e con tono quasi sbrigativo - che la materia dell'accesso ai dati personali e dei costi di esercizio di tale diritto presenta una indiscutibile, reciproca, inestricabile interferenza di diritti e interessi legittimi, nella quale sarebbe netta la prevalenza dei primi rispetto ai secondi, ha .cassato – su ricorso della stessa Autorità - la sentenza del Consiglio di Stato che, confermando la sentenza di primo grato e ritenendo sussistente in materia la giurisdizione del G.A., aveva annullato il silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza della società, ai sensi dell'art. 21 bis della L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
Non è chi non veda la possibilità che un simile percorso argomentativo possa essere ripetuto anche per le materie religiose che vengano a contatto con l’esercizio di poteri amministrativi di organizzazione o di funzione.
[4] Cfr., per tutti, Sergio Lariccia, Poco coraggio e molte cautele in una sentenza della Corte di cassazione sul tema della presenza dei simboli religiosi nelle aule di giustizia, in Giur. cost. 2009, 3, 2133.
[5] Giuseppe Leziroli, La cristianità obliata della costituzione europea
in Dir. eccl., 2003, 3, 1087.
[6] Paolo Cavana , La questione del crocifisso nella recente giurisprudenza, in Dir. famiglia, 2006, 1, 270, al quale si rinvia, anche per la ricchezza di riferimenti giurisprudenziali interni e comunitari, sul tema generale del crocifisso e degli altri simboli “ religiosi “, come il velo islamico.
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(pubblicato il 6.5.2011)
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